AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.1995.26
Data decisione, Autorità:
26.07.1996, TPT
Incarto n.
90.95.00026
Lugano
6 agosto 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
visto
il ricorso del 15 febbraio 1995 di
-
__________ __________, __________,
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__________,
-
__________ __________, ,
-
__________ __________, __________,
tutti
rappr. dall’avv. __________. __________, __________ __________,
contro
la
risoluzione del Consiglio di Stato n. __________del 10 gennaio 1995 che ha
approvato la revisione parziale (piano delle zone e adeguamento della norme
di attuazione) del Comune di __________, respingendo contestualmente il
ricorso in prima istanza;
visto le osservazioni
17.5.1995 del Comune e la risposta 14.6.1995 del Consiglio di Stato nonché la
presa di posizione di __________ __________, __________ __________, __________
__________, __________ __________, __________ __________ __________ ____________________.,
__________ __________ e __________ e della __________ fu arch.
., tutti chiamati in causa, come peraltro __________
__________, __________ __________, __________ __________ che non hanno
presentato osservazioni;
r
i t e n u t o
in
fatto
a. Il Consiglio
comunale di Losone ha adottato nella seduta del 20 dicembre 1993 il nuovo piano
delle zone e adeguato corrispettivamente le NAPR in attesa di procedere alla
revisione generale del PR, approvato il 23.4.1976 dal Consiglio di Stato e in
seguito solo parzialmente modificato.
Il
nuovo piano delle zone mantiene per lo più il perimetro
b. I ricorrenti
contestano che tale nuovo regime venga applicato alla parte della suddetta zona
racchiusa tra il torrente __________, Via __________, via __________ e via
__________ __________, in cui posseggono assieme la maggior parte dei fondi,
per lo più edificati. Fanno valere che un simile incremento dell’edificabilità
modificherebbe sostanzialmente la fisionomia del comparto, senza peraltro che
vi corrisponda un interesse pubblico di qualche rilievo, tanto ampia è
l’edificabilità complessiva consentita dai nuovi azzonamenti. Chiedono dunque
che il comparto litigioso venga riassoggettato alla precedente normativa
c. Comune e Consiglio
di Stato chiedono il rigetto dell’impugnativa ribadendo la validità della
soluzione avversata.
d. Nell’udienza del 29
marzo 1996 le parti hanno riconfermato le loro allegazioni e domande.
e. Nella loro presa di
posizione i chiamati in causa hanno fatto adesione alla soluzione
pianificazione qui dedotta in giudizio.
Delle motivazioni delle
parti diremo all’occorrenza nei considerandi.
c
o n s i d e r a t o
in
diritto
- La competenza di
questo tribunale è data dall'art. 26 quater lett. D LOG, introdotto con la
Legge concernente l'istituzione del Tribunale della pianificazione del
territorio, entrata in vigore il 1. ottobre 1992.
A norma dell’art. 38 LALPT
contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della
pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), i proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata
dalla decisione del Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).
In concreto, la
legittimazione attiva dei ricorrenti, già insorti in prima sede, per gli stessi
motivi, giusta l’art. 35 LALPT, è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b)
LALPT.
Presentato
nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.
-
II comune gode di
autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del
comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il
comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del
territorio (art. 1 LE 73, art. 24 LALPT; DTF inedita 21 novembre 1990 in re
comune di Brissago). L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3
lett. b) LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da
parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma
dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il
PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della
legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A
contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al
comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: Le autorità
incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro
subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti.
Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio
apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere
tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato
non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale
non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve
al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i
principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non
danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal
comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento
giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (116 Ia
226 seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren
bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Rep. 1991, pag. 45 seg., in part. 55).
-
La vertenza ruota
attorno al tema della densificazione. E’ infatti seguendone il dettato
che il comune ha aumentato i parametri edificatori del quartiere, anche di
quella parte in cui sono siti i terreni dei ricorrenti.
