AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.2000.21
Data decisione, Autorità:
31.01.2001, TPT
Incarto n.
90.2000.00021
90.2000.00022
90.2000.00023
Lugano
31 gennaio
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta,
presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il segretario
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sui ricorsi di
- __________ __________, __________
__________, __________ __________,
rappr. da st. leg. __________ __________ __________, __________
-
Comune di __________
-
__________ fu __________ __________ costituita da: __________ __________,
__________, __________ __________, __________
__________, __________ __________,
__________ __________, __________ __________,
__________ __________, __________ __________,
__________ __________, __________ ,
__________ n. __________,rappr.
dall'avv. __________ __________, __________
contro
la risoluzione 13 dicembre 1999 del Gran Consiglio
approvante il PG della nuova strada della __________ in territorio dei Comuni
di __________ -__________ -__________.
visto
le osservazioni 6 luglio 2000 del Comune di __________e, rappr. dall’avv.
__________ __________ e 6 luglio 2000 del Dipartimento del Territorio nonché le
conclusioni 5 settembre 2000 dei ricorrenti __________ __________;
letti
ed esaminati gli atti;
esperiti
i necessari accertamenti;
visto
nei fatti:
a. I
ricorsi in epigrafe contestano, con argomenti di cui diremo in seguito, la
nuova strada della __________ negando l’interesse pubblico alla sua
realizzazione e chiedendo in via principale l’annullamento della decisione granconsigliare
che, respinti i ricorsi di prima istanza, approva il relativo PG.
Si
noti che l’opera era già prevista nel quadro della progettazione della strada
__________ - __________ Est compreso lo svincolo del __________. I progetti
esecutivi ed il preventivo per la costruzione del controverso tronco stradale
furono pubblicati dal __________ al __________ 1992 suscitando l’opposizione
del comune di __________ già allora contrario al previsto intervento sul suo
territorio.
b. Con
decreto apparso sul FU del ..__________la pubblicazione
venne annullata e sostituita, in applicazione della norma transitoria dell’art
56 LStr. entrata in vigore il 15.3.95, dalla pubblicazione, avvenuta dal
__________ al __________ 1994, del piano generale (PG).
I
reclami proposti al Consiglio di Stato dai qui ricorrenti furono respinti con
risoluzione 28 marzo 1995 né miglior esito ebbero i loro ricorsi presso il Gran
Consiglio.
c. La
relativa decisione parlamentare fu impugnata con ricorso di diritto pubblico e
amministrativo dinnanzi al TF. La somma istanza dichiarò inammissibili i
gravami per non essere stata previamente adita l’ultima istanza cantonale
giusta l’art. 98a OG e li trasmise a questo TPT in quanto verosimilmente
istanza competente ai sensi del disposto.
d. Nel
sopralluogo del 6 giugno 2000 è stato assegnato al Consiglio di Stato e al
Comune di __________, chiamato in causa per il suo evidente interesse all’esito
del procedimento, un termine per presentare le proprie osservazioni,
pervenuteci datate 6 luglio.
Il
Comune di __________ produce inoltre, con scritto 13.10.2000, il Progetto di
Rapporto PTM, proposte definitive, prime verifiche ambientali, del 4.10.2000.
Dal
canto suo il Comune di __________ ha trasmesso per esame al tribunale, con
lettera 4.7.00, una serie di scritti che il Comune di __________, non figurante
tra i ricorrenti, gli ha fatto pervenire il 20.6.00 a documentazione della sua
avversione alla strada, ripetutamente manifestata nelle diverse sedi, sulla cui
realizzazione non ritiene tuttavia il caso “di doversi ulteriormente
esprimere”.
e. Censure
e domande ricorsuali
Ricorso
Comune di __________o
In
sintesi le censure sollevate dal Comune di __________ si possono così
riassumere:
Il
Comune di __________ denuncia la violazione dell’art.
24 LPT asserendo che la
strada, costruita fuori zona edificabile, non adempie il presupposto dell'ubicazione vincolata.
Per giunta "non è per nulla provato che alla costruzione della
vagheggiata bretella non si oppongano "interessi
preponderanti";
anzi risulta esattamente il contrario. "Lo scopo che si persegue è
quello di togliere il traffico automobilistico dalla strada di poche centinaia
di metri, che oggi corre lungo l'estremo lembo sudoccidentale del vecchio
abitato di quel Comune (__________n.d.r.); e quindi di liberare dalla
circolazione un'area del tutto marginale e periferica, nella quale sono
interessate pochissime abitazioni. Per salvaguardare da (moderate) immissioni
olfattive ed acustiche talune poche abitazioni di __________ e da pericoli di
incolumità personale taluni pochi cittadini di __________, non si trova dunque
di meglio che scaricare dette immissioni e detti pericoli su di un numero non
inferiore di abitazioni e di cittadini a __________: per di più violentando un comparto territoriale che - per sua natura e
destinazione - è solo riservato a fini agricoli, boschivi e di svago. … la nuova bretella si rivela quindi
come un rimedio peggio del male che vuole combattere: e per ciò stesso come
un'opera la cui necessità ed utilità non sono neanche lontanamente comprovate.”
Oltretutto
la nuova bretella costituirà un allettamento per l'utilizzo della strada della
Montagna, convogliando sulla stessa traffico
supplementare, soprattutto
quello eseguito con veicoli pesanti per l'importazione di inerti dall'Italia.
Il progetto approvato non corrisponde a criteri di opportunità, di legalità e di razionalità, esso risulta così insidiato da eccesso del potere di apprezzamento e da inesatto accertamento
di fatti giuridicamente rilevanti.
Il
comune fa inoltre notare che la strada invade un comparto compreso nell'Inventario
federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali di importanza nazionale quale oggetto n. ____________________ __________ __________ (RL __________). La nuova arteria è destinata a sconvolgere un elemento territoriale
prezioso e irripetibile, protetto a livello federale.
Viene
per giunta occupato un comparto di ca. 100.000/150.000 mq, una delle ultime
porzioni compatte di territorio ancora utilizzabili per l'agricoltura, la
selvicoltura e lo svago. Segnatamente sul part. __________di proprietà della
__________ __________ __________ sussiste un'ampia superficie SAC, rilevata
anche dal PD che non risulta sia stato previamente
modificato o corretto.
Infine
i terreni interessati sono anche inseriti nel catasto
viticolo cantonale e
presentano una flora certamente degna di protezione.
“E'
quindi indispensabile preservare a legittimi usi agricoli, viticoli,
paesaggistici e di svago la pregiata zona collocata nel lembo nord del
territorio giurisdizionale, che non merita di essere completamente devastata e
stravolta con la costruzione della nuova strada. Il Comune, nel legittimo
esercizio della propria autonomia pianificatoria, ha voluto destinare detta
zona ai fini sopra indicati e solo a quelli: la prevista (anzi imposta)
violazione di quei fini risulta assolutamente priva di giustificazione e non
può venir tutelata …"
Domanda ricorsuale
A
conclusione delle sue censure il comune chiede in via principale che la
decisione di rigetto del ricorso del comune di __________ venga annullata e che
lo sia la decisione di pari data che approva l'avversato PG.
In via subordinata che l'incarto venga rinviato al GC, sub. al Consiglio di
Stato per nuova decisione conforme al diritto pianificazione federale. Tasse,
spese e ripetibili a carico dello Stato.
Ricorsi
__________, __________, __________ e ricorso __________ fu __________
I
ricorrenti lamentano la violazione degli art. 2, 24 LPT e 3 OPT in ordine alla
ponderazione degli interessi, alle costruzioni fuori zona edificabile, al
coordinamento delle procedure. Denunciano inoltre il dissodamento, in
violazione dell’art. 5 LFo, di un’area boschiva protetta; la manomissione di un
oggetto d’importanza nazionale iscritto in un inventario federale; il
sacrificio ingiustificato di superfici agricole SAC contravvenendo alla
procedura che ne regola l’adozione. Disattesi sarebbero inoltre gli art. 12 e
25 LPAmb. Il tutto in violazione della garanzia costituzionale della proprietà.
Tutti
i ricorrenti chiedono l’annullamento della decisione impugnata e conseguentemente
del PG. In via subordinata i ricorrenti __________ e LLCC chiedono
l’annullamento della decisione e il rinvio all'autorità cantonale affinché
modifichi il PG, ad esempio vietando il traffico pesante, mentre la __________
fu __________ __________ chiede in via subordinata il rinvio affinché il PG
venga modificato nei termini e con gli interventi di cui al considerando n. 11.
Si
tratta della proposta di spostamento dell'imbocco sulla rotonda Segurida di
qualche metro in direzione __________ per salvaguardare l'esistente accesso
veicolare al loro fondo; del restringimento del raggio di curvatura della curva
che invade il loro fondo così da ottenere un innesto stradale sulla rotonda più
sicuro ed evitare la scissione del podere in due scorpori completamente
separati; eliminazione delle scarpate e loro sostituzione con muri di sostegno
meno invasivi delle prime, atti anche a fungere da barriere foniche; posa di
ripari fonici, vetri doppi ecc., con perizia ad opera fatta che comprovi in non
superamento dei VP.
Delle
argomentazioni diremo all’occorrenza nei considerandi.
Osservazioni
dell’Amministrazione immobiliare e delle strade nazionali del 6.7.2000
L’amministrazione
resistente fa presente che il PG è stato adottato considerando, in particolare,
che "la variante Ligornetto è maggiormente compatibile con le prescrizioni
federali in materia di ambiente di quella di __________ che risulterebbe
particolarmente incisiva in un contesto paesaggistico unitario pregiato che fa
da separazione fra la zona edificabile di __________ e il confine di
__________, al contrario della variante __________ che si snoda su un terreno
discosto dalle zone edificabili di quel Comune e con uno sviluppo longitudinale
meno costretto per rapporto all’altra variante.
La
variante in esame è stata verificata tramite EIA e quindi da un rapporto
favorevole della CFNP che ha posto le condizioni di compatibilità con l’oggetto
IFP __________ __________ __________."
E’
poi confutata la tesi ricorsuale che vuol privo di consistenza lo scopo di
sgravare il nucleo di __________ dal traffico di transito.
L’amministrazione
riferisce che il traffico attuale durante i giorni lavorativi, secondo i dati
più aggiornati disponibili del 14.10.1997, era di ca. 7000 Vc/g ovvero superiore
ai 6000 rilevati nel 1993 e considerati nel Messaggio.
Le
abitazioni di __________ direttamente interessate da questo notevole traffico
sono 28 e ubicate in zona edificabile; esse verrebbero sgravate da tale
transito con la chiusura della strada attualmente esistente. Per contro le
abitazioni ubicate in territorio di Ligornetto interessate, invero più o meno
indirettamente, dalla nuova strada sarebbero unicamente 5 e peraltro situate
fuori della zona edificabile. Per tre di queste 5 proprietà la nuova strada
avrebbe effetti indifferenti o addirittura di miglioramento (doc. 2)."
Quanto
alle proposte di modifica l'Amministrazione osserva che lo spostamento
dell'imbocco non è compatibile con l'ottimale geometria dell'innesto della
strada della Montagna nella rotonda, ossia il mantenimento del raggio R=60 m.
necessario alla visibilità e quindi alla sicurezza. La modifica del tracciato
della curva pregiudicherebbe la visibilità dei veicoli in entrata sulla rotonda
a discapito della sicurezza. L'esecuzione delle scarpate è giustificata da
preminenti motivi di inserimento ambientale e consente una migliore visuale.
D'altra
parte il divieto del traffico pesante richiederebbe accordi con l'Italia e
sposterebbe il carico su altre strade, attraverso altri paesi.
Circa
la temuta violazione dell'OIF la convenuta precisa che sono rispettati i VP
corrispondenti alla zona agricola in cui è inserita la proprietà dei
ricorrenti. L'esame puntuale verrà effettuato in sede di progetto definitivo.
E'
chiesto il rigetto del gravame.
Osservazioni del Comune di __________
Il
comune sottolinea l'importanza della bretella ai fini del risanamento di una
situazione ambientale e viaria inaccettabile e pone l'accento sulla perfetta
congruenza del PG con il PTM in avanzata fase di adozione.
Chiede
il rigetto dell'impugnativa. Protestate spese e ripetibili.
ritenuto
in diritto
- competenza
TPT
Il
TPT, formalmente istituito dalla legge 18 maggio 1992 quale Camera della
pianificazione del territorio “che giudica le contestazioni attribuitale
dalla legge”, è competente giusta l’art. 49 LALPT a decidere i ricorsi in
materia di PUC.
Dal
canto suo l’art. 13 LStr. del 23.3.83, modificata il 6.2.99 con entrata in
vigore il 15.3.93, dichiara applicabile ai piani generali delle strade (PG) la
procedura prevista dalla LALPT per i piani di utilizzazione cantonali (PUC).
Competente in materia di PG è dunque il TPT.
Una
norma transitoria, l’art. 56a LStr, riserva tuttavia l’applicazione del diritto
anteriore ai PG già pubblicati al momento dell’entrata in vigore, il 15.3.1994,
della modifica legislativa. /avvenuta il 15.3.1994
Nel
precedente regime i progetti stradali (l’istituto dei PG venne introdotto solo
con la menzionata modifica) venivano pubblicati e contro di essi era data
facoltà di sporgere reclamo al Consiglio di Stato la cui decisione era quindi
impugnabile presso il Gran Consiglio.
In
questo contesto s’inserisce l’art. 98a OG, entrato in vigore il 15.2.92 e
divenuto direttamente applicabile cinque anni dopo, il 15.2.1997. Il disposto
obbliga i Cantoni a istituire un’autorità giudiziaria di ultima istanza
cantonale.
La
diretta applicabilità della norma “comporta… la competenza di un’Autorità
giudiziaria quando pure manchino disposizioni cantonali in
merito (DTF 123 II 231 consid. 7) o, come in concreto, la
norma transitoria ne faccia astrazione.” Così avverte il TF nella sentenza che rinvia gli atti a questo
tribunale.
Ovviamente
il TF non ha ritenuto che la disposizione del secondo capoverso dell’art. 56a,
ai cui sensi in sede di approvazione dei progetti definitivi sono proponibili
anche opposizioni all’espropriazione o su oggetti già decisi con l’approvazione
dei PG nel qual caso il Tribunale di espropriazione decide in via definitiva,
potesse valere quale attribuzione al tribunale della competenza di dirimere
quale autorità di ultima istanza (giudiziaria) cantonale i ricorsi contro i PG,
in quanto svuotati della loro cogenza dalla norma transitoria.
Se
così fosse la somma istanza avrebbe dichiarato inammissibile il ricorso per non
essere stato prima adito quel tribunale.
Posto
ora che il Gran Consiglio non è autorità giudiziaria e non può quindi fungere
da ultima istanza ai sensi dell’art. 98a OG, contro la sua decisione, presa in
forza della norma transitoria, è dato ricorso presso una successiva istanza
giudiziaria che deciderà quale terza e ultima istanza cantonale.
Malgrado
l’assenza nella legge cantonale di una specifica attribuzione di competenza per
questi casi del tutto eccezionali, tale istanza non può essere che il TPT, in
applicazione diretta dell’art. 98a OG (cfr. DTF 123 II 231 consid. 7 pag. 236).
La competenza ratione materiae e la qualità di ultima istanza conferite al TPT
nei casi normali previsti dai combinati disposti degli art. 13 LStr e 49 LALPT
non lasciano altra scelta.
Ed
è in effetti al TPT che il TF ha trasmesso direttamente, senza ordinare
preventivamente all’autorità cantonale di designare l’istanza competente, i
ricorsi in epigrafe, dichiarati irricevibili per mancato esaurimento delle
istanze cantonali.
Il
TPT è dunque competente a risolvere questa vertenza che dovrebbe peraltro
essere l’unica superstite soggetta ancora all’art. 56a LStr.
- legittimazione
Per
il rimando dell’art. 13 LStr la legittimazione ricorsuale del Comune trova
fondamento nell’art. 49 cpv. 3 lett. a LALPT che la riconosce ai comuni
interessati, condizione manifestamente adempiuta in concreto in cui il comune
si oppone alla realizzazione sul suo territorio dell’opera oggetto del contestato
PC.
Pacifica
è pure la legittimazione degli altri ricorrenti ai sensi dell’art. 49 cpv. 3
lett. c (ogni altra persona che dimostri un interesse degno di protezione):
tale è manifestamente il loro interesse a contrastare la realizzazione di una
strada in cui ravvisano una seria minaccia per i loro fondi.
La
chiamata in causa del Comune di __________ si impone visto l'interesse degno di
protezione del comune ad opporsi al ricorso.
- potere
cognitivo del TPT
Giusta
l’art. 49 cpv. 2 LALPT non solo è dato ricorso al TPT contro la violazione del
diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e
l’accertamento inesatto o incompleto di fatti rilevanti, ma è pure ammesso
censurare l’inadeguatezza del provvedimento pianificatorio. Al TPT compete
quindi pure il sindacato dell’opportunità.
Questo
pieno potere di cognizione, che esorbita dal campo solitamente riservato
all’azione giudiziaria, va tuttavia esercitato con la dovuta discrezione e
senso della misura.
Lo
stesso TF quando pure ha libera cognizione di fatto e di diritto fa uso di
questa libertà con prudente ritegno, specie dovendo dirimere questioni con
forte valenza tecnica o connotazione locale, dove le conoscenze degli
specialisti, risp. delle autorità del posto costituiscono spesso un
insostituibile background.
Né
va tenuta in sottordine la considerazione che l’autorità decidente, in caso il
legislativo cantonale, assume con la sua decisione una responsabilità politica
che il tribunale non ha né può avere.
Se
ora poniamo mente al peso che le questioni tecniche hanno nella presente
vertenza ed alla pregnanza politica delle scelte pianificatorie fatte da
Governo e Parlamento, il riserbo è d’obbligo.
Il
TPT esaminerà con attento spirito critico gli aspetti controversi del piano
generale, ma è solo se vi scoprirà vizi rilevanti, inconciliabili col precetto
dell’adeguatezza, che lo annullerà e rinvierà all’autorità di adozione.
Non
basta dunque che risulti possibile una soluzione migliore per sostituirla
all’attuale; la soluzione alternativa deve manifestare dei pregi talmente
superiori da ritenersi inadeguato insistere con quella contestata. O questa,
ripetiamo, mostrare dei difetti troppo importanti per avallarne l’adozione.
- Piano
generale (PG)
Oggetto
del contendere è il PG della strada della montagna.
Si
noti che erano state elaborate due varianti, dette di __________, l’una e di
__________ l’altra. In estrema sintesi la differenza sostanziale tra le due è
che nella variante __________ la strada si diparte dalla rotonda Segurida e
raggiunge direttamente il confine con __________, includendo un ampio tornante
in territorio di __________; la variante __________, invece, prevede un
collegamento tra la rotonda Segurida e il confine con __________ ezza delle due
strade è pressoché uguale, uguale la larghezza.
Sottoposte
entrambe a esame d’impatto ambientale, la scelta è caduta sulla variante
__________ sulla quale si basa il PG in contestazione.
Piano
generale: caratteristiche e portata
I
Piani generali, secondo l’art. 11 LStr, “concretano gli indirizzi della
pianificazione cantonale dei trasporti.” Essi “indicano in particolare: il
tracciato delle strade, con le opere principali, comprese quelle di protezione
esterna, gli allacciamenti e, se del caso, gli accessi ai fondi; le linee di
arretramento o di allineamento delle costruzioni; le attrezzature d’importanza
cantonale o regionale destinate al traffico veicolare, quali posteggi, aree di
servizio, centro di manutenzione e di polizia, posti doganali e centri per il
traffico pesante.”
I
Progetti definitivi, giusta l’art. 19 LStr, “precisano i particolari tecnici
dell’opera, quali l’ assetto, lo sviluppo planimetrico e altimetrico, gli
impianti accessori e la protezione esterna; essi indicano inoltre le linee di
arretramento o di allineamento.”
Mentre
a norma dell’art. 13 LStr i PG seguono la procedura prevista per i piani di
utilizzazione cantonali (PUC), l’art. 22 LStr, dispone che “per la procedura di
approvazione dei progetti definitivi e di espropriazione è applicabile la legge
di espropriazione.”
Con
l’avvertenza, fondamentale, che “non sono ammesse opposizioni su oggetti già
decisi con l’ approvazione dei piani generali, e in particolare sul principio
dell’ espropriazione” (art. 22 cpv. 2 LStr).
Il
Tribunale di espropriazione decide in via definitiva le domande intese ad
ottenere modifiche dei progetti definitivi ed approva gli stessi, al più tardi
contestualmente alla decisione di immissione in possesso (art. 22 cpv. 3 LStr).
Risulta
da questa ripartizione funzionale e procedurale il ruolo chiaramente
preponderante del PG nella definizione dell’opera e nella decisione di
realizzarla.
Nella
seconda fase possono essere oggetto di contestazione, da dirimersi dal
Tribunale espropriativo solo modifiche del progetto definitivo e non se ciò
comporti modifiche del PG.
La
norma transitoria dell’art. 56a LStr. che, per rispettare almeno di riflesso
l’art. 6 CEDU (e successivamente l’art. 98a OG), consente di proporre
opposizioni all’espropriazione o su oggetti già decisi con l’approvazione del
PG - nel qual caso il Tribunale di espropriazione decide in via definitiva -,
non può trovare applicazione quando, come in concreto, le contestazioni del PG
sono decise in ultima istanza cantonale dal TPT, in diretta applicazione
dell’art. 98aOG e dell’art. 6 CEDU, chiudendo quindi la vertenza a livello
cantonale.
Poiché
dunque la pubblica utilità, il principio dell’espropriazione, sono stabiliti
con il PG e non possono essere sindacati nella procedura successiva (progetto
definitivo), è di importanza fondamentale che tutti gli accertamenti decisivi,
determinanti per la valutazione dell’opera, della sua giustificazione, della
sua compatibilità con le esigenze ambientali siano assunti in questa prima fase.
Si pone in questo contesto il tema dell’esame dell’impatto ambientale.
- Esame
d’impatto ambientale - EIA
5.1 Base legale
“Prima
di decidere della pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti che
possono gravare notevolmente l’ambiente, l’autorità ne esamina il più presto
possibile la compatibilità con le esigenze ecologiche; il Consiglio federale
designa questi impianti.” Così, testualmente, l’art. 9 LPAmb.
Il
Consiglio federale ha dato seguito al mandato emanando l’Ordinanza concernente
l’esame dell’impatto sull’ambiente (OEIA), il cui articolo primo statuisce che
i progetti per gli impianti figuranti nell’allegato dell’ordinanza sono
sottoposti all’esame dell’impatto sull’ambiente di cui al citato art. 9 LPAmb.
Sotto
il capitolo 1 Trasporti, il N. 11.2 assoggetta all’esame le strade
principali, costruite con il contributo della Confederazione; il N. 11.3 le altre
strade a grande traffico e altre strade principali. In concreto la nuova Strada
della Montagna appartiene alla categoria 11.3; è dunque astretta all’obbligo
dell’EIA, ma non richiede come invece la categoria superiore il preavviso del
BUWAL.
Dato
che la realizzazione della strada richiede un importante dissodamento, risulta
obbligatoria una perizia della Commissione federale per la protezione della
natura e del paesaggio (CFPNP) giusta gli art. 2 e 7 LPN.
5.2. Procedura
Secondo
l’art. 5 OEIA l’esame d’impatto ambientale è condotto dall’autorità che, nel
quadro della procedura d’autorizzazione, approvazione o concessione, decide
circa il progetto. E’ la cosiddetta autorità decisionale.
La
procedura decisiva nel cui quadro va svolto l’esame è determinata dall’allegato
dell’OEIA. Per gli impianti di cui ai N. 11.2 e 11.3 spetta al diritto
cantonale designarla. Requisito minimo, giusta l’art. 5 cpv. 3 OEIA, è che la
procedura “permetta un esame tempestivo e circostanziato”. Con l’avvertenza che
se per determinati impianti i Cantoni prevedono un piano particolareggiato che
consenta un simile esame (piano regolatore di dettaglio), “la relativa
procedura pianificatoria vale quale procedura decisiva” (art. 5 cpv. 3 ultima
frase OEIA).
Se
poi l’allegato o il diritto cantonale prevedono un esame ripartito in diverse
fasi procedurali (esame plurifase), l’art. 6 OEIA prescrive ch’esso si
protragga “fintanto che l’impatto sull’ambiente non sia accertato nella misura
necessaria per la decisione corrispondente.”
Nel
Canton Ticino la prassi ha adottato questa soluzione, nell’attesa che la
procedura decisiva sia definita nel Regolamento di applicazione della LPAmb,
tuttora inesistente.
L’EIA
è effettuata in due fasi, la prima in relazione al PG, la seconda al progetto
definitivo. Il TF ha convalidato il procedimento nella sentenza 19 agosto 1998
__________ e __________ c. GC e Comuni di __________, __________, __________,
confermata nella sentenza 13 gennaio 1999 in re __________ c. gli stessi
resistenti.
Non
potrebbe essere diversamente: in un regime che articola in due fasi la
procedura di approvazione delle strade e assegna un ruolo principale e
determinante alla prima riservando alla seconda la precisazione dei dettagli
tecnici, la procedura decisiva non può essere ravvisata in nessuna
singolarmente delle due, tanto meno nella seconda; a prescindere se e in quale
delle due si concretizzi un piano particolareggiato ai sensi dell’art. 5 cpv. 3
OEIA.
Procedura
decisionale è quella complessiva, strutturata in PG e progetto definitivo.
5.3. Contenuto
Secondo
l’art. 3 cpv. 1 OEIA “nell’esame si accerta se il progetto è conforme
alle prescrizioni federali in materia di protezione dell’ambiente. Vi rientrano
la LPAmb e le prescrizioni concernenti la protezione della natura e del
paesaggio, la protezione delle acque, la salvaguardia delle foreste, la caccia
e la pesca.” Giusta il cpv. 2 “le conclusioni dell’esame costituiscono una base
per la decisione d’autorizzazione, approvazione o concessione nella procedura
decisiva (art. 5) nonché per ulteriori autorizzazioni in materia di protezione
dell’ambiente (art. 21).”
Autorità
decisiva è quella che decide circa il progetto (art. 5
OEIA). Essa esamina se il
progetto è conforme alle prescrizioni sulla protezione dell’ambiente e se così
non è chiarisce se lo si possa nondimeno autorizzare imponendo oneri o
condizioni (art. 18 cpv. 1 e 2 OEIA).
La
“coordinazione con altre autorizzazioni e con decisioni in materia di sussidi”
è così regolata dall’art. 21 cpv. 1 OEIA: se l’autorità decisionale accerta che
la realizzazione del progetto implica una delle autorizzazioni elencate di
seguito dall’articolo fa pervenire all’autorità competente a rilasciare
l’autorizzazione tutti i documenti necessari, la invita a esprimere il suo
parere e trasmette quest’ultimo al servizio della protezione dell’ambiente. Tra
le autorizzazioni citate dal disposto figura al cpv. 1 lett. a)
l’autorizzazione per il dissodamento secondo la legge forestale del 4 ottobre
1991 (così mod. dall’art. 68 OFo).
Da
notare che se il progetto dev’essere sottoposto all’EIA e la sua realizzazione
implica un’autorizzazione di cui al cpv. 1, questa è rilasciata solo dopo la
conclusione dell’esame (art. 21 cpv. 2 OEIA). L’autorità che la rilascia è vincolata
al parere che ha espresso all’autorità decisionale, a meno che nel frattempo
siano mutate le premesse per la valutazione (art. 21 cpv. 3 OEIA).
Si
noti inoltre che quando come in concreto l’EIA concerne impianti pubblici, il
rapporto deve contenere pure la giustificazione del progetto. Ciò significa che occorre
dimostrare l’interesse pubblico prevalente a realizzare l’opera progettata.
- Rapporto
d’esame d’impatto ambientale - REIA.
Trattandosi
di impianto pubblico l’EIA deve contenere la giustificazione del progetto.
Ciò
significa che dev’essere dimostrato l’interesse pubblico prevalente a
realizzare l’opera progettata.
6.1. Giustificazione
All’omonimo
capitolo il REIA, dopo aver ricordato che già durante la progettazione della
nuova superstrada o- est nonché della cantonale __________
- __________ - __________ - Segurida era prevista la realizzazione del nuovo
tracciato della strada della montagna, precisa che scopo dell’opera “è
quello di sgravare il nucleo di __________ e le limitrofi zone residenziali
dell’alto traffico di transito facendolo passare in una zona non abitata.”
Il nuovo collegamento e la superstrada ha fatto sì che il traffico sulla Cercera
sia passato da 12.000 veicoli giornalieri (1989) a 1.700 (1991), mentre sulla
nuova strada Campagna __________ -__________ è ora di ca. 10.000 veicoli al
giorno (1991). La diminuzione del traffico di transito, aggiunge il rapporto, “ha
poi come logica conseguenza una diminuzione dell’inquinamento fonico e
atmosferico (v. par. 5.1.1 e 5.1.2)”. La conclusione dei periti è che “la
nuova strada della montagna sia il logico prosieguo delle opere stradali
realizzate negli ultimi anni nella regione e perciò sia giustificata. Senza la
realizzazione di una tale opera il risanamento dal traffico delle zone
residenziali di __________ sarebbe incompleto, limitato cioè alle sole aree
confinanti con la strada della .” Questo giudizio vale per la
strada della montagna in sé, a prescindere da quale delle due varianti
esaminate venga scelta. Caratteristica fondamentale di entrambe è che “il
nuovo tronco stradale rappresenta la continuazione in direzione di __________
- della nuova strada __________ __________ - __________ - __________.”
Tale strada, precisa il rapporto, “collega __________ con il vicino confine
di __________ ed è pertanto interessata da un alto traffico frontaliero (ca. 3.600
veicoli giornalieri medi al valico di __________ nel 1992).” Il traffico
non è però unicamente costituito dal passaggio dei frontalieri; una parte dei
veicoli si ferma già ad __________ o __________. In totale la media giornaliera
ch’era di ca. 6.500 v/g da __________ al confine è salita a ca. 6.920 con la
chiusura al traffico del nucleo di __________. Nel frattempo il traffico è
ulteriormente aumentato per raggiungere una media di ca. 7000 v/g nell’ottobre
del 1997.
Secondo
il rapporto “la soluzione che permette di sgravare l’abitato di __________
dal traffico di transito è rappresentata da un collegamento diretto tra la
rotonda Segurida e la strada della montagna nel territorio di __________. In
tal senso è da intendersi il progetto di realizzazione del nuovo tronco
stradale.”
In
risposta alla preoccupazione del comune di __________ i periti ritengono che “la
realizzazione della nuova strada non porti un sostanziale aumento del traffico
dovuto all’attrattività del
nuovo percorso. Ciò in quanto rispetto alla situazione attuale i tempi di
percorrenza verrebbero solo lievemente diminuiti quindi la ripartizione del
traffico frontaliero ai valichi di __________, __________, __________.
__________ e __________ dovrebbe rimanere pressoché inalterata.”
Questo
per la giustificazione in generale di
una strada delle montagna che tolga il traffico, soprattutto pendolare e di
parte del traffico pesante provenienti dal valico di __________, dall’abitato
di __________. Entrambe le varianti soddisfano a giudizio degli autori del
rapporto questa esigenza.
6.2. Esame e valutazione impatti
Il
rapporto compie quindi un’analisi e poi una valutazione dei diversi impatti che
ci si può attendere dall’una e dall’altra soluzione.
6.2.1 Atmosfera
L’allegato
6. al REIA rappresenta graficamente sia l’attuale inquinamento atmosferico sia
quello previsto realizzando l’una o l’altra variante.
Entrambe
consentono di sgravare notevolmente le emissioni di NOx lungo Via __________ e
la parte iniziale di Via __________ __________ (diminuzione di ca. il 50%,
risp. del 90%). Le emissioni aumenteranno però di converso lungo il nuovo
tracciato.
Le
due varianti si differenziano essenzialmente per la diversa distanza dalle zone
residenziali. Con la variante __________ il tornante si troverebbe a ca. 500 m.
dall’incrocio attuale, con l’altra a soli 200. “Pertanto, da questo punto di
vista, la maggiore distanza dalle zone abitate della fonte inquinante (nuova
strada) permette di affermare che la variante di __________ è migliore rispetto
alla __________. In ogni caso il progetto consentirebbe di togliere la fonte
inquinante dal nucleo di __________ spostandola in zone non abitate.”
Asserzione, quest’ultima, che va rettificata sostituendo il termine “non”
con meno. In effetti pure la zona dove è prevista la strada nella versione
__________ contiene delle abitazioni, tra l’altro quelle dei ricorrenti
privati. Si tratta tuttavia di abitazioni sparse, non appartenenti alla zona
residenziale.
Il
fattore distanza gioca ancor più per le emissioni VOC. Queste aumentano alle
basse velocità e perciò si concentrano, senza progetto, attorno all’incrocio di
__________, mentre col progetto il massimo delle emissioni verrebbe convogliato
attorno al tornante. “Pertanto un’ubicazione distante della nuova strada e del
tornante è sensibilmente più favorevole per la qualità dell’aria nelle zone
residenziali di __________.
Considerate globalmente le emissioni sono invece equivalenti e permettono solo
una leggera riduzione delle emissioni (ca. 5 - 6 sia per NOx che per VOC)
rispetto alla situazione attuale, per effetto della minore lunghezza dei due
percorsi progettati.
6.2.2 Inquinamento fonico
Il
rapporto riferisce che il 38% delle abitazioni considerate presenta dei livelli
di valutazione superiori ai 60 dB(A) diurni o 50 dB(A) notturni. Le più colpite
sono le abitazioni lungo via __________ e Via ai __________ e alcune lungo Via
__________ __________. In alcuni casi (7%) vengono addirittura superati i
valori d’allarme.
Con
l’attuazione del progetto la percentuale di abitazioni esposte a livelli di
rumore eccessivi scende bruscamente a 17% per la variante __________ e 20% per
la variante __________, mentre in nessun caso i valori d’allarme risultano
superati.
Con
la variante __________ i livelli di valutazione scendono per tutti i punti di
calcolo, fatta eccezione per le 4 abitazioni nel territorio di __________ che
vengono a trovarsi nelle vicinanze del nuovo tracciato. Comunque anche per tali
abitazioni l’aumento di livello non è tale da comportare un superamento dei
VLI. L’aumento maggiore si verifica al mapp. __________di __________ (palazzo
__________a) con un incremento, nel punto più esposto, di 5 - 6 dB(A). A
protezione di tale edificio è prevista la realizzazione di una parete fonoassorbente
di lunghezza 60 m. e altezza 3,5 m. (v. all. 8).
Anche la variante di __________ comporta quasi ovunque
una diminuzione del livello di valutazione, nonostante l’ubicazione più vicina
agli abitati rispetto alla variante __________. Ciò è dovuto al fatto che la
nuova strada sarà per buona parte attorniata da scarpate e muri che fungeranno
anche da protezione fonica. Naturalmente questa variante è più favorevole per
le quattro abitazioni nel comune di __________ rendendo anzi meno onerosa se
non addirittura superflua la realizzazione della parete a protezione del
palazzo __________.
La conclusione è finalmente che “le due varianti,
dal punto di vista fonico, non si differenziano sostanzialmente in quanto
permettono ambedue di risanare quasi completamente il carico fonico nel nucleo
di __________. Una leggera preferenza, visto il maggior decremento del
livello fonico, è da dare comunque alla variante __________ anche se ciò
comporterebbe la realizzazione di una parete antirumore.” (rapp. pag. 17,
rilievo dell’autore).
6.2.3 Idrosfera:
acque sotterranee: equivalenza di entrambe le varianti in punto alla protezione delle
acque sotterrane; entrambe non minacciano in caso di incidenti zone di
protezione.
acque superficiali: non sono segnalate differenze. Ev. intorbidamenti del riale dovuti a
erosioni dovrebbero rimanere contenuti, ciò valendo anche per la fase della
costruzione.
acque di scarico: è preconizzato un sistema di dispersione direttamente sul terreno
(scarpate) senza distinguere tra le due varianti.
6.2.4 Biosfera
I.
Suolo ed elementi geologici di pregio: la zona di __________ è particolarmente importante per gli
affioramenti di tufo calcareo, in parte visibili anche lungo l’alveo del riale
“__________ ”. Questi verrebbero eliminati completamente con la variante
__________, mentre la variante __________ li risparmierebbe. Per contro la
prima è leggermente più favorevole per quanto riguarda il “consumo” di suolo
(trasformazione del terreno in superficie impermeabile asfaltata o cementata), posto
che in essa avremmo ca. 2.800 mq di strada mentre la seconda ne prevede 3.000.
Secondo il rapporto per ciò che concerne i settori
ambientali “suolo e affioramenti calcarei”, “tutte e due le varianti presentano
un impatto importante: tuttavia l’impatto della variante __________ risulta
essere minore rispetto a quello della variante __________.”
II. Flora e vegetazione: il rapporto distingue dal punto di vista ecosistemico
tre settori principali:
a) l’area
forestale e le rispettive fasce ecotonali
b) le zone
agricole
c) gli
ambienti fortemente antropizzati quali giardini, parchi
alberati, ecc.
Ad a) l’area
forestale è a sua volta distinta in 4 unità tipologiche
distinte:
a - bosco
pascolato in località “__________ __________ ” (__________)
b - area
boschiva lungo il riale __________ (__________)
c - la selva
castanile in località “__________ ” (__________)
d - fascia
di bosco costeggiante la strada cantonale in località “__________ ”
(__________)”.
Ad a Le zone del bosco che presentano
gli alberi più maturi si situano ai margini e lungo il riale “__________ ”. Al
limite est del margine boschivo verso SE confinante con la zona agricola
(località “__________ ”) è stato osservato un esemplare di __________
(____________________), una pianta pioniere rara a carattere submediterraneo
che si sviluppa in Svizzera unicamente in Ticino, su substrati pedogenetici
ricchi di carbonati. Tra il bosco e il campo esiste una zona ecotonale di tipo ruderale
particolarmente favorevole per i Rettili. Nella parte NE, lungo una depressione
formata da un vecchio affluente del riale, è stato osservato un frammento di
bosco umido composto da alcuni esemplari isolati di Ontano nero. Il sottobosco
di questa unità è praticamente assente. Ciò ben evidenzia il degrado del suolo
indotto da un’attività pascolativa troppo intensa e non governata (pascolamento
libero delle pecore) che lo ha trasformato in una superficie spoglia e
facilmente erodibile. Salvo la presenza di alcuni ontani, nel suo insieme
questo bosco degradato non contiene elementi di pregio ecologico o
naturalistico. Esso potrebbe tuttavia costituire un potenziale habitat
secondario per la fauna terrestre degli ambienti situati nelle immediate
vicinanze (riserva di “__________ ”, palude in località “__________a”, ecc.).
Ad b Questa unità presenta una
diversità botanica assai importante come pure una stratificazione ottimale
della vegetazione, in particolare un sottobosco rigoglioso lungo tutta la
fascia di terreno che costeggia il riale. Tra le specie rare
riscontrate citiamo il __________ nodoso, il cui areale di distribuzione in
Ticino è limitato ad alcune sparute stazioni nel __________ e nella __________
__________ nonché l’elleboro verde, anch’esso con una areale di distribuzione
limitato in Ticino quasi esclusivamente al Sottoceneri. Degna di nota è pure la
presenza di un castagno secolare.
Oltre al valore botanico di questa zona il rapporto ne
sottolinea il pregio dal punto di vista faunistico, quale luogo di riproduzione
e quale “biotopo pedana” per la fauna rispetto alla vicina riserva naturale
orientata di “__________ ” e agli altri ambienti palustri situati nelle
vicinanze, sia, per ciò che riguarda al vegetazione, quale “biotopo rifugio”
per specie minacciate o rare da proteggere.
Ma di questo aspetto diremo al punto “fauna”.
Ad c Questo bosco non verrà toccato dal
progetto, tuttavia è stato rilevato in dettaglio costituendo un elemento di
pregio ecologico situato nelle immediate vicinanze dell’area di progetto (area
di rifugio per l’avifauna e via di collegamento per la fauna terrestre), essa
rappresenta un elemento del territorio di sicura valenza
storico-culturale che dovrà essere rispettato integralmente.
Ad d nessun
interesse particolare
Ad b)
Zone agricole
Si suddividono in campi, prati, vigneti.
I primi due non presentano particolari pregi da un punto di vista ecologico-naturalistico.
I secondi potrebbero tuttavia costituire un potenziale habitat per vari gruppi
faunistici.
I vigneti, di tipo semi-intensivo, sono poveri
dal profilo fioristico e faunistico. Nondimeno il loro inserimento in un
ambiente ancora ben diversificato (riale, prati, bosco, campi, strisce di
vegetazione ruderale, margini di bosco) conferisce loro un certo valore, in
particolare per l’avifauna.
Ad c) Ambienti fortemente antropizzati
Il loro valore ecologico corrisponde a quello dei
campi coltivati.
Fauna
E’ questo l’aspetto più ampiamente approfondito dal
REIA.
E’ stata eseguita una serie di rilevamenti riguardanti
alcuni gruppi faunistici con specie indicatrici del valore ecologico e
naturalistico di un sito (bioindicatori); si tratta degli anfibi dei rettili e
degli uccelli.
I rilevamenti si riferiscono a tutta l’area
interessata dal progetto, senza distinguere tra le due varianti. Il giudizio su
l’una e l’altra distintamente e il raffronto tra le due vien fatto
successivamente nel rapporto, laddove viene descritto il rispettivo impatto
sulle componenti naturali.
Si noti che nel rapporto intermedio, di cui meglio
sotto, viene considerata solo la variante __________, l’altra essendo stata
scartata per l’evidente maggior impatto che avrebbe creato.
Uccelli
Il rapporto conclude negando che l’area interessata
dalle due varianti rivesta un’importanza ornitologica particolare a livello
regionale, non escludendo tuttavia la nidificazione di qualche specie rara o
inclusa nella lista rossa. Le indagini hanno ad es. rivelato la presenza del
__________.
Per i rettili l’area riveste un certo
interesse. L’oggetto è d’importanza locale per la presenza della lucertola
muraiola e potenzialmente d’importanza cantonale per l’eventuale presenza del
ramarro e del biacco (specie ritenute molto rare in Svizzera e iscritte tra
quelle assolutamente protette nella Convenzione di Berna). Il rapporto rileva
comunque che il pascolamento attuale, eliminando in modo pressoché totale la
copertura vegetale del sottobosco nel bosco “__________ __________ ”, ha
ridotto drasticamente l’attrattività ecologica di questo sito nei confronti
delle specie citate (compreso l’orbettino) “in quanto esse abbisognano di una
folta vegetazione erbacea”.
Per quanto concerne invece gli anfibi va tenuto
presente che il rapporto è stato integrato da una “Consulenza ambientale
accompagnatoria per l’approvazione del progetto“ Rapporto preliminare,
giugno ’97, sempre dello studio __________ __________ autore dell’EIA,
scaturito dalla necessità di approfondire alcune tematiche relative all’impatto
sugli anfibi della variante __________ nell’area interessata dal
progetto.
Questo a seguito dei preavvisi negativi 13 luglio 1995
e 3 aprile 1996 della Commissione federale per la protezione della natura e del
paesaggio (CFNP) che, scartata la variante __________ in quanto con il
suo doppio attraversamento del riale __________ e gli interventi troppo
importanti che comportava non poteva essere presa in considerazione, aveva
ritenuto che anche la variante __________, “al di là delle perplessità
riguardanti la protezione del paesaggio, era legata a interventi estremamente
gravosi sul piano della protezione della natura”. Se da un lato il riale
__________ è attraversato una sola volta nella variante __________ contro le
due nella variante di , dall’altro “per il tornante in direzione di
__________ verranno frammentati elementi di paesaggio ancora in gran parte intatti
e verranno eliminati o gravemente minacciati dei biotopi esistenti.” Il
documento elenca quindi tutti gli elementi di interesse naturalistico presenti
nei punti toccati direttamente o indirettamente dall’intervento. Ricorda in
particolare, che la carta delle popolazioni di anfibi e rettili indica in
località “ __________ ” sia l’attraversamento di zone di riproduzione
e di __________ secondari di __________ sal. sal. (la __________ pezzata
direttamente interessata dalla variante __________ è minacciata in Svizzera e
protetta nella Convenzione di Berna), sia habitat secondari della Rana di Lataste
e habitat della lucertola muraiola sia ancora habitat potenziali per altre
specie di rettili (oltre alla Lucertola muraiola, l’Orbettino, il Ramarro e il
Biacco). Inoltre il territorio del riale Segurida è collegato con tre siti di
riproduzione di anfibi circostanti; ossia: l’oggetto n. __________ iscritto
nell’inventario dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale,
situato a circa 250 metri a nord del riale, con popolazioni di Rana agile e
Rospo comune; una zona umida a ca. 250 metri a ovest del riale, con popolazioni
di Rospo comune, Raganella e Rana agile (non ancora iscritto nell’inventario
cantonale ma considerato di importanza nazionale dagli autori dell’EIA); un
piccolo ruscello a ca. 450 metri a ovest del riale __________ con popolazioni
di Rana agile e Rana verde e in particolare con Salamandra pezzata. Il sito,
non ancora iscritto nell’inventario, è da considerarsi di importanza cantonale.
Inoltre l’area interessata dal progetto può costituire
un habitat secondario per la caccia, lo svernamento e l’estivazione per tutte
le specie di anfibi rilevate nei suddetti biotopi. Per la CFNP “è
importantissima la Rana di Lataste, specie osservata nel quadro dell’EIA nel riale
“__________ ” e che rappresenta una specie estremamente rara (la riscoperta
della Rana di Lacaste in Ticino è descritta nell’opera “Introduzione al
paesaggio naturale del Canton Ticino”, I. vol. Dipartimento dell’ambiente, TI).
Infine l’area in questione, in particolare per la
variante __________o, è da considerarsi area di importanza locale per la
presenza della Lucertola muraiola e potenzialmente di importanza cantonale per
la presenza del Ramarro e del Biacco, due specie ritenute molto rare in
Svizzera e iscritte tra quelle assolutamente protette nella Convenzione di
Berna.”
L’area è pure un habitat potenziale per l’Orbettino.
Nella vicina riserva naturale di “__________ ” (oggetto n.
__________dell’Inventario degli habitat dei rettili di importanza nazionale) è
stata segnalata la presenza del Colubro di Esculapio e della Vipera comune;
stando all’EIA, nell’area interessata dal progetto non si può escludere la
nidificazione di qualche specie rara inclusa nella “Lista rossa” in particolare
Tortora, Torcicollo e Codirosso.”
L’__________ ha quindi allestito il Rapporto
preliminare succitato.
E’ confermata la presenza di quattro specie di anfibi
(Salamandra pezzata, Rana di lataste, Rana agile e Rospo comune). Potenzialmente
presenti (per l’eccezionale siccità non sono state osservate altre specie,
segnalate in precedenza) la Raganella, il Tritone punteggiato, il Tritone
crestato, la Rana esculenta e la Rana rossa osservata in zona nel 1996. Sono
inoltre state in gran parte confermate le zone di riproduzione già individuate
con l’EIA del ’93.
Dalle rilevazioni fatte emerge come il valore
faunistico della zona “__________ __________ ” e dei corsi d’acqua toccati dal
progetto dipenda, oltre che dalla loro qualità intrinseca, dal loro inserimento
nel reticolo di biotopi dell’intero comprensorio. Particolare importanza in
questo senso, assume il collegamento lungo l’affluente del riale __________.
Per questo motivo il progetto dovrà considerare con particolare attenzione il mantenimento
di questo corridoio di scambio faunistico e la valorizzazione dell’intero
comparto di studio, per favorire gli spostamenti faunistici tra i diversi
biotopi.
“In particolare vanno segnalati i collegamenti tra il riale
__________ e la zona umida in località “__________ __________ ”, lungo il suo
affluente e il collegamento di quest’ultima con la zona attigua alla pozza di
__________ __________. Nella zona direttamente toccata dal progetto la nuova
strada taglia dunque un asse di collegamento costituito dall’affluente del riale
__________. Questo è l’unico corridoio accertato che permetta il
collegamento della zona del riale __________ (sito di riproduzione e
potenziale quartiere estivo/invernale) con le zone umide circostanti. “
- Valutazione dell’impatto
delle due varianti
Al capitolo 5.3.4il Rapporto dell’ottobre ’93 era
passato alla valutazione dell’impatto specifico di ognuna delle due varianti
sulle componenti naturali caratterizzanti i rispettivi comparti territoriali
toccati dal progetto, il tutto sulla base delle risultanze dell’analisi ecologico-naturalistica
esperita nei paragrafi precedenti.
Anche se la variante __________ è stata abbandonata e
non è stata contemplata dal qui contestato PG, è istruttivo conoscere i motivi
che hanno portato a questo abbandono.
7.1. Variante __________
Risulta chiaramente che questa variante è
complessivamente assai più incisiva della variante __________ e dev’essere
quindi scartata, come effettivamente avvenne.
Citiamo in primis il doppio attraversamento del riale
__________ col conseguente suo incanalamento disastroso per rettili e
soprattutto per anfibi. Importante anche l’impatto avifaunistico per
l’invasione del vasto vigneto in località Segurida che presenta ancora una
strutturazione abbastanza soddisfacente in grado di offrire possibilità di
alimentazione, appostamento, riparo e - limitativamente - di nidificazione ad
un numero piuttosto elevato di specie. Funzione notevolmente accresciuta dalla
presenza del margine boschivo lungo il riale __________, propizio alla
nidificazione di specie cotonali edificanti in cavità o tra i rami degli
alberi. Sistema interdipendente “margine boschivo - zona agricola”, in cui è
ipotizzabile la presenza di nidificanti di rilievo come la Tortora e il
Torcicollo. “In questo senso il doppio attraversamento del riale (con relativo
dissodamento della fascia boschiva) come pure l’eliminazione di parte del
vigneto precludono le funzioni attuali del sistema.” Ma anche quanto alla flora
e alla vegetazione l’impatto è importante. Oltre ad una drastica riduzione
della diversità ambientale verrebbero eliminate due specie iscritte nella lista
rossa della flora rara e minacciata in Svizzera: il Geranio nodoso e l’elleboro
verde: per la prima specie la realizzazione della variante eliminerà una
delle poche stazioni conosciute nel nostro cantone e n Svizzera. Né
migliore sorte verrebbe riservata al geranio nodoso. Verrebbe decretata la
probabile perdita definitiva di questa specie nella zona. (sott. nel
testo).
7.2. Variante __________
L’impatto principale è imputabile al dissodamento di
un’area forestale di ca. 4.900 mq. Il bosco verrà però in gran parte
ripristinato (ca. 2.000 mq) o compensato in loco (ca. 300 mq). Per i restanti
2.600 mq è previsto un rimboschimento compensativo in luogo da definire o il
compenso pecuniario. Il tutto secondo il piano di dissodamento, allegato n. 11
all’EIA.
Il rimboschimento dovrà essere effettuato rapidamente,
in contemporanea con la sistemazione delle scarpate, previo arresto del
pascolamento intensivo in tutta l’area forestale. Si dovrà prestare particolare
attenzione al rifacimento dei margini boschivi che dovranno prevedere
nell’ordine: una fascia di erbe alte, una fascia di arbusti bassi ed una fascia
di arbusti alti antistanti il bosco vero e proprio.
L’impatto sulla flora è contenuto in quanto l’unico frammento con contenuti floristici
qualitativamente e quantitativamente di rilievo verrà toccato solo in minima
parte. D’altronde la cessazione del pascolamento nell’area di rimboschimento permetterà
a gran parte delle specie arbustive e erbacee del consorzio floristico
rinvenuto lungo il riale Segurida di occupare una superficie notevolmente più
ampia. La conclusione è che “attraverso gli accorgimenti proposti tutta l’area
di progetto subirà un notevole miglioramento rispetto alla situazione
attuale, sia dal profilo forestale che da quello floristico.”
Dal punto di vista avifaunistico l’impatto di questa
variante è molto contenuto per lo stato qualitativamente e
strutturalmente degradato in cui si trova il bosco “__________ __________ ”,
non più in grado di ospitare un’avicenosi caratteristica di tale ambiente.
Inoltre nessuna delle specie rare regionalmente o incluse nella lista rossa,
presenti nel quadrato chilometrico che comprende il settore d’indagine fa parte
dell’avifauna boschiva.
Il punto di vista erpetologico (rettili, anfibi) è
lungamente sviluppato nel Rapporto, ma a seguito delle osservazioni della CFNP
nei due primi rapporti, sono state completate e in parte rivedute nel rapporto
preliminare che esamina oramai solo la variante di __________, scelta dal
Dipartimento come chiaramente meno lesiva.
“L’indagine ha permesso di precisare più in dettaglio
il potenziale faunistico del perimetro di studio, la rete di biotopi ed i
corridoi faunistici che li collegano.”
Zone di riproduzione:
. pozza di __________ __________,
oggetto n. __________ dell’Inventario dei siti di riproduzione di anfibi
d’importanza nazionale (Bufo bufo, Rana dalmatica e Hyla arborea, non rilevato
nel precedente studio);
. stagno in località “__________ ” (Bufo
bufo, rama dalmatica, Rana latastei);
. il riale __________ ed il suo
affluente (Salamandra salamandra sal.);
. non confermato, causa siccità, quale
sito di riproduzione di anfibi d’importanza cantonale (Rana rossa, rana verde e
grande popolazione di salamandra pezzata) il piccolo ruscello a valle del
nucleo di __________;
Quartieri estivi/invernali:
. la vicina zona di __________
__________ (oggetto n. __________Inventario dei siti di riproduzione di anfibi
d’importanza nazionale: per gli anfibi del comparto;
. il riale __________ e il suo
affluente (quartiere potenziale)
. altri (potenziali) lungo il riale a
valle della rotonda __________ e in località “__________ __________ ”.
Corridoi faunistici:
. in particolare i collegamenti tra il riale
__________ e la zona umida in località “__________ ”, lungo il suo affluente;
. collegamento tra quest’ultima con la
zona attigua alla pozza __________ __________.
Nella zona direttamente toccata dal progetto la nuova
strada taglia dunque un asse di collegamento costituito dall’affluente del riale
Segurida. Come già precisato nel primo rapporto e sottolineato dal 2. preavviso
CFNP, questo è l’unico corridoio accertato che permetta il collegamento
della zona del riale Segurida (sito di riproduzione e potenziale quartiere
estivo/invernale) con le zone umide circostanti.
E’ quindi sottolineato come “il valore faunistico
della zona “__________ __________ ” e dei corsi d’acqua toccati dal progetto
dipenda, oltre che dalla loro qualità intrinseche, dal loro inserimento nel
reticolo di biotopi dell’intero comprensorio.” Particolare l’importanza del
collegamento lungo l’affluente del riale __________. “Per questo motivo il
progetto dovrà considerare con particolare attenzione il mantenimento di questo
corridoio di scambio faunistico e la valorizzazione dell’intero comparto di
studio, per favorire gli spostamenti faunistici tra i diversi biotopi.”
- Conclusioni e proposte
Il rapporto rileva come l’approfondimento dell’indagine
abbia “permesso l’elaborazione di misure concrete per la riduzione dei
conflitti e degli impatti sul patrimonio naturalistico dell’area in esame e la
modifica del progetto in conformità con le richieste della CFNP.”
Visto l’oggetto dell’approfondimento, concentrato
sulle questioni d’ordine naturalistico, riporteremo conclusioni e proposte nel
quadro dell’esame dell’impatto sull’oggetto IFP.
8.1 IFP - in generale
La controversa strada è prevista dal PG all’interno
dell’oggetto n. __________ (______________________________) dell’Inventario
federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d’importanza nazionale (IFP).
L’iscrizione significa, a mente dell’art. 6 cpv. 1
LPN, che l’oggetto merita in modo speciale di essere conservato intatto o,
in ogni caso, di essere per quanto possibile rispettato.
Con ciò non si intende, come il termine “conservato
intatto” potrebbe suggerire, che nulla possa più essere mutato all’oggetto. La
protezione non è assoluta. L’oggetto, specifica l’art. 6 cpv. 2 LPN, dev’essere
conservato nelle condizioni stabilite dall’inventario. A norma dell’art. 5 LPN
esso deve contenere la descrizione esatta degli oggetti, la ragione della loro
importanza nazionale, la protezione cui devesi provvedere ed è quindi su questa
base che va stabilito cosa e in che misura dev’essere mantenuto inalterato,
perché l’oggetto iscritto nell’inventario possa ancora essere ritenuto
conservato intatto.
L’importante, avvertiva già il Messaggio federale (BBL
1965 II pag. 103) è che, considerato nel suo insieme, l’oggetto non risulti
menomato dal punto di vista della protezione della natura e del paesaggio.
Modeste compromissioni del suo stato devono essere compensate da equivalenti
vantaggi.
Il TF ha ripreso e sviluppato il concetto. E’ stata
così introdotta la distinzione tra “Beeinträchtigung” e “Abweichung”. La prima,
corrispondente ad un’alterazione non essenziale dell’oggetto visto nel suo
assieme e tenuto conto degli scopi della protezione, lascia fondamentalmente
intatto l’oggetto ed è quindi ammissibile, a condizione che l’oggetto venga per
quanto possibile salvaguardato e sempreché a favore dell’intervento militino
interessi predominanti.
La seconda pregiudica in modo rilevante l’oggetto e
deroga quindi al precetto della sua conservazione integrale.
Deroga, aggiunge l’art. 6 cpv. 2 LPN, che
nell’esecuzione di un compito della Confederazione è unicamente proponibile se
alla conservazione integrale di un bene d’interesse nazionale iscritto in un
IFP si oppone un interesse equivalente, esso pure di importanza nazionale.
Se, dunque, la menomazione avviene in esecuzione di un
compito della Confederazione e alla conservazione dell’oggetto non si oppongono
interessi nazionali di pari importanza, l’intervento è lecito alla luce
dell’art. 6 LPT (cpv. 1 e 2) solo se la menomazione non tocca l’oggetto in
maniera contraria allo scopo della protezione.
Se v’è cioè solo Beeinträchtigung e non Abweichung.
Il TF ha anticipato l’ovvia obiezione che qualsivoglia
menomazione, sia essa rilevante o di scarsa portata, è concettualmente
incompatibile con l’obbligo di conservare “intatto” l’oggetto, fornendo nella
sentenza 11.10.93 in re Pilatus (non pubbl., cit. da Leinbacher, Commentario
LPN ad art. 6 nota 20a) la seguente spiegazione: “se di un bosco che è parte
centrale, caratteristica di un oggetto IFP (oggetto d’importanza nazionale
proprio perché contiene questo bosco, con le sue rare o tipiche fauna e flora)
viene dissodato anche solo in piccola parte, è incontestabile ch’esso non sarà,
più, dopo il dissodamento, esattamente lo stesso bosco di prima e neppure potrà
dirsi conservato intatto, in senso lato. Eppure questo bosco può aver
mantenuto, a dispetto dell’esigua menomazione, la stessa fondamentale qualità,
il suo carattere, il suo significato per l’inventario. Vi è “Beeinträchtigung”
(menomazione) e non (ancora) “Abweichen” (deroga).” (trad. ns.)
Diverso è il caso, avverte il TF nella cennata
sentenza, se il dissodamento è di grandi dimensioni e tocca nel contempo nevralgicamente
un oggetto protetto o una sua parte. Così nel caso __________, in cui il
dissodamento avrebbe fatto irrecuperabilmente perdere il suo particolare
carattere al paesaggio, ponendo in essere non una semplice menomazione (Beeinträchtigung),
ma una vera e propria deroga (Abweichen) al precetto dell’integrale
conservazione.
Nel caso invece dell’illuminazione del Pilato (DTF 123
II 256), viste le condizioni e gli oneri che facevano dell’illuminazione
l’eccezione e non la regola e consentivano comunque il naturale avvicendamento
tra notte e giorno, il TF ha giudicato non esserci sostanziale offesa al
paesaggio. Con una chiara delimitazione dei tempi d’esercizio non si può
parlare di rilevante compromissione degli scopi protezionistici ai sensi
dell’art. 6 LPN.
Ora, se considerato nel suo complesso lo stato di un
oggetto IFP non viene peggiorato sotto il punto di vista della protezione della
natura e del paesaggio, non vi è alcuna deroga all’obbligo di conservare
intatto l’oggetto e dunque non occorre far capo a interessi equivalenti, parimenti
d’importanza nazionale, ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LPN; bastano altri
vantaggi.
Risulta da quanto precede che quale sia in definitiva
l’oggetto da mantenere intatto (l'oggetto effettivo della protezione)
dev’essere desunto dalla sua descrizione nell’inventario, dai motivi per la sua
messa sotto protezione, dagli obiettivi perseguiti. In certi casi l’oggetto
consta solo di pochi elementi, ognuno fondamentale per la messa sotto
protezione, e in quel caso ognuno di essi va protetto. In altri, ancora,
l’oggetto è essenzialmente protetto come insieme e occorre esaminare se
l’intervento su una parte ha effetto sul complesso o se, malgrado ciò, questo mantiene
intatta la qualità, il valore, il significato che ne hanno fatto decretare la
protezione come oggetto d’importanza nazionale.
Si valuterà quindi se l’intervento compromette questi
obiettivi, è contrario ai motivi che hanno portato alla protezione, è proprio a
menomare l’oggetto (inteso nel senso di cui sopra) e dunque deroga all’obbligo
di conservazione.
Purtroppo questa valutazione è resa difficile dal
carattere sovente generico degli inventari e dalla complessità e difficoltà
delle questioni di natura tecnica e scientifica che spesso solo gruppi
interdisciplinari di tecnici sono in grado di fronteggiare.
A giusta ragione l’art. 7 LPN esige dunque la perizia
della commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio
(CFNP) nell’esecuzione di compiti della confederazione.
Particolarmente prezioso è poi il REIA, in cui tutti
gli impatti dell’intervento progettato sono passati al vaglio valutandone la
compatibilità con la protezione dell’oggetto. Con l’avvertenza che l’EIA
esamina gli impatti non solo in funzione dell’IFP ma della protezione
dell'ambiente in generale.
Ciò premesso conviene ora passare alla descrizione
dell’oggetto IFN per quindi lasciare la parola al REIA dell’ottobre 1993 e al
rapporto integrativo del giugno 1997 nonché al preavviso 16 ottobre 1998 della
CFNP (che fa seguito alle due negative prese di posizione del 13 luglio 1995 e
3 aprile 1996).
8.2 in concreto: oggetto IFP 1804
8.2.1
Così
lo descrive la scheda:
Importanza: Montagna
del Ticino meridionale geologicamente molto interessante, con giacimenti
triassici contenenti sauri fossili eccezionali. Paesaggio naturale ancora
intatto, con flora insubrica ricca di specie rare. Villaggi ticinesi,
caratteristici del __________ (stile __________).
L’oggetto abbraccia un vasto comprensorio, l’intero
__________ __________ __________, e la strada prevista dal PG lo tocca
unicamente per un breve tratto nella fascia pedemontana, all’estremo limite
nord-est del territorio giurisdizionale del comune di __________.
La montagna è protetta dall’iscrizione non tanto per
sue generiche virtù paesaggistiche, di natura estetica, sulle quali la scheda
non si esprime, quanto per le sue peculiarità geologiche e paleontologiche di
grande interesse, segnatamente per i giacimenti triassici ricchi di contenuti
fossili che ne sono l’aspetto più saliente e prezioso; per il suo carattere
naturale ancora intatto, caratterizzato da una flora insubrica ricca di specie
rare; per la presenza di caratteristici villaggi sottocenerini.
L’oggetto da proteggere è formato da questa realtà
composita e bisogna stabilire in che misura la modifica di singoli elementi è
propria a incidere sull’identità dell’insieme, violando il precetto che
l’oggetto iscritto nell’IFP dev’essere conservato intatto enunciato dall’art. 6
LPN.
Fatte queste premesse passiamo all'esame delle
conclusioni e proposte contenute nel REIA e segnatamente nel Rapporto
preliminare. Seguirà il 3. preavviso della CFNP.
8.2.2 Conclusioni REIA e Rapporto
preliminare
Nel primo documento, dopo aver esposto il concetto di
“conservazione intatta”, che corrisponde essenzialmente a quanto sopra
illustrato su questo tema, gli estensori esprimono il parere che “per le sue
ridotte dimensioni, l’inserimento di una strada nella zona marginale dell’area
IFP in esame non risulta tale da pregiudicare o anche soltanto incidere sul
valore globale dell’oggetto dell’inventario; d’altra parte però verranno
toccati elementi segnalati dall’inventario (complessi agroforestali, specie
rare). Sulla base di queste considerazioni l’impatto relativo a questo settore
può essere ritenuto molto contenuto a condizione che vengano però rispettati,
salvaguardati o comunque ricuperati i peculiari valori presenti nell’area di
progetto”. Vengono quindi richiamate le proposte di ricupero ecologico
descritte al capitolo 5.3.
Il successivo documento conclude rilevando come
l’approfondimento abbia permesso l’elaborazione di misure concrete per la
riduzione dei conflitti e degli impatti sul patrimonio naturalistico dell’area
in esame e la modifica del progetto in conformità con le richieste della CFNP.
“In particolare è stata appurata la necessità di
creare un sottopassaggio faunistico in corrispondenza dell’affluente del riale Segurida,
quale unico corridoio migratorio di anfibi da e per il riale. Un ulteriore
sottopasso, di dimensioni più contenute, a valle del tornante della nuova
strada, potrebbe favorire l’eventuale passaggio oltre che di anfibi anche di
rettili e di piccoli mammiferi. La sistemazione finale delle scarpate stradali
e la valorizzazione del bosco adiacente consentirà il recupero naturalistico di
un comparto attualmente degradato dal pascolo e dalla presenza di vegetazione
esotica, l’inserimento nel paesaggio dell’opera ed il consolidamento di una
zona soggetta a erosione. La gestione dei biotopi vicini rafforzerà il reticolo
ecologico del comparto e ne aumenterà il pregio naturalistico e paesaggistico.
Queste misure permetteranno di ridurre gli impatti del progetto sulla fauna
locale e consentiranno nel contempo una parziale valorizzazione di ambienti
attualmente degradati.”
8.2.3.
Preavviso CFNP
Nel suo terzo preavviso, del 16.10.98, la commissione
ricorda di aver concluso nel precedente preavviso del 13.7.94 che il progetto
presentato (variante __________) avrebbe causato un importante danno ai valori
naturalistici e paesaggistici della zona interessata. In particolare sarebbe
risultato un impatto negativo sull’habitat di diverse specie di rettili e
anfibi protetti dalla LPN. Le misure di compensazione e di sostituzione
proposte nel 1993 non avrebbero potuto garantire la sopravvivenza delle specie
animali e vegetali rilevate. La commissione aveva quindi respinto il progetto e
chiesto di rinunciare a qualsiasi attraversamento del riale __________ e delle
aree direttamente confinanti a sud di quest’ultimo.
In un successivo sopralluogo non sono state presentate
nuove basi valutative. La CFNP ha quindi confermato il 3.4.96 le conclusioni
del precedente preavviso.
Riguardo al rapporto complementare del giugno 1997 la
commissione osserva che vi si trova un approfondimento degli aspetti faunistici
concernenti gli anfibi, i loro biotopi e i loro diversi corridoi migratori e
che, diversamente dal precedente studio, l’affluente laterale del riale
__________ viene ora indicato quale unico corridoio migratorio per anfibi. Il
progetto tecnico sul quale lo studio complementare è basato non ha però subito
cambiamenti all’infuori delle nuove misure proposte a salvaguardia dei valori
naturalistici.
La CFNP ritiene che con la realizzazione di tutte
queste misure, comprese quelle definite “ulteriori” nel documento, la
situazione ecologica per le specie di anfibi rilevate venga nettamente
migliorata rispetto al progetto inizialmente sottopostole. Particolare
importanza assume il corridoio per anfibi lungo l’affluente del riale
__________. “Questo corridoio dovrà essere integralmente mantenuto pure durante
i lavori di costruzione. L’accompagnamento ambientale del progetto e il
monitoraggio da assicurare anche dopo la fine dei lavori dovrà accertare il
funzionamento di tutte le misure realizzate.”
La CFNP mette quindi in guardia contro il pericolo che
il netto miglioramento della fluidità conseguente alla nuova strada spinga ad
altri miglioramenti e allargamenti o a ulteriori circonvallazioni di nuclei
abitati; sviluppo incompatibile con la protezione dell’oggetto IFP __________
__________ __________. Chiede quindi che le autorità competenti rinuncino ad
altri interventi atti ad aumentare l’attrattiva di questa strada e ne
mantengano l’attuale carattere su tutta la sua estensione.
La conclusione commissionale è che “il progetto arreca
un importante danno all’oggetto IFP n. __________ai sensi dell’art. 6 LPN.”
Tuttavia la commissione non lo preavvisa negativamente ma dichiara che se le
autorità competenti, dopo aver soppesato i diversi interessi in gioco,
dovessero decidere di realizzarlo, lo riterrebbe “rispettoso dell’oggetto IFP
__________ __________ __________ per quanto sia possibile giusta l’art. 6 LPN
nella misura in cui soddisfi le seguenti condizioni.” Rimandiamo alla loro
elencazione nel preavviso.
8.3 Commento al preavviso CFNP
Nel dichiarare che il progetto presentato potrebbe, a
precise condizioni, essere ritenuto per quanto possibile rispettoso
dell’oggetto giusta l’art. 6 LPN, la Commissione fa implicitamente riferimento
al capoverso primo del disposto. In concreto trova però applicazione il
capoverso secondo: da un lato l’intervento sull’oggetto è previsto
nell’esecuzione di un compito della Confederazione e dall’altro non è, con ogni
evidenza, sorretto da un interesse nazionale. L’oggetto va dunque conservato
intatto; non basta che lo si rispetti nella misura del possibile.
Il presupposto del rispetto “per quanto possibile”
entra in considerazione solo nei casi in cui non si deve né si può conservare
intatto l’oggetto: in quei casi lo si deve almeno rispettare nei limiti del
possibile. Questa conservazione relativa è l’alternativa alla conservazione
integrale ed è ammessa solo dove la legge non esige quest’ultima.
Se si deve mantenere intatto l’oggetto e ciò non è
possibile si deve rinunciare all’intervento in quanto contrario all’art 6 cpv.
2 LPN. Non si può ripiegare sulla conservazione mitigata.
Col suo preavviso la CFNP ci rivela unicamente il suo
parere circa il rispetto di questa condizione, non si esprime sulla possibilità
di assicurare, attuando i provvedimenti descritti, la conservazione integrale.
Non è tuttavia il caso di chiederle un ulteriore preavviso. Da quello in esame
vanno tratte le informazioni utili ai fini del nostro giudizio integrandole a
quelle largamente forniteci dal REIA e dal rapporto completivo e di cui abbiamo
riportato ampi stralci.
Ciò facendo terremo conto del concetto di “intatto”
sviluppato dalla giurisprudenza, che ne attenua la radicalità, commisurandone
il rigore alle finalità dell’istituto.
Ora, è ben chiaro che scopo dell’Inventario non è di
escludere ogni intervento modificatore, diversamente da una riserva naturale
protetta dove la natura dev’essere lasciata a sé stessa e l’uomo tenutone
fuori. Se così fosse i villaggi non farebbero parte dell’Inventario, se non
trasformati in musei. Ma così non è del __________ __________ __________; si
pensi solo all’esempio di __________. Ora, se ciò vale per i villaggi, e ne
giustifica entro certi limiti l’espansione a scapito del paesaggio naturale, se
ciò vale addirittura per un limitato sfruttamento delle famose cave di
__________, così, pur con tutte le limitazione del caso, per le opere stradali
che li collegano tra di loro. L’importante è che l’intervento sul palinsesto
del paesaggio sia per prima cosa giustificato da importanti, prevalenti
interessi e che la protezione cui mira l'iscrizione non ne risulti compromessa.
Proprio perché l'oggetto __________è composto da
elementi antitetici, con proprie esigenze da soddisfarsi in chiave dinamica,
non possono, a priori, essere esclusi calibrati aggiustamenti dei rispettivi
rapporti. E' incompatibile con la descrizione dell’oggetto nell'inventario e
con lo scopo della sua protezione che si escluda ogni cambiamento, e in
definitiva che si imponga di conservare “intatto” l’oggetto, nell’accezione che
il termine intatto ha nel linguaggio comune. Dacciò la necessità di
attribuirgli il significato datogli dalla giurisprudenza federale che alla
conservazione integrale sostituisce una forma intermedia tra il congelamento
allo status quo e il massimo rispetto possibile.
8.4 Conclusioni riguardo all'IFP
Se ora valutiamo l’impatto della strada alla luce
delle pregresse considerazioni possiamo trarre le seguenti conclusioni.
Paesaggio
Esaminiamo l’impatto del progetto sul paesaggio
della montagna intesa come realtà percepibile otticamente, da proteggersi per
la sua valenza estetica.
E’ evidente che una strada di soli 500 mtl., con tutti
gli accorgimenti previsti (si pensi alle scarpate coperte di vegetazione), non
può turbare, sminuendone complessivamente il valore, questo insieme di cui
lambisce solo e per un piccolo tratto l’estremo limite inferiore.
Il Rapporto EIA riporta il parere della CBN,
competente in materia di PG per il giudizio estetico dell’opera e per la
valutazione degli aspetti paesaggistici. Per la Commissione “non si intravedono
rilevanti differenze tra le due proposte circa l’inserimento nel paesaggio
collinare; ambedue possono essere tenute in considerazione.” Anche se poi
precisa che “la variante __________ presenta un paio di elementi discutibili
rispetto alla soluzione __________, ossia l’emergenza del tornante dal terreno
e la brusca interruzione della strada attuale contro il muro di sostegno della
nuova.” Sempre pure nel REIA troviamo citato il parere della SPU per la quale
“la variante __________ risulterebbe assai incisiva in un contesto
paesaggistico unitario e pregiato che fa da separazione fisica tra la zona
edificabile di __________ e il confine giurisdizionale di __________o. Si tratta
di un ultimo baluardo verde che, se tagliato dalla progettata strada,
perderebbe quell’integrità formale che con la villa __________ costituisce un
elemento qualificante nel paesaggio.” Per contro “il tracciato della variante
__________, pur toccando un paesaggio assai delicato, si snoderebbe su di un
terreno completamente libero, molto discosto dalle zone edificabili di
__________ e con uno sviluppo longitudinale meno costretto di quello previsto
su __________.”
Aspetto geologico
La montagna è però specificamente dichiarata degna di
protezione dall’Inventario per il suo grande interesse geologico e in
particolare per i giacimenti triassici coi relativi fossili che ne fa uno dei
più importanti al mondo. Per l’eccezionale importanza di questi valori, di incomparabile
interesse geo-scientifico, si discute l’iscrizione del comprensorio nel
patrimonio mondiale.
Abbiamo visto che con la soluzione Ligornetto si
eviterebbe il danneggiamento degli affioramenti calcarei (tufo) presenti lungo
il riale “__________ ” e con opportune opere di consolidamento delle scarpate
si frenerebbero i processi erosivi ora in atto all’interno dell’area forestale
“__________ __________ ”.
Rimane tuttavia il “consumo” effettivo di suolo
(trasformazione del terreno in superficie impermeabile asfaltata o cementata)
di 3.000.-- mq.
Perciò il settore “suolo e affioramenti calcarei”
subisce un impatto definito importante dal REIA.
Questo “consumo di suolo” nella misura in cui
risparmia gli affioramenti non appare tuttavia avere particolare incidenza sul
valore geologico complessivo della Montagna.
Nessun pregiudizio al valore paleontologico
(giacimenti e relativi fossili) viene d’altra parte segnalato.
Flora
La scheda cita inoltre tra i valori particolarmente
degni di tutela la flora insubrica ricca di specie rare. Il REIA si dilunga su
questo aspetto per concludere che se la variante __________ sarebbe stata
fatale a specie di eccezionale importanza e rarità, non così la variante
__________, il cui impatto è considerato contenuto, posto che l’unico frammento
di territorio importante sotto il profilo qualitativo e quantitativo, il bosco
lungo il riale , “verrà toccato solo in minima parte. L’unica specie
arborea rara eliminata () “potrà essere facilmente ricuperata tramite
un suo utilizzo preferenziale nelle opere di rimboscamento compensativo”. Si
ricordi poi gli effetti benefici attribuiti alla cessazione del pascolamento
nell’area di rimboschimento che permetterà a gran parte delle specie arbustive
e erbacee rinvenute lungo il riale __________ di estendere sensibilmente il
loro insediamento (ricupero parziale della fitocenosi del sottobosco).
Citiamo nuovamente la conclusione del rapporto: “Con
gli accorgimenti proposti tutta l’area di progetto subirà un notevole
miglioramento rispetto alla situazione attuale, sia dal profilo forestale che
da quello floristico.”
Fauna
La scheda non menziona la fauna tra i fattori presenti
nella Montagna da doversi proteggere. Essa rientra però nel concetto di
“paesaggio naturale ancora intatto”.
Su questo tema il REIA è stato integrato dal rapporto
preliminare (Consulenza ambientale accompagnatoria per l’approvazione del
progetto) ed ha formato oggetto dei preavvisi della CFNP. Ne abbiamo a lungo
riferito.
La conclusione che si può trarre su questo punto è che
se si attuano tutti i provvedimenti alla cui esecuzione tanto i rapporti quanto
il preavviso suddetti subordinano la proponibilità dell’opera, questa non avrà
una sensibile incidenza negativa su questo prezioso habitat. Per certi versi ne
migliorerà le condizioni biocenetiche.
Villaggi
Quanto, infine, ai villaggi ticinesi caratteristici
del __________ (il cui stile __________ viene a scanso d’equivoci sottolineato
dalla scheda) non verranno messi in pericolo dalla bretella in questione.
Migliorerà la situazione dell’estremità ovest di __________, oggi attraversata
da un traffico poco compatibile con le caratteristiche sopra evocate.
Tutto ben considerato si può dunque affermare che il
PG in discussione non è proprio ad avere sull’oggetto n. __________IFP, visto
nel suo complesso e considerato lo scopo della sua iscrizione dell’Inventario
federale, premessa l’esecuzione delle misure previste, un effetto tale da
lederne l’integrità nel senso attribuito dalla giurisprudenza al concetto.
Non solo con le misure in questione il PG potrà
ritenersi “rispettare per quanto possibile” l’oggetto, ma nemmeno derogherà
all’obbligo di conservarlo “intatto”, nel senso, ripetiamo, che va attribuito a
questa prescrizione.
- Altri aspetti del PG
Esaminiamo ora gli altri aspetti problematici relativi
alla strada:
9.1 Zona naturale protetta
Il sedime previsto per la costruzione della strada è
inserito nella ZNP del __________ __________ __________, contenuta nel PD,
scheda 1.2, oggetto n. 1.2.21.
Il progetto comporta l’eliminazione di un’area
forestale caratterizzata dall’assenza di sottobosco e dalla dominanza di specie
arboree esotiche con scarso valore ecologico.
Molto importante invece l’impatto sui corridoi
ecologici.
Vale qui quanto detto sopra per l’IFP. E così per gli
altri strumenti di protezione della natura, i quali non prevedono una tutela
superiore a quella dell’IFP. Si tratta della riserva naturale __________,
dell'inventario dei rettili d'importanza nazionale (oggetto n. 90); delle zone
di riproduzione di anfibi d'importanza nazionale "pozza __________
__________ " (n. __________) e __________ __________ (n. __________).
9.2 Ubicazione vincolata
Il comune ricorrente invoca l’art. 24 LPT
denunciandone la violazione. Non sarebbe segnatamente rispettata l’esigenza
dell’ubicazione vincolata.
La censura è inconferente nella misura in cui pretende
che la strada costituisca una costruzione fuori zona edificabile. Le strade,
secondo la definizione che ne dà l’art. 2 LStr, sono aree utilizzate per
la circolazione dei veicoli a motore, dei veicoli senza motore o dei pedoni. Il
cantone provvede alla pianificazione delle strade cantonali e il PG è lo
strumento deputato per darvi attuazione. Col PG, che abbiamo visto è equiparabile
ad un PUC, la porzione del territorio interessata dalla strada (l’area
costituente la strada vera e propria e le necessarie adiacenze) assume una
specifica destinazione pianificatoria. La strada come manufatto non è dunque
una costruzione fuori zona edificabile e non soggiace di conseguenza alle
disposizioni dell’art. 24 LPT (cfr. DTF 122 II 81 consid. 6d/ee : Der Regierungsrat
entschied im Planungsgenehmigungsverfahren nach kantonalem Strassengesetzt, was
dem Erlass eines Nutzungsplans im Sinne von Art. 14 ff. RPG gleichkommt.).
9.3 Foresta
L’esigenza dell’ubicazione vincolata non cade per ciò
stesso. Nel caso di specie la costruzione della strada implica un dissodamento
(4.900 mq) e l’ubicazione vincolata figura tra i presupposti per ottenerne l’autorizzazione.
Va detto in proposito che se di principio l’area
forestale è intangibile, e quindi i dissodamenti sono vietati (art. 5 cpv. 1 LFo),
deroghe possono tuttavia essere concesse, giusta l’art. 5 cpv. 2 LFO, “se il
richiedente comprova l’esistenza di gravi motivi preponderanti rispetto
all’interesse alla conservazione della foresta, e sono inoltre adempiute le
condizioni seguenti: a. l’opera per la quale si richiede il dissodamento è
attuabile soltanto nel luogo previsto; b. l’opera soddisfa materialmente
alle condizioni della pianificazione del territorio; c. il dissodamento non
comporta seri pericoli per l’ambiente. L’esigenza dell’ubicazione vincolata non
dev’essere intesa in senso assoluto, precisa il TF in DTF 120 Ib 400 c. 4c pag.
408/9; è quasi sempre possibile scegliere tra più alternative. L’essenziale è
che i motivi per l’ubicazione prescelta prevalgano sugli interessi alla
conservazione del bosco (DTF 117 Ib 325 E. 2 S. 327 con indicazioni).
Un’ubicazione vincolata relativa presuppone per essere ammessa che si siano
attentamente vagliate le ubicazioni alternative (DTF 119 Ib 397 E. 6a S. 405).
Con la precisazione, in quest’ultima sentenza a pag. 404, che “un’applicazione
corretta dell’art. 5 LFo richiede, com’era già il caso nel precedente regime e
come vuole la ponderazione degli interessi dell’art. 24 cpv. 1 LPT, che il
progetto sia valutato nel suo insieme. Non è ammesso che questioni rilevanti
per la ponderazione vengano rinviate a procedimenti separati.”
Del problema si è occupato il REIA. Nelle
considerazioni finali riguardanti il settore d’impatto “biosfera” conclude che
le zone più interessanti sono dal profilo naturalistico il bosco lungo il riale
“__________ ”, compresi i suoi margini maturi e ben strutturati, per la
presenza di specie botaniche e faunistiche rare e minacciate quali il Geranio
nodoso, l’Elleboro verde, la Rana di Lataste e la Salamandra pezzata mentre dal
profilo ecologico particolare valore ha il sistema cotonale bosco-prato vignato
semiintensivo.
In tale ottica, precisa il rapporto, risulta che dal
profilo della natura oltre ad incidere in modo minore la variante __________
presenta anche dei vantaggi rispetto alla variante __________, di cui citiamo
quelli a valenza forestale. Da un lato nella variante __________ la maggior
parte del percorso stradale “occuperebbe un’area boscata assai degradata e di
scarso valore naturalistico, al contrario della variante __________ che
taglierebbe per ben due volte la porzione qualitativamente e strutturalmente
più interessante del bosco (fascia boscata lungo il riale __________) e
indurrebbe l’eliminazione quasi certa di una specie botanica assai rara in
Ticino e praticamente assente nel resto della Svizzera: questa variante
inciderebbe negativamente anche sulle peculiarità geologiche del sito (tufi
calcarei).
Dal canto suo la Sezione forestale si è limitata nel
suo preavviso del 18.11.1993 ad un commento sui punti 5.3.4.1 e 5.3.4.2 del
Rapporto EIA in cui è trattato l’impatto sulle componenti naturali e sono
formulate le proposte compensative. “Siamo del parere che tutti gli aspetti
delle componenti naturali siano stati toccati in modo completo per entrambe le
varianti. Siamo completamente d’accordo con le proposte di rimboschimento
compensativo in loco ed in particolare con la proposta di ripristinare il
sottobosco nella zona pascolata ed escludere di conseguenza il pascolo
(variante __________). Riteniamo inoltre molto valida la proposta di
sostituzione ecologica in località __________.”
Il Consiglio di Stato ha fatto suo questo parere nel
preavviso del 28.3.1995 ris. n. __________.
In realtà il preavviso della sezione deputata alla
salvaguardia degli interessi forestali fa le veci, in una procedura come la
presente, - in cui, non superando il dissodamento la fatidica soglia dei 5000
mq. il Consiglio di Stato è nel contempo autorità competente ad autorizzare il
dissodamento e autorità di adozione del PG -, del preavviso vincolante,
previsto dall’art. 21 OEIA e peraltro accreditato dalla giurisprudenza federale
in materia di coordinamento delle procedure.
Non ha senso che il Consiglio di Stato rilasci a sé
stesso il preavviso in questione.
Dopo aver esaminato e valutato tutti gli interessi in
gioco, tra cui pure quello forestale ed aver effettuato la necessaria
ponderazione, il Consiglio di Stato adotta il PG e poi, cresciuto questo in
giudicato, decide il dissodamento. In quella sede decide anche le opposizioni
interposte alla domanda di dissodamento.
Da notarsi che il Consiglio di Stato ha nondimeno
rilasciato il preavviso con la risoluzione n. __________del 28.3.95, coeva alla
decisione di rigetto dei reclami contro il contestato progetto di strada.
Non senza osservare che la soluzione consistente nel
decidere il dissodamento prima del PG è pure essa ammissibile ai fini del coordinamento,
sempre che in quel caso il processo pianificatorio sia già sufficientemente
avanzato per poter decidere con conoscenza di causa.
In concreto e allo stadio attuale basta il preavviso
positivo che appare sufficientemente fondato da non doversi temere venga
sconfessato dalla decisione finale sul dissodamento. Non si vede da un lato
come possa essere contestata, tanto è evidente, l’ubicazione vincolata. D’altro
canto l’interesse a realizzare la strada appare chiaramente predominante
sull’interesse a conservare il bosco in questione.
9.4 SAC
Il ricorrente denuncia l’occupazione di superfici SAC.
La superficie agricola sacrificata dalla variante Ligornetto
è complessivamente di mq 3.260 (cfr. precisazione __________ 7.3.1994).
Comprende la fascia di terreno situata tra il bosco e i campi (indicati
nell’EIA come zona ruderale ricoperta di rovi e arbusti) che va però computata
quale zona potenzialmente idonea all’agricoltura.
Parte di quest’area è compresa nelle superfici SAC.
Parte è inclusa nel catasto viticolo.
Secondo l’amministrazione convenuta una porzione
importante (2/3?) è destinata alle misure di compensazione ecologica prescritte
dal diritto federale, ritenendo che il sacrificio è giustificato dal prevalente
interesse pubblico a realizzare la strada e peraltro darà luogo a compensazione
ai sensi della Legge sulla conservazione del territorio agricolo. E’ quanto
precisa la Sezione agricoltura nel suo preavviso del 18.11.1993 che non
contesta la perdita di terreno agricolo prevista.
L’obiezione ricorsuale che la strada si ponga in
contrasto con le previsioni del PD venendo ad occupare un’area che il PD
destina a SAC suscita le seguenti riflessioni sui rapporti tra i diversi
strumenti pianificatori.
9.5 Rapporto PG - PD
Lo strumento deputato “per promuovere ed organizzare
la politica cantonale dei trasporti, garantendo il coordinamento e
l'integrazione con le procedure speciali” è, anche in materia stradale, il
piano cantonale dei trasporti (art. 3 cpv. 1 Legge sul coordinamento pianificatorio
e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto, in
seguito Lcoord., e 8 LStr.).
Il PCT è adottato dal Consiglio di Stato che lo
integra nel Piano direttore cantonale secondo la procedura definita dalla LALPT
(art. 7 Lcoord.).
L’art. 3 cpv. 2 Lcoord. dà facoltà di elaborare e
approvare a tappe, per singoli comprensori regionali, il piano cantonale dei
trasporti. E’ il procedimento posto in atto nel Cantone, tant’è che il piano
cantonale sarà finalmente il risultato della giustapposizione dei diversi,
successivi piani regionali.
Nel procedere dal particolare al generale si dovrà
certo seguire un disegno globale che dia unità al puzzle e coerenza funzionale
e strutturale all’intero costrutto pianificatorio. Almeno ex post ciò avverrà
tramite l’integrazione dei diversi piani regionali nel PD, come prevede il
citato art. 7 Lcoord. La stretta collaborazione del governo cantonale
nell’elaborazione dei piani regionali dovrebbe garantire questa corrispondenza,
anche perché alla base di ogni piano parziale vi sono pur sempre gli obiettivi
del PD e, ancorché generalmente vaghe a quello stadio, le indicazioni
preliminari delle singole schede di coordinamento.
Il piano generale, dal canto suo, è lo strumento
chiamato a tradurre in chiave concreta gli indirizzi della pianificazione
cantonale. Il coordinamento col PD è assicurato integrando in esso il piano
regionale dei trasporti che il PG è deputato a concretare e di cui è
un’emanazione.
E’ un procedere essenzialmente a ritroso, partendo dalla
coda per arrivare alla testa, ma alla fine i conti tornano; anche se così lo
strumento di livello superiore perde parte della sua naturale funzione
trainante, per trasformarsi in ricettore di soluzioni che ha solo molto
vagamente ispirato.
Se alla fine residuano discrepanze tra PD e PG il
primo verrà messo al passo. Il presupposto è che il conflitto materiale sia già
risolto a livello del PRT o addirittura, se questo precede, del PG, che in caso
contrario non potrà essere adottato né, quindi, approvato.
E’ solo in presenza di modifiche di grande importanza
che si esigerà dapprima la modifica del PD e poi l’adozione degli altri
strumenti pianificatori. Non, se come in concreto si tratta di correggere la
distribuzione nel territorio di una minima frazione (ca. 1.100 mq) del
contingente SAC di 350.000 mq prescritto dal piano settoriale federale;
frazione peraltro ricuperabile altrove in via di sostituzione reale e alla
peggio compensabile in via pecuniaria.
La validità del PG e del PRT che gli è alla base non
dipende dalla congruenza su tutti i punti con l’attuale PD ma dall’intrinseca,
sostanziale loro giustificazione.
Ora, nulla consente di ritenere che nel progettare la
strada oggetto del PG si sia invaso senza valide ragioni, toccandola peraltro
solo in minima parte, l’ampia area SAC prevista dal PD. Il sacrificio è, come
abbiamo sopra sinteticamente espresso, giustificato dalla necessità di far
passare di lì il tronco stradale in esame, scartate per motivi prevalenti, in
larga misura d’ordine naturalistico-paesaggistico, altre soluzioni. Il tutto
passato al vaglio e suffragato dal rapporto EIA nonché, con le condizioni ivi
poste, dal 3° preavviso della CFNP, seguito dal Rapporto preliminare __________
__________, con successiva approvazione del PG da parte del Parlamento
cantonale.
L’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera non
può essere disatteso per risparmiare la modesta area SAC toccata.
9.6 __________ (Piano trasporti
del __________
A questo punto può esser istruttivo gettare uno sguardo
sullo stato di avanzamento del piano dei trasporti del __________ (__________)
e prendere atto dei rapidi progressi compiuti. Premesso che l’art. 56 LStr
conferisce al PG valenza transitoria e suppletiva, come fa notare
l’Amministrazione immobiliare e delle strade nazionali nelle sue osservazioni,
fino all’adozione della pianificazione cantonale dei trasporti.
All’approvazione dello Studio preliminare, nel giugno
‘97, da parte della CIT, segue la pubblicazione, da luglio a settembre ‘99, del
Rapporto intermedio, e nel giugno 2000, dal Piano di pronto intervento per
approdare quindi al Progetto di Rapporto __________, Proposte definitive,
prime verifiche ambientali del 4 ottobre 2000. La strada della montagna è
contemplata dall’inizio, nei singoli documenti e lo è, in particolare, nel
Piano di pronto intervento che la annovera al cap. 3.2 (al Nr. 1.4) tra le
opere la cui realizzazione è acquisita (in casu PG approvato dal Gran
Consiglio), “attraverso un iter procedurale indipendente per ogni singolo intervento
con lo stanziamento di crediti specifici stanziati singolarmente.” La strada
figura nella categoria degli interventi per cui esiste già un progetto e la cui
realizzazione è prevista in ca. 5 anni (Scadenza 1) e può avvenire
indipendentemente da ogni altra opera del PTM.
Si noti che col Rapporto intermedio è stato pure
elaborato un progetto di scheda di coordinamento 12.24, Piano dei trasporti del
__________ e __________ __________ (__________), in cui è riaffermato lo scopo
di “moderare il traffico in modo da migliorare la convivenza dei diversi
utenti e limitare il traffico parassitario nelle aree residenziali e per
permettere interventi di miglioramento della qualità urbanistica dei quartieri.”
Il riferimento alla strada della Montagna è chiaro. Dal canto suo la scheda
settoriale 3 “Traffico privato” al capitolo “Situazione” definisce la
mobilità privata “caratterizzata dagli spostamenti di un elevato numero di frontalieri
che si recano al lavoro nel __________ o nel __________, da un elevato numero
di movimenti dei pendolari locali che hanno il posto di lavoro al di fuori
della regione …” Tra i punti deboli del sistema viario regionali la scheda
individua al punto a) “lo svincolo di __________ e la rete stradale principale
facente capo ad esso (accesso alle zone industriali e ai centri commerciali di
__________. __________, accesso alla Montagna, accesso alla rete
principale per __________ e __________). L’organizzazione attuale di questo
nodo non consente uno sfruttamento ottimale delle sue capacità ed è origine di
frequenti episodi di saturazione.”
Infine tra le finalità di coordinamento la
scheda cita: “Verificare l’opportunità e la fattibilità dal profilo
territoriale, ambientale, funzionale, costruttivo ed economico dei nuovi
interventi e predisporre eventuali soluzioni alternative o intermedie ai
progetti che non dovessero rivelarsi adeguati al raggiungimento degli obiettivi
prefissati.”
Ora, questa opportunità, fattibilità ecc. di
interventi già passati al vaglio del PTM e in particolare del PG in una
procedura che ha visto esprimersi per ben tre volte la stessa CFNP, sulla base
di un approfondito rapporto EIA poi integrato, tenuto conto delle
considerazioni della commissione, dal rapporto dello stesso autore dell’EIA è
largamente comprovata per quanto concerne l’opera che qui ne interessa, la
strada della Montagna. Il completamento della scheda per la parte interessante
questo intervento potrà avvenire in seguito, ma nulla lascia intendere che la
strada oggetto del qui avversato PG non vi sia considerata. E quindi la
superficie SAC dovrà esservi corretta di conseguenza. Questo per la congruenza
col PD.
- Considerazioni finali sul PG
10.1 Effetti sull'ambiente, sulla
nature e sul paesaggio
Abbiamo visto, da un lato, gli effetti che il progetto
può avere sulla natura, sul paesaggio, sulle SAC, sulla foresta e in generale
sull'ambiente. Dall'attenta analisi dell’EIA, dai preavvisi dei diversi
servizi cantonali e infine della commissione federale ecc. si può escludere che
gli impatti saranno rilevanti e possano pregiudicare nel suo complesso
l’integrità del __________ __________ __________. La condizione è che si dia
attuazione alle misure prescritte dalla CFNP e in larga misura già indicate
dall’EIA.
D’altro lato l'interesse a distogliere il traffico
della Montagna dall'abitato di __________, segnatamente quello pendolare e dei
mezzi pesanti (si pensi al trasporto di inerti dall'Italia) non fa dubbio e non
va bagatellizzato.
Il REIA illustra chiaramente nella parte dedicata allo
studio del traffico e più in dettaglio nei capitoli atmosfera e rumore, le
ragioni a favore della soluzione impugnata. Se è vero che con ciò viene evitato
solo l'attraversamento dell'estrema punta dell'abitato e che simili problemi
affliggono una moltitudine di comuni attraversati da traffico parassita, ciò
non toglie che il problema è reale e va risolto.
Non solo per l'inquinamento atmosferico e fonico
subito dagli abitanti, ma anche per l'inadeguatezza da tempo evidente
dell'assetto viario attuale, che non offre le necessarie garanzie di
funzionalità e sicurezza.
Nelle sue osservazioni __________ parla di “situazione
di estremo pericolo per la circolazione e per le persone che si verifica in
particolare in corrispondenza della curva a gomito sulla quale confluiscono due
ulteriori importanti collegamenti: la strada cantonale che, provenendo dalla
__________ di __________ __________, attraversa l'intero nucleo di __________
(via __________ __________ e Via __________. __________) e la strada pure
cantonale (Via __________ ) che, attraversando l'ulteriore importante
zona residenziale nella quale sono pure ubicati importanti edifici pubblici
(Posta, Casa per anziani, ecc.), scende verso "" e assicura
nel contempo il collegamento nell'altro senso con il nucleo medesimo.” Non
sappiamo se il pericolo è addirittura estremo, quel che è certo è che la
situazione è chiaramente incompatibile con i criteri di una retta
pianificazione stradale. E infatti già lo Studio preliminare del PTM (aprile
’97) poneva la “realizzazione del collegamento Montagna - 394 (bretella
__________)” tra gli interventi necessari, col grado di coordinamento 1,
finalizzati a “ridurre il traffico pesante di transito sulla rete locale”
rispettivamente ad assicurare “la riduzione del traffico di transito nelle
aree residenziali particolarmente esposte” (p.to 9.5, obiettivi n. 6 e 7,
pag. 52 risp. 53. Non ultimo per questo motivo, la rotonda della Segurida è
stata realizzata fuori dall’abitato. La bretella vi si innesta tagliando fuori
il nucleo di __________ e creando un asse diretto __________ __________ -
__________.
Questo spostamento è pienamente in sintonia con la ridefinizione
delle funzioni dello svincolo autostradale di __________ che le linee
direttrici d’intervento destinano a servire unicamente d’accesso all’area
urbana, alle zone di attività della __________ di __________ __________ e alla
__________ di __________ (cfr. Rapporto di sintesi, pag. 53). La diramazione
della A2 con la SPA 394 viene spostata in corrispondenza dello svincolo del
__________, in modo da “strutturare in modo più chiaro e razionale la rete
costituita dalla SPA 394, dalle due strade cantonali nord-sud e dai loro
collegamenti trasversali” (compreso il collegamento con la Montagna) e “definire
le dorsali principali che evitino l’attraversamento degli abitati e dei
quartieri residenziali”. Obiettivo finale: “favorire il passaggio dal
sistema delle strade cantonali a quello autostradale” e così “permettere
l’accesso diretto al sistema autostradale … dalla Montagna”.
Abbiamo visto sopra l’integrazione di questi obiettivi
nel PRT segnalandone l’elevato grado di avanzamento. Ora, il PG è perfettamente
integrato in questo vasto progetto.
Altre soluzioni alternative non sono seriamente
prospettabili. Non ovviamente lo status quo; non, s’è visto, la variante di
__________, ma neppure il ripristino del traffico attraverso il ponte della Cercera,
per una serie di inconvenienti che non è qui il caso di elencare. E neppure
possono essere prese in considerazione per i motivi esposti nelle osservazioni
dell'Amministrazione puntuali correzioni quali quelle proposte in via
subordinata nei ricorsi __________ e in particolare __________. Non senza
ribadire che il TPT, che non è autorità di pianificazione, non può sostituire
alternative ritenute preferibili alla soluzione adottata dall’autorità
competente se tale soluzione è ragionevolmente sostenibile e rispetta il
diritto.
10.2 Interessi privati
Rimane da esaminare e valutare quali sono gli
interessi privati che si contrappongono agli interessi pubblici suesposti.
10.2.1 Ricorso __________
I ricorrenti vedono la loro proprietà, dedicata
all’azienda agricola, tagliata a metà dalla strada “creando di conseguenza
due scorpori di terreno completamente indipendenti fra loro. Quello posto a
monte della prevista strada risulterebbe inutilizzabile ai fini agricoli non
risultando più idoneo, per dimensione e per assenza di accesso proprio, allo
scopo per il quale è stato inserito nel PD” (superfici SAC).
Secondo gli insorgenti l’interesse pubblico a
conservare queste superfici “prevale sull’interesse alla realizzazione di
un’opera destinata esclusivamente a contenere le emissioni foniche ed i
disturbi causati dal traffico motorizzato, in una zona periferica e spazialmente
molto contenuta dell’abitato di __________.”
Peraltro il distoglimento di queste superfici dalla
zona agricola e più in particolare dalle SAC violerebbe da un lato la Ltagr. e
dall’altro la LALPT; la prima per mancata definizione della compensazione
agricola, la seconda perché la procedura di adozione del PG non è stata “né
susseguente né concomitante ad una procedura di modifica della zona SAC
definita dal PD”. Questioni, queste, su cui ci siamo pronunciati nei considerandi
precedenti ai quali rinviamo. Qui importano le implicazioni sulla proprietà
privata.
Ricordiamo che per essere compatibile con la garanzia
della proprietà privata, garantita precedentemente dall’art. 22 ter Cost. e ora
dall’art. 26 nCost., una restrizione di diritto pubblico della proprietà
privata richiede l’esistenza di una base legale, un interesse pubblico
predominante, il rispetto del principio della proporzionalità e infine un
totale indennizzo se la restrizione corrisponde a esproprio (DTF 114 Ia
337/338).
Il primo presupposto è evidentemente dato. Basti
citare l’art. 11 LStr. (PG) e l’art. 44 LALPT (PUC).
L’interesse pubblico, a sua volta, è stato ampiamente
dimostrato. Pur non sottovalutando l’interesse dei proprietari ad evitare la
manomissione della loro proprietà non possiamo ritenerlo di tale peso e
importanza da sovrastare l’interesse pubblico alla realizzazione del grande
progetto di ottimizzazione della mobilità, e per ciò della rete viaria del
__________, di cui la contestata bretella è un piccolo ma irrinunciabile
tassello.
In analogo senso, nel DTF 13.1.1999 in re __________
concernente il PG della A394, il TF, non raccogliendo l’obiezione che il volume
di traffico non era straordinario e che nel Ticino esistevano situazioni
maggiormente precarie, aveva ritenuto non seriamente contestabile l’opportunità
di togliere la circolazione di transito (in senso lato) dalla strada cantonale,
allontanandola dalle zone residenziali del Comune di __________.
Pure la proporzionalità è rispettata, contrariamente
all’opinione del ricorrente. Il provvedimento risulta infatti idoneo a
conseguire lo scopo; non si vede quale altra misura meno incisiva potrebbe
raggiungere lo stesso risultato (quelle ipotizzate, inidonee, sono state
scartate per motivi tecnici che condividiamo) e infine il rapporto tra scopo
(realizzazione della strada) e mezzo per conseguirlo appare ragionevolmente
accettabile. Il sacrificio chiesto al privato non appare alla fin fine
sproporzionato per rapporto allo scopo perseguito, sorretto abbiamo visto da un
interesse pubblico prevalente che non può essere altrimenti conseguito.
La bretella è atta a raggiungere questo scopo anche se
non eliminerà la parte del traffico della Montagna che dalla rotonda di
__________ tornerà verso __________ diretto alla zona industriale (e viceversa).
La questione poi se questa rotonda è dimensionata per
accogliere il carico aggiuntivo del traffico della Montagna trova risposta
affermativa da parte degli specialisti e ciò basti.
Infine, sempre in tema di proporzionalità, nemmeno il
fatto che lo sbocco della strada sulla rotonda della __________ venga quasi a
tangere l’abitazione __________ può, malgrado gli evidenti pregiudizi arrecati
alla proprietà, prevalere sull’interesse pubblico a realizzare l’opera
contestata.
Per i motivi sopra svolti la censura di violazione
della garanzia della proprietà non può trovare accoglimento.
10.2.2. Ricorso __________, __________,
__________ __________ e ____________________
__________dei part. __________e __________sono colpiti in misura minore dalla
strada di quanto non lo siano i ricorrenti __________. I motivi e le domande ricorsuali
sono essenzialmente gli stessi e valgono quindi pure per questi ricorsi i considerandi
precedenti.
La tesi della violazione della proprietà privata non trova
adesione.
10.3 rispetto OIF
In tutti i ricorsi è poi contestato con varie
motivazioni l’impatto ambientale, in particolare fonico, che le singole
proprietà subiranno a causa della nuova strada.
Rimandiamo su questo tema al REIA, sopra riportato.
Non abbiamo motivi per ritenere inficiato d’errore né metologico né sostanziale
il rapporto in questione.
Le critiche sui rilevamenti, accusati di non
rispecchiare la realtà attuale in quanto condizionati dalla crisi che ha
ridotto il traffico e quindi il relativo inquinamento, sono sconfessate dai
recenti rilevamenti (sopra citati).
E’ ad ogni modo riduttivo affermare che la deviazione
del traffico dal comune di __________ a quello di __________ abbia per scopo
essenziale di sanare la situazione fonica ai sensi dell’art. 13 OIF
(superamento valori limite OIF a __________) a beneficio dei residenti in quel
comune ma a sfavore dei residenti nell’altro.
Non è questo baratto che persegue la variante. Il
traffico parassitario viene spostato fuori dell’abitato per motivi sia
ecologici (trasferire l’inquinamento in zone non abitate o quasi), sia
funzionali e di sicurezza. Il progetto vuole eliminare le interferenze tra
traffico di passaggio e interno, tra traffico veloce e lento (pedoni,
biciclette) nel quadro della razionalizzazione della mobilità perseguita dal
TPM.
Quanto alla compatibilità con le disposizioni della LPAmb
e in particolare dell’OIF, ricordiamo che secondo l’art. 25 cpv. 2 LPAmb è
possibile, in casi come il presente di impianti fissi d’interesse pubblico
preponderante, accordare delle facilitazioni se l’osservanza dei valori di
pianificazione costituisse un onere sproporzionato per la realizzazione del
progetto. Questo potrebbe valere, ad esempio, per i ripari fonici,
verosimilmente impossibili da realizzare davanti alla proprietà __________ per
l’eccessiva prossimità con l’abitazione. Si prenda comunque atto che i VP vi
sono di poco superati e non, ad ogni buon conto, i VI (cfr. Catasto del rumore
Piano 2434 / EIA /5). E s’aggiunga che, nell’ipotesi estrema in cui non fosse
possibile rispettare i VI con misure alla fonte, non per ciò stesso si dovrà
rinunciare alla nuova strada. In quel caso si dovrà invece proteggere con
finestre insonorizzate o analoghe misure edili gli edifici esposti al rumore; a
spese del proprietario dell’impianto (art. 25 cpv. 3 LPAmb). I calcoli fatti
dall’EIA escludono comunque l’ipotesi.
- Conclusione finale
La ponderazione degli interessi da una parte, l’esame
della conformità con il diritto ambientale in senso lato dall’altra, portano a
concludere che il PG resiste alle censure di cui è fatto segno. Giustamente il
Gran Consiglio ha respinto i ricorsi interposti dai qui insorgenti contro la
decisione governativa che ne aveva respinto i reclami.
Dovranno essere attuate le misure proposte dalla CFNP.
- Spese e ripetibili
Il comune di __________, agente nell’esercizio delle
sue funzioni pubbliche e non a tutela di interessi pecuniari va esente da tasse
di giudizio che sono invece accollate per 1/3, in solido, a __________
__________a, __________ __________ e __________ __________ e per 1/3, pure in
via solidale, ai membri della __________ fu __________ __________.
Non sono dovute ripetibili allo Stato vittorioso in
causa, ma invece al Comune di __________, chiamato in causa e assistito da
avvocato. Debitori, tutti i ricorrenti.
Per
questi motivi,
dichiara
e pronuncia
-
I
ricorsi sono respinti.
-
La
tassa di giustizia, di complessivi fr. 1.500.- è posta in ragione di 500.- fr.
a carico, solidalmente, di __________ __________, __________ __________ e
__________ __________ e per fr. 500.--, pure in via solidale, ai membri della
__________ fu __________ __________. I ricorrenti verseranno fr. 3.000.- di
ripetibili al Comune di __________ così ripartiti: __________ __________,
__________ __________ e __________ __________: Fr. 1.000.- (solidalmente).
Altrettanti i membri, solidalmente, della CE fu __________ __________ e
altrettanti il Comune di __________.
-
Intimazione: -
Avv. __________ __________, __________
St. leg. __________ ____________________, __________
Municipio di __________
- Dipartimento del territorio, amm.
immobiliare e strade nazionali, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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