AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
90.1994.314
Data decisione, Autorità:
24.07.1995, TPT
Incarto n.
90.94.00314
Lugano
24 luglio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto
dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visti
i ricorsi
di _, rappresentato
dal _; 14 settembre 1994
e _, __, rappr.
da: _. _, __; 20 settembre 1994
,
rappr. da _, _, 22 settembre 1994
contro
la risoluzione 12 agosto 1994 del Consiglio di Stato
(n. _) che approva il piano degli interventi (Piano particolareggiato) nei
nuclei del Comune di __ed evade i ricorsi di prima istanza;
viste le osservazioni 8
novembre 1994 del Consiglio di Stato,
letti ed
esaminati gli atti,
esperiti i
necessari accertamenti,
r i t e n u t o
in fatto
a. Il Piano regolatore
del Comune di _é stato adottato dal _di _il 12 agosto 1980.
In data 7 giugno 1993 il
consiglio comunale di _ha deciso l’adozione, sottoforma di piano particolareggiato
(PP), di un “Piano degli interventi nei nuclei di _, Corte, Sala, _e _ ”
oggetto della presente procedura.
b. Con risoluzione 12
agosto 1994 il Consiglio di Stato ha approvato il Piano particolareggiato con
alcune modifiche apportate nel corso dell’esame di opportunità ed ha evaso i
ricorsi di primo grado.
Fra le modifiche operate
d’ufficio dal _di _figura lo stralcio dal comprensorio del nucleo di _ dei mapp.
n. _, _4, _, _e _, per i quali rinvia ad uno studio pianificatorio
particolareggiato (PP o Piano di quartiere), nonché lo stralcio del mapp. n. _,
la cui destinazione pianificatoria dovrà esser precisata in sede di revisione
del PR, attualmente in corso.
A sostegno della sua
decisione il Governo cita il rapporto della Commissione bellezze naturali del
27.9.1993, dal quale si evince che gli edifici sorgenti sulle particelle
oggetto dello stralcio non presentano caratteristiche architettoniche tali da
potere essere assimilate ai vicini nuclei di _e _, e che pertanto le stesse
meritano piuttosto di essere l’oggetto di uno studio urbanistico particolare
volto ad un loro inserimento tra i citati nuclei quale “elemento di
correlazione”.
c. Avverso la
risoluzione governativa d’approvazione del PP sono insorti davanti a questo
Tribunale _e _ _, proprietari dei mapp. n. _e _, gli eredi fu _, proprietari
del fondo n. _, e il Municipio di _.
Essi contestano, con
argomentazioni più o meno analoghe, il ridimensionamento del PP così come
imposto dall’autorità di prima istanza, nonché l’opportunità di procedere ad
uno studio pianificatorio limitatamente ai mappali stralciati dalla zona
nucleo, dato che causerebbe un blocco edilizio dei fondi con grave pregiudizio
per i proprietari.
Sulla scorta di
motivazioni storico-architettoniche, essi chiedono il reinserimento di
suddetti fondi nella zona nucleo originariamente prevista dal Comune.
d. Il Consiglio di
Stato, con risposta del 8 novembre 1994 chiede la reiezione dell’impugnativa .
Nel merito della
legittimità delle modifiche apportate d’ufficio al PP dei nuclei di _, il
Governo sottolinea come gli importanti cambiamenti urbanistici di questi
decenni hanno irrimediabilmente cambiato il contesto dei nuclei storici del
Comune e che lo studio particolareggiato previsto per i mappali oggetto della
modifica d’ufficio non deve essere inteso come uno strumento che
necessariamente snaturerà i rapporti tra le proprietà in questione e
l’adiacente nucleo, bensì come l’occasione di armoniosa integrazione nello
stesso, tenendo tuttavia conto delle differenti caratteristiche e posizione sul
territorio.
e. In data 20 febbraio
1994 è stato esperito un sopralluogo alla presenza delle parti, all’occasione
del quale esse si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande
rinunciando alle conclusioni e al dibattimento finale.
c o n s i d e r a t o
in diritto
- Ai sensi dell’art.
38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al TPT entro
30 giorni dalla notificazione.
L’art.
38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti,
per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), i proprietari dei fondi la cui
situazione è stata modificata dalla decisione del Consiglio di Stato (cpv. 4
lett. c).
La legittimazione ricorsuale
degli insorgenti _e _ è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT, quella
del Municipio di _ a norma del cpv. a) del medesimo disposto.
I ricorsi, inoltrati nel
termine di legge, risultano tempestivi ed sono dunque ricevibili in ordine.
- Il comune gode di
autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del
comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il
comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del
territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia non è però
assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv.
3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle
autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i
loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire
il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Non può
però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non
poggi su alcun criterio oggettivo o sia manifestamente insostenibile. Deve al
contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i
principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non
danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal
comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento
giuridico, questi invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia
226 seg. consid. 2a; A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren
bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 segg., in part. 55).
Il TPT non dispone,
contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in
applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una
modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la
violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione
di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa,
l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere,
la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento
inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3
LALPT).
- L'art. 1 LPT prevede
che Confederazione, Cantoni e Comuni provvedono affinché il suolo sia
utilizzato con misura. Essi coordinano le loro attività d'incidenza
territoriale e ordinano l'inserimento in vista di uno sviluppo armonioso del
Paese.
Nell'art. 3 LPT sono
enunciati i principi pianificatori cui le autorità preposte alla pianificazione
devono attenersi nello svolgimento dei loro compiti. Tra questi figura in primo
luogo il rispetto del paesaggio, nonché l'esigenza di strutturare gli
insediamenti secondo il bisogno della popolazione.
La pianificazione del
territorio avviene segnatamente attraverso il piano di utilizzazione comunale
(Piano regolatore: PR) che, giusta l'art. 14 LPT, disciplina l'uso ammissibile
del suolo, delimitando in particolare le zone edificabili, agricole e protette.
L’art. 17 LPT indica i
valori, naturalistici o storico-culturali da proteggere con l'istituzione di
apposite zone.
Queste le zone prescritte
dal diritto federale. I Cantoni possono prevederne altre (art. 18 LPT). Nel Canton
Ticino l'art. 28 cpv. 2 lett. c LALPT dà facoltà al comune di " fissare i
fondi la cui utilizzazione é subordinata a un piano particolareggiato, a un
piano di quartiere o ad un'operazione di ricomposizione particellare”.
A norma dell'art. 28 cpv.
2 lett. h LALPT, le rappresentazioni grafiche dei PR (e dei PP) possono fissare
i vincoli speciali cui é assoggettata l'utilizzazione di taluni fondi, in
particolare per la tutela del paesaggio e di edifici di pregio
storico-culturale.
Il piano particolareggiato
organizza e disciplina nel dettaglio l'uso ammissibile di una parte esattamente
delimitata del territorio comunale, quando particolari obbiettivi di promozione
urbanistica o socio-economica lo giustificano oppure interessi inerenti alla
protezione naturalistica o ambientale, di monumenti, nuclei o centri storici lo
richiedono. Esso deve essere previsto nell'ambito di un piano regolatore
comunale (art. 54 LALPT).
- Nella fattispecie
occorre pertanto esaminare la validità delle modifiche ordinate d’ufficio dal
Consiglio di Stato.
4.1 Il Municipio di chiede
l’inserimento nella zona nucleo di _del mapp. n. _. A suo dire, la collocazione
del gruppo di edifici, tra i quali un rinomato ritrovo pubblico del Comune,
lungo la tradizionale via di collegamento tra i vari nuclei di _e gli altri
comuni della sponda sinistra del _e, giustifica senz’altro l’inserimento del
fondo nel vicino nucleo di _, situato una decina di metri più avanti sul lato
opposto della strada.
Di diverso parere è il
Consiglio di Stato, il quale contesta un'estensione del limite della zona
nucleo a questo fondo. L'autorità governativa rileva che proprio la strada
cantonale é diventata negli ultimi decenni un elemento di netta divisione,
caratterizzata com’é da un forte traffico di scorrimento da e per Lugano.
Questa evoluzione ha ridefinito il limite urbanistico del nucleo di _,
racchiuso a valle della strada, distinguendolo nettamente dall’area
residenziale che si sviluppa a monte della stessa. La presunta appartenenza del
fondo mapp. n. _ al nucleo di _viene d’altronde manifestamente contraddetta
dallo stesso PR di _, adottato nel 1980, che attribuisce il sedime in questione
alla zona residenziale R2.
A mente di questo
Tribunale, la scelta operata dall’autorità governativa merita di essere
tutelata; considerato che la particella presenta costruzioni di nessun valore storico-architettonico
e che la sua ubicazione lungo la strada costituisce addirittura un ostacolo per
un intervento urbanistico qualificante delle retrostanti parcelle (cfr. avviso
27.9.1993 della CBN),.non si vede per quale motivo l’autorità cantonale avrebbe
dovuto includere detto fondo nella zona nucleo.
Lo stesso discorso vale
per le part. 598 e 597, che il Municipio vorrebbe veder inserite nel nucleo.
Queste non presentano costruzioni di particolare valore storico-architettonico
e perdipiù risultano separate dal nucleo di _dal complesso di costruzioni
costituente la fabbrica _i.
Le richieste del Municipio
di _non meritano dunque accoglimento su questo punto.
4.2 Tutti i ricorrenti
contestano poi l’opportunità di uno studio pianificatorio approfondito
riguardante le part. _, _e _, che pretendono appartenere al nucleo; essi
ritengono inoltre che tale scelta pianificatoria giunge a seguito di un
incomprensibile cambiamento di direzione da parte dell’autorità cantonale
rispetto all’esame preliminare del Dipartimento, sulla cui base vi é stata
l’adozione del Consiglio comunale.
Ora, le particelle n. _e
_(proprietà _), come evidenziato anche dal sopralluogo, sono caratterizzate
dalla presenza di una fabbrica di notevoli dimensioni (azienda vinicola) con
diverse piazzole; non si tratta, pacificamente, di costruzioni in qualche modo
assimilabili alla tipologia della zona nucleo tradizionale.
Più controversa può
apparire la scelta di escludere dalla zona nucleo la part. n 414 (proprietà _),
ove sorge un’antica casa che si affaccia sulla _. La Commissione delle _nel suo
preavviso del 27.9.1993 non aveva infatti menzionato la particella n. _ tra
quelle da stralciare dalla zona nucleo.
E’ tuttavia comprensibile
che, al fine di mantenere intatto e dotare di confini ben delineati tutto il
comparto sottoposto a studio urbanistico particolare (PP o piano di quartiere),
l’autorità cantonale abbia voluto escludere anche quest’ultima proprietà dal
nucleo tradizione di _, dal quale risulta peraltro separata da _ (cfr.
planimetri in atti).
Come rettamente
sottolineato dall’autorità di prima istanza, il fatto di aver previsto per i
fondi oggetto dello stralcio l’adozione di un piano particolareggiato o di
quartiere non significa che si voglia in qualche modo isolarli dal retrostante
nucleo, né che si voglia modificare in senso necessariamente più restrittivo e
vincolante la loro destinazione o i loro parametri edilizi. Al contrario, lo
studio urbanistico particolareggiato persegue lo scopo di integrare il più
armoniosamente possibile quest’area con il vicino nucleo, rispettandone però le
diverse caratteristiche storiche, architettoniche e funzionali, nonché la
particolare posizione all’entrata del villaggio. La scelta di escludere i
citati fondi dalla zona del nucleo appare ancor più fondata se si considera che
il PR di _del 1980 li aveva inseriti in una zona R3, negando implicitamente la
loro appartenenza storica al nucleo.
Né i ricorrenti possono
validamente affermare che il provvedimento pianificatorio adottato dal
Consiglio di Stato sia giunto a seguito di un’incomprensibile cambiamento di
opinione dell’autorità cantonale; se é vero che il Dipartimento dell’ambiente
nel suo esame preliminare del 30.6.1986 non aveva sollevato particolari
obiezioni a riguardo dei fondi oggetto della presente procedura, é altrettanto
vero che all’occasione si invitava il Municipio di _ad affinare ulteriormente
il lavoro di pianificazione dei nuclei in stretta collaborazione con la CBN e
la CMS (cfr. pag. 4 dell’esame preliminare). Chiamata ad esprimere la propria
autorevole opinione, la CBN si é pronunciata, durante la riunione informativa
del 27.9.1993 alla quale presenziavano i rappresentati del Municipio, per
l’esclusione dei fondi in oggetto dalla zona nucleo, opinione che il Consiglio
di Stato ha ritenuto di avallare adottando la contestata modifica d’ufficio.
4.3 Da quanto predetto,
risulta che le modifiche d’ufficio decretate dall’autorità governativa sono
senz’altro logiche e sostenibili, e meritano conferma anche in questa sede. Le
preoccupazioni espresse dai ricorrenti in merito ai tempi di realizzazione
dello studio particolareggiato e ad un conseguente blocco edilizio dei fondi,
pur comprensibili, devono cedere il passo al prevalente interesse pubblico che
soggiace alla misura pianificatoria.
Un’attiva partecipazione
dei proprietari della zona al futuro processo pianificatorio, oltre che
abbreviarne i tempi, potrà d’altronde esplicare dei benefici a lunga scadenza
di gran lunga superiori al temporaneo pregiudizio rappresentato dal blocco
edilizio : tutte le riserve avanzate dai ricorrenti, riconducibili a presunti
cambiamenti di destinazione dei fondi o ad un peggioramento dei loro parametri
edilizi rispetto alla situazione di appartenenza al nucleo, potrebbero infatti
essere tenute in considerazione dal Municipio nel processo di allestimento del
contestato strumento pianificatorio (PP o PQ) e, se ritenute fondate, divenire
elementi del progetto.
- Spese e tasse di
giustizia seguono la soccombenza, fatta eccezione per il Comune che non é
intervenuto a difesa di interessi pecuniari.
Per
questi motivi,
dichiara
e pronuncia
-
I ricorsi sono respinti.
-
Tasse di giustizia e spese
di fr. 800.-- (ottocento) sono a poste a carico dei ricorrenti, escluso il
Comune, in misura di fr. 400.-- cadauno.
-
Intimazione: -
Avv. _, _
_, _,
- Municipio di ___________
- Consiglio di Stato, __________
- Sezione pianificazione urbanistica, ___________
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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