Circolare n. 18/2020•Imposizione della famiglia
DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI
Bellinzona, luglio 2020
CIRCOLARE N. 18/2020
IMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA (Circolare AFC no. 30 del 20 dicembre 2010, 2ª edizione applicabile dal periodo fiscale 2014)
- Introduzione
3
- Unità della famiglia e tassazione congiunta
3
2.1. Principi
3
2.2. Inizio e fine della tassazione congiunta
3
- Rapporti internazionali
4
3.1. Domicilio all'estero di un coniuge
4
3.2. Assoggettamento limitato di un coniuge
5
- Imposizione dei figli minorenni
5
4.1. Insolvibilità
5
4.2. Responsabilità parziale
6
- Contributo di mantenimento o alimenti
6
5.1. Imposizione degli alimenti pagati al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto
6
5.1.1. Aspetti di diritto civile
6
5.1.2. Aspetti di diritto fiscale
6
5.2. Imposizione degli alimenti per il figlio minorenne e/o maggiorenne
8
5.2.1. Aspetti di diritto civile
8
5.2.2. Aspetti di diritto fiscale
9
5.2.2.1. Contributo per il figlio minorenne
11
5.2.2.2. Contributo per il figlio maggiorenne
11
- Deduzione dei premi assicurativi e degli interessi da capitali a risparmio (art. 32 cpv. 1 lett. g LT)
11
- Deduzione delle spese per la cura dei figli prestata da terzi (art. 32a LT).
12
7.1. In generale
12
7.2. Attività lucrativa, formazione, incapacità al guadagno
13
7.3. Diritto alla deduzione
13
7.3.1. Genitori viventi nella stessa economia domestica.
13
7.3.2. Genitori viventi in due economie domestiche distinte.
15
7.3.2.1. Custodia esclusiva
15
5.2.18 Imposizione della famiglia
7.3.2.2. Custodia alternata 15
- Deduzioni sociali per i figli 16
8.1. Principi 16
8.2. Data determinante 17
8.3. Assoggettamento limitato. 17
8.4. Deduzione per figli minorenni (art. 34 cpv. 1 lett. a LT) 18
8.4.1. In caso di genitori separati e autorità parentale esclusiva (con o senza alimenti) 18
8.4.2. In caso di genitori separati e autorità parentale congiunta (con o senza custodia alternata) 18 8.4.2.1. Con alimenti. 18
8.4.2.2. Senza alimenti 18
8.4.3. In caso di genitori concubini 19
8.4.4. Data determinante 19
8.5. Deduzione per figli maggiorenni in formazione, a tirocinio o agli studi (art. 34 cpv. 1 lett. a LT) 19 8.5.1. Figlio che percepisce un reddito o dispone di sostanza propria 20
8.5.2. Formazione 20
8.5.3. In caso di genitori non coniugati (due economie domestiche), divorziati, separati legalmente o di fatto 21
8.5.4. In caso di genitori concubini 22 8.5.5. Data determinante 22
-
Deduzione per figli agli studi (art. 34 cpv. 1 lett. c LT; particolarità cantonale) 23
-
Deduzione per il sostentamento di persone bisognose a carico (art. 34 cpv. lett. b LT) 24
10.1. Principi 24
11.Aliquote 28
11.1. Principi 28
11.2. Aliquota di base ("altri contribuenti") 28
11.3. Aliquota per i coniugi ("coniugati") 29
12.Entrata in vigore 30
1. Introduzione
Il tema dell'imposizione della famiglia è trattato in maniera dettagliata ed esaustiva nella Circolare n. 30 del 21 dicembre 2010 pubblicata dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), adeguata successivamente al diritto applicabile dal periodo fiscale 20141. Conformemente alla Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni del 14 dicembre 1990 (LAID; RS 642.14), i principi generali contenuti nella circolare federale sono validi anche per l'imposta cantonale. Esistono tuttavia alcune differenze che necessitano di spiegazioni supplementari. Tra le principali, citiamo la cosiddetta deduzione per figli agli studi, prevista unicamente dall'ordinamento giuridico cantonale (art. 34 cpv. 1 lett. c LT) e l'aliquota per i genitori, in vigore soltanto a livello federale (art. 36 cpv. 2bis LIFD).
Considerato come l'imposizione della famiglia è trattata in maniera completa nella citata Circolare federale, lo scopo della presente è quello di evidenziare in particolare la prassi cantonale riferita alle deduzioni per i figli2. Le deduzioni per i figli, in maniera generale, si suddividono in deduzioni generali e deduzioni sociali. La deduzione degli oneri assicurativi relativi al figlio e la deduzione delle spese per la cura dei figli prestata da terzi3 costituiscono delle deduzioni generali. Le deduzioni per figlio a carico e per figlio agli studi, così come quella per persone bisognose a carico, sono invece delle deduzioni sociali.
Per tutto quanto non contenuto nella presente, si rimanda alla Circolare AFC n. 30 del 21 dicembre 2010.
Negli allegati sono state riprodotte delle tavole sinottiche, strutturate in funzione di diversi "modelli di famiglia", che riprendono in modo schematico e sistematico il trattamento fiscale di redditi e deduzioni.
2. Unità della famiglia e tassazione congiunta
2.1. Principi
2.2. Inizio e fine della tassazione congiunta
Il principio dell'unità fiscale della famiglia è disciplinato dall'art. 8 cpv. 1 LT, di uguale tenore degli artt. 9 cpv. 1 LIFD e 3 cpv. 3 e 4 LAID, secondo cui i proventi (e la sostanza) dei coniugi - non separati legalmente o di fatto - vanno cumulati, qualunque sia il regime dei beni.
Il fatto di avere un domicilio separato non significa che i coniugi non vivano insieme. Il diritto matrimoniale permette a ciascun coniuge di costituire un domicilio fiscale principale, pur mantenendo l'unione coniugale. Un'imposizione separata presuppone al contrario che i coniugi non vogliano più mantenere l'unione coniugale e che pertanto rinuncino alla comunione domestica e vivano separati in modo duraturo. La giurisprudenza federale ha stabilito che sussiste una separazione di fatto soltanto dal momento in cui i coniugi non vivono più in una comunione spirituale, corporea ed economica (comunione di tetto, di tavola e di letto). Determinante è che almeno un coniuge rinunci alla convivenza coniugale perché rifiuta il matrimonio in quanto tale e non è
1 Vedi RU 2013 2397.
2 La deduzione cantonale per figli agli studi verrà trattata nella presente circolare soltanto in maniera generale, per ulteriori approfondimenti in merito si rinvia alla Circolare della Divisione delle contribuzioni n. 4/2008 "Deduzioni per figli agli studi art. 34 LT" del gennaio 2009.
3 Entrata in vigore a livello federale il 1º gennaio 2011 con la Legge federale sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli (RU 2010 455); FF 2009 4095. A livello cantonale la normativa è entrata in vigore il 1° gennaio 2012, con la modifica della Legge tributaria del 13 marzo 2012 (BU 2012, 215). Si veda: Messaggio del Consiglio di Stato n. 6481 del 23 marzo 2011.
semplicemente impedito a convivere con il/la consorte a causa di circostanze esterne alla coppia4. In sostanza, una separazione di fatto sussiste se sono soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:
- assenza di un'abitazione coniugale (art. 162 CC), sospensione della comunione domestica (art. 175 CC), esistenza di un domicilio proprio per ogni coniuge (art. 23 CC);
- non esiste più una comunione economica per l'abitazione e il mantenimento;
- in pubblico la coppia non si presenta più unita;
- la separazione deve essere duratura (almeno un anno) oppure terminare con lo scioglimento del matrimonio.
La prova dell'esistenza di una separazione di fatto è posta a carico dei coniugi.
La tassazione congiunta ha inizio con il matrimonio e si applica all'intero periodo fiscale (artt. 42 cpv. 1 e 3 LIFD e 53 cpv. 1 LT). In caso di decesso di un coniuge il matrimonio è sciolto ipso facto e la tassazione congiunta termina (artt. 42 cpv. 3 prima frase LIFD e 53 cpv. 3 prima frase LT). Per il resto del periodo fiscale, a livello federale, il coniuge superstite è tassato individualmente sulla base della tariffa che gli è applicabile (art. 42 cpv. 1 e 3 LIFD). In caso di divorzio o di separazione legale o di fatto, i coniugi sono tassati individualmente per tutto il periodo fiscale (artt. 42 cpv. 2 LIFD e 53 cpv. 2 LT).
Diversamente da quanto previsto per l'imposta federale diretta - a livello d'imposta cantonale - i contribuenti vedovi, divorziati o separati legalmente o di fatto beneficiano dell'aliquota attenuata (cfr. art. 35 cpv. 2 LT) limitatamente al periodo fiscale durante il quale sono rimasti vedovi o è avvenuto il divorzio o la separazione (art. 35 cpv. 5 LT).
Si osserva che ai sensi dell'art. 48 LT, a livello d'imposta cantonale, sono ammesse due deduzioni sociali dalla sostanza netta:
- 60'000 franchi per i coniugi viventi in comunione domestica e/o
- 30'000 franchi per ogni figlio minorenne al cui sostentamento il contribuente provvede.
A livello federale i coniugi hanno invece diritto alla specifica deduzione dal reddito netto di 2'600 franchi di cui all'art. 35 cpv. 1 lett. c LIFD.
3. Rapporti internazionali
3.1. Domicilio all'estero di un coniuge
Se i coniugi vivono in comunione domestica ma uno di essi è domiciliato all'estero, solo il coniuge domiciliato in Svizzera, risp. nel Cantone, è assoggettato all'imposta in Svizzera, risp. nel Cantone. Quest'ultimo è imposto sulla totalità dei redditi e - soltanto a livello cantonale - anche sulla sostanza della coppia (la cosiddetta aliquota mondiale) e beneficia dell'aliquota per i coniugi che è determinata tenendo conto dei proventi del coniuge che risiede all'estero5. Altresì, il coniuge domiciliato in Svizzera, risp. nel Cantone, beneficia della deduzione di cui all'art. 48 LT (cfr. supra cifra n. 2.2.). Mentre - soltanto per l'imposta federale diretta - se vive in comunione domestica con dei figli, deve essere tassato con l'aliquota per i genitori ed ha diritto alla deduzione per i coniugi (art. 35 cpv. 1 lett. c LIFD).
4 Sentenza della Camera di diritto tributario (CDT) n. 80.2018.157-158 del 28 febbraio 2019, consid. 2.3; Sentenza del Tribunale federale (TF) n. 2C_810/2015 del 25 gennaio 2017, consid. 4.1; Sentenza TF n. 5A_242/2015 del 17 giugno 2015, consid. 3.1 e 3.2.2. Per ulteriori approfondimenti in merito alla separazione di fatto, si rimanda alla Circolare nº 30 AFC, cifra n. 1.3.
5 Sentenza TF n. 2C_810/2015 del 25 gennaio 2017, consid. 4.2; DTF n. 141 II 318.
3.2. Assoggettamento limitato di un coniuge
Anche in caso di assoggettamento limitato per appartenenza economica in Svizzera, risp. nel Cantone, per la determinazione dell'aliquota d'imposta devono essere considerati il reddito risp. la sostanza (per l'imposta cantonale) complessivi dei coniugi che vivono in comunione domestica (artt. 5 cpv. 2 LT e 6 cpv. 2 LIFD; artt. 3 e 4 LT e artt. 4 e 5 LIFD).
Il coniuge assoggettato limitatamente ha diritto anche alle deduzioni di cui all'art. 48 LT e all'art. 35 cpv. 1 lett. c LIFD (cfr. supra cifra n. 2.2.).
4. Imposizione dei figli minorenni
Il reddito e la sostanza (per l'imposta cantonale) dei figli minorenni che soddisfano i requisiti dell'assoggettamento soggettivo all'imposta in Svizzera, sono cumulati con quello del detentore dell'autorità parentale o dei coniugi tassati congiuntamente (artt. 8 cpv. 2 LT e 9 cpv. 2 LIFD) 6.
Se i genitori non sono tassati congiuntamente ed entrambi godono dell'autorità parentale, il reddito del figlio è attribuito al genitore che detiene la custodia e riceve gli alimenti. Nel caso in cui non vengono fatti valere alimenti a favore del figlio ed entrambi i genitori provvedono in pari misura al mantenimento del figlio, si può presumere che il figlio si trovi in custodia alternata, cosicché il reddito del figlio, rispettivamente la sostanza, devono essere suddivisi in parti uguali computabili al singolo genitore.
Un'eccezione al principio secondo cui il reddito dei figli minorenni è cumulato con quello dei genitori - per l'imposta federale diretta - è il caso in cui il figlio percepisce dei proventi da un'attività lucrativa, dipendente o indipendente, come pure prestazioni (indennità) sostitutive derivanti da infortunio o malattia versate al figlio7. Per questi proventi, il figlio è tassato autonomamente a livello federale (art. 9 cpv. 2 LIFD).
Lo stesso principio vale anche per l'imposta cantonale (art. 8 cpv. 2 LT). Diversamente dall'imposta federale diretta, per l'imposta cantonale, soltanto il reddito dell'attività lucrativa indipendente di un figlio minorenne è imponibile nella sua partita fiscale. Sul reddito d'attività lucrativa dipendente, per l'imposta cantonale il figlio è tassato unicamente a partire dall'anno in cui compie il 18.mo anno di età (cfr. art. 8 cpv. 3 LT).
4.1. Insolvibilità
I coniugi non separati legalmente o di fatto rispondono solidalmente dell'imposta complessiva (artt. 13 cpv. 1 prima frase LIFD e 12 cpv. 1 prima frase LT). Tuttavia, quando uno dei coniugi è insolvibile, la responsabilità solidale decade e ciascun coniuge risponde della sua quota nell'imposta complessiva (artt. 13 cpv. 1 seconda frase LIFD e 12 cpv. 1 seconda frase LT). Il diritto cantonale prevede che la responsabilità solidale dei coniugi decade anche se un coniuge soltanto ne fa espressamente richiesta, per ogni periodo fiscale, all'autorità di tassazione entro trenta giorni dall'intimazione della tassazione (art. 12 cpv. 1 seconda frase LT). Se l'insolvibilità è accertata, l'autorità di tassazione dovrà procedere ad un riparto delle rispettive quote tra marito e moglie. Come in caso di separazione legale o di fatto dei coniugi, la responsabilità decade non solo per i crediti d'imposta futuri, ma anche per tutti i crediti esistenti (ossia ancora dovuti) al momento della separazione.
6 Anche il reddito e la sostanza (per l'imposta cantonale) dei figliastri è cumulato a quello dei coniugi tassati congiuntamente, quand'anche solo uno dei coniugi è il genitore e detiene l'autorità parentale.
7 Per approfondimenti in merito, si rimanda alla Circolare nº 30 AFC, cifra n. 3, pag. 8.
I coniugi, in ogni caso, rispondono solidalmente per la quota di imposta complessiva inerente al reddito e alla sostanza dei figli sotto autorità parentale (artt. 13 cpv. 1 terza frase LIFD e 12 cpv. 1 terza frase LT)8. In caso di separazione, i genitori rispondono solidalmente per le imposte ancora dovute, mentre per i debiti fiscali futuri risponde il genitore a cui è aggiunto il reddito del figlio, di regola colui a cui è attribuita l'autorità parentale e che riceve gli alimenti per il figlio.
4.2. Responsabilità parziale
Mentre, in materia di imposta federale diretta, la legge non disciplina espressamente un criterio di riparto9, a livello cantonale, l'art. 12 cpv. 5 LT specifica che in caso di decadenza della responsabilità solidale dei coniugi, le singole quote d'imposta sono determinate secondo le norme procedurali relative alla tassazione ed al riparto intercomunale. Tale decisione è impugnabile tramite i rimedi giuridici ordinari del reclamo (artt. 206 - 208 LT) e del ricorso (artt. 227 - 231 LT).
5. Contributo di mantenimento o alimenti
5.1. Imposizione degli alimenti pagati al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto
5.1.1. Aspetti di diritto civile
Per quanto concerne gli aspetti di diritto civile si rimanda alla Circolare nº 30 AFC, cifra n. 14.1.1.
5.1.2. Aspetti di diritto fiscale
Fintanto che la famiglia costituisce un'unità economica, gli apporti dei singoli membri al reddito complessivo non hanno alcuna rilevanza individuale e le spese che il contribuente sopporta per il mantenimento della famiglia non sono deducibili dai proventi conseguiti (artt. 33 lett. a LT e 34 lett. a LIFD) 10. Le prestazioni versate da un coniuge in adempimento agli obblighi del regime matrimoniale non costituiscono pertanto degli alimenti11. Fanno eccezione, gli alimenti versati in caso di divorzio o di separazione duratura, legale o di fatto. In virtù del cosiddetto principio di congruenza, rispettivamente di corrispondenza, tali alimenti sono imponibili presso il contribuente che li riceve (artt. 22 lett. f LT e 23 lett. f LIFD), mentre sono deducibili per il contribuente che li versa (artt. 32 cpv. 1 lett. c LT e 33 cpv. 1 lett. c LIFD)12.
Per contributo alimentare imponibile nella partita fiscale del coniuge beneficiario (e deducibile presso il debitore) si intende generalmente una rendita di mantenimento in denaro versata mensilmente. Ma il contributo alimentare può rivestire anche altre forme. Gli alimenti possono infatti essere versati anche sotto forma di prestazioni periodiche in natura (es. diritto di abitazione gratuito in favore dell'altro coniuge), sotto forma di
8 Per ulteriori approfondimenti, vedi Circolare nº 30 AFC, cifra n. 6.2.5., pag. 11
9 Sentenza CDT n. 80.2007.67 del 24 settembre 2008, consid. 1.2.
10 Sentenza CDT n. 80.2017.50 del 10 ottobre 2017, consid. 2.2; Sentenza CDT n. 80.2014.72 del 20 maggio 2015, consid. 2.1.
