AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
90.1996.132
Data decisione, Autorità:
07.07.1997, TPT
Incarto n.
90.96.00132
90.96.00125
90.96.00126
90.96.00123
Lugano
7 luglio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visti
i ricorsi
-
__________, ,
rappr. da: __________
__________ -, __________ __________
-
__________ __________, __________
-
__________ __________, __________
-
__________ __________, rappr. da
Avv. __________. __________, __________
contro
la risoluzione 16 ottobre 1996 (n. __________) del
Consiglio di Stato che approva il PR (revisione 1995) del Comune di
viste le osservazioni 10
marzo 1997 del Consiglio di Stato e 3 febbraio 1997 del Municipio di
__________,
letti
ed esaminati gli atti,
esperiti
i necessari accertamenti;
r
i t e n u t o
in
fatto
a. Gli Eredi __________
__________ sono proprietari della particella n. __________RFD di __________;
__________ __________ della part. n. __________ RFD, __________ __________
della part. __________RFD, e la __________ __________ __________ __________
della part. n. __________. Le prime tre particelle, contigue, sono situate
nella parte bassa del comune di , in località “ __________
”; poco più a monte, lungo il sentiero che sale verso il paese, si trova invece
la proprietà della __________ __________. Sui terreni in questione sorgono le
abitazioni (primarie o secondarie) dei proprietari, circondate da giardini,
prati, macchie d’arbusti e alcuni filari di vigna.
b. Nella sua seduta del
6 giugno 1994 il Consiglio comunale di __________ ha adottato il nuovo PR
(revisione 1995).
Tale piano prevedeva in
particolare l’inserimento dei fondi dei qui ricorrenti (unitamente ad altri
nelle vicinanze) in alcune “zone di mantenimento degli insediamenti”, nelle
quali l’attività edilizia veniva regolata in modo restrittivo (cfr. art. 50
NAPR). Tutta l’area veniva inoltre gravata da un vincolo di “protezione del
paesaggio emergente”, volto ad impedire la modificazione dello stato fisico dei
fondi (art. 32 NAPR).
c. Con decisione 16
ottobre 1996 il Consiglio di Stato ha approvato il PR di __________.
L’autorità governativa ha
tuttavia negato l’approvazione di alcune “zone di mantenimento degli
insediamenti” (ZMI) previste, tra le quali quelle in località “__________
__________ ” che comprendono le proprietà dei ricorrenti. Ha pertanto ordinato
al comune di elaborare una variante che preveda l’attribuzione dei fondi in
questione fuori dalla zona edificabile (art. 24 LPT).
d. Dissentendo da tale
decisione i proprietari interessati sono insorti dinanzi al TPT, chiedendo
l’inserimento delle loro particelle in zona edificabile. A sostegno delle loro
impugnative osservano che tutti i fondi sono già edificati e dispongono delle
necessarie opere di urbanizzazione (accessi, collegamenti alla rete idrica e
fognaria,...). Contestano inoltre l’idoneità agricola della zona.
e. Nelle sue
osservazioni il Municipio di __________ postula l’accoglimento dei ricorsi e il
ripristino delle zone di mantenimento degli insediamenti cancellate dal
Consiglio di Stato.
Quest’ultimo, al contrario,
ribadisce che nella fattispecie non si giustifica un estensione della zona
edificabile comunale, considerato il contesto territoriale e funzionale in cui
i fondi e gli edifici in oggetto sono ubicati (dispersione delle abitazioni,
comparti agricoli, netta separazione dalla ZE). Ricorda inoltre che la
giurisprudenza ha già sanzionato la definizione di zone insediative limitate ad
un unico fondo o ad un numero inconsistente di edifici. Propugna pertanto la
reiezione dei gravami, confermando la validità della decisione presa.
f. In data 29 aprile
1997 é stato esperito il sopralluogo in contraddittorio. All’occasione le parti
si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, rinunciando al
dibattimento finale.
c o n s i d e r a t o
in
diritto
- A norma dell’art. 38
LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al TPT entro 30
giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno
di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (lett.
c, modificata dal 15.3.1995).
Ciò premesso, i ricorsi,
intimati nel termine di 30 giorni di cui all’art. 38 LALPT, sono tempestivi. La
legittimazione ricorsuale è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT.
