AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
90.1994.220
Data decisione, Autorità:
05.12.1996, TPT
Incarto n.
90.94.00220
Lugano
5 dicembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
visto
il ricorso del 31 gennaio 1994 di
-
__________ __________ __________, __________,
-
__________ __________, __________,
-
__________ __________, __________,
rappr. da avv. __________.
__________, __________ __________,
contro
la
risoluzione n. __________ del 15.12.1993 del Consiglio di Stato che approva
la variante di PR del comune di __________ adottata dal Consiglio comunale il
23.9.1991 e respinge il ricorso dei qui insorgenti contro la zona di
protezione della natura istituita sul loro fondo n. __________ RFD __________
-__________;
r
i t e n u t o
in
fatto
a. Gli insorgenti sono
proprietari del part. __________ RFD __________, sulla parte alta della collina
sovrastante __________, fondo che, per la sua prossimità alla chiesetta di
__________ __________, il PR del comune di __________ (1985) ha inserito in
“zona residua”.
I ricorsi dei proprietari
volti a far includere il fondo in zona __________ sono stati respinti dal Consiglio
di Stato, dal Gran Consiglio e infine dal TF.
Ora la variante di PR
adottata dal Consiglio comunale il 23.9.1991 ha inserito la part. __________in
una zona di protezione della natura (zona __________), sovrapposta alla
preesistente zona residua. Il Consiglio di Stato ha approvato la variante
respingendo i ricorsi dei proprietari.
b. La zona di protezione
è retta dagli art. 27 bis e ter NAPR.
L’art. 27bis NAPR enuncia
al cpv. 1 il principio generale che i contenuti naturalistici delle zone di protezione
della natura vanno integralmente salvaguardati. A norma del cpv. 2 sono
unicamente ammessi interventi di manutenzione e ripristino miranti alla
valorizzazione dei biotopi e alla conservazione delle popolazioni vegetali e
animali protette.
L’art. 27 bis cpv. 4 NAPR
enumera le zone di protezione, includendovi la PrNa7 che definisce: zona di
protezione dell’avifauna del __________ (compresi prati magri N. __________e
__________ Oggetto Inventario prati magri).
Mentre la zona di
protezione dell’avifauna concerne principalmente il sottostante part.
__________della __________ __________ __________., grande area terrazzata di
ca. 40.000 mq, i suddetti prati magri si trovano tutti sul part. __________.
A proposito della zona
__________ l’art. 27bis cpv. 5 statuisce che: In attesa di un piano di
gestione dettagliato è ammesso e promosso il pascolo estensivo finora
praticato, ad eccezione delle superfici incluse nell’inventario dei prati
magri, per le quali valgono invece le stesse normative delle zone di protezione
della natura 5/6.” Si tratta delle zone __________ e __________ aventi
rispettivamente per oggetto i prati secchi N. __________e __________,
regolamentate dall’art. 27bis cpv. 5.
Quanto all’art. 27 ter
NAPR dichiara che sono considerati elementi naturali protetti gli oggetti e gli
ambienti di particolare pregio naturalistico e/o paesaggistico (cpv. 1) e vieta
in generale qualsiasi manomissione o interventi che possano modificarne
l’aspetto, le caratteristiche e l’equilibrio biologico presente (cpv. 2).
c. Col presente ricorso
i ricorrenti chiedono lo stralcio della part. __________ dalla zona di
protezione __________.
In
ordine lamentano l’imposizione
dall’alto del vincolo, “senza minimamente coinvolgere la popolazione,
e/o i proprietari interessati, in spregio alle più elementari disposizioni
del diritto federale in materia.”
Nel merito fanno
valere che il fondo è “da tempo abbandonato e non è, in particolare, mai stato
usato come pascolo”. Si stupiscono quindi che ora “parti importanti ... siano
qualificate come ‘prati magri’ poiché ‘leggermente concimati e con un buon
rendimento agricolo’.”
Se il fondo è stato
mantenuto pulito è stato “per scongiurare l’inesorabile e progressivo inselvatichimento
della loro proprietà” e per “la preoccupazione di non vedersi compromessa la
rivendicazione di estendere la limitrofa zona residenzia estensiva a due piani
(__________) alla superficie non boschiva della part. N. __________.
