AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.1995.68
Data decisione, Autorità:
02.07.1996, TPT
Incarto n.
90.95.00068
Lugano
9 luglio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto
il ricorso del 4 maggio 1995 di
-
-
rappr. dall' avv.
contro
la risoluzione __________marzo 1995, n. __________,
del Consiglio di Stato che approva il PR (revisione 1994) di __________e
evade i ricorsi di prima istanza;
vista la
risposta 17 luglio 1995 del Consiglio di Stato,
viste
le osservazioni 19 aprile 1996 di __________ __________ /Eredi __________
__________ e 22 aprile 1996 di __________ __________ __________ __________ (rappr.
Avv. __________ __________, __________o);
letti
ed esaminati gli atti,
esperiti
i necessari accertamenti;
r
i t e n u t o
in
fatto
a. __________
__________ e __________ __________ sono proprietari del mappali n° __________,
__________, __________, e RFP . Tutti i fondi si
trovano nelle vicinanze, o sono direttamente interessati, dalla nuova zona
“espansione nucleo” (EN) prevista in località “”, lungo l’attuale
strada che dal nucleo di __________porta a __________ (strada di PR “n.
__________”).
b. Nelle sue sedute
10/11 ottobre 1994 il Consiglio comunale di __________ha adottato il nuovo PR.
Tale piano ha inserito
parte dei fondi dei ricorrenti nella zona espansione nucleo (EN); sul fondo n.
__________ prospiciente l’abitazione della ricorrente __________, é inoltre
prevista la realizzazione del posteggio pubblico “P2”, della capienza di ca. 20
posti-auto.
c. __________ __________
e __________ __________ hanno contestato questa scelta pianificatoria innanzi
al Consiglio di Stato, chiedendo lo stralcio dal piano regolatore della zona EN
e del vincolo di posteggio “P2”.
A sostegno della loro
richiesta hanno invocato l’eccessivo dimensionamento della zona edificabile, la
deturpazione del nucleo del villaggio, la mancanza di interesse pubblico del
parcheggio, l’insufficiente definizione della nuova opera nei documenti
accompagnanti il PR, nonché l’aumento del traffico veicolare sulla strada di PR
n. __________causato dalla nuova infrastruttura e dalla futura zona
edificabile.
d. Con decisione 15
marzo 1995 il Consiglio di Stato ha approvato il PR di e respinto il
ricorso interposto dai sigg. __________ -.
L’autorità governativa
ritiene ingiustificate le critiche espresse dai ricorrenti sulla contenibilità
del piano, osservando che rispetto al precedente PR non vi sono state
sostanziali modifiche dell’area insediativa. Quanto al previsto posteggio P2,
ribadisce la necessità di disporre di un’infrastruttura in grado di accogliere
le vetture degli abitanti del nucleo. Precisa infine che a servizio della zona
EN e del posteggio P2 é prevista la costruzione di una nuova strada (indicata
nel piano viario quale strada “n.__________ ”) che permetterà un accesso
diretto dalla circonvallazione veloce, senza dover passare dall’attuale
tracciato che scorre sotto le abitazioni dei ricorrenti (strada n. __________).
____________________sono insorti dinanzi al TPT riproponendo in
sostanza le censure del ricorso di primo grado, e, in via principale, la
richiesta di stralciare dal PR la zona EN in località __________ nonché il
posteggio P2. In via subordinata, chiedono di rendere possibile l’accesso alla
zona EN unicamente dalla strada di PR n. __________e l’interramento del
posteggio P2, con messa a disposizione della sovrastante superficie all’odierno
proprietario.
f. Nelle rispettive
osservazioni al gravame Consiglio di Stato e Municipio di __________ne chiedono
l’integrale reiezione.
