AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.2002.51
Data decisione, Autorità:
07.01.2004, TPT
Incarto n.
90.2002.51
Lugano
7 gennaio
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del
territorio
composto dai giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo
Anastasi, Matteo Cassina
vicecancelliere
Stefano Furger
statuendo sul ricorso del 5 marzo 2002 di
__________ -__________, __________ __________
__________ -__________, __________ __________
__________ -__________, __________ __________
__________, __________ __________
__________ -__________, __________ __________
patr. da: avv.
__________ __________, __________ __________
contro
la risoluzione 5 febbraio 2002 (n. __________) con
cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore di __________;
viste le risposte:
territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
mapp. __________RFD di __________ appartiene in comproprietà a __________
__________i, __________ __________, __________ e __________ __________, in
ragione di 1/12 ciascuno, e a __________ __________, in ragione degli altri
8/12. Questo fondo, di 259 mq di superficie, ubicato in località __________.
__________, nella stretta fascia a contatto con la riva del lago delimitata a
monte dalla strada cantonale, risulta edificato con un piccolo fabbricato con
annesso un porticato. Nella seduta del 20 marzo 2000 il consiglio comunale di
_________ ha adottato la revisione generale del piano regolatore. In quella
sede, il mapp. __________è stato parzialmente attribuito, per circa 1/5 della
sua superficie, alla zona AP-EP 1a "giardino e parco pubblico" per la
formazione delle cosiddette "finestre a lago". Una striscia a confine
con la strada è stata invece vincolata in previsione dell'allargamento del
campo stradale e del marciapiede. La porzione restante è stata infine
attribuita alla zona RP/SP riva protetta (riservata a svago privato).
B. I
proprietari sono insorti contro quella deliberazione dinanzi al Consiglio di
Stato, chiedendo l'attribuzione integrale del mappale alla zona RP/SP e il
conseguente stralcio del vincolo di attrezzature pubbliche 1a e di quello per
l'allargamento della soprastante strada cantonale.
C. Con
risoluzione 5 febbraio 2002 (n. __________) il Consiglio di Stato ha approvato
il piano regolatore e ha respinto integralmente l'impugnativa dei ricorrenti
con motivazioni, di cui si dirà, se necessario, nei considerandi di diritto
(cfr. risoluzione impugnata, pag. 65 segg.).
D. Con
ricorso 5 marzo 2002, i proprietari insorgono innanzi a questo Tribunale avverso
la menzionata risoluzione governativa, postulandone l'annullamento e riproponendo
le medesime domande di prima istanza. A sostegno della loro impugnativa, i ricorrenti
lamentano una violazione della garanzia della proprietà, in quanto vincoli in
contestazione, oltre che sproporzionati, non sono supportati da un interesse
pubblico concreto. In particolare, essi sostengono che per raggiungere
l'obiettivo di assicurare alla collettività un accesso pubblico sino e lungo la
riva lacustre sarebbe già disponibile sia il mapp. __________, contiguo al loro
fondo e di proprietà del comune, come pure, più in generale, i numerosi spazi
pubblici a lago ubicati in prossimità del nucleo principale di __________, che
si prestano per giunta meglio alle esigenze di una frequentazione di tipo
turistica. Inoltre, rilevano che tali vincoli, riducendo la superficie di un
fondo di dimensioni così modeste, pregiudicherebbero quell'unità strutturale ed
economica formata dalle part. __________e __________, quest'ultima pure di
proprietà dei ricorrenti. Difatti, sul mapp. __________, situato dirimpetto e a
monte della strada cantonale, insiste una casa d'abitazione, di cui la part.
__________costituisce il naturale e funzionale sfogo a lago. Per quanto
concerne specificatamente la strada, essi contestano la legittimità
dell'allargamento, laddove, a loro parere, il previsto marciapiede, ampliandosi
progressivamente in corrispondenza del mapp. __________, determinerebbe un andamento
pianificatoriamente ingiustificato e incomprensibile. Da ultimo, i ricorrenti,
lamentando un accertamento incompleto dei fatti rilevanti inficiante la
decisione di approvazione, censurano la carenza del programma di realizzazione,
silente in merito alla sostenibilità finanziaria relativa all'attuazione dei
vincoli all'esame.
