AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.2000.78
Data decisione, Autorità:
21.01.2002, TPT
Incarto n.
90.2000.00078
Lugano
21 gennaio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta,
presidente,
Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna
vicecancelliere
Stefano Furger
statuendo sul ricorso del 11 dicembre 2000 di
contro
la risoluzione __________ novembre 2000 (n°
__________) del Consiglio di Stato, che approva la revisione generale del PR
di __________ (____________________),
viste le
osservazioni 21 febbraio 2001 del Municipio di __________ e la risposta 11
maggio 2001 della Divisione della pianificazione territoriale del Dipartimento
del territorio,
letti ed
esaminati gli atti,
esperiti
i necessari accertamenti;
r i t e n u t o
in fatto
a. Il
PR di _________ è stato approvato dal Consiglio di Stato il 13 aprile 1976 e il
13 settembre 1977 con risoluzioni n. _________ e . Integrato da alcune
varianti approvate nel corso degli anni 1978-1996, il PR è stato in seguito
sottoposto a revisione generale () adottata dal Consiglio comunale
nella seduta del 23 novembre 1998.
b. Contro
il nuovo PR è insorta davanti al Consiglio di Stato la _________ SA,
proprietaria delle particella n. _________ RFD di _________, sulla quale
insiste, fra l'altro, lo stabile che ospita il museo _________, ubicato lungo
via _________.
Il
ricorso verte in particolare su due oggetti:
- da
un lato, la ricorrente si oppone alla formazione di un viale
alberato
tramite la messa a dimora di alberi su entrambi i lati di via _________. A tal
riguardo fa notare dapprima l'incompetenza del comune ad intervenire su una
strada cantonale senza apposita delega ai sensi di legge. Rileva quindi che
tale viale alberato è incompatibile con il grado di sicurezza che una strada di
collegamento principale, quale via _________, deve assicurare ai suoi utenti.
Ritenendo inoltre questa misura come essenzialmente paesaggistica e di natura
meramente estetica, ne contesta l'interesse pubblico. Denuncia inoltre il
conflitto generato dall'alberatura con lo stabile del museo _________
adiacente, sia dal profilo estetico e funzionale - la chioma degli alberi
vanificherebbe la visibilità dell'architettura dell'edificio, il quale è stato
recuperato attraverso un lavoro di restauro conservativo inteso a promuoverne
l'immagine e a potenziarne la funzione di richiamo sul pubblico -, sia da
quello strutturale - le radici delle piante potrebbero interferire con i cavi e
le tubature degli impianti del museo, oltre che a danneggiare i suoi muri
maestri. Da ultimo, rilevando che i costi preventivati per la sua realizzazione
risultano del tutto sproporzionati rispetto allo scopo perseguito dal comune,
chiede in conclusione l'esclusione del viale alberato su via _________;
la ricorrente contesta inoltre la definizione di destinazione d'utilizzo
prevista dall'art. 54 NAPR concernente il museo _________, ritenendola troppo
restrittiva e vincolante, giacché escluderebbe a priori qualsiasi utilizzo che
non fosse prettamente di carattere espositivo.
c. Con
decisione 2 novembre 2000 il Consiglio di Stato ha approvato il PR e respinto
il ricorso relativamente alla questione del viale alberato, confermando
integralmente tale vincolo. In merito all'art. 54 NAPR, il Governo, precisando
che la definizione contenuta nel disposto di PR non preclude la facoltà di
riservare spazi dell'edificio in oggetto "per quelle attività
direttamente connesse al museo ed indispensabili al suo funzionamento e che non
sono unicamente di carattere espositivo" (cfr. ris. Consiglio di Stato
n. __________, pagg. 135-136), ha dichiarato il ricorso privo d'oggetto su
questo punto.
d. Contro
la decisione del Consiglio di Stato La _________ SA è insorta al TPT con
gravame 11 dicembre 2000. Dichiarandosi soddisfatta in merito alla precisazione
governativa relativamente alla definizione della destinazione d'uso dell'art.
