AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.2003.35
Data decisione, Autorità:
07.01.2004, TPT
Incarto n.
90.1996.29
90.2003.35
Lugano
7 gennaio
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del
territorio
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo Anastasi, Matteo Cassina
segretaria:
Sonja Federspiel, vicecancelliera
statuendo sui ricorsi del 3 aprile 1996 e 21 marzo
2003 di
rappr. da: __________ __________
contro
le risoluzioni 27 febbraio 1996 (n. __________) e 28
gennaio 2003 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato la
revisione, rispettivamente alcune varianti del piano regolatore di
__________;
viste le risposte
a) al ricorso 3 aprile 1996:
b) al ricorso 21 marzo 2003:
8 aprile 2003 del
municipio di __________;
14 aprile 2003 della
divisione della pianificazione territoriale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nelle sedute del 21, 22 28, 29 novembre e 5 dicembre 1994 il
consiglio comunale di __________ ha adottato la revisione generale del piano
regolatore. In questa sede i mapp. __________ e __________ sono stati
attribuiti alla zona agricola, malgrado il municipio preconizzasse
l’inserimento in zona edificabile quantomeno del primo fondo. I mapp.
__________ e __________, di proprietà di __________ __________, __________
__________, __________ __________, __________ __________ e __________
__________, sono ubicati in località –, all’inizio del
percorso pedonale che collega via __________ a via __________ __________. Il
mapp. __________ ha una superficie di 365 mq, mentre il mapp. __________ di
1129 mq.
B.
I proprietari sono insorti contro questa
deliberazione dinanzi al Consiglio di Stato, chiedendo l’inserimento dei
menzionati fondi nella zona residenziale estensiva (RE).
C.
Con risoluzione 27 febbraio 1996 (n. __________)
il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore e respinto il gravame
dei qui ricorrenti per motivi inerenti, essenzialmente, alla contenibilità del
piano ed al rispetto dell’autonomia comunale.
D.
Con ricorso 3 aprile 1996 __________ __________,
__________ __________, __________ __________, __________ __________ e
__________ __________ sono insorti innanzi a questo Tribunale avverso la
menzionata risoluzione governativa, postulandone l’annullamento. I ricorrenti
hanno chiesto l’attribuzione dei loro fondi alla zona edificabile (zona residenziale
estensiva). A sostegno della loro impugnativa, hanno affermato che sarebbe
stato contrario ai principi pianificatori escludere dalla zona edificabile dei
terreni compiutamente urbanizzati e idonei all’edificazione. L’esclusione dei
loro fondi dalla zona edificabile avrebbe costituito inoltre un’arbitraria
violazione della parità di trattamento nei confronti dei fondi limitrofi ubicati
in zona nucleo, rispettivamente in zona residenziale.
E.
Sia la divisione della pianificazione
territoriale che il municipio hanno postulato la reiezione del gravame.
F.
In data 28 novembre 1996 ha avuto luogo
l’udienza; in questa sede gli insorgenti hanno dichiarato di ritirare il
ricorso relativamente alla part. __________. Il municipio si è invece
dichiarato d’accordo di includere il mapp. __________ in una variante concernente
l’insieme della zona dei nuclei di __________. Il procedimento è pertanto stato
sospeso.
G.
Nelle sedute del 3 e 4 aprile 2000 il consiglio
comunale di __________ ha adottato alcune varianti del piano regolatore. Tra di
esse una prevedeva la ridefinizione della zona dei nuclei vecchi di __________
e, nel contempo, alcuni piccoli adattamenti della zona edificabile, tra i quali
l’inserimento del mapp. __________ in zona dei nuclei vecchi (NV).
H.
Con decisione del 28 gennaio 2003 (n.
__________) il Consiglio di Stato ha approvato la nuova impostazione
pianificatoria della zona dei nuclei vecchi di __________ e, in generale, i
piccoli adattamenti della zona edificabile; esso ha però negato l’approvazione
all’estensione della zona edificabile al mapp. __________, asserendo che il
fondo in oggetto, pur provandosi ai margini della zona edificabile, risultava
slegato dalla stessa in quanto rappresentava l’inizio di un percorso pedonale
che doveva rimanere libero da ostacoli visivi su entrambi i lati. Parallelamente
l’autorità cantonale ha osservato che, in occasione della revisione generale
del piano, l’inserimento del mapp. __________ in zona edificabile era stato escluso
proprio dal consiglio comunale, su suggerimento della commissione speciale, per
motivi inerenti l’instabilità del suolo. A sostegno della propria decisione il
Consiglio di Stato ha inoltre invocato motivi inerenti la contenibilità del
piano.