Destinazione, quest’ultima, purtroppo non riconosciuta dal Tribunale Federale
...”.
Contestano quindi il
vincolo di protezione avifaunistica precisando che nella relazione scientifica
del PR di __________ “i luoghi d’importanza avifaunistica si identificano nella
zona ‘Al __________, presso il Cimitero di . Tale zona appartiene ad
un comparto naturale di terreno ben delimitato, a valle della località
denominata ‘, ove è ubicato il mappale degli insorgenti”.
Solo in quel comparto è
stata accertata la presenza di uccelli protetti. La zona di protezione è quindi
sovradimensionata.
d. Nella sua risposta il
comune di __________ osserva che il Museo cantonale di storia naturale,
interpellato già dal Consiglio di Stato in sede di prima istanza sulla corretta
valutazione e delimitazione della zona __________, ha confermato dal profilo
scientifico i valori della zona e la correttezza del suo confine. Scopo della
protezione è la salvaguardia delle specie indicate (l’averna piccola, lo zigolo
nero, il canapino, il saltimpalo e il torcicollo) figuranti nella Lista rossa e
ciò presuppone il mantenimento dei luoghi di nidificazione, “per cui la zona
di protezione della natura intende concretamente evitare il progressivo
rimboschimento del fondo minacciato dalla robinia, pianta particolarmente
tenace e resistente oltre che invadente, che altererebbe le condizioni
ambientali favorevoli alla presenza delle speci protette.”
Quanto al passato agricolo
del fondo il comune rileva che fino a pochi anni addietro una parte era “data
in affitto a terzi che vi coltivavano granturco” e che “il resto non sarebbe
terrazzato se non fosse stato sfruttato da un punto di vista agricolo, fattori
che nondimeno non impediscono che oggi come oggi il fondo appaia incolto.”
Il
comune chiede quindi il rigetto del ricorso.
e. Nella sua risposta
il Consiglio di Stato si limita a richiamare la decisione del 15.12.1993 in cui
ha “esaustivamente” trattato le contestazioni e domande ricorsuali.
f. In sede di
sopralluogo si costata a monte della stradina, entrando, un terreno a quel
punto pianeggiante, invaso da rubinie e cespugli tranne un triangolo erboso,
dove a detta dei ricorrenti, dopo un precedente vigneto per alcuni anni si è
coltivato il granturco. A valle della strada il terreno è costituito da un
pendio abbastanza ripido coperto da sterpaglie e arbusti. I ricorrenti chiedono
un accertamento della zona di protezione.
in
diritto
In
ordine
-
La competenza di
questo tribunale è data dall'art. 26 quater lett. D LOG, la potestà ricorsuale
dell’insorgente dall’art. 38 cpv. 4 lett. a) LALPT. Presentato nei termini
statuiti dall’art. 38 cpv. 1 LALPT, il gravame è ricevibile in ordine.
-
Per consolidata
giurisprudenza e concorde dottrina il comune gode di autonomia in quelle
materie che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente, ma
lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una
notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il comune ticinese usufruisce
di questa autonomia in materia di pianificazione del territorio (art. 24 LALPT;
Rep. 1989, pag. 424, consid. 2b). L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art.
33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo
del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente
è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed
approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo
della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie
comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia
riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: Le
autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità
loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro
compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il
proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il
Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la
soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente
insostenibile. Nella sua veste di autorità superiore di vigilanza esso veglia
affinché la pianificazione comunale rispetti il diritto e segnatamente i
principi pianificatori fondamentali enunciati dalla LPT, si conformi alla
pianificazione cantonale, in particolare al Piano direttore (art. 6 LPT) e si
armonizzi convenientemente con quella dei comuni vicini e regionale. Se il PR
presentatogli per approvazione non risponde a questi requisiti o appare per
altri versi insostenibile il Consiglio di Stato o lo rinvia sui punti difformi
ordinando al Comune di procedere alle necessarie varianti oppure modifica il
piano d'ufficio (art. 37 LALPT).