54 NAPR, ritiene questo punto superato e ripresenta la propria opposizione alla
formazione del viale alberato su via _________. Riproponendo quindi nella
sostanza le censure e le argomentazioni già sollevate in prima istanza, lamenta
inoltre la carenza di motivazione della decisione impugnata e la conseguente
violazione del diritto di essere sentito.
e. Nelle
rispettive risposte, il comune e la Divisione della pianificazione territoriale
del Dipartimento del territorio concludono per la reiezione del gravame.
f. In
data 25 giugno 2001 si è tenuta l'udienza in contraddittorio, durante la quale
il patrocinatore della ricorrente e il comune hanno convenuto di sospendere la
procedura, al fine di verificare se vi fosse spazio per una transazione in
merito alla questione litigiosa.
g. Il
26 giugno 2001 il Tribunale ha proceduto d'ufficio ad una visita dei luoghi.
h. Con
scritto 27 luglio 2001 la ricorrente ha comunicato a questo Tribunale di
riconfermare integralmente il proprio gravame.
in
diritto
- La
competenza di questo Tribunale è data dall'art. 26 quater lett. D LOG,
introdotto con la Legge concernente l'istituzione del Tribunale della
pianificazione del territorio, entrata in vigore il 1. ottobre 1992.
A norma
dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al
Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla
notificazione.
L’art. 38
LALPT legittima a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a),
i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), i proprietari dei
fondi la cui situazione è stata modificata dalla decisione del Consiglio di
Stato (cpv. 4 lett. c).
La
legittimazione attiva della ricorrente, già insorta in prima sede, per gli
stessi motivi, giusta l’art. 35 LALPT, è pacifica (art. 38 cpv. 4 lett. b)
LALPT).
Presentato
nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.
-
La
ricorrente lamenta la motivazione carente della decisione impugnata. A tal
proposito si osserva che corrisponde a principi generali del diritto pubblico e
in particolare al diritto di essere sentito, che i motivi della decisione
debbano essere noti all’interessato. “S’egli infatti non conosce i fatti e
le norme ritenute decisive dall’autorità decidente non potrà spesso farsi un
quadro dell’effettiva portata della decisione. Per di più non potrà
adeguatamente impugnarla, giacché né lui né l'autorità ricorsuale avranno gli
elementi per controllarne la fondatezza“ (DTF 98 Ia 460 ss, trad. ns.). In
linea con questo principio, l’art. 26 LPamm, applicabile in forza del richiamo
dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, prescrive di motivare ogni decisione, esigendo per
giunta la forma scritta. Non occorre che la motivazione si esprima su tutti gli
argomenti di fatto o di diritto toccati dal ricorso. L’autorità può limitarsi
ai punti essenziali ai fini del giudizio (cfr. DTF 112 Ia 110). E’ quanto è
avvenuto nel presente caso. Il Consiglio di Stato ha esposto nelle linee
essenziali i motivi per i quali ha respinto il gravame e confermato, malgrado
le censure ricorsuali, il vincolo di viale alberato lungo via _________. Ciò è
bastato d’altronde alla ricorrente per presentare un più che circostanziato
ricorso.
-
Il
comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale
non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione
del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44).
Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione
del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia
non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale
deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. In
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2
cpv. 3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare
alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per
adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire
il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Non può
però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non
poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve al
contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i
principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non
danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal
comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento
giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116
Ia 226 segg. consid. 2a; A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der
neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 segg., in part.
55).
Il TPT
non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità
(tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata
una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la
violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione
di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa,
l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere,
la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento
inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3
LALPT).
- Giusta l'art. 75 Cost. i Cantoni devono allestire dei piani
d'azzonamento per assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e una
razionale abitabilità del territorio. A livello legislativo l'obbligo di
pianificare è codificato all'art. 2 LPT.
