AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.2001.95
Data decisione, Autorità:
07.11.2002, TPT
Incarto n.
90.2001.00095
Lugano
7 novembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo Anastasi, Werner Walser
vicecancelliere
Stefano Furger
statuendo sul ricorso del 19 novembre 2001 di
__________ __________, __________,
rappr. da: avv. __________ __________, __________
__________,
contro
la risoluzione __________ottobre 2001 (n. __________)
del Consiglio di Stato di approvazione del piano regolatore di __________;
viste le risposte:
territorio;
letti ed esaminati gli
atti;
ritenuto,
in
fatto:
A. Nella
seduta del 6 luglio 1999 il consiglio comunale di __________ ha adottato la
revisione generale del piano regolatore. In quella sede il mapp. __________è
stato attribuito alla zona residenziale estensiva speciale (zona E) e la part.
46 è stata assegnata per circa due terzi alla zona edifici pubblici (zona EP)
in vista della costruzione di una scuola dell'infanzia. I mapp. __________e
__________, di proprietà di __________ __________, presentano una superficie di
7'171 mq, rispettivamente di 3'864 mq, e sono ubicati in località __________.
B. Il
proprietario è insorto contro quella deliberazione dinanzi al Consiglio di
Stato, chiedendo lo stralcio del vincolo di piano quartiere obbligatorio
gravante il mapp. __________e la correzione della linea d'arretramento nonché
lo stralcio del vincolo EP gravanti il mapp. __________.
C. Con
risoluzione 16 ottobre 2001 (n. 4836) il Consiglio di Stato ha approvato il
piano regolatore. Esso ha tuttavia negato l'approvazione dell'estensione delle
zone residenziali nel comprensorio golenale del fiume __________, nelle quali
era incluso il mapp. __________, per motivi inerenti essenzialmente alla
contenibilità del piano, alla salvaguardia di un'area verde quale importante
elemento paesaggistico a cornice della zona urbana e di svago per la
popolazione. Per quanto concerne invece la porzione del mapp.
__________destinata all'edificazione di una scuola dell’infanzia, il Governo ha
respinto l'impugnativa di __________ __________.
D. Con
ricorso 19 novembre 2001 __________ __________ insorge innanzi a questo
Tribunale avverso la menzionata risoluzione governativa, postulandone
l'annullamento. Il ricorrente chiede l'attribuzione alla zona edificabile del
comparto comprendente il mapp. __________, così come prevedeva il piano
regolatore in approvazione. A sostegno della sua impugnativa, afferma che il
mapp. __________, già attribuito alla zona edificabile dal vecchio piano
regolatore, è idoneo alla costruzione, urbanizzato ed inserito in un contesto
già edificato a connotazione residenziale distante dalla golena, come per altro
indica, contrariamente a quanto affermato dal Governo, il piano direttore nella
sua rappresentazione grafica n. __________. Per quanto concerne il vincolo EP
gravante il mapp. __________l’insorgente ribadisce argomenti e domande
sottoposte al giudizio dell’istanza inferiore.
E. Il
municipio postula l'accoglimento del gravame limitatamente a quanto concerne il
mapp. __________, mentre la divisione della pianificazione territoriale ne
chiede la reiezione integrale.
F. In
data 4 settembre 2002 il Tribunale ha esperito una visita dei luoghi, in
occasione della quale sono state scattate alcune fotografie dei mappali del
ricorrente, in seguito acquisite agli atti. Il 5 settembre 2002 si è tenuta
l'udienza, durante la quale i rappresentanti del comune hanno riferito
dell'intenzione del municipio di proporre al legislativo comunale di rinunciare
al vincolo EP posto a carico del mapp. __________. Essi hanno pertanto chiesto
al Tribunale di tenere in sospeso, su questo oggetto, il procedimento. Il
ricorrente si è dichiarato d’accordo, chiedendo in pari tempo all’autorità
comunale di riconsiderare, in vista dell’edificabilità totale del fondo, la
linea d’arretramento imposta sullo stesso. Il Tribunale accede alla domanda
delle parti, sospendendo, su questi oggetti, il procedimento. Attraverso il presente
giudizio il ricorso viene, pertanto, evaso solo per quanto concerne il mapp.
28. A questo riguardo, all’udienza, le parti hanno confermato le rispettive
allegazioni e domande, rinunciando al sopralluogo in contraddittorio.
considerato, in diritto:
-
La
competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT)
e la legittimazione del ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. b e c LALPT). Il
ricorso è dunque ricevibile.
-
In
campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è,
però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno
un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato
(art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno
potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma
anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità
incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità
loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro
compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il
diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad
intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro
sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto
della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano
direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-1999 n. 27 consid. 3).
Il
potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece
circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit.,
ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art.
