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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.2003.20
Data decisione, Autorità:
10.01.2005, TPT
Incarto n.
90.2003.20
Lugano
10 gennaio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente
del Tribunale della pianificazione del
territorio
Raffaello Balerna
assistito
dal segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 28 gennaio 2003 della
RI 1
RI 2
patr. da: PR 1
contro
il decreto legislativo 4 novembre 2002 con cui il
Gran Consiglio ha approvato il piano generale relativo al rifacimento del
sottopasso __________ a __________ e raccordi stradali ubicati sul territorio
dei comuni di __________, __________ e __________;
viste le risposte:
27 febbraio 2003 del
comune di PI 2;
7 aprile 2003 del
comune di PI 3;
28 maggio 2003 del Dipartimento
del territorio, Amministrazione immobiliare e delle strade nazionali;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato in fatto e in diritto
che le
ricorrenti RI 2, proprietaria della particella 4297 RFD del comune di __________,
e la RI 1, attiva nello stabilimento posto sul predetto fondo, hanno domandato
l’annullamento del piano generale in consegna;
che, allo
scopo di diminuire l’incidenza dei vincoli istituiti dal piano generale a
carico del mapp. 4297 di Locarno, l'Amministrazione immobiliare e delle strade
nazionali e le ricorrenti hanno sottoscritto, il 21 settembre 2004, una
convenzione secondo cui:
il piano generale in oggetto viene modificato,
per rapporto al fondo e part. 4297 RDF di __________, nel modo illustrato nella
planimetria n. 402.016.G/005 del 1° giugno 2004 - che viene allegata quale
inserto A alla convenzione stessa;
a titolo esplicativo si specifica che la
superficie del fondo e part. 4297 RFD di __________ interessata dal piano generale
modificato, sarà complessivamente di circa 2510 mq e che tale superficie verrà
utilizzata per l'allargamento stradale e quale posteggio;
le parti si danno atto, accettano e ratificano
già sin d'ora, che la superficie di circa 2510 mq è indicativa e che, in base
al progetto definitivo essa potrà variare nella misura di più o meno il dieci
per cento (più o meno circa 250 mq);
che la
convenzione in oggetto è stata ratificata dal Consiglio di Stato con
risoluzione 26 ottobre 2004, n. 4763, e notificata a questo tribunale con
scritto 8 novembre 2004 dell'Amministrazione immobiliare delle strade nazionali;
che,
mediante la sottoscrizione della convenzione, le ricorrenti hanno dichiarato di
ritirare il ricorso, in esame; lo Stato ha dichiarato di assumersi eventuali
spese, mentre che le ricorrenti hanno rinunciato all’assegnazione di ripetibili;
che il
gravame di cui trattasi è pertanto divenuto privo di oggetto;
che esso
va dunque stralciato dai ruoli;
che il
tribunale non preleva tasse di giustizia (art. 28 PAmm);
decreta:
-
Il ricorso
è stralciato dai ruoli.
-
Non si
prelevano né tasse, né spese. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
terzi implicati
- PI 1
1 rappr. da: RA 2
- PI 2
2 rappr. da: RA 3
- PI 3
rappr. da: RA 4
CO 1
rappr. da: RA 1
Il presidente
del Tribunale della pianificazione del
territorio
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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