AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.1995.70
Data decisione, Autorità:
06.02.1996, TPT
Incarto n.
90.95.00070
Lugano
20 gennaio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
visto
il ricorso del 2 maggio 1995 di
__________ __________,
__________,
rappr. da: dott. iur. h.c.
__________ __________, ____________________,
contro
la
decisione di accertamento __________marzo 1995 del Consiglio di Stato, il
quale, rispondendo alla domanda __________ maggio 1994 della __________ ha
accertato che a carico del part. __________ RF del comune di ___________, di
proprietà dell’istante, “sono vigenti le restrizioni di piano regolatore per
attrezzature ed edifici d’interesse pubblico di cui all’articolo 31 NAPR”;
visto
la risposta del Consiglio di Stato del 13 settembre 1995
ritenuto
in
fatto
a. Il PR del comune di
__________approvato dal Consiglio di Stato il 9 settembre 1975, attribuisce il
part. __________, di proprietà della ricorrente, ad una zona per attrezzature
ed edifici di interesse pubblico e precisamente ad una zona di protezione del
nucleo e inoltre per lo svago ed il tempo libero. In essa, giusta l’art. 31
NAPR, sono consentite solo costruzioni pubbliche (scuole, case dei bambini,
uffici amministrativi, attrezzature sportive, la formazione di piazze
pubbliche, ecc.).
Il decreto di approvazione
ha fissato un termine di 10 anni per l’attuazione del PR, poi prorogato, il
4.2.1986, fino al 9 settembre 1990.
Le domande preliminari di
costruzione (per un nuovo locale hobby, la prima; portico al pianterreno,
demolizione pollaio, opere diverse, la seconda) inoltrate dalla ricorrente nel
1991 e nel 1993 sono state respinte dal Municipio di __________a motivo del
suddetto vincolo. Con l’avvertenza, in riscontro alla ripetuta domanda circa la
definitiva destinazione del terreno, che una risposta concreta verrà fornita
dall’esecutivo “dopo aver preso decisioni precise sulla revisione del PR in
atto” (lett. __________.7.1993 del Municipio alla signora __________).
La ricorrente ha
notificato le proprie pretese per espropriazione materiale in applicazione
dell’art. 39 Lespr e il Presidente del Tribunale di espropriazione della
giurisdizione sottocenerina le ha assegnato con decreto __________.3.1994 il
termine di rito per presentare l’allegato introduttivo.
b. Con domanda 30 maggio
1994 la ricorrente chiese al Consiglio di Stato di accertare l’inesistenza di
vincoli di PR gravanti ex art. 31 NAPR il part. __________di sua proprietà.
Contro la decisione 21
marzo 1995 del Consiglio di Stato che ne attesta invece la sussistenza la
ricorrente insorge in questa sede chiedendo che in accoglimento dell’impugnativa
il tribunale accerti che “a carico del fondo particella no. __________del RF
del Comune di __________di proprietà della signora _________ ____________ non
esiste alcuna restrizione di piano regolatore per attrezzature e edifici
d’interesse pubblico giusta l’art. 31 NAPR.”
Il Consiglio di Stato
chiede invece nella sua risposta (osservazioni 13.9.1995) la reiezione del
ricorso e di conseguenza l’accertamento che i contestati vincoli gravano
tuttora il fondo della ricorrente.
Sui motivi delle parti ci
soffermeremo nei considerandi di diritto.
considerato
in
diritto
- La competenza di
questo tribunale è data dall'art. 26 quater lett. D LOG, introdotto con la
Legge concernente l'istituzione del Tribunale della pianificazione del
territorio, entrata in vigore il 1. ottobre 1992.
A norma dell’art. 38 LALPT
contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della
pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di
protezione a dipendenza della modifiche decise dal Consiglio di Stato (cpv. 4
lett. c).
Questo disposto va
interpretato alla luce dell’art. 33 cpv. 2 LPT, ai cui sensi il diritto
cantonale deve garantire la legittimazione a ricorrere per la meno nella stessa
misura di quella prevista per il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale. L’interesse degno di protezione non è quindi circoscritto alle
modifiche decise dal Consiglio di Stato.
