AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
90.1997.151
Data decisione, Autorità:
24.04.1998, TPT
Incarto n.
90.97.00151
Lugano
24 aprile 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto
il ricorso del 7 ottobre 1997 di
__________ fu __________
__________, __________,
rappr. da: avv. __________
__________, __________ __________,
contro
la risoluzione 27 agosto 1997 del Consiglio di Stato
che approva il PR del Comune di __________ (revisione 1996)
viste le osservazioni 26
novembre 1997 del Comune di __________ e la risposta 9 dicembre 1997 del
Consiglio di Stato,
letti
ed esaminati gli atti,
esperiti
i necessari accertamenti;
r
i t e n u t o
in
fatto
a. La __________ fu
__________ __________ è proprietaria della particella n. __________RFD di
__________, situata nel centro del comune in Via __________ __________e.
Sul fondo, a forma di
rettangolo allungato, sorge un immobile artigianale; sul lato affacciato su Via
__________ __________ vi è un piazzale.
b. Il PR di __________
(revisione 1996) é stato adottato dal Consiglio comunale nella sua seduta del
25 marzo 1996.
Nell’ambito del Piano
particolareggiato del centro del comune (PPCC) esso prevede, in particolare,
l’istituzione sul f.n. __________di un vincolo di pubblica utilità quale area
pedonale.
c. La proprietaria ha
contestato questa scelta pianificatoria innanzi al Consiglio di Stato,
censurandone la completa assenza di pubblico interesse e di proporzionalità. A
suo modo di vedere, il vincolo imposto non ha più ragione di essere nel nuovo
ordinamento urbanistico del centro di __________, che privilegia la costruzione
in continuità. La morfologia dei luoghi renderebbe inoltre di fatto impossibile
l’utilizzo del fondo quale area di collegamento.
d. Con decisione 27
agosto 1997 il Consiglio di Stato ha approvato il PR in esame e respinto il
ricorso di prima istanza.
A sostegno della sua
decisione, l’autorità governativa ha osservato che l’interesse pubblico
dell’area pedonale prevista sul f.n. __________ non risiede tanto nella
funzione di collegamento quanto in quella di “area di distacco” tra il vicino
edificio EAP (scuole comunali) e le adiacenti costruzioni residenziali,
commerciali e alberghiere.
e. Dissentendo da tale
decisione la __________ fu __________ __________ é insorta davanti al TPT
chiedendone l’annullamento.
Nel ricorso si osserva in
particolare che la morfologia dei luoghi vanifica la funzione di “area di
stacco” e di fruizione pubblica prevista dal nuovo PR per il f.n. __________RF;
questi è infatti situato alcuni metri più in basso rispetto al sedime del
confinante centro scolastico (f.n. __________RFD), ai piedi di un muraglione.
Chiede pertanto l’inserimento della particella nella zona edificabile secondo i
parametri vigenti sui fondi vicini (zona R9).
f. Nelle rispettive
osservazioni Consiglio di Stato e Municipio di __________ auspicano la
reiezione dell’impugnativa.
Quest’ultimo ha ribadito
la validità dell’impostazione pianificatoria del PPCC e la necessità del
vincolo apposto sul mappale della ricorrente.
g. In data 26 gennaio
1998 é stato esperito il sopralluogo in contraddittorio. Delle risultanze di
questo si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto; alla fine
dell’udienza le parti si sono comunque riconfermate nelle rispettive
allegazioni e domande, rinunciando al dibattimento finale.
c o n s i d e r a t o
in
diritto
- A norma dell’art. 38
LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale
della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno
di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (cpv.
4 lett. c).
In concreto la
legittimazione attiva della ricorrente è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett.
b) LALPT.
Presentato nei termini di
legge, e quindi tempestivo, il ricorso é ricevibile in ordine.
- Il comune gode di
autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del
comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il
comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del
territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia non è però
assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv.
3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle
autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i
loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire
il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il
Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la
soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente
insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni
che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto
federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione
esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con
l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua
autonomia (DTF 116 Ia 226 e seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie
in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 e segg.,
in part. 55).
Il TPT non dispone,
contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in
applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una
modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la
violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione
di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa,
l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere,
la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento
inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3
LALPT).
- Giusta l'art.
22quater cpv. 1 della Costituzione federale (Cost.) i Cantoni devono allestire
dei piani d'azzonamento per assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e
una razionale abitabilità del territorio. A livello legislativo l'obbligo di
pianificare è codificato all'art. 2 LPT.
Secondo quest'ultima legge
la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice,
pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse
stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte
adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto PR
- viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 e segg.,
26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (Art. 1
cpv. 1 2a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita
protezione giuridica (art. 33 e seg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4
LPT). Il PR disciplina l'uso ammissibile del suolo (art. 14 e segg. LPT): rende
vincolante verso i privati detto ordinamento oltre che il contenuto del Piano
direttore (art. 21 cpv. 1 LPT).
- Per prassi costante
del Tribunale federale una restrizione di diritto pubblico della proprietà è
compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 22ter Cost. solo
se si fonda su di una base legale (che deve essere chiara ed esplicita quando
la limitazione è particolarmente grave, cfr. DTF 114 Ia 117, consid. 3), è
giustificata da un interesse pubblico preponderante, rispetta il principio
della proporzionalità, non viola la garanzia della proprietà quale istituto e
dà luogo a piena indennità ove equivalga ad una espropriazione (DTF 115 Ia 29 consid.
4; 114 Ia 249 consid. 5a; 114 Ia 337 consid. 2; 113 Ia 364 consid. 2).
Nella fattispecie il
problema della violazione della garanzia della proprietà quale istituto non si
pone. I problemi espropriativi esulano invece da questa procedura.
- Ai sensi dell’art.
26 LALPT il PR si compone di un rapporto di pianificazione, di rappresentazioni
grafiche, di norme di attuazione e di un programma di realizzazione.
Le rappresentazioni
grafiche comprendono (art. 28 LALPT) i piani del paesaggio, delle zone, del
traffico, delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico e il piano
indicativo dei servizi pubblici. In particolare esse fissano i fondi destinati
a zone per i servizi e le attrezzature di interesse pubblico locale, sovracomunale
e cantonale (art. 28 cpv. 2 lett. d), nonché la rete delle vie di comunicazione
per i mezzi di trasporto pubblici e privati con la precisazione delle linee di
arretramento, le vie ciclabili e pedonali, i sentieri e i
posteggi pubblici (art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT).
In queste norme il vincolo
in contestazione dispone di una base legale sufficientemente esplicita.
- Se l’esistenza di
una base legale non è posta in discussione, decisamente contestati sono invece l’interesse
pubblico e la proporzionalità del vincolo; l’insorgente fa infatti notare
che, abbandonata con il nuovo PR l’ipotesi di ampliamento del vicino edificio
scolastico, non sussiste più alcuna giustificazione pianificatoria o
urbanistica per creare un’area pedonale a fondo cieco in corrispondenza del f.n.
__________RFD; per le sue caratteristiche morfologiche non potrebbe infatti
essere garantito il collegamento con nessuna delle altre aree pedonali previste
dal PPCC.
Consiglio di Stato e
Comune di __________ motivano invece il vincolo con la funzione ricreativa e di
stacco urbanistico assegnata dell’area pedonale, che fa parte del più ampio
disegno del riassetto di tutta l’area centrale di __________.
Queste argomentazioni
resistono alle censure ricorsuali.
Gli spazi liberi e la
circolazione pedonale all’interno dell’area edificata sono due punti essenziali
dell’impostazione generale del PPCC; dal Rapporto di Pianificazione in atti (in
particolare pagg. 31-32) si evince infatti che il nuovo progetto urbanistico
del centro del comune ha voluto conferire particolare importanza “agli spazi
aperti risultanti dalle sagome di edificazione, sia pubblici con la definizione
di nuove piazze pedonali collegate con tratte pedonabili, sia privati da
conservare come area verde o per parco giochi”. Tale impostazione risulta ben
chiara anche nella rappresentazione grafica del PPCC : attorno alle nuove
volumetrie edificabili previste sono disegnate aree libere e tratte pedonali,
con funzioni di collegamento ma anche (e soprattutto) di stacco urbanistico.
Ora, dal profilo squisitamente
urbanistico più ancora che da quello pianificatorio, l’importanza di queste
aree di “stacco” non può essere messa in dubbio nel contesto di un progetto
come quello in esame, che ha rimodellato lo spazio del centro comunale di
__________ in una serie di imponenti “blocchi” di costruzioni (veri e propri
isolati) dell’altezza di 9 se non addirittura 11 piani.
La mole e la disposizione
spaziale dei nuovi ingombri edificabili giustifica senz’altro l’interposizione
di spazi vuoti (pubblici o privati che siano), se non altro per dare “respiro”
a queste costruzioni. A questa logica non sfugge nemmeno la part. n.
__________, di forma allungata, stretta tra un blocco di edifici a ovest (a
partire dal f.n. __________) e il sedime del centro scolastico a est (f.n.
__________RFD). Il vincolo apposto permette di mantenere una minima distanza
fra edifici e di delimitare lo stacco funzionale tra la costruzione a carattere
pubblico (scuole) e quelle a carattere residenziale o commerciale privato.
Contrariamente all’opinione dell’insorgente, va notato che il PPCC prevede pur
sempre un ampliamento della sede scolastica, la cui necessità è stata ribadita
dal Comune in sede di osservazioni al ricorso.
In simile contesto, la
funzione di collegamento pedonale risulta secondaria, sfavorita dalla
morfologia del luogo; anche questa funzione non può tuttavia essere
completamente ignorata, dal momento che dall’altro lato di Via __________
__________ il PPCC prevede la continuazione dell’asse pedonale in direzione del
lago.
In definitiva, si può
senz’altro concludere che la misura pianificatoria all’esame risponde ad un
giustificato interesse pubblico e rispetta il principio della proporzionalità;
la soluzione consacrata dal PPCC, pur non essendo l’unica possibile, appare
senz’altro logica e sostenibile, e merita conferma anche in questa sede. A
questo proposito si rammenta che il TPT non dispone del sindacato di
opportunità; se la misura in contestazione risponde ad un interesse pubblico
manifesto e non appare insensata, eccessiva o contraria ai principi generali
della pianificazione, il Tribunale non può sostituirsi al giudizio del Comune
(e a quello del Consiglio di Stato) con un proprio apprezzamento.
Il pur comprensibile
sacrificio che ne deriva alla proprietaria deve, nella presente fattispecie,
cedere il passo al preminente interesse pubblico volto alla realizzazione
dell’area pubblica pedonale sul suo fondo.
Per
questi motivi,
viste
le normative alla fattispecie applicabili,
dichiara
e pronuncia
-
Il ricorso é respinto.
-
La ricorrente é condannato
al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 600.--
(seicento).
-
Intimazione: -
Avv. __________. __________, __________, per l’insorgente
- Municipio di ________
- Consiglio di Stato, __________
- Sezione pianificazione urbanistica, ___________
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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