I.
Con ricorso 21 marzo 2003 i ricorrenti indicati
in ingresso si sono aggravati contro quest’ultima risoluzione innanzi codesto
Tribunale al quale hanno chiesto, riproponendo in sostanza quanto allegato in
occasione del ricorso 3 aprile 1996, l’annullamento della stessa e
conseguentemente l’assegnazione alla zona edificabile del mapp. __________,
così come previsto dalla variante in approvazione.
J.
Il municipio di __________ ha postulato
l’accoglimento del gravame mentre la divisione della pianificazione territoriale
ne ha chiesto la reiezione.
K.
Il 13 ottobre 2003 si sono tenuti l’udienza ed
il sopralluogo in contraddittorio durante i quali sono state scattate alcune
fotografie dei luoghi, acquisite in seguito agli atti. In questa occasione le
parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande; i ricorrenti
hanno inoltre chiesto espressamente che venisse evaso in primo luogo il ricorso
del 21 marzo 2003 e che, in caso di accoglimento del medesimo, quello del 3
aprile 1996 venisse stralciato dai ruoli in quanto privo di oggetto.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale è data, i ricorsi sono tempestivi (art. 38 cpv. 1
LALPT) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 38 cpv. 4 lett. b e c
LALPT). I ricorsi sono dunque ricevibili.
-
In campo
pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però,
assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno
un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato
(art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno
potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma
anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità
incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità
loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro
compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il
diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad
intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro
sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto
della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano
direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b;
II-1999 n. 27 consid. 3).
Il potere
cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece
circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n.
78 consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione - per
poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una
modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
3.I piani regolatori hanno lo scopo di garantire un'appropriata e
parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del territorio
(cfr. art. 75 cpv. 1 Cost.). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone
edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Le zone edificabili
comprendono, secondo l'art. 15 LPT, i terreni idonei all'edificazione che sono
già stati edificati in larga misura (lett. a) e quelli prevedibilmente
necessari ed urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Di massima un terreno che
adempie queste esigenze va attributo alla zona edificabile a meno che, dopo una
ponderazione e globale degli interessi che la legislazione sulla pianificazione
del territorio tende a salvaguardare (cfr. in particolare art. 1 e 3 LPT),
debba venir incluso, parzialmente o totalmente, nel territorio fuori della zona
edificabile (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 LPT
per l'assegnazione di un terreno alla zona edificabile non hanno pertanto un
valore assoluto, ma una portata relativa. Essi rappresentano piuttosto dei
principi generali della pianificazione del territorio, dei punti di
riferimento, che - ancorché soddisfatti - non conducono necessariamente all'attribuzione
del terreno interessato alla zona fabbricabile (cfr. la giurisprudenza appena
citata; inoltre Flückiger, Commentario LPT, ad art. 15 n. da 25 a 29; Zen-Ruffinen/
Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna
2001, n. 314).
4.1. Il Consiglio di Stato ha approvato - in
linea di massima - tutti gli adattamenti della zona edificabile adottati dal
consiglio comunale di __________ in sede di revisione generale e di variante
del piano regolatore, e questo pur riconoscendo l’elevata contenibilità dello
stesso. Secondo gli intendimenti del comune si tratta comunque di adattamenti
marginali, che hanno lasciato sostanzialmente invariata l’estensione della zona
edificabile e che hanno quale scopo principale quello di meglio conformare la situazione
pianificatoria con i limiti naturali del terreno, in particolare per quel che
concerne la zona collinare (cfr. rapporto di pianificazione del maggio 1993, p.
50).
4.2. Per quanto
qui interessa, va rilevato che in sede di revisione generale, il Consiglio di
Stato, confermando l’azzonamento adottato dal consiglio comunale, ha respinto
il ricorso col quale i qui ricorrenti postulavano l’inserimento in zona
edificabile del mapp. __________. Nel contempo però esso ha approvato
l’inserimento in zona nucleo del fondo contiguo posto a valle, mapp.
__________, come da piani in approvazione. A questo proposito va premesso che
lo studio elaborato dal municipio nella predetta sede preconizzava
l’inserimento in zona edificabile di entrambi i mappali in parola, in modo da
meglio definire il limite ovest del comparto edificabile del nucleo di
__________. Il consiglio comunale, facendo sue le argomentazioni della commissione
speciale, ha però escluso dalla zona edificabile il mapp. __________ per motivi
legati all’instabilità del suolo, malgrado ciò non fosse supportato da alcuna
perizia (cfr. rapporto della commissione speciale del consiglio comunale sul
messaggio municipale n. 817 dell’aprile 1994, p. 12; verbale delle discussioni
del consiglio comunale del 21, 22, 28, 29 novembre e 5 dicembre 1994, pag. 8).
In occasione delle sedute del 3 e 4 aprile 2000 il consiglio comunale di
__________ è ritornato sulla propria posizione ed ha adottato una variante che
prevede, tra l’altro, l’inserimento del mapp. __________ nella zona dei nuclei
vecchi. Il Consiglio di Stato non ha però approvato questo inserimento per
motivi legati alla contenibilità del piano, alla salvaguardia del comparto e
alla cesura tra il fondo in parola e l’adiacente area edificabile.
4.3. La particella
dei ricorrenti è ubicata ai margini di un ampio comprensorio largamente
edificato, che si è sviluppato nella zona collinare __________. Di forma
rettangolare lo stesso si trova circoscritto, a monte e ad est, da via
__________, a valle, da via __________ __________ e via __________ __________,
e ad ovest, dalla zona agricola, alla quale si sovrappone una zona di
protezione assoluta del paesaggio. Il comparto in oggetto è inoltre
attraversato diagonalmente da via __________. Il terreno dei qui insorgenti,
posto a valle del sentiero che collega via __________ a via __________
__________, è ubicato proprio all’estremità nord-occidentale di questo
comparto, nel punto in cui la zona dei nuclei vecchi si interseca con la zona
agricola. Collocato nel punto di incontro tra zone di utilizzazione diverse, il
mapp. __________ si trova a confinare: verso valle e verso sud, con dei terreni
edificati, tra i quali il mapp. __________, posti in zona dei nuclei vecchi, ad
ovest, con la zona agricola a destinazione viticola, a nord, con il sentiero
pedonale a monte del quale si sviluppa un’ampia superficie arborea inserita
anch’essa in zona agricola.
4.4. Come ha potuto essere appurato in sede
di sopralluogo, il terreno dei ricorrenti presenta caratteristiche morfologiche
analoghe a quelle dei fondi limitrofi ubicati nel comparto edificabile del
nucleo __________, tanto da formare con gli stessi un tutt’uno. Da un punto di
vista ottico questo sedime, ubicato come detto nell’angolo nord-ovest del
comprensorio, costituisce l’ultimo tassello della zona nucleo __________. Su
questo punto, la tesi del Consiglio di Stato in merito alla (asserita)
discontinuità tra il mapp. __________ ed i fondi della zona edificabile non può
essere condivisa; anzi il Tribunale ritiene che, se cesura deve essere ammessa,
la stessa vada piuttosto ravvisata nei confronti dei terreni destinati alla
coltivazione viticola, posti a valle del percorso pedonale, e questo anche in
ragione della diversa esposizione.
4.5. Gli sforzi effettuati, in sede di revisione
del piano regolatore e di variante, dalle autorità comunali alfine di
armonizzare i confini delle varie zone di utilizzazione con i limiti naturali
del comprensorio meritano apprezzamento. Nel caso concreto, il comune si è reso
conto della necessità di meglio definire il limite occidentale del nucleo
__________, di modo da ottenere una chiusura razionale del comparto. Questa
presa di coscienza ha portato all’inserimento in zona edificabile, in un primo
tempo, del mapp. __________ e, in un secondo tempo, anche del mapp. __________.