In concreto la ricorrente
insorge contro una decisione di accertamento dell’esecutivo cantonale, chiedendo
che il tribunale accerti a sua volta la fattispecie, nel senso da lei
postulato.
Va qui precisato che di
norma l’interesse a ottenere una decisione di accertamento è riconosciuto degno
di protezione solo se non può essere soddisfatto tramite una decisione
formatrice o attributiva di prestazioni. E’ il principio della sussidiarità
della decisione di accertamento (DTF 108 Ib 546). Tale principio non è però
assoluto. La decisione accertativa può ad es. giustificarsi in presenza di
questioni di fondo, preliminari, chiarite le quali può essere evitato il
ricorso a procedure lunghe e costose (Kölz, Verwaltunsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundese, RZ 91, pag. 69).
In concreto è bensì vero
che la questione dell’esistenza dei vincoli AP-EP potrebbe essere risolta
nell’ambito di una domanda di costruzione, e in particolare di una domanda
preliminare (che infatti venne posta), tale istituto assolvendo la stessa
funzione di una domanda di accertamento ma riferito a tutti gli aspetti aventi
giuridica rilevanza ai fini della postulata edificazione.
Qui tuttavia il tema di
diritto posto all’esame è di una così centrale importanza ed è peraltro di
natura cosi squisitamente pianificatoria prima ancora che edilizia, da
giustificare una preliminare, vincolante presa di posizione.
La legittimità ricorsuale
è dunque data.
Presentato nei termini di
legge (tenuto conto delle ferie giudiziarie) e quindi tempestivo, il ricorso è
ricevibile in ordine.
- Il tema in
discussione è il seguente: i vincoli di PR sono decaduti il 9 settembre 1990,
alla scadenza del termine fissato dal Consiglio di Stato col decreto di
approvazione e della successiva proroga?
E’ quanto sostiene la
ricorrente e nega il Consiglio di Stato.
La tesi ricorsuale si
fonda sul testo dell’art. 23 LE ‘73 vigente al momento dell’approvazione e
quindi dell’entrata in vigore del vincolo. Il disposto prescrive che: “Il
decreto di approvazione stabilirà, per l’attuazione del piano regolatore, un
termine di 10 anni, prorogabile al massimo di 5 anni a richiesta del Comune.”
Questo testo va letto in relazione all’art. 26 cpv. 2 LE ‘73, pure vigente al
momento dell’approvazione del PR, del seguente tenore: “Qualora, allo
scadere del termine decennale o prorogato, il piano venga ripresentato per un
altro periodo, i proprietari dei fondi di cui sia nuovamente prevista
l’espropriazione totale o un’espropriazione parziale che modifichi
essenzialmente la natura della parte residua possono chiederne l’espropriazione
immediata anche totale.”
“Orbene, osserva la
ricorrente, sulla scorta di queste chiare disposizioni legali non si vede
proprio come si possa sostenere che, scaduto il termine fissato per
l’attuazione, le restrizioni di un piano regolatore, per cui il proprietario
sarebbe legittimato a chiedere l’espropriazione totale in caso di
ripresentazione per un altro periodo, possano continuare a sussistere anche
quando il piano non venisse ripresentato per un altro periodo. Al testo chiaro
della legge non fare oscura glossa.”
Di contrario parere invece
il Consiglio di Stato, che si rifà ad un articolo di __________ __________
apparso su __________ 1986, pag. 239 seg. Il problema è visto in chiave
dinamica, tenuto conto dell’evoluzione del diritto pianificatorio a partire
dalla LE 40 il cui l’art. 34 anticipava sì testualmente il citato art. 23 LE
73, ma in tutt’altro scenario giuridico. Allora il PR consisteva essenzialmente
in un programma di opere pubbliche, strettamente connessa con l’esproprio dei
terreni necessari alla sua attuazione.
