AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
90.1996.130
Data decisione, Autorità:
11.04.2001, TPT
Incarto n.
90.1996.00130
Lugano
11 aprile
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta,
presidente,
Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna
vicecancelliere
Stefano Furger
statuendo sul ricorso del 20 novembre 1996 di
__________ __________, __________,
Contro
la risoluzione 16 ottobre 1996, no. __________, del
Consiglio di Stato che approva alcune proposte di zona AP/EP, di zona nucleo
dei grotti, di zona di risanamento naturalistico, di zona turistica e di zona
campeggio del PR (revisione 1995) del Comune di __________.
vista la
risposta 12 dicembre 1996 del Consiglio di Stato e le osservazioni 23 gennaio
1997 del Comune di __________;
letti e
esaminati gli atti;
esperiti
i necessari accertamenti;
r i t e n u t o,
in fatto
a. Il
primo PR del Comune di __________ è stato approvato dal Consiglio di Stato con
risoluzione del 30 luglio 1975. Nella seduta del 28 febbraio 1994 il Consiglio
comunale di __________ ha adottato la revisione generale del PR, la quale è
stata debitamente pubblicata per un periodo di 30 giorni presso la Cancelleria
comunale.
b. Con
risoluzione no. __________del ____________________ 1995 il Consiglio di Stato
ha approvato il PR. Tuttavia il Governo, chiedendo al Comune l'aggiornamento
del PR con l'integrazione delle modifiche decretate d'ufficio e l'adozione di
alcune varianti, ha sospeso la propria decisione d'approvazione relativamente
ad alcuni comparti, fra i quali figura la zona di risanamento naturalistico.
c. Tale zona, situata a sud-est del nucleo di __________ di
__________ in località __________, è definita cartograficamente nel Piano delle
zone e delle attrezzature e costruzioni pubbliche e disciplinata dall'art. 28
NAPR. Essa prevede in prima battuta la formazione di una discarica e, una volta
terminata la fase di deposito, il ripristino della superficie in senso
naturalistico con un'operazione di rivegetalizzazione della stessa. Il comparto
copre una vasta area, che comprende i mappali no. __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________e
__________, per una superficie complessiva di ca. 11'000 mq.
Sospendendo
la propria decisione il Consiglio di Stato ha invitato il Comune di __________
a definire quantomeno la capacità in termini di volume della discarica,
fissandogli con ciò un termine di tre mesi entro il quale anche i proprietari
interessati avrebbero avuto facoltà di presentare le loro osservazioni.
d. Al
Consiglio di Stato sono giunte le osservazioni del Municipio di __________, che
ha fornito "un progetto di massima sulle intenzioni realizzative che in
pratica raggiunge i 12'000 mq" (cfr. risoluzione del Consiglio di Stato
16 ottobre 1996) e quelle 19 giugno 1995 del signor __________ __________,
proprietario del fondo no. __________: egli ha ritenuto la zona di risanamento
naturalistico, oltre che illegittima, sprovvista di qualsiasi scopo, dato che
egli stesso aveva provveduto una decina di anni prima a ripulire il proprio
fondo dalle sterpaglie che lo invadevano, piantandovi in un secondo tempo un
discreto quantitativo di piantine di __________, che hanno così formato con il
trascorrere del tempo un parco di un certo pregio. Temendo quindi per la sorte
della propria piantagione, pregiudicata dalla discarica, ha chiesto al
Consiglio di Stato la bocciatura della zona di risanamento naturalistico.
e. Con
decisione no. __________del 16 ottobre 1996 il Governo ha approvato la zona in
parola, apportandovi tuttavia alcune modifiche d'ufficio, quali l'inserimento
nell'art. 28 NAPR dei 15'000 metri cubi come valore volumetrico massimo della
discarica e la riduzione del suo perimetro, dovuto all'esclusione della
superficie coperta dalla foresta.
f. Contro
questa decisione e chiedendone l'annullamento è insorto davanti al TPT il
signor __________ __________, divenuto proprietario del mappale no. __________perchè
acquisito nel frattempo dal padre __________.