E. Il
municipio e la divisione della pianificazione territoriale postulano il rigetto
integrale dell'impugnativa.
F. Il
9 aprile 2003 si sono tenuti l'udienza e il sopralluogo in contraddittorio,
durante il quale sono state scattate alcune fotografie dei luoghi, acquisite in
seguito agli atti. Le parti hanno quindi confermato le rispettive allegazioni e
domande.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT)
e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Il
ricorso è dunque ricevibile.
-
In
campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è,
però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno
un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato
(art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno
potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma
anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità
incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità
loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro
compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il
diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad
intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro
sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della
pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore
(cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b;
II-1999 n. 27 consid. 3).
Il
potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece
circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit.,
ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art.
33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano
regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
- 3.1.
I vincoli pianificatori a carico del mapp. __________comportano indubitabilmente
una restrizione di diritto pubblico della proprietà dei ricorrenti. Questa
restrizione è compatibile con la garanzia della proprietà sancita all'art. 26
Cost. solo se è fondata su una base legale sufficiente, è giustificata da un
interesse pubblico preponderante e se rispetta il principio della
proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.).
3.2.
I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale,
piani regolatori (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del
suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone
edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Il diritto cantonale può
inoltre prevedere delle altre zone di utilizzazione (art. 18 cpv. 1 LPT). I
piani regolatori devono difatti tener conto degli sviluppi prevedibili non solo
per le zone edificabili (art. 15 lett. b LPT), ma anche per gli altri generi di
utilizzazione del territorio. Essi possono quindi, segnatamente, disporre delle
zone per gli edifici e le attrezzature di interesse pubblico che serviranno a
soddisfare i bisogni futuri della collettività, purché questi bisogni siano
indicati con precisione e l'aspettativa circa la loro realizzazione abbia una
buona verosimiglianza di concretizzarsi. Una volta soddisfatte queste premesse,
l'autorità pianificatoria può prendere in considerazione, ai fini della
determinazione di queste zone, anche delle necessità che eccedono il periodo di
15 anni, determinante per il dimensionamento delle zone edificabili giusta
l'art. 15 lett. b LPT. Ciò che importa è che il bisogno sia provato in modo
sufficiente e che la realizzazione dell'opera pubblica sia prevista con un relativa
certezza (RDAT II-2000 n. 75 consid. 4, con rinvii; inoltre RDAT II-2000 n. 27
e II-1997 n. 22). In quest'ordine di idee l'art. 28 cpv. 2 LALPT stabilisce che
le rappresentazioni grafiche che compongono il piano regolatore devono fissare,
tra l'altro, i fondi destinati a zone per i servizi e le attrezzature di
interesse pubblico (lett. d), le modalità e i vincoli per agevolare il pubblico
accesso e percorso delle rive dei laghi (lett. g) e la rete delle vie di comunicazione
per i mezzi di trasporto pubblici e privati con la precisazione delle linee di
arretramento (lett. p).
3.3.
A norma dell'art. 26 LALPT il piano regolatore si compone di un rapporto di pianificazione,
di rappresentazioni grafiche, di norme d'attuazione e di un programma di
realizzazione. Tutti questi documenti concorrono nel loro insieme a formare il
piano regolatore; essi devono essere pertanto adottati dal legislativo comunale
e anche approvati dall'autorità cantonale (cfr. il Messaggio del Consiglio di
Stato 31 marzo 1987, pubbl. in RVGC, sessione ordinaria primaverile 1990, vol.
2, pag. 794 segg., pag. 804 ad art. 20). Il programma di realizzazione indica i
costi delle opere e il modo in cui sono coperti, come pure l'ordine progressivo
degli interventi pubblici e il coordinamento delle fasi di attuazione (art. 30
LALPT). Esso è, in sostanza, un preventivo di massima degli interventi a carico
dell'ente pubblico che, riferito alle potenzialità finanziarie del comune,
dimostra la fattibilità del piano regolatore e la realizzabilità dei vincoli da
esso previsti. Il documento deve fornire la prova che alle scelte di piano
regolatore rispondano adeguati mezzi finanziari. Il documento serve, anche, ad
informare il cittadino sulle conseguenze di ordine finanziario derivanti
dall'attuazione del piano regolatore e permette, non da ultimo, anche al
Cantone di fare una valutazione circa i suoi futuri impegni nei confronti dei
comuni (cfr. il Messaggio cit., ibidem, pag. 806 ad art. 24; inoltre il
rapporto della Commissione speciale, pag. 912 ad art. 30). Da queste disposizioni
traspare la preoccupazione del legislatore che i piani regolatori non siano
fondati su propositi velleitari, ma su una seria ponderazione dei bisogni e dei
mezzi per soddisfarli. La pianificazione del territorio non può essere fatta
senza una corrispondente, congrua pianificazione economica. Poco importa se il
programma di realizzazione delle opere contemplate dal piano regolatore ha
carattere puramente indicativo (art. 26 cpv. 1 LALPT).
- 4.1.
Il comune di __________ disponeva di un piano regolatore approvato dal Consiglio
di Stato il 2 luglio 1991. La revisione generale di cui trattasi, oltre a
conformare tale strumento alla legislazione ambientale, agli indirizzi del
piano direttore, all'accertamento del limite del bosco a contatto con la zona
edificabile, alle zone di pericolo e ad altri aspetti puntuali nel frattempo
maturati, è incentrata principalmente sul nuovo concetto di viabilità, elaborato
in seguito all'abbandono del progetto di circonvallazione che prevedeva
l'aggiramento del nucleo storico mediante la costruzione di due gallerie
raccordate da un nuovo tratto stradale. Il piano prevede ora all'estremità est
e ovest del nucleo la formazione di due rotonde, una in località Indipendenza,
l'altra in località __________, rispettivamente la costruzione nelle loro adiacenze
di due autosili, di cui uno interrato in località __________ e l'altro sommerso
nel lago in località __________. Il tratto di strada cantonale così
circoscritto, per il quale il piano riserva l'allestimento di un piano
particolareggiato comprendente anche la riva del lago, è di conseguenza
declassato a strada urbana con prevalenza d'uso pedonale, in modo da
scoraggiare il traffico di transito e da eliminare i posteggi pubblici lungo il
suo tracciato (cfr. rapporto di pianificazione, pag. 15 segg.). Inoltre, lungo
questa strada, in conformità con la scheda 9.20 del piano direttore, il piano
regolatore prevede una passeggiata, riservando a tale scopo alcune aree per
consentire al pubblico l'accesso alla riva del lago, denominate finestre a
lago, come nel caso che qui ci occupa.
4.2.
Nella risoluzione impugnata, il Consiglio di Stato ha rilevato che il programma
di realizzazione fornisce indicazioni unicamente sui costi inerenti alle opere
principali previste con la riorganizzazione del concetto viario comunale,
omettendo tuttavia di segnalare, oltre ai costi relativi alle altre
infrastrutture pubbliche, il modo in cui sono coperti, l'ordine progressivo
degli interventi ed il coordinamento delle fasi di attuazione. __________ ciò,
il __________ ha approvato il piano regolatore, ordinando al comune di completare
il programma di realizzazione (cfr. risoluzione impugnata, pag. 49). In merito
alla contestuale censura sollevata dai ricorrenti, il Consiglio di Stato, pur
confermando la carenza del programma di realizzazione in merito alla programmazione
finanziaria concernente l'attuazione dei vincoli che interessano il loro fondo,
ha rigettato l'impugnativa, giacché il comune, in ragione della sua buona situazione
finanziaria, essendo fra i primi dieci comuni ticinesi finanziariamente forti
secondo la graduatoria degli indici di capacità finanziaria per il biennio
2001/2002, sarebbe sicuramente in grado di far fronte alle spese di
realizzazione (cfr. risoluzione impugnata, pag. 67).
4.3.
Il Tribunale non può condividere le conclusioni dell'Esecutivo cantonale. Come
rettamente rilevato dallo stesso, il programma di realizzazione, inserito a
pagina 21 del rapporto di pianificazione ottobre 1999, consiste nella
quantificazione di un costo d'investimento complessivo di fr. 27'600'000.-
relativo alla somma degli importi previsti soltanto per la realizzazione di
alcune opere pubbliche, vale a dire: sistemazione strada . __________
- fr. 1'000'000.-; terreno per autosilo __________ (accesso, ecc.)
fr. 500'000.-; costruzione autosilo nel lago in località __________ (282
posteggi) fr. 16'500'000.-; terreno autosilo __________ fr. 700'000.-;
costruzione autosilo __________ (120 posteggi) fr. 5'400'000.-, piazza e porto
autosilo __________ fr. 1'500'000.-; formazione rotonde e sistemazione urbana
(1.a tappa) fr. 2'000'000.-. Per ciò che concerne la copertura di questi costi,
oltre a rinviare ad altra sede la questione della previsione dei costi di
gestione e dei contributi di miglioria, il programma menziona semplicemente che
sono previste partecipazioni cantonali ed eventualmente federali, senza peraltro
specificarne la misura. Infine, in merito all'ordine progressivo degli
interventi e alla loro coordinazione, è genericamente accennato che "la
priorità verrà data alla realizzazione dei due autosili e agli interventi
collaterali, in particolare all'allargamento verso lago della strada cantonale
nella tratta . __________ - " (cfr. rapporto di
pianificazione, pag. 21). Nulla è, invece, previsto per le altre opere. Il
programma di realizzazione, così come allestito dal comune, disattende dunque
ampiamente, come si vedrà in seguito, i precetti posti dall'art. 30 LALPT: sia
dal profilo dell'indicazione dei costi delle opere, sia per ciò che concerne la
loro copertura.
4.3.1.
Il programma è carente innanzitutto nell'indicare le opere da realizzare. Il Consiglio
di Stato non ha specificato in che cosa consistano tali dimenticanze (cfr. risoluzione
impugnata, pag. 49). Il rapporto di pianificazione, difettando di una lista organica
e completa delle attrezzature e degli edifici pubblici, nonché delle opere viarie,
con l'indicazione delle superfici che necessitano di essere acquisite, non consente
a questo Tribunale di determinare quali sono le opere già esistenti, quindi oggetto
di semplice conferma da parte del nuovo strumento pianificatorio, e quali ancora
da realizzare o da estendere. Comunque sia, dalla lettura degli atti del piano
regolatore, degli allegati di ricorso presentati dai privati e della
risoluzione d'approvazione del Consiglio di Stato, si è potuto accertare ad
esempio che il programma di realizzazione non contempla sicuramente
l'acquisizione delle aree necessarie all'attuazione delle finestre a lago
(AP-EP 1a), circostanza peraltro ammessa dallo stesso municipio (cfr. risposta
del municipio 21 maggio 2002, pag. 4, punto 8d), né di quelle per la
realizzazione dei posteggi pubblici (AP-EP 10a), nemmeno delle aree per la
raccolta dei rifiuti (AP-EP 14a), come pure di quelle necessarie per gli
ampliamenti di alcune strade (cfr. risoluzione impugnata, pag. 35). Stabilire
quanto queste poste incidano sulla quantificazione complessiva dei costi di
investimento sopraindicata risulta, a questo stadio di procedura, impossibile,
oltre che non essere di competenza di questo Tribunale. Ad ogni buon conto
l'importo di fr. 27'600'000.- deve essere considerato, già soltanto per questo
motivo, inattendibile.
4.3.2.