Se l’autorità di
approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in
consonanza con l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione
della sua autonomia (DFT 116 Ia 226 seg. consid. 2a).
(Cfr. sul tema Alfred Kuttler,
Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung,
in Rep. 1991, pag. 45 seg., in part. pag. 55).
Il TPT, dal canto suo, non
dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità
(tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è
impugnata una modifica d’ufficio del PR; cfr. DTF 23.6.1995
./1995 in re Fond. __________ __________ __________ conc.
PR __________).
Il ricorso al TPT è solo
proponibile contro la violazione del diritto (in particolare contro l’errata o
mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante
implicitamente da essa, l’apprezzamento giuridico erroneo di un fatto,
l’eccesso o l’abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di
procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti
per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALP).
Concetti tutti e principi
che hanno trovato puntuale conferma nella sentenza del TF del 1. giugno 1995 in
re Comune di __________.
- informazione/partecipazione
- diritto di essere sentiti
La ricorrente lamenta che
la variante sia stata imposta dall’alto senza coinvolgere la popolazione e in
particolare i proprietari interessati.
Risulta invece che
mediante avviso pubblico no. __________/1989 tutta la popolazione sia stata
invitata ad una serata informativa sulle varianti di PR, svoltasi il 14
dicembre 1989 con esposizione di piani e planimetrie. Inoltre dall’8 al 19
ottobre 1990 ha avuto luogo nell’Aula Magna delle scuole elementari una mostra
sul tema del piano del paesaggio, nel cui ambito venne pure tenuta una
conferenza stampa a cura del Dipartimento ambiente.
Nella misura in cui le
ricorrenti intendano affermare che sia stato violato il diritto di essere
sentiti osserviamo quanto segue.
Va premesso che l'art. 4 Cost
conferisce agli amministrati il diritto di essere uditi prima che un'autorità
assuma una decisione che li tocchi davvicino. L'estensione di questo diritto,
la cui violazione costituisce diniego di giustizia, è definita in primo luogo
dal diritto procedurale cantonale e, sussidiariamente, se le garanzie offerte
da quest'ultimo sono insufficienti, dai principi procedurali che la
giurisprudenza ha dedotto dal disposto costituzionale. Così è in concreto,
posto che la LPam non prevede più ampi diritti di quelli garantiti dall’art. 4 Cost.
Il diritto di essere
sentiti abbraccia la facoltà dell'interessato di esporre le sue ragioni, di
fornire prove sui fatti rilevanti, di aver libero accesso agli atti, di participare
all'amministrazione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al
riguardo. Il diritto di essere sentito è nello stesso tempo un'istituzione
finalizzata all'istruzione della causa e una facoltà concessa alla parte di participare
alla formazione di decisioni che potrebbero ledere la sua situazione giuridica
(DTF 115 Ia 96).
Il diritto di essere
sentito è di natura formale. La sua violazione comporta l'annullamento della
disposizione impugnata, a prescindere da quali possano essere le prospettive di
esito dell'impugnativa (111 Ia 166). Va tuttavia considerato che l’autorità di
ricorso può sanare il vizio se il suo potere di cognizione è pari, nelle
circostanze concrete, a quello dell’autorità inferiore.
In casu la ricorrente ha
potuto proporre dapprima al Consiglio di Stato e quindi in questa sede tutte le
sue censure e sostanziarle. Esse sono di natura a poter essere esaminate dal
TPT con piena cognizione. Da un lato si lamenta l’accertamento inesatto o
incompleto di fatti rilevanti, dall’altro l’errata o mancata applicazione della
legislazione federale o cantonale. Temi tutti che rientrano nel potere
cognitivo del tribunale. Se dunque il diritto di essere sentito fosse stato
effettivamente violato, al vizio sarebbe stato posto rimedio in questa sede,
garantendo il pieno esercizio di tutti i diritti procedurali e assumendo in
contraddittorio le prove ritenute necessarie (DTF 116 Ia 95 consid. 2).
La
doglianza non merita adesione.