Secondo
quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe:
pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del
permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto
coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di
utilizzazione - in Ticino detto PR - viene adottato, secondo le indicazioni del
piano direttore (art. 6 e segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia
coordinazione e valutazione (art. 1 cpv. 1 2a frase, 2 cpv. 1 LPT) e
nell'ambito di una procedura ove è garantita protezione giuridica (art. 33 e
segg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il PR disciplina l'uso
ammissibile del suolo (art. 14 e segg. LPT) e attua il contenuto del PD,
rendendolo vincolante verso i privati (art. 21 cpv. 1 LPT).
- Una
restrizione di diritto pubblico della proprietà è compatibile con la garanzia
della proprietà sancita dall'art. 26 Cost. solo se si fonda su di una base
legale (che deve essere chiara ed esplicita quando la limitazione è particolarmente
grave, DTF 114 Ia 117, consid. 3), è giustificata da un interesse pubblico
preponderante, rispetta il principio della proporzionalità, non viola la
garanzia della proprietà quale istituto e dà luogo a piena indennità ove
equivalga ad una espropriazione (DTF 115 Ia 29 consid. 4, 114 Ia 249 consid.
5a, 114 Ia 337 consid. 2, 113 Ia 364 consid. 2).
Nel caso
di specie il problema della violazione della garanzia della proprietà quale
istituto non si pone. Eventuali pretese espropriative esulano dalle competenze
giurisdizionali del TPT.
5.1. La
ricorrente contesta dapprima la competenza del comune di _________ di poter
intervenire su una strada cantonale, quale appunto via _________, in difetto di
un'apposita delega. Questa censura non merita adesione.
Oggetto
della pianificazione impugnata è la formazione di un viale alberato, con la
piantumazione di un doppio filare di alberi lungo il rettilineo stradale
cantonale che scorre davanti alla stazione delle FFS. Trattandosi quindi di una
piantagione appartenente a una strada pubblica, torna applicabile nella
fattispecie la Legge sulle strade del 23 marzo 1983 (in seguito: Lstr) giusta i
suoi combinati art. 1, 2 e 3.
5.1.1 A tal
riguardo si osserva che secondo la Lstr la pianificazione delle strade
cantonali avviene tramite il piano cantonale dei trasporti e i piani generali.
Giusta
l’art. 8 Lstr il piano cantonale dei trasporti previsto dalla Legge sul
coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e
servizi di trasporto è lo strumento per promuovere ed organizzare la politica
cantonale anche in materia di strade.
A tenore
dell’art. 11 Lstr i piani generali concretano gli indirizzi della
pianificazione cantonale dei trasporti. Essi indicano in particolare il
tracciato delle strade, con le opere principali, comprese quelle di protezione
esterna, gli allacciamenti e, se del caso, gli accessi ai fondi; le linee di
arretramento o di allineamento delle costruzioni; le attrezzature di importanza
cantonale o regionale destinate al traffico veicolare, quali posteggi, aree di
servizio, centro di manutenzione e di polizia, posti doganali e centri per il
traffico pesante.
Ai sensi
dell’art. 12 cpv. 1 Lstr i piani generali sono allestiti dal Dipartimento, che
coordina i preavvisi delle istanze federali, cantonali e comunali interessate.
Nei casi
in cui un’opera stradale è già inserita in un PR comunale l’art. 12 cpv. 2 Lstr
dispone che questo sostituisce il piano generale.
L’art. 13
Lstr statuisce che i piani generali seguono la procedura prevista per i piani
di utilizzazione cantonali (PUC). Sono dunque applicabili gli art. 44 seg.
LALPT. Il PUC è adottato dal Consiglio di Stato che lo trasmette al Gran
Consiglio per approvazione (art. 47 LALPT).
Contro la
decisione del legislativo cantonale è dato ricorso al Tribunale della
pianificazione del territorio (art. 49 LALPT) cui è conferito un potere
cognitivo esteso all’apprezzamento. La potestà ricorsuale è pure riconosciuta
ai cittadini attivi dei comuni interessati.
Questo
per la pianificazione delle strade cantonali.
Per la
costruzione la Lstr prevede di regola la competenza cantonale, con possibilità
di delega ai comuni (art. 18 Lstr).