Il problema della copertura dei costi è inoltre completamente ignorato. Pur con
tutte le lacune evidenziate in precedenza, un importo di fr. 27'600'000.-
quantifica un investimento di grande portata. È possibile, ma non è in concreto
dimostrato che il comune di __________ possa affrontare tale spesa, pur figurando
tra i comuni finanziariamente forti a livello cantonale. La sostenibilità finanziaria
dev'essere accertata all'atto dell'adozione (rispettivamente approvazione) del
piano regolatore. È bensì vero che è oltremodo difficile allestire un piano
finanziario preciso a lungo termine: costi, contributi e sussidi si conoscono
effettivamente solo nella fase realizzativa delle opere. Pur con largo margine
di approssimazione, si possono però fare delle previsioni sufficientemente
orientative circa i costi d'investimento, nonché della loro copertura, quanto
basti per desumere con un accettabile livello di verosimiglianza la fattibilità
o meno del complesso delle opere. D'altronde la legge lo richiede espressamente
(art. 30 LALPT) e non è ammissibile che ci si rifiuti di applicarla. Il legislativo
comunale non può, pertanto, adottare un piano regolatore che prevede una serie
di opere implicanti dei vincoli sulle proprietà private senza disporre degli elementi
per giudicare se i costi globali rientrano nelle possibilità economiche del comune.
Occorre pertanto uno strumento finanziario che consenta al consiglio comunale
di valutare la sopportabilità finanziaria del piano regolatore prima che lo
adotti. D'altra parte, è solo disponendo di una simile base che il proprietario
vincolato potrà accertarsi se il presupposto della sostenibilità è rispettato.
Il Consiglio di Stato non poteva approvare il piano regolatore in assenza di un
programma di realizzazione che soddisfacesse questi requisiti.
4.4.
In questo contesto si colloca l'impugnativa dei ricorrenti, che contestano i
vincoli gravanti il mapp. __________anche dal profilo dell'attuabilità
finanziaria. A tale proposito occorre premettere che, a prescindere da
quest'ultima censura, sia il vincolo per l'attuazione della finestra a lago,
sia quello per l'allargamento della strada sono sorretti da un interesse
pubblico manifesto e sono proporzionati. Entrambi i vincoli sono perfettamente
congruenti con il concetto del nuovo piano viario, tema dominante della
revisione del piano regolatore, che proprio nella fascia territoriale prospiciente
il lago comprendente il nucleo storico di __________, laddove è situato il
fondo in parola, istituisce una strada pedonale attrezzata per eliminare il
traffico di transito. Alle sue estremità sono previsti quindi gli autosili e le
rotonde, di modo che è consentito di stazionare il veicolo alle porte del nucleo
e di accedervi attraverso una passeggiata che si sviluppa principalmente lungo
il marciapiede, appositamente allargato, costeggiante la strada cantonale e
resa attrattiva da una serie scadenzata di accessi alla riva del lago di
adeguate dimensioni, le cosiddette finestre, fra le quali quella gravante il
fondo dei ricorrenti. Non v'è dubbio che la creazione della passeggiata e il
recupero dell'accessibilità della riva del lago, attuando la scheda 9.20 del
piano direttore, sono consoni ad un comune a piena vocazione turistica come
__________ e sono pure d'interesse generale per la collettività che vi risiede.
I vincoli all'esame, incidendo il mapp. __________per poco più di 1/5 della sua
superficie, consentono ai proprietari di poter disporre ancora di un congruo
spazio privato in riva al lago, salvaguardando parimenti quel nesso strutturale
ed economico con la part. __________a monte della strada. Essi risultano,
pertanto, proporzionati.
Per
i motivi esposti nei considerandi che precedono, non è tuttavia possibile, in
concreto, verificare la sostenibilità finanziaria del complesso delle opere
previste dal piano regolatore e, di conseguenza, di quelle, singole, che stanno
alla base dei controversi vincoli della proprietà dei ricorrenti (cfr.
risoluzione impugnata, pag. 67). A tale riguardo, poco importa quindi se nella
laconica quantificazione comunale, alla posta "sistemazione strada
. __________ - " per fr. 1'000'000.-, potrebbe essere
compreso quantomeno il costo per l'allargamento del marciapiede a scapito del
mapp. __________, come parrebbe risultare dal piano del traffico, senza
tuttavia che una specifica in allegato ne confermi la superficie soggetta a
futura espropriazione e ne formuli una previsione di indennizzo. Va peraltro
considerato come il sufferito importo appaia verosimilmente incompleto,
ritenuto che questa tratta stradale è compresa nel perimetro del piano
particolareggiato ancora in fase di allestimento, che si prefigge di definire
per l'appunto gli interventi per la sua trasformazione in strada pedonale
attrezzata (cfr. art. 50 NAPR e risoluzione impugnata, pag. 21).