- protezione della natura
4.1 La protezione della
natura e del paesaggio è sancita a livello costituzionale dall'art. 24 sexies Cost
che ne affida la competenza ai Cantoni, mentre fa carico alla Confederazione di
rispettare nell'esecuzione dei suoi compiti le caratteristiche del paesaggio,
l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, come anche le rarità naturali e i
monumenti culturali, con l'obbligo di conservarli intatti quando vi sia un
interesse generale e preponderante. Il disposto costituzionale conferisce alla
Confederazione la facoltà di legiferare sulla protezione della fauna e della
flora. Direttamente protette dalla Costituzione sono unicamente, a seguito
dell'iniziativa di __________, le paludi e le zone palustri di particolare
bellezza e di importanza nazionale.
La protezione della natura
e del paesaggio è specificamente disciplinata dalla legge federale sulla
protezione della natura e del paesaggio del 1.7.1966, fondata sul citato art.
24sexies Cost.
Giusta l'art. 18 cpv. 1
LPN "l'estinzione di specie animali e vegetali indigene dev'essere
prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e
altri provvedimenti adeguati. Secondo il cpv. 1bis (introdotto dall'art. 66 no.
1 della L del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente, in vigore dal
1.1.1985) devono essere segnatamente protetti le zone ripuali, le praterie a carice
e le paludi, le fitocenosi forestali rare, le siepi, i boschetti in terreni
aperti, i prati secchi e altri siti che nell'equilibrio
naturale hanno una funzione compensatrice o presentano condizioni favorevoli
alle biocenosi (risalto ns.)".
Secondo l'art. 18a cpv.
1 LPN (introdotto dal n. 1 della LF del 19 giugno 1987, in vigore dal 1.
febbraio 1988) il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, determina i biotopi
d'importanza nazionale, ne stabilisce la situazione e indica gli scopi
della protezione. Il secondo capoverso fa tassativo ordine ai Cantoni di
disciplinare la protezione e la manutenzione dei biotopi d'importanza
nazionale, di prendere tempestivamente gli opportuni provvedimenti e di badare
alla loro esecuzione.
Quanto ai biotopi
d'importanza regionale e locale spetta ai cantoni, a norma dell'art. 18b
cpv. 1 LPN (pure introdotto dalla LF del 19 giugno 1987) provvedere alla
loro protezione e manutenzione. Si tratta secondo la giurisprudenza di un
mandato imperativo (DTF 118 Ib 488, 117 Ib 243 ss, 116 Ib 203 ss; 114 Ib 268 ss).
I biotopi non sono
direttamente designati dall'art. 18 LPN; la loro protezione non deriva
direttamente dal diritto federale (DTF 116 Ib 209 ss, consid. 5).
La Confederazione - e,
trattandosi di biotopi d'importanza regionale e locale, i Cantoni - devono
anzitutto stabilire quali sono gli spazi vitali da proteggere. Ciò presuppone
la ponderazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, in gioco.
Direttamente protetta, ope
legis, senza che vi sia spazio per la ponderazione degli interessi, è percontro,
a norma dell’art. 21 LPT, la vegetazione ripuale.
4.2 La natura e il
paesaggio sono parimenti protetti dalla legge federale sulla pianificazione del
territorio del 22 giugno 1979 (LPT), fondata sull'art. 22quater Cost.
(accettato in votazione popolare il 14.9.1969).
L'art. 3 cpv. 2 LPT
proclama che il paesaggio dev'essere rispettato e che in particolare (lett. d)
occorre conservare i siti naturali. Tale funzione è svolta in ambito comunale
dal PR: l'art. 17 LPT prevede infatti l'istituzione di zone protette
comprendenti tra l'altro “i biotopi per gli animali e vegetali degni di
protezione” (cpv. 1 lett. d). Al posto delle zone protette il diritto
cantonale può prevedere altre misure adatte (art. 17 cpv. 2 LPT).
L’art. 28 LALPT cpv. 2
dispone alla lett. f che le rappresentazioni grafiche dei PR abbiano in
particolare a fissare “le zone di protezione dei beni naturalistici,
paesaggistici e storico-culturali” e, alla lett. h, “i vincoli
speciali cui è assoggettata l’utilizzazione di taluni fondi, in particolare per
la protezione delle acque, la tutela del paesaggio, dei contenuti
naturalistici del paesaggio, degli edifici di pregio storico-culturale o
della vista panoramica”.
I conflitti tra i diversi
interessi, pubblici e privati, devono essere coordinati e composti a livello pianificatorio:
il piano direttore, di cui i cantoni devono dotarsi ai sensi dell'art. 6 LPT,
offre a questo fine la piattaforma ideale.
Ricordiamo in proposito
che nell’enunciare le politiche in materia di componenti naturali il Rapporto
esplicativo II. 26 A precisa al punto 2.2.1:
Il PD prevede che la
protezione delle componenti naturali sia organizzata sulla base di una
classificazione ispirata da quella proposta dal Consiglio d’Europa. Essa si
articola secondo diverse gradazioni protettive:
-
le riserve
naturali orientate: sono aree di protezione integrale dove
la natura deve avere libero corso. L’accesso dell’uomo è ammesso solo
per motivi di studio o di manutenzione. ... (omissis).
-
i parchi
naturali: sono le aree dove la natura è integralmente
protetta, ma nelle quali l’accesso dell’uomo, benché
disciplinato, è favorito per scopi didattici e di svago quando
questi sono parte integrante del concetto di tutela. Sono dunque previsti
percorsi obbligati con relativa segnaletica informativa. Sono ammessi gli
interventi necessari alla conservazione del parco ed al conseguimento dei
suoi scopi come pure le attività tradizionali compatibili con
questi ultimi.
-
le zone
protette, ovvero i territori con contenuti naturalistici particolari
o particolarmente importanti o rappresentativi che meritano e richiedono
una protezione di carattere generale (zone protette
generali) o limitata a determinati aspetti (zone protette
specifiche). In queste zone si riconosce alla protezione delle
componenti naturali del paesaggio priorità su altre forme di
utilizzazione. Le attività umane di incidenza territoriale e
in particolare gli interessi generali della
pianificazione, quelli agricoli, forestali e quelli legati allo svago,
benché restino riservati, devono risultare compatibili con le
finalità della protezione.
E’ del pari possibile
affidare la protezione della natura a piani di utilizzazione cantonale (PUC),
ma si tratta di istituto poco frequentato dal diritto cantonale.
E' finalmente nel Piano
regolatore (da conformarsi al piano direttore, ai sensi dell'art. 9 LPT e, in
generale al diritto cantonale) che i biotopi degni di protezione devono trovare
adeguata tutela. Lo strumento deputato è qui l'istituzione di zone di
protezione giusta il cennato art. 17 LPT, ma sono possibili altre misure. Nella
scelta degli strumenti i cantoni godono in effetti di un'ampia libertà (DTF 118
Ib 490) e possono far capo alle procedure di cui già dispongono (DTF 116 Ib
215).
Occorre a questo punto
ricordare che l’Ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN)
del 16 gennaio 1991 specifica all’art. 26 quali sono i compiti assegnati ai
cantoni dalla LPN. Nelle loro attività d’incidenza territoriale (art. 1 OPT)
essi devono prendere in considerazione le misure per le quali la confederazione
accorda aiuti finanziari o sussidi e soprattutto devono vigilare affinché i
piani e le prescrizioni disciplinanti l’utilizzazione ammissibile del suolo
secondo la legislazione sulla pianificazione del territorio tengano conto delle
misure di protezione. Nel Canton Ticino sono tuttora in vigore il Decreto legislativo
sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del lontano 16 gennaio
1940, il relativo regolamento di applicazione del 22 gennaio 1974 e il
regolamento sulla protezione della flora e della fauna del 1. luglio 1975. Le
relative normative conferiscono al Consiglio di Stato la competenza di
assicurare la tutela dei rispettivi beni.
Ciò può avvenire
direttamente con gli strumenti del PR comunale, sia per iniziativa del
Consiglio di Stato (art. 31 LALPT) sia, con la sua intesa, del comune.
E’ su questa base, con
l’approvazione del Consiglio di Stato, che il comune di Chiasso ha istituito la
zona di protezione della natura, la __________, e l’ha disciplinata a norma
degli art. 27 bis e ter NAPR.
