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Numero d'incarto:
90.1994.287
Data decisione, Autorità:
06.08.1996, TPT
Incarto n.
90.94.00287
Lugano
6 agosto 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliera
Daniela Regazzi
visto
il ricorso del 8 ottobre 1993 di
- __________ __________, __________,
- __________. __________ __________, __________,
1.,2. avv. __________.
__________, ____________________,
contro
la decisione no. __________del 1 settembre 1993 del
Consiglio di Stato che approva il piano regolatore del Comune di __________;
viste le osservazioni del 26 gennaio 1994 del
Municipio di __________;
vista la risposta del 21 dicembre 1993 del Consiglio
di Stato;
esperiti i necessari accertamenti;
letti ed esaminati gli atti;
r
i t e n u t o
in
fatto
a. I signori __________
e __________ sono comproprietari per metà ciascuno delle particelle no.
__________e __________del Comune di __________. Trattasi di fondi contigui
formanti una superficie complessiva di 2183 mq.
b. In data 2 aprile 1989
l’Assemblea comunale di __________ ha deciso l’adozione del Piano Regolatore.
Con questa adozione la particella no. __________ dei qui ricorrenti è stata
assegnata alla zona R2 CO, zona d’interesse comunale, mentre la particella no.
__________è stata assegnata alla zona edificabile R2.
c. Contro questa
decisione i signori __________ e __________ sono insorti in data 26 giugno 1989
al Consiglio di Stato contestando l’inserimento del loro fondo no.
__________nella zona R2CO, mancando per un tale azzonamento, a loro dire, il
requisito della pubblica utilità.
d. Con decisone del 1
settembre 1993, qui impugnata, il Consiglio di Stato ha approvato il Piano
Regolatore del comune di __________, respingendo al contempo il ricorso
inoltrato dagli insorgenti. Al proposito il Governo ha rilevato che
l’imposizione di un vincolo di zona edificabile d’interesse comunale poteva
costituire un promovimento della residenza primaria nel comune.
e. Dissentendo da
questa risoluzione governativa, i proprietari del mappale no. __________, in
data 8 ottobre 1993, sono insorti davanti a questo Tribunale sollevando
nuovamente le censure già avanzate in prima istanza. In sostanza essi ritengono
che il vincolo imposto alla loro particella non è sorretto da nessun interesse
pubblico concreto , considerata la praticamente inesistente richiesta di
costruzioni ad abitazione primaria. Inoltre, ritenuta la precarietà degli
accessi alla zona R2 CO e la necessità quindi di realizzare una strada di
servizio, essi sollevano dubbi circa la fattibilità finanziaria del progetto.
f. Con osservazioni
del 26 gennaio 1994 il Municipio di __________, pur non contestando l’affermazione
dei ricorrenti secondo cui l’interesse pubblico all’acquisto di questi terreni
è in concreto minimo, rilevava che era in corso uno studio sulla fattibilità
della strada d’accesso alla zona, ragion per cui aspicava la reiezione
dell’impugnativa. Dal canto suo il Consiglio di Stato, con risposta del 21
dicembre 1993, proponeva la sospensione della decisione di questo ricorso
fintanto che il comune avesse riesaminato il problema della strada.
g. In data 20 aprile
1994 è stato esperito un sopralluogo in contraddittorio all’occasione del
quale, dopo lunga discussione, vista l’intenzione delle parti di giungere ad
una soluzione bonale, la causa è stata sospesa con facoltà delle parti di
riattivarla in ogni momento.
h. Con lettera del 5
marzo 1996 il Municipio di __________ ha comunicato a questo Tribunale che la
ricerca di potenziali interessati all’insediamento nella zona edificabile R2 di
interesse comunale ha purtroppo avuto esito negativo. Per questo motivo - e per
la necessità di realizzare altre opere pubbliche prioritarie rispetto alla
strada d’accesso al comparto in questione - il Comune si è dichiarato disposto
a eliminare il vincolo contestato.
Chiamati ad esprimersi in proposito, sia il Consiglio di Stato, con scritto del
22 marzo 1996, sia i ricorrenti, con lettera del 4 aprile 1996, dichiarano la
loro adesione e chiedono quindi l’accoglimento del ricorso con conseguente
attribuzione del particellare no. __________alla zona R 2. Il patrocinatore degl’insorgenti
chiede inoltre a questo Tribunale congrue ripetibili nonché l’esenzione da
eventuali spese di procedura.
i. Con scritto del 7
maggio 1996 questo Tribunale rendeva attento il Municipio di __________ della
necessità di formalizzare la prevista rinuncia al vincolo per una zona
d’interesse comunale, tramite una decisione dell’Assemblea comunale.
e. L’Assemblea
comunale, tenutasi in data 5 giugno 1996, ha quindi deciso all’unanimità di
stralciare il contestato vincolo pianificatorio gravante le particelle
__________, , (cfr. lettera del 17.7.1996 del Municipio di
__________ con relativi allegati).
c o n s i d e r a t o
in diritto
- A norma dell’art. 38
LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale
della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno
di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (nuovo
cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15.3.1995).
In concreto la
legittimazione attiva dei ricorrenti è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett.
b) LALPT.
Presentato nei termini di
legge, e quindi tempestivo, il ricorso é ricevibile in ordine.
- Come già rilevato
nei fatti, il vincolo di zona d’interesse comunale imposto al particellare no.
__________dei ricorrenti è stato riconsiderato dall’Assemblea comunale che l’ha
abolito con decisione del 5 giugno 1996, conformemente alla succitata presa di
posizione 22 marzo 1996 del Consiglio di Stato. Con ciò l’oggetto del ricorso è
venuto a mancare e la vertenza dev’essere stralciata, con giudizio su spese e
ripetibili.
Giusta l’art. 31 LPAm., applicabile in forza del richiamo dell’art 38 cpv. 6
LALPT, il TPT condanna la parte soccombente al pagamento di un’indennità alla
controparte.
In linea di principio l’autorità che rivede la decisione impugnata nel senso
postulato dal ricorrente è da considerarsi soccombente. In ogni modo, secondo
una consolidata giurisprudenza, l’indennità viene assegnata solo se la
controparte è assistita da un avvocato (__________. n° __________).
Nel caso concreto, tenuto conto che il Comune ha dato seguito alle
rivendicazioni dei ricorrenti, patrocinati da un avvocato, il Comune dovrà loro
corrispondere congrue ripetibili.
Per
questi motivi,
visti
gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara
e pronuncia
-
Il ricorso é stralciato dai
ruoli.
-
Il Comune di __________ é
condannato a versare ai ricorrenti Fr. 700.- di ripetibili.
-
Non si prelevano né tasse
né spese di giustizia.
-
Intimazione: -
Studio legale __________
- Municipio di _________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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