Regolamento concernente la protezione contro il fumo

801.160Ordinance1 de jan. de 1900

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801.160

Regolamento

concernente la protezione contro il fumo

del 27 maggio 2026 (stato 1° luglio 2026)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli articoli 23, 50, 52 e 52a della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (LSan);

vista la legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo del 3 ottobre 2008 (di seguito legge contro il fumo passivo);

vista la legge federale sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche del 1° ottobre 2021 (LPTab),

decreta:

Capitolo primo

Disposizioni generali

Oggetto

Art. 1

Il presente regolamento disciplina:

a) la protezione dal fumo passivo;

b) la protezione e la riduzione del consumo di prodotti del tabacco e l'uso di sigarette elettroniche;

c) la protezione dei minorenni.

Campo di applicazione

Art. 2

Il presente regolamento si applica:

a) ai prodotti del tabacco;

b) alle sigarette elettroniche;

c) ai prodotti simili di cui all'articolo 4 LPTab.

Capitolo secondo

Competenze

Dipartimento della sanità e della socialità

Art. 3

Il Dipartimento della sanità e della socialità è competente per l’esecuzione e l’appli cazione della legge contro il fumo passivo e della LPTab, riservate le competenze del Dipartimento delle istituzioni e del Dipartimento delle finanze e dell’economia.

Dipartimento delle istituzioni

Art. 4

Il Dipartimento delle istituzioni è competente per l’esecuzione e l’applicazione della legge contro il fumo passivo e della LPTab nelle imprese del settore alberghiero e della ristorazione disciplinate dalla legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 15 marzo 2023 (LEAR).

Dipartimento delle finanze e dell'economia

Art. 5

Il Dipartimento delle finanze e dell'economia è competente per l’esecuzione e l’applicazione della legge contro il fumo passivo e della LPTab per quanto riguarda la protezione della salute dei lavoratori.

Ufficio di sanità

Art. 6

L'Ufficio di sanità del Dipartimento della sanità e della socialità è competente per:

a) vigilare sul rispetto del divieto di fumare nei locali chiusi accessibili al pubblico riservate le competenze dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell’economia e del Servizio autorizzazioni, commercio e giochi del Dipartimento delle istituzioni;

b) perseguire e giudicare le violazioni alle disposizioni penali di cui all'articolo 5 della legge contro il fumo passivo per quanto di sua competenza;

c) perseguire e giudicare le violazioni alle disposizioni penali di cui all'articolo 45 capoverso 1 lettere d e g LPTab per quanto di sua competenza;

d) autorizzare le strutture per fumatori al di fuori delle imprese di ristorazione, previa presentazione di una dichiarazione di idoneità secondo l’articolo 25 del regolamento sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 7 giugno 2023 (RLEAR).

Laboratorio cantonale

Art. 7

Il Laboratorio cantonale del Dipartimento della sanità e della socialità è competente per:

a) svolgere test d'acquisto o affidare tale incarico a terzi secondo l'articolo 24 LPTab;

b) sorvegliare il mercato e ordinare le misure di cui all'articolo 37 LPTab;

c) perseguire e giudicare le violazioni alle disposizioni penali di cui all'articolo 45 capoverso 1 lettere a, b, c, e, f e g LPTab per quanto di sua competenza.

Ufficio del medico cantonale

Art. 8

L’Ufficio del medico cantonale del Dipartimento della sanità e della socialità, tramite il Servizio di promozione e valutazione sanitaria, è competente per informare e sensibilizzare il pubblico sui temi previsti all’articolo 36 capoverso 1 LPTab.

L’attività di informazione e sensibilizzazione include la raccolta di dati a fini di monitoraggio, di prevenzione e promozione della salute.

Servizio autorizzazioni, commercio e giochi

Art. 9

Il Servizio autorizzazioni, commercio e giochi del Dipartimento delle istituzioni è competente per:

a) vigilare sul rispetto del divieto di fumare nei locali chiusi accessibili al pubblico nelle imprese del settore alberghiero e della ristorazione disciplinate dalla LEAR;

b) perseguire e giudicare le violazioni alle disposizioni penali di cui all'articolo 5 della legge contro il fumo passivo nelle imprese del settore alberghiero e della ristorazione disciplinate dalla LEAR;

c) autorizzare le strutture per fumatori nelle imprese di ristorazione secondo l'articolo 3 della legge contro il fumo passivo, previa presentazione di una dichiarazione di idoneità secondo l’articolo 25 RLEAR.

Ufficio dell’ispettorato del lavoro

Art. 10

L'Ufficio dell'ispettorato del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia è competente per:

a) vigilare sul rispetto del divieto di fumare nei locali adibiti a luoghi di lavoro per più persone;

b) perseguire e giudicare le violazioni alle disposizioni penali di cui all'articolo 5 della legge contro il fumo passivo per quanto di sua competenza.

Capitolo terzo

Protezione dal fumo

Luoghi accessibili al pubblico

Art. 11

Oltre ai luoghi elencati all'articolo 1 capoverso 2 della legge contro il fumo passivo, sono luoghi accessibili al pubblico in particolare:

a) i luoghi di svago e culturali;

b) gli spazi adibiti a fiere e mostre;

c) tutte le strutture dove si svolgono attività per e con minorenni.

Il divieto si estende pure agli spazi pubblici accessori dei luoghi elencati nell'articolo 1 della legge contro il fumo passivo e nell'articolo 10 capoverso 1 del presente regolamento, quali ad esempio atrii, corridoi, foyer e servizi igienici.

Sono considerati spazi aperti quegli spazi che presentano un'apertura direttamente verso l'esterno di almeno la metà del perimetro della struttura; l'apertura del soffitto non è presa in considerazione.

Tende, gazebo, vetrate, terrazze, porticati e altre strutture analoghe sono considerati spazi chiusi se non rispondono ai requisiti di cui al capoverso 3.

Comunicazione, sensibilizzazione e sorveglianza

Art. 12

Il cartello del divieto di consegna di cui all'articolo 23 capoverso 2 LPTab viene fornito gratuitamente dall'Ufficio del medico cantonale.

I responsabili dei punti di vendita, come pure quelli che ospitano i distributori automatici, sono tenuti a istruire il personale di vendita e i gerenti sul rispetto della legislazione federale e cantonale relativa al tabacco e alla protezione dal fumo.

Capitolo quarto

Disposizioni penali

Comunicazione

Art. 13

Le violazioni alle disposizioni penali constatate da parte della Polizia cantonale o della Polizia comunale, che possono ispezionare i locali, sono oggetto di un rapporto che è trasmesso all’autorità competente di cui al secondo capitolo.

Contravventori

Art. 14

In caso di violazione del divieto di fumare di cui all'articolo 2 della legge contro il fumo passivo, oltre al trasgressore può essere punito il gestore della struttura medesima, rispettivamente il datore di lavoro.

In caso di violazione del divieto di consegna a minorenni di cui all'articolo 23 LPTab, sono punibili il titolare della ditta o i suoi rappresentanti, il gerente, il personale di vendita, così come i clienti e gli avventori.

Capitolo quinto

Disposizioni finali

Abrogazione

Art. 15

Il regolamento concernente la protezione contro il fumo del 24 aprile 2013 è abrogato.

Entrata in vigore

Art. 16

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2026.

Pubblicata nel BU 2026, 173.