33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano
regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
-
I
piani regolatori hanno lo scopo di garantire un'appropriata e parsimoniosa
utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del territorio (cfr. art. 75
cpv. 1 Cost.). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili,
agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Le zone edificabili comprendono,
secondo l'art. 15 LPT, i terreni idonei all'edificazione che sono già stati
edificati in larga misura (lett. a) e quelli prevedibilmente necessari ed
urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Di massima un terreno che adempie queste
esigenze va attributo alla zona edificabile a meno che, dopo una ponderazione e
globale degli interessi che la legislazione sulla pianificazione del territorio
tende a salvaguardare (cfr. in particolare art. 1 e 3 LPT), debba venir
incluso, parzialmente o totalmente, nel territorio fuori della zona edificabile
(RDAT I-2001 n. 49 consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 LPT per
l'assegnazione di un terreno alla zona edificabile non hanno pertanto un valore
assoluto, ma una portata relativa. Essi rappresentano piuttosto dei principi
generali della pianificazione del territorio, dei punti di riferimento, che -
ancorché soddisfatti - non conducono necessariamente all'attribuzione del
terreno interessato alla zona fabbricabile (cfr. la giurisprudenza appena
citata; inoltre Flückiger, Commentario LPT, ad art. 15 n. da 25 a 29;
Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,
expropriation, Berna 2001, n. 314).
-
Il
Consiglio di Stato non ha approvato - in generale - l'estensione delle zone
edificabili rispetto al precedente piano avuto riguardo, in primo luogo, alla
contenibilità del nuovo piano regolatore (art. 15 lett. b LPT; cfr. risoluzione
impugnata cifra 4.2.3., in particolare pag. 21 segg.). Dal rapporto di
pianificazione (pag. 59) esso ha desunto che la contenibilità teorica del nuovo
piano regolatore corrispondeva a di 45'000 unità insediative, di cui 28'000 abitanti
e 17'000 posti di lavoro. Questo risultato veniva conseguito applicando un
grado di attuazione del piano estremamente basso (del 50%) e, inversamente, un
alto rapporto superficie utile lorda/unità insediative (di 50 mq): adottando i
parametri usuali (grado di attuazione del 70-80% rispettivamente rapporto superficie
utile lorda/unità insediative di 40-45 mq), la contenibilità teorica del nuovo
piano si attestava, in realtà, a 70'000-80'000 unità insediative. Il Governo ha
indi accertato che la popolazione residente nel comune, nel 1999, era di 16'906
persone, i posti di lavoro 12'369 (dati del 1998) e i posti per il turismo 500:
in totale 29'775 unità insediative. Ne ha concluso che la contenibilità teorica
del piano regolatore superava largamente le prevedibili necessità di sviluppo
demografico ed edilizio nell'arco dei 15 anni, rendendo possibile oltre il
raddoppio delle unità insediative. Questa valutazione merita di essere
condivisa, per quanto concerne particolarmente l'evoluzione del numero di
abitanti, che qui interessa. In effetti, anche volendo adottare le (quantomai
parziali) proiezioni formulate dal comune, il nuovo piano regolatore
permetterebbe comunque sia di insediare, nei prossimi 15 anni, almeno ulteriori
11'094 abitanti sul territorio comunale, pari ad un aumento della popolazione
del 66%, ovvero di 2/3, di quella attuale. Per contro, la popolazione residente
nel comune non è in sostanza aumentata negli ultimi trent'anni. Secondo i dati
riportati nell'Annuario statistico ticinese (Comuni, anno 2000, pag. 46 seg.),
ripresi dai censimenti federali, la popolazione economica residente a
__________ assommava nel 1970 a 16'979 unità, nel 1980 a 16'743 unità e nel
1990 a 16'849 unità (cfr. inoltre il grafico alla pagina 7 del rapporto di
pianificazione): queste cifre corrispondono alla popolazione legale permanente
al 31 dicembre 1999 accertata dal Consiglio di Stato nel giudizio impugnato.
Avuto pertanto riguardo all'aumento oggettivamente pronosticabile della
popolazione, la contenibilità teorica del nuovo piano regolatore appare
eccessiva. A giusta ragione il Consiglio di Stato ha, pertanto, negato l'estensione
delle zone fabbricabili a scopi residenziali rispetto al perimetro del piano
regolatore precedente, approvato dallo stesso il 18 maggio 1977. Questa soluzione
appare, in concreto, ulteriormente giustificata dai dati forniti nel rapporto
di pianificazione (pag. 59), dai quali risulta che il piano regolatore
precedente avrebbe già permesso di conseguire una popolazione di 27'000
abitanti, ossia di soli 1'000 abitanti inferiore a quella del piano in esame ed
inoltre che quest'ultimo prevede, rispetto al precedente, un incremento
dell'indice di sfruttamento all'interno della zona edificabile. Sussiste
difatti un interesse generale ad impedire la formazione di zone edificabili
troppo vaste (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3c). Queste considerazioni devono, di
conseguenza, essere applicate anche alla part. 28 del ricorrente.
-
In
concreto, nemmeno è adempiuto il presupposto dell'art. 15 lett. a LPT. Con
terreni già edificati in larga misura si intende essenzialmente il territorio
costruito in maniera compatta, oltre eventualmente singole particelle
inedificate al suo interno, direttamente confinanti con la zona edificabile, in
genere già edificate e di superficie relativamente ridotta (RDAT I-2001 n. 49
consid. 3b; Flückiger, op. cit., ad art. 15 n. 60; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
op. cit., n. 319). Il fondo del ricorrente, di notevoli dimensioni, fa invece
parte di un ampio comprensorio completamente inedificato, situato oltre la
cintura urbana, i cui margini sono definiti da via , dall'impianto
dell' e dal campo sportivo __________ __________. Questo territorio
si spinge sino all'area golenale, con la quale condivide ancora la natura essenzialmente
non antropizzata. Di conseguenza, esso non può essere considerato come
ampiamente edificato nel senso restrittivo inteso dalla giurisprudenza.
-
Nell'ambito
di una ponderazione globale degli interessi (cfr. consid. 3), oltre al già
ricordato obiettivo di impedire la formazione di zone edificabili troppo vaste
(cfr. consid. 4), va poi ricordato che il territorio di cui fa parte il fondo
in rassegna è caratterizzato dalla diffusa presenza di coltivazioni, che, intercalate
da estensioni prative contornate da strisce di bosco, concorrono altresì a
formare un paesaggio di pregio. Una fascia questa che funge da cornice e da
polmone verde della città, a diretto contatto con la golena del fiume
__________, importante area di svago per la popolazione locale. Si giustifica
pertanto appieno di preservare questo territorio dall'edificazione anche per
motivi di ordine agricolo e paesaggistico; va, da ultimo, sottolineata
l'imprescindibile necessità di salvaguardare sufficienti spazi liberi per le
future generazioni.
-
La
risoluzione impugnata è inoltre conforme alle indicazioni sugli insediamenti contenute
nel piano direttore. Nella fattispecie, il piano regolatore di __________a, approvato
dal Consiglio di Stato il 18 maggio 1977, assegnava il fondo del ricorrente a vaste
zone per edifici pubblici e privati d'interesse pubblico, che sono state successivamente
riprese nel piano direttore come zone insediative (cfr. rappresentazione
grafica n. 12; inoltre la legenda, punto 10: "gli insediamenti").
Trattasi tuttavia, per quanto qui interessa, di un semplice rilevamento nel
piano direttore, al momento del suo allestimento, degli insediamenti indicati a
livello di piano regolatore, che è sprovvisto di portata propria e che, pertanto,
entro questi limiti, è sfornito di effetti obbligatori; la definizione esatta
della zona edificabile di ogni singolo comune non dev'essere peraltro
effettuata, in ogni caso, in sede di piano direttore. Quest'ultimo strumento
prevede piuttosto, come obiettivo vincolante, che le zone insediative dei
comuni devono essere definite in base ai bisogni della popolazione residente,
alle prognosi di evoluzione demografica dei prossimi 15 anni e agli obiettivi
di sviluppo economico, ritenuto che le zone edificabili manifestamente
sovradimensionate devono essere ridotte (cfr. gli obiettivi pianificatori
cantonali del piano direttore, adottati con decreto legislativo 12 dicembre
1990, A.10 lett. d; inoltre il rapporto esplicativo, II.87, A.10.2.2).
Attraverso il piano regolatore in esame, il primo a dover essere conforme alla
LPT (cfr. su questo aspetto la risoluzione impugnata, pag. 19 segg.), il comune
ha esteso la zona residenziale sostituendola alla precedente zona per attrezzature
ed edifici pubblici, di modo che la contenibilità teorica del piano relativa
alla residenza è risultata eccessiva (cfr. consid. 4). Per questo motivo, la
non approvazione della nuova zona residenziale, con la conseguente riduzione
della zona edificabile, è indubbiamente congruente con il piano direttore.
-
La
risoluzione impugnata, ponendo il piano regolatore in consonanza con l'ordinamento
giuridico non è lesiva dell'autonomia comunale; dev'essere, di conseguenza,
confermata per quanto concerne l'esclusione dalla zona edificabile del mapp.
__________. Il ricorso va dunque respinto su questo punto.
.
- La
tassa di giudizio e le spese devono essere poste carico dell'insorgente (art.
28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara e pronuncia
-
Il
ricorso, per quanto non sospeso, è respinto.
-
Il
ricorrente è condannato al pagamento delle tasse di giudizio e spese per complessivi
fr. 2'700.- (duemilasettecento).
-
Intimazione: -
__________ __________, ____________________, rappr. da avv. __________
__________, __________ __________ __________, ____________________
Municipio di __________ , __________ __________, __________ __________a
Consiglio di Stato, Residenza Governativa, 6501 Bellinzona
Divisione della pianificazione
territoriale, Viale S. Franscini 16,
6501
Bellinzona
Per il Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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