Ricordiamo che tra gli
scopi della pianificazione del territorio figura in primissimo piano quello di
assicurare “una funzionale utilizzazione del suolo e una razionale
abitabilità del territorio”. E’ quanto l’art. 22quater Cost fa carico ai
Cantoni di attuare attraverso i piani di azzonamento, nell'ambito delle norme
generali che la Confederazione dovrà stabilire in via legislativa. In ossequio
a questo dettato la LPT ordina a Confederazione, Cantoni e Comuni di provvedere
affinché il suolo sia utilizzato con misura (art. 1 cpv. 1 LPT). A
sua volta l’art. 3 cpv. 3 LPT prescrive che: “Gli insediamenti devono
essere strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro
estensione.
E’ il principio dell’uso
parsimonioso del suolo, della concentrazione delle aree edificabili e,
implicitamente, della densificazione edificatoria: la condanna con ciò
dell'edificazione sparsa (Streubauweise) e in genere di un uso dispersivo del
suolo. Il principio non è però assoluto. Ne tempera i possibili eccessi il
postulato dell’art. 1 cpv. 2 lett. b LPT che vuole siano “creati e
conservati insediamenti accoglienti”. Dal canto suo il capoverso 3 ordina
di inserire negli insediamenti molti spazi verdi e alberati, di
preservare per quanto possibile i luoghi destinati all'abitazione da immissioni
nocive e moleste e inoltre di conservare i siti naturali e gli spazi ricreativi.
Densificazione, dunque, ma
senza perdere di vista, sacrificandola acriticamente al postulato della
razionalità, la qualità dell'insediamento.
Qui, come dappertutto in
campo pianificatorio, non v'è spazio per regole eccessivamente rigide e schematiche,
impotenti a gestire al complessità della realtà, ma occorre comporre le diverse
esigenze in modo da promuovere un insediamento ordinato, dallo sviluppo
armonioso, rispettoso del paesaggio e dell’ambiente, che nel contempo risponda
ai bisogni e alle aspirazioni della popolazione. Queste sono, notoriamente,
molteplici e variegate, irriducibili a formule semplificatorie.
E’ dunque d’obbligo
un’attenta e rigorosa ponderazione degli interessi, come puntualmente prescrive
l’art. 3 OPT.
E’
alla luce di questi principi che va giudicata la validità della densificazione
operata dalla variante di PR in contestazione.
- A favore della
soluzione in esame, nelle osservazioni presentate al ricorso di prima istanza e
richiamate in questa sede senza ulteriore commento, il Comune precisa di aver “inteso
creare una zona dalle caratteristiche unitarie tenendo conto che le precedenti
normative erano troppo limitative per rapporto al pregio della situazione e per
la necessità di sviluppo.” Questa zona comprende “tutta la fascia
posta a sud del torrente __________ fino al confine del bosco, ossia al limite
della zona edificabile” e non solo “la porzione” tra Via __________,
Via __________ e il torrente __________ di cui i terreni dei ricorrenti
costituiscono una parte importante. Se questo comparto è già largamente
edificato e con costruzioni recenti, sicché l’aumento degli indici di
sfruttamento non porterà “se non in tempi certamente assai remoti” ad una loro
riedificazione e quindi ad incrementi della sostanza edilizia, non così per la
rimanente zona dove “le nuove norme permettono un uso razionale e
parsimonioso dei fondi con effetto immediato”.
Il Comune chiede quindi
che il ricorso venga respinto.
Il Consiglio di Stato, pur
rilevando che la revisione parziale del PR non ha tenuto conto dei suggerimenti
dipartimentali volti a imprimere “maggior propositività al piano delle zone
con l’elaborazione di un nuovo concetto urbanistico”, ha nondimeno ritenuto
di non potersi esimere dall’approvarla, in ossequio all’autonomia comunale, non
senza tuttavia osservare che “perlomeno nei comprensori edificabili più
importanti ci si debba nuovamente chinare per dare al PR gli strumenti di
gestione consoni con l’importanza dell’area urbana che da tempo non si
arresta più al fiume __________ (__________) ma tocca un’area ben più vasta
comprendente perlomeno __________ e __________.”