11 Il contribuente non può dedurre né le spese per il suo mantenimento e quello della sua famiglia (artt. 33 lett. a LT e 34 lett. a LIFD) né le prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia (artt. 32 cpv. 1 lett. c LT e 33 cpv. 1 lett. c LIFD) ad es. le prestazioni a parenti in linea ascendente o discendente nonché a fratelli e sorelle (art. 328 CC)
12 Nel caso degli alimenti, il principio di congruenza o di corrispondenza esige che tutte le prestazioni che vengono assoggettate all'imposta siano dedotte dal reddito di colui che le effettua e che solo le prestazioni che vengono assoggettate all'imposta presso chi le riceve siano dedotte dal reddito del debitore. Così, l'ammontare delle prestazioni ammesse in deduzione presso il debitore deve corrispondere a quello delle prestazioni assoggettate all'imposta presso il creditore (cfr. Sentenza CDT n. 80.2017.247 del 16 maggio 2018, consid. 3.3). Si veda anche: Sentenza TF n. 2C.242/2010 del 30 giugno 2010; Sentenza CDT n. 80.2016.75 del 29 maggio 2017, consid. 1.1.
pagamenti indiretti (es. pagamento del canone di locazione, dei premi della cassa malati, presa a carico della pigione o degli interessi su debiti) 13 oppure di prestazione in capitale (art. 126 cpv. 2 CC).
Così come intesa dagli artt. 32 cpv. 1 lett. c LT e 33 cpv. 1 lett. c LIFD, la nozione di alimenti è da riferirsi unicamente ai versamenti periodici con caratteristica quindi di onere permanente e, di principio, non può essere estesa ai versamenti effettuati a titolo di liquidazione una tantum delle pretese per alimenti futuri14 e altre15, in quanto la liquidazione in capitale costituisce per colui che è gravato da tale onere una diminuzione della propria sostanza, la quale corrisponde ad un aumento della sostanza del beneficiario della prestazione. Di conseguenza, la somma versata come prestazione in capitale per il mantenimento del coniuge divorziato non è deducibile dal reddito imponibile del debitore e, di riflesso, non è imponibile come reddito presso il beneficiario della prestazione16. Anche il versamento a rate di un importo prestabilito viene trattato alla stessa stregua del versamento unico in capitale, perché tocca la sostanza e non il reddito17.
La deducibilità degli alimenti versati sotto forma di prestazione in capitale è ammessa esclusivamente quando questa è composta da contributi alimentari arretrati, quindi scaduti e non ancora pagati18, oppure dal versamento anticipato di contributi di mantenimento19. La prestazione è pertanto deducibile per chi la versa e imponibile come reddito per chi la riceve.
L'incremento patrimoniale derivante dalla liquidazione del regime matrimoniale è esente da imposta, di conseguenza le prestazioni versate a questo titolo non sono deducibili neppure per chi le versa (artt. 23 lett. a LT e 24 lett. a LIFD). Qualora si tratti di rendite vitalizie (artt. 21 cpv. 2 LT e 22 cpv. 3 LIFD) queste sono imponibili presso il creditore nella misura del 40 per cento. Ai sensi degli artt. 32 cpv. 1 lett. b LT e 33 cpv. 1 lett. b LIFD, il debitore può dedurre il 40 per cento della rendita.
Ai fini della deducibilità degli alimenti, questi devono essere effettivamente versati. L'onere della prova incombe al debitore di tali prestazioni. Nelle relazioni transfrontaliere è richiesta al debitore del contributo alimentare una prova accresciuta. Nel caso in cui il beneficiario dei contributi sia residente all'estero, l'autorità fiscale può sottoporre ad esigenze particolarmente elevate la prova dell'onere di mantenimento, in tal senso il versamento degli importi trasferiti dalla Svizzera all'estero, a beneficio della persona avente diritto al versamento dei contributi alimentari, deve essere comprovato mediante bonifico bancario.
13 Sentenza CDT n. 80.2014.258 dell'8 luglio 2015, consid. 1.2, confermata dal Tribunale federale (Sentenze TF n. 2C_746/2015 e 2C_748/2015 del 31 maggio 2016 = RDAF 2017 II 580.).
14 Liquidazione in capitale allo scopo di estinguere definitivamente un credito relativo a contributi alimentari futuri.
15 Prestazioni versate in adempimento agli obblighi del regime matrimoniale.
16 DTF n. 125 Il 183. In merito all'interpretazione di una convenzione tendente alla modifica del contributo di mantenimento fissato nella sentenza di divorzio, si veda: Sentenza CDT n. 80.2014.258 dell'8 luglio 2015, consid. 1.2, confermata dal TF (Sentenze TF n. 2C_746/2015 e 2C_748/2015 del 31 maggio 2016 = RDAF 2017 II 580).
17 Sentenza CDT n. 80.2014.258 dell'8 luglio 2015, consid. 1.2. e Sentenza CDT n. 80.2011.166 del 23 gennaio 2012, consid. 1.2 e 1.3.
18 Sentenza TF n. 2A.613/2005 del 20 febbraio 2007, in RF 62/2007 p. 364: "Il principio di corrispondenza non impone tuttavia che la deduzione e l'imposizione degli alimenti avvenga nello stesso periodo fiscale. Il Tribunale federale ha ritenuto che abbia diritto alla deduzione degli alimenti per il figlio minorenne anche il genitore che, tre anni dopo, quando ormai il figlio è divenuto maggiorenne, rimborsa gli importi anticipati dall'autorità cantonale. Infatti, al momento del loro versamento alla madre del minore, gli alimenti erano stati assoggettati all'imposta, mentre non erano stati ammessi in deduzione dal reddito del debitore. In queste circostanze, la Suprema Corte ha escluso che il versamento fatto dal padre allo Stato, per rimborsare gli alimenti anticipati, dovesse essere considerato una spesa per l'estinzione di debiti, come tale non deducibile dal reddito imponibile".
Vedi anche Sentenza CDT n. 80.2017.247 del 16 maggio 2018, consid. 3.3; Sentenza CDT n. 80.2014.258 dell'8 luglio 2015, consid. 2.6; Sentenza CDT n. 80.2008.82 del 3 febbraio 2009, consid. 2.3 e segg.
19 Sentenza CDT n. 80.2003.124 del 22 settembre 2003, in casu: versamento anticipato delle prime due mensilità.
5.2. Imposizione degli alimenti per il figlio minorenne e/o maggiorenne
5.2.1. Aspetti di diritto civile
Ai sensi del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210), il mantenimento del figlio da parte dei genitori consiste nella cura, nell'educazione e in prestazioni pecuniarie (art. 276 cpv. 1 CC) 20. I genitori provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento del figlio e assumono in particolare le spese di cura, di educazione, di formazione e delle misure prese per la sua tutela (art. 276 cpv. 2 CC). I genitori sono liberati dall'obbligo di mantenimento, nella misura in cui si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il provento del suo lavoro o con altri mezzi (art. 276 cpv. 3 CC).
Come l'autorità parentale congiunta (art. 296 cpv. 2 CC), anche il diritto in materia di mantenimento e custodia dei figli deve essere disciplinato in modo da non discriminare il figlio in base allo stato civile dei genitori: a prescindere dal destino della coppia, il mantenimento del figlio resta una responsabilità condivisa dei genitori21.
L'obbligo dei genitori di mantenere i figli è un effetto del rapporto di filiazione, che si realizza in modo diverso a dipendenza della minore età o maggiore età dei figli. Nei confronti del figlio minorenne, l'obbligo di mantenimento non soggiace ad alcuna condizione, ossia non dipende né dallo stato civile dei genitori (sposati, divorziati o non coniugati) né dall'esercizio dell'autorità parentale, della custodia o dal diritto di visita. Mentre, l'obbligo di mantenimento nei confronti di un figlio maggiorenne, ancora in formazione (tirocinio professionale, studi superiori), dipende da "condizioni" economiche e personali. Difatti, in base all'art. 277 cpv. 2 CC, se raggiunta la maggiore età il figlio non ha ancora una formazione appropriata (tirocinio professionale, studi superiori) i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l'insieme delle circostanze (situazione finanziaria dei genitori e rapporti interpersonali che il figlio intrattiene con loro)22 devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi.
Di regola, durante il matrimonio i genitori adempiono il loro obbligo di mantenimento curando ed educando il figlio nella comunione domestica e assumendosene le spese. Se il figlio non vive con loro, il loro obbligo di mantenimento consiste in prestazioni pecuniarie (art. 276 cpv. 2 CC), spese di ricovero (art. 310 CC) o il congruo compenso dovuto ai genitori affilianti (art. 294 cpv. 1 CC).
Quando i genitori non formano più una comunione domestica, in linea di principio le cure e l'eduzione del figlio passano al genitore titolare della custodia, ossia al genitore con il quale il figlio vive prevalentemente, mentre l'altro dovrà versare prestazioni pecuniarie (art. 276 cpv. 2 CC). Nell'ambito di una procedura di divorzio o di una procedura a tutela dell'unione coniugale, il giudice attribuisce l'autorità parentale esclusiva a uno dei genitori, di principio solo se è necessario per tutelare il bene del figlio (art. 298 cpv. 1 CC). Ciò significa che l'autorità parentale congiunta è la regola23.
Se i genitori non sono coniugati e il padre riconosce il figlio, ai fini dell'ottenimento dell'autorità parentale congiunta, i genitori devono presentare una dichiarazione comune a) all'ufficio dello stato civile, se tale dichiarazione avviene contestualmente al riconoscimento del figlio oppure b) all'Autorità regionale di protezione se tale dichiarazione viene rilasciata successivamente (art. 298a CC). In tale dichiarazione i genitori confermano di essersi anche accordati in merito al contributo di mantenimento per il figlio. In caso di
20 Vedi ultima modifica apportata dalla Legge federale del 20 marzo 2015 relativa al mantenimento del figlio entrata in vigore il 1º gennaio 2017; FF 2014 489 segg.
21 FF 2014 489, 490 e 509.
22 FF 2014 489, 497 e 524. Vedi anche Sentenza CDT n. 80.2019.116 del 28 gennaio 2020, consid. 3.1.
23 L'autorità parentale consiste nel diritto-dovere di prendere le decisioni importanti rispetto al figlio e concernenti ad esempio la scolarizzazione, le cure mediche, le scelte educative e professionali. Mentre, la custodia è in sostanza il tempo che il figlio trascorre presso l'uno o l'altro genitore. Si tratta di due aspetti distinti. La revisione del Codice civile entrata in vigore il 1º gennaio 2014 ha fatto dell'autorità parentale congiunga la regola indipendentemente dallo stato civile dei genitori. È ancora possibile attribuire l'autorità parentale esclusiva a uno dei due genitori, ma soltanto se lo impone il bene del figlio (FF 2011 8025).
comunione domestica, i genitori provvedono al mantenimento del figlio ripartendosi di comune accordo le spese. Ne consegue che, nella norma, i genitori non sposati che vivono insieme (conviventi/concubini) esercitano in comune l'autorità parentale e adempiono il loro obbligo di mantenimento sulla base di un accordo interno. Soltanto quando la comunione domestica si scioglie, oppure non sia mai esistita, occorre calcolare concretamente il mantenimento del figlio e la relativa suddivisione tra i genitori24.
Il contributo di mantenimento dovrebbe contemplare costi diretti, costi indiretti e altri costi e sgravi legati al figlio. I costi diretti sono le spese di consumo a carico dell'economia domestica, ad esempio il vitto, l'alloggio e gli indumenti, e le spese fatte nell'interesse del figlio, ovvero i premi della cassa malati, le spese scolastiche e le spese per le attività ricreative. I costi indiretti rappresentano in sostanza i costi di accudimento che si traducono in una riduzione del reddito da attività lucrativa e nell'aumento del lavoro domestico e familiare, non remunerato, legato alla presenza del figlio. Gli altri costi e sgravi legati al figlio includono p. es. le spese di accudimento da parte di terzi (p. es. la mamma diurna o l'asilo) 25.
I genitori coniugati e viventi in comunione domestica esercitano insieme l'autorità parentale (art. 297 cpv. 1 CC). Di principio, in caso di sospensione della comunione domestica o di separazione dei coniugi, l'autorità parentale rimane in comune. Tale scelta del legislatore costituisce la premessa della custodia alternata, ovvero una realtà sociale molto diffusa, in quanto sempre più genitori sono disposti e in grado di assumere in pari misura l'autorità parentale e la custodia dei figli. La custodia alternata prevede che i genitori, che esercitano congiuntamente l'autorità parentale, si alternino nella custodia del figlio per periodi più o meno uguali da fissarsi eventualmente in giorni, in settimane o in mesi. La regola tuttavia è ancora l'attribuzione della custodia esclusiva (classica), ovvero la situazione dove uno dei genitori abita con il figlio e l'altro lo ospita per qualche fine settimana e trascorre con lui parte delle vacanze26.
5.2.2. Aspetti di diritto fiscale
In virtù del principio di congruenza, sono imponibili gli alimenti percepiti da un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale (artt. 23 cpv. 1 lett. f LT e 33 cpv. 1 lett. f LIFD)27 e deducibili per il genitore che li versa (artt. 32 cpv. 1 lett. c LT e 33 cpv. 1 lett. c LIFD).
Come per gli alimenti pagati al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto, la nozione di contributo di mantenimento si riferisce unicamente ai versamenti periodici con caratteristica di onere permanente e non può essere estesa ai versamenti effettuati a titolo di liquidazione una tantum delle pretese per alimenti. Ne consegue che se gli alimenti sono corrisposti sotto forma di una prestazione in capitale ("tacitazione della pretesa di mantenimento", art. 288 CC), questi non possono essere dedotti dal reddito imponibile del debitore e, viceversa, neppure il beneficiario di questa prestazione dovrà dichiararli come reddito28. Eccezion fatta della prestazione in capitale tendente a coprire pensioni alimentari arretrate (scadute e non ancora pagate) 29 oppure
24 FF 2014 489, 498.
25 FF 2014 489, 500.
26 Difatti, malgrado l'autorità parentale congiunta sia diventata la regola, il legislatore ha rinunciato ad imporre la custodia alternata a tutti i genitori che vivono separati (FF 2014 489, 522, 523-524).
27 Escluse le prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia, e meglio le spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia fintanto che la famiglia costituisce un'unità economica.
28 Vale anche per il versamento a rate di un importo prestabilito.
29 Sentenza CDT n. 80.2017.247 del 16 maggio 2018, consid. 3.3; Sentenza CDT n. 80.2014.258 dell'8 luglio 2015, consid. 2.6; Sentenza CDT n. 80.2008.82 del 3 febbraio 2009, consid. 2.3 e segg .; DTF n. 2A.613/2005 del 20 febbraio 2007, in: RF 62/2007 p. 364.
del versamento anticipato di contributi di mantenimento 30. In tal caso, la prestazione è deducibile per chi la versa e imponibile come reddito per chi la riceve.
Di principio, il contributo di mantenimento è versato sotto forma di prestazione pecuniaria diretta ricorrente; possono tuttavia esistere anche dei pagamenti indiretti, come ad esempio l'assunzione del premio della cassa malati e/o delle spese scolastiche31.
I contributi straordinari (contributi per spese straordinarie) di cui all'art. 286 cpv. 3 CC rappresentano dei contributi versati una tantum per soddisfare delle necessità particolari del figlio, limitate nel tempo, non previste al momento della determinazione del contributo alimentare e i cui costi non possono essere coperti da tale contributo (ordinario). Il caso tipico sono gli interventi dentari e le misure scolastiche particolari e di natura provvisoria 32. L'applicazione dell'art. 286 cpv. 3 CC permette di chiedere a posteriori (quindi successivamente alla fissazione dei contributi alimentari) un contributo relativo ai costi non previsti al momento della determinazione del contributo alimentare33. Considerata la natura di questi contributi, tali costi non possono essere ammessi in deduzione per il genitore che li versa (debitore) e, conformemente al principio di corrispondenza, neppure sono imponibili presso il creditore alimentare.
Tuttavia, al momento della determinazione degli alimenti, il giudice può stabilire oltre al contributo alimentare ordinario anche un contributo straordinario per il figlio, qualora le spese straordinarie siano determinabili, durevoli nel tempo e sufficientemente comprovate34, altrimenti detto soltanto se a quel momento i bisogni particolari del figlio sono conosciuti35. In tal caso, ovvero quando al momento della determinazione degli alimenti per il figlio è stato riconosciuto (cifrato e/o qualificato) anche un contributo per spese straordinarie, tali prestazioni devono essere integrate a quelle ordinarie fondate sull'art. 285 cpv. 1 CC36. Cosicché, tali contributi, come nel caso dei contributi alimentari ordinari strictu sensu, sono imponibili presso il genitore beneficiario, rispettivamente deducibili nella partita fiscale del debitore alimentare.
In sostanza, soltanto i contributi straordinari fissati dal giudice contestualmente al contributo alimentare ordinario sono deducibili, esclusi pertanto i contributi una tantum che un genitore versa al genitore affidatario a copertura delle spese straordinarie, di regola ripartite tra i genitori in ragione di metà ciascuno.
Per la deduzione del contributo di mantenimento vale il principio del giorno determinante, che è il medesimo che stabilisce la tassazione congiunta o separata, l'aliquota applicabile o le deduzioni sociali37.
30 Sentenza CDT n 80.2003.124 del 22 settembre 2003, in casu: La Camera di diritto tributario ha concluso che il versamento anticipato delle prime due annualità del contributo alimentare per la figlia da parte del padre poteva ancora essere considerato un contributo alimentare in virtù degli accordi pattuiti con la ex- moglie nella convenzione di divorzio che prevedevano quantomeno che le prime 25 mensilità sarebbero state conglobate in un unico versamento. Tale fattispecie deve essere distinta da quella in cui vengono effettuati dei versamenti rateali annui di una chiara liquidazione in capitale.
31 Sentenza TF n. 2C_1008/2013 del 6 giugno 2014, consid. 2.3. e 2.4.
32 JEAN-FRANÇOIS PERRIN in: Pichonnax/Foex [curatori], Commentaire romand Code civil I, Basilea 2010, ad art. 286 CC, n. 9, pag. 1783 e rif. citati.
33 Sentenza TF n. 5C.240/2002 del 31 marzo 2003, consid. 5.1.
34 Sentenza TF n. 5C.180/2002 del 31 marzo 2003, consid. 6.
35 JEAN-FRANÇOIS PERRIN, in: Pichonnaz/Foëx Op. cit., ad art. 286 CC, n. 9, pag. 1783.
36 Sentenza TF n. 5C.240/2002 del 31 marzo 2003, consid. 5.1; JEAN-FRANÇOIS PERRIN, in: Pichonnaz/Foëx Op. cit., ad art. 286 CC, n. 9, pag. 1783.
