AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
90.2002.140
Data decisione, Autorità:
07.01.2004, TPT
Incarto n.
90.2002.140
Lugano
7 gennaio 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del
territorio
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo Anastasi, Matteo Cassina
Segretaria:
Sonja Federspiel, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 23 settembre 2002 di
___________ __________, ___________
contro
la risoluzione __________ agosto 2002 (n.
__________) con cui il Consiglio di Stato ha accertato il limite del bosco a
contatto con la zona edificabile nel comune di __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
B. Nel periodo
10 dicembre 2001/10 gennaio 2002 il municipio di __________ ha pubblicato i
piani di rilievo dell’area boschiva a confine con la zona edificabile e non
edificabile. Questi assegnavano all’area boschiva la quasi totalità del fondo
in parola, fatta eccezione per una striscia di terreno, della profondità di circa
4 - 6 metri, posta a monte del sentiero d’accesso che attraversa il fondo da
est a ovest e per una modesta area di terreno compresa tra l’abitazione e il
confine ovest del fondo. Con osservazioni 21 gennaio 2002 __________ __________
ha contestato l’attribuzione alla zona boschiva della sua proprietà ritenendo,
da una parte, che doveva essere considerata terreno aperto e dunque edificabile
e, dall’altra, che il terreno non era adatto alla crescita di un bosco.
C. Con
risoluzione n. __________ di data 20 agosto 2002 il Consiglio di Stato ha accertato
il limite del bosco a confine con la zona edificabile. Le osservazioni del proprietario
non sono state ascoltate, tranne che per quanto concerneva un minuscolo triangolo
di terreno adiacente l’abitazione.
D. Con ricorso
23 settembre 2002 __________ __________ insorge contro la menzionata decisione
innanzi a questo Tribunale sollevando contestazioni di ordine generale e
rilevando come l’accertamento del bosco e, conseguentemente, la sua protezione
in zona edificabile, sia un non senso in quanto impedirebbe lo sviluppo del
comune. Nel contempo il ricorrente sostiene che l’area boschiva risultante da
registro fondiario sia molto inferiore a quanto accertato mediante la decisone
impugnata; il fondo in oggetto non sarebbe inoltre idoneo alla crescita del
bosco. __________ __________ chiede pertanto che venga negata la natura
boschiva della sua proprietà.
La
divisone dell’ambiente chiede il rigetto del ricorso. Confermando
l’accertamento in oggetto, essa fa valere come il mappale sia sempre stato
ricoperto quasi interamente da bosco; ricorda inoltre come l’origine, lo
sfruttamento e la designazione a registro fondiario non sono elementi rilevanti
per giudicare il carattere boschivo di un fondo. Nel caso specifico una
verifica sul terreno e le fotografie aree permetterebbero di accertarne in modo
inequivocabile il carattere boschivo; lo stesso andrebbe pertanto protetto in
conformità coi dettami della legislazione federale e cantonale in materia.
Dal canto
suo il municipio di __________ si rimette al giudizio del Tribunale.
E. Il 27
agosto 2003 si sono tenuti l’udienza ed il sopralluogo in contraddittorio, in
esito ai quali le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e
domande.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza di questo Tribunale è data (art. 42 cpv. 4 della Legge cantonale
sulle foreste, LCFo, 38 cpv. 1 LALPT). Il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1
LALPT) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT).
Il gravame è pertanto ricevibile in ordine.
-
Il
ricorrente lamenta di non aver ricevuto, con la risoluzione qui impugnata, i
piani d’accertamento del limite del bosco. A questo proposito non sussiste
dubbio alcuno che l’insorgente ha preso conoscenza dei piani pubblicati dal 10
dicembre 2001 al 10 gennaio 2002; da qui infatti le sue osservazioni al
Consiglio di Stato di data 21 gennaio 2002. L’eventuale mancata notifica
concerne pertanto solo i piani rettificati a seguito delle osservazioni inoltrate
dai proprietari; il ricorrente ha però potuto prendere visione degli stessi ed
esprimersi in merito in occasione dell’udienza tenuta da questo Tribunale. Ne
consegue che l’eventuale violazione del diritto di essere sentito è stata
sanata in questa sede.
-
Al momento
dell'emanazione e della revisione dei piani di utilizzazione ai sensi della
legge federale sulla pianificazione del territorio deve essere ordinato un
accertamento del carattere forestale laddove le zone edificabili confinano o
confineranno in futuro con la foresta (art. 10 cpv. 2 della legge federale
sulle foreste, LFo). I margini risultanti da quell'accertamento sono iscritti
nelle zone edificabili secondo le disposizioni della legge federale sulla
pianificazione del territorio (art. 13 cpv. 1 LFo), ritenuto che i nuovi
popolamenti al di fuori di questi margini forestali non sono considerati
foreste (art. 13 cpv. 2 LFo) . Questo significa che i confini tra bosco e zona
edificabile rimangono stabili. Il carattere dinamico del bosco, che informa in
principio la LFo, è dunque soppresso nei confronti della confinante zona
edificabile, a tutto vantaggio della sicurezza del diritto. Lo scopo di questa
regolamentazione è palese: evitare che una zona di fondamentale importanza come
quella edificabile venga modificata da un elemento per sua natura in continua
evoluzione qual è il bosco.
-
Il
ricorrente nega che l’aggregato arboreo sul mapp. __________ costituisca area
boschiva ed al contempo ne contesta l’estensione.
4.1. Si
considera foresta ogni superficie coperta da alberi o arbusti forestali che
possa svolgere funzioni forestali ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 lett. c e 2 LFo.
L’origine, il genere di sfruttamento e la designazione nel registro fondiario
non sono elementi rilevanti al riguardo (art. 2 cpv. 1 LFo). Si considerano
inoltre foreste i boschi pascolati, i pascoli alberati e le selve, le superfici
non alberate o improduttive di un fondo forestale quali radure, strade forestali
o simili, nonché i fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento (art. 2 cpv. 2
LFo). Non si considerano foreste i gruppi isolati di alberi e di arbusti, le
siepi, i viali, i giardini, i parchi e gli spazi verdi, le colture di alberi su
terreno aperto e destinate allo sfruttamento a breve scadenza come pure alberi
ed arbusti su impianti di sbarramento o su terreni immediatamente antistanti
(art. 2 cpv. 3 LFo).
Il
messaggio del Consiglio federale, la giurisprudenza del Tribunale federale e la
dottrina hanno precisato cosa si deve intendere per “funzioni forestali”
ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 lett. c LFo. In particolare, la foresta adempie una
funzione protettiva se protegge da catastrofi naturali, come ad esempio
valanghe, scoscendimenti, erosioni, cadute di pietre, vite umane o valori
reali. Questa adempie per contro una funzione sociale se per posizione, genere
di alberi, e forma, offre all’uomo uno spazio rigenerante o, con la sua
configurazione, dà una nota caratteristica al paesaggio o, ancora, se preserva
da agenti ambientali nocivi (rumore, immissioni), procura riserve idriche
quantitativamente e qualitativamente pregevoli, e costituisce per la flora e
per la selvaggina uno spazio vitale insostituibile. La foresta svolge infine
una funzione economica in quanto produce legno che può essere sfruttato
dall’uomo (cfr. Messaggio del Consiglio Federale sulla LFo del 29 giugno 1988,
in FF 1988 III 137 segg. 151 seg.; Stefan Jaissle, Der dynamische Waldbegriff
und die Raumplanung, Zurigo 1994, pag. 4 segg., 68 segg.; anche DTF 124 II 85
cons. 3 d/bb, DTF 114 Ib 224 cons. 9 a/ac).
4.2. I
Cantoni possono stabilire, entro i limiti fissati dal Consiglio federale,
larghezza, superficie ed età che deve avere un'estensione boschiva spontanea
come anche larghezza e superficie che devono avere altre aree boschive per
essere considerate foreste. I criteri cantonali non sono tuttavia determinanti
se un'area svolge funzioni sociali o protettive particolarmente importanti
(art. 2 cpv. 4 LFo). L'art. 1 cpv. 1 OFo fissa tali limiti come segue: 200-800
mq per la superficie (incluso un margine idoneo), 10-12 m per la larghezza
(pure incluso un margine idoneo), 10-20 anni per l'età del popolamento in caso
di estensione boschiva spontanea. Giusta l'art. 1 cpv. 2 OFo, il popolamento
che adempie funzioni sociali o protettive particolarmente importanti si considera
foresta indipendentemente dalla sua superficie, dalla sua larghezza o dalla sua
età.
4.3. In
attuazione e completazione delle menzionate disposizioni federali l'art. 3 cpv.
1 della LCFo stabilisce che una superficie coperta da alberi che possa svolgere
funzioni forestali è da considerare bosco quando presenta un'estensione di
almeno 800 mq, una larghezza di almeno 12 m ed un'età di almeno 20 anni. Come
il Tribunale federale ha avuto modo di ripetutamente spiegare, da ultimo in
merito ad un'analoga normativa adottata dal Canton __________, tali
quantitativi minimi costituiscono dei criteri di giudizio ausiliari,
finalizzati alla concretizzazione del (preminente) concetto qualitativo di
foresta, che sta alla base della LFo. Se, pertanto, è di principio lecito
dedurre l'esistenza di un bosco quando questi quantitativi sono soddisfatti,
non è altrettanto lecito dedurre senz'altro il contrario in loro difetto (DTF
125 II 440 consid. 2c, con rinvii alla giurisprudenza precedente; inoltre il
messaggio del Consiglio federale, in FF cit., 153). In sintonia con questa
giurisprudenza, l'art. 3 LCFo soggiunge pertanto che qualora la superficie
coperta da alberi con funzioni forestali sia situata lungo i corsi d'acqua,
sulle rive dei laghi o nel caso di fitocenosi rari, i requisiti minimi suddetti
non sono applicabili (cpv. 2) e che all'interno di un perimetro edificabile, di
protezione o di pericolo è considerata bosco una superficie di almeno 500 mq
(art. 3).
4.4.
Questo Tribunale ha potuto constatare, in sede di sopralluogo (cfr. inoltre le
fotografie scattate in quella sede ad opera del Tribunale medesimo), come il
terreno in esame sia quasi interamente ricoperto da alberi e arbusti forestali,
contemplati nell’allegato 9 all’OPV; in particolare è stata accertata la presenza
di vari aceri, frassini, querce e roveri, la maggior parte dei quali
cinquantenari. Inoltre, immediatamente a valle del sentiero d’accesso
all’abitazione sono state rilevate alcune ceppaie di frassini e castagni; come
confermato dal ricorrente, questi alberi sono stati tagliati una decina di anni
fa dalla Società __________ __________ al fine di garantire il passaggio dei
fili dell’elettricità, che attraversano il mappale del ricorrente da nord a
sud. Di fatto, solo una striscia di terreno situata nella parte più a monte del
mappale, subito sopra il sentiero che attraversa lo stesso da est a ovest, e
una modesta area compresa tra l’abitazione e il confine ovest del fondo sono
privi di vegetazione forestale: per questo motivo sono stati eccettuati
dall’inserimento nella foresta. Di conseguenza, ci si trova in presenza di una
superficie boschiva superiore agli 800 mq (il bosco in esame, oltre a ricoprire
buona parte del fondo del qui ricorrente, si estende ai mappali limitrofi sia
verso est che verso ovest), larga più di 12 metri e più vecchia di 20 anni: le
premesse quantitative sono pertanto adempiute.
Per
quanto attiene alle funzioni forestali si deve riconoscere che l’importante
lingua di bosco, nella quale è inglobato anche il fondo del ricorrente e che si
sviluppa sulle pendici della zona __________, costituisce dal punto vista
paesaggistico ed ambientale un’importante superficie verde posta tra la strada
comunale contro montagna e i mappali edificati, ubicati più a monte. Da questo
spazio naturale traggono beneficio non solo gli animali, che vi abitano, ma
anche gli abitanti del comprensorio, e conseguentemente il ricorrente medesimo,
che possono godere anche di una certa protezione dalle immissioni provenienti
dal piano, dove è collocata la zona artigianale e commerciale, situata a sud
della strada comunale. L’aggregato arboreo in oggetto svolge pertanto una
funzione sociale significativa. Nel contempo la presenza di alberi sul mappale
del ricorrente e sui fondi contigui, tutti caratterizzati da una forte pendenza
e dalla presenza di parete rocciosa, adempie pure una funzione protettiva in
quanto previene gli scoscendimenti e la caduta di roccia verso valle. Ne
consegue che anche il requisito della funzione forestale del bosco è adempiuto.
-
In
conclusione, l’accertamento impugnato appare corretto e va tutelato. Il ricorso
dev’essere pertanto respinto.
-
La tassa
di giudizio dev’essere posta a carico dell’insorgente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è respinto.
2.La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.-- (ottocento),
sono a carico del ricorrente.
-
Contro la
presente decisione può essere inoltrato ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale di __________ nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
;
Comune di __________, __________ __________,
rappr. da: municipio di __________,
__________ __________;
Consiglio di Stato, __________ __________,
rappr. da: Dipartimento del territorio, Sezione
forestale cantonale, __________ __________.
Per il Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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