Delle
allegazioni ricorsuali si riferirà, nella misura del necessario, nei
considerandi di diritto. Qui giova menzionare che a sostegno delle sue domande
il ricorrente ha in sostanza lamentato la carenza di legittimità della
discarica e del conseguente risanamento naturalistico.
g. Nelle
rispettive osservazioni il Consiglio di Stato e il Municipio di __________
chiedono l'integrale reiezione dell'impugnativa.
h. In
data 28 agosto 1997 è stato esperito il sopralluogo in contraddittorio. Dopo
ampia discussione le parti hanno convenuto di studiare una soluzione per
salvaguardare il "bosco" sulla particella no. __________, nonché di
attendere gli sviluppi circa la scheda 9.9 del PD in fase di aggiornamento
relativa al Comprensorio fluviale del Fondo __________, la quale si sarebbe
coordinata con quella 5.4 in materia di discariche per materiali inerti e che
avrebbe dovuto regolare la situazione sul territorio di __________. In questa
previsione il TPT ha sospeso la vertenza.
i. Con
scritto 2 gennaio 2001 il Comune di __________ ha comunicato al TPT che le
trattative con il ricorrente avevano dato esito negativo. Pertanto, ha invitato
il TPT a riattivare la procedura.
c o n s i d e r a t o
in diritto
- La
competenza di questo tribunale è data dall'art. 26c lett. D LOG. A norma
dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al
Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla
notificazione.
L’art. 38
LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a),
i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona
o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle
modifiche decise dal Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).
In
concreto la legittimazione attiva del ricorrente è senz’altro data a norma
dell’art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT, avendo il Consiglio di Stato modificato
d'ufficio sia il perimetro della discarica che l'art. 28 NAPR. Tuttavia, a
differenza di quanto sostiene l'Autorità comunale nelle proprie osservazioni
del 23 gennaio 1997, l'insorgente è pure legittimato a contestare integralmente
la soluzione pianificatoria nella stessa misura che spetterebbe a colui che è
già ricorrente per gli stessi motivi (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). La
proposta pianificatoria così come presentata dal Comune per l'approvazione era
carente nella determinazione di uno, per non citarne altri, dei suoi aspetti
pianificatori essenziali, che, trattandosi di una discarica, è costituito per
l'appunto nell'indicazione della sua contenibilità. In mancanza di questo dato
specifico, la pianificazione dell'opera in oggetto connotava una previsibilità
troppo vaga ed indeterminata per poter essere approvata ed andava pertanto
respinta, rinviando gli atti al Comune per una nuova proposta pianificatoria.
In questo senso il progetto fornito dal Comune, in seguito alla decisione di
sospensione dell'approvazione del comparto in oggetto, non può essere inteso
quale complemento d'informazione determinante la modifica d'ufficio da parte
del Consiglio di Stato, bensì come la presentazione di una variante, poi
approvata con decisione 16 ottobre 1996, nella cui procedura è insorto il
signor __________ senior, che in tal modo si è riservato il diritto di poi ricorrere
al TPT e di essere quindi legittimato giusta l'art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT.
Presentato
nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso é ricevibile in ordine.
- Scopo essenziale della pianificazione è di assicurare un'appropriata
e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del
territorio (art. 75 Cost.).
La LPT
riprende e sviluppa tale postulato. Secondo l’art. 1 il suolo dev’essere
utilizzato con misura, l’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo
armonioso del paese. A questo scopo la pianificazione deve tener conto delle
condizioni naturali, dei bisogni della popolazione e dell’economia. Deve
proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, l’aria, l’acqua, il
bosco e il paesaggio. Deve garantire la difesa nazionale. Giusta l’art. 3 il
paesaggio va tutelato sia mantenendo sufficienti superfici coltive per
l’agricoltura, sia integrando in esso gli insediamenti, conservando i siti
naturali e gli spazi ricreativi, permettendo al bosco di adempiere le sue funzioni.
Per gli edifici e gli impianti pubblici o di interesse pubblico deve essere
determinata un’ubicazione appropriata. Si dovrà in particolare tener conto dei
bisogni regionali, ridurre le disparità urtanti, rendere convenientemente
accessibili alla popolazione le attrezzature pubbliche, evitando o riducendo al
minimo le incidenze negative sulle basi naturali della vita, sulla popolazione
e sull’economia (art. 3 cpv. 4 LPT).