- Il comune gode di
autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del
comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il
comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del
territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia non è però
assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2
cpv. 3 LPT: “Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare
alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per
adempiere i loro compiti”. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne
il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli
casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia
manifestamente insostenibile. Nella sua veste di autorità superiore di
vigilanza esso veglia affinché la pianificazione comunale rispetti il diritto e
segnatamente i principi pianificatori fondamentali enunciati dalla LPT, si
conformi alla pianificazione cantonale, in particolare al Piano direttore (art.
6 LPT) e si armonizzi convenientemente con quella dei comuni vicini e
regionale. Se il PR presentatogli per approvazione non risponde a questi
requisiti o appare per altri versi insostenibile il Consiglio di Stato o lo
rinvia sui punti difformi ordinando al Comune di procedere alle necessarie
varianti oppure modifica il piano d'ufficio (art. 37 LALPT).
Di norma l'autonomia
comunale vuole che si segua la prima via. L'approvazione del PR da parte del
Consiglio di Stato quale autorità superiore di vigilanza non muta, malgrado
l'effetto costitutivo di cui è munita, la natura del piano che è e rimane di
diritto comunale. L'autorità di approvazione non può attraverso una modifica
d'ufficio del PR sostituirsi al comune nell'ambito delle sue competenze,
statuendo in suo luogo e vece contro la sua volontà, eludendo il processo di
formazione democratica della volontà comunale: "nell'ambito della
procedura approvativa il governo è unicamente autorizzato a decidere ev.
modifiche del PR se il loro contenuto è chiaramente definibile e la modifica
serve a emendare carenze o errori pianificatori evidenti " (DTF 111 Ia
69-70, consid. 3d, rilievo nostro). Così quando la soluzione può essere una
sola, senza possibili alternative (A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie
in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Rep. 1991, pag. 45 seg.,
in part. pag. 55).
Quanto al Tribunale della
pianificazione del territorio non dispone, contrariamente al Consiglio di
Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, come nella fattispecie, in
applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una
modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la
violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione
di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa,
l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere,
la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento
inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3
LALPT).
- Scopo
essenziale della pianificazione è di “assicurare una funzionale utilizzazione
del suolo e una razionale abitabilità del territorio” (art. 22 quater Cost.).
La LPT riprende e sviluppa
tale postulato. Secondo l’art. 1 LPT il suolo dev’essere utilizzato con misura,
l’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del paese. A questo
scopo la pianificazione deve tener conto delle condizioni naturali, dei bisogni
della popolazione e dell’economia. Deve proteggere le basi naturali della vita,
come il suolo, l’aria, l’acqua, il bosco e il paesaggio. Deve garantire la
difesa nazionale. Giusta l’art. 3 LPT il paesaggio va tutelato sia mantenendo
sufficienti superfici coltive per l’agricoltura, sia integrando in esso gli
insediamenti, conservando i siti naturali e gli spazi ricreativi, permettendo
al bosco di adempiere le sue funzioni. Gli insediamenti vanno strutturati
secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione. Si dovrà
aver cura di preservare l’abitato da immissioni nocive e moleste, di inserire
molti spazi verdi e alberati, di creare vie pedonali e ciclabili. Si tratta di
esigenze spesse volte contrastanti, di una realtà troppo complessa per poter
essere gestita con formule riduttivamente rigide e schematiche. In realtà, solo
un’attenta ponderazione dei molteplici e contrastanti interessi in giuoco
consente di comporre in modo ottimale i conflitti tra le diverse utilizzazioni
del territorio, al fine di consentire un insediamento equilibrato, dallo
sviluppo armonioso, che rispetti la natura e più specificamente l’ambiente,
rispondendo in modo diversificato ai bisogni e alle aspirazioni della
popolazione (cfr. DTF 117 Ia 432 consid. 4b, 115 Ia 339 consid. 5, 113 Ia 461 consid.
5a).
- Nel sistema della
LPT il processo pianificatorio si svolge in 3 tappe: pianificazione direttrice, pianificazione
dell’utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in
reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una
specifica funzione. Due sono principalmente gli strumenti della pianificazione
del territorio: il PD e il Piano di utilizzazione comunale, in Ticino detto PR.
