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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.2002.6
Data decisione, Autorità:
10.07.2002, TPT
Incarto n.
90.2002.00006
Lugano
10 luglio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del
territorio
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo Anastasi, Werner Walser
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso 4 gennaio 2002 di
__________ __________, __________ __________,
rappr. da: avv. __________. __________ __________,
__________ __________ __________, __________ __________ __________
__________,
contro
la decisione 13 novembre 2001 (n. __________) con
cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di
__________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con risoluzione 13 novembre 2001 il
Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di __________;
che con ricorso 4 gennaio 2002 __________
__________, proprietaria del mapp. __________ di __________, è insorta contro
la menzionata risoluzione innanzi a questo Tribunale, chiedendo l'annullamento
del vincolo EP-AP gravante, parzialmente, detto fondo: domanda già formulata,
invano, dinanzi all'istanza inferiore;
che, ai fini del giudizio, non appare
necessario riassumere i motivi alla base del gravame;
che la divisione della pianificazione
territoriale ed il municipio di Arogno hanno postulato la reiezione
dell'impugnativa;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale è data (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione
dell'insorgente certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT); quanto alla tempestività
il Tribunale considera quanto segue;
che
contro la decisione di approvazione del piano regolatore è dato ricorso al Tribunale
della pianificazione del territorio entro 30 giorni dalla sua notificazione
(art. 38 cpv. 1 LALPT);
che, in concreto, la decisione di
approvazione del piano regolatore di __________, del 13 novembre 2001, è stata
notificata alla patrocinatrice dell'insorgente il 19 novembre successivo;
che, pertanto, il termine di ricorso di 30
giorni, che è iniziato a decorrere il giorno 20 novembre 2001 (art. 10 cpv. 1
PAmm) ed è stato sospeso dalle ferie, ovvero nel periodo 18 dicembre 2001/1
gennaio 2002 (art. 13 lett. a PAmm), è venuto a scadenza giovedì 3 gennaio
2002;
che il ricorso in esame, del 4 gennaio 2002,
è stato consegnato alla posta il giorno medesimo: esso di appalesa, di conseguenza,
tardivo;
che, sulla scorta di quanto precede, il
ricorso va dichiarato irricevibile;
che la tassa di giustizia dev'essere posta a
carico della ricorrente (art. 28 PAmm);
visti gli art. 37, 38 LALPT; 3, 10, 13, 18, 28, 46
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico della
ricorrente.
-
Intimazione
a:
__________ __________, patr. da avv. __________. __________ __________,
__________ __________ __________, __________
Municipio di __________, __________
Consiglio di Stato, Residenza Governativa, __________,
Divisione della pianificazione territoriale, Viale __________. __________
__________, __________
Per il Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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