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Numero d'incarto:
90.1995.149
Data decisione, Autorità:
21.01.2002, TPT
Incarto n.
90.1995.00149
Lugano
21 gennaio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta,
presidente,
Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna
Il segretario
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 3 novembre 1995 di
__________,
__________,
contro
la decisione 3 ottobre 1995 del Consiglio di Stato
concernente l’approvazione della revisione generale del PR del comune di
__________ e l’evasione dei ricorsi di prima istanza.
visto la risposta 20 dicembre 1995 del Municipio di
__________ e 2 maggio 1996 del Consiglio di Stato, rappresentato dalla
Divisione della pianificazione territoriale;
letti gli atti e compiuti i necessari accertamenti;
ritenuto
in fatto
a. La
ricorrente contesta l’esclusione dalla zona edificabile della part. 1805 RFD
__________, di sua proprietà, dolendosi che il Consiglio di Stato l’avesse
confermata con la qui avversata decisione, respingendo il suo ricorso di prima
istanza.
Chiede
che il fondo sia inserito almeno in parte nella zona edificabile o nella zona
di mantenimento confinanti.
b. La mancata
inclusione è dovuta essenzialmente al carattere boschivo del fondo, rilevato
dal circondario forestale e riportato a titolo indicativo nel PR nell’attesa
dell’accertamento formale del limite del bosco a contatto con la zona
edificabile, a norma dell’art. 10 cpv. 2 LFo.
c. Dopo
l’udienza del 29 agosto 1996 in cui le parti si sono riconfermate nelle
rispettive allegazioni e domande, la procedura di accertamento ha avuto luogo e
si è conclusa con la decisione del Consiglio di Stato no. __________del 4
settembre 2001.
Di
interesse per la presente vertenza è l’approvazione del limite del bosco a
contatto con la zona edificabile rilevato dai piani no. __________ e
__________, dai quali risulta che la part. __________si trova interamente in
area forestale.
considerato
in diritto
- Giusta
l’art. 18 cpv. 3 LPT l’area boschiva è definita e protetta dalla legislazione
forestale.
Ora
questa enuncia all’art. 3 LFo il precetto fondamentale che “l’area forestale
non va diminuita”.
Gli fa
eco l’art. 5 LFo vietando in linea di principio i dissodamenti.
Deroghe
sono ammesse solo se il richiedente comprova l’esistenza di gravi motivi
preponderanti rispetto alla conservazione della foresta, più altre condizioni
che qui non conta enumerare. Esse riguardano essenzialmente il dissodamento
finalizzato alla realizzazione di opere importanti, attuabili solo in quel
luogo (art. 5 cpv. 2 LFo). E’ precisato che non sono motivi gravi gli interessi
finanziari, come un più redditizio sfruttamento del suolo o l’acquisizione di
terreno a buon mercato per scopi non forestali (art. 5 cpv. 3 LFo).
-
Tra i casi
di dissodamento l’art. 12 LFo contempla l’inclusione della foresta nei piani di
utilizzazione (PR), subordinandola all’ottenimento del relativo permesso.
Questo sarà concesso, analogamente a quanto sopra ricordato, solo se i motivi
sono di tale rilevanza da prevalere sulla conservazione della foresta. Tipico
caso, la necessità di insediare nell’area forestale un’opera o un impianto di
grande interesse pubblico il cui impatto non consente di far capo ad una
semplice autorizzazione eccezionale fuori zona edificabile, ma richieda la
creazione in quel luogo di una specifica zona di utilizzazione. Non si
concederà invece il dissodamento del bosco semplicemente per allargare la zona
edificabile.
-
Giustamente,
quindi, il Consiglio di Stato ha negato l'inserimento della part. __________in
una zona di utilizzazione, visto il carattere boschivo dell’area, confermato
dall’accertamento formale.
La
domanda di attribuirne almeno parte alle confinanti zone residenziale estensiva
o di mantenimento non può essere accolta.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso
é respinto.
-
Non si
prelevano tasse di giustizia.
-
Intimazione: -
__________, __________
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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