I
progetti definitivi precisano i particolari tecnici dell’opera, quali
l’assetto, lo sviluppo planimetrico e altimetrico, gli impianti accessori e la
protezione esterna; essi indicano inoltre le linee di arretramento o di
allineamento (art. 19 cpv. 1 Lstr).
L’art. 22
cpv. 1 Lstr prescrive che alla procedura di approvazione dei progetti definitivi
e di espropriazione si applichi la legge di espropriazione (art. 22 cpv. 1
Lstr). Giusta l’art. 22 cpv. 2 Lstr non sono ammesse opposizioni su oggetti già
decisi con l’approvazione dei piani generali e in particolare sul principio
dell’espropriazione.
A norma
dell’art. 22 cpv. 3 Lstr il Tribunale di espropriazione decide in via
definitiva le domande intese ad ottenere modifiche dei progetti definitivi.
5.1.2 Fatte queste debite premesse va innanzitutto rilevato che il piano
cantonale dei trasporti è allo stato attuale ancora largamente incompleto,
soprattutto al riguardo di una delle sue componenti costitutive che qui
interessa: il piano dei trasporti regionale del _________, ancora in fase di
allestimento. Ciò nonostante, fino all'adozione della pianificazione cantonale
dei trasporti, possono essere approvati piani generali conformemente agli art.
11 a 13 Lstr (art. 56 Lstr). Via _________, la strada cantonale in oggetto, non
è prevista in un PG, bensì si trova inserita nel PR di _________, che ne prevede
ora la trasformazione in viale alberato. La questione che si pone è allora di
sapere se nel caso di un intervento concernente una strada cantonale,
l'utilizzo di uno strumento quale il PR al posto del PG è conforme alla Lstr.
5.1.3 La novella legislativa 6.2.1995 (entrata in vigore il 15.3.1995) ha
modificato in parte la Lstr con l'obiettivo di semplificare le procedure di
adozione dei piani sia a livello pianificatorio, sia esecutivo, parificando
l'adozione dei piani generali alla procedura prevista per i PUC (art. 13 Lstr;
art. 44 ss. LALPT), da un lato, fondendo in una sola le procedure di
approvazione dei progetti esecutivi e d'espropriazione dall'altro (art. 22
Lstr).
In questo
contesto L'art. 12 Lstr è stato integrato da un secondo capoverso del seguente
tenore: "Nei casi in cui un'opera stradale cantonale è già iscritta in
un piano regolatore comunale, questo sostituisce il piano generale".
In
parallelo con questa disposizione il Gran Consiglio ha adottato l'art. 31
LALPT, il cui capoverso primo dispone: "Il Consiglio di Stato, per il
tramite del Dipartimento, può chiedere l'iscrizione nel piano regolatore di
speciali vincoli per l'esecuzione di opere di interesse regionale o cantonale
come strade, scuole, case per anziani, zone a verde o di svago, impianti per la
protezione dell'ambiente, come pure restrizioni per la protezione della natura,
del paesaggio e dei monumenti". A norma del secondo capoverso, "il
piano regolatore deve menzionare esattamente le restrizioni legali della proprietà
costituite a favore dello Stato o di altri enti". In questo caso
l'iniziativa è dello Stato, che può imporre l'iscrizione nel PR di un vincolo
particolare per l'esecuzione di un'opera che travalichi l'interesse del comune
toccato, decisa dal Cantone stesso.
Per
contro, nell'ipotesi dell'art. 12 cpv. 2 Lstr è il comune che inserisce (o,
secondo un'interpretazione letterale del testo legale, ha inserito)
un'opera stradale cantonale nel suo PR, ciò che sostituisce il PG (il PG non
serve se l'opera stradale è già inserita nel PR). La legge non indica però
attraverso quali vie il comune possa inserire (o, per effetto di quel "già",
possa aver inserito) l'opera nel suo PR malgrado il disposto dell'art. 5 Lstr,
ai cui sensi il Cantone pianifica le strade cantonale e i comuni quelle
comunali.
Chiara
divisione dunque delle competenze, sovvertita senza spiegazioni dall'art. 12
cpv. 2 Lstr.