37 Sentenza TF n. 2C 1145/2013 del 20 set 2014, in: StR 70/2015 pag. 162 segg.
5.2.2.1. Contributo per il figlio minorenne
Gli alimenti che un genitore percepisce per i figli minorenni, sono integralmente imponibili per il genitore che li riceve (artt. 22 lett. f LT e 23 lett. f LIFD). D'altro canto, questi alimenti sono pienamente deducibili per il genitore che li versa (artt. 32 cpv. 1 lett. c LT e 33 cpv. 1 lett. c LIFD). Gli alimenti sono imponibili per il beneficiario e deducibili per il contribuente che li versa solo per l'importo effettivamente pagato38.
La deducibilità del contributo di mantenimento per i figli minorenni vale solo per gli alimenti dovuti nell'ambito del diritto di famiglia, ma non per gli alimenti versati a titolo volontario. Il diritto civile svizzero prevede che il contributo di mantenimento è stabilito dall'autorità regionale di protezione o dal giudice, ma può essere convenuto anche per contratto (art. 287 segg CC). Ai fini della deducibilità fiscale di tale contributo, in linea di principio, il contribuente deve produrre all'autorità fiscale una decisione dell'autorità competente (anche estera). Nel caso in cui il beneficiario dei contributi sia residente all'estero, l'autorità fiscale può sottoporre ad esigenze particolarmente elevate la prova dell'onere di mantenimento, in tal senso il versamento degli importi trasferiti dalla Svizzera all'estero, a beneficio della persona avente diritto al versamento dei contributi alimentari, deve essere comprovato mediante bonifico bancario.
5.2.2.2. Contributo per il figlio maggiorenne
Gli alimenti per il figlio maggiorenne in formazione non sono imponibili né presso il figlio stesso né presso il genitore con il quale il figlio vive in comunione domestica, in quanto costituiscono delle prestazioni versate in adempimento di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia esenti dall'imposta per il beneficiario e non deducibili dal reddito del debitore (artt. 23 lett. e LT e 24 lett. e LIFD) sussumibili alle spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia, non deducibili a norma degli artt. 33 lett. a LT e 34 lett. a LIFD39.
6. Deduzione dei premi assicurativi e degli interessi da capitali a risparmio (art. 32 cpv. 1 lett. g LT)
Ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 lett. g LT, i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresi sotto la lettera f, contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, sono deducibili fino a concorrenza di una somma globale di 10'500 franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di 5'200 franchi per gli altri contribuenti.
Per i contribuenti che non versano contributi alle istituzioni di previdenza professionale e a forme riconosciute della previdenza individuale vincolata, queste somme sono aumentate di:
- 4'300 franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e
- 2'200 franchi per gli altri contribuenti 40
38 Sul principio della corrispondenza vedi ad es. Sentenza CDT n. 80.2017.247 del 16 maggio 2018, consid. 3 segg.
39 Sentenza CDT n. 80.2014.72 del 20 maggio 2015, consid. 2.2 e segg; Sentenza TF n. 2C.439/2007 del 12 settembre 2007, consid. 2; RDAF 2007 II p. 180 = RF 2008 p. 46.
40 0 A livello federale, ai sensi dell'art. 33 cpv. 1 lett. g LIFD, sono dedotti dai proventi 3'500 franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e 1'700 franchi per gli altri contribuenti.
Contrariamente all'imposta federale diretta (art. 33 cpv. 1 lett. g e 1bis LIFD), la Legge tributaria cantonale non prevede un aumento della deduzione in funzione del numero di figli o di persone bisognose al cui sostentamento il contribuente provvede41.
La deduzione dei premi assicurativi e degli interessi da capitali a risparmio per il figlio è di norma collegata alla deduzione per i figli oppure alla deduzione per persone bisognose a carico (in caso di figli maggiorenni). Pertanto, il genitore a cui è concessa l'una o l'altra deduzione può far valere anche la deduzione dei premi assicurativi e degli interessi da capitali a risparmio per il figlio, fermo restando che potendo essere dedotti soltanto i premi effettivamente a carico del contribuente, prevale il principio secondo cui chi paga, deduce. Ne consegue che la deduzione è in ogni caso accordata soltanto al contribuente che ha effettivamente sostenuto i premi assicurativi per il figlio42.
7. Deduzione delle spese per la cura dei figli prestata da terzi (art. 32a LT)
7.1. In generale
La deduzione delle spese per la cura dei figli prestata da terzi è strutturata come deduzione inorganica e limitata ad un ammontare massimo per anno e per figlio. Dal periodo fiscale 2011, per l'imposta federale diretta43 e dal periodo fiscale 2012, per l'imposta cantonale44, i contribuenti che vivono in comunione domestica con i figli in cura da terzi e al cui sostentamento provvedono possono far valere una deduzione delle spese per la cura dei figli prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l'attività lucrativa, la formazione o l'incapacità d'esercitare attività lucrativa del contribuente (artt. 32a LT e 33 cpv. 3 LIFD). Sono considerati figli, i figli di sangue, i figli adottivi, i figli non avuti in comune dai coniugi (figliastri) in virtù dell'articolo 299 CC. Se il figlio vive presso un parente (zia, zio, nonna, ecc.) oppure un terzo che funge da genitore e si occupa del bambino (affiliato), questi ultimi possono far valere la deduzione se le altre condizioni per l'ottenimento sono soddisfatte45.
Tra le spese deducibili si annoverano le indennità giornaliere pagate a organizzazioni private e pubbliche, tra cui i gli asili nido e i doposcuola; i compensi alle mamme diurne o le famiglie diurne. Mentre le spese per il vitto o per il sostentamento dei figli di altro tipo, scaturite nell'ambito della cura da parte di terzi, devono essere qualificate come costo di mantenimento e non possono essere dedotte, considerato come tali spese insorgerebbero anche se i figli non fossero curati da terzi. Sono deducibili soltanto le spese comprovate a mezzo di ricevute, fatture, certificati di salario, oppure altri giustificativi idonei.
A livello federale, la deduzione massima delle spese per la cura dei figli prestata da terzi ammonta a 10'100 franchi (art. 33 cpv. 3 LIFD). Mentre, per l'imposta cantonale, la deduzione secondo l'art. 32a LT è limitata ad un importo massimo di:
a) 10'000 franchi se il provento imponibile, dopo le deduzioni di cui agli artt. da 25 a 32 LT, è inferiore o uguale a 80'000 franchi;
b) 5'500 franchi se il provento imponibile, dopo le deduzioni di cui agli artt. da 25 a 32 LT, è superiore a 80'000 franchi
La deduzione prevista dalla LIFD è indicizzata annualmente, mentre quella prevista a livello cantonale è soltanto indicizzabile annualmente.
41 Secondo la norma federale, le deduzioni secondo il capoverso 1 lettera g sono aumentate: a) della metà per i contribuenti che non versano contributi ai sensi del capoverso 1 lettere d ed e; b) di 700 franchi per ogni figlio o persona bisognosa per cui il contribuente può far valere la deduzione prevista dall'articolo 35 capoverso 1 lettera a o b LIFD.
42 È data facoltà al contribuente di dedurre gli oneri assicurativi a titolo di contributo alimentare oppure come oneri assicurativi.
43 RU 2010 455; FF 2009 4095.
44 BU 2012, 215; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6481 del 23 marzo 2011.
45 In particolare, i genitori affilianti possono far valere le spese che non siano coperte dagli assegni assistenziali.
7.2. Attività lucrativa, formazione, incapacità al guadagno
Le spese per la cura dei figli prestata da terzi possono essere fatte valere dai contribuenti solo se i figli non possono essere custoditi personalmente e tale circostanza ha un nesso causale diretto con l'esercizio dell'attività lucrativa (dipendente o indipendente), la formazione o l'incapacità al guadagno con contemporanea incapacità di custodia46. Le spese di cura sostenute dai genitori nel quadro delle attività di tempo libero, quindi all'infuori del tempo di lavoro o di formazione dei genitori (ad esempio i costi di baby-sitting la sera o il fine settimana) non possono essere dedotte, in quanto vanno considerate spese di mantenimento del proprio tenore di vita (artt. 33 lett. a LT e 34 lett. a LIFD)47.
In caso di disabilità dei genitori, considerato come la deduzione massima delle spese per la cura dei figli prestata da terzi (artt. 32a LT e 33 cpv. 3 LIFD) ammonta a 10'100 franchi per l'imposta federale diretta ed a 10'000 franchi per l'imposta cantonale, i genitori disabili possono far valere la deduzione integrale delle spese per la cura dei figli, a titolo di spese per disabilità ai sensi degli artt. 32 cpv. 1 lett. l LT e 33 cpv. 1 lettera hbis LIFD48, per l'ammontare delle spese per la cura dei figli prestata da terzi che superano l'ammontare massimo della relativa deduzione.
7.3. Diritto alla deduzione
7.3.1. Genitori viventi nella stessa economia domestica
I coniugi che vivono in comunione domestica possono far valere la deduzione per le spese per la cura dei figli prestata da terzi se entrambi esercitano un'attività lucrativa, sono in formazione oppure sono incapaci al guadagno e contemporaneamente non possono prendersi cura del figlio.
Anche i genitori non coniugati che vivono insieme nella stessa comunione domestica (concubini) con figli comuni possono far valere la deduzione per le spese per la cura dei figli prestata da terzi. Se i genitori non coniugati esercitano l'autorità parentale in comune, ogni genitore può dedurre, per ogni figlio (che non ha ancora compiuto 14 anni), le spese comprovate per la cura del figlio prestata da terzi, ma al massimo 5'050 franchi (50% di 10'100 franchi).
Esiste tuttavia la possibilità che i genitori richiedano un'altra ripartizione. In questo caso, i genitori devono raggiungere un accordo, motivando e comprovando la diversa ripartizione convenuta. Se le spese fatte valere da entrambi i genitori superano complessivamente l'ammontare massimo di 10'100 franchi, previsto dall'art. 33 cpv. 3 LIFD, le deduzioni sono ridotte in proporzione al rapporto tra le spese comprovate e l'ammontare massimo deducibile.
46 Sulla nozione di attività lucrativa, formazione o incapacità al guadagno, così come sulle condizioni alle quali un genitore disoccupato o disabile può beneficiare della deduzione delle spese di cura prestata da terzi si rimanda alla Circolare nº 30 AFC, cifra n. 8.3., pag. 14.
47 FF 2009 4095, 4130.
48 cfr. Circolare n.11 dell'AFC del 31 agosto 2005 concernente la "Deduzione delle spese di malattia e infortunio nonché delle spese per disabilità", secondo la quale le spese per la cura dei figli rese indispensabili dalla disabilità sono deducibili, cifra n. 4.3.2.
Solo per IFD
Esempio 1: Spese per la cura dei figli prestata da terzi
Spese comprovate:
Genitore 1:
6'000
Genitore 2:
9'000
Totale
15'000
Ammontare massimo della deduzione: 10'100 franchi
Deduzione accordata:
Genitore 1
10'100 x 6'000 15'000
4'040
Genitore 2
10'100 x 9'000 15'000
6'060
Totale complessivo (IFD)
10'100
I principi precedentemente enunciati sono integralmente ripresi anche a livello d'imposta cantonale. Come sopra rilevato alla cifra n. 7.1., l'unica variabile consiste nel fatto che il legislatore cantonale ha previsto la deduzione in base al reddito netto imponibile dei genitori (cfr. art. 32a LT). Ciò considerato, per l'imposta cantonale, per i genitori non coniugati (quindi imposti separatamente anche se conviventi) con figli comuni, se entrambi esercitano l'autorità parentale, la deduzione deve essere riconosciuta proporzionalmente all'importo ammesso secondo l'art. 32a lett. a e b LT e in funzione della propria quota di costi di cura effettivamente sopportati.
Solo per IC
Esempio 1:
Deduzione se entrambi i redditi netti imponibili sono inferiori a 80'000 franchi
Contribuente
spese di cura comprovate
%
reddito netto imponibile
deduzione massima ammessa
deduzione da concedere (IC)
Genitore 1
9'000
60
60'000
10'000
6'000
Genitore 2
6'000
40
40'000
10'000
4'000
Totale
15'000
100
10'000
Esempio 2:
Deduzione se un reddito netto imponibile è superiore a 80'000 franchi
Contribuente
spese di cura comprovate
%
reddito netto imponibile
deduzione massima ammessa
deduzione da concedere (IC)
Genitore 1
9'000
60
90'000
5'500
3'300
Genitore 2
6'000
40
50'000
10'000
4'000
Totale
15'000
100
7'300
Al genitore 1 è pertanto concesso il 60% della deduzione massima ammessa secondo l'art. 32a lett. b LT, mentre al genitore 2 la deduzione è riconosciuta in ragione del 40% secondo l'art. 32a lett. a LT.
Se i genitori non coniugati (concubini) non esercitano l'autorità parentale in comune, ma vi è l'obbligo di pagamento del contributo di mantenimento per il figlio, sia per l'imposta federale diretta, sia per l'imposta cantonale, si applica la regola in vigore per i genitori che esercitano l'autorità parentale in comune (cfr. supra). Mentre se non vi è obbligo di pagamento del contributo di mantenimento, solo il genitore che detiene l'autorità parentale può dedurre le spese per la cura dei figli prestata da terzi sostenute e comprovate.
Per le coppie non coniugate viventi in comunione domestica con figli non comuni, la deduzione può essere richiesta solo dal genitore che detiene l'autorità parentale.
7.3.2. Genitori viventi in due economie domestiche distinte
7.3.2.1. Custodia esclusiva
In caso di genitori separati, divorziati o non coniugati, di norma è il genitore che vive in comunione domestica con il figlio (che non ha ancora compiuto i 14 anni) a poter dedurre le spese per la cura dei figli prestata da terzi, se esercita un'attività lucrativa, è in formazione oppure è incapace al guadagno e contemporaneamente non può occuparsi della cura del figlio. Generalmente, si tratta del genitore che esercita l'autorità parentale (da solo o in comune) e percepisce il contributo di mantenimento per il figlio conformemente agli artt. 22 lett. f LT e 23 lett. f LIFD.
Tuttavia, se il genitore che versa un contributo alimentare per il figlio - ma non vive con quest'ultimo - sostiene in maniera regolare anche delle spese per la cura prestata da terzi al figlio, durante il proprio obbligo di custodia (ad es. il sabato e/o la domenica o durante le vacanze), può far valere individualmente tali spese, sempre che queste abbiano un nesso causale diretto con l'attività lucrativa, la formazione o l'incapacità d'esercitare un'attività lucrativa (cfr. tavola sinottica 02) 49.
7.3.2.2. Custodia alternata
In caso di custodia alternata del figlio, per l'imposta federale diretta, ogni genitore può dedurre al massimo il 50% (ossia 5'050 franchi) della deduzione complessiva di 10'100 franchi per le spese comprovate per la cura del figlio prestata da terzi. Anche in questo caso, vi è la possibilità che i genitori richiedano una diversa ripartizione, come già esposto alla precedente cifra n. 7.3.1. Ogni genitore può far valere individualmente le spese sopportate per la cura prestata da terzi durante il proprio obbligo di custodia.
Anche per l'imposta cantonale ogni genitore può dedurre al massimo il 50% (ossia 5'000 franchi, risp. 2'750 franchi) della deduzione complessiva prevista dall'art. 32a lett. a e b LT50 (deduzione massima di 10'000 franchi, risp. 5'500 franchi).
49 Ciò si giustifica al fine di tenere conto della capacità economica soggettiva del contribuente, e meglio delle sue concrete condizioni economiche.
50 Limite massimo della deduzione stabilito in base al reddito imponibile
Gli esempi 1 e 2 di cui al punto precedente, ai soli fini dell'imposta cantonale, si modificano come segue:
Solo per IC
Esempio 1:
Deduzione per redditi netti imponibili inferiori a 80'000 franchi
Contribuente
spese di cura comprovate
reddito netto imponibile
deduzione massima ammessa
deduzione da concedere (IC)
Genitore 1
9'000
60'000
5'000
5'000
Genitore 2
6'000
40'000
5'000
5'000
Totale
15'000
10'000
10'000
Esempio 2:
Deduzione se un reddito netto imponibile è superiore a 80'000 franchi
Contribuente
spese di cura comprovate
reddito netto imponibile
deduzione massima ammessa
deduzione da concedere (IC)
Genitore 1
9'000
90'000
2'750
2'750
Genitore 2
6'000
50'000
5'000
5'000
Totale
15'000
7'750
7'750
Quando, invece, le spese di cura sopportate dal contribuente sono inferiori all'ammontare massimo previsto dall'art. 32a lett. a e b LT, la deduzione per cura dei figli prestata da terzi deve essere accordata per le spese effettivamente sopportate e comprovate dal genitore.
Esempio 3:
Deduzione se un reddito netto imponibile è superiore a 80'000 franchi
Contribuente
spese di cura comprovate
reddito netto imponibile
deduzione massima ammessa
deduzione da concedere (IC)
Genitore 1
9'000
90'000
2'750
2'750
Genitore 2
4'000
50'000
5'000
4'000
Totale
13'000
7'750
6'750
8. Deduzioni sociali per i figli
8.1. Principi
Contrariamente alle deduzioni generali, le deduzioni sociali non sono soggette all'obbligo di armonizzazione verticale e non sono quindi disciplinate dalla legge federale (art. 9 cpv. 4 LAID). La LT prevede pertanto dei metodi di attribuzione e di ripartizione diversi rispetto alla legge federale, nonché una deduzione per figli agli studi (art. 34 cpv. 1 lett. c LT) che non è contemplata a livello di imposta federale diretta.
È importante ritenere che, per ogni figlio minorenne o maggiorenne in formazione, può essere fatta valere soltanto un'unica deduzione intera di cui agli artt. 34 lett. a e b LT e 35 cpv. 1 lett. a LIFD.
Secondo costante giurisprudenza, in nessun caso convenzioni di diritto privato possono incidere sui rapporti giuridici di imposta. L'attribuzione o la suddivisione delle deduzioni non dipende dagli accordi stipulati tra i coniugi, ma è disciplinata esclusivamente dalla legge51.