Era esclusa
l’espropriazione materiale per i vincoli che ne derivavano alla proprietà
privata. Quale correttivo si pose un termine ai vincoli stessi (10 anni,
prorogabili di 5). Per conciliare gli interessi del comune a realizzare l’opera
oltre il termine suddetto e quello del proprietario di vedersi indennizzato per
un vincolo così prolungato, se ne riconobbe il diritto a chiedere
l’espropriazione formale immediata se il comune ripresentava il vincolo in un
nuovo PR. Questo era, secondo l’autore succitato, il motivo per cui si pose in
essere quella costellazione. Se però siffatta soluzione poteva essere
congruente con la concezione del PR di allora, non più quando questo evolse
verso le forme attuali e da piano delle opere divenne effettivamente lo
strumento della pianificazione del territorio comunale, in particolare
dividendolo in edificabile e non. Evoluzione parallela ebbe peraltro il diritto
espropriativo e infatti la Lespr del ‘71 introdusse l’espropriazione materiale,
fissando tuttavia ad 1 anno il termine, perentorio, per farla valere (art. 39
Lespr). Questo termine fu poi innalzato a 10 anni con l’ulteriore modifica
della Lespr. dell’8.3.1988. In quell’occasione si abolì pure l’art. 24 cpv. 2
LE, che aveva perso ogni ragione di essere, giacché i diritti del proprietario
erano oramai sufficientemente tutelati (cfr. rapporto della commissione
legislazione 3249 R del 26 2.1988, pag. 1179). Per tutti questi motivi, secondo
__________, non poteva più trovare credito l’interpretazione dell’art. 23 LE 73
fattane dal TRAM (cfr. RDAT 1986, pag. 243), che alla scadenza del termine di
10/15 anni previsto dal disposto attribuiva l’effetto di far decadere i vincoli
di PR per opere ecc. di interesse pubblico inattuate, lasciando invece
sussistere il PR per le rimanenti disposizioni (ad es. norme attuative,
azzonamento, linee di arretramento ecc.). L’enucleazione dal piano regolatore
della parte riguardante le opere pubbliche, non è compatibile, a mente di
__________, con la necessaria unitarietà che deve possedere questo strumento,
visto in particolare la stretta relazione tra l’intervento infrastrutturale
pubblico e lo sfruttamento da parte privata del potenziale edificatorio
previsto dal piano. Entrambi i campi d’azione vanno necessariamente coordinati.
In queste circostanze il termine dell’art. 23 LE non può che avere carattere
programmatico, corrispondere all’orizzonte temporale entro il quale secondo
l’attuale concezione (sancita dalla vigente normativa legale) il piano deve
approntare le sue previsioni e prognosi, adottando le misure atte a
realizzarle, specie dimensionando correttamente la zona edificabile. La
scadenza del termine non comporta dunque decadenza dei vincoli.
Ritroviamo il nucleo di
questa tesi nel Messaggio governativo 9.12.1987 concernente la surriferita
modifica dell’art. 39 cpv. 1 della Lespr dell’8 marzo 1971, messaggio in cui il
Consiglio di Stato anticipa che “il disegno di legge cantonale di
applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio prevede,
per quanto concerne i piani regolatori e i piani di utilizzazione cantonali, di
lasciar cadere l’attuale termine di attuazione dei piani di dieci anni,
prorogabili di ulteriori 5 anni: Con la nuova legge i piani avranno quindi una
durata indeterminata per cui, anche da questo profilo, si impone una
modificazione dell’art. 39 Lespr.” In effetti la LALPT venne poi adottata
ed entrò in vigore il 6 novembre 1990 (nemmeno due mesi, si noti, dopo la
scadenza del termine, prorogato, fissato all’attuazione del PR del comune di
__________) al suo art. 40 dichiara che il PR ha durata indeterminata e
all’art. 41 che il piano è sottoposto a verifica, di regola, ogni dieci anni.
- E’ evidente che la
tesi sostenuta dal Consiglio di Stato ha molti punti a suo favore e risponde
con ogni evidenza ad una concezione più aggiornata della pianificazione del
territorio comunale. D’altro canto non può far dubbio che almeno nell’ambito
della LE 40 il termine dei 10/15 anni aveva la chiara funzione di far decadere
alla scadenza il PR, inteso principalmente come piano di opere da realizzare.
Per 10/15 anni il proprietario doveva sopportare il vincolo senza indennizzo;
alla fine di quel periodo se il comune non aveva realizzato le opere il vincolo
cadeva. Le opere e il relativo vincolo dovevano essere ripresentate con un
nuovo PR e in quel caso, ma in quello solo, il proprietario poteva chiedere
l’espropriazione immediata (formale) se il vincolo era costitutivo di
espropriazione totale (o equivalente). Così fu fino all’abrogazione dell’art.