Un
barlume di spiegazione lo si trova, a dir il vero, nel Messaggio n.
__________del 6.7.94, secondo cui l'art. 12 cpv. 2 Lstr, "a mente del
quale il PR costituisce il piano generale nei casi in cui lo strumento di
pianificazione locale preveda un'opera stradale cantonale, riflette una nuova
impostazione legata alle crescenti esigenze di collaborazione fra gli enti
interessati alla realizzazione di un'opera".
Malgrado
l'infelice formulazione del testo legale e la vaghezza del suo commento, il
senso del disposto, secondo la volontà storica del legislatore, desumibile
anche dalla concomitante adozione del succitato art. 31 LALPT, è di ammettere
che opere stradali cantonali, e per ciò stesso d'interesse sovracomunale,
possano nondimeno essere pianificate dal comune, d'intesa con il Cantone, nel
quadro della procedura di PR.
Presupposto
logico è che l'intervento rivesta un interesse precipuamente locale e non entri
in conflitto con la pianificazione superiore. La garanzia che ciò non avvenga è
data dalla riserva dell'approvazione del Consiglio di Stato.
5.1.4 Nel caso che ci occupa, il viale alberato in discussione riguarda un
tratto di strada cantonale, via _________, situato nel pieno abitato di
_________, proprio di fronte alla stazione ferroviaria. Esso è parte integrante
di un più ampio asse stradale di scorrimento interno e di penetrazione del
borgo, costituendo in quanto tale uno degli assi importanti della viabilità
comunale. Ritenuto inoltre che la misura in oggetto è di natura sostanzialmente
urbanistica, orientata quindi in prevalenza a stabilire un rapporto
qualificante tra l'elemento stradale e il suo contesto, indipendentemente da
qualsiasi classificazione gerarchica viaria, risulta evidente la preponderanza
della sua portata locale, giacché riguarda principalmente il tessuto urbano di
_________, piuttosto che concernere specifici interessi cantonali o
sovracomunali. Visto quanto precede, la via della pianificazione locale (PR)
per la formazione di un viale alberato su via _________ risulta adeguata e
conforme all'art. 12 cpv. 2 Lstr.
5.2. La
ricorrente lamenta la carenza di interesse pubblico, nonché la violazione del principio
della proporzionalità del vincolo di viale alberato.
5.3. Prima
di entrare nel merito occorre rilevare che il concetto di interesse pubblico è
un concetto dinamico, che evolve con la società riflettendone esigenze e
aspirazioni (in questo senso DTF in ZBl 1976 pag. 362, cit. in Rhinow /
Krähenmann Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung n. 57). In linea generale,
è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua
parte significativa e che compete al potere pubblico promuovere nell'esercizio
delle sue funzioni. Si può dire che v'è interesse pubblico ad un provvedimento
di pianificazione del territorio quando la sua adozione corrisponde ad un
bisogno importante, chiaramente recepito dalla collettività (cfr. G. Müller,
Commentaire de la Const. féd., art. 22ter n. 34). Tale interesse deve prevalere
sui contrapposti interessi pubblici e privati in gioco.
5.3.1 Il
comune di _________, allo scopo di consolidare la prevalente funzione
residenziale sino ad ora svolta in ambito regionale, ha adottato con il nuovo
PR alcuni obiettivi e indirizzi pianificatori intesi a migliorare la qualità di
vita, l'aspetto urbano e la rivalorizzazione degli ambienti esistenti (rapporto
di pianificazione pagg. 26 a 29). Fra gli strumenti atti a concretizzare questi
intendimenti vi sono i viali alberati e le piantagioni, che, oltre a
caratterizzare i diversi quartieri con un nuovo disegno urbano degli spazi
pubblici, svolgono una funzione di recupero paesaggistico e naturalistico
(habitat per diverse specie animali ed assi di collegamento ecologico, cfr.
rapp. di pianificazione pag. 31) finalizzata a creare un ambiente urbano più
vivibile per gli abitanti del __________.