La deduzione è ammessa se sussiste un rapporto di filiazione (figli biologici, adottivi e figliastri, non bambini in custodia presso genitori affilianti) e il contribuente che la fa valere provvede al sostentamento del figlio, per il quale non si intendono solo le cure effettivamente prestate per il benessere fisico del figlio, ma anche l'aiuto finanziario. Quando il figlio è ancora minorenne, è considerato colui che provvede al sostentamento e quindi beneficiario della deduzione per figlio a carico, solo il genitore che riceve la pensione alimentare e la utilizza per i bisogni del figlio52. Il requisito fondamentale per la concessione delle deduzioni sociali consiste nel fatto che i genitori che vogliono avvalersi del diritto alle detrazioni contribuiscano effettivamente alle spese di sostentamento e di studio del figlio. D'altronde, la funzione delle deduzioni sociali è proprio di tener conto della situazione economica personale del contribuente, al fine di avvicinarsi il più possibile alla capacità contributiva soggettiva. Ne consegue che le deduzioni per i figli (come anche la deduzione per persona bisognosa a carico) possono essere concesse solo nella misura in cui la capacità economica del contribuente che le fa valere sia effettivamente diminuita dalle spese sostenute 53.
I genitori affilianti, quand'anche risulti che provvedano al sostentamento del figlio, non beneficiano della deduzione per figli. Possono, tuttavia, far valere la deduzione per il sostentamento di persone bisognose, a condizione che siano soddisfatti i requisiti.
8.2. Data determinante
Si applica il principio della data di riferimento conformemente agli artt. 34 cpv. 3 LT e 35 cpv. 2 LIFD. In altri termini, la deduzione per i figli può essere fatta valere dai coniugi solo se alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento sono soddisfatti i requisiti previsti per la concessione della deduzione per i figli54.
8.3. Assoggettamento limitato
In caso di assoggettamento limitato nel Cantone risp. in Svizzera ai sensi degli artt. 3 e 4 LT e 4 e 5 LIFD, la deduzione per i figli è accordata proporzionalmente (artt. 34 cpv. 5 LT e 35 cpv. 3 LIFD). Ciò riguarda anche le persone assoggettate illimitatamente all'obbligo fiscale con un reddito conseguito all'estero non imponibile secondo gli articoli 5 cpv. 1 LT, risp. 6 cpv. 1 LIFD.
L'ammontare della deduzione per i figli è calcolato in base al rapporto esistente tra il reddito netto imponibile conseguito nel Cantone risp. in Svizzera e il reddito netto complessivo55.
51 Sentenza CDT n. 80.2011.1, consid. 3.5.
52 Sentenza CDT n. 80.2009.111 del 3 settembre 2009, consid. 2.2., in: RtiD I-2008 N. 16t consid. 5.2 e 5.3.
53 Sentenza CDT n. 80.2011.1 del 1º febbraio 2011, consid. 1.2. e Sentenza CDT n. 80.2012.23 del 9 luglio 2012, consid. 2.6.
54 Non pro rata temporis; v. Sentenza CDT n. 80.2014.10 del 26 novembre 2014.
55 Per quanto concerne le deduzioni fiscali inorganiche, con particolare riferimento alle deduzioni generali di cui agli artt. 33 - 33a LIFD e 32 - 32c LT, come pure alle deduzioni sociali degli artt. 35 LIFD e 34 LT, l'ammontare viene calcolato secondo la prassi e la giurisprudenza in materia di doppia imposizione intercantonale. La base di calcolo della quota deducibile in Svizzera, risp. nel Cantone, è di principio calcolata in funzione del reddito netto imponibile determinato prima del computo delle deduzioni generali e sociali, fatta eccezione per quelle deduzioni generali che presentano un particolare nesso causale diretto con il conseguimento di un determinato reddito imponibile, che sono attribuite per oggetto, oppure per gli interessi passivi, ripartiti per quote in funzione della ripartizione della sostanza. Nei rapporti internazionali, sono inoltre salve eventuali disposizioni previste nelle singole convenzioni intese ad evitare la doppia imposizione.
8.4. Deduzione per figli minorenni (art. 34 cpv. 1 lett. a LT)
Giusta l'art. 34 cpv. 1 lett. a LT, a livello cantonale, per ogni figlio minorenne al cui sostentamento il contribuente provvede, sono dedotti dal reddito netto dei genitori 11'100 franchi. A livello federale la deduzione ammonta invece a 6'500 franchi (art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD).
In caso di figli minorenni, i genitori possono far valere la predetta deduzione se provvedono al loro sostentamento. Questo requisito è in linea di principio soddisfatto se i genitori o uno dei genitori detengono l'autorità parentale. La condizione di «provvedere al sostentamento del figlio» non è comunque obbligatoriamente collegata all'autorità parentale (cfr. infra cifra n. 8.4.3. concernente i concubini), anche se le due cose coincidono nella maggior parte dei casi56.
8.4.1. In caso di genitori separati e autorità parentale esclusiva (con o senza alimenti)
Sia a livello di imposta federale diretta che di imposta cantonale, in caso di genitori separati con autorità parentale esclusiva, il Tribunale federale ha stabilito che la deduzione per figlio minorenne a carico non può essere concessa due volte, ovvero sia al genitore che versa sia a quello che riceve gli alimenti, considerato come il genitore che riceve gli alimenti per il figlio (minorenne) che detiene l'autorità parentale, può far valere la deduzione per i figli, mentre gli alimenti possono essere interamente dedotti dal genitore che li versa, di modo che il reddito fiscale del contribuente che li versa risulta di per sé al netto degli oneri per il figlio. Questo genitore non è pertanto considerato come contribuente che provvede al sostentamento ai fini del riconoscimento della deduzione per figlio a carico. La deduzione spetta soltanto al genitore che riceve il contributo alimentare per il figlio (colui che detiene l'autorità parentale) che, sul piano fiscale, provvede quindi al sostentamento, rispettivamente alla parte essenziale del sostentamento57.
8.4.2. In caso di genitori separati e autorità parentale congiunta (con o senza custodia alternata)
8.4.2.1. Con alimenti
Sia per l'imposta cantonale, sia per quella federale, la deduzione spetta soltanto al genitore che riceve il contributo alimentare per il figlio.
8.4.2.2. Senza alimenti
A livello di imposta cantonale e federale (artt. 34 cpv. 1 lett. a seconda frase LT, risp. 35 cpv. 1 lett. a seconda frase LIFD) se i genitori sono tassati separatamente, la deduzione per i figli è ripartita per metà, se il figlio sottostà all'autorità parentale in comune e non sono versati alimenti nel senso degli artt. 32 cpv. 1 lett. c LT e 33 cpv. 1 lett. c LIFD58. Quest'ultimo requisito è indispensabile per evitare che il contribuente benefici di un doppio sgravio per la stessa persona (deduzioni sociali per figli e deduzione degli alimenti versati)59. I genitori tassati separatamente devono per principio potersi suddividere le deduzioni sociali per figli, perlomeno se non sono versati alimenti oppure se gli stessi non sono più deducibili dal reddito imponibile60.
56 DTF n. 133 II 305.
57 Sentenza TF n. 2A.683/2006 del 4 settembre 2007, consid. 5.1. segg .; Sentenza CDT n. 80.2011.1 del 1° febbraio 2011, consid. 1.4.
58 La nuova versione dell'art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD è in vigore dal 2011 (dal 1º gennaio 2014 è divenuto l'art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD), mentre a livello d'imposta cantonale, la nuova disposizione (art. 34 cpv. 1 lett. a LT) è entrata in vigore il 1º gennaio 2012
59 Sentenza CDT n. 80.2017.50 del 10 ottobre 2017, consid. 2.4 e 3.4.
60 Messaggio del Consiglio di Stato n. 6481 del 23 marzo 2011, pag. 4.
L'entità della custodia alternata non è pertanto determinante ai fini della ripartizione per metà della deduzione per i figli61. Pertanto, ogni genitore al beneficio della custodia alternata può richiedere la metà della deduzione, a condizione che non siano fatte valere deduzioni per alimenti versati ai figli.
8.4.3. In caso di genitori concubini
Di principio, nel caso in cui sia un solo genitore ad esercitare l'autorità parentale, quest'ultimo può far valere la deduzione per i figli (oltre alla deduzione dei premi assicurativi e degli interessi da capitali a risparmio per il figlio e le spese comprovate di cura dei figli prestata da terzi).
Un'interpretazione conforme alla Costituzione impone di ammettere che anche i genitori concubini (conviventi in un'unica economia domestica) possano rientrare nel campo di applicazione degli artt. 34 cpv. 1 lett. a seconda frase LT e 35 cpv. 1 lett. a seconda frase LIFD. Se essi sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all'autorità parentale in comune e non sono versati alimenti, la deduzione per i figli è ripartita per metà62. Tuttavia, se un genitore non percepisce alcun reddito, nonostante il tenore letterale degli artt. 35 cpv. 1 lett. a seconda frase LIFD e 34 cpv. 1 lett. a seconda frase LT, la deduzione è attribuita interamente all'altro genitore, che si deve presumere provveda da solo al mantenimento del figlio63. Tale principio vale anche nel caso in cui sia la sola madre a detenere l'autorità parentale, ma solo il padre dispone di un reddito e provvede praticamente al mantenimento della famiglia64. Come già rilevato, l'autorità parentale non si confonde infatti con il fatto di provvedere al mantenimento del figlio, anche se le due cose coincidono nella maggior parte dei casi65. Se, per contro, il secondo genitore percepisce un reddito netto intermedio (prima delle deduzioni sociali), superiore o uguale alla metà della deduzione sociale, di principio si giustifica la ripartizione della deduzione per metà fra i genitori, riservati i casi di rigore nei quali l'autorità fiscale può stabilire una diversa ripartizione (cfr. tavola sinottica 06).
8.4.4. Data determinante
Come per l'imposta federale diretta, anche per l'imposta cantonale, se nel corso del periodo fiscale il figlio raggiunge la maggiore età e non è in formazione (a tirocinio o agli studi), la deduzione per il relativo anno fiscale non può più essere fatta valere, conformemente al principio della data di riferimento (31 dicembre o fine dell'assoggettamento; art. 34 cpv. 3 LT). Tuttavia, il capoverso 4 del medesimo articolo prevede una deroga al principio della data di riferimento, stabilendo che per i figli nati entro il 31 dicembre 2002 la deduzione per figlio a carico è ammessa anche nell'anno in cui il figlio raggiunge la maggiore età66.
8.5. Deduzione per figli maggiorenni in formazione, a tirocinio o agli studi (art. 34 cpv. 1 lett. a LT)
L'art. 34 cpv. 1 lett. a LT non prevede soltanto la deduzione per i figli minorenni, ma pure la deduzione di 11'100 franchi dal reddito netto dei genitori per l'imposta cantonale, per ogni figlio a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede. A livello federale, la LIFD non prevede un limite di età per i figli a tirocinio o agli studi e la deduzione ammonta a 6'500 franchi (art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD).
61 FF 2009 4025, 4122; Vedi anche Sentenza CDT n. 80.2017.50, consid. 3.4.
62 Sentenza CDT n. 80.2016.37, consid. 2.6.5.
63 Sentenza CDT n. 80.2016.37, consid. 2.6.5. e 2.7. e Sentenza CDT n. 80.2015.14 del 30 marzo 2015, consid. 2.2.
64 Sentenza CDT n. 80.2016.37, consid. 2.6.6.
65 DTF n. 133 II 305, 316
66 Modifica introdotta con il cambiamento di sistema dalla tassazione biennale praenumerando alla tassazione annuale postnumerando nel 2003
La condizione per cui il contribuente provvede al sostentamento del figlio è soddisfatta se egli versa al figlio maggiorenne dei contributi di mantenimento almeno pari all'ammontare della deduzione sociale, anche se il contribuente partecipa per meno del 50% alle spese di mantenimento del figlio67.
8.5.1. Figlio che percepisce un reddito o dispone di sostanza propria
Determinante per poter beneficiare della predetta deduzione è che il contribuente contribuisca al mantenimento del figlio maggiorenne in formazione, ovvero che quest'ultimo dipenda da questo contributo prestatogli68. Il figlio non viene considerato dipendente dal mantenimento del genitore quando, malgrado sia in formazione, è in grado di provvedere da solo ai propri bisogni grazie ai proventi del suo lavoro oppure alle sue altre risorse. Occorre pertanto tenere conto del patrimonio e del reddito del figlio maggiorenne (cfr. art. 276 cpv. 3 CC). Se un figlio maggiorenne in formazione percepisce un reddito, che gli consente di mantenersi autonomamente, oppure possiede una sostanza cospicua, la cui realizzazione possa essere ragionevolmente richiesta, la deduzione per figlio a carico non può essere ammessa69.
Si considera che il figlio maggiorenne può sostenersi economicamente da solo, quando percepisce un reddito (compresi eventuali contributi di sostentamento versati dall'altro genitore) uguale o superiore a 2'000 franchi (netti) mensili70 oppure possiede della sostanza - priva di vincoli, facilmente disponibile - pari o superiore a 150'000 franchi.
8.5.2. Formazione
Per formazione è da intendersi un corso per la prima formazione professionale, per esempio un tirocinio o uno studio, non un corso di perfezionamento professionale. Per tirocinio o studi, bisogna intendere ogni tappa della formazione che, indirettamente oppure direttamente, serve in primo luogo a portare a termine una prima formazione. Tale formazione è comunque considerata ultimata quando il figlio ottiene il diploma corrispondente ed è in grado di svolgere un'attività lucrativa appropriata71. La concessione della deduzione per figlio a carico nell'ambito di una seconda formazione è possibile se motivi oggettivi giustificano una seconda formazione, necessaria per poter esercitare un'appropriata attività professionale.
La deduzione per figlio in formazione può essere fatta valere anche in caso di interruzione temporanea del tirocinio (es. a causa del servizio militare, civile o di protezione civile, oppure per preparare gli esami necessari alla formazione). I soggiorni all'estero, che non rientrano nella vera e propria formazione professionale e sono finalizzati soltanto a migliorare le future possibilità di carriera, non sono considerati come prima formazione.
67 Sentenza TF n. 2A.536/2001 del 29 maggio 2002, in: RF 2002, 632; Sentenza TF n. 2C_516/2013 e n. 2C_517/2013 del 4 febbraio 2004, consid. 2.1; Sentenza CDT n. 80.2018.45, consid. 1.2 e rif. citati
68 Sentenza CDT n. 80.2018.45, consid. 1.2 .; Sentenza TF n. 2C_357/2010 del 14 giugno 2011 consid. 2.1., in: RF 66/2011, 676; Sentenza TF n. 2A.536/2001 del 29 maggio 2002, in: RF 2002, 632.
69 Sentenza TF n. 2C_516/2013, in: RF 69/2014, 302; Sentenza CDT n. 80.2019.82 del 23 settembre 2019, consid. 3.3 .; Sentenza CDT n. 80.2018.129 del 28 gennaio 2019, consid. 2.4 e Sentenza CDT n. 80.2016.100 dell'8 giugno 2017, consid. 1.3.
70 Per uno studente, si devono infatti considerare i costi generali di mantenimento e i costi di formazione come le tasse scolastiche, i libri e il materiale scolastico, l'attrezzatura personale (materiale di cancelleria); le spese per l'alloggio, l'alimentazione e i pasti fuori casa, le spese di viaggio e di trasporto (trasporti pubblici locali, manutenzione della bicicletta e del ciclomotore); le spese di abbigliamento e calzature; consumi energetici (elettricità e gas), pulizia, cura dell'appartamento e dell'abbigliamento, la tassa sui rifiuti, spese dei servizi di telecomunicazione (telefono, spese postali, ecc), formazione e tempo libero (concessione radio/TV, computer, stampanti, sport, giornali, libri, cinema), cure del corpo.
71 Sentenza CDT n. 80.2016.100 dell'8 giugno 2017, consid. 1.2.
La deduzione per figlio a carico non può essere concessa se, alla data di riferimento, il soggiorno all'estero è in corso, ovvero vi è un'interruzione della formazione per il soggiorno all'estero. Se il figlio ha concluso la sua formazione prima della data di riferimento, la deduzione per figlio a carico non è più concessa per il relativo anno fiscale.
L'art. 34 cpv. 1 lett. a LT limita al 28.mo anno di età la deduzione per figlio in formazione in relazione ai figli maggiorenni a tirocinio o agli studi. Si ricorda che considerato il diritto previgente, il capoverso 4 del medesimo articolo prevede una deroga al principio della data di riferimento stabilendo che per i figli nati entro il 31 dicembre 2002, la deduzione per figlio a carico è concessa anche nell'anno in cui questi conclude la sua formazione, ma al massimo fino al 25.mo anno di età. In altre parole, se al 1º gennaio dell'anno in cui compie 25 anni, il figlio è ancora in formazione, la deduzione dovrà essere accordata.
8.5.3. In caso di genitori non coniugati (due economie domestiche), divorziati, separati legalmente o di fatto
Nell'ambito dell'imposta federale diretta, per i figli maggiorenni in formazione, sia il genitore che versa gli alimenti sia quello che vive con il figlio (maggiorenne) hanno diritto ad una deduzione sociale. Difatti, se il genitore perde il diritto alla deduzione degli alimenti, perché il figlio è diventato maggiorenne, può rivendicare la deduzione per figli a carico (art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD), purché le sue prestazioni uguaglino almeno l'importo della deduzione. L'altro genitore, se vive con il figlio, può far valere la deduzione per persona bisognosa a carico (art. 35 cpv. 1 lett. b LIFD), sempre che le sue prestazioni uguaglino almeno l'importo della deduzione. La legge esclude solo che lo stesso genitore possa cumulare la deduzione per figli a carico e quella per persone bisognose72. Tali principi valgono anche nel caso in cui il figlio maggiorenne vive da entrambi i genitori e uno dei due versa al figlio maggiorenne un vero e proprio contributo alimentare pecuniario (cfr. tavola sinottica 04). Se invece non è versato un contributo pecuniario, la deduzione intera è riconosciuta al genitore presso il quale il figlio maggiorenne ha il proprio domicilio (cfr. tavola sinottica 04).