Il PD, che vincola solo le
autorità (art. 22 LPT) e non (direttamente) i privati, è lo strumento
strategico per eccellenza a livello cantonale. E' in questo piano che si
stabiliscono le grandi linee dell’organizzazione e dello sviluppo del
territorio e si garantisce il coordinamento: “delle pianificazioni cantonali,
di queste con quelle federali, dei Cantoni e delle Regioni limitrofe e delle
pianificazioni regionali e comunali tra di loro“ (art. 12 lett. b LALPT). In
questo senso l'art. 1 della Legge sulla pianificazione cantonale (1980)
statuisce che "il Cantone ... attua una politica di pianificazione
indicativa, e una politica di pianificazione del territorio fra di loro
coordinate." Il PD è costituito, giusta l'art. 14 LALPT, da obiettivi
pianificatori cantonali, che definiscono il modello di organizzazione del
territorio e stabiliscono gli indirizzi cantonali delle singole politiche
settoriali di incidenza territoriale e da schede di coordinamento e
rappresentazioni grafiche. Le due ultime indicano come sono coordinate le
attività d'incidenza territoriale e precisano se si tratta di dati acquisiti,
risultati intermedi o informazioni preliminari.
Il PR è invece il classico
strumento di pianificazione territoriale a livello comunale. La sua funzione
principale è di disciplinare l’uso del territorio. Questo dev’essere suddiviso,
giusta l’art. 14 LPT, almeno nella zona edificabile (art. 15), agricola (art.
16) e protetta (art. 17); con facoltà per il diritto cantonale di prevederne
altre (art. 18 LPT). Il tutto in conformità col PD (art. 6 e 26 LPT), tenuto
conto dei presumibili bisogni di sviluppo per i prossimi quindici anni e
compatibilmente con le possibilità finanziarie del comune (art. 24 LALPT).
Infine, il permesso di costruzione non è uno strumento pianificatorio
vero e proprio, ma, in quanto subordinato alla conformità con la zona di PR (art.
22 LPT), è lo strumento attraverso il quale il PR trova concreta attuazione.
- A norma dell'art. 15 LPT la zona edificabile
comprende i terreni idonei all'edificazione già edificati in larga misura o
prevedibilmente necessari all'edificazione e urbanizzati entro quindici anni.
L’art. 15 LPT pone le
condizioni minime perché l’attribuzione alla zona edificabile possa entrare in
linea di conto. Al disotto di questa soglia l’azzonamento è escluso, a priori.
Non basta, per converso,
che i requisiti legali siano tutti dati, e in modo chiaro e incontrovertibile,
perché l’inserimento in zona edificabile si imponga. Un comprensorio può
infatti rispondere alla definizione legale di più zone, prestarsi ad es. sia
all’edificazione sia all’agricoltura o contenere valori naturali e
paesaggistici che ne impongano la protezione a dispetto delle altre idoneità.
Spesso non può essere
categoricamente risposto al quesito se i singoli requisiti sono effettivamente
adempiuti (ad es. se il terreno si presta effettivamente alla costruzione, se
rientra o può esser fatto rientrare in un comprensorio già largamente edificato
e neppure se sarà necessario per l’edificazione nei prossimi quindici anni).
In simili circostanze i criteri dell’art. 15 LPT intervengono come punti di
vista, elementi di giudizio da mettersi a raffronto con le opposte ragioni, in
una ponderazione degli interessi che in quei casi è imprescindibile (DTF 113 Ia
448 segg. consid. 4bc/bd, 114 Ia 250 segg. consid. 5b, 118 Ib 344 segg. consid.
4a).
Tranne, dunque, nella
misura in cui servano ad escludere incontrovertibilmente l’appartenenza di un
terreno alla zona da essi definita, gli articoli 15, 16 e 17 LPT vanno
relativizzati.
Si consideri inoltre che
per la loro funzione eminentemente pianificatoria i criteri da essi enunciati
possono solo riferirsi a interi comparti e non a singole particelle; essi
intervengono in una prospettiva generale, d’ordine superiore che li rende
inadeguati a risolvere i problemi attributivi di terreni isolati.
- Le zone di
mantenimento sono uno strumento straordinario cui si ricorre ove la pianificazione
territoriale sia particolarmente problematica.
A livello legislativo, la
definizione di queste zone é riportata all’art. 23 OPT, entrato in vigore nel
1989, che prevede la possibilità di designare zone speciali giusta l’art. 18
LPT per la conservazione di piccoli insediamenti fuori delle zone edificabili a
condizione che il PD cantonale (art. 8 LPT) lo preveda nelle rappresentazioni
grafiche o nel testo. L’art. 23 OPT ha principalmente lo scopo di salvaguardare
la struttura di una certa tipologia insediativa, perlopiù (ma non
necessariamente) rurale, sottraendola agli eccessivi rigori dell’art. 24 LPT
senza tuttavia doverle integrare nel “quasi monopolio” edilizio della zona
edificabile ordinaria (art. 15 LPT).
Le finalità possono essere
eminentemente conservative (mantenimento della sostanza edilizia per la pregevolezza
o il valore testimoniale del manufatto) oppure rivitalizzatrici, consentendo in
misura ristretta nuove costruzioni che diano linfa alla vita comunitaria, con
eventualmente la possibilità di integrare gli spazi rimasti inedificati (Baulücken).
Il carattere d’assieme dell’insediamento, il valore storico, antropologico,
paesaggistico, la necessità di mantenerlo in vita come nucleo insediativo
vitale, come luogo di aggregazione sociale, e non solo di conservarne i singoli
manufatti, può giustificare la creazione di una zona speciale (quale la ZMI)
che affronti in modo complessivo ed omogeneo il problema anziché rinviare alla
procedura autorizzativa degli interventi puntuali, edificio per edificio (art.
24 LPT).
Degna di protezione, va
subito precisato, sono tanto le zone di casali (“__________” nel testo tedesco)
quanto quelle definite “degne di conservazione” (“Erhaltungszonen”) dal testo
italiano dell’art. 23 OPT; l’elemento caratterizzante di quest’ultimo é il
prevalere dell’istanza conservatrice, con particolare riferimento al
patrimonio rurale. Il Cantone ha tuttavia scelto per queste situazioni
(rustici) piuttosto la via dell’art. 24 OPT, ponendo l’accento sui singoli oggetti
da salvare piuttosto che sui relativi insiemi (cfr. l’istituzione dei
cosiddetti “Inventari dei rustici”).
6.1. Più difficile é far
rientrare nel quadro delle citate disposizioni anche i gruppi di case e
villette fuori zona edificabile frutto della disordinata espansione edilizia
degli ultimi decenni, com’é il caso nella fattispecie. Non si tratta ovviamente
di zone di casali e neppure di zone degne di conservazione nel vero senso del
termine; nella stragrande maggioranza di questi casi non importa conservare
l’insediamento come tale o proteggerne la sostanza edilizia, sovente di
mediocre fattura. Il comparto costituisce di solito una cellula deviante
dell’assetto pianificatorio comunale, nato casualmente, senza un minimo di
coesione sociale; in linea di principio non vi sono motivi per privilegiarne la
conservazione e tanto meno un eventuale completamento.
E’ ben difficile che
simili forme insediative, prive di valenze storico-culturali, architettoniche,
paesaggistiche, ecc., di cui sono portatrici quelle enunciate
esemplificativamente dall’art. 23 OPT, presentino un interesse tale da meritare
lo stesso regime eccezionale delle zone “limitatamente” edificabili previste
dal disposto; staccate come sono dalla zona edificabile e troppo esigue per
costituirne una a sé stante oppure situate ai margini di zone edificabili
ipertrofiche (che non possono essere ampliate senza violare l’art. 15 LPT),
devono essere puramente e semplicemente escluse dalla zona edificabile e
trattate secondo i termini dell’art. 24 LPT.
Non sarebbe infatti
sostenibile che per inserire in una zona speciale del diritto cantonale gruppi
insediativi senza particolare pregio bastino, in assenza di motivi stringenti
che é difficile ipotizzare, garanzie meno severe di quanto ne chiede l’ordinanza
federale o i parametri elaborati in materia dalla giurisprudenza. La zona di
mantenimento degli insediamenti, che manca già come detto a livello ticinese
della necessaria codificazione nella LALPT e nel PD, non deve in altri termini
costituire un espediente per istituire zone edificabili microscopiche né per
aggirare le limitazioni imposte dall’art. 24 LPT (sentenza TRAM 22.2.1995 in re
C. di Sonvico).
6.2. Nel caso concreto, si
deve convenire che le condizioni sopra enunciate ben difficilmente possono
essere adempiute.
Dalla documentazione in
atti (planimetria, fotografie) e dalle risultanze del sopralluogo si rileva
come l’area in esame é costituita da un vasto pendio orientato a sud-est, sul
quale sono sparsi una dozzina di edifici di varia natura (abitazioni, case di
vacanza, rustici). Tra le costruzioni si interpongono, talvolta per larghi
tratti, giardini, orti, prati, macchie di arbusti, alberi e, qua e là, alcuni
filari di vite.