26 cpv. 2 LE 74, anche se nel frattempo la funzione del PR era cambiata e
l’introduzione dell’espropriazione materiale, ancorché da chiedersi nel breve
termine di un anno, aveva reso meno indispensabile la fissazione di un termine
per la validità del vincolo, a tutela del proprietario. Ciò non toglie che
finché fu in vigore il capoverso secondo dell’art. 26 LE 73 (ossia fino al
- il termine poteva difficilmente essere interpretato diversamente che
quale termine di decadenza. Dal fatto che l’esproprio formale immediato poteva
essere chiesto solo se, scaduto il termine fissato all’attuazione del PR, i
vincoli erano riproposti da un nuovo piano, non si vede quant’altro si possa
desumere, a contrario, se non che i vincoli non ripresentati erano decaduti.
Se, infatti, fossero rimasti in vigore si sarebbe dovuto indennizzarne il
proprietario, non diversamente che in caso di ripresentazione.
- Queste, nelle grandi
linee, le due tesi interpretative che si contendono il campo. A quale delle due
vada finalmente la palma può tuttavia rimanere indeciso. Altre considerazioni
impongono di spostare l’esame del problema su un altro piano, abbandonando
l’esegesi dell’art. 23 LE 73.
Dev’essere ricordato che
il 1. gennaio 1990 è entrata in vigore la legge federale sulla pianificazione
del territorio (LPT).
Tra gli obiettivi
pianificatori fondamentali ivi enunciati figurano l’approntamento delle misure
atte a garantire un’utilizzazione funzionale e parsimoniosa del suolo, a
fornire una risposta equilibrata ai diversi bisogni della popolazione e
dell’economia, a ordinare l’insediamento in vista di uno sviluppo armonioso del
paese, il tutto compatibilmente col rispetto dell’ambiente e della natura (cfr.
art. 22quater Cost e artt. 1 e 3 LPT). A norma dell’art. 2 LPT, Confederazione,
Cantone e Comuni elaborano e coordinano le pianificazioni necessarie ai loro
compiti d’incidenza territoriale. E’ attraverso il PR che il comune disciplina
l’uso ammissibile del suolo, delimitando in particolare le zone edificabili,
agricole e protette (art. 14 LPT).
La complessità dei fattori
che intervengono in questa operazione e la loro mutevolezza richiedono una
grande flessibilità e adattabilità dello strumento pianificatorio. D’altra
parte, proprio perché strumento di pianificazione, il PR deve far prova di
sufficiente stabilità: deve fornire ai proprietari e all’ente pubblico una base
previsionale sicura, che permetta di pianificare con opportuno anticipo e su un
arco di tempo ragionevole i rispettivi investimenti (DTF 120 Ia 231/32, 119 Ib
480 consid. 5c, 114 Ia 32 consid. 6, 109 Ia 113 consid. 3).
La LPT ha avvertito
l’importanza di mediare le contrastanti esigenze di dinamicità da un lato e di
stabilità, dall’altro, prescrivendo all’art. 21 LPT che “in caso di
notevole cambiamento delle circostanze, i piani di utilizzazione (PR) siano
riesaminati e, se necessario, adattati.”. Ciò è solo possibile con un PR di
durata indeterminata.
E’ quanto sancisce, ora,
la LALPT (entrata in vigore il 6.11.1990) statuendo all’art. 40 che il PR è di
durata indeterminata e all’art. 41 che se il piano va sottoposto a verifica, di
regola, ogni dieci anni, può essere modificato o integrato in ogni tempo se
l’interesse pubblico lo esige, con la procedura prevista per l’adozione. La
norma cantonale non fa che riprendere nella sua essenza il diritto federale,
col quale l’art. 23 LE 73 fissando un termine determinato per l’attuazione del
PR si pone insanabilmente in contrasto, se, come vorrebbe la ricorrente, tale
termine fosse tassativo.
Un conto è infatti
stabilire un termine programmatico per la generale verifica del piano, un altro
farlo decadere automaticamente ad una precisa scadenza e peraltro solo per una
parte, quella relativa alle opere pubbliche. Scissione peraltro priva di senso,
inaccettabile.
