AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.1995.36
Data decisione, Autorità:
08.05.1996, TPT
Incarto n.
90.95.00036
Lugano
8 maggio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
visto
il ricorso del 22 marzo 1995 di
__________ __________,
__________,
rappr. da: avv. __________
__________, __________ __________,
contro
la
risoluzione 14 febbraio 1995 del Consiglio di Stato che ha deciso i ricorsi di
prima istanza ed approvato la variante del PR del comune di __________
concernente la sistemazione della riva del lago (PRRL.A)
visto
la risposta 17 luglio 1995 del Consiglio di Stato e le osservazioni 24 maggio
1995 del comune di __________;
visto
il sopralluogo del 20 settembre 1995;
letti
gli atti e compiuti gli accertamenti necessari;
ritenuto
in
fatto
a. Il PR del comune di
__________, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione del 23 dicembre
1987, aveva rinviato ad un’ulteriore pianificazione la sistemazione della riva
lago. Vi ha ora provveduto la variante in esame, elaborata dallo studio
__________ - __________ - __________ ed adottata dal Consiglio comunale, con
alcune modifiche proposte dalla sua commissione speciale, il 31 gennaio 1994.
L’intero litorale asconese, dal Cantonaccio alla foce della __________, è stato
suddiviso in 7 settori “di intervento pianificatorio e di progetto
urbanistico”. I settori sono i seguenti: 1. da __________ al __________ (fino
all’uscita delle nuova galleria di circonvallazione); 2. __________ __________
(dal __________ fino al _________ ____________); 3. la __________ __________.
__________ (dal ________ vecchio fino alla __________ degli __________); 4. Il
parco degli __________ (dal posteggio __________ ai nuovi insediamenti
alberghieri) ; 5. la zona __________ (tra la ________ degli __________ ed il
bagno pubblico comunale); 6. il bagno e il lido; 7. la passeggiata, il
campeggio e la riva rimanente (dal __________ al confine giurisdizionale con
__________).
b. Con la risoluzione
del 14 febbraio 1995 qui dedotta in giudizio il Consiglio di Stato ha approvato
in larga misura il PRRL.A, non senza tuttavia: a) apportare alcune modifiche
d’ufficio (tra cui la riformulazione degli art. 36bis e 40bis NAPR; b) invitare
il comune ad affinare alcune tematiche attraverso l’adozione di nuove varianti
o in occasione della revisione del PR ‘87; c) sospendere la decisione approvativa
relativamente al comparto del porto in località “__________ ”.
Al punto D. il Consiglio
di Stato ha riassunto “le modifiche scaturite dalla risoluzione”. Sono, in
sintesi, le seguenti:
D1. modifica
d’ufficio e con effetto immediato degli art. 36bis e 40 bis NAPR, con ordine al
comune di adeguare gli atti pianificatori e di procedere alla relativa
pubblicazione dando facoltà di ricorso al TPT ex art. 38 LALPT.
D2. invito al
comune di elaborare a norma dell’art. 34 LALPT le seguenti varianti:
a)
aggiornamento del piano RL.A 03 in località “__________ ”
b)
aumento delle distanze minime dal confine e di altri parametri urbanistici
nell’area di (via __________)
c)
aumento dei percorsi di “passeggiata al lago” (PD scheda n. 9.20)
d)
inserimento dei vincoli della “Riserva naturale orientata della Maggia”
e)
verifica dell’estensione delle “rive di interesse naturalistico”
f)
verifica dei vincoli di PR nella baia di __________ __________
g)
verifica della compatibilità delle norme di edificazione con il pericolo
di esondazione del __________;
D3. parziale sospensione dell’approvazione della zona del
porto in località al “__________ ” con facoltà del proprietario e
del municipio di presentare le proprie
osservazioni entro un mese, dopo di che il
Consiglio di Stato deciderà definitivamente se approvare
o meno la zona portuale nell’intera estensione prevista dal piano.
c. __________
__________ n. __________, proprietaria delle part. __________e __________in
località __________, insorge in questa sede contro la risoluzione governativa
chiedendo che “la richiesta del Consiglio di Stato al Municipio, di cui al
punto 4 del dispositivo, di elaborare varianti di PR, è annullata per quanto
riguarda le varianti descritte alle lett. b) et c) del paragrafo D2 della
decisione medesima”. Postula per il resto la conferma della risoluzione. Con
protesta di spese e ripetibili.