Il Municipio di __________
in particolare sottolinea come l’ubicazione, la volumetria, la natura del
posteggio (parzialmente interrato) e il suo inserimento nel terreno siano
chiaramente definite dalle NAPR, e che pertanto le obiezioni dei ricorrenti a
tale proposito siano infondate. Osserva inoltre che non vi sono impedimenti per
un’eventuale messa a disposizione dell’odierno proprietario di una parte della
superficie sovrastante il parcheggio.
g. In data 6 settembre
1995 é stato esperito il sopralluogo in contraddittorio; all’occasione le parti
si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande.
h. Ritenuto che la
decisione del ricorso potrebbe influire sulle altre particelle incluse nella
zona EN, il 22 marzo 1996 TPT ha, per rispetto del diritto costituzionale di
essere sentiti, assegnato a tutti i proprietari della zona un termine per
l’inoltro di eventuali osservazioni.
In tempo utile sono
pervenuti i memoriali dei sigg. __________ __________ -Eredi __________
__________ (proprietari del fondo n. __________ RFP) e di __________ __________
__________ __________ (proprietaria del fondo n. RFP). Gli stessi
postulano, sulla scorta di argomentazioni che verranno se del caso riprese nei considerandi
di diritto, la reiezione del gravame __________ - e la conferma della
zona EN nonché del posteggio pubblico “P2”.
c o n s i d e r a t o
in
diritto
- A norma dell’art. 38
LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale
della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno
di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (nuovo
cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15.3.1995).
In concreto la
legittimazione attiva dei ricorrenti è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett.
b) LALPT.
Presentato nei termini di
legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.
- Il comune gode di
autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del
comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il
comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del
territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia non è però
assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv.
3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle
autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i
loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire
il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il
Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la
soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente
insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni
che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto
federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione
esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con
l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua
autonomia (DTF 116 Ia 226 e seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie
in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 e segg.,
in part. 55).
Il TPT non dispone,
contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in
applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una
modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la
violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione
di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa,
l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere,
la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento
inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3
LALPT).
- Scopo essenziale
della pianificazione è di “assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e
una razionale abitabilità del territorio” (art. 22 quater Cost.).
La LPT riprende e sviluppa
tale postulato. Secondo l’art. 1 il suolo dev’essere utilizzato con misura,
l’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del paese. A questo
scopo la pianificazione deve tener conto delle condizioni naturali, dei bisogni
della popolazione e dell’economia. Deve proteggere le basi naturali della vita,
come il suolo, l’aria, l’acqua, il bosco e il paesaggio. Deve garantire la
difesa nazionale. Giusta l’art. 3 il paesaggio va tutelato sia mantenendo
sufficienti superfici coltive per l’agricoltura, sia integrando in esso gli insediamenti,
conservando i siti naturali e gli spazi ricreativi, permettendo al bosco di
adempiere le sue funzioni. Gli insediamenti vanno strutturati secondo i bisogni
della popolazione e limitati nella loro estensione. Si dovrà aver cura di
preservare l’abitato da immissioni nocive (inquinamento fonico, atmosferico,
ecc.), di inserire molti spazi verdi e alberati, di creare vie pedonali e
ciclabili.
Si tratta di esigenze
spesse volte contrastanti, di una realtà troppo complessa per poter essere
gestita con formule riduttivamente rigide e schematiche.
In realtà solo un’attenta,
oculata ponderazione dei molteplici e contrastanti interessi in giuoco consente
di comporre in modo ottimale i conflitti tra le diverse utilizzazioni del
territorio, al fine di consentire un insediamento equilibrato, dallo sviluppo
armonioso, che rispetti la natura e più specificamente l’ambiente, rispondendo
in modo diversificato ai bisogni e alle aspirazioni della popolazione (DTF 117 Ia
432 consid. 4b, 115 Ia 339 consid. 5, 113 Ia 461 consid. 5a).
