AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
90.1996.55
Data decisione, Autorità:
06.02.1997, TPT
Incarto n.
90.96.00055
90.96.00052
90.96.00051
90.96.00053
Lugano
6 febbraio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visti
i ricorsi di
__________ __________,
__________,
rappr. da: avv. __________
__________, __________ __________,
__________ __________,
__________,
__________ __________,
__________,
__________ __________,
__________,
__________ __________,
__________,
rappr. da Immobiliare
__________, __________ __________,
__________, __________
__________ e __________, __________
contro
la risoluzione 17 aprile 1996 del Consiglio di Stato
che approva alcune varianti del PR di __________
viste le osservazioni 31
luglio 1996 del Consiglio di Stato e 8 luglio 1996 del Municipio di __________,
letti
ed esaminati gli atti,
esperiti
i necessari accertamenti;
r
i t e n u t o
in
fatto
a. __________
__________ é proprietario della particella n. __________RFD di __________, i
sigg. __________n, __________z, __________ e __________ della part. n.
__________; __________ __________ e __________ della part. n. __________, tutte
situate nella zona della chiesa di , a valle del nucleo di
. __________ __________ é invece proprietaria del fondo n.
, situato a monte del paese. Sui sedimi sorgono le abitazioni
familiari di 3 ricorrenti (, __________ e ) e un piccolo
condominio di vacanza (comproprietà __________ --
-).
b. Il PR di __________ é
stato adottato dal Consiglio di Stato il 18 ottobre 1988; in seguito é stato
oggetto di modifiche approvate il 26 gennaio 1993.
Nelle sedute del
29.12.1994 e 13.2.1995 il legislativo comunale di __________ ha deciso
l’adozione di un’ulteriore serie di varianti, tra le quali veniva prevista
l’istituzione di alcune “zone di mantenimento degli insediamenti” (ZMI).
c. Con decisione 17
aprile 1996 il Consiglio di Stato ha negato l’approvazione alle zone di
mantenimento degli insediamenti previste in prossimità della chiesa di
__________. __________ (f.n. __________, ____________________) e sul f.n.
__________ (ricorrente __________). Ha pertanto ordinato al comune di elaborare
una variante che preveda l’attribuzione dei fondi in questione fuori dalla zona
edificabile (art. 24 LPT).
d. Dissentendo da tale
decisione i proprietari interessati sono insorti dinanzi al TPT, ribadendo la
richiesta di inserimento delle loro particelle in zona edificabile. A sostegno
delle loro impugnative osservano che tutti i fondi sono già edificati e
dispongono delle necessarie opere di urbanizzazione (accessi, collegamenti alla
rete idrica e fognaria,...). Contestano inoltre che i disposti comunali
relativi alla zona di mantenimento (art. 40 NAPR) fossero poco chiari e
lamentano una disparità di trattamento nei confronti di altri proprietari i cui
fondi sarebbero stati inseriti in zone edificabili (ZMI o zona residenziale).
e. Nelle sue
osservazioni il Municipio di __________ postula l’accoglimento dei ricorsi e
l’attribuzione di fondi dei ricorrenti alla zona R2.
Il Consiglio di Stato, al
contrario, ribadisce che nella fattispecie non si giustifica un estensione
della zona edificabile comunale, considerato il contesto territoriale e
funzionale in cui i fondi e gli edifici in oggetto sono ubicati (comparti
agricoli, netta separazione dalla ZE). Ricorda inoltre che la giurisprudenza ha
già sanzionato la definizione di zone insediative limitate ad un unico fondo o
ad un numero inconsistente di edifici. Propugna pertanto la reiezione dei
gravami, confermando la validità della decisione presa.
f. In data 21 ottobre
1996 é stato esperito il sopralluogo in contraddittorio. All’occasione le parti
si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, rinunciando al
dibattimento finale.
c o n s i d e r a t o
in
diritto
- A norma dell’art. 38
LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al TPT entro 30
giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno
di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (lett.
c, modificata dal 15.3.1995).
Ciò premesso, i ricorsi,
intimati nel termine di 30 giorni di cui all’art. 38 LALPT, sono tempestivi. La
legittimazione ricorsuale è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT.
