AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.1995.82
Data decisione, Autorità:
16.02.1996, TPT
Incarto n.
90.95.00082
Lugano
16 agosto 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliera
Daniela Regazzi
visto
il ricorso del 18 maggio 1995 di
__________, __________,
rappr. da: avv. __________
__________, ____________________,
contro
la decisione no. __________del __________marzo 1995
del Consiglio di Stato che approva la revisione del PR del Comune di
__________;
viste le osservazioni del 28 giugno 1995 del
Municipio di __________;
vista la risposta del 3 ottobre 1995 del Consiglio
di Stato;
esperiti i necessari accertamenti;
letti ed esaminati gli atti;
r
i t e n u t o,
in
fatto
a. In data
__________marzo 1995, con risoluzione no. __________7, il Consiglio di Stato ha
approvato la revisione del Piano Regolatore del Comune di __________;adottata dall’assemblea comunale con seduta del 15 luglio 1993.
b. Tra le varie scelte pianificatorie
operate dal Comune figura un nuovo tratto di strada comunale (di 75 ml di
lunghezza per 3,5 ml di larghezza) in zona _________ da realizzare sul mappale
no. __________di proprietà del Patriziato e intesa a procurare un collegamento
ai mappali no. __________, __________e __________, come pure ad offrire un
accesso sul lato nord-ovest alle particelle no. __________e __________.
c. Il signor __________
__________ ha contestato questa scelta pianificatoria innanzi al Consiglio di
Stato, chiedendo l’esclusione dal Piano del traffico del suddetto tratto di
strada.
d. Con decisione 29
marzo 1995 il Consiglio di Stato ha approvato il PR di _________, respingendo
al contempo l’impugnativa sollevata dal qui ricorrente. L’autorità governativa
ha al riguardo rilevato di non potersi sostituire al Comune nelle scelte pianificatorie
se queste risultano sufficientemente fondate, in quanto, giusta l’art. 2 cpv. 3
LPT, all’autorità comunale deve essere lasciato il margine d’apprezzamento
necessario per adempiere ai compiti di natura e portata locale.
e. Dissentendo da tale
decisione il signor __________ __________ è insorto, in data 18 maggio 1995
dinanzi a questo Tribunale riproponendo la censura già sollevata in prima
istanza. In particolare egli ribadisce nuovamente che il previsto tratto di
strada non è di pubblica utilità. Egli sostiene che in concreto già esiste un
adeguato accesso ai summenzionati fondi, prova ne è che alcuni tra essi sono
stati di recente edificati. Il ricorrente precisa inoltre che l’obbligo di
urbanizzazione dell’ente pubblico non può significare ch’esso debba farsi
carico di opere di necessità e utilità esclusivamente privata che
giuridicamente possono essere disciplinate mediante servitù prediali. Egli
chiede quindi in definitiva l’annullamento della risoluzione governativa nella
misura in cui approva la pubblica utilità del nuovo tratto di strada 4-4 in
zona _________.
f. Sia il Comune di
_________, con osservazioni al ricorso del 28 giugno 1995, che il Consiglio di
Stato con risposta del 3 ottobre 1995, propongono la reiezione
dell’impugnativa.
g. In data 15 novembre
1995 è stato esperito un sopralluogo in contraddittorio nell’ambito del quale
le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande.
c o n s i d e r a t o
in
diritto
- A norma dell’art. 38
LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale
della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno
di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (nuovo
cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15.3.1995).
In concreto la legittimazione
attiva del ricorrente è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT.
Presentato nei termini di
legge, e quindi tempestivo, il ricorso é ricevibile in ordine.
- Il comune gode di
autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del
comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il
comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del
territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia non è però
assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv.
3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle
autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i
loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire
il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il
Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la
soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente
insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni
che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto
federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione
esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con
l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua
autonomia (DTF 116 Ia 226 e seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie
in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 e segg.,
in part. 55).
Il TPT non dispone,
contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in
applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una
modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la
violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione
di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa,
l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere,
la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento
inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3
LALPT).
- Giusta l'art.
22quater cpv. 1 della Costituzione federale (Cost.) i Cantoni devono allestire
dei piani d'azzonamento per assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e
una razionale abitabilità del territorio. A livello legislativo l'obbligo di
pianificare è codificato all'art. 2 LPT.
Secondo quest'ultima legge
la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice,
pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse
stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte
adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto PR
- viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 e segg.,
26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (Art. 1
cpv. 1 2a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita
protezione giuridica (art. 33 e seg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4
LPT). Il PR disciplina l'uso ammissibile del suolo (art. 14 e segg. LPT): rende
vincolante verso i privati detto ordinamento oltre che il contenuto del PD (art.
21 cpv. 1 LPT).
- Ai sensi dell’art.
26 LALPT il PR si compone di un rapporto di pianificazione, di rappresentazioni
grafiche, di norme di attuazione e di un programma di realizzazione.
Le rappresentazioni
grafiche comprendono (art. 28 LALPT) i piani del paesaggio, delle zone, del
traffico, delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico e il piano
indicativo dei servizi pubblici. In particolare esse fissano la rete delle vie
di comunicazione per i mezzi di trasporto pubblici e privati con la
precisazione delle linee di arretramento, le vie ciclabili e pedonali, i
sentieri e i posteggi pubblici (art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT).
- Come detto il
ricorrente contesta l’esistenza, in concreto, di un interesse pubblico capace
di giustificare la completazione del piano viario con il tratto di strada in
esame. Egli rileva come di fatto già esiste in loco un accesso adeguato e
sufficiente. Inoltre, a suo dire, l’obbligo di urbanizzazione dell’ente
pubblico non impone l’esecuzione di opere la cui necessità è esclusivamente
privata.
5.1 L’art. 19 LPT impone
ai comuni di provvedere ad un’adeguata urbanizzazione in funzione degli azzonamenti
previsti.
Questa norma è direttamente applicabile, ossia non abbisogna di una
legislazione esecutiva cantonale. La nozione di urbanizzazione è una nozione di
diritto federale (DTF 117 Ib 314); il diritto cantonale può esigere altre
condizioni, ma non ne può porre di meno severe (cfr. Adelio Scolari, Diritto
Amministrativo, Parte Speciale, nota 933, pag. 517). La legislazione ticinese,
a questo proposito, si è limitata a trascrivere il diritto federale (cfr. art.
77 cpv. 1 LALPT).
Col termine di urbanizzazione s’intende l’insieme delle opere necessarie per
rendere una zona idonea ad accogliere degli insediamenti abitativi e produttivi
e perciò idonea ad usi edilizi (cfr. Adelio Scolari, ob. cit., pag. 516, punto
932). L’urbanizzazione si suddivide in opere di urbanizzazione primaria e in
opere di urbanizzazione secondaria. L’urbanizzazione primaria, che a sua volta
si suddivide in generale e particolare (cosiddette Grob- und Feinerschliessung,
cfr. Leo Schürmann, Peter Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht,
pag. 215), comprende segnatamente le opere che rendono possibile l’edificazione
dei fondi e l’uso degli edifici, come strade d’accesso, passaggi pedonali e
posteggi, condotte d’acqua, d’energia e d’evacuazione dei liquami.
L’urbanizzazione secondaria comprende invece le opere di carattere sociale come
scuole, ospedali, edifici amministrativi ecc. . Per urbanizzazione generale (Groberschliessung)
s’intende l’allacciamento di un territorio edificabile ai rami principali degli
impianti di urbanizzazione, segnatamente alle condotte dell’acqua,
dell’approvvigionamento energetico e delle acque di rifiuto, nonché a strade ed
accessi che servono direttamente il territorio edificabile (vedi art. 4 cpv. 1
della Legge federale che promuove la costruzione d’abitazioni e l’accesso alla
loro proprietà del 4 ottobre 1974). Percontro l’urbanizzazione particolare, o
di dettaglio (Feinerschliessung), comprende segnatamente il raccordo dei
singoli fondi ai rami principali degli impianti di urbanizzazione, nonché alle
strade di quartiere aperte al pubblico e alle canalizzazioni pubbliche ( vedi art.
