AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
90.2002.110
Data decisione, Autorità:
27.08.2004, TPT
Incarto n.
90.2002.110
27 agosto
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del
territorio
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo Anastasi, Matteo Cassina
segretario:
Stefano Furger, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 21 giugno 2002 di
_RICO1
patr. da: _PATR1
contro
la risoluzione 7 maggio 2002 (n. 2120), con cui il _CON1
ha approvato il piano regolatore del _PINT1;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nella
seduta del 23 febbraio 2000 il consiglio comunale di __________ ha adottato la
revisione generale del piano regolatore (revisione 96). In quella sede il mapp.
254, di proprietà delle _RICO1, è stato attribuito alla zona industriale.
Questo fondo, inedificato e di 5'436 mq di superficie, è ubicato in località
__________.
B. Con risoluzione
7 maggio 2002 (n. 2120) il CON1 ha approvato il piano regolatore. Il Governo
ha tuttavia sospeso la decisione d'approvazione del comparto della zona
industriale situato in località __________ -_________, tra la linea
ferroviaria e il corso del __________, comprendente quindi il fondo 254,
specificandone il perimetro nell'allegato n. 5, e ha ordinato al dipartimento
del territorio l'adozione di una zona di pianificazione in corrispondenza di
quell'area (cfr. risoluzione del 7 maggio 2002, pagg. 36, 46, 137 cifra 5.6,
139 lett. e, 141 disp. 4, 5 e 7, allegato n. 5). In questo comparto
industriale, il comune aveva definito una zona di protezione naturalistica
(area di rispetto della natura nella zona industriale), la cui ampiezza era, a
mente del Governo, insufficiente, da un lato, per tutelare l'oggetto di riproduzione
degli anfibi TI 251, così come definito a titolo non ancora definitivo
dall'ordinanza sulla protezione dei siti di riproduzione di anfibi di
importanza nazionale del 15 giugno 2001 (cfr. OSRA, allegato 4), dall'altro
lato, per garantire l'attuazione delle misure di sostituzione naturalistica
legate al progetto di completamento della strada principale A394 da __________
est al valico del __________.
C. Con ricorso
21 giugno 2002, la sufferita proprietaria insorge innanzi a questo Tribunale
avverso la menzionata risoluzione governativa, postulandone l'annullamento e
chiedendo l'approvazione dell'assegnazione del proprio fondo in zona
industriale, così come adottata dal consiglio comunale. In sostanza, la contesta
la sospensione della decisione d'approvazione e, implicitamente, l'ordine
d'adozione di una zona di pianificazione cantonale, lamentando l'assenza di una
base legale e rilevando che gran parte del mapp. 254, oltre ad essere di natura
prativa, senza pertanto presentare alcuna caratteristica naturalistica particolare,
è periferico rispetto al biotopo oggetto della scheda TI 251. In aggiunta
all'incerta realizzazione della strada principale A394, e quindi delle
conseguenti misure fiancheggiatrici, ritiene la decisione governativa
ingiustificata e, nei suoi effetti, lesiva della garanzia della proprietà.
D. La
divisione della pianificazione territoriale e il municipio postulano il rigetto
dell'impugnativa, con argomentazioni che verranno, se del caso, riprese nei
considerandi di diritto.
E. Frattanto,
con risoluzione 3 dicembre 2002 (n. 5768), rettificata dalla risoluzione 17
dicembre 2002 (n. 6124), il CON1 ha adottato la zona di pianificazione
riguardante il comparto situato in località __________ -_________, così come
risulta dalla planimetria 1:2'000 e dalla scheda descrittiva annesse. Questa
misura, della durata di cinque anni, vieta in particolare l'insediamento
all'interno del suo perimetro di nuovi edifici e impianti che possano
compromettere la tutela e la valorizzazione dei contenuti naturalistici
esistenti e da realizzare, così come lo sviluppo di quelli esistenti. La, il
cui mapp. 254 è compreso nel perimetro della zona di pianificazione, non ha
impugnato tale risoluzione.
F. In data 3
dicembre 2003 si è tenuta l'udienza in contraddittorio, durante la quale i
rappresentanti del comune hanno precisato che il municipio aderisce
all'impugnativa, nella misura in cui la sospensione d'approvazione della zona
industriale sia volta a permettere la compensazione ecologica conseguente alla
realizzazione, contestata in altra sede dal comune, della strada principale
A394. Le parti hanno quindi confermato le rispettive allegazioni e domande,
rinunciando al sopralluogo e a presentare conclusioni scritte.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale è data (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione
della certa (art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT).
1.1.
