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Numero d'incarto:
90.2001.119
Data decisione, Autorità:
10.07.2002, TPT
Incarto n.
90.2001.00119
Lugano
10 luglio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del
territorio
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo Anastasi, Werner Walser
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso 20 dicembre 2001 di
__________ e __________ __________ -__________, __________ __________,
rappr. da: avv. __________. __________, Via
__________ __________, __________ __________,
contro
la decisione 13 novembre 2001 (n. __________) con
cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di
__________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con risoluzione 13 novembre 2001 il
Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di __________;
che, ravvisando un'erronea riproduzione nel
piano del paesaggio del prato secco di importanza cantonale e locale oggetto
__________, il Governo ha disposto in quella sede una modifica d'ufficio del
piano regolatore intesa ad un esatto inserimento nel documento del menzionato
oggetto (cfr. decisione di approvazione, cifra 3.4.3. lett. b in fine; 6.12;
allegato 18);
che con ricorso 20 dicembre 2001 __________
e __________ __________ -_________, proprietari dei mapp. __________ e
__________ di __________, interessati dal provvedimento, sono insorti contro la
menzionata risoluzione innanzi a questo Tribunale, chiedendo il suo
annullamento;
che gli insorgenti contestano l'imposizione
del prato secco sulle loro proprietà: dal momento che queste ultime sono
interessate dall'ampliamento della zona edificabile in località __________, per
il quale il Governo ha sospeso l'approvazione, l'imposizione d'ufficio del
prato secco condiziona la successiva decisione che l'autorità sarà chiamata ad
emettere su questo oggetto, precludendo segnatamente la possibilità di
compiutamente ponderare gli interessi in gioco;
che la divisione della pianificazione
territoriale ed il municipio di __________ hanno postulato l'accoglimento
dell'impugnativa;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale è data, il ricorso tempestivo e la legittimazione dei
ricorrenti certa (art. 38 cpv. 1 e 4 lett. c LALPT);
che
l'autorità inferiore può, sino all'insinuazione della risposta, modificare la
propria decisione nel senso delle domande del ricorrente; essa emana - a tal
fine - una nuova decisione (art. 50 cpv. 1 e 2 PAmm); l'autorità di ricorso
esamina indi il ricorso solo nella misura in cui non sia divenuto privo di
oggetto (art. 50 cpv. 3 PAmm);
che, in concreto, il Consiglio di Stato non
ha modificato la risoluzione impugnata, per cui un giudizio del Tribunale
appare necessario;
che, come ammette la stessa divisione della
pianificazione territoriale nelle osservazioni al ricorso, la modifica
d'ufficio del limite del prato secco oggetto __________ appare prematura e non
poteva, pertanto, essere imposta, per lo meno a questo stadio della procedura:
che, pertanto, il suo annullamento, da parte
del Tribunale, appare imprescindibile onde permettere al Governo di
pronunciarsi sull'ampliamento della zona edificabile in località __________
ponderando adeguatamente tutti gli interessi coinvolti: dev'essere invece
evitato che la determinazione, preventiva ed isolata, dell'avversato prato
secco possa condizionare la decisione relativa alla pianificazione del comparto
(cfr. circa la necessità, in generale, di procedere ad una ponderazione degli
interessi per la definizione delle varie zone, Moor, Commentario LPT, art. 14
n. 73; art. 15 n. 25 segg.; art. 17 n. 5 segg.; per quanto concerne più
particolarmente, come in concreto, la protezione dei prati secchi di importanza
cantonale o locale, ovvero dei biotopi giusta l'art. 18 cpv. 1 e 1bis LPN,
Moor, op. cit., art. 17 n. 71 seg. e 109; per il conflitto tra la protezione di
un biotopo di tale importanza e la zona edificabile Maurer, Commentario LPN,
art. 18b, n. 25 seg.);
che, sulla scorta di quanto precede, il
ricorso dev'essere accolto;
che, dato l'esito, il Tribunale prescinde
dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm), mentre che condanna lo
Stato a rifondere ai ricorrenti, assistiti da un legale, delle adeguate ripetibili
(art. 31 PAmm);
visti gli art. 14, 15, 17 LPT, 37, 38 LALPT; 3, 18,
28, 31, 50 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§ Di conseguenza, la decisione 13 novembre 2001
(n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore
di __________ è annullata nella misura in cui dispone una modifica d'ufficio
volta all'esatto inserimento del prato secco oggetto __________ nel piano del
paesaggio.
-
Non si
preleva tassa di giustizia. Lo Stato è tenuto a rifondere ai ricorrenti fr.
500.-- per ripetibili.
-
Intimazione
a:
__________ -__________ __________ e __________, patr. da avv. __________. __________,
Via __________ __________, __________
Municipio di __________, __________
Consiglio di Stato, Residenza Governativa, __________,
Divisione della pianificazione territoriale, __________ __________. __________
__________, __________
Per il Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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