AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.2002.159
Data decisione, Autorità:
05.02.2003, TPT
Incarto n.
90.2002.159
Lugano
5 febbraio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del
territorio
composto dai giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo
Anastasi, Werner Walser
segretario
Stefano Furger, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 9 gennaio 2002 di
__________ e __________ __________, __________ __________
patr. da: avv. __________ __________, __________
contro
la risoluzione __________ ottobre 2001 (n. __________)
del Consiglio di Stato di approvazione del Piano regolatore del comune di
__________;
viste le risposte:
territorio;
letti ed esaminati gli
atti;
ritenuto,
in
fatto:
A. Nella
seduta del 6 luglio 1999 il consiglio comunale di __________ ha adottato la
revisione generale del piano regolatore. In quella sede il mapp. __________è
stato assegnato parzialmente alla zona edificabile. Il mapp. __________
presenta una superficie di 15'145 mq ed è ubicato nella fascia pedemontana
della __________ di __________, in adiacenza del __________ __________.
B. __________
e __________ __________, comproprietari del mapp. __________, sono insorti
contro quella deliberazione dinanzi al Consiglio di Stato, chiedendo
l'inclusione integrale fondo nella zona edificabile, salvo per la porzione
ricoperta dal bosco.
C. Con
risoluzione __________ottobre 2001 (n. __________6) il Consiglio di Stato ha
approvato il piano regolatore. Esso ha tuttavia negato l'approvazione di alcune
(nuove) zone edificabili, compresa quella che include parte del mappale n.
__________. Il ricorso dei signori __________ è pertanto stato respinto.
D. Con
ricorso 9 gennaio 2002 __________ e __________ __________ insorgono innanzi a
questo Tribunale avverso la menzionata risoluzione governativa, postulandone
l'annullamento e chiedendo la conferma della pianificazione comunale non
approvata. A sostegno della loro domanda i ricorrenti affermano che il fondo in
parola è idoneo all'edificazione, urbanizzato e costituisce un'ampia propaggine
di un terreno già edificato, senza che motivi di ordine paesaggistico,
naturalistico, o agricolo si oppongano all'inserimento in zona edificabile.
E. Il
municipio postula l'accoglimento del gravame, mentre la divisione della
pianificazione territoriale ne postula la reiezione.
F. In
data 29 gennaio 2003 si sono tenuti l'udienza e il sopralluogo in
contraddittorio, durante i quali i ricorrenti hanno prodotto agli atti alcune
fotografie raffiguranti i luoghi. Le parti si sono poi riconfermate nelle
rispettive allegazioni e domande.
considerato, in
diritto:
-
La
competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT)
e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT). Il
ricorso è dunque ricevibile.
-
In
campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è,
però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno
un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato
(art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno
potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma
anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità
incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità
loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro
compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il
diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad
intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro
sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto
della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano
direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-1999 n. 27 consid. 3).
Il
potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece
circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit.,
ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art.
33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano
regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
-
I
piani regolatori hanno lo scopo di garantire un'appropriata e parsimoniosa
utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del territorio (cfr. art. 75
cpv. 1 Cost.). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili,
agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Le zone edificabili comprendono,
secondo l'art. 15 LPT, i terreni idonei all'edificazione che sono già stati
edificati in larga misura (lett. a) e quelli prevedibilmente necessari ed
urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Di massima un terreno che adempie queste
esigenze va attributo alla zona edificabile a meno che, dopo una ponderazione e
globale degli interessi che la legislazione sulla pianificazione del territorio
tende a salvaguardare (cfr. in particolare art. 1 e 3 LPT), debba venir
incluso, parzialmente o totalmente, nel territorio fuori della zona edificabile
(RDAT I-2001 n. 49 consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 LPT per
l'assegnazione di un terreno alla zona edificabile non hanno pertanto un valore
assoluto, ma una portata relativa. Essi rappresentano piuttosto dei principi
generali della pianificazione del territorio, dei punti di riferimento, che -
ancorché soddisfatti - non conducono necessariamente all'attribuzione del
terreno interessato alla zona fabbricabile (cfr. la giurisprudenza appena
citata; inoltre Flückiger, Commentario LPT, ad art. 15 n. da 25 a 29;
Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,
expropriation, Berna 2001, n. 314).
-
Il
Consiglio di Stato non ha approvato - in generale - l'estensione delle zone
edificabili rispetto al precedente piano avuto riguardo, in primo luogo, alla
contenibilità del nuovo piano regolatore (art. 15 lett. b LPT; cfr. risoluzione
impugnata cifra 4.2.3., in particolare pag. 21 segg.). Dal rapporto di
pianificazione (pag. 59) esso ha desunto che la contenibilità teorica del nuovo
piano regolatore corrispondeva a 45'000 unità insediative, di cui 28'000
abitanti e 17'000 posti di lavoro. Questo risultato veniva conseguito
applicando un grado di attuazione del piano estremamente basso (del 50%) e,
inversamente, un alto rapporto superficie utile lorda/unità insediative (di 50
mq): adottando i parametri usuali (grado di attuazione del 70-80%
rispettivamente rapporto superficie utile lorda/unità insediative di 40-45 mq),
la contenibilità teorica del nuovo piano si attestava, in realtà, a 70'000-80'000
unità insediative. Il Governo ha indi accertato che la popolazione residente
nel comune, nel 1999, era di 16'906 persone, i posti di lavoro 12'369 (dati del
- e i posti per il turismo 500: in totale 29'775 unità insediative. Ne ha
concluso che la contenibilità teorica del piano regolatore superava largamente
le prevedibili necessità di sviluppo demografico ed edilizio nell'arco dei 15
anni, rendendo possibile oltre il raddoppio delle unità insediative. Questa
valutazione merita di essere condivisa, per quanto concerne particolarmente
l'evoluzione del numero di abitanti, che qui interessa. In effetti, anche
volendo adottare le (quantomai parziali) proiezioni formulate dal comune, il
nuovo piano regolatore permetterebbe comunque di insediare, nei prossimi 15
anni, almeno ulteriori 11'094 abitanti sul territorio comunale, pari ad un
aumento della popolazione del 66%, ovvero di 2/3, di quella attuale. Per
contro, la popolazione residente nel comune non è in sostanza aumentata negli
ultimi trent'anni. Secondo i dati riportati nell'Annuario statistico ticinese
(Comuni, anno 2000, pag. 46 seg.), ripresi dai censimenti federali, la
popolazione economica residente a __________ assommava nel 1970 a 16'979 unità,
nel 1980 a 16'743 unità e nel 1990 a 16'849 unità (cfr. inoltre il grafico alla
pagina 7 del rapporto di pianificazione): queste cifre corrispondono alla
popolazione legale permanente al 31 dicembre 1999 accertata dal Consiglio di
Stato nel giudizio impugnato. Avuto pertanto riguardo all'aumento oggettivamente
pronosticabile della popolazione, la contenibilità teorica del nuovo piano
regolatore appare eccessiva. A giusta ragione il Consiglio di Stato ha,
pertanto, negato l'estensione delle zone fabbricabili a scopi residenziali
rispetto al perimetro del piano regolatore precedente, approvato dallo stesso
il 18 maggio 1977. Questa soluzione appare, in concreto, ulteriormente
giustificata dai dati forniti nel rapporto di pianificazione (pag. 59), dai
quali risulta che il piano regolatore precedente avrebbe già permesso di
conseguire una popolazione di 27'000 abitanti, ossia di soli 1'000 abitanti
inferiore a quella del piano in esame ed inoltre che quest'ultimo prevede,
rispetto al precedente, un incremento dell'indice di sfruttamento all'interno
della zona edificabile. Sussiste difatti un interesse generale ad impedire la
formazione di zone edificabili troppo vaste (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3c).
Queste considerazioni devono, di conseguenza, essere applicate anche al fondo
dei ricorrenti.
-
In
concreto, nemmeno è adempiuto il presupposto dell'art. 15 lett. a LPT. Con
terreni già edificati in larga misura si intende essenzialmente il territorio
costruito in maniera compatta, oltre eventualmente singole particelle
inedificate al suo interno, direttamente confinanti con la zona edificabile, in
genere già edificate e di superficie relativamente ridotta (RDAT I-2001 n. 49
consid. 3b; Flückiger, op. cit., ad art. 15 n. 60; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
op. cit., n. 319). Nella fattispecie occorre anzitutto rilevare come dal
profilo insediativo-residenziale il nucleo di Daro, situato sulla fascia
collinare che cinge la città di __________ e separato dalla stessa, a valle,
dal tracciato della ferrovia, si sia sviluppato a sud fino al __________
__________a, che ne costituisce il confine meridionale naturale. Oltre il
riale, ove è ubicato il vasto terreno dei ricorrenti, edificato ai margini
dell'alveo con tre edifici abitativi rispettivamente di 2, 3 e 4 piani, si apre
invece un ampio territorio inedificato formato da pianori e da declivi prativi
intercalati da aree boschive, che si estende fino ai __________ del __________
di __________, incorniciandolo sul suo versante settentrionale. Il Consiglio di
Stato, ridimensionando il limite della zona residenziale alla sola inclusione
oltre il riale dei tre edifici dei ricorrenti, ripristinandolo quindi in
corrispondenza del confine definito dal vecchio piano regolatore, ha stralciato
una propaggine di terreno edificabile che si incuneava, intaccandolo, in quel
territorio che dallo stesso si differenzia sia morfologicamente che
funzionalmente. Tale superficie non può pertanto essere considerata come
edificata in larga misura nel senso restrittivo inteso dalla giurisprudenza.
-
Può
rimanere inoltre irrisolto il quesito circa l'idoneità all'edificazione
dell'area in oggetto: da un lato, essa è difficilmente accessibile a causa
dell'ingombro delle costruzioni presenti e delle forti pendenze, che si
riscontrano in alcune porzioni del terreno; dall'altro, per la vicinanza al
sottostante e confinante asse ferroviario, la sua attribuzione alla zona
fabbricabile appare problematica avuto riguardo ai requisiti posti dalla
legislazione ambientale, giusta cui le nuove zone edificabili possono essere
delimitate solo nelle zone nelle quali le immissioni foniche non superano i
valori di pianificazione (art. 24 cpv. 1 LPAmb e 29 OIF).
-
Nell'ambito
di una ponderazione globale degli interessi (cfr. consid. 3), oltre al già
ricordato obiettivo di impedire la formazione di zone edificabili troppo vaste
(cfr. consid. 4), va poi ricordato che il comparto inedificato che include
parte del fondo dei ricorrenti, caratterizzato dall'alternanza di aree boschive
e di aree prative, forma altresì un paesaggio di pregio, che funge da
importante area di stacco tra il __________ di __________ e gli insediamenti
circostanti. Si giustifica pertanto appieno di preservare questo territorio da
un'ulteriore edificazione anche per motivi di ordine paesaggistico.
-
La
risoluzione impugnata pone pertanto il piano regolatore in consonanza con
l'ordinamento giuridico. Essa non è pertanto nemmeno lesiva dell'autonomia
comunale.
-
Il
ricorso va, dunque, respinto. La tassa di giudizio e le spese devono essere
poste carico degli insorgenti (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara e pronuncia
-
Il
ricorso è respinto.
-
I
ricorrenti sono condannati al pagamento in solido delle tasse di giudizio e
spese per complessivi fr. 900.-- (novecento).
-
Intimazione: -
__________ __________ e __________, ____________________
rappr. da avv. __________ __________, __________ __________
__________, __________ __________
Municipio di __________ , __________ __________, __________ __________
Consiglio di Stato, Residenza Governativa, 6501 Bellinzona
Divisione della pianificazione
territoriale, Viale S. Franscini 17,
6501 Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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