- Fatta questa
premessa occorre esaminare se il nuovo ordinamento (art. 21 LPT) può essere
applicato ai vincoli AP-EP gravanti la proprietà della ricorrente.
Se si ritiene che con
l‘istituzione dei vincoli e il loro assoggettamento al termine dell’allora
vigente art. 23 LE la fattispecie si è interamente conclusa nel ‘75, la LPT,
non ancora entrata in vigore a quel momento, non potrebbe trovare applicazione
senza violare il principio d’irretroattività e non v’è motivo per ritenere
adempiute in concreto le cinque condizioni previste dalla giurisprudenza per
farvi eccezione.
Se invece consideriamo che
la fattispecie è ancora aperta al momento in cui è entrata in vigore la LPT,
allora ci troviamo con due norme tra di loro in conflitto: gli artt. 23 LE e 21
LPT. La norma di diritto federale prevale e dunque l’art. 23 LE viene
materialmente abrogato e non trova applicazione alla scadenza del vincolo, che
dunque non decade.
A nostro giudizio questa
soluzione si impone.
Se infatti è ben vero che
il vincolo è sorto nel regime precedente con le condizioni e i termini previsti
dalla legge allora vigente, non è men vero che termine e condizioni non erano
ancora realizzati al momento dell’entrata in vigore del nuovo diritto. Se il
contenuto del vincolo sfugge alla nuova regolamentazione, non così i fattori da
cui ne dipende la sussistenza nel nuovo regime. Non si tratta di retroattività
in senso stretto ma (per usare una terminologia a dir vero ampiamente
criticata) di retroattività impropria, normalmente ammessa. La fattispecie non
è interamente conclusa prima dell’avvento del nuovo diritto; non lo è per
quanto attiene alla conseguenza che sulla sussistenza del vincolo può avere la
scadenza del termine fissato dal decreto di approvazione del PR e con esso del
vincolo.
Più in dettaglio
osserviamo che non abbiamo solo un termine entro il quale il PR dev’essere
attuato, pena la decadenza dei vincoli relativi alle opere pubbliche previste e
non realizzate. V’è la stretta correlazione con l’art. 26 cpv. 2 LPT ai cui
sensi se il PR viene ripresentato per un altro periodo i proprietari dei fondi
di cui sia nuovamente prevista l’espropriazione totale (o di equivalente
restrittività) possono chiedere l’espropriazione immediata. Al vincolo decaduto
subentra uguale vincolo (se non, giuridicamente, lo stesso). Non basta quindi
per toglierlo dal fondo gravato che il vincolo venga a scadenza, occorre per
giunta che il comune non lo ripresenti. Se lo fa, il fondo continua ad essere
vincolato.
In realtà, sotto il
profilo pianificatorio, il nuovo PR nel ripresentare le opere pubbliche non
ancora attuate non fa che continuare il precedente. La cesura è guarita dalla
ripresentazione. I due tronconi si congiungono riformando l’unità.
In questo quadro il
proprietario che si vede il fondo gravato da un vincolo AP-EP non può escludere
a priori che dopo i primi 10, risp. 15 anni il vincolo non verrà ripresentato.
Se non lo è, esso decade, secondo quella normativa, interpretata come vuole la
ricorrente; ma che ciò avvenga non è affatto certo. Certo è quindi il termine
ma non la liberazione del fondo. Lo è a condizione che il vincolo non venga
ripresentato. Il vincolo è dunque interamente istituito all’atto
dell’approvazione del PR, nel 1975, ma sussiste con quel grado di incertezza
circa la sua effettiva estinzione che impedisce di considerare la fattispecie
interamente conclusa sotto il regime della LE 73.
E dunque il nuovo diritto
trova applicazione (cfr. per quanto rispecchia la presente fattispecie, Knapp,
Précis de droit administratif, N 1357). Se la LE 73 rimane in vigore a quel
momento ma all’art. 23 si pone in contrasto con la legge federale, questa
prevale e la norma del diritto cantonale non trova applicazione.