Per l'imposta cantonale, nel caso di genitori divorziati, separati legalmente o di fatto, che mantengono però figli maggiorenni a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, di principio, una sola persona ha diritto alla deduzione per figli a carico ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 lett. a LT: quella che provvede al suo sostentamento (cfr. tavola sinottica 03).
Nel caso in cui entrambi i genitori provvedono al sostentamento del figlio in modo importante, invece di concedere ad ogni genitore una deduzione, si giustifica di suddividere fra loro la stessa deduzione, a condizione che le prestazioni (in natura o pecuniarie) di entrambi i genitori raggiungano almeno l'ammontare della metà della deduzione (cfr. tavola sinottica 02)73. Se non lo raggiungono, l'intera deduzione viene attribuita all'altro genitore74. Deve inoltre essere precisato che l'intera deduzione viene attribuita al genitore che versa al figlio maggiorenne in formazione un contributo alimentare pecuniario elevato, per prassi definito in un
72 Sentenza TF n. 2A.406/2001 del 23 gennaio 2002
73 Difatti, secondo la giurisprudenza della Camera di diritto tributario, si deve tener conto dell'effettivo onere di mantenimento dei figli. Tale giurisprudenza tiene conto del fatto che il mantenimento del figlio maggiorenne può assumere la forma di prestazioni in natura fornite nell'ambito della comune economia domestica (vitto, alloggio, ecc.). Di conseguenza, entrambi i genitori partecipano al mantenimento del figlio, anche se uno solo di essi (quello che non abita con lui), versa in senso vero e proprio un contributo di mantenimento pecuniario. Si veda: Sentenza CDT n. 80.2014.72 del 20 maggio 2015, consid. 3.3; Sentenza CDT n. 80.2013.84 del 22 ottobre 2014, consid. 3.4 .; Sentenza CDT n. 80.2011.1 del 1º febbraio 2001; Sentenza CDT n. 80.2009.23 del 15 aprile 2009 in: RtiD II-2009 n. 6t
74 Sentenza CDT n. 80.2014.72 del 20 maggio 2015, consid. 3.3; Sentenza CDT n. 80.2013.84 del 22 ottobre 2014, consid. 3.4 .; Sentenza CDT n. 80.2011.1 e Sentenza CDT n. 80.2009.23 del 15 aprile 2009, in: RtiD II-2009 n. 6t
importo pari o superiore a 24'000 franchi all'anno, considerato come a fronte di un tale contributo alimentare il figlio maggiorenne non può essere considerato dipendente dal genitore con cui vive.
Il principio della suddivisione per metà della deduzione vale (sempre per l'imposta cantonale) anche nel caso in cui il figlio maggiorenne vive da entrambi i genitori, indipendentemente dal versamento di un contributo alimentare (cfr. tavola sinottica 04-05).
8.5.4. In caso di genitori concubini
In assenza di un contributo alimentare, sia per l'imposta federale diretta che per l'imposta cantonale, anche per i figli maggiorenni vale quanto esposto alla cifra n. 8.4.3., ovvero la deduzione è ripartita per metà tra i genitori, a meno che un genitore non percepisca alcun reddito. In tal caso, la deduzione è attribuita interamente all'altro, che si deve presumere provveda da solo al mantenimento del figlio75.
Se per contro un genitore versa al figlio maggiorenne un vero e proprio contributo alimentare, a livello di imposta federale diretta, vale la regola già descritta supra, secondo cui il genitore che versa il contributo alimentare può beneficiare della deduzione per i figli a carico (art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD), mentre l'altro genitore beneficia di quella per persona bisognosa (art. 35 cpv. 1 lett. b LIFD).
Per l'imposta cantonale, come nel caso dei genitori divorziati, separati legalmente o di fatto, la deduzione viene invece ripartita a metà tra i genitori, a condizione che le prestazioni (in natura o pecuniarie) di entrambi i genitori raggiungano almeno l'ammontare della metà della deduzione. Se non lo raggiungono, l'intera deduzione viene attribuita all'altro genitore. Anche in questo caso, va precisato che l'intera deduzione viene attribuita al genitore che versa al figlio maggiorenne in formazione un contributo alimentare pecuniario elevato, per prassi definito in un importo pari o superiore a 24'000 franchi all'anno, considerato come a fronte di un tale contributo alimentare, il figlio maggiorenne non può essere considerato dipendente dal genitore con cui vive.
8.5.5. Data determinante
Conformemente alla prassi sinora adottata, la deduzione per figli maggiorenni in formazione è riconosciuta solo se - nel momento determinante (31 dicembre o fine dell'assoggettamento; art. 34 cpv. 3 LT) - il figlio dipende effettivamente da questi contributi di mantenimento.
Deduzione per figlio a carico
Situazione del figlio al cui sostentamento il contribuente provvede
Imposta Cantonale
Imposta federale diretta
Figlio minorenne che al 31 dicembre non ha ancora compiuto 18 anni, che ha terminato gli studi o il tirocinio o che non li ha terminati
SI
SI
Figlio che ha compiuto 18 risp. 25 anni di età nel corso del periodo fiscale, è nato prima del 31 dicembre 2002 e, nel corso del periodo fiscale, ha terminato gli studi o il tirocinio
SI
NO
Figlio che ha compiuto 18 risp. 25 anni di età nel corso del periodo fiscale e al 31 dicembre è agli studi o a tirocinio
SI
SI
Figlio che ha superato i 26 anni di età nel corso del periodo fiscale e ha terminato gli studi nel corso del periodo
NO
NO
Figlio che ha superato i 26 anni di età nel corso del periodo fiscale ma non ha ancora raggiunto il 28esimo anno di età e al 31 dicembre è agli studi o a tirocino
SI
SI
Figlio che ha superato i 28 anni di età nel corso del periodo fiscale e al 31 dicembre è agli studi o a tirocinio
NO
S/76
È importante precisare che nel caso in cui sia previsto il versamento di un contributo alimentare in favore del figlio (cfr. tavola sinottica 02, 04 e 07), nell'anno in cui quest'ultimo ha raggiunto i 18 anni, se in formazione o agli studi, il genitore che versa il contributo alimentare per il figlio può far valere la metà della deduzione applicabile, soltanto se nei mesi successivi al compimento del 18º anno di età del figlio ha versato contributi alimentari pari almeno alla metà dell'ammontare della deduzione sociale applicabile. In caso contrario, l'intera deduzione è accordata all'altro genitore.
9. Deduzione per figli agli studi (art. 34 cpv. 1 lett. c LT; particolarità cantonale)
La LT, diversamente dalla LIFD, conosce un'ulteriore deduzione sociale. Giusta l'art. 34 cpv. 1 lett. c LT sono dedotti dal reddito per ogni figlio fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, che frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell'obbligo - senza beneficiare di assegni o borse di studio - un massimo di 13'400 franchi, secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato, tenuto conto dei costi supplementari sopportati. Gli importi relativi alla deduzione per figli agli studi sono precisati all'articolo 11 del Decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche (RL 640.220), pubblicato annualmente, e dipendono dal luogo di sede della scuola (nel Cantone o fuori Cantone) e dal luogo di domicilio del figlio. La deduzione parte da un minimo di 1'200 franchi fino ad un massimo di 13'400 franchi, a dipendenza delle circostanze fattuali.
Deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto (art. 11 cpv. 2 Decreto). Nell'eventualità fossero versati assegni o borse di studio fino a 1'000 franchi l'anno, il contribuente ha diritto all'intera deduzione; per importi superiori, le deduzioni sono computate parzialmente, ma solo fino a concorrenza del risparmio di imposta ottenibile in caso di concessione dell'intera deduzione.
76 La LIFD non prevede un limite di età per la deduzione sociale dei figli (art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD).
La deduzione per figlio agli studi è una deduzione sociale complementare alla deduzione di base per figlio a carico77. Anche la deduzione per figli agli studi presuppone che il figlio necessiti del sostegno economico dei genitori, che rivendicano la deduzione sociale. Non vi è dunque motivo di subordinare a condizioni diverse il riconoscimento della deduzione in questione rispetto a quella per figli a carico78.
Per l'attribuzione della deduzione si rimanda a quanto già esposto in merito alla deduzione per figlio a carico di cui all'art. 34 lett. a LT (cfr. supra cifra n. 8.5.). Come la deduzione per figli a carico, le prestazioni dei genitori non devono costituire una semplice liberalità a favore del figlio, ma un contributo necessario al suo mantenimento. Inoltre, non dà diritto alla deduzione per figlio agli studi, lo studente che gode di proventi di cui ha la libera disponibilità, se sufficienti per far fronte al sostentamento personale e agli impegni di studio79. In tal senso, la deduzione (complementare) per figlio agli studi non è automaticamente concessa ai genitori che beneficiano della deduzione per figlio a carico, nella misura in cui deve essere valutata, caso per caso, la sussistenza di redditi o sostanza tali da escludere la deduzione in oggetto80.
È importante precisare che nel caso in cui sia previsto il versamento di un contributo alimentare in favore del figlio (cfr. tavola sinottica 02, 04 e 07), nell'anno in cui quest'ultimo ha raggiunto i 18 anni, se in formazione o agli studi, il genitore che versa il contributo alimentare per il figlio può far valere la metà della deduzione applicabile, soltanto se nei mesi successivi al compimento del 18º anno di età del figlio ha versato contributi alimentari pari almeno alla metà dell'ammontare della deduzione sociale applicabile. In caso contrario, l'intera deduzione è accordata all'altro genitore.
10. Deduzione per il sostentamento di persone bisognose a carico (art. 34 cpv. 1 lett. b LT)
10.1. Principi
Secondo l'art. 34 cpv. 1 lett. b LT, sono dedotti dal reddito netto per ogni persona residente in Svizzera, totalmente o parzialmente incapace di esercitare un'attività lucrativa al cui sostentamento il contribuente provvede, comprovatamente, per un importo di almeno 5'700 franchi, una deduzione per sostentamento da 5'700 a 11'100 franchi al massimo; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta l'art. 34 cpv. 1 lett. a LT. A livello federale, l'importo ammesso in deduzione è invece pari a 6'400 franchi (art. 35 cpv. 1 lett. b LIFD) .
77 Come conferma la giurisprudenza: "La deduzione per figli agli studi è stata introdotta dal legislatore ticinese per tenere conto del costo supplementare derivante dal mantenimento del figlio in considerazione del percorso formativo scelto da quest'ultimo" (Sentenza CDT n. 80.2017.65 del 21 giugno 2017, consid. 2.3.2).
78 Sentenza CDT n. 80.2016.100 del 8 giugno 2017, consid. 3.4.
79 Sentenza CDT n. 80.2017.65 del 21 giugno 2017, consid. 2.1.4 e 2.3.1 e Sentenza CDT n. 80.2016.100 del 8 giugno 2017, consid. 1.3 e 3.3.2.
80 Sentenza CDT n. 80.2017.65, consid. 2.1.4 e 2.3.1: in casu, la Camera di diritto tributario ha stabilito che era stata riconosciuta la deduzione per figli a carico pari a 11'100 franchi, per l'imposta cantonale, e che la figlia dei ricorrenti ha beneficiato di redditi netti del lavoro per 13'910 franchi, di modo che si doveva ritenere che la giovane sia stata in grado di provvedere al proprio sostentamento anche senza l'ulteriore contributo dei genitori, per il quale è concepita la deduzione per figli agli studi. In altri termini, il reddito conseguito nel 2014 dalla figlia le ha permesso perlomeno di contribuire al proprio sostentamento ed ai propri studi, senza dover far capo ad un ulteriore aiuto economico da parte dei genitori. In una simile situazione, è quindi corretto pretendere che il figlio, grazie ai propri proventi, partecipi almeno in parte al proprio sostentamento, sgravando almeno parzialmente i genitori da ulteriori costi. La Camera ha aggiunto che in tal caso si poteva anche affermare che il maggior costo dovuto agli studi - di un ammontare massimo di 6'400 franchi, pari all'importo massimo riconosciuto in linea teorica in quel caso - era ampiamente coperto dai redditi conseguiti dalla figlia dei contribuenti per il periodo fiscale 2014. Vedi anche: Sentenza CDT n. 80.2016.100, consid. 1.3 e 3.3.2.
Diversamente dalla LIFD, la LT impone un ulteriore condizione in capo al beneficiario del sostentamento. Oltre ad adempiere il requisito dell'incapacità di esercitare un'attività lucrativa, la persona bisognosa di sostentamento da parte del contribuente deve risiedere in Svizzera81.
Un contribuente può dedurre i contributi di sostentamento82 per una persona totalmente o parzialmente incapace d'esercitare attività lucrativa, se le prestazioni uguagliano almeno l'importo della deduzione.
La deduzione per sostentamento è concessa a condizione che la persona bisognosa non possa per motivi oggettivi provvedere, temporaneamente o definitivamente, al proprio sostentamento. Ciò è il caso qualora una persona - indipendentemente dalla propria volontà - sia parzialmente o completamente impossibilitata (incapace) di esercitare un'attività lucrativa, di principio, quando sia limitata nella sua capacità di guadagno a seguito di infermità congenita, malattia, infortunio (cfr. ad es. art. 4 LAI) o comunque, più in generale, di impedimenti di ordine fisico o psichico83. Invero, la deduzione può essere accordata anche a persone di per sé in grado di esercitare un'attività lucrativa, ma che non conseguono un reddito da attività lucrativa sufficiente in quanto disoccupate o nuclei monoparentali con figli in età prescolastica, pertanto bisognose di sostentamento. La deduzione deve, invece, essere negata quando la persona bisognosa rinuncia volontariamente e senza motivo imperativo al conseguimento di un reddito sufficiente84.
Oltre al requisito della parziale o totale incapacità lavorativa, la concessione della deduzione è subordinata alla condizione che la persona assistita non disponga di un reddito e di una sostanza sufficienti a provvedere al proprio mantenimento, di modo che necessiti di un aiuto economico che raggiunga almeno l'entità della deduzione. Secondo dottrina e giurisprudenza, una persona non si considera bisognosa, fintantoché può percepire indennità di disoccupazione o prestazioni assimilabili, lo diventa invece nel momento in cui non può più ricevere aiuti di disoccupazione, nel qual caso è adempiuto, perlomeno di regola, anche il requisito della durevolezza dello stato di bisogno85.
L'esigenza di sostentamento deve essere sempre determinata secondo criteri oggettivi, che non possono però essere unificati a livello svizzero, in quanto il costo della vita varia a seconda delle regioni. Secondo la giurisprudenza cantonale, per stabilire se una persona non sia più in grado di mantenersi autonomamente, occorre riferirsi alla tabella del minimo d'esistenza stabilita dalla Camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale d'appello86. Nell'eventualità in cui la persona bisognosa disponga di sostanza, l'autorità fiscale si riserva la valutazione del singolo caso. Se invece la persona bisognosa di sostentamento è il figlio maggiorenne in formazione, in linea con la prassi sopra enunciata alla cifra n. 8.5.1., il figlio non è considerato bisognoso se
81 Vedi Sentenza CDT n. 80.2009.20 del 6 maggio 2009; Sentenza CDT n. 80.2003.24 del 10 aprile 2003.
82 Il sostentamento può basarsi su un obbligo legale (come l'obbligo di assistenza tra i parenti di cui all'articolo 328 CC), contrattuale o su base volontaria.
83 La nozione di incapacità lucrativa, totale o parziale, allude alla definizione restrittiva della nozione di invalidità mutuata dal diritto delle assicurazioni sociali e comune a diverse leggi: LAI, LAInf, LAM, LAMal, LPP. La Camera di diritto tributario ha sottolineato come la dottrina e la giurisprudenza più recente sono invero più generose al riguardo. Una capacità di guadagno limitata è stata, per esempio, riconosciuta come obiettivamente fondata nel caso di una madre sola che deve accudire i propri figli in tenera età oppure di una persona adulta che si trova ancora in formazione. Per contro, l'assenza di lavoro in quanto tale non giustifica da sola la necessità di aiuto. Essa deve essere dovuta all'età avanzata, a infermità o a incapacità di guadagno per altri motivi oggettivi e duraturi (v. Sentenza CDT n. 80.2017.130 dell'8 agosto 2017, consid. 1.3);
84 Sentenza CDT n. 80.2017.130 dell'8 agosto 2017, consid. 1.4.
85 Sentenza CDT n. CDT 80.2017.130 dell'8 agosto 2017, consid. 1.4; Sentenza CDT n. 80.2017.26, consid. 1.3; Sentenza CDT n. 80.2016.33 del 13 dicembre 2016, consid. 1.4 .; Sentenza CDT n. 80.2016.136 e Sentenza CDT n. 80.2012.169 (figlio con rendita di invalidità); Sentenza CDT n. 80.2015.260 (genitori che percepiscono AVS e prestazioni complementari); Sentenza CDT n. 80.2013.274 (madre con rendita AVS che ha rinunciato ad un usufrutto); Sentenza CDT n. 80.2012.239 (figlio che percepisce prestazioni assistenziali)
86 Sentenza CDT n. 80.2017.130 dell'8 agosto 2017, consid. 1.5; Sentenza CDT n. 80.95.122 del 15 settembre 1995, in: RDAT I-1996 n. 11t; inoltre RF 1983 p. 491
percepisce un reddito (compresi eventuali contributi di sostentamento versati dall'altro genitore) uguale o superiore a 2'000 franchi (netti) mensili o se possiede una sostanza - priva di vincoli, facilmente disponibile - pari o superiore a 150'000 franchi.
I contributi di sostentamento devono inoltre essere gratuiti o effettuati senza controprestazione. La giurisprudenza cantonale ha stabilito che il disbrigo dei lavori casalinghi da parte del convivente, al quale il contribuente provvede finanziariamente, è considerata una retribuzione in natura e non può quindi dar luogo alla deduzione sociale87.
Infine, la deduzione per persona bisognosa a carico è ammessa soltanto nella misura in cui la capacità economica del contribuente che la fa valere sia effettivamente diminuita dalle spese sostenute. L'onere della prova incombe di principio al contribuente. Per l'imposta federale diretta, nel caso in cui il beneficiario del sostegno sia residente all'estero, le autorità fiscali possono sottoporre ad esigenze particolarmente elevate la prova dell'onere di mantenimento o di sostegno fatto valere, in particolar modo per il versamento degli importi che servono a tale fine, per i quali deve essere provato che sono stati trasferiti dalla Svizzera all'estero e che sono stati ricevuti dalla persona che viene indicata quale beneficiaria del sostegno88.
10.2. Cumulo delle deduzioni
La deduzione per persona bisognosa a carico non è ammessa per il sostentamento del coniuge tassato congiuntamente, poiché il sostentamento reciproco tra coniugi è già preso in considerazione con l'applicazione dell'aliquota per le persone coniugate (artt. 35 cpv. 2 LT e 36 cpv. 2 LIFD) e, solo per l'IFD, con la deduzione per i coniugi di cui all'art. 35 cpv. 1 lett. c LIFD. Mentre la deduzione può essere fatta valere dai concubini se tutte le condizioni sono soddisfatte89.
Giusta l'art. 34 cpv. 1 lett. b ultima frase LT (risp. art. 35 cpv. 1 lett. b ultima frase LIFD) la deduzione per il sostentamento (o per persona bisognosa a carico) non può essere fatta valere per i figli a carico per i quali è già stata accordata la deduzione giusta la lett. a. Il divieto di cumulare la deduzione per figlio a carico e la deduzione per il sostentamento vale tuttavia unicamente se è una persona sola a provvedere al sostentamento, pertanto in caso di genitori che vivono separati, a seconda della situazione, esiste la possibilità che per lo stesso figlio sia concessa la deduzione per i figli e quella per persona bisognosa a carico90.
10.3. Genitori divorziati, separati legalmente o di fatto (con o senza custodia alternata)
In caso di figli minorenni, per l'imposta federale e cantonale, il genitore che versa il contributo di mantenimento per il figlio può dedurlo, pertanto non può far valere contemporaneamente anche la deduzione per persona bisognosa a carico91. All'altro genitore, che riceve gli alimenti per il figlio e che è tassato su tale reddito, è accordata la deduzione per figlio a carico. Ne consegue che in caso di figli minorenni non può essere fatta valere la deduzione fiscale per persona bisognosa a carico ai sensi degli artt. 34 cpv. 1 lett. b LT e 35 cpv. 1 lett. b LIFD.
Diversamente, in caso di alimenti versati a figli maggiorenni in formazione, per l'imposta federale diretta, il genitore che li versa non può più dedurli, cosicché, di principio, può beneficiare della deduzione per figlio a carico. Se entrambi i genitori versano gli alimenti, il genitore che versa il contributo finanziario superiore, in regola generale quello con il reddito più elevato, può far valere la deduzione per i figli a carico. L'altro genitore
87 Sentenza CDT n. 80.2017.130 dell'8 agosto 2017, consid. 2.2; Sentenza CDT n. 80.2016.33 del 13 dicembre 2016, consid. 2.2.
88 Sentenza CDT n. 80.2009.20 del 19 agosto 2009, consid. 2.2. La questione non si pone per l'imposta cantonale, siccome la deduzione è concessa unicamente se la persona bisognosa di sostentamento da parte del contribuente è residente in Svizzera.
89 Sentenza CDT n. 80.2017.26 del 21 giugno 2017
90 Sentenza TF n. 2A_406/2001 = RDAF 2002 II 488.
91 La legge esclude che lo stesso genitore possa cumulare la deduzione per figli a carico e quella per persone bisognose (v. Sentenza CDT n. 80.2011.1 del 1º febbraio 2011, consid. 1.5 e riferimenti citati).
può far valere la deduzione per il sostentamento sempre che le sue prestazioni uguaglino almeno l'importo della deduzione.
Se non sono versati alimenti, la deduzione per figlio a carico è attribuita al genitore presso il quale vive il figlio. In tal caso, non entra in linea di conto la deduzione per persona bisognosa a carico.
Per l'imposta cantonale, vale quanto esposto più sopra alla cifra n. 8.5.3: di principio la deduzione è ripartita per metà tra i genitori.
10.4. Genitori concubini
Come sopra, per i figli minorenni non può essere fatta valere la deduzione per persona bisognosa a carico.
In caso di genitori non coniugati che vivono nella stessa economia domestica con il figlio maggiorenne, se è versato a quest'ultimo un vero e proprio contributo di mantenimento pecuniario, valgono le regole di attribuzione (IFD e IC) esposte al punto precedente. Se invece non è versato alcun contributo alimentare, la deduzione per persona bisognosa a carico non entra in linea di conto.
10.5. Assoggettamento limitato
In caso di assoggettamento parziale, la deduzione per il sostentamento è accordata proporzionalmente (artt. 34 cpv. 5 LT e 35 cpv. 3 LIFD). L'ammontare della deduzione è calcolato in base al rapporto esistente tra il reddito netto imponibile conseguito nel Cantone, risp. in Svizzera e il reddito netto complessivo. L'ammontare della deduzione viene calcolato secondo la prassi e la giurisprudenza in materia di doppia imposizione intercantonale. La base di calcolo della quota deducibile in Svizzera, risp. nel Cantone, è di principio calcolata in funzione del reddito netto imponibile determinato prima del computo delle deduzioni generali e sociali. Nei rapporti internazionali, sono inoltre salve eventuali disposizioni previste nelle singole convenzioni intese ad evitare la doppia imposizione.
Per l'imposta cantonale, si ricorda che ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 lett. b LT, la deduzione è concessa unicamente se la persona bisognosa di sostentamento da parte del contribuente è residente in Svizzera92 ed è totalmente o parzialmente incapace di esercitare un'attività lucrativa.
10.6. Data determinante
Come per tutte le deduzioni sociali, ai fini della concessione della deduzione per il sostentamento di persone bisognose a carico, è determinante la situazione alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento (principio della data di riferimento; artt. 34 cpv. 3 LT e 35 cpv. 2 LIFD)93.
92 Sentenza CDT n. 80.2009.20 del 19 agosto 2009 e Sentenza CDT n. 80.2003.24 del 10 aprile 2003.
93 Sentenza CDT n. 80.2017.26 del 21 giugno 2017, consid. 2: in casu la contribuente aveva provveduto al mantenimento della figlia minorenne del convivente, dal mese di gennaio al mese di aprile. Siccome alla data determinante del 31 dicembre la ragazza non viveva più nella stessa economia domestica della contribuente, e non percepiva più alcun contributo di sostentamento da parte sua, è stato giudicato che la contribuente non avesse pertanto diritto, nel periodo fiscale in esame, alla deduzione sociale richiesta, né integrale, né parziale
11. Aliquote
La legge sull'imposta federale diretta prevede tre aliquote per l'imposizione ordinaria delle persone fisiche. Infatti, l'articolo 36 LIFD contempla una tariffa di base (aliquota B), una tariffa per i coniugi (aliquota A) e una tariffa per i genitori (aliquota G) che vivono in comunione domestica con figli (tariffa per i genitori). Le tariffe considerano la diversa capacità contributiva di queste tre categorie di contribuenti.
Per l'imposta cantonale, come indicato nella premessa, sono previste unicamente l'aliquota di base per "altri contribuenti", ovvero persone sole (art. 35 cpv. 1 LT; cosiddetta aliquota B) e quella agevolata per "coniugati" (art. 35 cpv. 2 LT; cosiddetta aliquota A). L'aliquota agevolata (aliquota A) è riservata:
- ai coniugati viventi in economia domestica (con o senza figli)
- ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che vivono in comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 28esimo anno di età oppure con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale.
Da notare che la tariffa agevolata (per coniugati), in caso di contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, non è concessa in caso di applicazione della deroga prevista dall'art. 34 cpv. 4 LT, ovvero nel caso in cui è concessa la deduzione per figli nell'anno in cui hanno raggiunto i 18 anni, rispettivamente se a tirocinio o agli studi, i 25 anni di età.
11.1. Principi
Se i genitori sono separati, divorziati o vedovi, l'aliquota attenuata non può essere suddivisa tra i genitori: l'aliquota attenuata è sempre accordata ad uno solo dei genitori. Ciò vale anche nelle relazioni di concubinato, dove i contribuenti - nonostante formano un'unica economia domestica e vivono in comunione domestica con il figlio comune - sono tassati separatamente94.
Per l'imposizione delle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza, l'art. 38 LIFD rimanda alle aliquote previste dall'art. 36 cpv. 1, 2 e 2bis, primo periodo LIFD (aliquota di base e aliquota per i coniugi). Sulle prestazioni in capitale è prelevata un'imposta annua intera, pari a un quinto della tariffa ordinaria di cui all'art. 36 cpv. 1, 2 e 2bis, primo periodo LIFD. La deduzione dall'ammontare dell'imposta per ogni figlio ai sensi dell'art. 36 cpv. 2bis, secondo periodo LIFD, contenuta nella tariffa per i genitori, non è per contro applicabile.
Per quanto concerne le tassazioni speciali concernenti gli artt. 38 e 37b LT, nonché gli utili di liquidazione, si rimanda alla Circolare della Divisione delle contribuzioni n. 3/2006 del gennaio 2006.
Nella determinazione della tariffa dell'imposta alla fonte per le persone fisiche occorre tenere conto della deduzione per figli (art. 107 cpv. 1 LT, in combinato disposto con l'art. 34 cpv. 1 lett. a LT). Per tutto quanto concerne la tassazione alla fonte, si rinvia ai contenuti della Direttiva DDC no. 1.
11.2. Aliquota di base ("altri contribuenti")
L'aliquota di base (artt. 35 cpv. 1 LT e 36 cpv. 1 LIFD) è un'aliquota generica che si applica a tutti i contribuenti che non soddisfano le condizioni delle tariffe speciali di cui ai capoversi 2 e, solo per l'IFD, 2bis. Tra questi si annoverano, in particolare, le seguenti categorie di contribuenti:
- persone sole nubili, celibi o vedovi
- persone separate legalmente o di fatto o divorziate che non vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose
- concubini senza figli
- concubini che vivono con il figlio di cui non detengono l'autorità parentale e al cui sostentamento non provvedono in modo essenziale.
11.3. Aliquota per i coniugi ("coniugati")
Per l'IFD, l'aliquota per i coniugi di cui all'art. 36 cpv. 2 LIFD, si applica solo ai coniugi viventi in comunione domestica che però non vivono con figli o con persone bisognose al cui sostentamento provvedo in modo essenziale. Per l'IC, invece, l'aliquota per coniugati si applica indistintamente ai contribuenti coniugati con o senza figli e ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che vivono in comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, oppure con persone bisognose a carico.
Per l'imposta federale se i coniugi vivono separati si applica l'aliquota di base. Mentre, se uno degli ex coniugi vive con il figlio e provvede in modo essenziale al suo sostentamento, egli ha diritto all'aliquota per i genitori (aliquota G). Per l'imposta cantonale, il genitore che vive con il figlio ha diritto all'aliquota attenuata (per coniugati; aliquota A). L'altro genitore verrà invece tassato con l'aliquota di base95. Difatti, per ragioni di parità di trattamento, un medesimo alleggerimento non può di principio essere accordato più volte. Medesimo principio si applica ai concubini con figli, ritenuto come la comunione domestica che si crea tra i concubini è irrilevante sotto il profilo delle deduzioni e delle tariffe96. Tuttavia, se i genitori vivono in concubinato ed esercitano congiuntamente l'autorità parentale sul figlio, l'aliquota attenuata può essere concessa al genitore che consegue il reddito più elevato97.
Se solo la madre (concubina) esercita l'autorità parentale sul figlio e non vi è alcun versamento di contributi deducibili destinati al mantenimento del figlio, di principio, la deduzione sociale e l'aliquota per coniugi sarà attribuita solo alla madre (unica detentrice dell'autorità parentale). Tuttavia, se quest'ultima non ha né redditi né sostanza, il padre - che provvede al mantenimento della famiglia, in quanto è il solo a disporre di risorse finanziarie - malgrado non detenga l'autorità parentale sul figlio, deve poter beneficiare dell'aliquota attenuata, ovvero per "coniugati" 98.
In linea con la giurisprudenza federale, in caso di genitori divorziati, separati legalmente o di fatto, se l'autorità parentale è congiunta e la custodia del figlio è alternata ed equivalente, quando non è previsto il versamento di un contributo di mantenimento e i genitori hanno convenuto di assumere il mantenimento del figlio in parti uguali, il genitore che contribuisce per l'essenziale al mantenimento del figlio è quello che dispone del reddito più basso; di conseguenza deve essergli concessa la tariffa ridotta sia per l'imposta federale diretta (tariffa G) che per l'imposta cantonale (aliquota A)99.
Va inoltre precisato che se il figlio agli studi dispone formalmente di un proprio domicilio (quindi non vive con nessuno dei genitori), l'aliquota agevolata non è attribuita a nessuno dei genitori, quand'anche uno di loro o entrambi, provvedano al mantenimento del figlio.
95 Sentenza CDT n. 80.2016.306 del 9 febbraio 2017, consid. 2.2 segg .; Sentenza TF n. 2A.683/2006 del 4 settembre 2007, consid. 5.1.
96 Sentenza TF n. 2A.683/2006 del 4 settembre 2007, consid. 5.1.
97 Sentenza CDT n. 80.2015.221 del 30 maggio 2016, consid. 3.1 segg .: in casu, il reddito del padre era il doppio di quello della madre, la quale doveva provvedere anche al sostentamento del figlio di primo letto. 98 Sentenza CDT n. 80.2014.199 del 25 febbraio 2015, consid. 2.5 e segg.
99 DTF n. 141 II 338, in: RtiD II-2016, pag. 569 segg.
12. Entrata in vigore
La presente circolare annulla e sostituisce la Circolare DDC n. 18/2009 "Imposizione della famiglia" del luglio 2009 ed è immediatamente applicabile a tutti i casi ancora aperti.
Divisione delle contribuzioni Il Direttore Lino Ramelli
Allegato: Tipologie di famiglie e relative tavole sinottiche
Tipologie di famiglie e relative tavole sinottiche
senza figli
TRADIZIONALE (coniugi/partner registrati) 1 economia domestica 1 soggetto fiscale
☒ minorenni
in formazione
non in formazione
con figli
01
☒ maggiorenni
in formazione
non in formazione
senza figlio comune
v. imposizione persona sola
MONOPARENTALE
con alimenti
02
(coniugi separati di fatto, legalmente o divorziati, ex concubini) due economie domestiche 1 soggetto fiscale
☒ custodia esclusiva senza alimenti
03
con figlio comune
minorenni ☒ custodia alternata ☒ senza alimenti
con alimenti
04
05
con alimenti
in formazione ☒ senza alimenti
02/04
03/05
maggiorenni ☒ non formazione ☒ con alimenti senza alimenti
idem
senza figli comuni
v. imposizione persona sola
CONCUBINI (senza vincolo matrimoniale) 1 economia domestica 2 soggetti fiscali
senza figli da precedenti unioni
☒ minorenni
con alimenti
07
con figli comuni
senza alimenti
06
con alimenti
maggiorenni ☒ in formazione ☒ senza alimenti
idem
con alimenti ☒ non formazione
idem
senza alimenti
con figli da precedenti unioni (nessun legame di filiazione con l'attuale partner del genitore)
02/03/04/05
02/03/04/05
minorenni
v. famiglia monoparentale
senza figli comuni
v. famiglia monoparentale
☒ maggiorenni
v. famiglia monoparentale
con figli comuni
Il sistema delle deduzioni e delle tariffe applicabile alle persone separate o divorziate, celibi o nubili e vedovi o vedove con figli al cui sostentamento provvedono in modo essenziale, si applica anche ai concubini con figli: l'esistenza di una comunione domestica è irrilevante dal profilo fiscale. Il Tribunale federale ha comunque precisato che per ragioni di parità di trattamento e per non penalizzare le coppie sposate, un medesimo alleggerimento (deduzione o aliquota agevolata) non può essere accordato più di una volta (cfr. Sentenza CDT no. 80.2017.198, consid. 4.2. seg.).
minorenni
maggiorenni
con alimenti 07
senza alimenti
06
in formazione
non in formazione
con alimenti
senza alimenti
con alimenti
senza alimenti
idem
idem
senza figli comuni
v. imposizione coniugi
☒ con figli comuni
senza figli da precedenti unioni
v. imposizione coniugi
ALLARGATA/RICOSTITUITA/RICOSTRUITA (con vincolo matrimoniale) 1 economia domestica 1 soggetto fiscale 08
con figli da precedenti unioni (nessun legame di filiazione con l'attuale partner del genitore) ☒ maggiorenni
minorenni
v. famiglia monoparentale
senza figli comuni
v. imposizione coniugi
v. famiglia monoparentale
con figli comuni
CONIUGI/PARTNER REGISTRATI
· un'economia domestica
. con figlio comune (che vive nell'economia domestica (nucleo familiare)
REDDITI
DEDUZIONI GENERALI
DEDUZIONI SOCIALI
ALIQUOTA IC
ALIQUOTA IFD Aliquota applicabile
Contributo di mantenimento per il figlio
Deduzione oneri assicurativi per figlio
Deduzione per coniugi/partner registrati con doppio reddito
Deduzione cure prestate da terzi (fino a 14 anni)
Deduzione per figlio a carico (minorenne o maggiorenne in formazione)
Deduzione per persona bisognosa a carico (deduzione per il sostentamento) per il figlio
Deduzione per figlio agli studi (in formazione) minorenne o maggiorenne (solo IC)
Deduzione per i coniugi (solo IFD)
Aliquota applicabile
Senza figlio
Sì, se si realizzano le condizioni
-
Sì
Sì
A
A
Con figlio minorenne
Sì
Sì, se si realizzano le condizioni
Sì, se si realizzano le condizioni
Sì
No
Sì
A
G
Con figlio maggiorenne in formazione (per IC: fino ai 28 anni di età)
Sì
Sì, se si realizzano le condizioni
Sì
No
Sì
Sì
A
G
Con figlio maggiorenne non in formazione
Per IFD: sì, se beneficia della deduzione per persona bisognosa a carico. Per IC: sì, se i costi sostenuti per la persona bisognosa a carico non includono già gli oneri assicurativi, superando di fatto l'importo massimo della deduzione sociale accordata (CHF 11'100 .- )
Sì, se si realizzano le condizioni
Sì, se si realizzano le condizioni
Sì
A
G, se beneficia della deduzione per persona bisognosa a carico che vive nell'economia domestica del contribuente Se no, A
· due economie domestiche
· con figlio comune
· custodia esclusiva ad un genitore (il figlio vive con il GENITORE 1; domicilio del figlio presso GENITORE 1)1)
· è versato un contributo di mantenimento per il figlio
REDDITI
DEDUZIONI GENERALI
DEDUZIONI SOCIALI
ALIQUOTA IC
ALIQUOTA IFD
Contributo di mantenimento per il figlio
Deduzione oneri assicurativi relativi al figlio
Deduzione cure prestate da terzi (fino a 14 anni)
Deduzione per figlio a carico (minorenne o maggiorenne in formazione)
Deduzione per persona bisognosa a carico (deduzione per il sostentamento per il figlio)
Deduzione per figlio agli studi (minorenne o maggiorenne in formazione) (solo IC)
Aliquota applicabile
Aliquota applicabile
GENITORE 1 (custodia esclusiva, riceve un contributo di mantenimento per il figlio)
Con figlio minorenne (autorità parentale congiunta)
imponibile
Sì, se effettivamente pagati dal genitore 1
Sì, se si realizzano le condizioni ed effettivamente pagati.
sì
no
sì
A
G
Con figlio maggiorenne in formazione (per IC: fino ai 28 anni di età) 2)
non imponibile
Per IFD: al genitore che beneficia della deduzione per figlio e/o della deduzione per persona bisognosa a carico Per IC: sì, se effettivamente pagati dal genitore 1
Per IFD: no Per IC: 1/22) di principio3).
Per IFD: sì, purché le sue prestazioni corrispondano almeno all'importo della deduzione (di CHF 6'500 .- ) Per IC: no.
Soltanto per IC: 1/22) di principio3).
A
G
Con figlio maggiorenne non in formazione
non imponibile
Per IFD: sì, se beneficia della deduzione per persona bisognosa a carico. Per IC: sì, se i costi sostenuti per la persona bisognosa a carico non includono già gli oneri assicurativi, superando di fatto l'importo massimo della deduzione sociale accordata (CHF 11'100 .- )
Per IFD: sì, purché le sue prestazioni corrispondano almeno all'importo della deduzione (di CHF 6'500 .- ) Per IC: sì, purché le sue prestazioni corrispondano almeno all'importo della deduzione (di CHF 5'700 .- ).
A, se beneficia della deduzione per persona bisognosa a carico che vive nell'economia domestica del contribuente Se no, B
G, se beneficia della deduzione per persona bisognosa a carico che vive nell'economia domestica del contribuente Se no, B
GENITORE 2 (senza custodia, versa un contributo di mantenimento per il figlio)
Con figlio minorenne (autorità parentale congiunta)
Deducibile
no
Sì, se si realizzano le condizioni e le spese supportate per la cura prestata da terzi durante il proprio obbligo di custodia (diritto di visita) sono effettivamente pagate.
no
no
no
B
B
Con figlio maggiorenne in formazione (per IC: fino ai 28 anni di età)
non deducibile
Per IFD: al genitore che beneficia della deduzione per figlio e/o della deduzione per persona bisognosa a carico. Per IC: sì, se effettivamente pagati dal genitore 2
Per IFD: sì (deduzione intera) Per IC: 1/2 2) di principio3). .
no
Soltanto per IC: 1/2 2) di principio3).
B
B
Con figlio maggiorenne non in formazione
non deducibile
Per IFD: sì, se beneficia della deduzione per persona bisognosa a carico Per IC: sì, se i costi sostenuti per la persona bisognosa a carico non includono già gli oneri assicurativi, superando di fatto l'importo massimo della deduzione sociale accordata (CHF 11'100 .- ).
Per IFD: sì, purché le sue prestazioni corrispondano almeno all'importo della deduzione (di CHF 6'500 .- ) Per IC: sì, purché le sue prestazioni corrispondano almeno all'importo della deduzione (di CHF 5'700 .- ).
B
B
1. Il domicilio del figlio è quello indicato in MOVPOP. I genitori che vivono in comunione domestica con il figlio ne hanno la custodia. Posto come l'autorità parentale e la custodia durino soltanto sino alla maggiore età del figlio, qualora quest'ultimo continuasse a vivere in comunione domestica con uno od entrambi i genitori, tale circostanza non si configura come un'estensione temporale della custodia del genitore, bensì come una semplice convivenza.
2. La deduzione è suddivisa a metà tra i genitori condizione che il contributo di mantenimento raggiunga almeno la metà della deduzione. Se non la raggiunge, l'intera deduzione viene attribuita all'altro genitore.
3. Se il contributo di mantenimento del genitore 2 è elevato (uguale o superiore a CHF 24'000 .- ) quest'ultimo ha diritto alla deduzione intera, il genitore 1 non ha diritto alla deduzione poiché a fronte di un tale contributo versato dal genitore 2 al figlio maggiorenne si può ritenere che quest'ultimo possa sostenersi economicamente da solo.
· due economie domestiche
· con figlio comune
· custodia esclusiva ad un genitore (il figlio vive con il GENITORE 1; domicilio del figlio presso GENITORE 1)1)
· non è versato alcun contributo di mantenimento per il figlio
REDDITI
DEDUZIONI GENERALI
DEDUZIONI SOCIALI
ALIQUOTA IC
ALIQUOTA IFD
Contributo di mantenimento per il figlio
Deduzione oneri assicurativi relativi al figlio
Deduzione cure prestate da terzi (fino a 14 anni)
Deduzione per figlio a carico (minorenne o maggiorenne in formazione)
Deduzione per persona bisognosa a carico (deduzione per il sostentamento per il figlio)
Deduzione per figlio agli studi (minorenne o maggiorenne in formazione) (solo IC)
Aliquota applicabile
Aliquota applicabile
GENITORE 1 (custodia esclusiva, non riceve alcun contributo di mantenimento per il figlio)
Con figlio minorenne (autorità parentale congiunta)
sì, se effettivamente pagati
Sì, se si realizzano le condizioni ed effettivamente pagati.
sì
no
Soltanto per IC: sì
A
G
Con figlio maggiorenne in formazione (per IC: fino ai 28 anni di età)
Per IFD: sì, se beneficia della deduzione per figlio a carico Per IC: sì, se effettivamente pagati
sì
no
Soltanto per IC: sì
A
G
Con figlio maggiorenne non in formazione
Per IFD: sì, se beneficia della deduzione per persona bisognosa a carico Per IC: sì, se i costi sostenuti per la persona bisognosa a carico non includono già gli oneri assicurativi, superando di fatto l'importo massimo della deduzione sociale accordata (CHF 11'100 .- )
Per IFD: sì, purché le sue prestazioni corrispondano almeno all'importo della deduzione (di CHF 6'500 .- ) Per IC: sì, purché le sue prestazioni corrispondano almeno all'importo della deduzione (di CHF 5'700 .- ).
A, se beneficia della deduzione per persona bisognosa a carico che vive nell'economia domestica del contribuente Se no, B
G, se beneficia della deduzione per persona bisognosa a carico che vive nell'economia domestica del contribuente Se no, B
GENITORE 2 (senza custodia, non versa alcun contributo di mantenimento per il figlio)
Con figlio minorenne (autorità parentale congiunta)
no
no
no
no
no
B
B
Con figlio maggiorenne in
no
no
no
no
B
B
formazione (per IC: fino ai 28 anni di età)
Con figlio maggiorenne non in
no
no
B
B
formazione
1. Il domicilio del figlio è quello indicato in MOVPOP. I genitori che vivono in comunione domestica con il figlio ne hanno la custodia. Posto come l'autorità parentale e la custodia durino sino alla maggiore età del figlio, qualora quest'ultimo continuasse a vivere in comunione domestica con uno od entrambi i genitori, tale circostanza non si configura come un'estensione temporale della custodia del genitore, bensì come una semplice convivenza.
FAMIGLIA MONOPARENTALE (coniugi separati di fatto, legalmente o divorziati; ex concubini)
· due economie domestiche
· con figlio comune
· custodia alternata (vive da entrambi i genitori) -> fa stato il domicilio del figlio1)
· è versato un contributo di mantenimento per il figlio
REDDITI
DEDUZIONI GENERALI
DEDUZIONI SOCIALI
ALIQUOTA IC
ALIQUOTA IFD
Contributo di mantenimento per il figlio
Deduzione oneri assicurativi relativi al figlio
Deduzione cure prestate da terzi (fino a 14 anni)
Deduzione per figlio a carico (minorenne o maggiorenne in formazione)
Deduzione per persona bisognosa a carico (deduzione per il sostentamento per il figlio)
Deduzione per figlio agli studi (minorenne o maggiorenne in formazione) (solo IC)
Aliquota applicabile
Aliquota applicabile
GENITORE 1 (custodia alternata, riceve un contributo di mantenimento per il figlio)
Con figlio minorenne (autorità parentale congiunta)
imponibile
Per IFD e IC: sì, se effettivamente pagati dal genitore 1.
Per IFD: 1/2 di principio 2) Per IC: 1/2 di principio, se si realizzano le condizioni e le spese supportate per la cura prestata da terzi durante il proprio obbligo di custodia sono effettivamente pagate3)4)
Sì
No
Sì
A
G
Con figlio maggiorenne in formazione (per IC: fino ai 28 anni di età)
non imponibile
Per IFD: no Per IC: sì, se effettivamente pagati dal genitore 1
Per IFD: No. Per IC: 1/25) di principio6).
Per IFD: sì, purché le sue prestazioni corrispondano almeno all'importo della deduzione. Per IC: No.
Soltanto per IC: 1/2 5) di principio 6).
A B, se il domicilio del figlio è trasferito7)
G B, se il domicilio del figlio è trasferito 7)
Con figlio maggiorenne non in formazione
non imponibile
Per IFD: sì, se il genitore 1 beneficia della deduzione per persona bisognosa a carico Per IC: sì, se i costi sostenuti per la persona bisognosa a carico non includono già gli oneri assicurativi, superando di fatto l'importo massimo della deduzione sociale accordata (CHF 11'100 .- )
Per IFD: sì, purché le sue prestazioni corrispondano almeno all'importo della deduzione (di CHF 6'500 .- ) Per IC: sì, purché le sue prestazioni corrispondano almeno all'importo della deduzione (di CHF 5'700 .- ).
A, se beneficia della deduzione per persona bisognosa a carico che vive nell'economia domestica del contribuente Se no, B
G, se beneficia della deduzione per persona bisognosa a carico che vive nell'economia domestica del contribuente Se no, B
GENITORE 2 (custodia alternata, versa un contributo di mantenimento per il figlio)
Con figlio minorenne (autorità parentale congiunta)
deducibile
No
Per IFD: 1/2 di principio 2) Per IC: 1/2 di principio, se si realizzano le condizioni e le spese supportate per la cura prestata da terzi durante il proprio obbligo di custodia sono effettivamente pagate 3)4)
No
No
No
B
B
Con figlio maggiorenne in formazione (per IC: fino ai 28 anni di età)
non deducibile
Per IFD: sì Per IC: sì, se effettivamente pagati dal genitore 2
Per IFD: Sì (deduzione intera) Per IC: 1/25) di principio6).
No
Soltanto per IC: 1/2 5) di principio6).
B A, se beneficia della deduzione per persona bisognosa a carico che vive nell'economia domestica del contribuente Se no, B
B G, se beneficia della deduzione per persona bisognosa a carico che vive nell'economia domestica del contribuente Se no, B
Con figlio maggiorenne non in formazione
non deducibile
Per IFD: sì, se il genitore 2 beneficia della deduzione per persona bisognosa a carico Per IC: sì, se i costi sostenuti per la persona bisognosa a carico non includono già gli oneri assicurativi, superando di fatto l'importo massimo della deduzione sociale accordata (CHF 11'100 .- ).
Per IFD: sì, purché le sue prestazioni corrispondano almeno all'importo della deduzione (di CHF 6'500 .- ) Per IC: sì, purché le sue prestazioni corrispondano almeno all'importo della deduzione (di CHF 5'700 .- ).
1. Indirizzo indicato in MOVPOP. Il domicilio trasferito del figlio è trasferito quando quest'ultimo non vive con nessuno dei genitori. I genitori che vivono in comunione domestica con il figlio ne hanno la custodia. Posto come l'autorità parentale e la custodia durino sino alla maggiore età del figlio, qualora quest'ultimo continuasse a vivere in comunione domestica con uno od entrambi i genitori, tale circostanza non si configura come un'estensione temporale della custodia del genitore, bensì come una semplice convivenza.
2. Per l'IFD: Ogni genitore può dedurre al massimo CHF 5'050 .- (50% della deduzione complessiva di CHF 10'100 .- ). Una diversa ripartizione delle spese deve essere comprovata dai genitori. Se il risultato della somma delle spese fatte valere da entrambi i genitori supera l'importo massimo di CHF 10'100 .- , le deduzioni sono ridotte a questo importo massimo in proporzione alle spese comprovate (cfr. schema pt. 7.3.2.2 e 7.3.1 Circolare).
3. Per l'IC: Ogni genitore può dedurre al massimo il 50% della deduzione di cui all'art. 32a lett. a (CHF 10'000 .- ) e b (CHF 5'500 .- ) LT. Per quanto concerne la modalità di calcolo in funzione del reddito vedi pt. 7.3.2.2 Circolare.
4. Possibilità che i genitori richiedano una diversa ripartizione valida sia per l'IFD, sia per l'IC.
5. La deduzione è suddivisa a metà tra i genitori condizione che il contributo di mantenimento raggiunga almeno la metà della deduzione. Se non la raggiunge, l'intera deduzione viene attribuita all'altro genitore.
6. Se il contributo di mantenimento del genitore 2 è elevato (uguale o superiore a CHF 24'000 .- ) quest'ultimo ha diritto alla deduzione intera, il genitore 1 non ha diritto alla deduzione poiché a fronte di un tale contributo versato dal genitore 2 al figlio maggiorenne si può ritenere che quest'ultimo possa sostenersi economicamente da solo.
7. Il domicilio del figlio è trasferito quando quest'ultimo non vive con nessuno dei genitori.
· due economie domestiche
· con figlio comune
· custodia alternata (vive da entrambi i genitori) > fa stato il domicilio del figlio1)
· non è versato alcun contributo di mantenimento per il figlio
REDDITI
DEDUZIONI GENERALI
DEDUZIONI SOCIALI
ALIQUOTA IC
ALIQUOTA IFD
Contributo di mantenimento per il figlio
Deduzione oneri assicurativi relativi al figlio
Deduzione cure prestate da terzi (fino a 14 anni)
Deduzione per figlio a carico (minorenne o maggiorenne in formazione)
Deduzione per persona bisognosa a carico (deduzione per il sostentamento per il figlio)
Deduzione per figlio agli studi (minorenne o maggiorenne in formazione) (solo IC)
Aliquota applicabile
Aliquota applicabile
GENITORE 1 (custodia alternata, non riceve alcun contributo di mantenimento per il figlio)
Con figlio minorenne (autorità parentale congiunta)
Per IFD: 1/2 Per IC: sì, se effettivamente pagati dal genitore 1
Per IFD: 1/2 di principio 2) Per IC: 1/2 di principio, se si realizzano le condizioni e le spese supportate per la cura prestata da terzi durante il proprio obbligo di custodia sono effettivamente pagate3)4)
Per IFD e IC: 1/2 di principio
No
Soltanto per IC: 1/2 di principio
A, se provvede in modo essenziale al mantenimento del figlio (normalmente il genitore con il reddito netto5) inferiore) Se no, B
G, se provvede in modo essenziale al mantenimento del figlio (normalmente il genitore con il reddito netto più inferiore) Se no, B
Con figlio maggiorenne in formazione (per IC: fino ai 28 anni di età)
Per IFD: al genitore che beneficia della deduzione per figlio e/o persona bisognosa a carico. Per IC: sì, se effettivamente pagati dal genitore 1.
Per IFD: sì, se il figlio vive presso il genitore 1 (fa stato il domicilio civile del figlio). Per IC: 1/2 di principio
No (sì, se la deduzione per figlio a carico IFD non gli è stata riconosciuta)
Soltanto per IC: 1/2 di principio
A, se il genitore 1 provvede in modo essenziale al mantenimento del figlio (normalmente il genitore con il reddito netto5) inferiore) Se no, B
G, se il genitore 1 provvede in modo essenziale al mantenimento del figlio (normalmente il genitore con il reddito netto inferiore) Se no, B
Con figlio maggiorenne non in formazione
Per IFD e IC: sì, se beneficia della deduzione per persona bisognosa a carico
Per IFD: sì, purché le sue prestazioni corrispondano almeno all'importo della deduzione (di CHF 6'500 .- ) Per IC: sì, purché le sue prestazioni corrispondano almeno all'importo della deduzione (di CHF 5'700 .- ).
A, se beneficia della deduzione per persona bisognosa a carico che vive nell'economia domestica del contribuente Se no, B.
G, se beneficia della deduzione per persona bisognosa a carico che vive nell'economia domestica del contribuente Se no, B
GENITORE 2 (custodia alternata, non versa alcun contributo di mantenimento per il figlio)
Con figlio minorenne (autorità parentale congiunta)
Per IFD: 1/2 Per IC: sì, se effettivamente pagati dal genitore 2
Per IFD: 1/2 di principio 2) Per IC: 1/2 di principio, se si realizzano le condizioni e le spese supportate per la cura prestata da terzi durante il proprio obbligo di custodia sono effettivamente pagate3)4)
Per IFD e IC: 1/2 di principio
No
Soltanto per IC: 1/2 di principio
A, se provvede in modo essenziale al mantenimento del figlio (normalmente il genitore con il reddito netto5) inferiore) Se no, B
G, se provvede in modo essenziale al mantenimento del figlio (normalmente il genitore con il reddito netto inferiore) Se no, B
Con figlio maggiorenne in formazione (per IC: fino ai 28 anni di età)
Per IFD: al genitore che beneficia della deduzione per figlio e/o persona bisognosa a carico. Per IC: sì, se effettivamente pagati dal genitore 2.
Per IFD: sì, se il figlio vive presso il genitore 2 (fa stato il domicilio civile del figlio). Per IC: 1/2 di principio
No (sì, se la deduzione per figlio a carico IFD non gli è stata riconosciuta)
Soltanto per IC: 1/2 di principio
A, se il genitore 2 provvede in modo essenziale al mantenimento del figlio (normalmente il genitore con il reddito netto5) inferiore) Se no, B
G, se il genitore 2 provvede in modo essenziale al mantenimento del figlio (normalmente il genitore con il reddito netto inferiore) Se no, B.
Con figlio maggiorenne non in formazione
Per IFD e IC: sì, se beneficia della deduzione per persona bisognosa a carico
Per IFD: sì, purché le sue prestazioni corrispondano almeno all'importo della deduzione (di CHF 6'500 .- ) Per IC: sì, purché le sue prestazioni corrispondano almeno all'importo della deduzione (di CHF 5'700 .- ).
A, se beneficia della deduzione per persona bisognosa a carico che vive nell'economia domestica del contribuente Se no, B.
A, se beneficia della deduzione per persona bisognosa a carico che vive nell'economia domestica del contribuente Se no, B.
1. Indirizzo indicato in MOVPOP. Il domicilio trasferito del figlio è trasferito quando quest'ultimo non vive con nessuno dei genitori. I genitori che vivono in comunione domestica con il figlio ne hanno la custodia. Posto come l'autorità parentale e la custodia durino sino alla maggiore età del figlio, qualora quest'ultimo continuasse a vivere in comunione domestica con uno od entrambi i genitori, tale circostanza non si configura come un'estensione temporale della custodia del genitore, bensì come una semplice convivenza.
2. Per l'IFD: Ogni genitore può dedurre al massimo CHF 5'050 .- (50% della deduzione complessiva di CHF 10'100 .- ). Una diversa ripartizione delle spese deve essere comprovata dai genitori. Se il risultato della somma delle spese fatte valere da entrambi i genitori supera l'importo massimo di CHF 10'100 .- , le deduzioni sono ridotte a questo importo massimo in proporzione alle spese comprovate (cfr. schema pt. 7.3.2.2 e 7.3.1 Circolare).
4. Possibilità che i genitori richiedano una diversa ripartizione valida sia per l'IFD, sia per l'IC. 3. Per l'IC: Ogni genitore può dedurre al massimo il 50% della deduzione di cui all'art. 32a lett. a (CHF 10'000 .- ) e b (CHF 5'500 .- ) LT. Per quanto concerne la modalità di calcolo in funzione del reddito vedi pt. 7.3.2.2 Circolare.
5. Per reddito netto s'intende il reddito precedente le deduzioni sociali.
CONCUBINI (senza vincolo matrimoniale)
· un'economia domestica
. con figlio comune (che vive nell'economia domestica/nucleo familiare)
· non è versato alcun contributo di mantenimento per il figlio
· autorità parentale congiunta (cfr. 298a CC)
REDDITI
DEDUZIONI GENERALI
DEDUZIONI SOCIALI
ALIQUOTA IC
ALIQUOTA IFD
Contributo di mantenimento per il figlio
Deduzione oneri assicurativi relativi al figlio
Deduzione cure prestate da terzi (fino a 14 anni)
Deduzione per figlio a carico (minorenne o maggiorenne in formazione)
Deduzione per persona bisognosa a carico (deduzione per il sostentamento per il figlio)
Deduzione per figlio agli studi (minorenne o maggiorenne in formazione) (solo IC)
Aliquota applicabile
Aliquota applicabile
GENITORE 1
Con figlio minorenne (autorità parentale congiunta)
Per IFD e IC: la deduzione è accordata al genitore che paga gli oneri assicurativi, di regola quello a cui è attribuita la deduzione per figlio a carico1)
Per IFD: 1/2 di principio2) Per IC: 1/2 di principio, se le condizioni sono soddisfatte e le spese sono effettivamente comprovate 3)4)5)
Per IFD: 1/2 di principio Per IC: 1/2. Eccezione: se un genitore non percepisce alcun reddito o un reddito insufficiente per partecipare al mantenimento del figlio, la deduzione è attribuita interamente all'altro6)
No.
Soltanto per IC: 1/2. Eccezione: se un genitore non percepisce alcun reddito o un reddito insufficiente per partecipare al mantenimento del figlio, la deduzione è attribuita interamente all'altro6)
A, se il genitore 1 provvede in modo essenziale al mantenimento del figlio. Si presume di norma colui che percepisce il reddito più elevato. Se no, B.
G, se il genitore 1 provvede in modo essenziale al mantenimento del figlio. Si presume di norma colui che percepisce il reddito più elevato. Se no, B
Con figlio maggiorenne in formazione (per IC: fino ai 28 anni di età)
Per IFD e IC: la deduzione è accordata al genitore che paga gli oneri assicurativi, di regola quello a cui è attribuita la deduzione per figlio a carico1).
Per IFD: 1/2 di principio Per IC: 1/2. Eccezione: se un genitore non percepisce alcun reddito o un reddito insufficiente per partecipare al mantenimento del figlio, la deduzione è attribuita interamente all'altro6)
No.
Soltanto per IC: 1/2. Eccezione: se un genitore non percepisce alcun reddito o un reddito insufficiente per partecipare al mantenimento del figlio, la deduzione è attribuita interamente all'altro6)
A, se il genitore 1 provvede in modo essenziale al mantenimento del figlio. Si presume di norma colui che percepisce il reddito più elevato. Se no, B.
G, se il genitore 1 1 provvede in modo essenziale al mantenimento del figlio. Si presume di norma colui che percepisce il reddito più elevato. Se no, B.
Con figlio maggiorenne non in formazione
Per IFD e IC: sì, la deduzione è accordata al genitore che paga gli oneri assicurativi, di regola quello a cui è attribuita la deduzione per persona bisognosa a carico.
No.
Per IFD: sì, purché le sue prestazioni corrispondano almeno all'importo della deduzione (di CHF 6'500 .- ) Per IC: sì, purché le sue prestazioni corrispondano almeno all'importo della deduzione (di CHF 5'700 .- ).
No.
A, se il genitore 1 provvede in modo essenziale al mantenimento del figlio. Si presume di norma colui che percepisce il reddito più elevato. Se no, B.
G, se il genitore 1 provvede in modo essenziale al mantenimento del figlio. Si presume di norma colui che percepisce il reddito più elevato. Se no, B.
GENITORE 2
Con figlio minorenne (autorità parentale congiunta)
Per IFD e IC: sì, la deduzione è accordata al genitore che paga gli oneri assicurativi, di regola quello a cui è attribuita la deduzione per figlio a carico1).
Per IFD: 1/2 di principio2) Per IC: 1/2 di principio, se le condizioni sono soddisfatte e le spese sono effettivamente comprovate 3)4)5)
Per IFD: 1/2 di principio Per IC: 1/2. Eccezione: se un genitore non percepisce alcun reddito o un reddito insufficiente per partecipare al mantenimento del figlio, la deduzione è attribuita interamente all'altro6)
No.
Soltanto per IC: 1/2. Eccezione: se un genitore non percepisce alcun reddito o un reddito insufficiente per partecipare al mantenimento del figlio, la deduzione è attribuita interamente all'altro6)
A, se il genitore 2 provvede in modo essenziale al mantenimento del figlio. Si presume di norma colui che percepisce il reddito più elevato. Se no, B.
G, se il genitore 2 provvede in modo essenziale al mantenimento del figlio. Si presume di norma colui che percepisce il reddito più elevato. Se no, B.
Con figlio maggiorenne in formazione (per IC: fino ai 28 anni di età)
Per IFD e IC: sì, la deduzione è accordata al genitore che paga gli oneri assicurativi, di regola quello a cui è attribuita la deduzione per figlio a carico1).
Per IFD: 1/2 di principio Per IC: 1/2. Eccezione: se un genitore non percepisce alcun reddito o un reddito insufficiente per partecipare al mantenimento del figlio, la deduzione è attribuita interamente all'altro6)
No.
Soltanto per IC: 1/2. Eccezione: se un genitore non percepisce alcun reddito o un reddito insufficiente per partecipare al mantenimento del figlio, la deduzione è attribuita interamente all'altro6)
A, se il genitore 2 provvede in modo essenziale al mantenimento del figlio. Si presume di norma colui che percepisce il reddito più elevato. Se no, B.
G, se il genitore 2 provvede in modo essenziale al mantenimento del figlio. Si presume di norma colui che percepisce il reddito più elevato. Se no, B.
Con figlio maggiorenne non in formazione
Per IFD e IC: sì, la deduzione è accordata al genitore che paga gli oneri assicurativi, di regola quello a cui è attribuita la deduzione per persona bisognosa a carico.
No.
Per IFD: sì, purché le sue prestazioni corrispondano almeno all'importo della deduzione (di CHF 6'500 .- ) Per IC: sì, purché le sue prestazioni corrispondano almeno all'importo della deduzione (di CHF 5'700 .- ).
No.
A, se il genitore 2 provvede in modo essenziale al mantenimento del figlio. Si presume di norma colui che percepisce il reddito più elevato. Se no, B.
G, se il genitore 2 provvede in modo essenziale al mantenimento del figlio. Si presume di norma colui che percepisce il reddito più elevato. Se no, B.
1. Se la deduzione per figlio a carico è ripartita in ragione di metà ciascuno, anche la deduzione per oneri assicurativi è suddivisa a metà tra i genitori.
2. Per l'IFD: Ogni genitore può dedurre al massimo il 50% della deduzione complessiva di CHF 10'100 .- , quindi CHF 5'050 .- . Una diversa ripartizione delle spese deve essere comprovata dai genitori. Se il risultato della somma delle spese fatte valere da entrambi i genitori supera l'importo massimo di CHF 10'100 .- , le deduzioni sono ridotte a questo importo massimo in proporzione alle spese comprovate (cfr. schema pt. 7.3.1 Circolare).
3. Per l'IC: Ogni genitore può dedurre al massimo il 50% della deduzione di cui all'art. 32a lett. a (CHF 10'000 .- ) e b (CHF 5'500 .- ) LT. Per quanto concerne la modalità di calcolo in funzione del reddito vedi pt. 7.3.1 Circolare.
4. Possibilità che i genitori richiedano una diversa ripartizione valida sia per l'IFD, sia per l'IC.
5. Attenzione: se l'autorità parentale è esercitata in maniera esclusiva da un solo genitore e non è versato un contributo di mantenimento, solo il genitore che detiene l'autorità parentale può dedure le spese per la cura dei figli prestata da terzi sostenute e comprovate. Nella maggior parte dei casi, secondo il nuovo diritto relativo all'autorità parentale congiunta per i genitori non coniugati in vigore dal 1º luglio 2014 (art. 298a CC), i genitori previa dichiarazione comune al Servizio circondariale dello stato civile (se dichiarazione contestuale al riconoscimento del figlio da parte del padre) o all'Autorità di protezione (se dichiarazione successiva) esercitano congiuntamente l'autorità parentale malgrado non coniugati.
6. Difatti, secondo la giurisprudenza della Camera di diritto tributario "Se due conviventi, assoggettati alla tassazione separata, mantengono la loro famiglia con il solo reddito di uno dei due, il principio di capacità contributiva impone di riconoscere la deduzione sociale per figli a carico a questo unico apportatore di reddito. Altrimenti, subirebbero una penalizzazione fiscale nei confronti di due coniugi nella stessa situazione, i quali avrebbero diritto all'intera deduzione dallo stesso reddito imponibile" (CDT 80.2016.37, consid. 2.6.5). Se, per contro, il secondo genitore avesse un reddito netto intermedio (prima delle deduzioni sociali), superiore o uguale alla metà della deduzione sociale, di principio si giustifica la ripartizione della deduzione per metà fra i genitori, riservati i casi di rigore nei quali l'autorità fiscale può stabilire una diversa ripartizione.
CONCUBINI (senza vincolo matrimoniale)
· un'economia domestica
. con figlio comune (che vive nell'economia domestica/nucleo familiare)
· è versato un contributo di mantenimento per il figlio (art. 276 segg CC)
· autorità parentale congiunta (cfr. 298a CC)
REDDITI
DEDUZIONI GENERALI
DEDUZIONI SOCIALI
ALIQUOTA IC
ALIQUOTA IFD
Contributo di mantenimento per il figlio
Deduzione oneri assicurativi relativi al figlio
Deduzione cure prestate da terzi (fino a 14 anni)
Deduzione per figlio a carico (minorenne o maggiorenne in formazione)
Deduzione per persona bisognosa a carico (deduzione per il sostentamento per il figlio)
Deduzione per figlio agli studi (minorenne o maggiorenne in formazione) (solo IC)
Aliquota applicabile
Aliquota applicabile
GENITORE 1 (riceve un contributo di mantenimento per il figlio minorenne dal GENITORE 2 oppure attraverso il contributo di mantenimento del figlio maggiorenne provvede al suo sostentamento fino alla fine della formazione
Con figlio minorenne (autorità parentale congiunta)
imponibile
Sì
Per IFD: 1/2 di principio1) Per IC: 1/2, se le condizioni sono soddisfatte e le spese sono effettivamente comprovate 2)3)
Sì
sì
A
G
Con figlio maggiorenne in formazione (per IC: fino ai 28 anni di età)
Per IFD: sì, se il genitore 1 beneficia della deduzione per persona bisognosa a carico e paga effettivamente gli oneri assicurativi. Per IC: sì, se il genitore 1 paga effettivamente gli oneri assicurativi.
Per IFD: no. Per IC: 1/24) di principio5).
Per IFD: sì, purché le sue prestazioni corrispondano almeno all'importo della deduzione (di CHF 6'500 .- ). Per IC: no.
Soltanto per IC: 1/2 4) di principio5).
A, se il contributo di mantenimento versato dal genitore 2 è esiguo. Se no, B.
G, se il contributo di mantenimento versato dal genitore 2 è esiguo. Se no, B.
Con figlio maggiorenne non in formazione
Per IFD: sì, se il genitore 1 beneficia della deduzione per persona bisognosa a carico e paga effettivamente gli oneri assicurativi. Per IC: sì, se il genitore 1 paga effettivamente gli oneri assicurativi.
No
Per IFD: sì, purché le sue prestazioni corrispondano almeno all'importo della deduzione (di CHF 6'500 .- ). Per IC: sì, purché le sue prestazioni corrispondano almeno all'importo della deduzione (di CHF 5'700 .- ).
No
A, se il genitore 1 provvede in modo essenziale al mantenimento del figlio. Si presume di norma colui che percepisce il reddito più elevato. Se no, B.
G, se il genitore 1 provvede in modo essenziale al mantenimento del figlio. Si presume di norma colui che percepisce il reddito più elevato. Se no, B.
GENITORE 2 (versa un contributo di mantenimento per il figlio minorenne al GENITORE 1 oppure versa direttamente al figlio maggiorenne un contributo di mantenimento
Con figlio minorenne (autorità parentale congiunta)
deducibile
No
Per IFD: 1/2 di principio1) Per IC: 1/2, se le condizioni sono soddisfatte e le spese sono effettivamente comprovate 2)3)
No
No
B
B
Con figlio maggiorenne in formazione (per IC: fino ai 28 anni di età)
Per IFD: sì, se il genitore 2 beneficia della deduzione per figlio a carico e paga effettivamente gli oneri assicurativi. Per IC: sì, se il genitore 2 paga effettivamente gli oneri assicurativi.
Per IFD: sì (deduzione intera) Per IC: 1/24) di principio5).
No
Soltanto per IC: 1/2 4) di principio5).
A, se il genitore 2 beneficia della deduzione per figlio e se in base agli alimenti versati si può ritenere che provveda in modo essenziale al mantenimento del figlio.
G, se il genitore 2 beneficia della deduzione per figlio e se in base agli alimenti versati si può ritenere che provveda in modo essenziale al mantenimento del figlio.
Se no, B (contributo di mantenimento esiguo)
Se no, B (contributo di mantenimento esiguo)
Con figlio maggiorenne non in formazione
Per IFD: sì, se il genitore 2 beneficia della deduzione per persona bisognosa a carico e paga effettivamente gli oneri assicurativi. Per IC: sì, se il genitore 2 paga effettivamente gli oneri assicurativi.
No
Per IFD: sì, purché le sue prestazioni corrispondano almeno all'importo della deduzione (di CHF 6'500 .- ). Per IC: sì, sì, purché le sue prestazioni corrispondano almeno all'importo della deduzione (di CHF 5'700 .- ) .
No
A, se il genitore 2 provvede in modo essenziale al mantenimento del figlio. Si presume di norma colui che percepisce il reddito più elevato. Se no, B.
G, se il genitore 2 provvede in modo essenziale al mantenimento del figlio. Si presume di norma colui che percepisce il reddito più elevato. Se no, B.
1. Per l'IFD: Ogni genitore può dedurre al massimo il 50% della deduzione complessiva di CHF 10'100 .- , quindi CHF 5'050 .- . Una diversa ripartizione delle spese deve essere comprovata dai genitori. Se il risultato della somma delle spese fatte valere da entrambi i genitori supera l'importo massimo di CHF 10'100 .- , le deduzioni sono ridotte a questo importo massimo in proporzione alle spese comprovate (cfr. schema pt. 7.3.1 Circolare). 2. Per l'IC: Ogni genitore può dedurre al massimo il 50% della deduzione di cui all'art. 32a lett. a (CHF 10'000 .- ) e b (CHF 5'500 .- ) LT. Per quanto concerne la modalità di calcolo in funzione del reddito vedi pt. 7.3.1 Circolare.
3. Possibilità che i genitori richiedano una diversa ripartizione valida sia per l'IFD, sia per l'IC.
4. La deduzione è suddivisa a metà tra i genitori condizione che il contributo di mantenimento raggiunga almeno la metà della deduzione. Se non la raggiunge, l'intera deduzione viene attribuita all'altro genitore.
5. Se il contributo di mantenimento del genitore 2 è elevato (uguale o superiore a CHF 24'000 .- ) quest'ultimo ha diritto alla deduzione intera, il genitore 1 non ha diritto alla deduzione poiché a fronte di un tale contributo versato dal genitore 2 al figlio maggiorenne si può ritenere che quest'ultimo possa sostenersi economicamente da solo.
FAMIGLIA RICOMPOSTA/RICOSTRUITA/ALLARGATA (con vincolo matrimoniale)
. un'economia domestica
. con figlio comune che vive nell'economia domestica (nucleo familiare)
Si applica la tavola sinottica 01
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