AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.2001.77
Data decisione, Autorità:
05.12.2002, TPT
Incarto n.
90.2001.77
90.2001.78
90.2001.86
90.2001.87
Lugano
5 dicembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del
territorio
composto dai giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo Anastasi,
Werner Walser
segretario
Stefano Furger, vicecancelliere
statuendo sui ricorsi di
__________ __________, __________ __________, del __________ __________
__________ __________, __________ __________, del __________ __________
__________ __________ __________, __________ __________, del __________ __________
__________ __________ __________, __________ __________, del __________ __________
contro
la risoluzione __________ottobre 2001 (n.
__________) del Consiglio di Stato di approvazione del piano regolatore di
__________;
viste le risposte:
territorio;
letti ed esaminati gli
atti;
ritenuto,
in
fatto:
A. Nella
seduta del 6 luglio 1999 il consiglio comunale di _________ ha adottato la
revisione generale del piano regolatore. In quella sede i mapp. _________,
_________, _________ e _________, disposti tutti in sequenza lungo il lato nord
di via _________, ubicata in località _________, sono stati attribuiti alla
zona residenziale semi-estensiva (zona D). Il mapp. _________, di proprietà
della comunione ereditaria fu __________ composta da ______, __________ e
__________ __, presenta una superficie di 3'044 mq, è edificato con
un'abitazione monofamiliare di 2 piani e confina sul suo lato ovest con via
_____. Il successivo e contermine mapp. _________ appartiene invece alla
comunione ereditaria fu __________ __________ composta da __________
, __________ __________ - e __________
ò-; anch'esso edificato con una costruzione abitativa di 2
piani, presenta una superficie di 892 mq. Segue il mapp. _______, di
proprietà di __________ __________ -, inedificato, con una superficie
prativa di 1'080 mq. Infine, il mapp. _______, appartenente a __________
__________ -, presenta una superficie di 1'070 mq; sullo stesso
insiste un'abitazione di due piani.
B. Con
atti di ricorso separati, __________ __________, in rappresentanza della
comunione ereditaria fu __________ __________, __________ __________, in
rappresentanza della comunione ereditaria fu __________ , __________
__________ - e __________ a- sono insorti contro
quella deliberazione dinanzi al Consiglio di Stato, chiedendo lo stralcio della
linea di arretramento che grava i loro fondi lungo via _________ e lungo via
_________.
C. Con
risoluzione __________ ottobre 2001 (n. __________) il Consiglio di Stato ha
approvato il piano regolatore e ha respinto le impugnative dei ricorrenti (cfr.
risoluzione impugnata, pag. 56 segg.).
D. Con
gravami 12 e 13 novembre 2001 i ricorrenti citati in ingresso insorgono innanzi
a questo Tribunale avverso la menzionata risoluzione governativa, postulandone
l'annullamento e riproponendo le medesime domande di prima istanza. A sostegno
dei loro ricorsi, essi lamentano una violazione della garanzia della proprietà.
Le linee di arretramento in esame, di cui una posta a 11 m dal ciglio di via
_________ e l'altra da 8 m fino a 16 m da via _________, oltre che sprovviste
del necessario interesse pubblico preponderante, sono ritenute molto incisive
per rapporto ai 4 m sanciti, quale regola generale, dall'art. 6 cifra 1.1.
NAPR. A mente dei ricorrenti esse pregiudicano le potenzialità edificatorie dei
fondi, rendendo oltretutto problematica la parcellazione di quei mappali, che,
per la loro ampiezza, sarebbero edificabili con più costruzioni.
E. Il
municipio postula l'accoglimento del gravame, mentre la divisione della
pianificazione territoriale ne chiede la reiezione integrale.
F. Il
4 settembre 2002 il Tribunale ha esperito una visita dei luoghi, in occasione
della quale sono state scattate alcune fotografie dei mappali dei ricorrenti,
in seguito acquisite agli atti. Il 10 settembre 2002 si è tenuta l'udienza,
durante la quale le parti hanno confermato le rispettive allegazioni e domande,
rinunciando al sopralluogo in contraddittorio.
considerato, in diritto:
- La
competenza del Tribunale è data, i ricorsi sono tempestivi (art. 38 cpv. 1
LALPT) e la legittimazione di __________ __________ -, __________
__________ - ed __________ __________ certa, in quanto ricorrenti in
proprio nome e come componenti della comunione ereditaria fu __________
__________ (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). I loro ricorsi sono dunque
ricevibili. In merito alla legittimazione dei componenti della comunione
ereditaria fu __________ __________ si considera quanto segue: __________
__________ sostiene di ricorrere in proprio nome e per conto della comunione
ereditaria. Tuttavia, non sussistendo un rapporto di rappresentanza specifico
nei confronti dei membri di quest'ultima, in assenza di procura, la
legittimazione va riconosciuta al solo signor __________ __________ (art. 38
cpv. 4 lett. b LALPT). Entro questi limiti, il ricorso è ricevibile.
