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Numero d'incarto:
90.2002.145
Data decisione, Autorità:
11.10.2002, TPT
Incarto n.
90.2002.00145
Lugano
11 ottobre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo Anastasi, Werner Walser
Il segretario
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso dell'8 ottobre 2002 di
__________ SA, __________,
patrocinato da: avv. __________ __________,
__________ __________,
contro
la risoluzione __________ settembre 2002 (n.
__________) del Consiglio di Stato, nella misura in cui dichiara irricevibile
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 22 dicembre
2000 con cui il Dipartimento del territorio ha approvato una variante di poco
conto del piano del traffico del comune di __________;
letti ed esaminati gli
atti;
ritenuto, in
fatto:
A. Via
__________ __________ è una strada comunale, che da __________ conduce a
__________, passando per la località di __________ __________. Secondo il piano
del traffico del comune di __________, in vigore sino alla fine del 2000, la
strada era classificata come strada collettrice __________.
B. Il
15 novembre 2000 il municipio di __________ ha deciso di declassare via
__________ __________ a strada agricola per un tratto di circa 50 m, compreso
tra il bivio con via __________ __________ ed il confine con il territorio di
__________, sottoponendo gli atti di una variante di poco conto al dipartimento
del territorio, che l'ha approvata il 22 dicembre 2000. In seguito, questa
variante è stata pubblicata all'albo comunale di __________ dal 15 gennaio al
13 febbraio 2001. L'avviso di pubblicazione avvertiva che contro la stessa era
dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla scadenza del termine
di pubblicazione. Non essendo stata impugnata, la modifica pianificatoria è
entrata in vigore il 1° marzo 2001.
C. Con
decisione 25 aprile 2002 il municipio di __________ ha rilasciato al locale
comune la licenza edilizia per la posa di una barriera in modo da chiudere via
__________ __________ al traffico veicolare. Il 14 maggio 2002 la __________
SA, già opponente, è insorta davanti al Consiglio di Stato contro il permesso
di costruzione ed inoltre contro la modifica del piano viario relativo al
declassamento di via __________ __________.
D. Con
decisione 18 settembre 2002 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa,
dichiarandola irricevibile - in quanto tardiva - nella misura in cui era
rivolta contro la variante del piano regolatore di __________. Il Governo ha
ritenuto che la ricorrente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente la variante
di poco conto al momento della sua pubblicazione all'albo comunale.
E. Con
ricorso 8 ottobre 2002 la __________ SA insorge contro questa decisione
governativa dinanzi a questo Tribunale, avversando la variante di poco conto
modificante il piano del traffico del comune di __________ e relativa al
declassamento di via __________ __________, che essa chiede venga annullata. La
ricorrente contesta la possibilità di far capo, in concreto, alla procedura
prevista per le modifiche di poco conto.
Il Tribunale non ha proceduto
all'intimazione del ricorso per la presentazione delle risposte, stante
l'applicabilità dell'art. 48 PAmm.
considerato, in
diritto:
-
La
competenza del Tribunale è data (art. 38 cpv. 1 LALPT) ed il ricorso, in questa
sede, è inoltre tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT). L'insorgente non ha, per
contro, provato, come invece le spettava (RDAT I-2001 n. 27 consid. 2.2. in
fine, con rinvio), di essere legittimata a ricorrere contro la variante di poco
conto approvata dal dipartimento del territorio il 22 dicembre 2000 e
pubblicata all'albo comunale di __________ dal 15 gennaio al 13 febbraio 2001
(art. 38 cpv. 4 lett. b e relativo rinvio all'art. 35 cpv. 2 lett. b LALPT).
Essa non dimostra, in particolare, di essere proprietaria di un certo fondo, in
quale comune questo si trovi, infine in che misura l'avversata mutazione della
funzione del tratto di via __________ __________ le provochi un pregiudizio in tale
veste (accesso totalmente o parzialmente impedito, possibilità di accedere al
fondo per altra via ecc.). L'impugnativa dev'essere pertanto dichiarata
irricevibile.
-
Il
gravame avrebbe ad ogni buon conto dovuto essere respinto. In effetti,
l'insorgente afferma che, in quanto proprietaria di un fondo interessato dalla
variante in oggetto, essa avrebbe dovuto ricevere dal municipio di __________
l'avviso personale circa la pubblicazione all'albo comunale della variante
prescritto, in simile evenienza, all'art. 15 cpv. 1 RLALPT, di modo che avrebbe
potuto impugnarla subito dinanzi al Consiglio di Stato. In difetto di tale
avviso, essa è venuta a conoscenza dell'avversata modifica di poco conto del
piano regolatore di __________ solo attraverso la decisione 25 aprile 2002 con
cui il municipio di quel comune ha rilasciato a quest'ultimo la licenza
edilizia per la posa di una barriera volta a chiudere via __________ __________
al traffico veicolare: donde la tempestività del suo gravame dinanzi al
Consiglio di Stato 14 maggio 2002. Questa tesi non può tuttavia essere seguita.
Anche volendo ammettere che la ricorrente avesse dovuto ricevere il menzionato
avviso personale e che questo non le sia effettivamente stato trasmesso al
momento della pubblicazione della variante all'albo comunale, avvenuta tra il
15 gennaio ed il 13 febbraio 2001, l'insorgente è indubitabilmente venuta a
conoscenza dell'esistenza della variante ben prima del 25 aprile 2002. Lo
conferma la circostanza che, prima di iniziare la procedura di rilascio della
licenza edilizia, il municipio di __________ aveva introdotto dinanzi al
Tribunale delle espropriazioni la domanda di approvazione dei progetti volti
alla chiusura di via __________ __________, informando il Tribunale che esso
aveva "eseguito una variante del piano regolatore di poco conto, con la
quale il tratto stradale interessato dall'intervento è stato declassato da
strada collettrice a strada agricola" e producendo un estratto del
piano viario "modificato" (cfr. istanza di pubblicazione dei
progetti 21 marzo 2001 formulata dal municipio di Vezia al Tribunale delle
espropriazioni). All'udienza tenutasi il 21 giugno 2001, presenti i
rappresentanti della ricorrente ed il loro legale, le autorità di __________
avevano poi dichiarato di ritirare la domanda, "in considerazione del
fatto che la strada __________ __________ è una strada agricola" e,
pertanto, all'approvazione dei progetti non ritornava applicabile la Lstr (cfr.
il relativo verbale). La ricorrente ha pertanto preso conoscenza della
situazione pianificatoria determinante al più tardi a quella data, se non già a
quella in cui ha, rispettivamente avrebbe dovuto consultare gli atti pubblicati
in quella procedura; essa avrebbe di conseguenza potuto rendersi conto
dell'esistenza della modifica del piano del traffico, adottata ed approvata
secondo la procedura della variante di poco conto, già a quel momento e
contestarla subito dopo dinanzi al Consiglio di Stato. L'assenza di intimazione
personale di una decisione al suo destinatario non solleva difatti quest'ultimo
dall'obbligo di impugnarla tempestivamente, una volta che ne è venuto a
conoscenza (art. 46 cpv. 1 PAmm; RDAT I-1998 n. 13 consid. 2.4. con rinvii). E'
quindi a giusta ragione che il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile,
in quanto tardivo, il gravame 14 maggio 2002 rivolto contro la variante di poco
conto in oggetto.
-
La
tassa di giudizio dev'essere posta a carico della ricorrente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara e pronuncia
-
Il
ricorso è irricevibile.
-
La
tassa di giudizio, di fr. 1'000.--, è posta a carico della ricorrente.
-
Intimazione: -
__________ SA, __________
rappr.
da avv. ____________________, __________ __________ __________,
Municipio di __________, __________ __________, ____________________
Consiglio di Stato, Residenza Governativa, 6501 Bellinzona
Divisione della pianificazione territoriale, Viale Franscini 16, 6501
Bellinzona
Il presidente Il
segretario
Tribunale della pianificazione del territorio
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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