La ricorrente si appella
invano al principio della buona fede richiamandosi alla N 1358 del “Précis de
droit administratif” di Knapp. Non se ne verificano in realtà le premesse. Non
può pretendere che la legge rimanga immutata. Non può vantare nessun diritto
acquisito. Non può far valere nessuna garanzia della situazione acquisita, tale
non essendo il semplice fatto che quando il suo fondo è stato gravato la legge
prevedeva che in caso di mancata attuazione del PR nel termine di 10/15 anni il
vincolo sarebbe decaduto. Non può affermare di aver compiuto atti di
disposizione irreversibili in funzione di una simile aspettativa o pretendere
di aver avuto assicurazioni al riguardo, o di fondarla su diritti contrattuali.
Insomma, la sua posizione è quella di qualsiasi proprietario il cui fondo,
compatibilmente con la buona fede che qui non è violata, è esposto al rischio
di modifiche del diritto.
-
A dir vero ci si può
anche chiedere se davvero il PR non ha trovato attuazione per quanto ha
attinenza col vincolo gravante il fondo della ricorrente. Nella misura in cui è
vietata ogni costruzione che non sia di natura pubblica (scuole ecc.) e ciò per
proteggere il nucleo, da un lato, e dall’altro per riservare l’area a fini di
svago, senza nessuna previsione di opere pubbliche da eseguire, pare difficile
affermare che il PR non sia stato attuato. Non poteva esserlo più di così.
Tutto si è esaurito nell’apporre il vincolo: non occorre un’ulteriore
realizzazione. E quindi alla scadenza del termine il PR non risulta inattuato
su quel punto. Si noti però che secondo Scolari, Comm. LE ad art. 23 N. 3 i
vincoli per la creazione di zone di svago diventano essi pure inefficaci (nella
misura in cui presuppongono una serie di attrezzature e comunque di
sistemazione?); per le zone verdi, e lo stesso dovrebbe valere per le zone di
protezione (ad es. del nucleo) dovrebbe invece decadere solo la presunzione
della pubblica utilità per eventuali espropriazioni, rimanendo valida la
disciplina di zona. Ma se la disciplina di zona prevede il vincolo dell’area,
l’area rimane vincolata. Questo vincolo, almeno, non sarebbe stato toccato
dalla scadenza del termine.
-
Poco infine giova
alla ricorrente il richiamo all’art. 35 cpv. 3 LPT. E' esatto che i PR
allestiti secondo il vecchio diritto, non approvati conformemente all’art. 35
cpv. 3 LPT e contrari alla LPT, perdono la loro validità a partire dal 1.1.1988
per quanto concerne la delimitazione del territorio destinato all’edificazione
(118 Ib 38; 119 Ib 124) e che a partire da quella data, in assenza di zone
edificabili e salvo diversa disposizione del diritto cantonale, il comprensorio
già largamente edificato vale quale zona edificabile provvisoria (art. 36 cpv.
3 LPT).
Ciò non significa che le
disposizioni vigenti nelle zone edificabili inserite nel comprensorio
largamente edificato abbiano a decadere. Non, ad ogni modo, se sono compatibili
con la LPT e se la procedura di adozione adempie i requisiti minimi posti dalla
legge. Così in concreto.
La part. __________fa
essenzialmente parte del nucleo di __________e quindi per definizione del
comprensorio già ampiamente edificato (“geschlossener Siedlungsbereich”, DTF
118 Ib 45). Quanto al PR è stato approvato nel 1975 conformemente alla LE 73,
seguendo una procedura che rispetta nelle grandi linee i canoni della
successiva LPT. I vincoli infine rientrano da un lato nelle misure previste
dalla legge federale a tutela di luoghi caratteristici (art. 17 LPT) e,
dall’altro, nel garantire la conservazione di spazi ricreativi ossequiano il
principio enunciato dall’art. 3 cpv. 2 lett. d) LPT. Essi non sono dunque venuti
a cadere in forza dell’art. 35 LPT alla fatidica data del 1.1.1988.
- Visto la
particolarità del tema si prescinde dal prelievo di spese e tasse di giudizio.
Per
questi motivi,
dichiara
e pronuncia
-
Il ricorso é respinto.
-
Non si prelevano né tasse
né spese di giudizio.
-
Intimazione: -
Dott. iur. h.c. __________ __________, __________
- Municipio di _________
- Consiglio di Stato, __________
- Sezione pianificazione urbanistica, ____________
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster