AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
90.1995.75
Data decisione, Autorità:
14.02.1996, TPT
Incarto n.
90.95.00075
Lugano
15 ottobre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto
il ricorso del 5 maggio 1995 di
- __________ __________, __________,
- Comunione Ereditaria __________ __________, ,
1.,2. avv. __________.
__________, __________ __________,
contro
la risoluzione __________marzo 1995, n. __________,
del Consiglio di Stato che approva il PR (revisione 1994) di __________ e
evade i ricorsi di prima istanza;
vista la
risposta 17 luglio 1995 del Consiglio di Stato,
letti
ed esaminati gli atti,
esperiti
i necessari accertamenti;
r
i t e n u t o
in
fatto
a. __________
__________ e la CE fu __________ __________ sono comproprietarie, in ragione di
½ ciascuno, del fondo n. __________di __________, situato in località
__________. La proprietà, di 333 mq, é attualmente occupata da un orto.
b. Nelle sue sedute
10/11 ottobre 1994 il Consiglio comunale di __________ ha adottato il nuovo PR.
Tale piano prevede, in
particolare, la realizzazione sul fondo delle ricorrenti del posteggio pubblico
“P11”, destinato agli abitanti del nucleo di __________.
c. Le ricorrenti hanno
contestato questa scelta pianificatoria innanzi al Consiglio di Stato,
chiedendo lo stralcio del parcheggio “P11” e l’inclusione della loro particella
nel piano di quartiere “PQ1” di __________. A sostegno della loro richiesta
hanno invocato l’assenza di interesse pubblico, la disparità di trattamento
nonché la violazione del principio della proporzionalità.
d. Con decisione 15
marzo 1995 il Consiglio di Stato ha approvato il PR di __________ e respinto il
ricorso di prima istanza.
L’autorità governativa
osserva infatti che il contestato posteggio non sia riferito alla zona soggetta
al PQ1, ma é essenzialmente adibito alla necessità dei residenti del nucleo, i
quali al momento non dispongono di spazi dove lasciare le proprie autovetture.
e. Dissentendo da tale
decisione __________ __________ e la CE fu __________ __________ insorgono
dinanzi a questo Tribunale riproponendo, in sostanza, le censure del ricorso di
primo grado, e, segnatamente, la richiesta di stralciare dal piano viario il
posteggio “P11” e l’inserimento del loro fondo nel perimetro del piano di
quartiere PQ1.
f. Nelle rispettive
osservazioni al gravame Consiglio di Stato e Municipio di __________ ne
chiedono l’integrale reiezione.
g. In data 7 settembre
1995 é stato esperito il sopralluogo in contraddittorio nell’ambito del quale
le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande.
c o n s i d e r a t o
in
diritto
- A norma dell’art. 38
LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale
della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno
di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (nuovo
cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15.3.1995).
In concreto la
legittimazione attiva delle ricorrenti è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett.
b) LALPT.
Presentato nei termini di
legge, e quindi tempestivo, il ricorso é ricevibile in ordine.
- Il comune gode di
autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del
comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il
comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del
territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia non è però
assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv.
3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle
autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i
loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire
il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il
Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la
soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente
insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni
che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto
federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione
esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con
l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua
autonomia (DTF 116 Ia 226 e seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der
Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991,
pag. 45 e segg., in part. 55).
Il TPT non dispone,
contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in
applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una
modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la
violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione
di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa,
l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere,
la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento
inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3
LALPT).
- Le insorgenti
lamentano innanzitutto una violazione del loro diritto di essere sentite in
relazione alla mancata esecuzione di un sopralluogo da parte del Consiglio di
Stato.
A questo proposito va rilevato che il diritto di essere sentiti, sancito
dall’art 4 Cost., impone all’autorità giudicante di offrire alle parti la
possibilità di partecipare all’assunzione delle prove, rispettivamente di
proporne e di discutere le risultanze dell’istruttoria (cfr. DTF 118 Ia 19
consid. 1c e rinvii, DTF 116 Ia 99 c. 3b, 115 Ia 11 c. 2b e rinvii). Un mezzo
di prova, sebbene invocato, può nondimeno essere considerato superfluo
dall’autorità giudicante con un giudizio anticipato sulle prove. In effetti
giusta l’art 18 cpv. 1 LPamm (in concreto applicabile grazie al rinvio previsto
all’art 38 cpv. 6 LALPT), l’autorità amministrativa accerta d’ufficio i fatti,
non è vincolata alle domande di prova delle parti e valuta le prove secondo il
suo libero convincimento.
A mente di questo Tribunale, nel caso di specie, il Consiglio di Stato era
senz’altro autorizzato in forza di un anticipato giudizio sulle prove, a
rinunciare al sopralluogo richiesto, ritenuto che la documentazione a sua
disposizione bastava ai fini di un corretto giudizio (cfr. DTF 112 Ia 202
consid. 2b; DTF 101 Ia 104 e rinvii). Inoltre vertendo in concreto l’esame del
litigio su mere questioni di diritto, materia in cui il TPT ha piena
cognizione, un eventuale vizio in tal senso sarebbe comunque stato sanato in
questa sede con l’assunzione del sopralluogo da parte di questo Tribunale (cfr.
DTF 119 Ia 150 consid. 5 bb; RDAT 1980 190 e riferimenti; RDAT 1986 190 no.
170; Rep. 1986 142s, 1980 3 e riferimenti).
La censura sollevata dalle ricorrenti su questo punto non merita pertanto
accoglimento.
- Giusta l'art.
22quater cpv. 1 della Costituzione federale (Cost.) i Cantoni devono allestire
dei piani d'azzonamento per assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e
una razionale abitabilità del territorio. A livello legislativo l'obbligo di
pianificare è codificato all'art. 2 LPT.
Secondo quest'ultima legge
la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice,
pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse
stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte
adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto PR
- viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 e segg.,
26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (Art. 1
cpv. 1 2a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita
protezione giuridica (art. 33 e seg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4
LPT). Il PR disciplina l'uso ammissibile del suolo (art. 14 e segg. LPT): rende
vincolante verso i privati detto ordinamento oltre che il contenuto del Piano
direttore (art. 21 cpv. 1 LPT).
- Per prassi costante
del Tribunale federale una restrizione di diritto pubblico della proprietà è
compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 22ter Cost. solo
se si fonda su di una base legale (che deve essere chiara ed esplicita quando la
limitazione è particolarmente grave, cfr. DTF 114 Ia 117, consid. 3), è
giustificata da un interesse pubblico preponderante, rispetta il principio
della proporzionalità, non viola la garanzia della proprietà quale istituto e
dà luogo a piena indennità ove equivalga ad una espropriazione (DTF 115 Ia 29
consid. 4; 114 Ia 249 consid. 5a; 114 Ia 337 consid. 2; 113 Ia 364 consid. 2).
Nella fattispecie il
problema della violazione della garanzia della proprietà quale istituto non si
pone. I problemi espropriativi esulano invece da questa procedura.
- Ai sensi dell’art.
26 LALPT il PR si compone di un rapporto di pianificazione, di rappresentazioni
grafiche, di norme di attuazione e di un programma di realizzazione.
Le rappresentazioni
grafiche comprendono (art. 28 LALPT) i piani del paesaggio, delle zone, del
traffico, delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico e il piano
indicativo dei servizi pubblici. In particolare esse fissano la rete delle vie
di comunicazione per i mezzi di trasporto pubblici e privati con la
precisazione delle linee di arretramento, le vie ciclabili e pedonali, i
sentieri e i posteggi pubblici (art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT).
Il vincolo in
contestazione dispone pertanto di una base legale chiara ed esplicita.
- Le ricorrenti negano
l’esistenza del requisito dell’interesse pubblico al posteggio P11; esse
ribadiscono che le previsioni di contenibilità del PR per il nucleo di Suino
non giustificano la realizzazione di un secondo posteggio oltre a quello
previsto nella parte bassa del nucleo (denominato “P10”; cfr. piano viario),
della capienza di 15 posti-auto.
Ora, da quanto riportato
all’allegato 9 del Rapporto di pianificazione si evince che la frazione di
Suino dispone invece di una contenibilità teorica ben maggiore di quella
postulata nel ricorso, quantificabile in almeno 36 unità abitative (UI) per la
sola zona soggetta a piano di quartiere PQ1, alle quali vanno aggiunte le 54
previste nella zona nucleo (20 abitanti e 34 posti-turismo) e altre ancora per
la zona residenziale semi-estensiva che costeggia il lato ovest della strada
d’accesso alla frazione. Negli intenti dei pianificatori, il posteggio “P10”
dovrà servire la zona del piano di quartiere, della piazza e della chiesa,
nonché la parte bassa del nucleo. Il posteggio P11 , qui contestato, simile per
dimensioni al primo, é invece concepito a servizio della parte principale del
nucleo di __________.
In entrambi i casi lo
scopo perseguito é quello di liberare le strette stradine e le corti del nucleo
dall’ingombrante presenza di veicoli posteggiati e di prevenire la disordinata
realizzazione di posteggi privati in zone sensibili come quelle del nucleo.
Alla luce di queste
considerazioni, ben si può affermare che la misura pianificatoria proposta
risponde ad un giustificato e riconosciuto interesse pubblico.
- Resta da esaminare
la questione a sapere se il vincolo rispetti il principio della proporzionalità
e segnatamente se il mezzo adottato è il meno incisivo fra quelli possibili, è
idoneo a conseguire lo scopo di interesse pubblico prefisso e se sussiste un
rapporto ragionevole tra il risultato da raggiungere e la restrizione della
proprietà necessaria al suo conseguimento (DTF 111 Ia 98, 113 Ia 137).
Le ricorrenti negano
l’idoneità e l’adeguatezza della scelta pianificatoria all’esame. Questa
censura non può però essere seguita.
L’area scelta per
l’infrastruttura, a ridosso del nucleo di Suino e praticamente circondata dalla
futura strada di quartiere n. 28 (cfr. piano viario) si presta in modo particolare
alla realizzazione di un posteggio per gli abitanti del nucleo; questa
ubicazione ha il vantaggio di essere facilmente accessibile e molto vicina alle
abitazioni (é infatti noto che un’infrastruttura troppo discosta non sarebbe
utilizzata dai potenziali fruitori).
Né può essere negata la
proporzionalità in senso stretto, ossia la sussistenza di un rapporto
ragionevole tra l’interesse pubblico a conseguire lo scopo e il sacrificio che
ne deriva al privato.
Si osserva infatti che
l’area gravata dal vincolo é circondata da aree edificate (nucleo di
__________) o destinate all’edificazione (zona del PQ1; zona residenziale
semi-estensiva); sul lato est, oltre la nuova strada n. 28 (che praticamente
contorna il previsto posteggio), inizia la zona agricola; nelle vicinanze non
vi sono pertanto altri fondi a disposizione per il contestato posteggio.
Il pur comprensibile
sacrificio che ne deriva alle proprietarie deve, nella presente fattispecie,
pertanto cedere il passo al preminente interesse pubblico soggiacente alla
realizzazione del posteggio pubblico sul loro fondo.
- Priva di fondamento
é infine l’invocata disparità di trattamento, per il fatto che il fondo delle
insorgenti non sia stato incluso nel perimetro del confinate piano di quartiere
(“PQ1”).
A questo proposito si
rammenta, preliminarmente, che in ambito pianificatorio il principio di
uguaglianza svolge un ruolo attenuato e deve essere valutato con prudenza. E'
quindi possibile che fondi dalle caratteristiche affini e in posizioni analoghe
siano trattati in modo diverso in quanto a destinazione e facoltà edificatorie.
Occorre tuttavia che la pianificazione sia oggettivamente difendibile, vale a
dire che non sia arbitraria. La massima costituzionale di uguaglianza coincide
in materia con il divieto dell'arbitrio: una misura pianificatoria è così
insostenibile quando la discriminazione che tocca il singolo immobile
contraddice ogni ragionevole intento o allorché l'operato dell'autorità
obbedisce a riflessioni inaccettabili, manifestamente estranee al problema (DTF
111 Ia 100 consid. 3, 107 Ib 339 consid. 4a, 103 Ia 257 consid. 4 e citazioni).
Simili circostanze non si
verificano però nel caso all'esame.
A questo Tribunale non
risulta infatti che la scelta della autorità comunali di realizzare sul fondo
delle ricorrenti il posteggio pubblico P11 sia stata determinata da criteri
discriminatori, manifestamente insostenibili o, peggio ancora, arbitrari; al
contrario, le motivazioni addotte a suffragio delle scelta, esaminate nei paragrafi
precedenti, sono più che valide e convincenti.
La censura delle
ricorrenti su questo punto, al pari delle precedenti, non merita quindi
accoglimento.
- Stando
così le cose, il ricorso deve essere respinto.
Tassa
di giudizio e spese seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
viste
le normative alla fattispecie applicabile,
dichiara
e pronuncia
-
Il ricorso é respinto.
-
Le ricorrenti sono
condannate al pagamento in solido di tassa di giudizio e spese per complessivi
fr. 300.-- (trecento).
-
Intimazione: -
Avv. __________ ____________________, __________, per le ricorrenti,
- Municipio di _________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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