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Numero d'incarto:
90.1998.54
Data decisione, Autorità:
01.03.1999, TPT
Incarto n.
90.98.00054
Lugano
1 marzo 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliera
Matea Pessina
visto
il ricorso del __________ marzo 1998 di
__________ __________,
__________,
contro
la risoluzione __________febbraio 1998 (n° )
del Consiglio di Stato, che approva la revisione totale del PR di __________
-;
viste le osservazioni 15
maggio 1998 del Municipio di __________________ e 10 luglio 1998 del Consiglio
di Stato;
letti ed esaminati gli
atti;
esperiti i necessari
accertamenti;
r i t e n u t o,
in fatto
a. Il 22 aprile 1996 il
Consiglio comunale di -__ ha approvato la revisione totale del
PR: il nuovo Piano delle zone ha confermato per il mapp. n° _________ RFD, di
proprietà del signor _________ _________, le precedenti destinazioni, ovvero
l'inserimento di un'area di ca. 1'000 mq in zona edificabile e l'attribuzione
della superficie rimanente, definita come SAC dal PD, alla zona agricola.
b. Avverso tale
ordinamento è insorto davanti al Consiglio di Stato il signor _________,
chiedendo l'attribuzione dell'intera particella alla zona edificabile, così
come previsto dal Messaggio municipale 30 ottobre 1995 concernente la richiesta
di approvazione del PR: sottolineando come la proprietà confini su due lati con
la zona edificabile e sia urbanizzata ad est da Via _________ ed invocando
difficoltà di coltivazione legate alla morfologia del terreno, egli chiedeva
l'esperimento di un sopralluogo al fine di meglio esporre le sue doglianze.
Il Municipio, in sede di
risposta, si rimetteva al giudizio del Governo.
c. Con ris. gov. 4
febbraio 1998 (n° 508) il Consiglio di Stato ha approvato la revisione totale
del PR di -, respingendo il ricorso del signor _________ e
affermando erroneamente di condividere l'avallo da parte del Legislativo del
Comune della proposta municipale relativa ai confini della zona agricola.
d. Contestando
recisamente quest'ultima affermazione, il signor _________ insorge ora per gli
stessi motivi davanti al TPT, lamentando il mancato esperimento del
sopralluogo.
e. Nelle osservazioni
il Municipio di - si rimette al giudizio del TPT, mentre il
Governo chiede la reiezione del gravame.
f. In data 22
settembre 1998 si è tenuta l'udienza in contraddittorio, durante la quale le
parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, rinunciando
al dibattimento finale.
c o n s i d e r a t o,
in diritto
- La competenza di
questo tribunale è data dall'art. 26 quater lett. D LOG, introdotto con la
Legge concernente l'istituzione del Tribunale della pianificazione del
territorio, entrata in vigore il 1. ottobre 1992.
A norma dell’art. 38 LALPT
contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della
pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno
di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (nuovo
cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15 marzo 1995).
In concreto, la
legittimazione attiva del signor _________, già insorto in prima sede, per gli
stessi motivi, giusta l’art. 35 LALPT, è pacifica (art. 38 cpv. 4 lett. b)
LALPT).
Presentato nei termini di
legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.
-
II Comune gode di
autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del
Comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (art. 16 CF; DTF 115
Ia 44). Il Comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di
pianificazione del territorio (art. 1 LE 73, art. 24 LALPT; DTF inedita 21
novembre 1990 in re Comune di __________). L’autonomia non è però assoluta.
Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale deve garantire il
riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino
l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che
decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa
controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie
comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia
riconosciuta al Comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: Le
autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità
loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro
compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il
proprio apprezzamento a quello del Comune, ma deve rispettarne il diritto di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il
Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la
soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente
insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni
che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto
federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione
esige dal Comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con
l’ordinamento giuridico, il Comune invocherà invano la lesione della sua
autonomia (116 Ia 226 seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der
Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Rep.
1991, pag. 45 seg., in part. 55).
-
Il ricorrente
lamenta in ordine una lesione del suo diritto di essere sentito. L'estensione
di tale diritto viene così circoscritta dal Tribunale federale nella sentenza
6.4.1994 in re Lucchini e LLCC c. TPT (1P.513/1993): “il diritto di essere
sentito - inteso in senso lato - serve da un lato all’accertamento dei fatti e
costituisce, dall’altra, la facoltà per il cittadino di partecipare
all’emanazione di una decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica, e
permette, segnatamente, prima che venga adottata una decisione, di offrire
mezzi di prova relativi a fatti rilevanti o per lo meno di esprimersi sul
risultato dell’assunzione delle prove quando ciò sia idoneo a influenzare la
decisione da emanare (DTF 118 Ia 19 consid. 1c e rinvii).” Cfr. parimenti
DTF 119 Ia 141 consid. 5 a bb. L’estensione del diritto viene definita
in primo luogo dal diritto procedurale cantonale. Se tale tutela risulta
insufficiente, si applicano le regole procedurali deducibili direttamente
dall’art. 4 Cost. che garantiscono al cittadino diritti di difesa minimi in
ogni vertenza.
Nella fattispecie il
ricorrente ha potuto proporre in questa sede tutte le sue censure e
sostanziarle ampiamente. Esse sono di natura a poter essere esaminate dal TPT
con piena cognizione. E’ censurato in particolare l’interesse pubblico
dell'attribuzione del mapp. n° _________ RFD a due diversi regimi pianificatori
nonché la violazione di norme procedurali fondamentali; il tribunale è chiamato
a pronunciarsi sulla base legale, sull'interesse pubblico, sulla proporzionalità,
sul rispetto del principio dell'uguaglianza di trattamento, ecc., temi tutti
che rientrano nel suo potere cognitivo. E' privo di rilevanza in questo
contesto che il tribunale non disponga del sindacato di opportunità. Orbene, a
prescindere dalla svista, del tutto irrilevante ai fini del presente giudizio,
commessa a p. 50 della decisione impugnata (da notare che nell'ambito della
procedura di revisione dei PR i Messaggi municipali non formano oggetto di
approvazione, e non necessitano quindi di esame approfondito da parte del
Consiglio di Stato), nelle circostanze può essere lasciato aperto il quesito se
davvero il Consiglio di Stato non abbia proceduto agli atti istruttori
richiesti, atteso che al vizio è stato semmai posto rimedio in questa sede, garantendo
il pieno esercizio di tutti i diritti procedurali e assumendo in
contraddittorio le prove ritenute necessarie, tra cui l'udienza 22 settembre
1998. All’inconveniente della perdita del doppio grado di giurisdizione, si
contrappongono esigenze di economia processuale che in questo caso sono
chiaramente prevalenti e si oppongono al rinvio della vertenza alla precedente
istanza.
- Scopo essenziale della pianificazione è di “assicurare una
funzionale utilizzazione del suolo e una razionale abitabilità del territorio”
(art. 22 quater Cost.).
La LPT riprende e sviluppa
tale postulato. Secondo l’art. 1 LPT il suolo dev’essere utilizzato con misura,
l’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del paese. A questo
scopo la pianificazione deve tener conto delle condizioni naturali, dei bisogni
della popolazione e dell’economia. Deve proteggere le basi naturali della vita,
come il suolo, l’aria, l’acqua, il bosco e il paesaggio. Deve garantire la
difesa nazionale. Giusta l’art. 3 LPT il paesaggio va tutelato sia mantenendo
sufficienti superfici coltive per l’agricoltura, sia integrando in esso gli
insediamenti, conservando i siti naturali e gli spazi ricreativi, permettendo
al bosco di adempiere le sue funzioni. Gli insediamenti vanno strutturati
secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione. Si dovrà
aver cura di preservare l’abitato da immissioni nocive e moleste, di
inserire molti spazi verdi e alberati, di creare vie pedonali e ciclabili. Si
tratta di esigenze spesse volte contrastanti, di una realtà troppo complessa
per poter essere gestita con formule riduttivamente rigide e schematiche. In
realtà, solo un’attenta ponderazione dei molteplici e contrastanti interessi in
giuoco consente di comporre in modo ottimale i conflitti tra le diverse
utilizzazioni del territorio, al fine di consentire un insediamento
equilibrato, dallo sviluppo armonioso, che rispetti la natura e più
specificamente l’ambiente, rispondendo in modo diversificato ai bisogni e alle
aspirazioni della popolazione (cfr. DTF 117 Ia 432 consid. 4b, 115 Ia 339
consid. 5, 113 Ia 461 consid. 5a).
5.1 Entrando nel merito
del ricorso va anzitutto ricordato che secondo le norme che presiedono
all’istituzione delle zone agricole, queste comprendono, giusta l’art. 16 cpv.
1 LPT, i terreni idonei all'utilizzazione agricola o all'orticoltura e quelli
che, nell'interesse generale, devono essere utilizzati dall'agricoltura; per
quanto possibile devono essere delimitate ampie superfici contigue (art. 16
cpv. 2 LPT). L'art. 3 cpv. 2 lett. a LPT prescrive inoltre alle autorità
incaricate di compiti pianificatori di mantenere all'agricoltura sufficienti
superfici coltive idonee. Queste hanno subito una drastica amputazione negli
anni addietro, che rende particolarmente importante ed attuale la salvaguardia
di quelle superstiti e ciò per tutta una serie di motivi (segnatamente le
necessità dell'agricoltura stessa, l'esigenza di assicurare
l'approvvigionamento alimentare del paese in caso di crisi, la protezione del paesaggio,
la riserva di aree vergini per le prossime generazioni). Ciò non significa
consacrazione di un'aprioristica preminenza dell'interesse agricolo, ma
riconoscimento della sua importanza nella ponderazione dei contrapposti
interessi. Il legislatore ticinese ha avvertito la gravità del problema
prescrivendo, nella Legge sulla conservazione del territorio agricolo (LTAgr),
la conservazione, per quanto possibile e purché non vi si oppongano interessi
prevalenti, dei terreni idonei all'agricoltura. Ai sensi di tale legge la zona
agricola comprende, oltre le SAC e gli ulteriori terreni idonei alla
campicoltura e alla foraggicoltura di prima e seconda priorità, anche i terreni
agricoli sussidiari che nell'interesse generale devono essere utilizzati
dall'agricoltura (art. 5 lett. c LTAgr). Né la legislazione cantonale né quella
federale, e tanto meno la giurisprudenza, prescrivono di attribuire alla zona
agricola solo i comparti territoriali fertili, vasti e pianeggianti. Certo,
questi, ed in particolare le aree SAC, sono i primi da inserire in zona
agricola. Anche terreni meno idonei possono però senz’altro esservi inclusi.
5.2 Nel caso concreto
occorre anzitutto premettere che sul comparto posto ad ovest di Via _________,
inserito in zona agricola e formato dal mapp. n° __________RFD e parzialmente
dai mappali n° _________ RFD e __________RFD, viene gestita da molti anni
un'azienda agricola che fa capo ad una superficie di ca. 30'000 mq. Tale
azienda, munita di tutte le strutture e gli edifici necessari (concentrati
soprattutto sul mapp. n° __________RFD) per esercitare in modo indipendente la
propria attività, impiega, oltre a della mano d'opera saltuaria, 7 persone a
tempo pieno.
Già in considerazioni di
questi dati non possono sussistere ragionevoli dubbi circa la perfettà idoneità
del fondo del signor _________ all'uso agricolo (ciò che peraltro veniva
implicitamente ammesso nel ricorso interposto in prima istanza, laddove
venivano invocati motivi del tutto puntuali e secondari per dimostrare
difficoltà di gestione e di coltivazione legate alla morfologia del suolo). Non
solo, ma l’attribuzione parziale del mapp. n° _________ RFD alla zona agricola
trova pure conferma nelle indicazioni del PD, che attribuisce tutta l’area alla
zona SAC (“superfici di avvicendamento culturale”; scheda di coordinamento
__________ e __________). Considerate queste indicazioni, l’operato governativo
ossequia la legislazione cantonale sul territorio agricolo. L’art. 5 lett. a
LTAgr. prevede infatti che i terreni di cui alla scheda di PD n° 3.1 devono
essere inseriti in zona agricola. Già per questi motivi la decisione impugnata
meriterebbe quindi di venir confermata.
6.1 L'azzonamento previsto
per il mapp. n° _________ RFD merita di venir condiviso anche perché non
sussistono i requisiti minimi posti dalla LPT per l'inserire la proprietà in
zona edificabile.
Infatti a norma dell'art.
15 LPT la zona edificabile comprende i terreni idonei all'edificazione già
edificati in larga misura o prevedibilmente necessari all'edificazione e
urbanizzati entro quindici anni.
L’art. 15 LPT pone le
condizioni minime perché l’attribuzione alla zona edificabile possa entrare in
linea di conto. Al disotto di questa soglia l’azzonamento è escluso, a priori.
Non basta, per converso, che i requisiti legali siano tutti dati, e in modo
chiaro e incontrovertibile, perché l’inserimento in zona edificabile si
imponga. Un comprensorio può infatti rispondere alla definizione legale di più
zone, prestarsi ad es. sia all’edificazione sia all’agricoltura o contenere
valori naturali e paesaggistici che ne impongano la protezione a dispetto delle
altre idoneità.
Spesso non può essere
categoricamente risposto al quesito se i singoli requisiti sono effettivamente
adempiuti (ad es. se il terreno si presta effettivamente alla costruzione, se
rientra o può esser fatto rientrare in un comprensorio già largamente edificato
e neppure se sarà necessario per l’edificazione nei prossimi quindici anni). In
simili circostanze i criteri dell’art. 15 LPT intervengono come punti di vista,
elementi di giudizio da mettersi a raffronto con le opposte ragioni, in una
ponderazione degli interessi che in quei casi è imprescindibile (DTF 113 Ia 448
segg. consid. 4bc/bd, 114 Ia 250 segg. consid. 5b, 118 Ib 344 segg. consid. 4a).
6.2 L’idoneità va
generalmente riconosciuta se il terreno si presta per le sue caratteristiche
naturali (morfologiche, topografiche, climatiche, ecc.) all’uso che si vuol
fare del suolo.
La sua attribuzione a zona
edificabile deve peraltro rispettare i principi pianificatori degli art. 1 e 3
LPT. Dev’essere in particolare compatibile con l’esigenza di creare e
conservare insediamenti accoglienti (art. 1 cpv. 2 lett. b LPT), consentire una
razionale ripartizione delle abitazioni e delle attività lavorative, offrire un
sufficiente accesso attraverso la rete viaria pubblica, preservare l’abitato
dalle immissioni nocive o moleste (art. 3 cpv. 3 lett. a e b LPT). Deve inoltre
tener adeguatamente conto delle necessità delle infrastrutture pubbliche (DTF 114
Ia 251 consid. 5c).
6.3 Per stabilire se un
terreno è già ampiamente edificato si tiene conto delle costruzioni già
esistenti, della natura della loro utilizzazione, delle infrastrutture
presenti, delle licenze edilizie già rilasciate per progetti pubblici e
privati, dell’attività edificatoria fin lì intrapresa, ecc. Entrano in
considerazione solo le costruzioni che per la loro tipologia e l’impiego
fattone appartengono di per sé alla zona edificabile, a eccezione segnatamente
delle costruzioni agricole. Determinanti non sono però le singole costruzioni,
né le singole particelle. Il requisito va invece esaminato per rapporto a tutto
il comprensorio. Bisogna che le costruzioni creino un gruppo di case
effettivamente abitato e utilizzato, purché non lo sia a scopo agricolo. Né
basta peraltro la semplice presenza di un gruppo di case: queste devono
presentare assieme il carattere di un insediamento unitario, devono formare un
insieme sufficientemente concluso, avere una fisionomia abbastanza marcata, un
minimo di coerenza formale e funzionale, che ne faccia un nucleo vitale e non
una casuale disseminazione di case più o meno ravvicinate.
Si terrà conto che l’art.
3 LPT esigendo che gli insediamenti siano strutturati secondo i bisogni della
popolazione e limitati nella loro estensione pone il principio della
concentrazione delle aree edificabili e, implicitamente, della densificazione
edificatoria.
Va tuttavia considerato
che il criterio della preesistenza di un’ampia edificazione, come gli altri
dell’art. 15 LPT, può assumere valenza assoluta solo in senso negativo, serve
cioè a escludere l’attribuzione a zona edificabile solo di quei terreni che
incontrovertibilmente non presentino i requisiti necessari. Negli altri casi si
dovrà procedere a ponderazione (DTF 113 Ia 450 segg. consid. 4 d).
Non va infine dimenticato
che se da un lato il fatto che un fondo confini con la zona edificabile non
rappresenta secondo la giurisprudenza un motivo sufficiente affinché il
proprietario possa esigere la sua inclusione nella medesima (DTF 107 Ia 243),
dall'altro nemmeno l'urbanizzazione adeguata di un fondo basta a giustificarne
l'inserimento in una zona edificabile (DTF 113 Ia 366 consid. 2b con i
richiami). In effetti, adottando esclusivamente questo criterio per la definizione
delle zone edificabili, si estenderebbe a dismisura il loro perimetro,
disattendendo i precetti dell’art. 15 LPT (STF 119 Ib 133, 118 Ib 41 cons. 2c;
117 Ib 6 cons. 3).
6.4 Il requisito più
delicato è quello della prevedibile necessità di usare determinati fondi per
l’edificazione nell’arco di quindici anni.
Il metodo solitamente
usato consiste nel determinare quale è stato il fabbisogno di terreno
edificabile negli ultimi anni, se ne estrapola quindi il trend per pronosticare
il fabbisogno dei prossimi quindici anni; nel contempo si rileva l’evoluzione
demografica degli ultimi anni, ricavandone una prognosi di sviluppo per i
prossimi quindici. Si confronta infine questi dati con la contenibilità del
piano. Il metodo è stato ritenuto compatibile con l’art. 15 LPT dal Tribunale
federale (DTF 116 Ia 230). Un altro metodo basa la prognosi dell’art. 15 sul
rapporto tra superfici costruite e rimaste libere all’interno della zona
edificabile. Dal raffronto annuale si evince il tasso di utilizzo delle riserve
di aree edificabili negli ultimi anni e se ne calcola il fabbisogno per i
prossimi 15. Pure questo metodo ha avuto l’approvazione del Tribunale federale
(DTF 114 Ia 369, 116 Ia 231). Importante alla fin fine è che la riserva di aree
edificabili offra sufficiente ricettività alla popolazione pronosticata.
Una volta fatto il
raffronto tra contenibilità e presumibile fabbisogno rimane da stabilire se la
prima è ragionevolmente commisurata al secondo. Il Tribunale federale ha
giudicato che il fattore due, ossia il raddoppio del numero degli abitanti nel
termine di 15 anni, poteva essere accettato quale principio pianificatorio,
purché si limitasse a fissare il dimensionamento massimo della zona edificabile
ammissibile in casi estremi e in quelli solo, non invece se dovesse valere
quale generale licenza di aumentare la zona edificabile sì da contenere il
doppio della popolazione (DTF 116 Ia 230). Il Tribunale federale ha condannato
l’eccessivo schematismo di simili formule.
Pure qui si riterrà
violato l’art. 15 LPT solo se è manifesto che la zona edificabile è
eccessivamente dimensionata. L’art. 15 LPT, avverte il Tribunale federale, non
ha carattere di assolutezza, non è da solo determinante. L’azzonamento deve
tendere come tutta la pianificazione a realizzare un insediamento equilibrato,
commisurato allo sviluppo che si vuole imprimere al paese. Ciò richiede la
ponderazione generale di tutti gli aspetti ed interessi essenziali attinenti al
territorio (DTF 116 Ia 232, 114 Ia 369, 113 Ib 230 segg. consid. 2c).
6.5 Nel caso concreto va
premesso che, come indicato dal ricorrente, il Messaggio municipale n°
__________del 30 ottobre 1995 concernente la richiesta di approvazione del PR
proponeva l'inserimento in zona R4 di tutta la superficie agricola posta ad
ovest di Via _________, completando il comparto edificabile fino al limite
costituito dalla strada, oltre il quale - e va sottolineato - continua ad est
la zona agricola del Comune. Valutata la proposta, durante la seduta del 25
marzo 1996 il Legislativo di - ha deciso tuttavia di
reinserire l'area suddetta in zona agricola sostanzialmente per motivi legati
alla contenibilità del PR. A ragione. Infatti nella fattispecie non risulta
adempiuto il requisito della prevedibile necessità all’edificazione sancito
dalla lett. b dell'art. 15 LPT. Dal rapporto pianificatorio si evince infatti
che nel 1995 il comune di - contava 13.050 unità insediative,
comprendenti 2'150 abitanti, 900 posti lavoro e 10'000 posti turistici. Ritenuto
che il nuovo PR è dimensionato per circa 12'700 unità insediative, suddivise in
4'100 abitanti, 1'500 posti di lavoro e 7'100 posti turistici (e ciò in
considerazione della forte contrazione della ricettività in questo settore
(-33%)), esiste un potenziale di riserva per l’edificazione che permette quasi
il raddoppio dell’attuale numero di abitanti. Non solo, ma a p. 8 del rapporto
pianificatorio si evince pure la presenza di un consistente potenziale
edificatorio residuo nelle zone edificabili delimitate dal vecchio PR,
corrispondente a ca. il 45% del totale delle superfici residenziali e
industriali-artigianali. In simili circostanze è evidente che l’attribuzione
del mapp. n° _________ RFD alla zona edificabile non solo non risulta
necessaria, ma appare contraria ai principi di legge di cui si è detto sopra.
Occorre tuttavia osservare
che in futuro, nel caso in cui motivi inerenti alla contenibilità del PR lo
imponessero, non è da escludere che l'area dov'è situato il fondo del
ricorrente possa venir attribuita, così come previsto nel Messaggio, alla zona
edificabile del Comune, operando nel comparto una corretta delimitazione
territoriale fra zona agricola e zona edificabile.
A tutt'oggi per i motivi
sin'ora esposti l’assegnazione del fondo n° _________ RFD alla zona edificabile
non si giustifica.
Per
questi motivi,
visti
gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara
e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Il ricorrente è condannato
al pagamento delle tasse di giudizio e
delle spese per complessivi fr. 400.-- (quattrocento).
-
Intimazione: -
_________ _________, __________
- Municipio di __________________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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