AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.1994.247
Data decisione, Autorità:
01.03.1996, TPT
Incarto n.
90.94.00247
Lugano
1 marzo 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
visto
il ricorso del 21 gennaio 1982 di
- __________ __________, __________,
- __________ __________, __________,
- __________ __________, __________,
- __________ __________, __________,
- __________ __________, ora Eredi a __________
, __________ -,
- __________ __________, __________,
- __________ ______________________.
__________,
- __________ __________, __________,
contro
la risoluzione governativa nr. __________ del 19
ottobre 1981 che approva le varianti di PR del Comune di __________;
visto
le osservazioni 17 luglio 1995 del Consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
r
i t e n u t o
in
fatto
a. Con la contestata
risoluzione il Consiglio di Stato ha approvato il PR di __________ modificando
d’ufficio le zone valangarie sulla base di un nuovo piano valangario, allestito
conformemente alle nuove disposizioni federali. Ne è risultato una rilevante
estensione delle zone valangarie per rapporto alle indicazioni fornite dal
catasto delle valanghe sul quale si era invece fondato il PR.
b. __________ __________
e litisconsorti adiscono il Gran Consiglio esprimendo la loro approvazione per
l’inclusione nel comprensorio valangario delle zone di __________, __________
__________, __________ __________, di cui sottolineano la pericolosità. Fanno
presente che “ripari valangari che modificano o diminuiscono tale pericolo
non ne sono stati eseguiti” e “invitano rispettosamente l’Onorando Gran
Consiglio a decidere con urgenza le opere di premunizione valangarie, - opere
già ripetutamente richieste dal Comune e da privati, - a salvaguardia della
legittima protezione delle persone, fabbricati e terreni nel confronto con
altri luoghi con situazioni analoghe dove i ripari da tempo sono stati eseguiti
con la doverosa sollecitudine e un riesame delle zone edificabili in tale
comprensorio a ripari valangari eseguiti”.
c. Il Consiglio di
Stato rileva nella sua risposta del 17 luglio 1995 che da un lato il ricorso
non censura il piano valangario e dall’altro formula una richiesta “fuori
sede”. Chiede dunque che l’impugnativa venga dichiarata priva d’oggetto e di
conseguenza irricevibile.
d. Il 10 ottobre 1995 ha
avuto luogo a __________ un’udienza collettiva alla quale sono stati citati
tutti i ricorrenti contro il PR di __________ in relazione alle zone valangarie.
Con scritto 15.11.1995
__________ __________ dichiara di ritirare il ricorso, altrettanto il
21,11.1995 __________ __________, mentre __________ __________ esprime il suo
accordo per la sospensione della vertenza fino all’adozione del nuovo piano valangario.
__________ __________ percontro, e con lui __________ __________ e __________
__________, insistono, con raccomandata ricevuta il 29.11.1995, nel ricorso.
Confermano la loro approvazione del piano valangario dell’ing. forestale
__________, sulla cui base il Consiglio di Stato aveva allargato le zone valangarie.
Confermano la richiesta di ripari antivalangari a protezione della strada
cantonale __________ - __________ - __________. Protestano che l’esecuzione dei
ripari in questione non sia ancora stata eseguita, malgrado la promessa, che
l’ex direttore del dipartimento avrebbe fatto al Gran Consiglio e a __________
__________, che sarebbero stati compiuti entro il 1995. Contestano
l’affermazione, attribuita al presidente del TPT, secondo cui non ci sarebbero
state vittime, mentre gli archivi dimostrano che nel 1606 vi furono ben 11
morti. Precisano che sulla strada tra __________ - __________ - __________ e
__________ passa il furgone con tutti gli allievi della montagna di __________
e che per ben due volte la valanga della __________ ha interrotto la strada per
__________ - __________.
in
diritto
-
La competenza di questo
tribunale è data dall'art. 26 quater lett. D LOG, introdotto con la Legge
concernente l'istituzione del Tribunale della pianificazione del territorio,
entrata in vigore il 1. ottobre 1992 e dalla norma transitoria ai cui sensi,
con l’entrata in vigore della LALPT, i ricorsi già presentati al Gran Consiglio
per i quali non è ancora stato fatto alcun atto istruttorio sono demandati al
Tribunale della pianificazione del territorio.
-
Va premesso che al
momento in cui venne introdotto il ricorso erano applicabili la LPT e la LE. L'art.
19 LE legittimava a ricorrere in prima istanza ogni cittadino attivo del Comune
(actio popularis) come pure ogni persona o ente che dimostrasse un interesse
legittimo. L'art. 22 riconosceva la legittimazione ricorsuale, in seconda
istanza, a chi avesse già ricorso in prima. L'art. 33 cpv. 3 lett. a. LPT, dal
canto suo, prescrive che il diritto cantonale abbia a garantire la
legittimazione a ricorrere per lo meno nella stessa misura prevista per il
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. La qualità per
ricorrere è regolamentata in quest'ambito dall'art. 103 OG che la riconosce a
chiunque è toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o modifica. Secondo la giurisprudenza federale
per riconoscere l'interesse legittimo occorre che il ricorrente sia toccato più
di qualsiasi altro cittadino dalla decisione impugnata ed abbia a trovarsi con
l'oggetto del litigio in un rapporto particolarmente stretto, dimostrando un interesse
personale, immediato ed attuale (DTF 113 Ib 228). Spetta al ricorrente
dimostrare l’interesse in questione.
L’actio popularis è dunque
unicamente ammessa contro il PR adottato dal Consiglio comunale, non contro le
decisioni del Consiglio di Stato che lo modificano. Contro tali decisioni non è
dato insorgere invocando motivi ideali, attinenti all’interesse generale e non
propri dell’insorgente.
Ciò premesso è evidente
che il ricorso interposto da __________ e litisconsorti non fa valere un interesse
particolare, specifico ad ognuno di loro, che non potrebbe altrettanto bene
essere invocato da qualsiasi altro cittadino.
La legittimazione ricorsuale
non è dunque data.
- A nulla gioverebbe
peraltro agli insorgenti la legittimazione a ricorrere.
Infatti essi non
contestano la decisione che modifica d’ufficio le zone valangarie ma anzi la
approvano.
Va ora considerato che
perché un ricorso sia ricevibile occorre per prima cosa che contesti in tutto o
in parte la decisione contro cui dichiara formalmente di insorgere. In questo
caso, la modifica delle zone valangarie decretata dalla risoluzione in esame.
Senza contestazione non v’è in realtà ricorso; in altre parole il ricorso è
privo di oggetto e il giudice non ha materia su cui formare il suo giudizio.
Quanto alle domande che
possono essere formulate col ricorso e richiedono una risposta da parte del
giudice sono naturalmente circoscritte all’oggetto del litigio, ossia a quei
punti della decisione che il ricorso contesta. Si può chiedere l’annullamento o
la modifica solo di quei punti sui quali la decisione si è pronunciata e che si
sono contestati. O sui quali si pretende, col ricorso, che la decisione avrebbe
dovuto pronunciarsi.
Ebbene, nel caso presente
i ricorrenti non pretendono che le zone valangarie vengano modificate né
contestano il fatto che il PR non preveda quei ripari valangari ch’essi si
limitano a invitare rispettosamente il Gran Consiglio a decidere con urgenza.
Questo invito a dir vero non appare rivolto al parlamento in quanto autorità ricorsuale
di seconda istanza ma piuttosto nella sua veste di legislativo cantonale,
affinché disponga, forte di quel potere, l’approntamento delle opere di
premunizione auspicate. E’ solo a ripari eseguiti che il Consiglio di Stato è
invitato a rivedere le zone valangarie. Di cui, ripetiamo, i ricorrenti lodano
l’inclusione nel comprensorio in esame.
In tutto ciò non può
essere ravvisata la contestazione della risoluzione impugnata, ma l’invito al
Gran Consiglio affinché crei le premesse per una sua eventuale modifica. Con
l’aspra critica nello scritto del novembre 1995 perché malgrado le asserite
promesse la situazione è rimasta immutata.
Per concludere, quel che
si postula non è la modifica della decisione che definisce le zone di protezione
contro le valanghe ma la modifica del pericolo che condiziona questa
attribuzione. E ciò esula dall’ambito ricorsuale. Non è una domanda ricorsuale
ma un postulato rivolto all’autorità politica ritenuta competente per
provvedere.
Non senza soggiungere che
se anche la competenza a ricorrere fosse data e se anche il ricorso fosse in sé
proponibile dovrebbe subito essere respinto.
La definizione delle zone
di pericolo non può essere subordinata all’approntamento delle misure
protettive atte a scongiurarlo o comunque a ridurlo. Fin che tali misure non
sono effettuate il pericolo esiste e occorre farvi fronte stabilendo le zone in
cui la sua incombenza richiede certe limitazioni d’uso. E d’altra parte non è
data l’azione contro lo Stato, e non certo nelle vie ricorsuali, con la pretesa
che appronti i mezzi difensivi, ad es. opere antivalangarie, contro il pericolo
in questione.
- Visto la
particolarità del tema e della situazione processuale si prescinde dal
prelevare tasse e spese di giustizia.
Per
questi motivi,
dichiara
e pronuncia
-
Il ricorso non é ricevibile.
-
Non si prelevano tasse e
spese di giustizia.
-
Intimazione: -
__________ __________ e confirmatari
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster