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Numero d'incarto:
90.2000.87
Data decisione, Autorità:
16.08.2001, TPT
Incarto n.
90.2000.00087
Lugano
16 agosto
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna
Il segretario
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 27 dicembre 2000 di
__________ __________ e __________, __________ __________,
contro
la decisione __________ marzo 1999 del Gran
Consiglio approvante il Piano generale relativo alla correzione della strada
cantonale (__________e la costruzione del nuovo valico del __________,
nell’ambito del __________ - __________ __________;
visto la risposta 16 maggio 2001 dei Servizi Generali
del DT;
letti ed esaminati gli atti;
r i t e n u t o
in fatto
a. Il PG qui impugnato prevede la costruzione di un nuovo valico
doganale in località Il , in territorio del Comune di __________ e la
correzione della strada cantonale () __________ __________ __________
e il valico in questione. Come tale, forma parte integrante del Piano dei
trasporti del __________ (__________), integrato nel Piano direttore cantonale
(PD) attraverso la scheda di coordinamento no. ., approvata
dal Consiglio federale il 20 dicembre 2000.
Le
opere contemplate dal PG in esame sono comprese nel progetto “Potenziamento
__________ __________ - __________ __________ ”, suddiviso in due parti.
La
prima comporta gli interventi sulla ferrovia compresi tra __________ __________
e __________ e segue la procedura federale di approvazione dei piani dalla
Legge federale sulle ferrovie (LFer). Organo competente è l’Ufficio federale
dei trasporti (UFT) che ha autorizzato l’estensione dell’applicazione della procedura
alle opere stradali integranti il potenziamento della ferrovia. Vi fanno parte
la demolizione del viadotto e del ponte doganale attuali.
La
seconda parte concerne invece le opere previste dal qui impugnato PG.
b. I qui ricorrenti, che non hanno fatto opposizione al progetto definitivo
concernente il potenziamento della ferrovia, pubblicato dal 20 ottobre al 18
novembre 2000, insorgono in questa sede contro il PG “in quanto la
realizzazione di questa parte di opera nell’ambito del __________ - __________
__________ implica la demolizione del viadotto e contempla l’abbattimento del
ponte che collega __________ __________ __________ e __________ __________
__________.”
Con
una serie di motivi che, visto l’esito del ricorso, non mette conto rievocare
in questa sede, i ricorrenti chiedono che il ponte e il viadotto vengano
mantenuti ed anzi “valorizzati in funzione delle reali necessità turistiche e
commerciali locali (ad esempio con la creazione di due corsie sul viadotto e
sul ponte, di un giardino pubblico e posteggi sull’attuale viadotto)”
in diritto
- Il
TPT, istituito dalla legge 18 maggio 1992 quale Camera della pianificazione del
territorio “che giudica le contestazioni attribuitale dalla legge”, è
competente giusta l’art. 49 LALPT a decidere i ricorsi in materia di PUC.
Dal
canto suo l’art. 13 LStr. del 23.3.83, modificata il 6.2.9.95 con entrata in
vigore il 15.3.95, dichiara applicabile ai piani generali delle strade (PG) la
procedura prevista dalla LALPT per i piani di utilizzazione cantonali (PUC).
Competente a decidere i ricorsi contro i PG è dunque il TPT.
Per
contro l’autorità ricorsuale in materia di progetti definitivi soggetti alla
LFerr è l’UFT.
- Il
ricorso contesta la demolizione del viadotto doganale, il ripristino della riva
a lago e l’abbattimento del ponte collegante i due comuni.
Ora,
questi interventi non sono previsti dal PG ma dal progetto definitivo
riguardante il potenziamento della __________ __________ __________ __________.
E’ dunque, in realtà, questo progetto che il ricorso, pur dichiarando impugnare
il PG, intende contestare.
Il
gravame, irricevibile in questa sede per mancanza sui punti contestati di una
decisione impugnabile presso il TPT, va quindi trasmesso all’autorità
competente a pronunciarsi in merito, l’UFT.
Spetta
ad essa verificare la sussistenza dei presupposti processuali e in prima linea
la tempestività del gravame.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
-
Il
ricorso, irricevibile, è trasmesso all’autorità competente, l’UFT.
-
Non
si prelevano tasse di giudizio.
-
Intimazione: -
__________e __________ __________, __________
Consiglio di Stato, Bellinzona
- Dipartimento del territorio,
amministra-
zione immobiliare e strade nazionali,
Bellinzona
Ufficio federale dei trasporti, Berna
Tribunale della
pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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