Dei
motivi diremo all’occorrenza nei considerandi.
d. Il Consiglio di Stato
contesta nella sua risposta la ricevibilità del ricorso. Precisa che il punto
4. del dispositivo si limita a invitare il comune ad affinare i singoli temi e
a meglio elaborarli attraverso varianti ad hoc, rispettivamente alla prossima
revisione globale del PR ‘87. Su quei punti il PRRL.A è stato approvato e non
v’è quindi materia a ricorso.
Il
Consiglio di Stato chiede pertanto che il ricorso sia dichiarato irricevibile.
considerato
in
diritto
- Secondo l’art. 37
LALPT il Consiglio di Stato, esaminati gli atti, decide i ricorsi interposti a
norma dell’art. 35 LALPT contro il contenuto del PR e approva in tutto o in
parte il PR medesimo o nega l’approvazione. Se si impone una modifica che
coinvolge il diritto comunale, il Consiglio di Stato rinvia gli atti al comune,
affinché vi provveda entro un congruo termine ripetendo la procedura prevista
dagli articoli da 32 a 35 LALPT.
Giusta l’art. 38 cpv. 1
LALPT, contro queste decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al
Tribunale della pianificazione del territorio (TPT) entro 30 giorni dalla
notificazione.
L’art. 38 cpv. 4 LALPT
regola la qualità ricorsuale, riconoscendola al comune (lett. a), ai già
ricorrenti per gli stessi motivi (lett. b) così come ad ogni altra persona o
ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche
decise dal Consiglio di Stato (lett. c).
- Col presente gravame
__________ __________ n. __________ contesta l’invito di approntare le varianti
di cui al § D.2, formulato al punto 4 del dispositivo.
Esclusa la legittimazione
secondo l’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT (l’invito censurato costituisce un novum
e non poteva quindi essere già contestato in prima sede), occorre esaminare se
trovi applicazione la lettera c).
A questo scopo si deve
previamente verificare se è adempiuto il presupposto processuale dell’esistenza
di un oggetto litigioso (Streitgegenstand). Ciò presuppone a sua volta una
decisione impugnabile e precisamente una decisione ai sensi dell’art. 37 LALPT.
2.1 Per risolvere la
questione occorre analizzare attentamente la decisione impugnata e
l’interpretazione fornitane dallo stesso Consiglio di Stato nella sua risposta,
enuclendone gli elementi a favore o a sfavore dell’esistenza di una decisione
impugnabile.
A. A favore di una
decisione impugnabile parlano i seguenti
elementi:
a) Il
capitolo D della risoluzione impugnata reca il titolo: Le seguenti
modifiche del Consiglio di Stato necessitano dell’elaborazione
di una variante di piano regolatore da parte
del Municipio in conformità dell’articolo 34 LALPT.
I termini “modifiche” e
“necessitano” lascerebbero intendere
che il Consiglio di Stato abbia deciso che il PR dev’essere
modificato e imponga al comune di elaborare le
relative varianti.
b) Al
punto 4 del dispositivo è “fatto invito al Municipio di elaborare
le varianti di PR descritte al paragrafo D.2”, al punto
7 è indicato che: “contro il dispositivo ... 4” il Comune
e i già ricorrenti hanno “facoltà di ricorso al TPT”.
Ciò ha senso se il
dispositivo sancisce un obbligo, non se formula
un semplice invito.
B.
Contro l’esistenza di una decisione impugnabile abbiamo i seguenti
fattori:
a) Aumento
delle distanze minime dal confine e di altri parametri
urbanistici nell’area di via Albarelle (D2 lett. b)
Zona residenziale estensiva (ZRE).