4 cpv. 2 Legge federale che promuove la costruzione d’abitazioni e l’accesso
alla loro proprietà, come pure Commentario alla Legge federale sulla
pianificazione del territorio, DFGP, art 19, pag. 324).
L’obbligo d’urbanizzare le zone edificabili incombe all’ente pubblico, in
genere ai comuni (art. 19 cpv. 2 LPT; 79 cpv. 1 LALPT). L’art. 78 cpv. 1 LALPT
stabilisce espressamente la competenza del Municipio di allestire i progetti
generali delle opere di urbanizzazione nell’ambito dell’attuazione del Piano
Regolatore. Si tratta di un compito di primaria importanza al quale l’ente
pubblico non può sottrarsi. I proprietari non hanno però un diritto individuale
di promuovere un’azione nei confronti del Comune per ottenere l’urbanizzazione
dei propri fondi (DTF 105 Ia 337, 101 Ib 68, 92 I 510 e 379; ZBl 1988 324 s e
rif. 1983 373).
L’obbligo d’urbanizzazione dei comuni nelle zone edificabili si estende sia
alle opere di urbanizzazione generale che a quelle di urbanizzazione
particolare (art. 5 cpv. 1 Legge federale che promuove la costruzione
d’abitazioni e l’accesso alla loro proprietà; vedi pure Leo Schürmann, Peter Hänni,
Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, pag. 217; DTF 119 Ib 136 c. 4
cc , DTF 116 Ia 332 c. cc, DTF 115 Ia 348). Ciò significa che l’ente pubblico è
tenuto per legge a prevedere i raccordi dei singoli fondi edificabili ai rami
principali degli impianti di urbanizzazione e, per quanto riguarda le strade,
alle strade di quartiere aperte al pubblico.
Da rilevare comunque che, giusta l’art 6 cpv. 2 della Legge che promuove la
costruzione d’abitazione e l’accesso alla loro proprietà, i costi
dell’urbanizzazione particolare devono essere messi completamente o nella
maggior parte a carico dei proprietari fondiari (DTF 115 Ia 349). Il capoverso
3 del medesimo articolo sancisce che il Consiglio federale emana disposizioni
quadro segnatamente riguardo all’ammontare ed all’esigibilità di queste
prestazioni contributive. Infatti l’art. 1 cpv. 1 dell’Ordinanza relativa alla
legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e l’accesso alla loro
proprietà stabilisce in che percentuale i proprietari fondiari devono contribuire
alle opere di urbanizzazione. Per quanto riguarda i costi degli impianti di
raccordo (ovvero urbanizzazione particolare), la lettera b) della succitata
disposizione prevede che i proprietari interessati devono assumersi almeno il
70 per cento dei costi.
A livello cantonale l’art. 7 cap. 1 della Legge sui contributi di miglioria del
24 aprile 1990 prevede parimenti che per le opere di urbanizzazione particolare
la quota di spese a carico dei proprietari non può essere inferiore al 70%
della spesa determinante. Questa norma stabilisce inoltre che il tipo di
urbanizzazione è di regola dedotta dai piani regolatori. Tuttavia se la
distinzione tra opere di urbanizzazione generale e particolare non è agevole,
può essere stabilita una percentuale media.
5.2 Nel caso concreto il
tratto di strada 4-4 previsto in zona “_________”, contestato dal ricorrente,
ha quale scopo di collegare, con un accesso veicolare adeguato, i fondi no.
__________, __________, __________ nonché la parte nord-ovest delle particelle
no. __________e __________, __________ __________. Questi mappali, congiunti al
particellare no. __________di proprietà del Patriziato adibito a parco giochi,
formano in definitiva un piccolo comparto insediativo, abbisognoso in quanto
tale delle necessarie opere di urbanizzazione. Quindi, indipendentemente dal
fatto che tocchi sole poche particelle questo nuovo tratto di strada
costituisce un’infrastruttura utile e necessaria, in quanto permette di
raccordare adeguatamente alla pubblica via i suddetti fondi già edificati,
nonché di creare la possibilità di accedere alla vasta area di svago, presente
sul terreno del Patriziato, da più lati. Esso costituisce quindi senz’altro un
intervento d’interesse pubblico in grado di meglio servire ed equipaggiare il comparto
all’esame.
Come sopra evidenziato, il Comune ha del resto l’obbligo di realizzare queste
opere di raccordo nei territori attribuiti alla zona edificabile. In pratica
l’ente pubblico non solo può, ma è addirittura tenuto ad attuare quei
collegamenti che permettono ai singoli fondi di allacciarsi ai rami stradali
principali, incombendogli l’onere sia dell’urbanizzazione generale come pure di
quella particolare. Solamente con la realizzazione di queste opere
d’urbanizzazione di dettaglio si può in effetti affermare che un terreno
edificabile è definitivamente urbanizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LPT.
Poco importa quindi se fino ad ora i proprietari hanno potuto comunque
raggiungere i propri fondi, magari attraverso accordi privati. Ai fini di una corretta
ed appropriata urbanizzazione, che rispetti i principi pianificatori vigenti, è
infatti opportuno che il processo di urbanizzazione venga eseguito dall’ente
pubblico (DTF 119 Ib 135).
Per finire va ancora rilevato che, a pagina 40 della relazione tecnica
accompagnante il PR, questo nuovo tracciato stradale è stato indicato come
“strada di servizio”. Secondo la definizione prevista all’art. 6 cpv. 5 della
Legge cantonale sulle strade, le strade di servizio hanno quale scopo di
servire i singoli fondi. Quindi, in riferimento alle definizioni espresse nel
paragrafo precedente, il nuovo tratto di strada all’esame ha da considerarsi
come un’opera di urbanizzazione particolare o di dettaglio, in quanto permette
appunto, conformemente alla definizione, di raccordare i singoli fondi
summenzionati alla strada pubblica di quartiere già esistente. Ciò significa
che, trattandosi di “Feinerschliessung”, le spese d’esecuzione di questo
tracciato stradale dovranno essere sobbarcate dai proprietari dei terreni interessati
almeno nella misura del 70% (vedi considerando 5.2 del presente giudizio), ciò
che rende l’ammontare dei costi a carico dei cittadini veramente esiguo,
considerato che sussiste pure la possibilità di disporre di un sussidio
cantonale per la posa della canalizzazione pari al 30% del costo dell’opera,
almeno così come previsto nel messaggio municipale relativo alla domanda del
credito di costruzione.
Neanche per questo motivo quindi si può affermare che l’opera sia di
pregiudizio agli interessi dei cittadini.
A mente di questo Tribunale la scelta pianificatoria operata dal Comune di
_________ risulta corretta. Non va del resto dimenticata
la grossa autonomia che compete al Comune in questo ambito (cfr. Leo Schürmann
op. cit. pag. 216, punto 3).
- Per le pregresse
considerazioni il ricorso è respinto. Tasse e spese di giudizio seguono la
soccombenza. Non vengono assegnate ripetibili.
Per
questi motivi,
visti
gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara
e pronuncia
-
Il ricorso é respinto.
-
Il ricorrente é condannato
al pagamento delle tasse di giudizio e
delle spese per complessivi fr. 500.--.
-
Intimazione: -
Avv. __________, __________
- Municipio di _________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster