Decreto legislativo concernente la limitazione degli orari di apertura delle stazioni di distribuzione e di vendita dei carburanti nel Sottoceneri

831.200Decree1 de jan. de 1900

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831.200

Decreto legislativo

concernente la limitazione degli orari di apertura

delle stazioni di distribuzione e di vendita dei

carburanti nel Sottoceneri

(del 16 marzo 1994)

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti il messaggio 30 novembre 1993 n. 4192 del Consiglio di Stato e il rapporto 4 marzo 1994 n. 4192 R1 della maggioranza della Commissione della legislazione,

richiamati:

  • la legge federale sulla protezione dell’ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb), segnatamente gli art. 11 e 65;

  • l’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt), segnatamente gli art. 2 cpv. 5, 32 e 33;

  • l’ordinanza federale contro l’inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF);

  • la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell’ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb).

decreta:

Scopo

Art. 1

Il presente decreto ha lo scopo di ridurre gli inconvenienti ambientali, in particolare le emissioni foniche e di sostanze inquinanti, generati dal traffico frontaliero di approvvigionamento di carburanti per automezzi.

Campo di applicazione

Art. 2

Il presente decreto disciplina la distribuzione e la vendita di carburanti nel territorio dei distretti di Mendrisio e Lugano. Il Consiglio di Stato attende all’applicazione del decreto, tramite il Dipartimento del territorio.

Orari di apertura nei giorni feriali

Art. 3

Nei giorni feriali e alla vigilia dei giorni festivi ufficiali le stazioni di distribuzione e di vendita di carburanti possono essere aperte al più presto alle ore 06.00 e devono essere chiuse entro le ore 20.00. Al sabato le stazioni di distribuzione e di vendita dei carburanti devono chiudere entro le ore 19.00.

Chiusura nei giorni festivi e feste infrasettimanali

Art. 4

La domenica e nei giorni festivi ufficiali, ad eccezione di quelli che immediatamente precedono o seguono la domenica, le stazioni di distribuzione e di vendita dei carburanti sono chiuse.

Nei seguenti sei giorni festivi i distributori possono restare aperti:

  • S. Giuseppe (19 marzo);

  • Ascensione;

  • Corpus Domini;

  • S. Pietro e Paolo (29 giugno);

  • Primo agosto;

  • S. Stefano (26 dicembre).

Distributori automatici

Art. 5

Gli orari di apertura e di chiusura indicati agli art. 3 e 4 non sono applicabili:

a) a tutti i distributori automatici funzionanti con banconote, carte di credito e altri mezzi di pagamento, ubicati nel territorio a nord del ponte-diga di Melide;

b) ai distributori automatici di sola benzina senza piombo, funzionanti con banconote, carte di credito e altri mezzi di pagamento, ubicati a sud del ponte-diga di Melide, riservato l’art. 9.

Deroghe

Art. 6

Il Dipartimento del territorio può accordare, su richiesta, permessi speciali per il rifornimento degli autoveicoli in dotazione ai servizi di pubblica utilità.

Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

Sospensione

Art. 7

Il Consiglio di Stato può sospendere l’applicazione del presente decreto, in tutto o in parte, qualora il pericolo di inconvenienti ambientali generati dal traffico frontaliero di approvvigionamento di carburanti per automezzi risulti sufficientemente ridotto.

Penalità

Art. 8

I contravventori sono puniti con una multa sino a fr. 5000.--. Il Dipartimento del territorio istruisce i casi che gli sono segnalati e decide sull’importo delle multe da infliggere. È applicabile la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.

Disposizioni transitorie

Art. 9

L’art. 5 cpv. 1 lett. b) è applicato per il periodo di un anno a partire dall’entrata in vigore del presente decreto.

Entrata in vigore

Art. 10

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° maggio 1994.

Pubblicato nel BU 1994, 128.

Ingresso modificato dalla L 24.3.2004; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 341.

Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 39.

Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261; precedente modifica: BU 2004, 390.

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