Circa la tempestività del ricorso, contestata dal municipio, il Tribunale
considera quanto segue. Contro la decisione del _CON1 di approvazione, parziale
o totale, dei piani regolatori e di evasione dei ricorsi, è dato ricorso a
questo Tribunale nel termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 38 cpv.
1 LALPT). In concreto, la risoluzione del _CON1 del 7 maggio 2002, è stata
intimata a mezzo invio raccomandato il successivo 10 maggio 2002 (cfr.
risoluzione impugnata, pag. 148, n. 51; segreteria del _CON1: distinta
raccomandate concernenti la risoluzione 2120, doc. in atti). Tuttavia, dalle
risultanze della ricerca postale, è emerso che l'invio non è stato notificato
alla proprietaria (cfr. lettera 25 settembre 2003 de La Posta Svizzera, doc. in
atti), né la sua è stata in grado di produrre un'attestazione postale della ricezione
della risoluzione impugnata (cfr. verbale d'udienza 3 dicembre 2003). In
siffatte circostanze, occorre pertanto fare affidamento a quanto sostiene
l'insorgente, che giustifica la tempestività del gravame asserendo di essere
venuta a conoscenza della decisione impugnata in occasione della pubblicazione
presso l'ufficio tecnico comunale, avvenuta dal 23 maggio al 24 giugno 2002.
Dal momento che il gravame proposto a questo Tribunale è stato consegnato alla
posta il 21 giugno 2002, esso deve essere considerato tempestivo (art. 46 cpv.
1 PAmm). Va, di conseguenza, dichiarato ricevibile.
1.2. Come
anticipato in narrativa, il Governo ha sospeso l'approvazione del comparto
industriale in località __________ -__________ (cfr. risoluzione impugnata,
cifra 3.4.1 lett. t, pag. 36 e seg.), che interessa anche il mapp. 254. Il _CON1
non ha pertanto ancora deciso se approvare e in che misura, relativamente al
suddetto fondo, la proposta pianificatoria in rassegna in applicazione
dell'art. 37 cpv. 1 LALPT. Ha semplicemente decretato una sospensione
dell'esame di questo oggetto, in attesa che i presupposti dati dalla
delimitazione definitiva del biotopo e l'affinamento riguardante il progetto dell'A394
si saranno consolidati. La risoluzione governativa impugnata non costituisce,
su questo punto, una decisione finale e, pertanto, impugnabile, bensì una
decisione incidentale, che può essere impugnata solo se causa alla un danno non
altrimenti riparabile (art. 44 PAmm). In concreto, l'insorgente non dimostra,
ma nemmeno afferma, che il differimento della decisione governativa su questo
oggetto le causi un danno che non potrebbe essere completamente eliminato
attraverso l'ottenimento di una decisione finale favorevole (ovvero
l'approvazione dell'inserimento del suo fondo nella zona industriale). Il suo
ricorso dovrebbe pertanto essere dichiarato irricevibile. Va tuttavia rilevato
che la giurisprudenza di questo Tribunale ritiene soddisfatto il requisito del
danno irreparabile, anche in assenza di specifica dimostrazione da parte del,
quando una decisione governativa ha l'effetto di rimandare nel tempo
l'approvazione dell'assegnazione di un fondo alla zona fabbricabile e,
pertanto, la sua edificazione. È il caso per la fattispecie in esame. Ad ogni
buon conto, il gravame dev'essere respinto nel merito in forza dei motivi che
seguono.
- In campo
pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però,
assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno
un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il _CON1 (art. 37
cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere
cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche
dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate
di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro
subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti
(art. 2 cpv. 3 LPT). Il _CON1 non può dunque semplicemente sostituire il
proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di
questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata,
ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli
casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia
manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di
quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori
fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione,
rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di
livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche
l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia
stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi
richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid.
3).
Il potere
cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece
circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit.,
ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art.
33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano
regolatore disposta d'ufficio dal _CON1.
-
Giusta
l'art. 75 Cost. i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento per assicurare
un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento
del territorio. La LPT riprende e sviluppa tale postulato. Secondo l’art. 1
LPT, il suolo deve essere utilizzato con misura, l’insediamento ordinato in vista
di uno sviluppo armonioso del paese. A questo scopo la pianificazione deve tener
conto delle condizioni naturali, dei bisogni della popolazione e dell’economia.