Gli
interventi più importanti riguardano le tratte di via _________ e via Turconi,
dove è prevista una piantumazione di alberi su entrambi i marciapiedi ai lati
della carreggiata stradale, mentre che sulla continuità di questi viali
alberati, lungo le strade che costituiscono nel complesso gli assi di
scorrimento interno, rispettivamente di penetrazione del tessuto cittadino,
come ad esempio via __________, via __________ e via __________ Adorna,
l'alberatura è prevista su di un lato, all'esterno del marciapiede, sulla
proprietà privata.
Comune e
Consiglio di Stato sottolineano di conseguenza come l'alberatura contestata non
possa essere considerata come mero elemento estetico puntuale, bensì ritenuta
quale intervento essenziale in termini di funzionalità e di assetto urbanistico
dell'intera tratta stradale menzionata che, in accompagnamento di altri
interventi urbanistici, contribuisce significativamente a riqualificare
funzionalmente il tessuto edilizio del comparto in cui è inserita.
In merito
a queste accennate altre misure urbanistiche giova precisare che il nuovo PR ha
delimitato alcuni comparti speciali contenenti elementi caratterizzanti il
Centro di _________, valorizzati e messi in risalto attraverso un intervento
sul disegno urbano per mezzo di disposizioni edificatorie specifiche. Su via
_________ insistono importanti attrezzature pubbliche, fra le quali lo stabile
della stazione ferroviaria, nonché il museo _________ di proprietà della
ricorrente. Anche per questo motivo il PR stabilisce un "comparto speciale
a": oltre al citato viale alberato sono quindi previsti passaggi pedonali,
linee di edificazione con allineamento obbligatorio, quote comprese fra valori
minimi e massimi e indici relativamente elevati necessari per promuovere il
disegno urbano caratterizzato da una densa edificazione in linea con edifici i
più contigui possibili (cfr. rapporto di pianificazione, pag. 41).
5.3.2 A
fronte di quanto precede, occorre riconoscere nella fattispecie la sussistenza
di un interesse pubblico alla formazione di un viale alberato, che,
caratterizzando in modo marcato il prospetto dell'asse stradale, contribuisce,
in un quadro articolato di misure urbanistiche correlate fra di loro, alla
qualifica e al recupero urbano dell'area circostante ad alti contenuti
pubblici. Considerata inoltre l'elevata densità dei parametri edificatori,
soprattutto il lato est di via _________ (zona R5a residenziale intensiva),
questa misura garantisce un adeguato stacco dalla strada e si rivela conforme
al principio pianificatorio, che prescrive di inserire negli insediamenti spazi
verdi e alberati (art. 3 cpv. 3 lett. e LPT).
5.4. Verificata
la presenza di un interesse pubblico alla misura in contestazione, occorre ora
esaminare se per rapporto alle circostanze concrete, il vincolo così adottato
dal comune risulta ragionevole, attuabile e sopportabile; segnatamente se non
sacrifica sproporzionatamente l'interesse privato contrapposto. Se così fosse,
il vincolo violerebbe il principio della proporzionalità (DTF 118 Ia 400).
5.4.1 Innanzitutto
si rileva dai piani che la misura prospettata è idonea al raggiungimento dello
scopo prefisso. In concreto, va precisato che il viale alberato su via
_________, lungo ca. 600 ml, sarà realizzato con l'allargamento su entrambi i
lati della strada di due marciapiedi, la cui continuità e larghezza (ciascuno
poco meno di 6 ml) è garantita dalle linee di costruzione (allineamento)
previste dal PR. E' vero che in alcuni tratti la sostanza edilizia esistente
sopravanza queste linee (cfr. mapp. n. __________e alcuni capannoni siti sul
mapp. __________), intralciando quindi marginalmente o in modo marcato
l'esecuzione concreta dell'opera in quei tratti. Ciò costituisce tuttavia un
effetto marginale, giacché ostacolati sarebbero soltanto ca. 70 ml di
alberatura su complessivi 1200 (600 ml x 2) ml di viale. In aggiunta al fatto
che, nel caso del fondo della ricorrente, il museo _________ si trova già
perfettamente allineato sulla linea di costruzione, il vincolo così come
prospettato, oltre che effettivamente idoneo a raggiungere lo scopo di
riqualifica urbana ricercato, risulta pure oggettivamente ragionevole.
La
ricorrente teme che l'alberatura possa arrecare danno al proprio stabile sia
dal profilo materiale, sia da quello estetico. A tal riguardo si osserva che
l'art. 63 cpv. 2 NAPR prevede che le piantagioni con altezze superiori a 6 m
devono distare 4 ml dai fabbricati esistenti. A mente di questo Tribunale,
questa distanza è congrua per preservare le strutture dell'edificio da
eventuali interferenze con le radici delle piante, ritenuto comunque che giusta
l'art. 51 Lstr le piantagioni eseguite sulle strade e sulle piazze pubbliche
non devono procurare immissioni eccessive ai fondi adiacenti (cpv. 1),
potendosi tagliare i rami sporgenti e le radici penetranti quando danneggiano
il fondo privato se il proprietario, dopo reclamo, non vi provvede entro un
termine conveniente (cpv. 3).
Per
contro si può convenire in parte con la ricorrente laddove afferma che la
chioma degli alberi potrebbe offuscare la visibilità dell'edificio adibito a
museo e, con essa, i suoi conclamati pregi architettonici. Ciò avverrebbe
tuttavia solo in una certa misura, ritenuto che per le sue dimensioni,
misurando in altezza ben 17 ml, l'edificio risulta assai imponente e comunque
visibile. Anche in questo caso, l'interesse privato deve cedere il passo a
quello pubblico, fermo restando che questa problematica può essere ancora
ponderata in fase d'esecuzione: molto dipende difatti dalla scelta delle specie
arboree che si intende utilizzare, dalle loro dimensioni, nonché dalla cadenza
della piantumazione. Si ricorda che oggetto di questa procedura è la
pianificazione del viale alberato, non la sua esecuzione che sarà di
pertinenza, con la definizione di tutti i dettagli connessi, di un'ulteriore e
successiva procedura.
Pure di
pertinenza della fase di realizzazione risulta la tematica relativa alla
sicurezza stradale. Per ciò che concerne la fase pianificatoria, oltre a non
risultare dagli atti alcun preavviso sfavorevole in questo senso della
competente autorità cantonale, già sin d'ora si può affermare che elementi,
quali un rettilineo stradale e una profondità di 6 ml per marciapiede,
consentiranno senz'altro di formulare una soluzione esecutiva del doppio filare
di alberi compatibile con il grado di sicurezza che una strada deve garantire
ai propri utenti.
Generica,
infine, la censura secondo la quale il costo dell'operazione, dell'ordine di
fr. 2'160'000.-, di cui fr. 648'000.- a carico dei proprietari, è anch'esso
sproporzionato per rispetto allo scopo perseguito. Rilevato che la questione
dei contributi di miglioria esula dalla presente procedura, si osserva che non
v'è nulla che lasci intendere che l'autorità comunale abbia sopravvalutato le
possibilità finanziarie del comune e che le opere previste dal PR siano
irrealizzabili per meri motivi finanziari. Basti qui ricordare che per
l'attuazione del PR relativamente alle opere di traffico e agli spazi pubblici
il comune di _________ ha previsto costi d'investimento per complessivi fr.
58,3 mio (cfr. rapporto di pianificazione, pag. 65). In questo contesto, si
nota che fr. 2,16 mio in favore di via _________ sono oltretutto suddivisi in
due interventi sull'arco di 15 anni (cfr. rapp. di pianificazione,
ricapitolazione costi, pag. 7).
5.5. In
conclusione, le circostanze dinanzi descritte non prefigurano una violazione
del principio della proporzionalità. Pertanto, essendo la misura pianificatoria
all'esame giustificata da un prevalente interesse pubblico il ricorso deve
essere respinto.
Per questi motivi,
visti gli articoli applicabili alla fattispecie,
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
La
ricorrente è condannata al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per
complessivi fr. 1'000.- (mille).
-
Intimazione: -
avv. __________ __________, ____________________
- Municipio di _________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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