- Nel sistema della
LPT il processo pianificatorio si svolge in 3 tappe: pianificazione direttrice,
pianificazione dell’utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse
stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte
adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto PR
- viene adottato sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (Art. 1
cpv. 1 2a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita
protezione giuridica (art. 33 e seg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4
LPT). La sua funzione principale è di disciplinare l’uso del territorio. Questo
dev’essere suddiviso, giusta l’art. 14 LPT, almeno nella zona edificabile (art.
15), agricola (art. 16) e protetta (art. 17); con facoltà per il diritto
cantonale di prevederne altre (art. 18 LPT). Il tutto in conformità col PD (art.
6 e 26 LPT), tenuto conto dei presumibili bisogni di sviluppo per i prossimi
quindici anni, e compatibilmente con le possibilità finanziarie del comune (art.
24 LALPT).
Il PR rende vincolante
verso i privati detto ordinamento oltre che il contenuto del Piano direttore (art.
21 cpv. 1 LPT).
- Secondo l'art. 15
LPT la zona edificabile comprende i terreni idonei all'edificazione già
edificati in larga misura o prevedibilmente necessari all'edificazione e
urbanizzati entro quindici anni.
L’art. 15 LPT pone le
condizioni minime perché l’attribuzione alla zona edificabile possa entrare in
linea di conto. Al disotto di questa soglia l’azzonamento è escluso, a priori.
Non basta, per converso,
che i requisiti legali siano tutti dati, e in modo chiaro e incontrovertibile,
perché l’inserimento in zona edificabile si imponga. Un comprensorio può
infatti rispondere alla definizione legale di più zone, prestarsi ad es. sia
all’edificazione sia all’agricoltura o contenere valori naturali e
paesaggistici che ne impongano la protezione a dispetto delle altre idoneità.
Spesso non può essere
categoricamente risposto al quesito se i singoli requisiti sono effettivamente
adempiuti (ad es. se il terreno si presta effettivamente alla costruzione, se
rientra o può esser fatto rientrare in un comprensorio già largamente edificato
e neppure se sarà necessario per l’edificazione nei prossimi quindici anni).
In simili circostanze i criteri dell’art. 15 LPT intervengono come punti di
vista, elementi di giudizio da mettersi a raffronto con le opposte ragioni, in
una ponderazione degli interessi che in quei casi è imprescindibile (DTF 113 Ia
448 segg. consid. 4bc/bd, 114 Ia 250 segg. consid. 5b, 118 Ib 344 segg. consid.
4a).
5.1 L’idoneità va
generalmente riconosciuta se il terreno si presta per le sue caratteristiche
naturali (morfologiche, topografiche, climatiche, ecc.) all’uso che si vuol
fare del suolo.
