Direttiva concernente l’esclusione dall’ambito scolare, prescolare e dalle colonie in caso di malattie trasmissibili

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402.175

Direttiva

concernente l’esclusione dall’ambito scolare, prescolare e dalle colonie in caso di malattie trasmissibili

del 15 novembre 2022 (stato 1° dicembre 2022)

IL MEDICO CANTONALE

visti gli articoli 30-40 della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano del 28 settembre 2012 (LEp);

visti gli articoli 26, 28, 33 lettere c) e d), 42, 43 e 44 della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (LSan);

considerata l’importanza della prevenzione di alcune malattie tramite le vaccinazioni raccomandate dal Calendario vaccinale svizzero;

considerata l’esigenza di garantire una corretta igiene nelle classi e nei locali quale misura utile a limitare la diffusione delle malattie trasmissibili;

sentito l'avviso del Collegio dei medici scolastici,

emana la seguente direttiva:

Art. 1

La presente direttiva indica le malattie che impongono l’esclusione dalla scuola pubblica e privata parificata e non parificata di ogni ordine e grado, dalle strutture di accoglienza collettiva diurna (asilo nido, famiglia diurna, centri extrascolastici, colonie diurne, ecc.) e dalle colonie residenziali per motivi di salute pubblica.

Gli ambiti di cui al cpv. 1 sono categorizzati come segue:

– scolare: tutte le scuole dalla scuola dell’infanzia alle scuole di grado terziario, tutto l’ambito extrascolastico incluse le colonie diurne e le famiglie diurne che accolgono persone dopo l’inizio della scuola dell’infanzia;

– prescolare: gli asili nido e le famiglie diurne che accolgono persone prima dell’inizio della scuola dell’infanzia;

– colonie: le colonie residenziali e la scuola fuori sede.

In presenza di problemi acuti di salute il mantenimento o il rientro al domicilio è in ogni caso opportuno, a tutela della salute della persona ammalata e nell’ottica del buon funzionamento dell’istituto scolastico, della struttura e della colonia. In particolare sono considerati problemi acuti di salute: febbre, diarrea, vomito, esantemi, pianto inconsolabile. Il rientro in comunità è possibile solo quando lo stato di salute lo consente.

Art. 2

L’esclusione è disciplinata secondo l’allegato, fermo restando che la persona sottoposta a esclusione è esclusa anche dalla frequenza di ogni ambito extrascolastico (per esempio attività sportive, ricreative, musicali, ecc.).

Art. 3

Le malattie non elencate non sono causa di esclusione (per es. angina da streptococchi, mani-piedi-bocca, parotite, rosolia, varicella, ecc.): in questi casi lo stato di salute è il solo responsabile di un’assenza.

Alcune malattie per le quali non è prevista l’esclusione richiedono l’informazione alle persone entrate in contatto con il caso indice e particolarmente a rischio di complicazione che sono invitate a contattare il proprio medico:

– infezione da citomegalovirus: donne in gravidanza;

– infezioni da parvovirus B19: donne in gravidanza;

– rosolia: donne in gravidanza;

– varicella: donne in gravidanza, persone immunosoppresse.

Art. 4

L’esclusione per malattie trasmissibili gravi ma rare avviene secondo disposizioni specifiche del Medico cantonale. Sono considerate malattie trasmissibili gravi ma rare: antrace, colera, difterite, febbri emorragiche, peste, poliomielite, influenza A (HxNy) nuovo sub-tipo e ogni altra malattia infettiva emergente ritenuta pericolosa.

Art. 5

Il direttore della sede scolastica può chiedere l'intervento del medico scolastico designato per il suo istituto in caso di dubbio o di incertezza in singole situazioni legate alle malattie trasmissibili.

La decisione ultima compete al medico scolastico.

Contro le decisioni del medico scolastico è data facoltà di ricorso al Medico cantonale. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 6

Le direttive e le raccomandazioni emanate dall’Ufficio federale della sanità pubblica per il contenimento delle malattie trasmissibili sono applicabili anche in Ticino secondo decisione del Medico cantonale.

Art. 7

La direttiva concernente l’ammissione e l’esclusione dalla scuola in caso di malattie infettive del 19 dicembre 2019 è abrogata.

Art. 8

La presente direttiva, unitamente all’allegato, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° dicembre 2022.

Pubblicata nel BU 2022, 276.

