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Numero d'incarto:
90.2000.31
Data decisione, Autorità:
25.05.2001, TPT
Incarto n.
90.2000.00031
Lugano
25 maggio
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta,
presidente,
Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna
vicecancelliere
Stefano Furger
statuendo sul ricorso del 19 aprile 2000 di
__________, __________,
rappr. da: avv.
__________ __________, __________ __________,
Contro
la risoluzione n. __________ del 29 marzo 2000 del
Consiglio di Stato in materia di accertamento del limite del bosco a contatto
con la zona edificabile del Comune di __________;
visto la
risposta 12 luglio 2000 della Divisione dell'ambiente del Dipartimento del
territorio;
letti ed
esaminati gli atti;
esperiti
i necessari accertamenti;
r i t e n u t o,
in fatto:
a. Il
signor __________ __________ è proprietario del fondo n. __________RFD di
, situato in località " - __________ " e
confinante, a sud, con una strada comunale, mentre sugli altri tre lati, con
alcuni mappali edificabili. La sua superficie è di 1'000 mq.
b. Con
decisione 29 marzo 2000 il Consiglio di Stato ha accertato la natura boschiva
del mappale n. __________e ha fissato il limite del bosco a confine con l'area
edificabile come dall'annessa planimetria scala 1:1000.
c. Il
proprietario ha contestato questa decisione innanzi al TPT, rilevando che il
mappale in questione, benché parzialmente coperto da alberi ed arbusti, non
presenta alcun carattere boschivo, né può svolgere quelle funzioni forestali,
che concorrono alla definizione di foresta ai sensi di legge. Osserva come
tutte le particelle che attorniano la sua proprietà siano state nel corso degli
anni costruite e progressivamente integrate nella zona edificabile, malgrado
fossero similari alla sua per morfologia e contenuti naturali. In particolare,
rilevato che il particellare n. __________, contiguo al suo sull'angolo est, è
stato appurato non boschivo nella presente procedura, chiede la parità di trattamento
nell'accertamento, concludendo all'attribuzione del proprio fondo alla zona
edificabile.
d. Di
avviso contrario è la Divisione dell'ambiente che, in rappresentanza della Repubblica
e Cantone Ticino, chiede il rigetto del ricorso. Confermando l'accertamento in
contestazione, fa notare che il fondo in esame è sempre stato considerato
inequivocabilmente boschivo, come appunto risulterebbe dalla documentazione da
essa prodotta:
-
la
carta forestale ticinese del 1971 (doc. 1);
-
le
fotografie aeree del 1962, 1977, 1983 e 1995, prodotte poi in sede di sopralluogo
del 10 aprile 2001;
-
la
documentazione fotografica del 1981 (doc. 3);
-
la
decisione governativa n. __________del 19 novembre 1985, con la quale il
Consiglio di Stato ha negato l'autorizzazione a dissodare il fondo
dell'insorgente (doc. 2);
-
la
lettera 10 ottobre 1997 dell'allora Caposezione forestale, ing. __________
__________, che reputava superfluo dare seguito alla domanda di accertamento
formale presentata dal qui ricorrente, in quanto che il Consiglio di Stato,
respingendo la domanda di dissodamento, avrebbe indirettamente dichiarato
boschivo il mappale in parola (doc. 4).
e. Il
10 aprile 2001 si è tenuta l'udienza e il sopralluogo in contraddittorio, a
conclusione della quale le parti si sono riconfermate nelle rispettive
allegazioni e domande.
c o n s i d e r a t o
in diritto:
- La
competenza di questo Tribunale è data dall'art. 42 cpv. 4 LCFo del 21 aprile
La
legittimazione del ricorrente, leso nei suoi legittimi interessi dalla
decisione impugnata, deriva dall'art. 43 LPamm, per il rimando generale alla
LPamm dell'art. 42 cpv. 3 LCFo, tenuto presente che l'art. 43 LPamm è conforme
all'art. 98a OG garantendo lo stesso diritto di ricorrere, per gli stessi
motivi stabiliti per il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale.
Il
ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine.
- L'art.
10 cpv. 2 della Legge federale sulle foreste (LFo) prescrive che al
momento dell'adozione o revisione del PR il carattere forestale dev'essere
accertato laddove le zone edificabili confinano o confineranno in futuro con la
foresta. A norma dell'art. 13 cpv. 1 LFo i margini risultanti da
quell'accertamento devono essere iscritti nelle zone edificabili secondo le disposizioni
della LPT, con la precisazione al capoverso 2, costituente una delle principali
novità della LFo, che "i nuovi popolamenti al di fuori di questi margini
forestali non sono considerati foreste".
Ciò
significa che i confini tra bosco e zona edificabile rimangono immutati fin
tanto che il PR non modifichi la zona edificabile stessa, nel qual caso i
margini del bosco dovranno essere nuovamente accertati (art. 13 cpv. 4 LFo).
Con la
nuova legge, dunque, il carattere dinamico del bosco è abolito nei confronti
della confinante zona edificabile, a tutto vantaggio della sicurezza del
diritto e rafforzamento del ruolo della pianificazione del territorio.
La
pianificazione diviene, anche nei rispetti della foresta, il quadro operativo
nel cui ambito i diversi interessi attinenti al territorio devono essere posti
a raffronto e valutati, attraverso una ponderazione globale, in funzione
dell'importanza che rivestono singolarmente nel contesto generale. La risposta
dev'essere ispirata ai principi fondamentali della pianificazione del
territorio oltre ad essere, naturalmente, conforme al diritto, nell'ossequio in
particolare delle normative specifiche reggenti i singoli settori, quello
forestale compreso.
- Il
ricorrente nega che l'aggregato arboreo presente sulla part.
__________costituisca bosco ai sensi di legge. La censura è infondata per i
motivi che seguono.
L’art. 2
LFo considera foresta ogni superficie coperta da alberi o arbusti forestali che
possa svolgere funzioni forestali. L’origine, il genere di sfruttamento e la
designazione nel registro fondiario non sono elementi rilevanti al riguardo. Si
considerano inoltre foreste (art. 2 cpv. 2) i boschi pascolati, i pascoli
alberati e le selve, le superfici non alberate o improduttive di un fondo forestale
quali radure, strade forestali o simili, nonché i fondi gravati dall’obbligo di
rimboschimento.
Una
consolidata giurisprudenza, ancora recentemente confermata (DTF 124 II p. 88,
cons. 3d/bb e riferimenti ivi citati), ha precisato cosa si deve intendere per
“funzione forestale” : un bosco adempie questa funzione quando per la sua
consistenza, ubicazione, e qualità costituisce uno spazio di ristoro (“Erholungsraum”)
per l’uomo, ma anche quando contribuisce a formare il paesaggio, a proteggere
l’ambiente da influssi nocivi quali immissioni indesiderate o rumore, a
proteggere le acque, le sorgenti e le rive dei laghi o ancora quando
rappresenta uno spazio vitale per animali selvatici e specie indigene di
piante.
Dal
profilo più strettamente tecnico, l’Ordinanza sulle foreste (Ofo)
prescrive al suo art. 1 una serie di parametri minimi per i quali il diritto
cantonale può considerare foresta un’area coperta da alberi; la superficie
minima può variare dai 200 agli 800 mq, la larghezza minima dai 10 ai 12 ml e
l’età del popolamento, in caso di estensione boschiva spontanea, dai 10 a 20
anni. Per la nuova Legge cantonale sulle foreste del 24 aprile 1998 è da
considerare bosco una superficie coperta da alberi estesa perlomeno 800 mq,
larga almeno 12 metri e di un’età di almeno 20 anni (art. 3 cpv.
1 LCFo). Con la precisazione al cpv. 3 dell'art. 3 che "all'interno di un
perimetro edificabile, di protezione o di pericolo è considerata bosco una
superficie di almeno 500 mq ". Tuttavia, "qualora tale superficie sia
situata lungo i corsi d'acqua, sulle rive dei laghi o nel caso di fitocenosi
(aggregati boschivi) rari, i criteri minimi non sono applicabili" (art. 3
cpv. 2 LCFo).
Nel caso
concreto, anche senza considerare l'ubicazione del terreno dell’insorgente
all'interno di un perimetro edificabile, tali presupposti sono chiaramente
adempiuti. Questo Tribunale ha potuto constatare in sede di sopralluogo come
tale terreno sia ampiamente boscato, fatta salva la porzione che costeggia la
strada comunale, che, essendo tuttavia costellata da numerose ceppaie, deve
essere tenuta in considerazione ai fini dell'accertamento forestale. Di
conseguenza, ci si trova in presenza di una superficie boschiva superiore agli
800 metri quadrati (il fondo dell’insorgente misura difatti 1000 mq), larga più
di 12 metri e più vecchia di 20 anni. A questo proposito la Sezione forestale
ha prodotto alcune fotografie aeree, scattate in un ampio lasso di tempo (1962;
1977; 1983; 1995), che mostrano chiaramente la presenza su tutto il mappale di
vegetazione arbustiva e di piante per lo meno dal 1962. Ciò che per altro viene
confermato dal piano della carta forestale ticinese del 1971, che include il
fondo nel margine della foresta, nonché dalle fotografie del 1981, che mostrano
inoltre la parte del fondo allora recentemente disboscata. Al riguardo giova
menzionare la decisione 19 novembre 1985 del Consiglio di Stato, che,
riconosciuto il carattere forestale dell'intero fondo, ha rifiutato la relativa
domanda di dissodamento. Per di più, la Commissione per la protezione delle
bellezze naturali e del paesaggio e la Sezione della pianificazione
urbanistica, preavvisando sfavorevolmente la richiesta d'autorizzazione al
dissodamento, hanno individuato in quella paesaggistica la funzione precipua
svolta dal bosco sito sulla particella del ricorrente (doc. 6; 7), di modo che,
la censura circa la pretesa carenza di una benché minima funzione forestale ai
sensi della LFo non può trovare spazio.
In
conclusione, l’accertamento effettuato dalle autorità forestali deve quindi
essere considerato corretto e va tutelato anche in questa sede.
- Inconferente
è infine l'invocata disparità di trattamento nell'accertamento, per il fatto
che le particelle finitime alla n. __________ risultano ora edificate, benché
fossero in origine nella medesime condizioni di quella del ricorrente.
A tale
proposito si osserva che scopo della procedura di accertamento forestale è di
chiarire se una determinata superficie corrisponda alla definizione legale di
foresta. Ulteriori questioni di diritto sono in principio escluse (DTF 122 II
279 c. 2b; 118 Ib 433 c. 3a) e vanno semmai presentate nella procedura della
licenza edilizia o del dissodamento (cfr. Stefan M. Jaissle, Der dynamische
Waldbegriff und die Raumplanung, 1994, p. 83).
A questo
Tribunale non risulta comunque che l'accertamento operato dalle autorità
forestali inerente al fondo del ricorrente sia stato determinato da criteri
discriminatori. Le motivazioni addotte a suffragio del carattere forestale del
fondo in parola, riassunte con dovizia nel considerando precedente, sono più
che valide e convincenti, e meritano piena riconferma in questa sede.
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso
é respinto.
-
Il
ricorrente é condannato al pagamento delle tasse di giudizio e
delle spese per complessivi fr. 500.-- (cinquecento).
-
Intimazione: - Avv.
__________ __________, __________
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Dipartimento del territorio, sezione
forestale,
Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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