- Nella risposta al
ricorso il Consiglio di Stato, con riferimento agli obiettivi del PD che
postulano una densificazione razionale dell’insediamento, osserva che: “ci
troviamo nell’agglomerato urbano del __________, che i servizi pubblici sono
presenti e che la strutturazione degli insediamenti non può più limitarsi alle
‘zone R2’. Il comune ha tenuto conto, in parte, delle tesi dei
ricorrenti proponendo un azzonamento coerente con il preesistente e con la densificazione
delle zone a ridosso di questo quartiere. Bastino i dati relativi alle zone a
nord del quartiere (R4: i.s. 0,8 - R5: i.s. 1,0) e la zona a sud, cioè ad
__________, (Rar 5: i.s. 0,8).” Il Consiglio di Stato ricorda che nelle sue
conclusioni dei lavori nel piano regionale dei trasporti (PTLV) del marzo 1995
“la CIT del __________ ha definito il quartiere come zona C (cintura) nel
piano relativo alle ‘zone posteggio’ (A: nucleo - B: centro - C: cintura - D:
residenziale) e come ‘altra area urbana’ (zona III) nell’analisi dell’azzonamento
generale della regione in base al servizio con trasporti pubblici (zona I: area
urbana; zona IV: aree periferiche).” Per meglio comprendere queste precise
analisi della CIT, soggiunge il Consiglio di Stato, “basti pensare che le
zone D (residenziale) si riferiscono alle zone collinari e ai quartieri esterni
all’agglomerato urbano mentre le zone IV (aree periferiche) sono pure solo
quelle esterne. Per contro le zone III (altre aree urbane), come quelle del
quartiere in esame, si estendono (per esempio) a tutto il comprensorio
edificabile di __________.”
Il Consiglio di Stato ne
conclude che se “è evidente che la pianificazione del territorio non può fare
astrazione della realtà locale e delle preesistenze”, “ciò non può essere preso
come pretesto per limitare i criteri di decisione solo alle preesistenze.
Mantenere l’azzonamento “R2” significa pianificare il quartiere in esame come,
per esempio, il quartiere di case monofamigliari site nella porzione
settentrionale del comprensorio edificabile di __________.”
Secondo il Consiglio di
Stato, dal profilo della qualità urbanistica “il mantenimento dell’indice di
occupazione precedente (30%) è più che sufficiente per limitare uno sviluppo
del quartiere non coerente con l’attuale struttura dell’edificazione.”
In sintesi il Consiglio di
Stato approva la densificazione prevista dalla discussa variante di PR tenuto
conto della collocazione di __________ nel contesto della regione locarnese e
del suo ruolo di cintura urbana, destinata ad accogliere l’espansione della
città al di là dei confini giurisdizionali di Locarno. Posizione e ruolo che il
piano viario del locarnese ha considerato nelle sue valutazioni, presupponendo un’assetto
pianificatorio del territorio conforme alla vocazione periurbana del comune. In
questa concezione la prossimità del comparto litigioso all’attuale limite della
città lo predestina ad accoglierne tra i primi lo sviluppo. Compatibilmente con
quello scenario sono stati studiati dalla CIT i problemi della mobilità e in
particolare i posteggi e il servizio dei mezzi pubblici di trasporto. Con
questa impostazione non si concilia il mantenimento della bassa edificabilità
del quartiere, propria di una zona residenziale da porsi fuori dagli assi
principali della crescita urbana, ad esempio in zona collinare o ai margini
della zona edificabile. Come, precisamente, ha fatto il comune con la revisione
degli azzonamenti, tenuto nondimeno conto, almeno in parte, dei postulati ricorsuali
e quindi mantendo se non l’altezza dei fabbricati l’attuale i.s estremamente
basso (0.30) e in generale il carattere residenziale relativamente estensivo
del quartiere.
- In linea di
principio non può essere negato l’interesse pubblico ad una pianificazione
ottimale, che ordini il territorio nel modo più razionale possibile, in
funzione del massimo sfruttamento dei servizi pubblici, in particolare dei
trasporti, e non v’è dubbio che un sapiente dosaggio della densità edilizia vi
possa utilmente contribuire.
In quest’ottica i
parametri edificatori adottati dalla variante per l’intero quartiere tra via
__________ __________ e la __________ non appaiono certo eccessivi tenuto conto
della prossimità con __________ e della contiguità del quartiere con zone
edificabili di più alto potenziale edificatorio. I ricorrenti non lo
contestano. Contestano che sia sottoposta a questo regime la parte del
quartiere costituita in grande maggioranza dai loro fondi. L’assetto, asseriscono,
ne verrebbe stravolto e con ciò disatteso l’obbligo di creare e conservare
insediamenti accoglienti posto a carico dei comuni dall’art. 1 cpv. 2 LPT. Il
nuovo ordinamento conviene invece a quei proprietari-non ricorrenti che hanno
risposto alla nostra chiamata in causa.
- Per risolvere la
vertenza occorre per prima cosa stabilire se il comparto litigioso presenta i
necessari presupposti per poterlo regolamentare separatamente.
E’ solo se questo nodo è
sciolto positivamente che si potrà stabilire se i motivi per estendervi i
parametri previsti per l’intero quartiere prevalgono su quelli a mantenere nel
comparto la disciplina preesistente.
- Per rispondere al
quesito occorre analizzare più davvicino la situazione del comparto. Come
rileva il comune, esso fa parte del quartiere contenuto tra via __________
__________, a sud e il torrente __________ a nord, occupandone per la
precisione il settore tra il torrente __________ a nord, via __________ a sud
(parallela alla via __________ __________), la trasversale via __________ ad
est e via __________ __________ ad ovest. Si noti che la via __________ taglia
per il lungo il quartiere dividendone in due parti quasi uguali il settore
centrale, di gran lungi il più importante, dove appunto è sito il nostro
comparto.
L’area è largamente
edificata. Infatti delle 47 particelle che la compongono solo 8 non sono
costruite. Come risulta dall’estratto di mappa le superfici libere si trovano
alle estremità orientale e occidentale e in parte al centro; per il resto - e
segnatamente nel segmento ad ovest - vi è un’edificazione assai serrata su
particelle relativamente strette. Il comparto risulta quasi interamente coperto
di ville e villette a uno e due piani, per lo più monofamiliari, immerse nel
verde dei loro giardini fioriti ed alberati.
E’ un piccolo quartiere
eminentemente residenziale, tranquillo e appartato, per lo più abitato dagli
stessi proprietari, che per la chiara definizione dei suoi spazi e la
compiutezza del suo assetto urbanistico forma un’entità non immeritevole a
priori di un proprio regime pianificatorio, distinto da quello del rimanente
comprensorio da cui la divide la netta cesura di via __________.
Occorre dunque esaminare
se rettamente il comune lo ha escluso , in nome di una disciplina unitaria che
abbracci l’intero comprensorio.
E’ quanto contestano i 35
ricorrenti, ossia la stragrande maggioranza dei proprietari, chiedendo che il
comparto rimanga assoggettato alla precedente normativa, nell’assunto che la
nuova non potrebbe che sconvolgerne la fisionomia.
Le
preoccupazioni sono fondate.
Le nuove norme sono in
effetti atte, in sé, a mutare sensibilmente il carattere del quartiere. In
particolare la possibilità di costruire tre piani in un quartiere dove le case
ne hanno uno solo o al massimo due può, aggiunta al raddoppio dell’indice di
sfruttamento, scompensare l’assetto attuale. Ne nasce una serie di problemi tra
cui non può non essere annoverata l’insolazione là dove le case sono vicine, le
particelle strette.
Le maggiori possibilità
edificatorie sono di per sé suscettibili di innescare nel quartiere un processo
di trasformazione a catena tale da scompensarne l’equilibrio. Non può essere
esclusa a priori (la contiguità non è vietata) una riunione di particelle per
dar luogo a blocchi di appartamenti, la partenza di residenti proprietari per
far spazio a locatari. Insomma, un cambiamento anche radicale dell’assetto
attuale.
Malgrado la compatta
levata di scudi contro la variante non è escluso, e il rischio non può essere
accollato ai ricorrenti, che le maggiori possibilità edificatorie inneschino
nel quartiere un processo di trasformazione a catena tale da sovvertirne
finalmente l’attuale configurazione.
Chi ha scelto questo luogo
per mettervi le sue radici, vi ha investito i suoi risparmi, costruito la sua
casa (non importa quanto modesta, giusta l’ariostesco “parva sed apta mihi” o
il più casalingo “casa mia casa mia per piccina che tu sia tu mi sembri una
badia”), assisterà impotente alla caduta di quel piccolo mondo nel quale aveva
investito non solo i suoi soldi ma anche sé stesso, immedesimandovisi.
Le sue aspettative non
possono essere tradite per qualche decina di unità-abitanti in più, per qualche
utente in più dei trasporti pubblici.
Non quando un intero
quartiere le condivide e si solleva in corpore contro la trasformazione che lo
minaccia.
Non si può peraltro
minimizzare i sentimenti di appartenenza, di identificazione che nascono dalla
relazione privilegiata con un luogo. L’importanza di questi valori sul piano
esistenziale è grande. E lo è anche socialmente, tant’è che molto ci si
preoccupa della loro perdita e con essa della coesione sociale, della
solidarietà, e precisamente del senso di appartenenza ad una comunità;
sentimenti tutti che presuppongono per cominciare un saldo punto di riferimento
locale: partono dal piccolo per assurgere al grande e non vanno soffocati
all’origine.
La razionalizzazione, la
funzionalità non possono richiedere questo sacrificio. D’altronde ci si è
accorti da un pezzo della limitatezza di questi paradigmi. Ci si è accorti
dell’importanza che riveste l’amabilità, la convivialità, la stessa sensualità
della città e quindi, contrariamente allo scarso peso che sembra attribuirgli
la giurisprudenza, dell’estetica. Non si può amare una città brutta, sciatta,
malata di __________, anonima e senz’anima. Che molto dipende, se c’è, dagli
abitanti e dal piacere che hanno di abitarvi.
Per tornare sul piano
della concretezza: così come si è venuto configurando il comparto in discussione
risponde a un bisogno effettivo, degno di tutela, della popolazione residente e
non v’è d’altra parte un interesse pubblico sufficiente ad assoggettarlo alla
regolamentazione del rimanente quartiere. Non basta a giustificarlo la limitata
maggior densificazione che se ne conseguirebbe e tanto meno l’uniforme
regolamentazione dell’intero quartiere. Con la variante si avrebbero al massimo
cinquanta unità insediative in più che col vecchio regime (31 + 10 +10). Poco
o niente difronte alla contenibilità di 9.200 abitanti equivalenti offerta dai
nuovi azzonamenti rispetto alla popolazione attuale di ca. 5.400 abitanti (cfr.
risoluzione impugnata). Non è ovviamente la mancanza all’appello di questi
utenti, rispetto alle previsioni, a scompensare il sistema dei trasporti del locarnese.
Né, d’altra parte,
l’interesse dei proprietari non-ricorrenti a sfruttare la maggiore
edificabilità può essere ritenuto prevalere su quello dei ricorrenti ad
opporvisi.
Non può alla fin fine
essere dimenticato che a formare il quartiere, a conferirgli la sua fisionomia
sono proprio costoro, con le loro case, i loro giardini, non l’urbanista, non
la CIT, non lo stesso comune. E il tutto è stato creato in perfetta consonanza
con l’ordinamento vigente. Tale risultato non può ora essere stravolto,
vanificando le aspettative di chi l’ha creato.
Il principio che il
proprietario debba sempre fare i conti con il cambiamento del diritto non
significa che debba essere esposto a cambiamenti ingiustificati.
- Gli scopi che la
variante persegue (densificazione) sono peraltro seriamente messi in forse - e
comunque la loro attuazione rinviata nel tempo - dalla ferma volontà dei
ricorrenti di non far capo alle maggiori possibilità edificatorie offerte. Su
13 proprietà è stata eretta una servitù che addirittura limita l’altezza a 5,5 mtl.
Ora è ben vero che la pianificazione del territorio non è vincolata da questi
accordi di natura civile, ma ciò non toglie che tutto, anche questo dettaglio,
mostra la radicata volontà di mantenere l’attuale assetto del quartiere, tant’è
che lo stesso comune ritiene alquanto remota la piena utilizzazione delle nuove
opportunità. I nuovi parametri sono dunque verosimilmente inidonei, nelle
circostanze, a raggiungere gli scopi prefissi.
Trova conferma in casu il
saggio principio che la pianificazione fa bene a prendere per punto di partenza
le situazioni preesistenti e a non scostarsene se non per motivi importanti che
in concreto non si verificano.
E’ irrealistico, e quindi
destituito di interesse, prevedere mutamenti che non sono voluti da chi li deve
porre in atto.
Così,
mutatis mutandis, a proposito di linee di allineamento il Tribunale
federale nella sentenza del 29 marzo 1996 in re D, consid. 4)
- Non sono date, tutto
ben considerato, le condizioni che gli art. 21 LPT e 41 LALPT pongono alla
modifica dei piani regolatori.
La soluzione del conflitto
tra l’esigenza di stabilità del PR da una parte e della sua adattabilità alle
nuove circostanze dall’altra richiede una ponderazione di tutti gli interessi
in giuoco, la quale non giustifica in concreto, per i motivi sopra svolti, il
vessato provvedimento pianificatorio.
La densificazione per
utile che possa essere non è fine a sé stessa.
Può peraltro avere secondo
le circostanze effetti perversi contro i quali mette opportunamente in guardia
__________ __________ in “Considérations sur l’aménagement, la construction et
l’habitat” (Mémoire N° 55 ASPAN, 1992): “il est certainement erroné de prévoir
pour des zones ayant des structures déjà développées, des indices d’utilisation
plus élevés, sans tenir compte des plus petits volumes de construction déjà existants:
on stimule ainsi la hausse des prix du terrain et l’on menace à moyen ou à long
terme l’existence de la propriété morcélée en mains privées, souvent même détenue
par ceux qui y habitent.”
Come avverte il TF in DTF
113 Ia 266 segg., citando l’art. 1 cpv. 2 lett. b LPT: “Il convient que les nouvelles
constructions s’intègrent au milieu bâti existant et ne lui portent pas préjudice.”
Ora i citato disposto annovera tra gli scopi fondamentali della
pianificazione il sostegno agli sforzi intesi a creare e a conservare
insediamenti accoglienti. E dunque vanno per prima cosa mantenuti
accoglienti gli insediamenti che già lo sono.
- Per i motivi qui
esposti, l’applicazione al comparto litigioso dei parametri edilizi previsti
dalla variante di PR non corrisponde ad una corretta ponderazione degli
interessi in presenza e non poteva quindi essere approvata dal Consiglio di
Stato senza violare il diritto federale.
La relativa decisione
governativa dev’essere quindi annullata. Il comparto in questione torna perciò
ad essere retto dall’ordinamento previgente, libero il comune di apportarvi,
attraverso una nuova variante, quei correttivi che senza mutare sostanzialmente
l’assetto del comparto stesso ne rendano più consona l’edificabilità ai nuovi
dettami in materia di densificazione, ad es. aumentando l’indice di
sfruttamento, ritenuto che gli stessi ricorrenti non si oppongono al suo
innalzamento da 30 a 40.
Per
questi motivi,
visto
in particolare gli art. 1, 3, 21 LPT; 3 OPT; 28, 29, 40 LALPT;
dichiara
e pronuncia
- I ricorsi sono accolti.
§)
Di conseguenza la risoluzione governativa qui impugnata è annullata
nella misura in cui approva la contestata variante di PR
relativamente al comparto sito tra via __________, via __________,
via __________ __________ e il torrente __________. Il comparto rimane
di conseguenza assoggettato alla precedente normativa.
-
Non si prelevano tasse né
spese di giudizio. Il comune corrisponderà ai ricorrenti fr. 1’200.-- di
ripetibili.
-
Intimazione: -
__________ __________, __________ __________, __________
__________, a: __________ __________, __________
__________ e __________ __________, __________
__________ __________, __________
__________ __________, __________
__________ __________, __________
__________ __________ __________, __________
__________ __________, __________ __________, __________ __________,
a: __________ __________, __________
Municipio di ______
- Consiglio di Stato, _________
- Sezione pianificazione urbanistica, __________
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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