Zur├╝ck zum Gesetz

Art. 4a

661WPEGFederal Act01.01.1960Originalquelle
  1. Von der Ersatzpflicht ist der Auslandschweizer befreit, der im Ersatzjahr wenigstens sechs Monate lang im Ausland Wohnsitz hat, sofern er:
    1. bei Beginn des Ersatzjahres seit mehr als drei Jahren ununterbrochen im Ausland wohnt;
    2. 1 im Ersatzjahr Militär- oder Zivildienst in seinem ausländischen Wohnsitzstaat zu leisten oder eine der Wehrpflichtersatzabgabe entsprechende Abgabe zu zahlen hat;
    3. 2 im Ersatzjahr als Bürger seines ausländischen Wohnsitzstaates der Armee oder dem Zivildienst dieses Staates zur Verfügung steht, nachdem er dort die ordentlichen Dienste geleistet hat.
  2. War der Wehrpflichtige schon früher im Ausland wohnhaft, so werden diese Auslandaufenthalte auf die Frist von drei Jahren angerechnet, sofern die Aufenthalte jeweils mindestens zwölf Monate gedauert haben.3
  3. Ausgenommen von der Befreiung sind wehrpflichtige Schweizer, die im Ausland wohnen, sich jedoch militärisch oder zivildienstlich in der Schweiz anzumelden und ihre dienstlichen Obliegenheiten zu erfüllen haben.4

Footnotes

  1. Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 3707;BBl 2002 858).

  2. Fassung gemäss Anhang Ziff. 9 des Zivildienstgesetzes vom 6. Okt. 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 1445;BBl 1994 III 1609).

  3. Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 3707;BBl 2002 858).

  4. Fassung gemäss Anhang Ziff. 9 des Zivildienstgesetzes vom 6. Okt. 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 1445;BBl 1994 III 1609).

1 commentary

N1.Ersatzsteuer entfällt bei Einbürgerung

Bei Erwerb der Schweizer Staatsangehörigkeit/Einbürgerung im betreffenden Jahr entfällt die Ersatzsteuer (Art. 4a WPEG in Verbindung mit Art. 4 LTEO angewandt).

1) - sono sottoposti al pagamento della tassa d'esenzione dall'obbligo militare gli uomini assoggettati agli obblighi militari, domiciliati in Svizzera o all'estero, i quali nel corso di un anno di assoggettamento, corrispondente ad un anno civile: per più di sei mesi non sono incorporati in una formazione dell'esercito né sono soggetti all'obbligo di prestare servizio civile (lett. a) o non prestano il servizio militare o il servizio civile cui sono tenuti come obbligati al servizio (lett. c). Inoltre, è sottoposto alla tassa chiunque presta servizio militare o servizio civile e al momento del proscioglimento non ha prestato il totale obbligatorio dei giorni di servizio (art. 2 cpv.1bis LTEO). Non è sottoposto alla tassa chiunque, nell'anno dell'assoggettamento, ha assolto il servizio militare o civile, benché non sia stato incorporato durante l'intero anno come obbligato al servizio (art. 2 cpv. 2 LTEO). L'assoggettamento alla tassa comincia al più presto all'inizio dell'anno in cui l'assoggettato agli obblighi militari ha compiuto 19 anni e termina al più tardi alla fine dell'anno in cui compie 37 anni (art. 3 cpv. 1 LTEO), ma nell'anno in cui è acquisita o persa la cittadinanza svizzera essa non è dovuta (art. 4 cpv. 1 lett. e LTEO). Ulteriori casi di esenzione sono previsti dall'art. 4 cpv. 1 lett. a-c, cpv. 2-3 e dall'art. 4a LTEO. 2.3. La tassa è riscossa, giusta la legislazione sull'imposta federale diretta, sul reddito netto complessivo che l'assoggettato consegue in Svizzera e all'estero e ammonta al 3% del reddito soggetto alla tassa, ma almeno a fr. 400.- (art. 11 e 13 cpv. 1 LTEO). L'importo dovuto è ridotto in funzione dei giorni di servizio militare o civile prestati nel corso dell'anno e complessivamente (art. 15 e 19 LTEO). Per le persone tenute a prestare servizio di protezione civile, la tassa calcolata ai sensi della LTEO è ridotta del 4% per ogni giorno di servizio prestato nell'anno di assoggettamento (art. 5a OTEO, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2020; RU 2003 3715). 3. 3.1. Nella fattispecie, il contribuente è diventato cittadino Svizzero nel 2018 e in quell'anno la tassa non era dovuta (art. 4 cpv. 1 lett. e LTEO). Nel 2019 gli è stata invece richiesta, perché non era incorporato nell'esercito né era soggetto all'obbligo di prestare servizio civile (art. 2 cpv. 1 lett. a LTEO).