In questo modo il limite tra le due zone ha acquisito una struttura più lineare
ed omogenea che meglio si inserisce in un disegno pianificatorio generale. Nel
contempo la soluzione adottata rispecchia maggiormente i limiti naturali del
suolo. La poco razionale “struttura a gradini”, rilevabile dai piani, che fino
a quel momento caratterizzava il confine tra zona edificabile e zona agricola,
è stata così ridimensionata. Il linea di principio l’assetto pianificatorio
sviluppato dal comune in quest’area è condivisibile: ridefinizione dei confini
del nucleo e armonizzazione degli stessi con i limiti naturali del suolo.
Creazione di un margine edificato omogeneo a confine con la zona agricola dei
vigneti.
4.6. A sostegno della decisione di non
approvazione dell’inserimento in zona edificabile del mapp. __________ il
Consiglio di Stato ha invocato interessi di protezione paesaggistica del comparto,
che esso non ha tuttavia meglio specificato.
Il Tribunale, pur riconoscendo un certo
valore paesaggistico al comparto collinare in parola, ritiene che lo stesso non
sia pregiudicato dall’inserimento in zona edificabile di un fondo di esigue
dimensioni, quale il mapp. __________, e che comunque, in concreto, l’aspetto
paesaggistico non possa assurgere ad interesse preponderante nei confronti dei
principi pianificatori generali. Il valore paesaggistico del comprensorio,
caratterizzato dalla presenza di aree viticole e arboree, è sufficientemente garantito
dall’inserimento in zona agricola di tutta la fascia collinare posta ai margini
del sentiero che collega via __________ a via __________ __________, alla quale
si sovrappone una zona di protezione assoluta del paesaggio. Inoltre, come è
appena stato spiegato, il Consiglio di Stato ha omesso di specificare gli elementi
paesaggistici che, a suo giudizio, avrebbero giustificato l’inserimento della
particella in zona agricola: elementi che, peraltro, non sono stati individuati
nemmeno dal Tribunale in occasione del sopralluogo.
Nella risoluzione 28 gennaio 2003 il Governo
accenna anche al notevole potenziale edificatorio del comune (cfr. ris. cit.,
pag. 6). Ora, tuttavia, sollevare a questo stadio della procedura tale argomento
ausiliario – meglio sarebbe dire d’emergenza - per opporsi all’assegnazione al
territorio fabbricabile dei soli terreni di due proprietari (i ricorrenti ed un
altro proprietario), per una superficie complessiva di circa 1’000/1'100 mq,
appare palesemente discriminatorio e contraddittorio. Questo argomento avrebbe
difatti semmai dovuto trovare applicazione per tutti i terreni di nuova
assegnazione alla zona fabbricabile: non può pertanto trovare ascolto da parte
del Tribunale.
Va, da ultimo, rilevato che, come hanno
confermato i rappresentanti del comune all’udienza, non esiste alcun documento
o verifica attestanti la sussistenza di un qualche pericolo in merito
all’edificazione della particella.
Rifiutandosi di approvare l’inserimento del
mapp. __________ nella zona edificabile il Governo ha pertanto indebitamente sostituito
il suo potere d’apprezzamento a quello, correttamente esercitato, del consiglio
comunale, ledendo l’autonomia di decisione di cui l’autorità locale fruiva a
questo scopo.
In conclusione, il ricorso del 21 marzo 2003
deve essere accolto, mentre quello del 3 aprile 1996 viene stralciato dai ruoli
in quanto divenuto privo di oggetto.
Visto l’esito del procedimento il Tribunale
rinuncia a prelevare una tassa di giustizia (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie.
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
21 marzo 2003 è accolto, mentre il ricorso 3 aprile 1996
è stralciato dai ruoli.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione del 28 gennaio 2003 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato
ha approvato alcune varianti del piano regolatore di __________ è annullata
nella misura in cui non approva l’assegnazione del mapp. __________ alla zona
dei nuclei vecchi (NV);
1.2. il
mapp. __________ è inserito in zona dei nuclei vecchi (NV) conformemente alla
decisione adottata dal consiglio comunale il 3 e 4 aprile 2000.
-
Non si
prelevano tasse di giustizia né spese.
-
Intimazione
a:
,
,
,
,
,
patr. da: __________ __________, __________
__________;
Comune di __________, __________ __________,
rappr. da: municipio di __________, __________
__________;
Consiglio di Stato, __________ __________,
rappr. da: Dipartimento del territorio, Div. della
pianificazione territoriale, __________ __________.
Per il Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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