Deve proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, l’aria, l’acqua, il
bosco e il paesaggio. Deve garantire la difesa nazionale. Giusta l’art. 3 LPT,
il paesaggio va tutelato sia mantenendo sufficienti superfici coltive per
l’agricoltura, sia integrando in esso gli insediamenti, conservando i siti
naturali e gli spazi ricreativi, permettendo al bosco di adempiere le sue
funzioni. Gli insediamenti vanno strutturati secondo i bisogni della
popolazione e limitati nella loro estensione. Si dovrà aver cura di preservare
l’abitato da immissioni nocive (inquinamento fonico, atmosferico, ecc.), di
inserire molti spazi verdi e alberati, di creare vie pedonali e ciclabili. Solo
un’attenta ponderazione dei molteplici e contrastanti interessi in gioco consente
di comporre in modo ottimale i conflitti tra le diverse utilizzazioni del
territorio, al fine di consentire un insediamento equilibrato, uno sviluppo
armonioso, che rispetti la natura e più specificamente l’ambiente, rispondendo
in modo diversificato ai bisogni e alle aspirazioni della popolazione. In
questo senso l'art. 3 cpv. 1 OPT prescrive alle autorità che "dispongono
di margine d'azione nell'adempimento e coordinamento dei compiti d'incidenza
territoriale" di verificare quali sono gli interessi in causa,
valutare se sono compatibili - e semmai con quali implicazioni - con lo
sviluppo territoriale auspicato per quindi tener conto “nel miglior modo
possibile di tali interessi, sulla base della loro valutazione”.
-
Oggetto
della vertenza è la decisione del CON1 di differire l'approvazione del
comparto industriale situato in località __________ -_________, fintanto che
non saranno sufficientemente consolidati il progetto della strada principale
A394, non ancora pubblicato, e la definizione dell'area naturalistica secondo
gli intendimenti dell'OSRA. La, oltre a lamentare la violazione della garanzia
della proprietà, obietta che la sospensione della decisione d'approvazione non
poggerebbe su una base legale, pertanto nemmeno il conseguente ordine
d'istituire una zona di pianificazione risulterebbe giustificato.
-
Per quanto
riguarda il problema della base legale, occorre ricordare che il _CON1 esamina
gli atti e decide i ricorsi, approva in tutto o in parte il piano regolatore, oppure
nega l'approvazione. Quando si imponga una modifica che coinvolga il diritto
comunale, esso rinvia gli atti al comune, affinché vi provveda entro congruo
termine ripetendo la procedura prevista dagli articoli 32 a 35 LALPT (art. 37
cpv. 1 LALPT). Su un piano formale
si osserva che diverse disposizioni della PAmm (art. 19 cpv. 2, 24, 30 cpv. 5,
32 cpv. 1, 33) richiamano come diritto suppletorio il Codice di procedura
civile del 17 febbraio 1971, il quale all'art. 107 stabilisce che il giudice
può sospendere il processo "quando la decisione di un'altra causa o di
un altro procedimento può influire sulla decisione della lite". A sua
volta l'art. 38 cpv. 6 LALPT rinvia per la procedura di ricorso al Tribunale
della pianificazione del territorio alla legge di procedura per le cause
amministrative del 19 aprile 1966 (PAmm). D'altro canto l'art. 7 PAmm consente
all'autorità amministrativa giudicante di sospendere la propria decisione nel
caso di pregiudiziali di natura civile o penale, con rinvio dell'interessato al
competente foro giudiziario e con assegnazione, ove occorra, di un termine per
provvedervi. Corrisponde pertanto a un principio generalmente riconosciuto di
diritto procedurale, espressione anche dell'altro principio dell'economia
processuale, che un'istanza giudicante abbia facoltà di sospendere la propria
decisione quando essa possa essere condizionata da quella di un'altra istanza
giudicante (RDAT I-2000 n. 26, consid. 3b con rinvii).
5.1. In merito al comparto in questione,
alcune circostanze verificatesi posteriormente all'adozione del piano
regolatore di legate alla presenza di un biotopo nelle località _,
__________ e ________, hanno posto un problema pianificatorio particolare
relativo all'uso del territorio, che richiederà verosimilmente la modifica e
l'adattamento della pianificazione locale a quella di ordine superiore. Come ha
ben spiegato il CON1 nella risoluzione d'approvazione (cfr. risoluzione impugnata,
pag. 36), tali circostanze risiedono essenzialmente nell'entrata in vigore dell'OSRA
(cfr. art. 17 OSRA: entrata in vigore 1 agosto 2001) e nell'avanzamento degli
studi relativi al progetto definitivo della nuova strada principale A394, in
particolare, nell'allestimento del rapporto d'impatto ambientale (RIA) di seconda
fase del 31 maggio 2001 (cfr. doc., in atti). Da un lato, quindi, il biotopo in
questione è stato inserito nell'ampia area definita come oggetto TI 251 dall'OSRA,
quale sito di riproduzione di anfibi d'importanza nazionale. All'oggetto è
stato attribuito un perimetro che collega il biotopo in zona industriale
() con i biotopi in zona pedemontana (________, __________) attraverso
una rete di canali esistenti. In località __________, esso comprende anche il
mapp. 254, per un buon terzo della sua superficie (cfr. art. 4 OSRA allegato 3 OSRA;
scheda descrittiva e relativa cartografia dell'oggetto TI 251 a cura dell'UFAFP,
doc. in atti). Questo perimetro, che circoscrive soltanto la zona centrale, fa
astrazione del progetto della nuova strada principale A394, il cui tracciato
interessa però il biotopo in località __________ e , tagliandolo
praticamente in due. Per questa ragione, l'oggetto in questione non figura
nell'allegato 1, ma 4 dell'ordinanza, che elenca per l'appunto i siti di riproduzione
degli anfibi di importanza nazionale, non ancora delimitati in modo definitivo.
Il consolidamento di questo perimetro, così come figura nella cartografia della
scheda descrittiva dell'oggetto TI 251, a cui si dovrà comunque aggiungere un
margine periferico, dipende quindi dai futuri sviluppi concernenti la strada
principale A394 che, in caso di realizzazione, impongono una ridefinizione coordinata
dell'area di protezione. D'altra parte, per quanto riguarda specificatamente il
progetto della nuova strada principale A394, il rapporto d'impatto ambientale
di seconda fase del 31 maggio 2001 riserva per l'attuazione delle misure di
compensazione e sostituzione naturalistica un comprensorio più ampio rispetto
al perimetro indicato nell'OSRA (cfr. rapporto d'impatto ambientale fase 2,
allegato grafico 5.5-3, doc. in atti). Questo rapporto è stato preavvisato
favorevolmente dall'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del
paesaggio (cfr. UFAFP, valutazione sommaria del progetto ai sensi dell'art. 13a
OEIA prima della sua pubblicazione del 20 luglio 2001, pag. 3 e segg.). Anche
il RIA ha individuato nell'area all'esame contenuti di alto valore ecologico
concernenti sia la flora, che la fauna (doc. cit., allegati grafici 5.4-1 e
5.5-1). Perciò, per arginare i conflitti generati dal progetto stradale, sono
state previste alcune misure tese a ricreare una struttura ecologica funzionale
e sufficiente a garantirne la continuità nel tempo. Le misure M19 e M20
contemplano per il biotopo in località __________ un allargamento dei canali esistenti
(in particolare, il canale in località __________ verrà allargato su una
striscia laterale di 20 m di larghezza) e la creazione di fasce di rispetto dei
corsi d'acqua di 5-10 m, nonché l'inclusione completa nell'area di protezione
dei mapp. 254, 255, 256, 257, 258 e parzialmente del mapp. 230 (cfr. doc. cit.,
allegati testo, pag. 66 seg.; allegato grafico 5.5-3). La zona di protezione
naturalistica prevista in zona industriale dal piano regolatore, la cui approvazione
è stata tenuta in sospeso, copre una superficie minore rispetto a quella
provvisoria dell'OSRA e, a fortiori, a quella prevista dalle misure volte a
mitigare e compensare l'impatto ambientale della strada principale A394. Ciò
perché il comune non disponeva ancora di tutti gli elementi per procedere a una
coordinazione nel proprio piano regolatore di tutte le problematiche
concernenti il comprensorio. La zona industriale in località __________
- è quindi palesemente in contrasto con le succitate previsioni
pianificatorie che, una volta affinate, determineranno la necessità di una
verifica e di un adattamento della pianificazione comunale.
5.2.
In concreto, anche in assenza di un'esplicita norma in questo senso si deve ritenere
che era in potere del CON1 anziché negare l'approvazione della revisione del
piano regolatore per quel che concerne il comparto litigioso, di sospendere la
sua decisione fintanto che sarà accertabile l'effettiva incidenza delle
menzionate pianificazioni di ordine superiore, segnatamente di quella attinente
alla strada principale A394 e di quella discendente dalle disposizioni dell'OSRA.
Il relativo ordine d'istituire una zona di pianificazione è legittimato dalla
presenza di quei conflitti con i principi pianificatori o problemi particolari
relativi all'uso del territorio, di cui si è ampiamente accennato, che la legge
(art. 58 cpv. 1 LALPT) pone a fondamento delle zone di pianificazione.
Quest'ultimo provvedimento si impone anzi a seguito della sospensione della
decisione sull'approvazione dell'azzonamento, completandola coerentemente: il
differimento della decisione non avrebbe infatti senso senza la contemporanea
introduzione di una zona di pianificazione nel comparto __________ -_________ che,
malgrado l'abrogazione del vecchio piano regolatore, risulterebbe comunque sia
edificabile in virtù della sua appartenenza al comprensorio ampiamente edificato.
-
L'interesse
pubblico a sostegno della decisione governativa va ricercato in concreto nel
fatto che l'approfondimento pianificatorio di un comprensorio, in cui è
presente un'area naturalistica di grande pregio, non ancora compiutamente
definita, inserita in un contesto edificabile fra i più conflittuali (la zona
industriale), e interessato da misure ambientali che appaiono imprescindibili
per l'attuazione di un progetto ad ampio respiro come la strada principale
A394, richiede senz'altro di essere messo al riparo da iniziative edilizie, che
potrebbero seriamente comprometterlo. Il grado d'incertezza attualmente
permanente è troppo ampio, affinché ci si possa determinare compiutamente sul
comparto all'esame, la cui pianificazione, oltretutto, non poteva e non può
ancora assumere tutti questi elementi.
-
Fondata
sotto il criterio dell'interesse pubblico, resta da esaminare se per rapporto
alle circostanze concrete la decisione impugnata risulta fondata anche dal
profilo del principio della proporzionalità. Stante le incognite d'ordine
superiore citate, risulta oggettivamente difficile delimitare con esattezza il
perimetro della zona colpita. Si tratta innanzitutto di garantire, attraverso
provvedimenti di carattere temporaneo, la pianificazione senza intoppi
dell'oggetto TI 251 e di un programma di ampio respiro e incidenza territoriale
quale la strada principale A394, senza che a questo stadio si possa conoscere
con sufficiente certezza se la superficie ora bloccata verrà e in quale misura
effettivamente vincolata. I motivi che hanno portato il _CON1 a delimitare il
comparto oggetto della sospensione della decisione e della zona di pianificazione
sono talmente legati a circostanze particolari e dipendono a tal punto da valutazioni
tecniche specialistiche da non consentire al Tribunale d'intervenire con correttivi
di cui difficilmente potrebbe valutare le implicazioni. Comunque sia, per quanto
riguarda il fondo della ubicato in località __________, si è già detto in
precedenza che il perimetro del biotopo indicato nell'allegato dell'OSRA è
indicativo, giacché delimita soltanto la zona centrale, senza prevedere un
margine periferico, che dovrà comunque essere contemplato nell'ulteriore fase
di consolidamento. Mentre le misure elencate dal RIA prevedono il dezonamento
dell'area industriale, che include anche il fondo 254 (cfr. RIA fase 2,
allegati testo: scheda di dettaglio misure flora e fauna M20, pag. 67). Il
limite della zona tenuta in sospeso non eccede queste previsioni; risulta
pertanto giustificato e proporzionato. Trattandosi inoltre di una misura, i cui
effetti sono limitati a cinque anni (cfr. risoluzione 3 dicembre 2002 n. 5768,
con cui il _CON1 ha istituito la zona di pianificazione), e considerando
l'importanza della pianificazione di ordine superiore, la bilancia pende
pertanto a favore dell'interesse pubblico. Di conseguenza, la decisione
governativa è proporzionata al sacrificio imposto alla proprietaria del fondo
toccato, che del resto, malgrado quest'ultimo fosse inserito dal vecchio piano
regolatore in zona edificabile, non ha mai concretamente manifestato, sino ad
ora, l'intenzione di edificare. Questa misura non può quindi costituire un
grosso sacrificio.
-
La
decisione governativa di sospendere l'approvazione del comparto __________
-__________ e il conseguente ordine di introdurre una zona di pianificazione
risultano quindi sorrette da una valida base legale, giustificate da un
sufficiente interesse pubblico e rispettose del principio di proporzionalità.
Il ricorso deve conseguentemente essere respinto. La tassa di giudizio e le
spese devono essere poste a carico della, (art. 28 PAmm) che viene inoltre tenuta
a rifondere al comune, patrocinato da un avvocato, delle adeguate ripetibili
(art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara
e pronuncia:
-
In quanto
ricevibile, il ricorso è respinto.
-
La è
condannata al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi
fr. 1'200.- (milleduecento) e a rifondere al _PINT1 identico importo per
ripetibili.
-
Intimazione
a:
terzi implicati
_PINT1
rappr. da: RAPP1
patr. da: _PATR1
Per il Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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