Allegato

Elenco delle malattie trasmissibili che richiedono l’esclusione

MalattiaDurata dell’esclusioneMisure d’igiene1 in ambito prescolare e colonie
Misure per il caso indice (persona ammalata) in ambito scolare, prescolare e colonieMisure applicabili per le persone a contatto con la persona ammalata
Epatite A2 (Virus dell’epatite A, HAV)Scolare Nessuna esclusione (lo stato di salute è il responsabile di una eventuale assenza) Prescolare e colonie - Bambino: se nella struttura d’accoglienza oppure in colonia non si riescono a mantenere le condizioni igieniche adeguate, esclusione di 5 giorni dall’inizio della diarrea acuta o dell’ittero - Adulto: auspicabile se è in contatto professionale con bambini di età inferiore ai 6 mesi, esclusione di 5 giorni dall’inizio della diarrea acuta o dell’itteroNessuna esclusione - Per i contatti stretti, a partire da 1 anno di età, il vaccino contro l’epatite A può essere proposto come prevenzione secondaria durante i 7 giorni successivi all’esposizioneMisura 1 Misura 2 Misura 3
Gastroenteriti (es. Shigella, Campylobacter, Norovirus, Adenovirus, Rotavirus, Salmonella, Amibiasi, Giardia)Scolare Nessuna esclusione (lo stato di salute è il responsabile di una eventuale assenza) Prescolare e colonie - Bambino: se nella struttura d’accoglienza oppure in colonia non si riescono a mantenere le condizioni igieniche adeguate, esclusione fino a 2 giorni dal termine della diarrea acuta - Adulto: auspicabile se è in contatto professionale con bambini di età inferiore ai 6 mesi, esclusione fino a 2 giorni dal termine della diarrea acutaNessuna esclusioneMisura 1 Misura 2 Misura 3
Infezione cutanea da MRSA comunitario (staphylococcus aureus resistente alla meticillina)Scolare Nessuna esclusione (lo stato di salute è il responsabile di una eventuale assenza) Prescolare e colonie - Se infezione cutanea disseminata, esclusione fino alla fine del trattamentoNessuna esclusioneNessuna misura
Infezione invasiva da meningococco2 (Neisseria meningitidis)Esclusione Rientro possibile 24 ore dopo l’inizio del trattamento o dopo formulazione di diagnosi alternativaNessuna esclusione - Profilassi antibiotica e vaccinazione delle persone a stretto contatto con il caso indice in accordo con l’Ufficio del medico cantonale e secondo le raccomandazioni dell’Ufficio federale sanità pubblicaNessuna misura
Morbillo2 (Morbillivirus)4 giorni dall’inizio dell’esantemaNessuna esclusione per le persone vaccinate con due dosi Per le persone non vaccinate: - Esclusione per 21 giorni dall’ultimo contatto con il caso indice - Rientro possibile dopo la vaccinazione post-esposizione se eseguita entro 72 ore dal primo contatto con il caso indice Per le persone vaccinate solo con 1 dose: - Esclusione per 21 giorni dall’ultimo contatto con il caso indice - Rientro possibile subito dopo la somministrazione della seconda doseNessuna misura
Pertosse (Bordetella pertussis)Scolare Nessuna esclusione (lo stato di salute è il responsabile di una eventuale assenza) Strutture di accoglienza con bambini di meno di 6 mesi - 5 giorni dall’inizio della terapia antibiotica - 21 giorni senza terapia antibiotica In tutti gli ambiti (scolare, prescolare e colonie) la persona malata deve evitare i contatti con: - i bambini di età inferiore ai 6 mesi e i loro famigliari - le donne incinte al terzo trimestre - gli adulti in contatto professionale con bambini di età inferiore ai 6 mesiStrutture di accoglienza con bambini di meno di 6 mesi Persone in contatto stretto che presentano sintomi: alla comparsa dei sintomi respiratori fino al 21° giorno dopo l’ultimo contatto con la persona malata si applicano le stesse misure previste per il caso indice fino all’esclusione formale della diagnosi. Se la pertosse è esclusa seguire quanto previsto per le persone in contatto stretto che non presentano sintomi Persone in contatto stretto che non presentano sintomi: - Profilassi antibiotica per i contatti stretti con il caso indice risalenti fino a 21 giorni, unicamente se sono: - bambini di età inferiore ai 6 mesi che non hanno ricevuto due dosi di vaccino contro la pertosse - donne incinte non immuni al terzo trimestre - adulti non immuni in contatto famigliare o professionale con bambini di età inferiore ai 6 mesi - Valutare la necessità di accelerare la vaccinazione nei bambini di età inferiore ai 6 mesi o di recuperarla per le donne incinte non immuni al terzo trimestre e per gli adulti non immuni in contatto famigliare o professionale con bambini di età inferiore ai 6 mesiNessuna misura Dichiarazione obbligatoria in caso di focolaio (≥ 2 casi) Dichiarazione obbligatoria se il caso è in una struttura d’accoglienza con bambini di meno di 6 mesi
Scuola dell’infanzia e scuola elementare In presenza di almeno due casi confermati nella stessa classe, informare il medico scolastico che valuterà eventuali misure
Scabbia (Sarcoptes scabiei)Scolare Nessuna esclusione (lo stato di salute è il responsabile di una eventuale assenza) Prescolare e colonie 24 ore dall’inizio della terapiaNessuna esclusione, ma rispetto delle misure standard d’igiene In presenza di ≥ 2 casi con un legame epidemiologico devono essere intraprese delle misure complementari per i contatti secondo le raccomandazioni del Medico cantonalePrescolare Misura 1 Misura 3 In presenza di ≥ 2 casi con un legame epidemiologico devono essere intraprese delle ulteriori misure di disinfezione secondo le raccomandazioni del Medico cantonale
Tifo addominale/ paratifo2 (Salmonella typhi e S. paratyphi)Scolare Nessuna esclusione (lo stato di salute è il responsabile di una eventuale assenza) Prescolare e colonie - Bambino: se nella struttura d’accoglienza oppure in colonia non si riescono a mantenere le condizioni igieniche adeguate, esclusione fino a 2 giorni dal termine della diarrea acuta - Adulto: auspicabile se è in contatto professionale con bambini di età inferiore ai 6 mesi, esclusione fino a 2 giorni dal termine della diarrea acutaNessuna esclusioneMisura 1 Misura 2 Misura 3
Tubercolosi polmonare aperta2 (Mycobacterium tuberculosis)Esclusione e riammissione secondo le disposizioni specifiche del Medico cantonaleNessuna esclusione Indagine ambientale svolta dalla Lega polmonare ticineseNessuna misura

Note

1

Misura 1: applicazione rigorosa delle misure standard d’igiene, in particolare il lavaggio delle mani con il sapone

Misura 2: uso dei guanti monouso al cambio del pannolino in un bambino sintomatico

Misura 3: rinforzo delle misure di pulizia e disinfezione locali, oggetti e giochi

2

Malattia a dichiarazione obbligatoria, vedi pagina Internet “Malattie infettive a dichiarazione obbligatoria” dell’Ufficio federale della sanità pubblica.

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