Sovrapposizione di due pianificazioni sul medesimo oggetto, quindi, ma la cui
realizzazione, per la stretta connessione e interdipendenza, non potrà che essere
attuata organicamente a piano particolareggiato approvato, con relativo
influsso sulla stima dei costi. Ne risulta non solo una lesione degli art. 26 e
30 LALPT ma anche, alla fin fine, l'assenza della dimostrazione di un interesse
pubblico preponderante a vincolare la proprietà privata. È pertanto legittimo
permettere ad un comune di bloccare quei terreni in cui vorrebbe edificare, se
risulterà di volta in volta finanziariamente sostenibile, opere che già ora appaiono
d'interesse pubblico e formano un programma coerente; se però non vi sono seri
elementi da cui evincere già oggi con sufficiente verosimiglianza che
l'acquisizione e l'edificazione avverrà effettivamente - e per questo occorre
che sia resa verosimile la sostenibilità economica dell'insieme delle opere - i
vincoli in esame non possono essere considerati sorretti da un interesse
pubblico suscettibile di contrapporsi con successo all'interesse dei
proprietari a poter sfruttare a scopi privati i loro fondi.
-
In
conclusione, l'assenza negli atti di piano regolatore dei dati
sull'investimento stesso e di una verifica della sua sostenibilità finanziaria
impedisce al piano di fornire gli elementi di giudizio necessari ad accertare
la presenza di un interesse pubblico a dotare il comune dell'attrezzatura
prevista. Ciò comporta l'annullamento della decisione governativa approvante,
malgrado queste carenze, il vincolo AP-EP 1a e l'allargamento del marciapiede
sulla part. __________. Non spetta al Tribunale, che non è autorità di
pianificazione, assegnare una nuova funzione al territorio interessato, come
chiedono i ricorrenti, che postulano l'assegnazione integrale del mapp.
__________alla zona RP/SP. Questo compito è di competenza del consiglio comunale
di __________, dietro proposta del municipio; la relativa deliberazione dovrà
successivamente conseguire l'avallo del Governo. Rimane beninteso riservato il
diritto, per il comune, di riproporre la pianificazione annullata, alla
condizione di compiutamente giustificarla conformemente a quanto sopra esposto
e dar modo ai proprietari, se del caso, di contestarla con piena cognizione di
causa.
-
Il
ricorso deve dunque essere accolto, quantomeno parzialmente. Il Tribunale rinuncia
al prelievo di una tassa di giudizio (art. 28 PAmm). Il comune di __________,
soccombente, deve inoltre essere tenuto a versare ai ricorrenti, assistiti da
un legale, delle ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie;
dichiara e pronuncia:
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§
Di conseguenza, la risoluzione 5 marzo 2002 (n. __________) con cui il
Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore di __________ è annullata
nella misura in cui approva il vicolo AP-EP 1a e l'allargamento del marciapiede
sul mapp. __________.
2.Non si prelevano tasse di giudizio e
spese. Il comune di __________ è condannato a versare ai ricorrenti fr. 700.-
(settecento) per ripetibili.
- Intimazione
a:
__________ - , ____________________,
__________ __________ -,
____________________,
__________ __________ -__________, ____________________,
__________ , ____________________,
__________ __________ -,
____________________,
tutti patr. da: avv. __________ __________, Via
__________ __________, __________ __________;
Comune di __________, ____________________,
rappr. da: Municipio di __________, __________;
Consiglio di Stato, __________ __________,
rappr. da: Dipartimento del territorio, Div. della
pianificazione territoriale, ______ _. ________ __, ____ __________.
Il presidente
Tribunale della pianificazione del territorio Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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