“E’
opportuno, afferma il Consiglio di Stato a pag. 10 della
risoluzione, che il diritto comunale fissi alcuni principi sulla
futura sistemazione di questa fascia facendo riferimento
anche alla salvaguardia delle piante. Ciò può avvenire
con una normativa o, a titolo indicativo ... Anche se
l’indice di sfruttamento di 0,3 è difficilmente compatibile con
il principio di un uso parsimonioso del territorio, ... lo scrivente
Consiglio non ritiene questo contrasto grave al
punto da richiedere un’immediata modifica. E’ però auspicabile
aumentare la distanza minima dal confine, e la sua applicazione
anche alle costruzioni accessorie, al fine di evitare
che il passante sulla via __________ si veda confrontato
con una barriere continua verso il lago. Invitiamo
quindi il Comune a voler riesaminare i problemi citati
nell’ambito di una variante di PR.”
- Zona a destinazione vincolata (ZDV)
“Va
ribadito che l’indice di sfruttamento è troppo alto per un
uso di questo tipo in questa posizione e che i parametri riguardanti
la superficie verde minima e i posteggi interrati sono
praticamente irrealizzabili e hanno pertanto solo valore
enunciativo. Sarebbe auspicabile risolvere diversamente
almeno il problema dei posteggi.”
b)
Aumenti di percorsi di passeggiata al lago (D2 lett. c)
Circa
la passeggiata a lago il Consiglio di Stato stigmatizza
l’esiguità dei tratti costeggianti la riva, rilevando
quanto poco via __________ possa, per la sua distanza
dal lago, fungere da alternativa. Considerato che su
una riva di oltre 5.000 metri di lunghezza la passeggiata
pubblica a lago si riduce a ca. 1.300 metri è difficile
secondo il Consiglio di Stato ritenere che l’art. 3 cpv.
2 lett. c) LPT - ai cui sensi occorre “tenere libere le rive
dei laghi e dei fiumi ed agevolare il pubblico accesso e
percorso ”- trovi adeguata applicazione.
Il
Consiglio di Stato ha nondimeno approvato su questo punto
il PR, “considerato che dopo l’inserimento della linea di
arretramento le disposizioni applicabili escluderanno degli
interventi che potrebbero pregiudicare la futura realizzazione
della passeggiata.” Se il governo cantonale “rinuncia
ad una imposizione del tracciato” invita nondimeno
il Comune “ad adeguare la pianificazione locale
con una specifica variante o al più tardi con la revisione
del PR” (risoluzione, pag. 7).
Nella
propria risposta il Consiglio di Stato fornisce ulteriori chiarimenti
corroboranti l’ipotesi di un invito non vincolante.
Premette
di aver approvato il PRRL.A “in quasi tutte le sue componenti
ad eccezione di quelle modifiche di ufficio (risoluzione
par. D1, modifiche d’ufficio) e di quelle sospese
per ulteriori accertamenti prima della decisione finale
(risoluzione par. D3, decisione sospesa). Rileva quindi
che “per alcune tematiche, pur avendo accolto (approvato)
la proposta del PRRL.A (...) ha presentato un formale
invito al Municipio a voler procedere con l’elaborazione
di specifiche varianti da sottoporre nuovamente
al Consiglio comunale (LALPT, art. 34).” E a proposito
del punto 4 del dispositivo precisa: “ Nel paragrafo
D.2 della decisione (pag. 25) sono elencate una serie
di varianti di PR sulla quale il Municipio è chiamato (...)
a volersi nuovamente chinare al fine di precisare le scelte
pianificatorie ora approvate, così come presentate
dall’autorità comunale, ma non approfondite in
modo ottimale. In ogni caso è implicitamente riconosciuta
al Municipio prima e al Consiglio comunale
poi la facoltà di limitarsi alle scelte già prese
con il PRRL.A.” L’autorità cantonale, soggiunge il Consiglio
di Stato, “non poteva però limitarsi ad approvare senza
esprimere quello che potrebbe significare come un giudizio
di merito della proposta presentata dal Comune. Dal
lato pratico, comunque, non ci si è limitati a formulare delle
generiche annotazioni di merito, ma abbiamo pure colto
l’occasione per consegnare al Municipio degli elementi
di analisi che andranno più tardi affrontati dall’Autorità
comunale in sede di revisione del PR comunale
del 1987.” “In ogni caso, fa presente il Consiglio di
Stato, il punto 4 del dispositivo non è decisione che modifica
la situazione pianificatoria nota alla ricorrente perché
pubblicata nella primavera del 1994 (LALPT, art. 38,
cpv. 3, lett. c, seconda parte) ma è una proposta di affinamento
che (risoluzione contestata pag. 25) deve in ogni
caso essere sottoposta per adozione al legislativo comunale
e successivamente pubblicata con possibilità per
i cittadini di ricorrere nuovamente in prima istanza (LALPT,
art. 34 e 35).”
Il
Consiglio di Stato conclude che “è quindi evidente che contro
il punto 4 della decisione del Consiglio di Stato non è
data, in questa sede, facoltà di ricorso né al Municipio, né
tantomeno ai cittadini (anche se già ricorrenti). Pure evidente
è il fatto che il ricorso ora in esame non riguarda il tema
contestato dalla medesima ricorrente in prima istanza,
per cui ai sensi dell’art. 38, cpv. 3, lett. b. della LALPT
non può essere data la legittimazione a ricorrere in seconda
istanza.”
2.2 Conclusione
Se, dall’esegesi delle surriferite
citazioni testuali, cerchiamo, malgrado la fuorviante scarsa chiarezza delle
formulazioni e della sistematica, di eruire il vero senso della risoluzione
governativa qui contestata (termini come “necessitano” o invito “formale”
suggeriscono più un ordine che una semplice esortazione e così la collocazione dell’”invito”
nel dispositivo con l’indicazione dei mezzi di diritto), non possiamo
finalmente non concludere che l’intenzione del Consiglio di Stato non fu di
negare l’approvazione del PR sui punti elencati dal § D.2. Il PRRL.A è stato
approvato anche su quei punti, malgrado la messa in evidenza delle loro
debolezze e lacune.
Non si tratta né di una
modifica d’ufficio né di una decisione di rinvio al comune di una parte del PR
che non viene approvata, con l’obbligo di rivederla (entro un certo termine)
elaborando una variante soggetta alla procedura degli art. 32 seg. LALPT.
Procedura questa che il Consiglio di Stato ha sì evocato, ma con riferimento a
varianti che ha semplicemente invitato, non obbligato il comune ad
elaborare. La decisione non è vincolante su questo punto e soprattutto non
comporta mancata approvazione del PR per le parti pur definite bisognose di
affinamento.
Il fatto che la soluzione
attuale è criticata dal Consiglio di Stato al punto da invitare il comune,
ancorché in modo non vincolante, a porvi rimedio non costituisce decisione di
rinvio, non è una decisione incidentale (sui punti in esame la procedura si è
conclusa attraverso l’approvazione governativa) e ad ogni modo non arreca alla
ricorrente una pregiudizio irreparabile (ai sensi dell’art. 44 LPamm, risp. 45
PA). La ricorrente potrà sempre far valere le sue ragioni contestando le
varianti in discorso se e quando il comune le avrà adottate.
Per
tutte queste ragioni la ricevibilità del ricorso dev’essere negata.
- Spese e ripetibili
Considerato la mancanza di
chiarezza della risoluzione e in particolare del punto 4 del dispositivo, la
soccombenza della ricorrente non può esserle ragionevolmente imputata. Una
raccomandazione non vincolante non deve essere formulata nel dispositivo (così Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1993, pag. 135).
Se ne terrà dunque conto
esentando la ricorrente dal carico di tasse e spese di giudizio. Per lo stesso
motivo si impone di condannare il Consiglio di Stato a versarle congrue
ripetibili, considerato che la sua soccombenza, e per cominciare il ricorso
stesso, è in larga misura imputabile al suddetto errore, che non era di
immediata riconoscibilità. Si terrà conto nella determinazione delle ripetibili
che v’è pratica identità tra questo ricorso e quello interposto, ad opera dello
stesso legale, dalla Società cooperativa __________ __________.
Per
questi motivi,
dichiara
e pronuncia
-
Il ricorso é respinto.
-
Non si prelevano né tasse né
spese di giustizia. Il Consiglio di Stato verserà alla ricorrente fr.1'000.-- di ripetibili
-
Intimazione: -
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, _________
- Sezione pianificazione urbanistica, ___________
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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