La sua attribuzione a zona
edificabile deve peraltro rispettare i principi pianificatori degli art. 1 e 3
LPT. Dev’essere in particolare compatibile con l’esigenza di creare e
conservare insediamenti accoglienti (art. 1 cpv. 2 lett. b LPT), consentire una
razionale ripartizione delle abitazioni e delle attività lavorative, offrire un
sufficiente accesso attraverso la rete viaria pubblica, preservare l’abitato
dalle immissioni nocive o moleste (art. 3 cpv. 3 lett. a e b LPT). Deve inoltre
tener adeguatamente conto delle necessità delle infrastrutture pubbliche (DTF
114 Ia 251 consid. 5c).
5.2 Per stabilire se un
terreno è già ampiamente edificato si tien conto delle costruzioni già
esistenti, della natura della loro utilizzazione, delle infrastrutture
presenti, delle licenze edilizie già rilasciate per progetti pubblici e
privati, dell’attività edificatoria fin lì intrapresa, ecc. Entrano in
considerazione solo le costruzioni che per la loro tipologia e l’impiego
fattone appartengono di per sé alla zona edificabile, a eccezione segnatamente
delle costruzioni agricole. Determinanti non sono però le singole costruzioni,
né le singole particelle. Il requisito va invece esaminato per rapporto a tutto
il comprensorio. Bisogna che le costruzioni creino un gruppo di case
effettivamente abitato e utilizzato, purché non lo sia a scopo agricolo. Né
basta peraltro la semplice presenza di un gruppo di case: queste devono
presentare assieme il carattere di un insediamento unitario, devono formare un insieme
sufficientemente concluso, avere una fisionomia abbastanza marcata, un minimo
di coerenza formale e funzionale, che ne faccia un nucleo vitale e non una
casuale disseminazione di case più o meno ravvicinate. Dipenderà dalla
tradizione insediativa locale la densità edificatoria minima. In certe zone
potrà essere ammessa una certa dispersione, in altre solo la contiguità sarà
significativa. Facenti parte dell’insediamento possono pure essere considerati,
a secondo delle circostanze, gli eventuali vuoti che presenta il suo tessuto (Baulücken),
o quelle adiacenze non costruite che però attengono all’insieme e non devono
per prevalenti motivi avere altra attribuzione.
Si terrà conto che l’art.
3 LPT esigendo che gli insediamenti siano strutturati secondo i bisogni della
popolazione e limitati nella loro estensione pone il principio della
concentrazione delle aree edificabili e, implicitamente, della densificazione
edificatoria. L’edificazione sparsa (Streubauweise) è condannata, per lo spreco
di terreno e l’irrazionalità dell’assetto territoriale che ne consegue; la
creazione di piccole zone lontano dall’abitato può essere considerata non solo
indesiderata ma addirittura contraria al diritto federale (DTF 116 Ia 336 segg.
consid. 4, 114 Ia 255 consid. 3c).
Va tuttavia considerato
che il criterio della preesistenza di un’ampia edificazione, come gli altri dell’art.
15 LPT, può assumere valenza assoluta solo in senso negativo, serve cioè a
escludere l’attribuzione a zona edificabile solo di quei terreni che incontrovertibilmente
non presentino i requisiti necessari. Negli altri casi si dovrà procedere a
ponderazione (DTF 113 Ia 450 segg. consid. 4 d).
5.3 Il requisito più
delicato è quello della prevedibile necessità di usare determinati fondi per
l’edificazione nell’arco di quindici anni.
Il metodo solitamente
usato consiste nel determinare quale è stato il fabbisogno di terreno
edificabile negli ultimi anni, se ne estrapola quindi il trend per pronosticare
il fabbisogno dei prossimi quindici anni; nel contempo si rileva l’evoluzione
demografica degli ultimi anni, ricavandone una prognosi di sviluppo per i
prossimi quindici. Si confronta infine questi dati con la contenibilità del
piano. Il metodo è stato ritenuto compatibile con l’art. 15 LPT dal Tribunale
federale (DTF 116 Ia 230). Un altro metodo basa la prognosi dell’art. 15 sul
rapporto tra superfici costruite e rimaste libere all’interno della zona
edificabile. Dal raffronto annuale si evince il tasso di utilizzo delle riserve
di aree edificabili negli ultimi anni e se ne calcola il fabbisogno per i
prossimi 15. Pure questo metodo ha avuto l’approvazione del Tribunale federale
(DTF 114 Ia 369, 116 Ia 231). Importante alla fin fine è che la riserva di aree
edificabili offra sufficiente ricettività alla popolazione pronosticata.
Una volta fatto il
raffronto tra contenibilità e presumibile fabbisogno rimane da stabilire se la
prima è ragionevolmente commisurata al secondo. Il Tribunale federale ha
giudicato che il fattore due, ossia il raddoppio del numero degli abitanti nel
termine di 15 anni, poteva essere accettato quale principio pianificatorio,
purché si limitasse a fissare il dimensionamento massimo della zona edificabile
ammissibile in casi estremi e in quelli solo, non invece se dovesse valere quale
generale licenza di aumentare la zona edificabile sì da contenere il doppio
della popolazione (DTF 116 Ia 230). Il Tribunale federale ha condannato
l’eccessivo schematismo di simili formule.
