AIUTO
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Numero d'incarto:
90.1995.98
Data decisione, Autorità:
08.11.2002, TPT
Incarto n.
90.1995.00098
Lugano
8 novembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del
territorio
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo Anastasi, Werner Walser
segretaria:
Marina Pietra Ponti, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 30 giugno 1995 di
__________ __________, __________ __________,
contro
la decisione __________ maggio 1995 (n. __________)
con cui il Consiglio di Stato ha approvato la variante del piano regolatore
del Comune di __________ concernente l'inventario degli edifici situati fuori
dalle zone edificabili;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 21
settembre 1994 l'assemblea comunale di _________ ha adottato la variante del
piano regolatore concernente l'inventario degli edifici situati fuori dalle
zone edificabili. L'edificio n. __________, ai mapp. __________ e __________, è
stato classificato nella categoria "meritevole 1d".
B. Il 18
novembre 1994 __________ __________, proprietaria della parte dell'edificio
ubicata al mapp. __________ ha ricorso contro la decisione dell'assemblea comunale
al Consiglio di Stato, chiedendo che questo venisse classificato nella
categoria "meritevole 1a".
C. Il 31 maggio 1995 il Consiglio di Stato ha approvato la
variante in oggetto. In quella sede il Governo ha confermato la valutazione
dell'edificio quale "meritevole 1d". Il ricorso di __________
__________ è stato respinto.
D. Con gravame 30 giugno 1995
__________ __________ insorge contro il giudizio governativo innanzi a questo
Tribunale, chiedendo che la costruzione venga classificata come
"meritevole 1a".
Il Consiglio di Stato
postula la reiezione del gravame. Il municipio di _________, invece, lo
sostiene implicitamente.
E. Il 23
maggio 1996 ha avuto luogo un'udienza, cui ha fatto seguito un sopralluogo.
Circa le relative risultanze si dirà, per quanto necessario, in diritto.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale è data (art. 38 cpv. 1 LALPT), il ricorso è tempestivo
(art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione della ricorrente certa (art. 38 cpv.
4 lett. b LALPT). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine.
-
2.1. In Ticino vi è un numero considerevole di edifici
(rustici) e impianti che resta a testimonianza del recente passato. Questi
edifici e impianti, individuabili su tutto il territorio cantonale, rappresentano
sovente componenti essenziali del paesaggio culturale che, in assenza di essi,
risulterebbe impoverito. La conservazione degli stessi pertanto può essere
opportuna anche se sono situati fuori zona edificabile e se si rende necessario
il cambiamento della loro destinazione originaria, salvo naturalmente i casi in
cui la destinazione agricola può essere mantenuta. D'altra parte un cambiamento
di destinazione senza presupposti e limiti chiari e stretti può vanificare la
funzione originaria di testimonianza di questi edifici e alterare gravemente il
valore del paesaggio che li custodisce. Il cambiamento di destinazione diventa
pertanto una misura che permette, da un lato, la conservazione dell’edificio
stesso e, dall'altro, la creazione delle premesse necessarie per la cura delle
aree circostanti (cfr. scheda di coordinamento del piano direttore 8.5, nella
versione approvata e modificata dal Consiglio federale il 30 gennaio 2002,
capitolo "Situazione: problematiche, conflitti").
2.2. Dal punto di vista del diritto federale l'art. 39 OPT, ai cpv. 2 e 3, pone
le premesse e le condizioni in base alle quali l'autorità cantonale competente
può autorizzare, fuori dalle zone edificabili, il cambiamento di destinazione
di detti edifici e impianti (cfr., in precedenza, l'art. 24 cpv. 2 e 3 dell'or
abrogata OPT del 2 ottobre 1989, cpv. 2 e 4 dopo la modifica del 22 maggio
1996). Giusta tale disposizione:
"2. I Cantoni possono autorizzare, siccome
d'ubicazione vincolata, la modifica dell'utilizzazione di edifici esistenti,
protetti perché tipici del paesaggio, se:
a. il paesaggio e gli edifici formano
un'unità degna di protezione e sono stati posti sotto protezione nell'ambito di
un piano di utilizzazione;
b. il carattere
particolare del paesaggio dipende dal manteni
mento di
tali edifici;
c. la conservazione duratura degli edifici
può essere garantita solo con il cambiamento di destinazione; e
d. il piano direttore cantonale contiene i
criteri secondo cui va valutato il carattere degno di protezione dei paesaggi e
degli edifici.
- Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere
rilasciate soltanto se:
a. l'edificio non è più necessario
all'utilizzazione anteriore;
b. il cambiamento di destinazione non comporta un edificio
sostitutivo che non sia necessario;
c. l'aspetto esterno e la struttura edilizia basilare restano
sostanzialmente immutati;
d. è necessaria tutt'al più una leggera estensione dell'urbanizzazione
esistente e tutti i costi d'infrastruttura, causati dal cambiamento completo di
destinazione, sono ribaltati sul proprietario;
e. la coltivazione agricola delle rimanenti superfici e delle
particelle limitrofe non è minacciata;
f. non vi si oppongono interessi preponderanti (art. 24
lett. b LPT)."
Non è lecito eludere il principio della
separazione tra zona edificabile e zona non edificabile e la regolamentazione
restrittiva concernente le autorizzazioni eccezionali fuori dalle zone edificabili.
L'art. 39 cpv. 2 OPT è pertanto correttamente attuato solo quando l'interesse
pubblico al mantenimento di un edificio mediante cambiamento dell'utilizzazione
permette di scostarsi dal menzionato principio della separazione; d'altro
canto, la regolamentazione in esame, nel suo insieme, non può essere applicata
in modo così intenso da mettere in discussione il principio stesso della separazione.
L'essere degno di protezione e la messa sotto protezione non devono essere
dunque un pretesto per giustificare una modifica dell'utilizzazione
inammissibile giusta l'art. 24 LPT: occorre pertanto fissare esigenze sufficientemente
elevate ai paesaggi ed agli edifici sia per quanto concerne il riconoscimento
della dignità di protezione, sia per quanto concerne l'intensità della messa
sotto protezione.
2.3. Nel
Cantone Ticino la problematica del cambiamento di destinazione degli edifici
esistenti, protetti perché elementi tipici del paesaggio, è stata affrontata
tramite la scheda di coordinamento 8.5 del piano direttore. Questa è volta ad assicurare la gestione e la protezione del
territorio fuori delle zone edificabili, permettendo il mantenimento e la
valorizzazione di edifici e impianti degni di protezione, situati fuori delle
zone edificabili, laddove essi costituiscono una componente essenziale del
paesaggio tradizionale locale (cfr. scheda citata, capitolo "Scopo del
coordinamento").
Nella
versione approvata dal Consiglio federale il 30 gennaio 2002, dallo stesso
modificata, questo strumento elenca in primo luogo i criteri per la
delimitazione dei paesaggi con edifici ed impianti degni di protezione (cfr.
capitolo "Attuazione del coordinamento, 1. Livello cantonale"). Il territorio cantonale, per il quale va esaminata
una messa sotto protezione, comprende dunque i paesaggi caratterizzati dall'alternanza
tra foreste e spazi aperti e da aree alpestri al di sotto dei 2000 metri sul
mare, valorizzati dalla presenza di edifici rurali originali, ubicati fuori
dalle zone edificabili in modo raggruppato o isolato. Per una messa sotto
protezione non entrano in linea di conto il bosco ai sensi della legislazione
forestale, le superfici per l'avvicendamento colturale (SAC), le aree per
attrezzature, impianti o funzioni di interesse nazionale, cantonale o
regionale, infine le aree soggette a forti pericoli naturali accertati.
La scheda stabilisce, in seguito, come
devono procedere - a tale scopo - i comuni (cfr. capitolo "Attuazione del
coordinamento, 2. Livello comunale").
Questi devono anzitutto preparare la
decisione sulla protezione dei paesaggi degni di protezione, definendo il
territorio che non può entrare in linea di conto (come il bosco, le superfici,
per l'avvicendamento colturale, le zone di pericolo, le aree per attrezzature,
impianti o funzioni di interesse nazionale, cantonale o regionale), allestendo
l'inventario degli edifici e impianti fuori dalla zona edificabile,
raccogliendo le informazioni inerenti lo stato e l'utilizzazione del
territorio, individuando gli elementi naturali, definendo eventuali elementi
storici e culturali specifici della zona, rilevando le infrastrutture e i
servizi esistenti.
Sulla scorta di tali elementi conoscitivi i
comuni:
· decidono in
modo restrittivo sulla protezione di paesaggi nel senso della scheda e ne
delimitano, se del caso, il perimetro dopo una ponderazione di tutti gli
interessi in gioco;
· decidono quali
edifici, all'interno di questo perimetro, proteggere;
· indicano gli edifici che
vanno mantenuti a scopo agricolo;
· definiscono le
misure vincolanti atte a garantire una gestione attiva e la protezione del
paesaggio;
· definiscono le
norme di attuazione per la protezione dei singoli edifici.
La scelta degli edifici da proteggere, e
quindi da conservare, può essere effettuata solo dopo aver analizzato tutti gli
edifici compresi nel paesaggio protetto. Per effettuare questa scelta occorre
partire da una prima scelta sulla base dell'inventario: quest'ultima è, però,
relativa, nel senso che non può essere automaticamente riportata sugli edifici
inclusi nel perimetro dei paesaggi protetti.
Com'è a più riprese riconosciuto nel
rapporto d'esame della scheda 8.5 allestito dall'ufficio federale dello
sviluppo territoriale all'indirizzo del Consiglio federale, del 14 novembre
2001, gli inventari costituiscono, di conseguenza, un'eccellente base per le
ulteriori decisioni (cfr. il rapporto citato, segnatamente cifra 3). L'inventario
serve quindi, in primo luogo, quale strumento di analisi e di controllo della
situazione del patrimonio costruito fuori dalla zona edificabile; esso
permette, in secondo luogo, di indicare quali edifici sono degni di protezione
e quali non lo sono secondo la classificazione definita a questo scopo nelle
direttive elaborate dal dipartimento cantonale del territorio. Lo stato degli
edifici, unitamente a quello del territorio che sta loro intorno, costituiscono
difatti degli elementi decisivi per la definizione dei paesaggi da proteggere
(cfr. allegato al testo della scheda approvata dal Consiglio federale "Indicazioni
operative complementari", cifra 2b).
Alla catalogazione degli edifici effettuata
in sede di inventario deve tuttavia far seguito un ulteriore, irrinunciabile
passo: accertare quali paesaggi, potenzialmente degni di protezione, vanno
effettivamente posti sotto tutela e quali edifici, potenzialmente degni di
protezione, situati in questi paesaggi, siano effettivamente da proteggere.
Questo passo ha luogo, formalmente, attraverso l'inserimento del perimetro dei
paesaggi protetti, della designazione delle costruzioni protette e delle
relative disposizioni di protezione nel piano del paesaggio del piano
regolatore, analogamente a quanto avviene per le altre zone di protezione (art.
28 cpv. 2 lett. f LALPT; cfr. scheda di coordinamento 8.5, capitolo
"Attuazione del coordinamento; 2. Livello comunale"). L'elaborazione
delle basi decisionali sotto forma di inventario non basta pertanto per
legittimare il rilascio di una licenza edilizia relativa al cambiamento di
destinazione degli edifici che questo strumento designa come protetti, ossia
meritevoli di conservazione (cfr. il rapporto d'esame, cifra
..__________). Come spiega il rapporto d’esame allestito
dall’ufficio federale dello sviluppo territoriale alla cifra
..____________________ la modificazione della destinazione
di un edificio che nell’inventario è stato assegnato segnatamente alla categoria
“meritevole 1a” (circa le classificazioni si veda il considerando 2.4. che
segue) presuppone lo svolgimento delle seguenti ulteriori fasi:
· il paesaggio,
nel quale è situato, deve essere effettivamente stato messo sotto protezione
dopo aver ponderato tutti gli interessi;
· l’edificio
medesimo deve essere stato posto sotto protezione siccome elemento
irrinunciabile di quel paesaggio;
· nell’ambito
della procedura d’autorizzazione relativa al cambiamento d’utilizzazione
dell’edificio, la messa sotto protezione di paesaggio ed edificio deve
rivelarsi giustificata e le altre condizioni della legislazione federale,
cantonale e comunale devono essere soddisfatte.
2.4. L'inventario degli edifici situati
fuori dalle zone edificabili viene allestito, adottato ed approvato seguendo la
procedura della variante del piano regolatore (art. 41 cpv. 2 LALPT; 73 cpv. 3
LALPT). Gli edifici vengono suddivisi nelle seguenti categorie:
- Edifici meritevoli di conservazione:
a) edifici rustici finora prevalentemente utilizzati a scopo agricolo,
per i quali è ammessa la trasformazione (cambiamento di destinazione);
b) edifici rustici diroccati, che fanno parte di un nucleo meritevole
di conservazione, per i quali è ammessa la ricostruzione (cambiamento di
destinazione); un nucleo meritevole di conservazione - che legittima la
ricostruzione di edifici diroccati posti nello stesso - è costituito da un
assieme di edifici che rappresentano degli elementi emergenti del paesaggio e
formano una struttura edilizia unica, una trama architettonicamente valida e di
pregio, ed hanno caratteristiche particolari per le loro peculiarità paesaggistico-ambientali;
c) edifici rustici particolari con una destinazione specifica (oggetti
culturali) che vanno mantenuti (cappelle, mulini, grotti, forni del pane,
torchi, nevere, lavatoi ecc.) nell'interesse generale di salvaguardare il
contenuto, la tipicità e l'importanza storica della costruzione;
d) edifici rustici ancora utilizzati (o utilizzabili) a scopo
agricolo, sia nelle superfici per l'avvicendamento colturale che negli altri
terreni inclusi nella zona agricola del piano regolatore, che devono mantenere
la loro destinazione attuale;
- Edifici diroccati non ricostruibili:
edifici diroccati per i quali non esiste un
interesse pubblico alla loro ricostruzione in quanto non appartengono a nuclei
o gruppi di rustici meritevoli di conservazione;
- Edifici rustici già trasformati:
edifici rustici già trasformati per i quali
sono concessi interventi di manutenzione ordinaria o, se ancora meritevoli, di
recupero di parti originali;
- Altri edifici rilevati:
Tutti gli altri edifici esistenti sul
territorio quali case d'abitazione, costruzioni agricole non tradizionali,
autorimesse, baracche, capannoni, ecc.. In questa categoria sono inclusi anche
edifici originariamente rustici, ma che in seguito a trasformazione hanno perso
totalmente le loro caratteristiche originali.
2.5. In campo
pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però,
assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno
un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato
(art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno
potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma
anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità
incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità
loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro
compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il
diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad
intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro
sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto
della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano
direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-1999 n. 27 consid. 3).
Il potere
cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece
circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit.,
ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art.
33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano
regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
- 3.1.
Nell'ambito dell'adozione della variante di piano regolatore concernente l'inventario
degli edifici situati fuori dalle zone edificabili l'assemblea comunale di
_________ ha assegnato l'edificio n. 14, ai mapp. 166 e 167, alla categoria
"meritevole 1d", ossia tra quelli ancora utilizzati (o utilizzabili)
a scopo agricolo. Approvando la variante il Consiglio di Stato ha confermato
tale valutazione. Esso ha considerato che la formazione dei paesaggi con
edifici e impianti degni di protezione è dovuta all'attività agricola, che -
pertanto - appare anche come la più adeguata per permetterne la conservazione.
L'attività agricola va dunque promossa e ritenuta prioritaria. Non può di
conseguenza essere proposto il cambiamento di destinazione di un edificio
meritevole di conservazione, ubicato nella zona agricola di piano regolatore od
annoverato tra gli altri terreni idonei all'utilizzazione agricola dal piano
direttore, che è ancora utilizzato rispettivamente utilizzabile a scopo
agricolo. Quando l'utilizzazione a scopo agricolo di edifici e terreni non è
più proponibile, le costruzioni classificate come "meritevole 1d"
diventano automaticamente "meritevole 1a", ovvero tra quelle che
possono essere oggetto di cambiamento di destinazione. La verifica circa la
decaduta necessità per l'uso agricolo dello stabile può essere effettuata in
sede di rilascio della licenza edilizia.
3.2. La ricorrente
contesta tale assunto. Afferma che lo stabile non viene più usato a scopo
agricolo da oltre 30 anni e non farà mai parte di una azienda agricola. Ribadisce
pertanto la sua domanda di attribuzione dell'edificio n. __________, per la
parte al mapp. __________, alla categoria “meritevole 1a”.
Il municipio
sostiene le tesi dell'insorgente. Informa che lo stabile in rassegna non è più
utilizzato da parecchi anni a scopo agricolo. Aggiunge che la controversa classificazione
discendeva dalla volontà di mantenere una decina di stabili per scopi agricoli,
dei quali non è però stato verificato l'utilizzo effettivo.
Il Consiglio di
Stato ribadisce invece i motivi addotti nella risoluzione impugnata.
L'esame del
verbale dell'assemblea della seduta del 21 settembre 1994 conferma che
quest'ultima aveva deliberato nella convinzione che la classificazione
"meritevole 1d" potesse essere modificata dietro semplice domanda una
volta che non apparisse più giustificata (cfr. documento citato, pagina 1;
inoltre l'esame preliminare del 13 settembre 1993 del dipartimento del
territorio, pag. 9).
3.3. La
valutazione effettuata dall'assemblea comunale, tutelata dal Consiglio di Stato,
non può essere condivisa. Gli edifici classificati come "meritevole
1a" sono quelli finora utilizzati a scopo agricolo, per i quali è ammessa
la trasformazione, ovvero il cambiamento di destinazione (in residenza); quelli
attributi alla categoria "meritevole 1d" consistono in quelli ancora
utilizzati o utilizzabili a scopo agricolo, che devono mantenere tale
destinazione (cfr. consid. 2.4.). La differenza principale, a livello di effetti,
tra le due categorie consiste nel fatto che i fabbricati classificati nella
prima categoria possono mutare destinazione, non invece quelli della seconda. È
pertanto inammissibile assegnare una costruzione alla categoria
"meritevole 1d", vincolandola ad un'utilizzazione agricola, in sede
di allestimento dell'inventario degli edifici situati fuori dalle zone
edificabili e permettere, in seguito, che tale classificazione venga mutata in
"meritevole 1a", permettendo con ciò il cambiamento di destinazione
del fabbricato in residenza, in sede di rilascio della licenza edilizia (o
peggio ancora con semplice richiesta all'autorità). La procedura del permesso
di costruzione è difatti esclusivamente finalizzata a verificare la congruenza
del progetto con il diritto pianificatorio vigente (art. 2 cpv. 1 LE) e,
segnatamente, a chiarire la compatibilità di costruzioni od impianti con la
disciplina dell'utilizzazione sancita a livello di piano di utilizzazione (art.
22 cpv. 2 lett. a LPT). Essa ha come obiettivo l'attuazione del piano in un
singolo caso; non permette invece di adottare delle scelte pianificatorie autonome
e divergenti da quest'ultimo. L'inventario è peraltro volto a rispondere alle
condizioni di base poste dal diritto federale per poter autorizzare, fuori
dalle zone edificabili, il cambiamento di destinazione degli edifici esistenti,
protetti poiché tipici del paesaggio: esso è pertanto rivolto, in primis,
all'individuazione di tali edifici (art. 39 cpv. 2 lett. a OPT), che non può
pertanto essere delegata alla procedura del permesso di costruzione. Quest'ultima
permette solo di verificare - per quanto qui interessa - se la dignità di
protezione conferita al paesaggio ed all'edificio precedentemente sancita a
livello di piano regolatore appaia effettivamente giustificata (cfr. consid.
2.3. in fine) rispettivamente se sussista ancora a quel momento e non sia
frattanto venuta meno (ad esempio a seguito del deperimento dell'edificio): non
è invece atta a conferirle tale prerogativa. Da ultimo è quantomeno discutibile
la generica assegnazione di un peso decisivo al solo criterio secondo cui
l'edificio non sia più utilizzato rispettivamente utilizzabile a scopo agricolo
ai fini della riassegnazione alla categoria "meritevole 1a"; lo
conferma, ad esempio, il fatto che la prassi ha attribuito alla categoria
"meritevole 1d" gli edifici di esigue dimensioni, che non permettono
una trasformazione a scopo residenziale senza alterarne lo stato originario:
per essi il passaggio di categoria deve invece rimanere comunque sia escluso.
3.4. Il ricorso
dev'essere accolto già per i motivi che precedono. La risoluzione governativa e
la risoluzione assembleare, che quest'ultima ha protetto, di assegnazione
dell'edificio n__________, per la parte al mapp. __________, di _________ alla
categoria "meritevole 1d" devono essere annullate. Spetterà pertanto
al legislativo di _________ di nuovamente pronunciarsi, dietro proposta del
municipio, circa la classificazione della costruzione tra quelle per le quali è
ammessa la trasformazione ("meritevole 1a") rispettivamente tra
quelle che devono mantenere la destinazione agricola ("meritevole
1d"), tenendo presenti gli effetti della classificazione medesima poco
sopra spiegati: ossia, in poche parole, che tale classificazione non potrà
essere mutata in seguito, segnatamente in sede di procedura di rilascio del permesso
di costruzione. È in quest'ottica che andrà verificato l'uso attuale,
potenziale e necessario dello stabile ai fini agricoli.
- Il
Tribunale non preleva una tassa di giudizio (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli articoli di legge sopra citati,
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§ La risoluzione 31 maggio
1995 (n. 3059) del Consiglio di Stato e la deliberazione 21 settembre 1994
dell'assemblea comunale di _________ sono annullate nella misura in cui
assegnano l'edificio n. __________, al mapp. __________, alla categoria "meritevole
1d";
-
Non si
preleva un a tassa di giudizio.
-
Intimazione
a:
- __________ __________, __________ __________
- Municipio di _________, __________ _________
- Consiglio di Stato, Residenza Governativa,
- Dipartimento del territorio, divisione della
pianificazione territoriale, ____ _________
__, ____ ____
Per il Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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