Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2022.148
Entscheidungsdatum
22.10.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarti n. 11.2022.148 11.2022.149

Lugano 22 ottobre 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici e della giudice

Giani, presidente, e Jaques Giamboni

cancelliera

Bernasconi

sedente per statuire nella causa CA.2020.40 (filiazione: provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 1° ottobre 2020 da

N______ B______ (2019), ora in C______ (I) (rappresentata dalla madre Si______ D______ e patrocinata dall'avv. S______ A______ B______, Lo______)

contro

M______ B______, L______ (già patrocinato dall'avv. Ma______ B______, A______),

così come nella causa CA.2020.49 (filiazione: provvedimenti cautelari) della medesima Pretura promossa da Si______ D______ contro M______ B______;

giudicando sull'appello del 13 ottobre 2022 presentato da Si______ D______ contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 30 settembre 2022 (inc. 11.2022.148) e sulla richiesta di gratuito patrocinio contenuta nell'appello (inc. 11.2022.149);

Ritenuto

in fatto: A. Il 27 aprile 2019 Si______ D______ (1982), già madre di Ma______ B______ nato il __ ___ (2009) da una precedente relazione, ha dato alla luce una figlia, N______ B______, che è stata riconosciuta da M______ B______ (1975). La vita in comune dei genitori è terminata nel luglio del 2020. Si______ D______, assistente dentale, non svolge alcuna attività lucrativa. M______ B______ lavora per l'A______ Sagl di L______, di cui è socio gerente, attiva in particolare nella gestione di un'azienda vitivinicola, nella coltivazione di vigneti, nella produzione e il commercio di vini e prodotti enologici.

B. Il 1° ottobre 2020 N______ B______ ha adito il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, chiedendo in via cautelare di essere affidata alla madre, riservato il diritto di visita paterno in for­ma sorvegliata, e di obbligare il padre a versarle un contributo alimentare di fr. 619.35 mensili (assegno familiare non compre­so). Nel merito essa ha rivendicato un contributo alimentare di fr. 1095.– mensili da agosto 2020, aumentato a fr. 1240.– mensili da maggio 2024, e a fr. 1565.– mensili da maggio 2031 fino al termine della formazione, oltre a un contributo di accudimento di fr. 2730.– mensili da agosto 2020 fino ad agosto 2025, ridotto poi a fr. 700.– mensili fino ad agosto del 2030, sollecitando una prov­vigione ad litem di fr. 5000.– o, in subordine, il beneficio del gratuito patrocinio (inc. CA.2020.40). Il 9 ottobre 2022 l'istante è sta­ta ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.

C. Invitato a presentare osservazioni all'istanza cautelare, M______ B______ ha aderito il 16 ottobre 2020 all'affidamento della figlia alla madre, purché gli fosse concesso un diritto di visita non sorvegliato di tre giorni consecutivi settimanali, e ha offerto un contributo alimentare di fr. 400.– mensili (assegni familiari non compresi), oltre all'assunzione del premio della cassa malati. Con decreto cautelare del 29 ottobre 2020 il Pretore ha fissato il contributo alimentare per N______ B______ in fr. 568.95 mensili dal 1° novembre 2020 (assegno familiare non compreso).

D. Nel frattempo, il 28 ottobre 2020, Si______ D______ ha adito a sua volta il Pretore perché – conferitole il gratuito patrocino – annullasse già inaudita parte una decisione del 29 settembre 2020 in cui l'Autorità regionale di protezione 11 aveva, in particolare, disciplinato il diritto di visita di M______ B______ alla figlia e stabilis­se un diritto di visita paterno “indirettamente sorvegliato”. Con decreto cautelare del 30 ottobre 2020, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza e ha ridefinito le relazioni personali padre-figlia (inc. CA.2020.49). Contestualmen­te egli ha congiunto le due procedure cautelari.

E. All'udienza del 13 novembre 2020, indetta per il contradditorio cautelare delle due procedure, le parti hanno replicato e duplicato, confermando sostanzialmente le rispettive posizioni, e han­-no notificato prove. L'istruttoria, nell'ambito della quale le parti hanno concordato in due occasioni il diritto di visita paterno, è terminata il 18 maggio 2022 e alla discussione finale esse hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nei loro rispettivi memoriali del 29 luglio e 4 agosto 2022 le parti hanno sostanzialmen­te confermato le loro richieste.