I
ricorsi, essendo caratterizzati da identiche rivendicazioni ed avendo per
oggetto la medesima situazione pianificatoria e territoriale, vengono trattati
congiuntamente in un'unica decisione (art. 51 PAmm).
- In
campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è,
però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno
un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato
(art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno
potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma
anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità
incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità
loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro
compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il
diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad
intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro
sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto
della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano
direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-1999 n. 27 consid. 3).
Il
potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece
circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit.,
ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art.
33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano
regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
-
Giusta l'art. 75 Cost. i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento
per assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e una razionale
abitabilità del territorio. A livello legislativo l'obbligo di pianificare è
codificato all'art. 2 LPT. Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve
avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione
dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in
reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una
specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto piano
regolatore - viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6
e segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione
(art. 1 cpv. 1 2.a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è
garantita protezione giuridica (art. 33 e segg. LPT) e partecipazione
democratica (art. 4 LPT). Il piano regolatore disciplina l'uso ammissibile del
suolo (art. 14 e segg. LPT) e attua il contenuto del piano direttore,
rendendolo vincolante verso i privati (art. 21 cpv. 1 LPT). Il piano regolatore
si compone di un rapporto di pianificazione, di rappresentazioni grafiche, di
norme di attuazione e di un programma di realizzazione (art. 26 LALPT). Le
rappresentazioni grafiche comprendono i piani del paesaggio, delle zone, del
traffico, delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico e il piano
indicativo dei servizi pubblici (art. 28 cpv. 1 LALPT). Esse fissano, tra
l'altro, la rete delle vie di comunicazione per i mezzi di trasporto pubblici e
privati con la precisazione delle linee di arretramento (art. 28 cpv. 2 lett. p
LALPT).
-
Una
restrizione di diritto pubblico della proprietà è compatibile con la garanzia
della proprietà sancita dall'art. 26 Cost. solo se si fonda su di una base
legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante, rispetta il
principio della proporzionalità, non viola la garanzia della proprietà quale
istituto e dà luogo a piena indennità ove equivalga ad una espropriazione (art.
36 Cost.).
-
I
ricorrenti contestano l'interesse pubblico dei vincoli pianificatori gravanti i
loro fondi; in particolare si aggravano da un lato contro la linea di
arretramento posta a 11 m di profondità, che, in aggiunta alla larghezza di via
_________ e all'arretramento sul versante opposto della strada, forma un'area
di stacco larga 22 m, e dall'altro lato contro la linea di arretramento posta
trasversalmente rispetto a via _________ (mapp. _________).
5.1.
Prima di entrare nel merito occorre rilevare che il concetto di interesse
pubblico è un concetto dinamico, che evolve con la società riflettendone
esigenze ed aspirazioni (Imboden / Rhinow / Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Nr. 57 B II). In linea generale è pubblico l'interesse che coinvolge la
generalità dei cittadini o una sua frazione significativa che compete al potere
pubblico promuovere nell’esercizio delle sue funzioni. V’è interesse pubblico a
un provvedimento di pianificazione del territorio quando la sua adozione
corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività
(G. Müller, Commentaire de la Constitution fédérale, art. 22ter n. 34). Tale
interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in
giuoco.
5.2. Il comune di _________, individuate le problematiche e i
conflitti sorti negli ultimi 20 anni, in seguito a mutamenti intervenuti
essenzialmente a livello socioeconomico ed edilizio, ha adottato il nuovo piano
regolatore allo scopo di consolidare e rafforzare l'importanza della città a
livello cantonale e regionale, curando la salvaguardia e valorizzazione dei
contenuti storici e culturali, con l'obiettivo di migliorare la qualità di
vita. Tra gli indirizzi pianificatori del nuovo piano regolatore figurano, per
quanto qui interessa, la suddivisione coordinata dei comparti sul territorio
giurisdizionale, l'impostazione di uno schema viario principale di accesso alle
attività e servizi a carattere cantonale e regionale, avuto riguardo alle
peculiarità delle zone residenziali, la riqualificazione e ricomposizione delle
fasce territoriali adiacenti all'asse stradale nord-sud, la completazione della
cornice di svago e di riposo della zona urbana attraverso l'integrazione di una
fascia verde qualificata e attrezzata, lungo la golena del fiume Ticino,
l'individuazione delle possibilità per uno sfruttamento razionale del
territorio a correttivo della casuale densità abitativa dei quartieri
periferici (cfr. rapporto di pianificazione, pagg. da 19 a 23). In particolare,
riconosciuto che alcuni quartieri residenziali di più recente edificazione, sia
a sud, sia a nord della città, si sono sviluppati con una sostanza edilizia
poco strutturata e discontinua a detrimento di un'immagine cittadina
all'insegna della qualità e della vivibilità, è stato messo a punto un concetto
urbanistico di recupero (Concetto urbanistico , aprile 1989), che comporta il
riassetto del contesto urbano attraverso l'impianto di spazi attrattivi,
privati e pubblici, sia dal profilo ambientale che sociale, favorendo, laddove
necessario, l'incremento della densificazione abitativa. A questo scopo, il
piano regolatore prevede alcuni elementi di riferimento quali i "centri di
quartiere", posizionati nel baricentro dei quartieri a forte sviluppo
della città, che, fungendo da alternativa all'offerta del centro cittadino,
esplicano la funzione di copertura delle necessità di base (negozi alimentari,
farmacia, posta, culto, ecc.; cfr. rapporto di pianificazione, pag. 37). Oltre
a questi centri di quartiere, il piano prevede "una trama ortogonale di
fasce di stacco da arredare a verde tra comparti edificati (ca. 20 ml di
larghezza) e di una rete di collegamenti e percorsi alternativi a quelli
veicolari " (cfr. rapporto di pianificazione, pag. 25), intesa a
facilitare i contatti tra città e l'area golenale, che, come detto in
precedenza, è un'importante zona con funzioni paesaggistiche e di svago per la
popolazione. Fra gli strumenti, propri della disciplina urbanistica, atti a
realizzare questi intendimenti figurano le linee d'arretramento, di
costruzione, la localizzazione delle aree inedificabili e i parametri
edificatori minimi. Sull’interesse pubblico in genere delle distanze dalle
strade (arretramenti o allineamenti che siano), volte a ridefinire e
ristrutturare le adiacenze delle stesse, è inutile dilungarsi: tali vincoli,
noti ed applicati da lungo tempo, possono avere svariate giustificazioni. In
particolare tutelano la sicurezza della circolazione stradale, assicurano la
possibilità di attuare future correzioni stradali, permettono uno sviluppo
armonioso degli agglomerati, danno il necessario respiro ai quartieri (aria,
luce, tutela dalle immissioni), migliorano l’estetica dei centri urbani,
facilitano la creazione di aree verdi e spazi riservati ai pedoni,
contribuiscono in definitiva ad elevare la qualità di vita della popolazione
(DTF 109 Ib 116 e relativi rinvii; A. Scolari, Commentario, ad art. 25 LE, n.
1026 segg.).
5.3.
Nel caso specifico, via _________ è ubicata nel quartiere situato in località
_________. Questo quartiere costituisce una delle estensioni della città
sviluppatesi verso settentrione in questi ultimi trent'anni. L'ossatura del
comparto è costituita, in sequenza parallela, da via __________, da via
__________ __________, dalla stessa via _________ e dal collegamento ciclabile
e pedonale con via __________ __________, la cui approvazione, va tuttavia
specificato, è per ora tenuta in sospeso (cfr. risoluzione, punto 4.2.3., pag.
31). Queste strade confluiscono ad ovest nell'asse stradale costituito da via
_________ e via __________ __________ __________, formando quella trama
ortogonale sulla quale il nuovo piano regolatore ha previsto le fasce di stacco
di circa 20 ml di larghezza (campo stradale incluso), determinate da linee di
arretramento come quelle in contestazione. La visita dei luoghi effettuata da
questo Tribunale ha permesso di appurare che questa zona costituisce un
quartiere eminentemente residenziale, relativamente tranquillo. Dal profilo
della sostanza edilizia il quartiere si caratterizza per la presenza dominante
di case monofamiliari di 1 e 2 piani, alcune disposte a schiera, e di 3
palazzine di 4 piani, allineate tuttavia sul margine est, a contatto con l'area
che ospita gli ex magazzini dello Stato. Il comparto è contornato su quasi tre
lati da vaste superfici ancora inedificate: la fascia ad ovest, essendo a
ridosso della golena del fiume Ticino, è destinata a rimanere tale, mentre per
quelle che si estendono a nord e ad est, il piano regolatore prevede l'apertura
ad un considerevole insediamento, denominato Comparto speciale nord
__________________, che, per motivi che qui non è necessario riassumere, il
Consiglio di Stato non ha ancora approvato (cfr. risoluzione, punto 4.2.3.,
pag. 26 segg.). In particolare, sul versante est, è previsto l'impianto di uno
dei summenzionati centri di quartiere, il CQ 2, quale punto cardine per il
futuro sviluppo della città verso nord, costituendo in quanto tale uno spazio
urbano di aggregazione sociale qualitativo, date le infrastrutture e i servizi
di cui dovrà disporre. Questo centro è direttamente collegato con l'area di
svago golenale per mezzo di via _________.
5.4.
Alla luce di queste circostanze e degli scopi perseguiti con il piano
regolatore, occorre riconoscere la sussistenza di un interesse pubblico
all'imposizione alla formazione di fasce di stacco inedificate lungo le strade
del comparto in esame. Per tutte le ragioni esposte nel rapporto pianificatorio
e riassunte nei considerandi precedenti, il comparto costituisce, per la sua
posizione mediana fra l'area golenale e il Comparto speciale, una componente
importante del territorio cittadino, in quanto area di transizione e di
collegamento tra un comparto ad alto potenziale di sviluppo e uno destinato
allo svago, che merita indubbiamente di venir organizzata e valorizzata dal
profilo strutturale e funzionale. In questo contesto, le aree di stacco lungo
le strade del quartiere, marcando il prospetto viario con fasce arredate a
verde, formano quella trama trasversale di collegamenti che favorisce i
contatti tra città e zona verde per una miglior integrazione delle diverse
funzioni di vita (abitazione, svago, lavoro, ecc.); obiettivo, questo,
perseguito dal nuovo piano regolatore (cfr. art. 4 cifra 1 lett. c NAPR). Tutte
queste considerazioni valgono a maggior ragione per via _________, la cui
valenza strategica è ravvisabile nella funzione di unico raccordo diretto del
centro di quartiere CQ 2, punto focale delle attività pubbliche e sociali del
futuro quartiere, con la fascia golenale. Vi è quindi indubbiamente un
interesse pubblico a definire e localizzare delle aree di stacco lungo le
strade per mezzo di linee di arretramento. Esse si rivelano conformi al
principio pianificatorio, che prescrive di inserire negli insediamenti spazi
verdi e alberati (art. 3 cpv. 3 lett. e LPT).
- Verificata
la presenza di un interesse pubblico alle misure pianificatorie in
contestazione, occorre ora esaminare se per rapporto alle circostanze concrete,
i vincoli così adottati dal comune risultano ragionevoli, attuabili e
sopportabili; segnatamente se non sacrificano sproporzionatamente l'interesse
privato contrapposto. Se così fosse, queste misure violerebbero il principio
della proporzionalità (DTF 118 Ia 394). A tale proposito, i ricorrenti
sostengono che le linee di arretramento imponendo agli edifici una distanza di
almeno 11 m da via _________ e, per il mapp. _________, di 8 m fino a 16 m da
via _________, siano troppo incisive, ritenuto che l'art. 6 cifra 1.1. NAPR
prevede un semplice arretramento di 4 m in assenza di divergenti indicazioni a
livello di rappresentazioni grafiche (piano delle zone e piano della rete
viaria). Inoltre, esse limitano gravemente le potenzialità edificatorie dei
fondi, in particolare di quelli che, per la loro ampiezza, sarebbero
edificabili con più costruzioni.
6.1.
Va innanzitutto premesso che gli arretramenti contestati sono sicuramente
idonei al raggiungimento dello scopo prefisso, vale a dire la formazione delle
fasce di stacco lungo le strade del comparto in predicato. Dall'esame dei piani
risulta difatti che le linee di arretramento sono state tracciate considerando
le facciate degli edifici che si affacciano sul lato nord (quelli dei
ricorrenti) e sul lato sud di via _________, i quali, quindi, risultano già sin
d'ora allineati sulle stesse. Identica situazione si può riscontrare per tutte
le altre strade del quartiere - via _________ compresa, la cui linea di
arretramento è determinata dall'ubicazione dell'edificio insistente sul mapp.
6026 - di modo che gli edifici non intaccano l'assetto delle fasce di stacco, men
che meno ne causano un'interruzione. In questo caso, il piano non fa
nient'altro che codificare una situazione di fatto già da tempo consolidata.
Inoltre, il nuovo ordinamento pianificatorio ha aumentato tutti i parametri
edificatori di zona rispetto al piano previgente: difatti, la zona residenziale
semi-estensiva D, che include i fondi dei ricorrenti, prevede un incremento
dell'indice di sfruttamento dello 0,2 (ora pari a 0,6), dell'altezza massima di
3 m (ora pari a 10,50 m) e l'abolizione dell'indice di occupazione massimo del
30%, il quale, essendo sostituito dall'imposizione di un'area verde minima del
45%, risulterebbe virtualmente del 55%. L'altezza massima dà quindi luogo ad
una previsione edificatoria nel quartiere di edifici alti 3 piani. Orbene, a
fronte di questi dati e ritenuto l'obiettivo di miglioramento della qualità di
vita perseguito dal piano (cfr. art. 4 cifra 1 lett. c NAPR), una fascia di
stacco di 22 m (campo stradale compreso) fra due fronti edificati, come quelli
che si affacciano sui lati di via _________, risulta congrua alla natura di una
zona a carattere eminentemente residenziale. Queste zone necessitano
indubbiamente di aree aperte, che possano garantire alle abitazioni la miglior
insolazione ed aerazione possibile, favorendo parimenti la formazione di spazi
verdi destinati allo svago. Tutte queste funzioni non possono in genere essere
assicurate compiutamente dalla sola ampiezza del campo stradale; a maggior
ragione se, come nella fattispecie, si tratta di una semplice strada di
servizio, per definizione, di modeste dimensioni. Ciò detto, si giustifica pure
la maggior ampiezza della fascia inedificabile (profondità 11 m), che interessa
i fondi dei ricorrenti, rispetto a quella prevista lungo il lato opposto di via
_________ (profondità 4 m): difatti, questi, essendo ubicati sul lato nord
della strada, godono di una completa esposizione al sole, negata, per contro,
alla fascia ubicata lungo l'altro versante, quello sud, oscurata dalla
volumetria degli edifici che vi insistono.
6.2.
Inconferente risulta, da ultimo, la pretesa limitazione avanzata dai ricorrenti
delle potenzialità edificatorie causata dai vincoli ai loro fondi. Difatti,
considerando un edificio, che, singolarmente per ciascun dei quattro fondi,
tenesse conto delle linee di arretramento, delle distanze minime dai confini
(art. 6 cifra 2.1. NAPR: 3 m) e fosse di 3 piani di altezza (10,50 m),
esaurirebbe integralmente l'indice di sfruttamento a disposizione (art. 46
NAPR: i.s. 0,6), pur con un considerevole avanzo di superficie potenzialmente
occupabile. Da quanto precede, risulta quindi assodato che i vincoli in
contestazione non intaccano minimamente le potenzialità edificatorie dei fondi;
ciò, malgrado il nuovo piano regolatore abbia incrementato i parametri edificatori.
Pertanto, le misure pianificatorie all'esame devono essere considerate
oggettivamente ragionevoli; una riduzione della distanza delle linee di
arretramento dalla strada, quindi della profondità della fascia di rispetto,
non può entrare in linea di conto.
-
In conclusione, le linee di arretramento gravanti i mapp.
_________, _________, _________ e _________ non prefigurano una violazione del
principio della proporzionalità. Pertanto, essendo queste misure pianificatorie
giustificate da un prevalente interesse pubblico, il ricorso deve essere
respinto.
-
La
tassa di giudizio e le spese devono essere poste a carico dei ricorrenti (art.
28 PAmm)
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara e pronuncia
- I
ricorsi sono respinti.
2.I ricorrenti sono condannati al pagamento
in solido delle tasse di giudizio e spese per complessivi fr. 1'000.- (mille).
- Intimazione
a:
__________, __________
_________ __________, __________ _________
__________, __________
_________ __________, ___________________
__________ __________,
__________ __________ __________, ___________________
__________ __________,
__________ _________ __________, ___________________
Municipio di
_________, __________
__________, ___________________
Divisione della
pianificazione territoriale,
Viale S. Franscini 17, Bellinzona
Consiglio di Stato, Residenza governativa, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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