Si tratta
di esigenze spesse volte contrastanti, di una realtà troppo complessa per poter
essere gestita con formule riduttivamente rigide e schematiche. Accade sovente
che un comprensorio risponda alla definizione legale di più zone, si presta ad
esempio sia all’edificazione, sia all’agricoltura o contenga valori naturali e
paesaggistici che ne impongono la sua protezione a dispetto delle altre
idoneità. In simili circostanze i criteri degli art. 15, 16 e 17 LPT
intervengono come punti di vista, elementi di giudizio da mettersi a raffronto
con le opposte ragioni, in una ponderazione degli interessi che in quei casi è
imprescindibile.
In
definitiva, solo un’attenta, oculata ponderazione dei molteplici e contrastanti
interessi in gioco consente di comporre in modo ottimale i conflitti tra le
diverse utilizzazioni del territorio, al fine di consentire un insediamento
equilibrato, dallo sviluppo armonioso, che rispetti la natura e più
specificamente l’ambiente, rispondendo in modo diversificato ai bisogni e alle
aspirazioni della popolazione (DTF 117 Ia 432 consid. 4b, 115 Ia 339 consid. 5,
113 Ia 461 consid. 5a).
- Il
problema si complica quando una determinata soluzione pianificatoria implica
l’applicazione di diverse legislazioni settoriali, con l’attribuzione della
relativa competenza decisionale a una specifica autorità, cui vien fatto
obbligo di previamente ponderare tutti gli interessi in gioco.
Così ad
esempio quando si intenda destinare una determinata zona all’installazione e
gestione di impianti propri a esercitare un influsso negativo sull’ambiente,
sulla natura e il paesaggio, sullo stato delle acque e così via. Le diverse
prescrizioni applicabili possono essere così strettamente connesse che un
coordinamento materiale delle relative decisioni si impone onde evitare
l’inarticolata addizione di soluzioni discordanti e peggio contrastanti che
finirebbero per vanificare l’attuazione del diritto federale disattendendo
l’art. 49 Cost. e violerebbero comunque, per la loro carica di arbitrarietà
l’art. 9 Cost.
Nel
limite del possibile il processo decisionale dev’essere coordinato già a
livello formale, nel quadro di una procedura leader che riassuma in un’unica
decisione le decisioni settoriali e se questo non è possibile (così ad es.
quando siano coinvolte autorità federali e cantonali) che assicuri un risultato
qualitativamente equivalente a quello ottenibile con un’unica istanza.
E’ nelle
grandi linee quanto ora prescrive l’art. 25a LPT, ispirato alla giurisprudenza
federale che ha nella sentenza __________ (DTF 116 Ib 50 seg.) la sua pietra
miliare.
Il
principio è peraltro sancito da diverse legislazioni speciali; non ultimo
dall’art. 20 OTR (Ordinanza tecnica sui rifiuti), che qui, come si avrà modo di
vedere in seguito, trova diretta applicazione.
- Come
evidenziato in narrativa, il ricorrente contesta la zona di risanamento
naturalistico, il cui vero scopo consiste nella sistemazione di una discarica
per materiali inerti, senza che le condizioni legali poste dall'OTR siano
adempiute. In questo contesto, il risanamento naturalistico non sarebbe che la
diretta conseguenza della chiusura definitiva della discarica a riempimento
avvenuto.
Di altro
avviso è il Municipio di __________, che nelle proprie osservazioni 23 gennaio
1997 sostiene che il deposito di materiale di scavo non è che il mezzo per
attuare la finalità prima della zona, ossia quella di valorizzare mediante una
rimodellazione del profilo del terreno e attraverso una corretta
rivegetalizzazione la situazione ambientale e naturalistica del comparto in
oggetto. Di conseguenza, il deposito contestato non può essere inteso quale
discarica per materiali inerti nell'accezione tecnica data dall'OTR, bensì più
semplicemente come impiego di materiali di scavo "per migliorare la
produttività agricola del suolo e/o il valore naturalistico ambientali degli
spazi agricoli" (cfr. osservazioni 23 gennaio 1997 del Municipio di
__________, punto 2), che la stessa OTR permetterebbe senz'altra condizione che
la presentazione di uno studio generale sulle componenti naturali del Comune.
4.1. Si
pone quindi la questione di qualificare la fattispecie, vale a dire se la
pianificazione in oggetto ha quale scopo la realizzazione di una discarica
oppure una semplice rimodellazione del paesaggio. In altre parole, la misura di
PR concerne eminentemente il tema dello smaltimento dei rifiuti oppure quello
della sistemazione del paesaggio in termini naturalistici? Va comunque premesso
che, sia in un caso che nell'altro, 15'000 mc di materiali di scavo edilizio
verrebbero collocati nel comparto oggetto della pianificazione.
4.2. Prima
di entrare nel merito del quesito, occorre osservare che l'Ordinanza tecnica
sui rifiuti del 10 dicembre 1990 (OTR), in vigore dal 1° febbraio 1991,
regolamenta la riduzione ed il trattamento dei rifiuti nonché la sistemazione e
la gestione degli impianti di trattamento (art. 2 OTR). A tale scopo essa
istituisce per i Cantoni l'obbligo di pianificare (art. 15 seg. OTR) attraverso
l'allestimento di un elenco dei rifiuti (art. 15 cpv. 1 OTR) e, in special
modo, di un piano di gestione dei rifiuti (PGR), art. 16 OTR. Conformemente al
citato piano i Cantoni decidono quindi l'ubicazione degli impianti di
trattamento, in particolare delle discariche, mediante la trascrizione delle
ubicazioni scelte nel piano direttore ed inoltre mediante la delimitazione delle
necessarie zone di utilizzazione (art. 17 OTR). I Cantoni fissano infine dei
comprensori di raccolta (art. 18 OTR).
Anche i
materiali di scavo non inquinati ricadono nel campo di applicazione dell'OTR in
quanto parte dei rifiuti edili (art. 9 OTR): per essi l'OTR indica quale
possibilità di riciclaggio unicamente il riutilizzo per l'agricoltura (nei
luoghi di estrazione di materiale come per es. cave di ghiaia, art. 16 cpv. 3
lett. d OTR, Allegato 1 cifra 12 cpv. 2 OTR). Qualora ciò non fosse possibile,
i materiali di scavo possono essere depositati nelle discariche per materiali
inerti (cfr. Allegato 1 cifra 12 cpv. 2 OTR). Allo scopo di colmare una lacuna
dell'OTR, che non definisce la nozione di materiale di scavo non inquinato, e
di indicare vie alternative per il loro riutilizzo, l'UFAFP ha emanato una
Direttiva per il riciclaggio, il trattamento e il deposito di materiale di
scavo, di cui si dirà se del caso in seguito.
4.3. Nel
merito, per appurare quali siano in concreto gli intendimenti della
pianificazione in oggetto, si osserva che l'art. 28 NAPR, disciplinante la Zona
di risanamento naturalistico nella forma approvata dal Consiglio di Stato con
risoluzione 16 ottobre 1996, prevede:
Nella
zona di risanamento naturalistico è previsto il recupero e la valorizzazione
dei contenuti naturalistici e dell'aspetto paesaggistico dell'area destinata a
discarica d'interesse comunale dopo esaurimento della stessa.
La
morfologia del terreno sistemato e le misure di rivegetalizzazione devono
garantire un'armonizzazione con l'ambiente agro-forestale circostante. In
particolare le quote del terreno sistemato non deve superare la quota dei
terreni agricoli limitrofi; per il resto vanno applicate le stesse finalità
della zona di protezione della natura e del paesaggio (v. art. 23).
Per
garantire le finalità di protezione e risanamento sia nella gestione della
discarica, sia nel successivo ripristino, il Comune istituisce un diritto di
superficie con i proprietari dei terreni. La capacità in termini di volume
della discarica non dovrà comunque superare i 15'000 metri cubi.
Contrariamente
a quanto sostiene il Municipio di __________, dal tenore della suddetta
normativa emerge senza ombra di dubbio che la finalità pianificatoria è quella
di realizzare una discarica per materiali edili, alla cui chiusura definitiva
la superficie sarà "sistemata in modo che sembri il più naturale possibile
e, se non viene sfruttata a scopi agricoli, coperta con una vegetazione consona
al luogo" (cfr. All. 2 cifra 3 OTR).
Difatti
l'utilizzo di espressioni e termini espliciti quali "discarica",
"discarica d'interesse comunale", gestione della discarica" e
suo "successivo ripristino", "capacità in termini di volume
della discarica" indica a chiare lettere che in primo piano non si pone
un'opera di sistemazione del paesaggio, attraverso il riporto di materiale di
scavo, bensì un impianto di trattamento dei rifiuti con la conseguente
sistemazione finale a norma di OTR.
4.4. Quanto
precede trova palese conforto nel Rapporto di pianificazione, segnatamente nel
capitolo dedicato alle infrastrutture tecnologiche e relativamente allo
smaltimento dei rifiuti, dove viene segnalato che, sebbene "il Comune
di __________ (sia) sufficientemente equipaggiato per quanto riguarda lo
smaltimento dei rifiuti domestici ","si sente invece la
mancanza di una discarica per materiali di scarto dell'edilizia (discarica I),
dopo l'esaurimento di quella in funzione da alcuni anni al mapp. no.
in zona __________ (sic)" (cfr. Rapporto di pianificazione,
pag. 31). Concetto, questo, che viene ripreso e ampliato a pag. 60 in merito ai
piani dei servizi tecnologici, dove si afferma che per sopperire alla mancanza
di una discarica di classe I per materiali di scarto dell'edilizia "con
il nuovo PR si propone l'ubicazione di tale discarica in zona
"", vincolando l'area ad un risanamento naturalistico dopo
l'esaurimento della stessa. La discarica occuperà i mapp. no. __________parz. ,
__________parz., __________, __________, __________, e __________servirà
unicamente per materiali provenienti dal Comune, il quale provvederà a
istituire un diritto di superficie con il proprietario del fondo". Nel
capitolo riservato al piano delle attrezzature e degli edifici d'interesse
pubblico (pag. 55) ritroviamo puntualmente indicata nell'elenco delle
infrastrutture la discarica d'interesse comunale di classe I per materiali di
scavo e demolizione in località ; per la quale "il piano del
paesaggio prevede, a discarica esaurita, un risanamento naturalistico dell'area".
Difatti il piano del paesaggio contempla una zona di risanamento naturalistico
che "comprende la parte ovest della campagna tradizionale in zona
"" (zona di protezione della natura e del paesaggio); si
tratta di una superficie prevalentemente incolta o rimboscata, per la quale si
prevede la formazione di una discarica di classe I per materiale di scavo
dell'edilizia proveniente unicamente dal Comune…All'esaurimento della discarica
l'area verrà rimodellata e rinverdita in modo da ricomporre e valorizzare
l'ambiente agro-forestale tradizionale in cui si trova inserita" (cfr.
Rapporto di pianificazione, pag. 48).
Inoltre,
si osserva come il Consiglio di Stato, sia nella risoluzione 28 marzo 1995
(pag. 16), nella quale l'approvazione del comparto in oggetto è stata sospesa,
sia in quella d'approvazione 16 ottobre 1996 (pag. 7), abbia sempre trattato la
fattispecie in esame dal profilo dello smaltimento dei rifiuti. Il Governo
poneva infatti la questione, come si vedrà in seguito ormai superata, di
definire, attraverso l'indicazione della capacità volumetrica della discarica,
se questa fosse d'interesse comunale, piuttosto che regionale, proponendo in
questo ultimo caso il coordinamento con l'apertura della vicina discarica
regionale per materiali inerti di __________, giunta a tutt'oggi alla 3a fase
di ampliamento. Si nota che il riferimento governativo agli studi naturalistici
del Comune di __________, "che indicano come in quel settore non vi
siano elementi naturalistici tali da impedire una simile destinazione"
(cfr. decisione impugnata 16 ottobre 1996, pag. 7), è inteso unicamente ad
avvalorare la scelta dell'ubicazione della discarica in quel luogo, non certo a
corroborare la tesi del Municipio, secondo la quale quell'area verserebbe in
condizioni tali, per altro non riscontrate da questo Tribunale in sede di
sopralluogo, da giustificare un intervento così massiccio ed invadente dal
profilo paesaggistico. Semmai, come appunto conferma il citato rapporto tecnico
del piano dei contenuti naturalistici e paesaggistici a pag. 18, l'unico
elemento di conflitto che giustifica, anzi impone (All. 2 cifra 3 OTR), una
sistemazione del territorio così incisiva e di tale ampiezza può essere
rappresentato soltanto dalla discarica medesima, non certamente dalla
piantagione di Douglasia sul terreno dell'insorgente, come farebbe invece
intendere il Municipio. "Risanamento naturalistico" riferito, dunque,
alla discarica, non alle precipue condizioni paesaggistiche e naturalistiche
rilevate nel comparto in oggetto.
4.5. In
conclusione, questo Tribunale non può condividere la tesi sostenuta dal
Municipio di __________ sulle finalità della zona di risanamento naturalistico.
Nella fattispecie emerge in evidenza la volontà, malgrado la dicitura alquanto bizantina
della nota marginale dell'art. 28 NAPR, di fissare nel PR una base
pianificatoria per poi realizzare una discarica atta a soddisfare le esigenze
di smaltimento dei materiali di scavo e di sgombero prodotti dall'attività
edile del Comune di __________, in sostituzione della deponia in zona
__________ venuta ad esaurimento.
- Chiarito
ai considerandi precedenti quale sia l'oggetto della misura pianificatoria,
occorre verificare se essa sia in regola con i dettami sanciti dall'OTR che,
come visto in precedenza, impongono in materia di rifiuti precisi obblighi
pianificatori. Uno dei quali, il più importante e decisivo, è rappresentato
dall'allestimento del PGR, strumento di pianificazione cantonale dei rifiuti di
ogni genere (e quindi anche dei rifiuti edili come i materiali di scavo).
Difatti, giusta l'art. 16 dell’OTR il PGR deve stabilire le quantità attuali e
future dei diversi rifiuti, il loro trattamento, il fabbisogno in volume da
adibire a discarica per i prossimi 20 anni, i fabbisogni di discariche, la loro
ubicazione, il piano dei trasporti e i comprensori di raccolta. Il PGR va
aggiornato periodicamente.
Le
discariche devono in principio avere un volume utile di almeno 100'000 mc (art.
31 cpv. 1 OTR), con la facoltà per i Cantoni di autorizzare la sistemazione di
discariche per materiali inerti con capacità inferiore "se opportuno viste
le condizioni geografiche" (art. 31 cpv. 2 OTR). Le discariche per
materiali inerti possono infine essere autorizzate solo se la loro necessità è
comprovata ed inoltre se esse figurano nel PGR (art. 25 cpv. 1 lett. b OTR).
Nel
Canton Ticino il Consiglio di Stato è l'autorità competente per l'adozione del
PGR (cfr. art. 4 DE concernente il Piano di gestione dei rifiuti del 14 gennaio
1998), come pure per decidere l'ubicazione delle discariche controllate (cfr.
art. 3 cpv. 3 LALIA). In materia di discariche non v'è quindi spazio per una
politica pianificatoria a livello comunale.
5.1. All'epoca
della decisione di approvazione 16 ottobre 1996 il Canton Ticino non si era
ancora dotato di questo documento pianificatorio, malgrado l'OTR desse tempo ai
Cantoni sino al 1° febbraio 1996 per potervi rimediare. Tuttavia, già prima
dell’entrata in vigore dell’OTR (1 febbraio 1991), il Cantone aveva elaborato
un “Concetto cantonale di smaltimento dei rifiuti edili e di scavo” che
prevedeva l’ubicazione di una decina di discariche controllate sparse nel
Cantone, e trascritto le sue indicazioni nell’apposita scheda di PD n. 5.4
adottata contemporaneamente al Concetto in data 5 luglio 1990. La discarica di
__________ non figurava né nel "Concetto cantonale" né nella scheda
5.4 PD. Si osserva inoltre che i lavori di aggiornamento della scheda n. 9.9,
relativa al Comprensorio fluviale del Fondo __________, che correlandosi con la
scheda 5.4 avrebbe dovuto regolare il tema delle discariche per tale
comprensorio, sono stati nel frattempo abbandonati.
Nelle
more del giudizio, il 1° luglio 1998 il Consiglio di Stato ha finalmente
adottato il PGR e l'aggiornamento, in conformità con l'OTR, della scheda di PD
n. 5.4, che ha quindi sostituito quella del 5 luglio 1990.
5.2. Il
PGR, aggiornamento ottobre 1998, è suddiviso in capitoli, ognuno dei quali
tratta una diversa categoria di rifiuto. I singoli capitoli espongono la
definizione del rifiuto trattato e la relativa base legale, la situazione
attuale riguardo i quantitativi e le vie di smaltimento, nonché l'evoluzione e
i canali di smaltimento futuri. Al capitolo C sono esaminati i rifiuti edili,
che comprendono nella loro definizione anche i materiali di scavo.
Relativamente alle discariche che li concernono (discariche per materiali
inerti) figurano due tabelle, che elencano rispettivamente le discariche in
esercizio o di prossima apertura e quelle future (cfr. pag. 10; 14). Negli
allegati n. 4 e 5 sono quindi definite le corrispondenti ubicazioni. Quanto
alle proiezioni sulla produzione futura dei rifiuti edili il PGR stima
(situazione ottobre 1998) che "nel __________ e nel __________, tenuto
conto degli apporti registrati negli ultimi 2-3 anni, le discariche in
esercizio e quelle di prossima apertura dovrebbero garantire lo smaltimento dei
rifiuti edili fino al 2010" (cfr. pag. 13), mentre che, tenendo conto
della volumetria totale delle discariche future, "il Cantone dovrebbe essere
in grado di far fronte alle esigenze del settore edile per i prossimi 20/30
anni" (cfr. pag. 15). Queste proiezioni sono sostanzialmente confermate
dal già menzionato documento pianificatorio che l'OTR fa obbligo ai Cantoni di
allestire a lato del PGR (cfr. art. 15 cpv. 1 OTR): il censimento dei rifiuti
1999-2000, che a medio termine non segnala particolari problemi, in particolare
per quanto riguarda i volumi disponibili nelle discariche della __________
(cfr. __________). Sono inoltre a stadio avanzato le procedure per
l'autorizzazione di sistemazione della terza fase della discarica per materiali
inerti di __________, che avrà una capacità pari a circa 350'000 mc.
Nel caso
specifico si constata che il PGR non fa alcun cenno alla discarica di __________.
E' vero che al momento dell'approvazione del comparto impugnato, il PGR non era
stato ancora adottato. Tuttavia, proprio per questo motivo e a maggior ragione,
il Consiglio di Stato avrebbe potuto e dovuto includere in questo piano la
discarica di __________, sanando a posteriori una pianificazione che all'epoca
non era comunque conforme, in quanto neppure prevista dal "Concetto
cantonale", tantomeno dalla scheda 5.4 del PD. Indicativo quindi che non
l'abbia fatto, imponendo quindi a questo Tribunale di trarre le dovute
considerazioni. A ben vedere, se ne scorgono i motivi: la pianificazione
cantonale dei rifiuti, relativamente ai rifiuti edili, appurata "la
necessità di concentrare le forze (sia politiche sia tecniche) su alcuni
oggetti (grosse volumetrie e ubicazioni centrali) tralasciandone altri (piccole
volumetrie e ubicazioni periferiche)"(cfr. censimento rifiuti 1999-2000),
non può che escludere dal proprio indirizzo, almeno per ora, progetti quali la
discarica di __________, perché di modesta volumetria, perché atta a soddisfare
soltanto necessità circoscritte al Comune di __________ ed infine perché nel
comprensorio è già in fase di realizzazione la discarica di __________. Non da
ultimo, per riprendere il PGR, la volumetria delle discariche future dovrebbe
essere in grado di far fronte alle esigenze del settore edile per i prossimi
20/30 anni (cfr. PGR, capitolo C, pag. 15).
5.3. In
conclusione, questo Tribunale non può che concludere che il mancato inserimento
della discarica di __________ nel PGR pregiudica l'approvazione della zona di
risanamento naturalistico, in quanto la discarica, non essendo ancorata nella
pianificazione cantonale, viola le disposizioni della legislazione federale
sulla protezione dell'ambiente, segnatamente gli art. 16 e 17 OTR. Il ricorso
va pertanto accolto e la risoluzione impugnata annullata.
- La
tassa, le spese di giudizio seguono la soccombenza. Tuttavia, poiché il Comune
è comparso in causa senza successo per motivi attinenti alla sua funzione, e
non per tutelare i suoi particolari interessi, si prescinde dal prelievo di
tassa e spese di giudizio.
Per questi motivi,
visti gli articoli applicabili alla fattispecie,
dichiara e pronuncia
- Il ricorso
é accolto.
§ Di
conseguenza, la risoluzione governativa impugnata viene annullata nella misura
in cui approva la zona di risanamento naturalistico dell'art. 28 NAPR. Gli atti
vengono rinviati al Comune affinché riveda la destinazione dell'intero
comparto.
-
Non si
prelevano spese e tasse di giudizio.
Non vengono assegnate ripetibili.
-
Intimazione: -
__________ __________, __________
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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