Appeal struck out as moot; municipality ordered to pay costs

90.1994.298Outro Tribunal5 de dez. de 2002Other

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Resumo

The appellants challenged the approval of a land-use plan, seeking the inclusion of several parcels in the building zone. During the proceedings, the case was suspended pending a plan variant, and a later government resolution approved a variant that already satisfied part of the request. The Tribunal held that the appeal had become moot and struck it from the docket. Because the municipality's later conduct amounted to partial acquiescence, it was treated as the losing party for costs purposes and ordered to pay CHF 1,000 in party compensation. No court fee was levied.

Regest

Land-use planning appeal; mootness after supervening plan amendment. When, during pending proceedings, a later zoning variant approved by the competent authority grants the appellants' request at least in part, the appeal loses its object and is to be struck out as devoid of purpose. For the allocation of costs and party compensation, the later amendment may be treated as partial acquiescence by the municipality; it is then deemed the unsuccessful party to the extent of the appellants' success, warranting an appropriate award of compensation, while no court fee need be charged under Art. 28 PAmm.

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AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 90.1994.298

Data decisione, Autorità: 05.12.2002, TPT

Incarto n. 90.1994.00298

Lugano 5 dicembre 2002

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale della pianificazione del territorio

composto dai giudici:

Raffaello Balerna, presidente, Lorenzo Anastasi, Werner Walser

il segretario

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 13 luglio 1993 di

__________ __________ -__________, __________, 2. __________ __________, __________, rappr. da avv. __________. __________, __________ __________,

contro

la risoluzione 2 giugno 1993 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore di __________;

viste le risposte:

  • 25 gennaio 1994 del Consiglio di Stato

  • 20 ottobre 1993 del municipio di __________ ;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto

che le insorgenti hanno chiesto di includere i mapp. __________, __________, __________e __________, attributi alla zona agricola, nella zona edificabile __________;

che, all'udienza 15 giugno 1994, il procedimento è stato sospeso in vista di una variante del piano volta a soddisfare, parzialmente, le domande delle insorgenti, per il tramite dell'assegnazione alla zona __________ dei mapp. __________, __________, __________, __________, __________ e __________;

che, con risoluzione 9 luglio 2002, cresciuta in giudicato, il Consiglio di Stato ha approvato una variante del piano regolatore che contempla l'attribuzione di questi ultimi fondi, oltre che del mapp. __________, alla zona residenziale __________;

che il gravame di cui trattasi è pertanto divenuto privo di oggetto;

che esso va dunque stralciato dai ruoli;

che le insorgenti, consenzienti allo stralcio, protestano tuttavia spese e ripetibili (cfr. scritto 9 ottobre 2002); il municipio, pure d'accordo con lo stralcio, ne chiede invece la compensazione (cfr. lettera 11 novembre 2002);

che, nell'ambito del presente procedimento, alla variante del piano regolatore approvata il 9 luglio 2002 dal Consiglio di Stato dev'essere conferito il valore di atto di parziale acquiescenza del comune nei confronti delle domande delle ricorrenti;

che, di conseguenza, i ricorrenti, assistiti da un patrocinatore, hanno diritto al versamento di ripetibili da parte del comune, il quale dev'essere considerato soccombente giusta l'art. 31 PAmm (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrative ticinese, ad art. 31 n. 2; inoltre Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum bernischen VRPG, Berna 1997, ad art. 110 cpv. 1 n. 3);

che le ripetibili vanno commisurate al grado (parziale) di soccombenza del comune;

che il Tribunale non preleva una tassa di giudizio (art. 28 PAmm);

decreta

  1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.

  2. Non si preleva una tassa di giudizio. Il comune di __________ è condannato a versare alle ricorrenti fr. 1'000.-- per ripetibili.

  3. Intimazione a:

  • __________ -__________ __________, __________, __________ __________, __________ rappr. da avv. __________ __________, __________ __________ __________,

  • Municipio di __________, via __________. __________ __________, __________ __________

  • Consiglio di Stato, Residenza Governativa, 6501 Bellinzona

  • Divisione della pianificazione territoriale, ____ ______ _______ __, 6501 Bellinzona

Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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