F. Statuendo con decreto cautelare unico del 30 settembre 2022, il Pretore ha affidato N______ B______ alla madre, con esercizio congiunto del­l'autorità parentale, ha disciplinato il diritto di visita paterno nel seguente modo:

ogni martedì, venerdì e sabato o alternativamente domenica dalle ore 10:00 alle ore 21:30;

un pernottamento durante un fine settimana di ottobre 2022 (data da concordare tra i genitori) dal sabato mattina alle ore 10.00 alla domenica mattina alle ore 10.00 (in caso di disaccordo, la visita avverrà da sabato 22 a domenica 23 ottobre);

due pernottamenti durante due fine settimana di novembre 2022 (date da concordare tra i genitori) dal sabato mattina alle ore 10.00 alla domenica mattina alle ore 10.00 (in caso di disaccordo, dal 12 al 13 e dal 26 al 27 novembre);

a partire dal mese di dicembre, la prima volta il 16 dicembre, N______ B______ rimarrà dal padre con frequenza quindicinale dalle ore 10.00 del venerdì fino alle ore 19.00 del sabato.

Egli ha poi revocato un ordine impartito alle parti dall'Autorità regionale di protezione 11 di sottoporsi a controlli a sorpresa per verificare l'eventuale consumo di bevande alcoliche e ha stabilito un contributo alimentare per la figlia di fr. 1385.– mensili dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, di fr. 2085.– mensili per il 2021, di fr. 1425.– mensili per il 2022 e di fr. 850.– mensili dal 1° gennaio 2023 in poi (assegno familiare non compreso). Il Pretore ha inoltre fissato alle istanti un termine fino al 30 novembre 2022 per promuovere la causa di merito con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, i provvedimenti cautelari sarebbero decaduti. Le spese processuali di complessivi fr. 1555.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

G. Contro il decreto cautelare appena citato Si______ D______ è insorta a questa Camera con un appello del 13 ottobre 2022 per ottenere – previo conferimento del gratuito patrocinio – la riforma del giudizio impugnato nel senso di aumentare il contributo alimentare per la figlia a fr. 2333.25 mensili dal 1° agosto 2020, a fr. 2203.25 mensili dal 1° gennaio 2021, a fr. 2252.20 mensili dal 1° gennaio 2022 e a fr. 1483.25 mensili dal 1° gennaio 2023 in poi (assegno familiare non compreso). Invitato a formulare eventuali osservazioni all'appello, M______ B______ è rimasto silente.

H. Statuendo con sentenza del 24 luglio 2023 il Pretore ha stralcia­to l'azione di merito dal ruolo dando atto che le parti hanno stipulato una convenzione, da lui omologata, che prevede in particolare l'affidamento della figlia alla madre (riservato il diritto di visita paterno), l'accordo di M______ B______ al trasferimento della figlia a C______ con la madre dal 1° agosto 2023, l'obbligo per il padre di versare per la figlia un contributo alimentare di fr. 650.– mensili da agosto 2023 e di fr. 800.– mensili dall'inizio della scuola media fino al termine della formazione (assegno familiare non compreso). L'accordo contempla altresì l'impegno di M______ B______ a versare fr. 23 000.– a saldo di contributi alimentari arretrati e del­le ripetibili delle procedure cautelari, così come quello di liberare l'ex compagna da un debito solidale gravante un proprio immobi­le, oltre a quello di Si______ D______ a ritirare l'appello del 13 ot­tobre 2022 contro il decreto cautelare del 30 settembre 2022 una volta adempiute le condizioni dell'accordo (SE.2022.48). Il 31 agosto 2023 madre e figlia si sono trasferite a C______.

I. Il 5 maggio 2025 Si______ D______, così invitata dal presidente di questa Camera, ha comunicato che l'appello in materia cautelare mantiene tuttora interesse, M______ B______ non avendo adempito a quanto previsto nella convenzione omologata dal Pretore.

Considerando

in diritto: 1. La decisione impugnata è un decreto cautelare emesso prima dell'avvio della causa (art. 263 CPC). Ora, le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono emanate con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC) e sono impugnabili perciò con appello entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale riserva non si pone, litigiosa davanti al Pretore essendo anche la disciplina del diritto di visita paterno, controversia impugnabile senza riguardo a questioni di valore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare è stato notificato alla patrocinatrice delle istanti il 3 ottobre 2022 (tracciamento dell'invio n. ..__.____, agli atti). Presentato il 13 ottobre 2022 (data del timbro postale), ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

  1. Nel caso in esame, come si è visto, il 24 luglio 2023 il Pretore ha omologato una convenzione tra le parti che ha posto fine al procedimento di merito (SE.2022.48). Ora, i provvedimenti cautelari decadono per legge con il passaggio in giudicato della decisione di merito, salvo che – ma l'ipotesi è estranea al caso in esame – il giudice o la legge non dispongano diversamente (art. 268 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie le parti, oltre a regolare l'affidamento del­la figlia e il diritto di visita paterno, hanno pattuito il contributo di mantenimento per N______ B______ solo da agosto 2023. Da quel momento il provvedimento cautelare cessa quindi di esplicare i suoi effetti, tanto più che, anche nelle procedure di mantenimento tra genitori non sposati se i contributi per la durata del procedimento so­no stati fissati nell'ambito di misure cautelari, i contributi alimentari stabiliti nella decisione finale si applicano in tal caso solo a partire dal suo passaggio in giudicato (sentenza del Tribunale federale 5A_712/2021 del 23 maggio 2022 consid. 7.3.2 in: FamPra.ch 2022 pag. 1029). Precisato ciò, nella misura in cui M______ B______ non pare avere adempiuto alle condizioni pattuite nell'accordo per ottenere il ritiro dell'appello avverso il decreto cautela­re, il rimedio in esame conserva ancora interesse sul contributo alimentare per la figlia dal 1° agosto 2020 al 31 luglio 2023.

  2. Nella decisione impugnata, per il periodo controverso, il Pretore ha accertato il reddito del convenuto in fr. 6871.65 mensili (fr. 6088.30 mensili da attività lucrativa e fr. 6400.– annui da locazione) nel 2020, in fr. 6316.– mensili (fr. 5782.70 mensili e fr. 6400.– annui) nel 2021 e in fr. 6560.85 mensili (fr. 6027.55 mensili e fr. 6400.– annui) dal 2022 in poi. Quanto al fabbisogno minimo, egli l'ha stimato in fr. 3622.15 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, interessi ipotecari fr. 474.70, tassa rifiuti fr. 4.30, olio per riscaldamento fr. 73.50, legna fr. 50.80, spazzacamino fr. 6.20, assicurazione dello stabile fr. 131.20, assicurazione economia domestica e RC fr. 34.50, premio della cassa malati fr. 541.55, indennità forfettaria per spese di telefonia e telecomunicazioni fr. 150.–, terzo pilastro fr. 83.–, costo ‟cooperativa B______ B______ [per l'esercizio del diritto di visita]ˮ fr. 496.–, onere fiscale fr. 376.40) da agosto a dicembre 2020, ridotto a fr. 3218.95 mensili dal 2021 con lo stralcio del contributo alla ‟cooperativa B______ B______ˮ e l'aumento del premio della cassa malati a fr. 571.95 mensili, del costo della legna a fr. 89.60 e dell'onere fiscale a fr. 400.– mensili.

Relativamente all'istante, il primo giudice ha accertato un reddito di fr. 1085.– mensili (indennità perdita di guadagno) nel 2020, non le ha imputato redditi nel 2021 e le ha ascritto un reddito ipotetico di fr. 720.– mensili dal 1° gennaio 2022, aumentato a fr. 1440.– mensili dal 1°gennaio 2023, a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2490.60 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, alloggio [dedotta la quota compre-sa nel fabbisogno dei figli] fr. 525.–, premio della cassa malati fr. 553.95, “forfait telecomunicazioni” fr. 50.–, imposte fr. 11.65) nel 2020 e di fr. 2445.15 mensili dal 2021 per la riduzione a fr. 520.15 del premio della cassa malati.

Per quel che è della figlia, il Pretore ne ha calcolato il fabbisogno minimo in fr. 713.60 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 400.–, quota dell'alloggio fr. 58.30, premio della cassa malati fr. 168.95, assicurazioni varie fr. 86.30 mensili) fino al 31 dicembre 2020 e in fr. 634.65 mensili dal 1° gennaio 2021 per la riduzione del premio della cassa malati a fr. 90.– mensili.

In esito a tali accertamenti il Pretore ha appurato per il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre del 2020 un'eccedenza di fr. 1330.– mensili complessivi nel fabbisogno familiare, assegnandone un quinto (fr. 266.– mensili) alla figlia, al quale ha aggiunto un contributo di accudimento di fr. 605.60 mensili, calcolato deducendo dal fabbisogno minimo della madre di fr. 2490.60 mensili quanto da lei percepito per il primogenito (fr. 800.– mensili) e il reddito di fr. 1085.– mensili. Egli ha definito così il contributo di mantenimen­to in complessivi fr. 1385.– mensili arrotondati (fabbisogno mini­mo fr. 713.60, quota di eccedenza fr. 266.– e contributo d'accudimento fr. 605.60, meno l'assegno familiare di fr. 200.–).

Per il 2021 il primo giudice ha determinato un'eccedenza di fr. 217.25 mensili complessivi e una quota di fr. 43.45 mensili per la figlia, ha ridotto di un decimo il minimo esistenziale del diritto esecutivo della figlia “per tenere conto che dal mese di febbraio 2021 N______ B______ è rimasta col padre un giorno alla settimana dalle ore 10.00 alle ore 19.00 e dal mese di novembre 2021 tre giorni alla settimana, durante gli stessi orari”, e ha aggiunto il contributo di accudimento di fr. 1654.– mensili, calcolato deducendo dal fabbisogno minimo della madre di fr. 2445.15 mensili quanto da lei percepito per il figlio Ma______ B______ (fr. 800.– mensili). Egli ha definito così il contributo alimentare per N______ B______ in tale periodo in fr. 2085.– mensili, assegno familiare non compreso (fabbisogno minimo fr. 594.65, quota di eccedenza fr. 43.45 e contributo d'accudimento fr. 1654.–, dedotto l'assegno familiare di fr. 200.– mensili).

Per il 2022, egli ha calcolato in fr. 1182.10 mensili l'eccedenza, onde una quota della figlia di fr. 236.40 mensili, ha ridotto a tre settimi il minimo esistenziale del diritto esecutivo della figlia (fr. 170.– mensili) per l'aumento della permanenza dal padre e ha aggiunto il contributo di accudimento di fr. 925.– mensili. Egli ha definito così il contributo di mantenimento di fr. 1425.– mensili, assegno familiare non compreso (fabbisogno fr. 464.65, quo­-ta di eccedenza fr. 236.40 e contributo d'accudimento fr. 925.–, dedotto l'assegno familiare di fr. 200.– mensili).

Infine per il 2023 il Pretore ha stabilito l'eccedenza in fr. 1902.10 mensili e la quota della figlia in fr. 380.40 mensili, ha confermato la riduzione del minimo esistenziale del diritto esecutivo della figlia e ha calcolato il contributo d'accudimento in fr. 205.15 mensili, onde un contributo alimentare per N______ B______ di fr. 1050.– mensili, assegno familiare non compreso (fabbisogno fr. 464.65, quota di eccedenza fr. 380.40 e contributo d'accudimento fr. 205.15, dedotto l'assegno familiare di fr. 200.– mensili).

  1. L'appellante contesta anzitutto i suoi introiti calcolati per il 2020 dal Pretore in fr. 1085.– mensili, corrispondenti alle indennità per­dita di guadagno, facendo valere che la decisione di tassazione del 27 ottobre 2021 su cui il primo giudice si è fondato è stata allestita d'ufficio dall'autorità fiscale riprendendo il reddito del 2019 “aumentandolo di poco”. Se non che, essa evidenzia, se in quel­l'anno ha riscosso indennità di disoccupazione e di maternità fino all'aprile del 2019, nel 2020 non ha esercitato alcuna attività lucra­tiva. L'interessata rileva poi che la situazione non poteva sfuggire al Pretore visto che nell'esaminare la propria situazione finanziaria ai fini della concessione del gratuito patrocinio, ha “accettato i dati contenuti nel formulario AG vidimato dal Comune, in base al quale, appunto, nel 2020 non ha avuto alcuna entrata”.

Dagli atti risulta che nel 2020 Si______ D______ è stata tassata d'ufficio e che nel calcolo dell'imponibile l'autorità fiscale ha indicato fr. 13 000.– quale “indennità perdita guadagno contribuenteˮ (doc. rich. LXXXII nel fascicolo “Richiamati-parte 2”). Premesso che il giudice civile non è vincolato dall'operato dell'autorità fisca­le, a un esame sommario, appare tuttavia verosimile che in quel­l'anno l'appellante, oltre a non esercitare un'attività lucrativa, nem­meno abbia riscosso indennità di qualsiasi genere ma si sia dedicata alla cura della neonata. L'estratto del conto bancario dell'interessata conferma, per altro, che nel 2020 le uniche entrate so­no costituite da accrediti da parte dei padri di Ma______ B______ e N______ B______ (doc. EE). Quanto all'eventuale percezione di assegni integrativi cantonali, questa Camera ha già avuto modo di rammentare che tanto gli assegni integrativi quanto quelli di prima infanzia sono puramente sussidiari rispetto ai contributi di mantenimento. Essi non sono destinati a sgravare economicamente il debitore. Prima, in altri termini, il giudice stabilisce l'entità dei contributi alimentari e poi l'autorità amministrativa decide se erogare assegni integrativi, rispettivamente di prima infanzia (RtiD I-2005 pag. 781 consid. 4; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.148 del 17 settembre 2020 consid. 5). Ne segue che per il 2020 l'appellante va ritenuta priva di redditi. Al proposito l'appello si rivela fondato.

  1. Litigioso è altresì il reddito ipotetico imputato a Si______ D______ dal 1° gennaio 2022. Al proposito il Pretore dopo avere ricordato che di regola un reddito ipotetico non va imputato retroattivamente, ha accertato che da febbraio 2021 la madre dispone di un giorno la settimana (aumentati a due dal novembre seguente) in cui non deve badare a N______ B______ mentre l'altro figlio Ma______ B______ ha un'età che rende esigibile la ripresa di un'attività lucrativa del genitore affidatario al 50%. A suo parere, quindi, da quel momento, l'interessata avrebbe potuto attivarsi per cercare un impiego al 20% e avrebbe con ogni verosimiglianza potuto reperirne uno almeno da gennaio del
  2. E ciò a maggior ragione giacché la madre medesima ammetteva che le relazioni tra i due genitori erano in miglioramento ed era “ormai chiaro” che essa non avesse alcuna ragione oggettiva di preoccuparsi per N______ B______ durante le visite col padre. In circostanze siffatte, egli ha ascritto alla convenuta un reddito ipotetico di fr. 720.– mensili per un'attività al 20% “considerato che essa ritiene di poter conseguire un reddito netto di fr. 1800.– per un'attività al 50%”, aumentato a fr. 1440.– mensili per un'attività al 40% dal 1° gennaio

a) L'appellante contesta la valutazione del Pretore e chiede di non imputarle alcun reddito ipotetico fino al 31 dicembre 2022 e di ascrivergliene uno per un'attività del 25% dopo di allora. A suo dire, nel 2022 non era “certo sgravata” il martedì e il venerdì dalla cura della figlia poiché fino alla decisione del Pretore il diritto di visita “era incerto e gli orari fissati di volta in volta a seconda degli impegni dei genitori e alle necessità della figlia”. Inoltre, essa soggiunge, vi erano taluni interrogativi legati ai problemi di alcolismo del padre che hanno comportato controlli a sorpresa del suo stato fino al 15 aprile 2022. In tali circostanze, le era impossibile un reinserimento professionale. L'appellante fa valere dipoi che “non bastano certo gli orari del diritto di visita paterno” per giustificare la retroattività del reddito ipotetico. Ricordati gli usuali orari d'ufficio, l'in­teressata ritiene che nel 2023 non le sarebbe stato possibile esercitare un'attività al 40% visti altresì gli orari del diritto di visita paterno.

b) Secondo la più recente giurisprudenza, un genitore affidatario deve intraprendere un'attività lucrativa al 50% dalla scolarizzazione obbligatoria del figlio minore, all'80% dall'inizio del­la scuola secondaria e al 100% dal compimento del 16° anno di età (DTF 147 III 314 consid. 5.2; 144 III 497 consid. 4.7.6). Con il Concordato HarmoS l'età di entrata alla scuola dell'infanzia obbligatoria è fissata a 4 anni compiuti, il giorno di riferimento essendo il 31 luglio (https://m4.ti.ch/fileadmin/DECS/ DS/ HARMOS/documenti /04.2011_-_Nota_informativa_HarmoS.pdf). Per quanto riguarda il periodo precedente l'inizio della scuola dell'obbligo, il giudice deve verificare se il genito­re affidatario possa essere esonerato dai suoi obblighi di cu­ra con modalità diverse dall'invio del figlio a scuola e quindi essere libero di svolgere un'attività lavorativa retribuita, ad esempio se il figlio è collocato in un asilo nido o accudito da una madre diurna (DTF 144 III 497 consid. 4.7.7; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_733/2020 del 18 novembre 2021 consid. 3.1).

Ove l'accudimento è assicurato da entrambi i genitori, la capacità di guadagno di ciascuno di loro è limitata solo nella misura in cui si prendono cura personalmente dei figli (sentenze del Tribunale federale 5A_678/2024 del 20 giugno 2024 consid. 5.3 e 5A_472/2019 del 3 novembre 2020, consid. 3.3 in: FamPra.ch 2021 pag. 230). È così possibile, considerate le circostanze concrete, ritenere esigibile un tasso d'attività superiore a quello previsto in caso di affidamento esclusivo (Prior/Stoudmann, Entretien de l'enfant mineur: fixation des coûts directs, part à l'excédent et répartition des coûts in: FamPra.ch 2024 pag. 4).

c) Esclusa l'esistenza di una custodia alternata, nella fattispecie non è contestato che all'udienza del 5 febbraio 2021 le parti abbiano concordato un diritto di visita paterno ogni martedì dalle 10.00 alle 19.00 e che all'udienza del 22 novembre 2021 esse hanno dichiarato di averlo esteso anche a ogni venerdì agli stessi orari. Certo, durante il proprio interrogatorio la madre ha asserito che “l'orario lo concordiamo [con il padre] di volta in volta secondo le necessità di N______ B______” ma essa ha confermato che di “regola” si è mantenuto l'assetto concordato senza sollevare particolari problematiche (verbale del 16 mag­gio 2022, pag. 2). Né, l'appellante ha menzionato un solo epi­sodio che ha impedito gli incontri a causa di un controllo “etilometrico a sorpresa” cui il convenuto doveva sottoporsi. Che poi sussistessero dubbi sulle condizioni dell'ex compagno è possibile, ma l'estensione delle relazioni personali è stato per finire pattuito senza riserva dai genitori medesimi. Per il resto, l'appellante non contesta che, di per sé, da lei si potesse già esigere una ripresa dell'attività lucrativa prima della scolariz-zazione obbligatoria di N______ B______. Sotto questo profilo, a un sommario esame, l'apprezzamento del Pretore resiste alla critica.

Non si trascura che il Pretore ha imputato alla madre un reddito ipotetico già dal 1° gennaio 2022. Egli ha tuttavia spiegato che l'interessata con un giorno libero prima e due in seguito, già da febbraio 2021 avrebbe potuto attivarsi per cercare un impiego al 20% per gennaio 2022. Con tale motivazione l'appellante si confronta solo di scorcio, limitandosi a rilevare che gli orari del diritto di visita non sono un motivo sufficiente per imputarle un reddito ipotetico, ma non pretende che la ricerca di un impiego al 20% le fosse impossibile.

d) Per quel che riguarda il reddito ipotetico dal 1° gennaio 2023, a ragione l'appellante fa valere che con gli orari del diritto di visita un'estensione al 40% di un'attività lucrativa è eccessi­va. Posto infatti che gli incontri iniziavano la mattina alle die­ci, la giornata lavorativa non poteva di fatto ritenersi intera. Tutto sommato, a un esame di verosimiglianza, nel caso con­creto la stima dell'interessata, che riconosce di potere lavorare al 25%, appare più ragionevole e realistica. Ne segue che, sulla scorta del parametro adottato dal Pretore e non contestato dall'appellante, le entrate per quell'anno possono stimarsi in fr. 900.– mensili.

  1. Relativamente al proprio fabbisogno minimo, l'appellante si duole che il Pretore ha ammesso in quello del convenuto l'importo forfettario di fr. 150.– mensili per le telecomunicazioni mentre nel proprio ha riconosciuto solamente fr. 50.– mensili. Essa postula quindi l'adattamento del suo fabbisogno minimo e di conseguen­za l'aumento di fr. 150.– mensili del contributo di accudimento.

Nel sistema “a due fasi” il fabbisogno di ogni membro della famiglia è definito in base alle direttive per il calcolo dei minimi di esistenza in Svizzera diramate dalla Conferenza degli ufficiali delle esecuzioni e dei fallimenti agli effetti dell'art. 93 LEF (per il Cantone Ticino: FU 68/2009 del 28 agosto 2009, pag. 6292 segg.). A tale minimo si aggiungono, se le condizioni finanziarie ciò permet­tono – segnatamente – un'indennità per spese di telefonia e di comunicazione. Circa i costi di telefonia, è vero che questa Camera ha riconosciuto – sempre se le condizioni finanziarie lo permettono – un forfait di fr. 150.– mensili nel fabbisogno minimo dei coniugi Tale spesa fissa è stata ammessa tuttavia in casi nei quali la Camera si è trovata a dover ridefinire per la prima volta i contributi alimentari in applicazione del metodo a “due fasi”. Ne-gli altri casi spetta pur sempre alle parti sostenere e rendere verosimile la spesa realmente sostenuta, trattandosi di una questio­ne di fatto (I CCA, sentenza inc. 11.2022.71 del 2 novembre 2023 consid. 8b con rinvio), il principio inquisitorio non dispensando le parti dal collaborare all'accertamento dei fatti (cfr. DTF 140 III 488 consid. 3.3; 151 III 264 consid. 2.4.7). E in concreto l'istante medesima ha chiesto di inserire nel suo fabbisogno minimo fr. 50.– mensili per le spese di telefonia. Né la parità di trattamento, sempre che si applichi anche tra genitori non sposati, è destinata a riconoscere costi inesistenti (RtiD I-2018 pag. 691 n. 5c; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2023.55 del 20 febbraio 2025 consid. 9d). In proposito l'appello è destinato perciò all'insucces­so.

  1. Da tutto quanto precede, e ricordato che i dati accertati dal Pretore per il 2021 non sono controversi, emerge – in sintesi – il seguente quadro del bilancio familiare:

Dal 1° agosto al 31 dicembre 2020

reddito del padre fr. 6871.65

reddito della madre fr. 0.—

fr. 6871.65 mensili

fabbisogno minimo del padre fr. 3622.15

fabbisogno minimo della madre fr. 2490.60

fabbisogno minimo di N______ B______

(già dedotto l'assegno familiare) fr. 513.60

fr. 6626.35 mensili

Nel 2021

reddito del padre fr. 6316.—

reddito della madre fr. 0.—

fr. 6316.— mensili

fabbisogno minimo del padre fr. 3218.95

fabbisogno minimo della madre fr. 2445.15

fabbisogno minimo di N______ B______

(già dedotto l'assegno familiare) fr. 434.65

fr. 6098.75 mensili,

Nel 2022

reddito del padre fr. 6560.85

reddito della madre fr. 720.—

fr. 7280.85 mensili

fabbisogno minimo del padre fr. 3218.95

fabbisogno minimo della madre fr. 2445.15

fabbisogno minimo di N______ B______

(già dedotto l'assegno familiare) fr. 434.65

fr. 6098.75 mensili,

Dal 1° gennaio al 31 luglio 2023

reddito del padre fr. 6560.85

reddito della madre fr. 900.—

fr. 7460.85 mensili

fabbisogno minimo del padre fr. 3218.95

fabbisogno minimo della madre fr. 2445.15

fabbisogno minimo di N______ B______

(già dedotto l'assegno famigliare) fr. 434.65

fr. 6098.75 mensili

Se ne conclude anzitutto che Si______ D______, genitrice affidataria, non è in grado di far fronte autonomamente al proprio fabbisogno minimo, il quale rimane scoperto dal 1° agosto al 31 dicembre 2020 per fr. 1690.60 mensili (fabbisogno minimo di fr. 2490.60 ./. contributo per Ma______ B______ di fr. 800.–), nel 2021 per fr. 1645.15 mensili (fabbisogno minimo di fr. 2445.15 ./. contribu­to per Ma______ B______ di fr. 800.–), nel 2022 per fr. 925.15 mensili (fabbisogno minimo di fr. 2445.15 ./. contributo per Ma______ B______ di fr. 800.– ./. reddito di fr. 720.–) e dal 1° gennaio al 31 luglio 2023 per fr. 745.15 mensili (fabbisogno minimo di fr. 2445.15./. reddito di fr. 900.– e contributo per Ma______ B______ di fr. 800.–). Ciò giustifica di riconoscere nel contributo di mantenimento della figlia importi di tale entità a titolo di contributo di accudimento (DTF 149 III 300 consid. 3.3.3). Per il resto, l'appellante non critica le riduzioni del contributo alimentare per la figlia di fr. 40.– mensili e in seguito di fr. 170.– mensili applicate dal Pretore per tenere conto della partecipazione del padre alla cura della figlia che influisce sul minimo esistenziale del diritto esecutivo.

  1. Quanto alla quota d'eccedenza della figlia, in una recente sentenza il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che in applicazione del metodo a “due fasi” con ripartizione dell'ecceden­za, se soltanto un genitore è tenuto a versare il contributo di man­tenimento, il calcolo viene effettuato tra questo genitore e i figli beneficiari del contributo. In casi del genere, quindi, l'eccedenza che rimane dopo aver coperto il fabbisogno minimo del diritto di famiglia viene ripartita (di principio nella proporzione di due a uno) tra tale genitore e i figli (DTF 149 III 448 consid. 2.7). Precisato ciò, nella fattispecie, la quota di eccedenza di N______ B______ (un terzo della differenza tra i redditi del padre e la somma dei fabbisogni di padre e figlia oltre al contributo di accudimento) ammonterebbe a fr. 350.– mensili arrotondati dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, a fr. 340.– mensili arrotondati nel 2021, a fr. 660.– mensili arrotondati nel 2022 e a fr. 720.– mensili arrotondati dal 1° gennaio al 31 luglio 2023. Considerato che tali importi non possono dirsi eccessivi, in definitiva il contributo alimentare per N______ B______ (pari alla somma del fabbisogno della figlia, del contributo d'accudimento e dell'eccedenza spettante a lei, dedotte le riduzioni operate dal Pretore) andrebbe stabilito in fr. 2555.– mensili arrotondati dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, in fr. 2380.– mensili arrotondati per il 2021, in fr. 1850.– mensili arrotondati per il 2022 e in fr. 1730.– mensili arrotondati dal 1° gennaio al 31 luglio 2023, oltre agli assegni familiari. Ne segue che in tali periodi, tranne che per il 2022, il contributo di mantenimento risulterebbe finanche superiore alle richieste di appello. Complessivamente, tenuto conto che il fabbisogno di N______ B______ è ampiamente coperto, si può prescindere da un intervento di questa Camera e confermare le richieste di giudizio.

  2. Le spese del giudizio odierno seguono la reciproca soccomben­za (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene l'aumento del contributo alimentare dal 1° agosto 2020 al 31 luglio 2023, ma per il seguito l'appello, diventato privo d'oggetto (sopra consid. 3), sarebbe stato verosimilmente respinto. In effetti, in relazione al reddito ipotetico ascritto alla madre, questa Camera avrebbe probabilmente confermato la decisione del Pretore poiché da settembre del 2023 Si______ D______ avrebbe dovuto esercitare un'attività lucrativa al 50% e non solo al 25% come da lei preteso. Tut­to ponderato, nel complesso, si giustifica di suddividere gli oneri processuali a metà e di compensare le ripetibili. Per vero, dando­si una ripartizione delle spese processuali a metà tra una parte patrocinata e una non assistita che non ha reso verosimile i presupposti per legittimare un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), come in concreto, non risultano perciò importi da compensare. In circostanze del genere la parte soccombente non assistita da un rappresentante professionale va chiamata a rifondere alla controparte la metà delle ripetibili da questa sopportate (I CCA, sentenza inc. 11.2019.101 del 22 maggio 2020 consid. 7 con rinvio). Se non che, M______ B______ non ha proposto di respingere l'appello, di modo che non può essere considerato soccombente (DTF 139 III 38 consid. 5 in fine), né ha provocato l'emanazione della decisione impugnata, ciò che avrebbe potuto giustificare se mai un addebito delle spese. In definitiva conviene dunque rinunciare al prelievo di oneri, e per equità anche alla quota che andrebbe a carico dell'appellante, e all'addebito di ripetibili.

L'esito del presente giudizio non incide apprezzabilmente invece sul dispositivo inerente alle spese processuali e alle ripetibili di primo grado (suddivise a metà) né sulla compensazione delle ripetibili che può dunque rimanere invariato, tanto più alla luce del­l'art. 107 cpv. 1 lett. c CPC, litigioso davanti al Pretore essendo anche il diritto di visita paterno.

  1. Relativamente alla richiesta di gratuito patrocinio formulata dall'istante per la procedura di appello, l'obbligo di mantenimento ver­so un figlio comprende anche le spese processuali. La protezio­ne giuridica del figlio in effetti va finanziata anzitutto dai genitori, sempre che sia necessaria e non senza possibilità di esito favorevole (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2025.25 del 2 settembre 2025 consid. 13 con rinvii). Nella misura in cui un genitore è quindi tenuto a versare un anticipo sulle spese legali il ruolo dello Stato è meramente sussidiario (sentenza del Tribunale federale 5A_417/2025 del 5 giugno 2025 consid. 3 con rinvii). Il Cantone interviene anticipando i costi del processo, pertanto, solo qualora i genitori siano sprovvisti dei mezzi indispensabili per affrontare le spese di causa (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2025.25 del 2 settembre 2025 consid. 16c con rinvii). Nella fattispecie ci si può chiedere se la figlia non possa già di per sé affrontare le spese con la propria eccedenza. Sia come sia, già secondo gli accertamenti del Pretore, una volta provveduto alle proprie necessità e stanziato il contributo per il mantenimento della figlia M______ B______ disponeva di un margine più che sufficiente per partecipare al finanziamento dei costi della presente procedura. Nulla impediva pertanto all'appellante di chiedere la condanna della controparte a elargirgli una congrua indennità che gli consentisse di finanziare, almeno in parte, le spese di patrocinio in appello. Mancando in concreto qualsiasi richiesta, non sussisto­no le condizioni per concedere eventualmente, in via sussidiaria, il beneficio richiesto (art. 117 lett. a CPC).

  2. Circa i rimedi esperibili contro l'odierna decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, considerato l'ammontare e la durata del contributo alimentare controverso in appello, fermo restando che contro decisioni in materia di provvedimenti cautelari può essere fatta valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). L'im­pugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio – di natura incidentale – segue quella del procedimento principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Per questi motivi,

decreta: 1. Nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 del decreto cautelare impugnato è così riformato:

A titolo di contributo alimentare per N______ B______, M______ B______ è tenuto a versare a Si______ D______, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti importi mensili:

dal 1° agosto al 31 dicembre 2020:

fr. 2333.25 mensili (di cui fr. 1690.60 come contributo di accudimento),

dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021:

fr. 2203.25 mensili (di cui fr. 1645.15 come contributo di accudimento),

dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022:

fr. 2252.20 mensili (di cui fr. 925.15 come contributo di accudimento),

dal 1° gennaio al 31 luglio 2023:

fr. 1483.25 mensili (di cui fr. 745.15 come contributo di accudimento).

I contributi non comprendono l'assegno per figli o di formazione, che deve essere versato in aggiunta al contributo, se non percepito direttamente dalla ma­dre.

  1. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.

  2. La richiesta di gratuito patrocinio presentata da S______ D______-lo è respinta.

  3. Notificazione a:

– avv. S______ A______ B______, Lo______; – M______ B______, L______.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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