Ora, é difficile scorgere
in questo contesto, frutto dell’espansione edilizia degli scorsi decenni, un
disegno unitario o la volontà di creare nuovi nuclei di aggregazione umana e
sociale; gli edifici compresi nelle ZMI non appaiono
come un gruppo di edifici raccolti, formanti un’unità insediativa coerente e chiaramente
distinta sul territorio. Né si può dire che fra di essi ve ne siano alcuni che
presentano caratteristiche storico-architettoniche di particolare rilievo,
trattandosi perlopiù di ville o villette risalenti agli anni ‘60-’70.
Il
loro sorgere al di fuori del perimetro della zona edificabile (anche nel
precedente PR questi terreni non erano inclusi in ZE) é stato del tutto casuale
ed é avvenuta anteriormente alle norme pianificatorie oggi conosciute. Se si
esclude la ZMI situata a monte (vi é inclusa parzialmente anche la proprietà
dell’insorgente __________), le altre zone di mantenimento non confinano
direttamente con nessuna altra zona edificabile del Comune, e anzi, figurano
piuttosto discoste da queste ultime.
Ora,
in un simile contesto, ove il carattere di frammentazione e dispersione degli
edifici é del tutto prevalente, anche la delimitazione di piccole zone di
mantenimento come quelle in oggetto (circoscritte in pratica ad alcuni
fondi, se non addirittura ad un unico fondo) non
risulta sostenibile, dal momento che viene a mancare quel minimo di coesione e
densità edificatoria necessaria per poter assurgere a zona edificabile speciale
ai sensi dell’art. 18 LPT e 23 OPT, né (a maggior ragione) a nuova ZE ai sensi dell’art.
15 LPT. Questo é soprattutto vero per le piccole ZMI disegnate in loc.
“__________ __________ ”, nella parte bassa del comprensorio in oggetto, ove
sono situati i sedimi dei ricorrenti __________, __________ e __________. Il
contesto territoriale é invece leggermente diverso per zona di mantenimento che
comprende i f.n. __________ (____________________), __________e __________,
situata più a monte: tuttavia, pur confinando direttamente con l’estrema
propaggine della zona Ra comunale (residenziale intensiva), anche in questo caso
la sostanza edilizia é inconsistente (4-5 edifici) e troppo sparsa per
giustificare l’istituzione di una zona edificabile (seppur “speciale” e
limitata come la ZMI) .
In
definitiva, é a giusto titolo che l’autorità governativa non ha convalidato l’azzonamento
proposto dal Comune, essendo senz’altro contrario al diritto federale.
6.3. Non risulta
determinante nemmeno il fatto che i terreni degli insorgenti siano in gran
parte urbanizzati (accesso stradale, acqua, canalizzazioni,...), atti
all’edificazione e addirittura già edificati. In effetti, adottando
esclusivamente questo criterio per la definizione delle zone edificabili, si
estenderebbe a dismisura il loro perimetro, disattendendo i precetti dell’art.
15 LPT (STF 119 Ib 133, 118 Ib 41 cons. 2c; 117 Ib 6 cons. 3).
A
questo proposito non si può d’altronde fare a meno di notare come il piano
sottoposto per approvazione al Consiglio di Stato risulta già abbondantemente sovradimensionato,
dal momento che permette un potenziale incremento di ca. il 140% del
numero di abitanti rispetto alla popolazione residente a fine 1994. In simili circostanze l’aggiunta di ulteriori
porzioni di terreno edificabile, ancorché di modeste dimensioni, a una zona
edificabile già sovradimensionata secondo tutti i punti di vista non risponde
certo ai precetti degli art. 1 e in particolare 3 LPT (insediamenti strutturati
secondo i bisogni della popolazione) e nel contempo non adempie il requisito dell’art.
15 lett. b LPT (terreni prevedibilmente necessari all’edificazione entro i
prossimi 15 anni).