- Il comune gode di
autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del
comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il
comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del
territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia non è però
assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato,
che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa
controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte
pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con
l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3
LPT: “Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle
autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i
loro compiti”. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire
il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto
di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il
Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la
soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente
insostenibile. Nella sua veste di autorità superiore di vigilanza esso veglia
affinché la pianificazione comunale rispetti il diritto e segnatamente i
principi pianificatori fondamentali enunciati dalla LPT, si conformi alla
pianificazione cantonale, in particolare al Piano direttore (art. 6 LPT) e si
armonizzi convenientemente con quella dei comuni vicini e regionale. Se il PR
presentatogli per approvazione non risponde a questi requisiti o appare per
altri versi insostenibile il Consiglio di Stato o lo rinvia sui punti difformi
ordinando al Comune di procedere alle necessarie varianti oppure modifica il
piano d'ufficio (art. 37 LALPT).
Di norma l'autonomia
comunale vuole che si segua la prima via. L'approvazione del PR da parte del
Consiglio di Stato quale autorità superiore di vigilanza non muta, malgrado
l'effetto costitutivo di cui è munita, la natura del piano che è e rimane di
diritto comunale. L'autorità di approvazione non può attraverso una modifica
d'ufficio del PR sostituirsi al comune nell'ambito delle sue competenze,
statuendo in suo luogo e vece contro la sua volontà, eludendo il processo di
formazione democratica della volontà comunale: "nell'ambito della
procedura approvativa il governo è unicamente autorizzato a decidere ev.
modifiche del PR se il loro contenuto è chiaramente definibile e la modifica
serve a emendare carenze o errori pianificatori evidenti " (DTF 111 Ia
69-70, consid. 3d, rilievo nostro). Così quando la soluzione può essere una
sola, senza possibili alternative (A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie
in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Rep. 1991, pag. 45 seg.,
in part. pag. 55).
Quanto al Tribunale della
pianificazione del territorio non dispone, contrariamente al Consiglio di
Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, come nella fattispecie, in
applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una
modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la
violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione
di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa,
l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere,
la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento
inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3
LALPT).
- Scopo
essenziale della pianificazione è di “assicurare una funzionale utilizzazione
del suolo e una razionale abitabilità del territorio” (art. 22 quater Cost.).
La LPT riprende e sviluppa
tale postulato. Secondo l’art. 1 LPT il suolo dev’essere utilizzato con misura,
l’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del paese. A questo
scopo la pianificazione deve tener conto delle condizioni naturali, dei bisogni
della popolazione e dell’economia. Deve proteggere le basi naturali della vita,
come il suolo, l’aria, l’acqua, il bosco e il paesaggio. Deve garantire la difesa
nazionale. Giusta l’art. 3 LPT il paesaggio va tutelato sia mantenendo
sufficienti superfici coltive per l’agricoltura, sia integrando in esso gli
insediamenti, conservando i siti naturali e gli spazi ricreativi, permettendo
al bosco di adempiere le sue funzioni. Gli insediamenti vanno strutturati
secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione. Si dovrà
aver cura di preservare l’abitato da immissioni nocive e moleste, di inserire
molti spazi verdi e alberati, di creare vie pedonali e ciclabili. Si tratta di
esigenze spesse volte contrastanti, di una realtà troppo complessa per poter
essere gestita con formule riduttivamente rigide e schematiche. In realtà, solo
un’attenta ponderazione dei molteplici e contrastanti interessi in giuoco consente
di comporre in modo ottimale i conflitti tra le diverse utilizzazioni del
territorio, al fine di consentire un insediamento equilibrato, dallo sviluppo
armonioso, che rispetti la natura e più specificamente l’ambiente, rispondendo
in modo diversificato ai bisogni e alle aspirazioni della popolazione (cfr. DTF
117 Ia 432 consid. 4b, 115 Ia 339 consid. 5, 113 Ia 461 consid. 5a).
- Nel
sistema della LPT il processo pianificatorio si svolge in 3 tappe: pianificazione
direttrice, pianificazione dell’utilizzazione e procedura del permesso di
costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di
cui ogni parte adempie una specifica funzione. Due sono principalmente gli
strumenti della pianificazione del territorio: il PD e il Piano di
utilizzazione comunale, in Ticino detto PR.
Il PD, che vincola solo le
autorità (art. 22 LPT) e non (direttamente) i privati, è lo strumento
strategico per eccellenza a livello cantonale. E' in questo piano che si
stabiliscono le grandi linee dell’organizzazione e dello sviluppo del
territorio e si garantisce il coordinamento: “delle pianificazioni cantonali,
di queste con quelle federali, dei Cantoni e delle Regioni limitrofe e delle
pianificazioni regionali e comunali tra di loro“ (art. 12 lett. b LALPT). In
questo senso l'art. 1 della Legge sulla pianificazione cantonale (1980)
statuisce che "il Cantone ... attua una politica di pianificazione
indicativa, e una politica di pianificazione del territorio fra di loro
coordinate." Il PD è costituito, giusta l'art. 14 LALPT, da obiettivi
pianificatori cantonali, che definiscono il modello di organizzazione del
territorio e stabiliscono gli indirizzi cantonali delle singole politiche
settoriali di incidenza territoriale e da schede di coordinamento e rappresentazioni
grafiche. Le due ultime indicano come sono coordinate le attività d'incidenza
territoriale e precisano se si tratta di dati acquisiti, risultati intermedi o
informazioni preliminari.
Il PR è invece il classico
strumento di pianificazione territoriale a livello comunale. La sua funzione
principale è di disciplinare l’uso del territorio. Questo dev’essere suddiviso,
giusta l’art. 14 LPT, almeno nella zona edificabile (art. 15), agricola (art.
16) e protetta (art. 17); con facoltà per il diritto cantonale di prevederne
altre (art. 18 LPT). Il tutto in conformità col PD (art. 6 e 26 LPT), tenuto
conto dei presumibili bisogni di sviluppo per i prossimi quindici anni e
compatibilmente con le possibilità finanziarie del comune (art. 24 LALPT).
Infine,
il permesso di costruzione non è uno strumento pianificatorio vero e proprio,
ma, in quanto subordinato alla conformità con la zona di PR (art. 22 LPT), è lo
strumento attraverso il quale il PR trova concreta attuazione.
- A
norma dell'art. 15 LPT la zona edificabile comprende i terreni idonei
all'edificazione già edificati in larga misura o prevedibilmente necessari
all'edificazione e urbanizzati entro quindici anni.
L’art. 15 LPT pone le
condizioni minime perché l’attribuzione alla zona edificabile possa entrare in
linea di conto. Al disotto di questa soglia l’azzonamento è escluso, a priori.
Non basta, per converso,
che i requisiti legali siano tutti dati, e in modo chiaro e incontrovertibile,
perché l’inserimento in zona edificabile si imponga. Un comprensorio può
infatti rispondere alla definizione legale di più zone, prestarsi ad es. sia
all’edificazione sia all’agricoltura o contenere valori naturali e
paesaggistici che ne impongano la protezione a dispetto delle altre idoneità.
Spesso non può essere
categoricamente risposto al quesito se i singoli requisiti sono effettivamente
adempiuti (ad es. se il terreno si presta effettivamente alla costruzione, se
rientra o può esser fatto rientrare in un comprensorio già largamente edificato
e neppure se sarà necessario per l’edificazione nei prossimi quindici anni).
In simili circostanze i criteri dell’art. 15 LPT intervengono come punti di
vista, elementi di giudizio da mettersi a raffronto con le opposte ragioni, in
una ponderazione degli interessi che in quei casi è imprescindibile (DTF 113 Ia
448 segg. consid. 4bc/bd, 114 Ia 250 segg. consid. 5b, 118 Ib 344 segg. consid.
4a).
Tranne, dunque, nella
misura in cui servano ad escludere incontrovertibilmente l’appartenenza di un
terreno alla zona da essi definita, gli articoli 15, 16 e 17 LPT vanno
relativizzati.
Si consideri inoltre che
per la loro funzione eminentemente pianificatoria i criteri da essi enunciati
possono solo riferirsi a interi comparti e non a singole particelle; essi
intervengono in una prospettiva generale, d’ordine superiore che li rende
inadeguati a risolvere i problemi attributivi di terreni isolati.
- Le zone di
mantenimento sono uno strumento straordinario cui si ricorre ove la
pianificazione territoriale sia particolarmente problematica.
A livello legislativo, la
definizione di queste zone é riportata all’art. 23 OPT, entrato in vigore nel
1989, che prevede la possibilità di designare zone speciali giusta l’art. 18
LPT per la conservazione di piccoli insediamenti fuori delle zone edificabili a
condizione che il PD cantonale (art. 8 LPT) lo preveda nelle rappresentazioni
grafiche o nel testo. L’art. 23 OPT ha principalmente lo scopo di salvaguardare
la struttura di una certa tipologia insediativa, perlopiù (ma non necessariamente)
rurale, sottraendola agli eccessivi rigori dell’art. 24 LPT senza tuttavia
doverle integrare nel “quasi monopolio” edilizio della zona edificabile
ordinaria (art. 15 LPT).
Le finalità possono essere
eminentemente conservative (mantenimento della sostanza edilizia per la
pregevolezza o il valore testimoniale del manufatto) oppure rivitalizzatrici,
consentendo in misura ristretta nuove costruzioni che diano linfa alla vita
comunitaria, con eventualmente la possibilità di integrare gli spazi rimasti
inedificati (Baulücken). Il carattere d’assieme dell’insediamento, il valore
storico, antropologico, paesaggistico, la necessità di mantenerlo in vita come
nucleo insediativo vitale, come luogo di aggregazione sociale, e non solo di
conservarne i singoli manufatti, può giustificare la creazione di una zona
speciale (quale la ZMI) che affronti in modo complessivo ed omogeneo il
problema anziché rinviare alla procedura autorizzativa degli interventi
puntuali, edificio per edificio (art. 24 LPT).
Degna di protezione, va
subito precisato, sono tanto le zone di casali (“Weiler” nel testo tedesco)
quanto quelle definite “degne di conservazione” (“Erhaltungszonene”) dal testo
italiano dell’art. 23 OPT; l’elemento caratterizzante di quest’ultimo é il prevalere
dell’istanza conservatrice, con particolare riferimento al patrimonio rurale.
Il Cantone ha tuttavia scelto per queste situazioni (rustici) piuttosto la via
dell’art. 24 OPT, ponendo l’accento sui singoli oggetti da salvare piuttosto
che sui relativi insiemi (cfr. l’istituzione dei cosiddetti “Inventari dei
rustici”).
6.1. Più difficile é far
rientrare nel quadro delle citate disposizioni anche i gruppi di case e
villette fuori zona edificabile frutto della disordinata espansione edilizia
degli ultimi decenni, com’é il caso nella fattispecie. Non si tratta ovviamente
di zone di casali e neppure di zone degne di conservazione nel vero senso del
termine; nella stragrande maggioranza di questi casi non importa conservare
l’insediamento come tale o proteggerne la sostanza edilizia, sovente di
mediocre fattura. Il comparto costituisce di solito una cellula deviante
dell’assetto pianificatorio comunale, nato casualmente, senza un minimo di
coesione sociale o uno spiccato “animus habitandi”; in linea di principio non
vi sono motivi per privilegiarne la conservazione e tanto meno un eventuale
completamento.
E’ ben difficile che
simili forme insediative, prive di valenze storico-culturali, architettoniche,
paesaggistiche, ecc., di cui sono portatrici quelle enunciate
esemplificativamente dall’art. 23 OPT, presentino un interesse tale da meritare
lo stesso regime eccezionale delle zone “limitatamente” edificabili previste
dal disposto; staccate come sono dalla zona edificabile e troppo esigue per
costituirne una a sé stante oppure situate ai margini di zone edificabili
ipertrofiche (che non possono essere ampliate senza violare l’art. 15 LPT),
devono essere puramente e semplicemente escluse dalla zona edificabile e
trattate secondo i termini dell’art. 24 LPT.
Non sarebbe infatti
sostenibile che per inserire in una zona speciale del diritto cantonale gruppi
insediativi senza particolare pregio bastino, in assenza di motivi stringenti
che é difficile ipotizzare, garanzie meno severe di quanto ne chiede l’ordinanza
federale o i parametri elaborati in materia dalla giurisprudenza. La zona di
mantenimento degli insediamenti, che manca già come detto a livello ticinese
della necessaria codificazione nella LALPT e nel PD, non deve in altri termini
costituire un espediente per istituire zone edificabili microscopiche né per
aggirare le limitazioni imposte dall’art. 24 LPT (sentenza TRAM 22.2.1995 in re
C. di __________).
6.2. Nel caso concreto si
deve convenire che le condizioni sopra enunciate ben difficilmente possono
essere adempiute.
Sia la ZMI nei pressi
della chiesa di __________ (in pratica circoscritta alle 3 abitazioni
__________, __________ e __________) sia di quella che interessa la proprietà
__________ non presentano quella densità edificatoria
minima da poter assurgere a zona edificabile speciale ai sensi dell’art. 18 LPT
e 23 OPT (le zone di mantenimento richiedono un minimo di 5-6 costruzioni,
limite al di sotto del quale va applicato l’art. 24 LPT), né tantomeno di nuova
ZE ai sensi dell’art. 15 LPT (oltre le 10 costruzioni). Le costruzioni che la
compongono (soltanto tre in un caso, addirittura un sola nell’altro) non
appaiono invero come un gruppo di edifici raccolti, formanti un’unità
insediativa coerente e chiaramente distinta (“Siedlungscharakter”). Il loro
sorgere in zone discoste dalle aree di più antico insediamento del comune é
avvenuto, al pari di numerose altre, anteriormente all’entrata in vigore delle
norme pianificatorie oggi conosciute, e non si può certo dire che risponda ad
un disegno unitario o ad una volontà di creare nuovi nuclei di aggregazione
umana e sociale. Come evidenziato durante il sopralluogo, si tratta nel primo
caso di un gruppo di moderne villette poste in sequenza lungo il pendio della
collina, prive di particolari pregi storico-architettonici, che non formano
alcun complesso unitario chiaramente individuabile sul terreno. A monte
risultano separate dalla zona R2 da una strada di servizio e una fascia di
arretramento inedificabile larga una quindicina di metri. Del tutto assente é
poi il carattere di “gruppo insediativo unitario e funzionale” nel caso
dell’altra ZMI, costituita in pratica dalla sola abitazione __________: essa si
situa infatti in posizione decisamente eccentrica rispetto al comparto
edificato, nel bel mezzo di una plaga prativa ai piedi di una collina boscosa;
l’istituzione di una zona edificabile, ancorché speciale, per quest’unico fondo
sarebbe decisamente inappropriata oltre che contraria ai dettami poc’anzi
enunciati.
In
simili circostanze un’azzonamento come quello proposto dalle autorità comunali
non può essere convalidato, né per quanto attiene le part. n.
__________,__________e __________, né per il fondo __________, essendo
senz’altro contrario al diritto federale.
6.3. Né
risulta determinante la circostanza che i terreni degli insorgenti siano in
gran parte urbanizzati (accesso stradale, acqua, canalizzazioni,...), atti
all’edificazione e addirittura già edificati. In effetti, adottando
esclusivamente questo criterio per la definizione delle zone edificabili, si
estenderebbe a dismisura il loro perimetro, disattendendo i precetti dell’art.
15 LPT (STF 119 Ib 133, 118 Ib 41 cons. 2c; 117 Ib 6 cons. 3).
La
decisione del Consiglio di Stato che esclude le proprietà dei ricorrenti dalla
zona edificabile e ordina al comune l’elaborazione di una variante per definire
un nuovo azzonamento (possibilmente in zona agricola) merita pertanto di essere
tutelata.
- Prive di fondamento
sono infine le invocate disparità di trattamento, per il fatto che, a detta
degli insorgenti, altri fondi facenti parte di zone di mantenimento designate
dal comune sono stati, d’ufficio, inclusi in zona edificabile dal Consiglio di
Stato.
A questo proposito si
rammenta, preliminarmente, che in ambito pianificatorio il principio di
uguaglianza svolge un ruolo attenuato e deve essere valutato con prudenza. E'
quindi possibile che fondi dalle caratteristiche affini e in posizioni analoghe
siano trattati in modo diverso in quanto a destinazione e facoltà edificatorie.
Occorre tuttavia che la pianificazione sia oggettivamente difendibile, vale a
dire che non sia arbitraria. La massima costituzionale di uguaglianza coincide
in materia con il divieto dell'arbitrio: una misura pianificatoria è così
insostenibile quando la discriminazione che tocca il singolo immobile
contraddice ogni ragionevole intento o allorché l'operato dell'autorità
obbedisce a riflessioni inaccettabili, manifestamente estranee al problema (DTF
111 Ia 100 consid. 3, 107 Ib 339 consid. 4a, 103 Ia 257 consid. 4 e citazioni).
Simili circostanze non si
verificano però nel caso all'esame.
A questo Tribunale non
risulta infatti che la scelta della autorità cantonali di non approvare altre
ZMI e di suggerire invece l’inserimento dei fondi interessati in zone edificabili
ordinarie (art. 15 LPT) sia stata determinata da criteri discriminatori,
manifestamente insostenibili o, peggio ancora, arbitrari; al contrario il
diverso contesto territoriale e funzionale di questi altri comparti, unitamente
alla loro maggiore consistenza edilizia, per numero e strutturazione,
costituiscono delle motivazioni più che valide e convincenti a suffragio della
differente scelta operata dal Consiglio di Stato.
Anche questa censura, al
pari delle precedenti, non può quindi essere accolta.
- Stando
così le cose, il ricorsi devono essere respinti.
Tassa di giudizio e spese
seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
viste
le normative alla fattispecie applicabili
dichiara
e pronuncia
-
I ricorsi sono respinti.
-
I ricorrenti sono
condannati al pagamento in solido delle tasse di giudizio e delle spese per
complessivi fr. 1000.-- (mille).
-
Intimazione: -
Avv. __________ __________, __________
Immobiliare __________, __________
__________ __________, __________
__________ __________ e __________, __________
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, __________
- Sezione pianificazione urbanistica, _____________
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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