Pure qui si riterrà
violato l’art. 15 LPT solo se è manifesto che la zona edificabile è
eccessivamente dimensionata. L’art. 15, avverte il Tribunale federale, non ha
carattere di assolutezza, non è da solo determinante. L’azzonamento deve
tendere come tutta la pianificazione a realizzare un insediamento equilibrato,
commisurato allo sviluppo che si vuole imprimere al paese. Ciò richiede la
ponderazione generale di tutti gli aspetti, di tutti gli interessi essenziali
attinenti al territorio (DTF 116 Ia 232, 114 Ia 369, 113 Ib 230 segg. consid.
2c).
5.4. In
concreto il criterio dell'idoneità all'edificazione non è contestato né pone
particolari problemi. Fa per contro difetto il requisito di una preesistente
ampia edificazione, che occorra integrare facendo capo alla superficie in
contestazione.
Sulla parte superiore
della prevista zona “espansione nucleo” sorgono infatti solo alcune baracche e
una tettoia (cfr. planimetrie e fotografie in atti); per il resto si tratta di
una superficie non edificata, in leggero declivio verso il piano,
caratterizzata da prati e macchie di arbusti.
Decisamente contestato
dagli insorgenti é però soprattutto il requisito dell’art. 15 lett. b LPT, che
vieta l’eccessivo dimensionamento delle zone edificabili, come pure
l’inserimento paesaggistico ed estetico della nuova zona rispetto al
retrostante nucleo antico del villaggio.
Dalla documentazione
presentata dal Comune di __________risulta che la contenibilità teorica del PR
a pieno sfruttamento é stata valutata in ca. __________unità insediative (UI)
di cui __________abitanti, __________posti-lavoro e __________posti turisti. La
situazione nel 1990 vede invece la presenza di ca. __________ UI, divise in
__________abitanti, __________posti-lavoro e __________posti-turismo; nella
sola categoria “abitanti” vi é dunque una riserva di ben __________UI,
corrispondente, nei 15 anni di cui all’art. 15 LPT, ad un possibile aumento
della popolazione del 81% circa rispetto a quella attuale (cfr. dati
contenuti a p. 87 nonché nell’allegato 9 del Rapporto di Pianificazione).
Ora l’evoluzione demografica
negli ultimi anni rende altamente improbabile l’esigenza di una così elevata
ricettività del PR. In effetti, come indicato dall’Annuario statistico Ticinese
(ed. 1994), gli abitanti del comune, dopo un lungo declino demografico durato
un secolo, sono passati, da un minimo di __________abitanti nel 1970, a
__________nel 1980, a __________nel 1990 e a __________nel 1993, con un aumento
percentuale del 10% nel decennio 1970-80 e del 23 % in quello
1980-90 (33% se consideriamo il periodo 1980-1993). Il Rapporto di
Pianificazione medesimo, a commento di queste cifre, riportava testualmente che
“considerata l’evoluzione della domanda e dell’andamento della popolazione,
si costata che solo le aree soggette a piano di quartiere costituiscono
un’offerta che va ben oltre al fabbisogno teorico sul medio termine (20 anni)
per insediamenti di tipo residenziale”. A pag. 66 del Rapporto si legge
invece che “in relazione al piano delle zone si osserva che se si
confrontano i dati di contenibilità con le tendenze e i ritmi di sviluppo le
opportunità insediative costituiscono un’offerta che va ben oltre al
fabbisogno teorico sul medio termine (10 anni) per insediamenti di tipo
residenziale, lavorativo e turistico (sottolineatura nostra)”.
In queste circostanze l’aggiunta
di nuove zone edificabili a quelle previste dal precedente PR, che per
giunta risultava già sovradimensionato ed é stato modificato dopo soli 3 anni
(1991-1994), porta a un sovradimensionamento del comprensorio edificabile che
non risponde più ai precetti degli art. 1 e in particolare 3 LPT (insediamenti
strutturati secondo i bisogni della popolazione) e nel contempo non adempie il
requisito dell’art. 15 lett. b LPT (terreni prevedibilmente necessari
all’edificazione entro i prossimi 15 anni). A questo proposito va ribadito che
si tratta senza dubbio di un’estensione del perimetro della zona edificabile
:l’area in contestazione non faceva infatti parte (se non per una ristretta
fascia più prossima al nucleo; cfr. piano delle zone PR 1991) del comprensorio
edificabile del precedente PR.
A prescindere da eventuali
problematiche relative all’inserimento paesaggistico di nuove costruzioni in
prossimità del vecchio nucleo del villaggio (di indubbio valore e definito dal
PD quale “insediamento di importanza nazionale” / scheda 8.4.), lo stralcio
di questa nuova zona edificabile dal PR si impone già solo per le pregresse
considerazioni sull’eccessivo dimensionamento dell’area edificabile di
__________il ricorso su questo punto merita pertanto accoglimento, e la
decisione del Consiglio di Stato che ha nondimeno approvato la zona EN in
località __________deve essere annullata.
- Conseguentemente
allo stralcio della zona espansione nucleo, va esaminato se, e in quale misura,
é ancora giustificato il mantenimento del vincolo di posteggio pubblico
sul fondo n. __________ RFP, situato nella parte alta della citata zona EN , al
cospetto dell’abitazione della sig. __________.
Ora, per prassi costante
del Tribunale federale una restrizione di diritto pubblico della proprietà è
compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 22ter Cost. solo
se si fonda su di una base legale (che deve essere chiara ed esplicita quando
la limitazione è particolarmente grave, cfr. DTF 114 Ia 117, consid. 3), è
giustificata da un interesse pubblico preponderante, rispetta il principio
della proporzionalità, non viola la garanzia della proprietà quale istituto e
dà luogo a piena indennità ove equivalga ad una espropriazione (DTF 115 Ia 29 consid.
4; 114 Ia 249 consid. 5a; 114 Ia 337 consid. 2; 113 Ia 364 consid. 2).
Nella fattispecie il
problema della violazione della garanzia della proprietà quale istituto non si
pone. I problemi espropriativi esulano invece da questa procedura.
- Né pone alcun
problema l’esistenza del requisito di una base legale chiara ed esplicita. Ai
sensi dell’art. 28 LALPT le rappresentazioni grafiche del PR comprendono i
piani del paesaggio, delle zone, del traffico, delle attrezzature e costruzioni
di interesse pubblico e il piano indicativo dei servizi pubblici; in
particolare esse fissano la rete delle vie di comunicazione per i mezzi di
trasporto pubblici e privati con la precisazione delle linee di arretramento,
le vie ciclabili e pedonali, i sentieri e i posteggi pubblici (art. 28
cpv. 2 lett. p LALPT).
I ricorrenti negano però
l’esistenza del requisito dell’interesse pubblico al posteggio P2; essi
ribadiscono che le previsioni di contenibilità del PR sono decisamente sovradimensionate
e che l’offerta di posteggi prevista é eccessiva, come d’altronde ammette lo
stesso Rapporto di pianificazione. Di parere contrario sono l’autorità comunale
e i resistenti __________ e __________ __________, per i quali l’opera é invece
necessaria alla popolazione del vicino nucleo, che non dispone di adeguate
possibilità di parcheggio nelle vicinanze.
Ora, se a prima vista
l’offerta di posteggi può apparire eccessiva, va tuttavia considerata la
funzione specifica assegnata a queste strutture pubbliche; il posteggio P2 é
concepito a servizio della parte principale del nucleo di __________ (e non
della decaduta zona EN) e persegue lo scopo di liberare le strette stradine e
le corti del nucleo dall’ingombrante presenza di veicoli posteggiati e di
prevenire la disordinata realizzazione di posteggi privati in queste zone
paesaggisticamente e architettonicamente pregiate.
Alla luce di queste
considerazioni, ben si può affermare che la misura pianificatoria proposta
risponde ad un giustificato e riconosciuto interesse pubblico.
- Resta da esaminare
la questione a sapere se il vincolo rispetti il principio della proporzionalità
e segnatamente se il mezzo adottato è il meno incisivo fra quelli possibili, è
idoneo a conseguire lo scopo di interesse pubblico prefisso e se sussiste un
rapporto ragionevole tra il risultato da raggiungere e la restrizione della
proprietà necessaria al suo conseguimento (DTF 111 Ia 98, 113 Ia 137).
Orbene, l’area scelta per
l’infrastruttura, a ridosso del nucleo di __________e servita dalle strade di
PR n. __________e __________ (quest’ultima da costruire) si presta in modo
particolare alla realizzazione di un posteggio per gli abitanti del nucleo;
questa ubicazione ha il vantaggio di essere facilmente accessibile e molto
vicina alle abitazioni (é infatti noto che un’infrastruttura troppo discosta
non sarebbe utilizzata dai potenziali fruitori).
Contrariamente alle
affermazioni ricorsuali, le indicazioni fornite dai documenti accompagnanti il
PR sull’esecuzione del posteggio “P2” sono sufficientemente dettagliate e
chiare; l’allegato 3.1 delle NAPR reca, nelle “disposizioni puntuali”, una
precisa disposizione di altezza e di ingombro massimi del parcheggio;
l’altezza, riferita alla strada di PR n. __________, obbliga, data la
morfologia del terreno in forte pendenza, alla realizzazione di un corpo
seminterrato. Quanto all’inserimento paesaggistico dell’opera, si precisa
all’allegato 5 NAPR (che riprende le disposizioni dell’art. 67 NAPR) che dal
profilo costruttivo il parcheggio dovrà essere arredato qualitativamente con
grigliati erbosi.
A titolo abbondanziale si
segnala inoltre la disponibilità da parte dell’autorità comunale, ribadita
anche in sede di sopralluogo, di mettere a disposizione dell’attuale
proprietario del fondo l’area sovrastante il parcheggio, una volta terminata
l’opera.
In simili circostanze, il
pur comprensibile sacrificio che ne deriva ai proprietari deve pertanto cedere
il passo al preminente interesse pubblico soggiacente alla realizzazione del
posteggio pubblico sul loro fondo.
- Visto l’esisto del
ricorso si prescinde dall’applicazione di una tassa di giustizia e spese a
carico dei ricorrenti; anche il comune, intervenuto nell’esercizio delle sue
funzioni pubbliche e non già a difesa di interessi patrimoniali, va esentato da
spese e tasse di giustizia; considerato il grado di parziale soccombenza, il
Comune dovrà invece corrispondere ai ricorrenti, assistiti da un avvocato, fr.
500 a titolo di ripetibili.
Per
questi motivi,
viste
le normative alla fattispecie applicabili;
dichiara
e pronuncia
- Il ricorso é parzialmente
accolto.
Di conseguenza la
risoluzione impugnata viene annullata nella misura in cui approva la
realizzazione della zona espansione nucleo (EN) in località __________ Viene
invece mantenuto il vincolo di posteggio pubblico “P2” sul mapp. n.
__________RFP.
-
Non si prelevano tasse di
giustizia né spese. Il Comune dovrà corrispondere ai ricorrenti fr. 500.--
(cinquecento) a titolo di ripetibili
-
Intimazione: -
Avv. __________ __________, __________
- __________ __________, __________
__________ __________ __________, __________, per gli Eredi
Avv. __________ __________, __________, per __________
__________ __________ __________, _________;
Municipio di _________
- Consiglio di Stato, ________
- Sezione pianificazione urbanistica, __________
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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