6.4. Quale ulteriore motivo
a suffragio dell’istituzione di una zona edificabile nel comparto “__________
__________ ” i ricorrenti hanno citato la scarsa idoneità agricola della zona.
Ora, a prescindere dal
fatto che le indicazioni del Consiglio di Stato non implicano necessariamente
l’inclusione di dette superfici in una zona agricola, va riconosciuto che
l’area é tutt’altro che improduttiva o irrilevante da questo profilo. Al
contrario, e lo si é potuto constare durante il sopralluogo, case e giardini
sono sovente intervallati da prati, alberi da frutta e filari di vite. Certo,
le caratteristiche morfologiche (terreno in pendenza) e fondiarie della zona
(proprietà alquanti frammentata) rendono difficile, all’atto pratico,
l’esercizio di un’attività agricola efficiente e moderna. Va tuttavia
considerato che ai sensi dell’art. 16 LPT un terreno che non è attribuito alla
zona edificabile dev’essere incluso, di massima, nella zona agricola quando è
idoneo all’utilizzazione agricola o all’agricoltura (lett. a) o quando è
compreso nei terreni che, nell’interesse generale, devono essere utilizzati
dall’agricoltura (lett. b ; cfr. anche l’art. 3 cpv. 2 lett. a LPT). La tutela
di queste superfici é dettata, oltre che dalle necessità dell'agricoltura
stessa e di assicurare l'approvvigionamento alimentare del paese in caso di
gravi crisi, sempre più spesso dall’esigenza (in certi casi prevalente) di
proteggere il paesaggio e di riservare aree vergini per le prossime
generazioni. Non va dimenticato che il Comune stesso ha attributo alla zona
“__________ __________ ” (cfr. formulazione dell’art. 50 NAPR, ora abrogato dal
CdS) notevole pregio agricolo e paesaggistico, valutando che gli edifici
esistenti si situano in “un contesto territoriale in cui hanno la priorità
la gestione agricola del suolo e la salvaguardia della natura e del paesaggio”.
Tutta l’area é inoltre gravata da un vincolo di protezione del “paesaggio
emergente”, che vieta ogni manomissione fisica dei fondi (art. 32 NAPR, approvato
dal CdS).
Alla
luce anche di queste ultime considerazioni, la decisione del Consiglio di Stato
che esclude le proprietà dei ricorrenti dalla zona edificabile e ordina al
comune l’elaborazione di una variante per definire un nuovo azzonamento (possibilmente
in zona agricola, ma non necessariamente) merita di essere tutelata.
- Prive di fondamento
sono infine le invocate disparità di trattamento, per il fatto che, a detta
degli insorgenti, altri fondi inclusi in zone di mantenimento degli insediamenti
sono stati attribuiti alla zona edificabile dal Consiglio di Stato.
A questo proposito si
rammenta, preliminarmente, che in ambito pianificatorio il principio di
uguaglianza svolge un ruolo attenuato e deve essere valutato con prudenza. E'
quindi possibile che fondi dalle caratteristiche affini e in posizioni analoghe
siano trattati in modo diverso in quanto a destinazione e facoltà edificatorie.
Occorre tuttavia che la pianificazione sia oggettivamente difendibile, vale a
dire che non sia arbitraria. La massima costituzionale di uguaglianza coincide
in materia con il divieto dell'arbitrio: una misura pianificatoria è così
insostenibile quando la discriminazione che tocca il singolo immobile
contraddice ogni ragionevole intento o allorché l'operato dell'autorità
obbedisce a riflessioni inaccettabili, manifestamente estranee al problema (DTF
111 Ia 100 consid. 3, 107 Ib 339 consid. 4a, 103 Ia 257 consid. 4 e citazioni).
Simili circostanze non si
verificano però nel caso all'esame.
A questo Tribunale non
risulta infatti che la scelta della autorità cantonali di non approvare altre
ZMI e di suggerire invece l’inserimento dei fondi interessati in zone
edificabili ordinarie (art. 15 LPT) sia stata determinata da criteri
discriminatori, manifestamente insostenibili o, peggio ancora, arbitrari; al
contrario il diverso contesto territoriale e funzionale di questi altri
comparti, unitamente alla loro maggiore consistenza edilizia, per numero e
strutturazione, costituiscono delle motivazioni più che valide e convincenti a
suffragio della differente scelta operata dal Consiglio di Stato.
Anche questa censura, al
pari delle precedenti, non può quindi essere accolta.
- Stando
così le cose, il ricorsi devono essere respinti.
Tassa di giudizio e spese
seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
viste
le normative alla fattispecie applicabili
dichiara
e pronuncia
-
I ricorsi sono respinti.
-
I ricorrenti sono
condannati al pagamento in solido delle tasse di giudizio e delle spese per
complessivi fr. 1’000.-- (mille).
-
Intimazione: -
__________ __________ __________, __________, per __________
fu __________ __________
__________ __________, __________
Avv. __________. __________, __________, per __________ fu __________
Municipio di __________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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