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Numero d'incarto:
90.2003.63
Data decisione, Autorità:
23.07.2003, TPT
Incarto n.
90.2003.63
Lugano
23 luglio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del
territorio
composto dai giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo
Anastasi, Werner Walser
segretario di camera
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso dell'8 maggio 2003 di
__________ __________,
contro
la decisione __________ marzo 2003 (n. )
con cui il Consiglio di Stato ha approvato alcune varianti del piano regolatore
del comune di __________ -;
vista la risposta 2 luglio
2003 del municipio di __________ -__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con risoluzione 11 marzo 2003 il Consiglio di Stato ha approvato
alcune varianti del piano regolatore del comune di __________ -__________;
che con ricorso 8 maggio 2003 l'associazione __________ __________,
già ricorrente in prima istanza, è insorta contro la menzionata risoluzione
innanzi a questo Tribunale, chiedendo di annullare l'approvazione delle
varianti concernenti i sedimi __________ e il comparto __________;
che, ai fini del giudizio, non appare necessario riassumere i motivi
alla base del gravame;
che il municipio di __________ -__________ ha postulato la reiezione
dell'impugnativa, mentre la divisione della pianificazione territoriale non ha
formulato osservazioni nel termine fissato dal Tribunale;
considerato, in
diritto
che
la competenza del Tribunale è data (art. 38 cpv. 1 LALPT);
che,
quanto alla tempestività del gravame, il Tribunale considera quanto segue;
che
contro la decisione di approvazione del piano regolatore è dato ricorso al Tribunale
della pianificazione del territorio entro 30 giorni dalla sua notificazione
(art. 38 cpv. 1 LALPT);
che, in concreto, la decisione di approvazione del piano regolatore
di __________ -__________, dell'11 marzo 2003, è stata spedita il 13 marzo
successivo dall'ufficio postale di __________ 1 mediante invio con accertamento
del recapito (lettre signature, LSI) ed è stata ricevuta l'indomani, 14 marzo
2003, dall'ufficio postale di __________, il quale ha immediatamente proceduto
a depositare l'avviso di ritiro nella casella postale della ricorrente; l'atto
è indi stato notificato al responsabile della casella postale il giorno 25
marzo 2003;
che, pertanto, il termine di ricorso di 30 giorni dovrebbe essere
considerato rispettato se il giorno 25 marzo 2003 dovesse effettivamente valere
quale data di notificazione: non è tuttavia il caso nella fattispecie;
che, secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale,
applicabile anche ai procedimenti retti dalla legge di procedura per le cause
amministrative del 19 aprile 1966 (PAmm), una decisione spedita per invio
raccomandato è considerata come notificata al destinatario nel momento della
consegna effettiva oppure, se l'invio non è recapitato a domicilio né ritirato
all'ufficio postale, all'ultimo dei sette giorni utili durante i quali rimane
depositato presso il menzionato ufficio: questo termine, stabilito in
precedenza dall'art. 169 cpv. 1 lett. d ed e dell'or abrogata ordinanza 1
relativa alla legge federale sul servizio delle poste del 1 settembre 1967, è
stato ripreso nelle condizioni generali dei servizi postali (attualmente alla
cifra 2.3.7 lett. b dell'edizione gennaio 2002; cfr. riassuntive della prassi
RDAT II-2001 n. 12 consid. 3 con rinvii; DTF 127 I 31; Bovay, Procédure
administrative, Berna 2000, pag. 369 seg.);
che l'applicazione di tale finzione in merito alla data di notifica
di un atto nel caso di un tentativo infruttuoso di distribuzione non equivale
ad un eccesso di formalismo (ibidem);
che, in concreto, l'avviso di ritiro della decisione impugnata è
stato depositato nella casella postale n. __________, di pertinenza della
ricorrente, il giorno 14 marzo 2003: il responsabile di quest'ultima avrebbe
pertanto avuto tempo sino a giovedì 20 marzo successivo per ritirarla;
che, malgrado ciò non sia avvenuto, si deve pertanto ritenere che la
risoluzione governativa sia stata notificata alla ricorrente a quest'ultima
data;
che non occorre ricercare i motivi che hanno indotto l'ufficio postale
di __________ -__________ a non rinviare la decisione al mittente dopo la
scadenza del termine per ritirarla, come prescrivono le condizioni generali dei
servizi postali (cifra 2.4.1 dell'edizione gennaio 2002), attendendo la
settimana successiva per consegnarla al responsabile della casella postale
della ricorrente: in effetti, comunque sia - ed addirittura anche in assenza di
trasmissione fisica della risoluzione al suo destinatario - la data di notifica
di quest'ultima non sarebbe mutata (cfr. in particolare DTF 127 I 31 consid.
2b);
che giova comunque rilevare, a titolo puramente abbondanziale, che
secondo quanto comunicato al Tribunale dalla responsabile del locale ufficio
postale, il ritardo nella consegna dell'atto rispetto ai sette giorni concessi
a tale scopo era dovuto al fatto che "Il signor __________ responsabile
della __________ __________ ha telefonato al nostro ufficio di trattenere la
LSI per qualche giorno per motivi a noi sconosciuti" (cfr. lettera
dell'ufficio postale di __________ -__________ al Tribunale, datata 19 giugno
2003 e trasmessa via
telefax lo stesso giorno);
che è pertanto lecito presumere che l'atto interessato sia stato trattenuto
dall'ufficio postale semplicemente per soddisfare delle esigenze della
destinataria, tuttavia insuscettibili di prorogare la data della notifica
dell'atto stesso al giorno della sua consegna effettiva al responsabile della
casella postale;
che, pertanto, valendo quale data di notificazione della risoluzione
governativa in oggetto il giorno 20 marzo 2003, il termine per ricorrere contro
di essa dinanzi a questo Tribunale è iniziato a decorrere l'indomani 21 marzo
2003 (art. 10 cpv. 1 PAmm) e, dopo essere stato sospeso dalle ferie, ovvero nel
periodo 13/27 aprile 2003 (art. 13 lett. b PAmm), è venuto a scadere il giorno
di domenica 3 maggio 2003: tale scadenza è stata di conseguenza protratta al
giorno successivo, lunedì 4 maggio 2003 (art. 10 cpv. 3 PAmm);
che il ricorso in esame, dell'8 maggio 2003, è stato consegnato alla
posta il giorno medesimo: esso si appalesa, di conseguenza, tardivo;
che, sulla scorta di quanto precede, il ricorso va dichiarato irricevibile
senza nemmeno dover verificare la legittimazione dell'insorgente;
che il Tribunale prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia
(art. 28 PAmm);
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge sopraricordati;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
Non si
preleva una tassa di giudizio.
-
Intimazione
a:
__________, __________
__________ __________, __________ __________;
Municipio di
__________, __________
__________ ;
Divisione della
pianificazione territoriale,
Viale S. Franscini 17, 6501 Bellinzona;
Consiglio di Stato, Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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