- Interesse pubblico -
proporzionalità
Le ricorrenti non
contestano, giustamente, la base legale del provvedimento; negano invece che vi
siano i presupposti sostanziali per poterlo giustificare.
Vediamo dapprima in
generale i termini del problema, poi scinderemo l’esame nelle due componenti: prati
secchi, protezione avifaunicola.
5.1 In generale
Lo studio delle componenti
naturali dell’Ufficio protezione natura, dopo aver riferito che gli obiettivi
del PD postulano “la salvaguardia dell’ambiente di vita animale e vegetale per
il maggior numero possibile di comunità (biocenosi) e quindi per tutte le
specie animali che le compongono”, avverte che “per limiti finanziari e di
tempo non è stato possibile fare indagini di tipo faunistico; ci si è dunque
limitati a fornire gli ultimi dati aggiornati già noti, che riguardano in
particolare due gruppi di specie espressamente protette a livello federale e
cantonale: l’avifauna e gli anfibi. ... Per l’area del __________ sono stati
rilevati:
gli ambienti particolari
(siepi naturali, muri a secco, piante solitarie di particolare pregio, ecc.).”
Circa i Metodi e gli scopi
il rapporto spiega che “la valutazione del territorio attraverso le lenti del
naturalista è volta a mettere in luce le componenti o i settori del paesaggio
che sono particolarmente favorevoli alla vita di piante e animali, soprattutto
quando questi appartengono a specie minacciate d’estinzione. Inizialmente
vengono individuati i biotopi che grazie a particolari condizioni ambientali
ospitano una flora e una fauna specifiche: zone umide, ambienti acquatici, prati
magri aridi, muri a secco, ecc. I criteri utilizzati sono innanzitutto la
peculiarità dell’ambiente, la sua rarità in rapporto alla regione, al cantone o
alla nazione, il grado di minaccia che grava su di esso, la sua posizione e il
ruolo che esso svolge nell’equilibrio ecologico del paesaggio.”
In concreto, con
riferimento al comprensorio che qui ne occupa, il rapporto precisa: “Le zone
aperte non boschive nelle quali si inseriscono i nuclei di __________ e di
__________, rappresentano un importante momento di rottura del manto forestale.
Esse contribuiscono infatti a caratterizzare e ad arricchire il paesaggio che,
in condizioni completamente naturali, sarebbe totalmente ricoperto dal bosco.
Anche dal profilo naturalistico, le attività agricole di tipo tradizionale
hanno creato e mantenuto nel tempo un ambiente più variato rispetto a quello
originale naturale: prati, vigneti, pascoli, frutteti, orti hanno contribuito
ad incrementare la multiformità biologica del paesaggio. Nel contesto di una
regione sempre più urbanizzata come il __________, entrambe le aree agricole di
__________ e __________ rappresentano degli angoli di territorio
paesaggisticamente ancora integri, che racchiudono un importante patrimonio
naturale senza dubbio degno d’essere salvaguardato e potenziato. ...”
In particolare, “anche i
pendii terrazzati di __________, oltre a creare un’affascinante cornice al
nucleo del paese, contengono elementi naturalisticamente importanti.
Contrariamente a __________, dove il microclima più freddo e il suolo
impermeabile favoriscono la presenza di biotopi umidi, la zona di __________ è
ricca di ambienti tendenzialmente aridi, favoriti dall’esposizione e dal suolo
permeabile. Fra questi troviamo i prati magri considerati ormai sempre
più minacciati a livello europeo ed esplicitamente protetti dalla nostra
legislazione, e un’importantissima area in cui regolarmente nidificano ben 5
specie di uccelli inclusi nella Lista rossa delle specie minacciate
d’estinzione.”
5.2 Prati magri
(alias prati secchi, prati aridi)
Il rapporto specifica che
“sotto l’aspetto naturalistico e scientifico i prati aridi e magri appartengono
al gruppo di ambienti più interessanti e preziosi di tutta la Svizzera. Per
questo motivo essi sono esplicitamente protetti dall’art. 18 della LPN. I prati
magri aridofili costituiscono il biotopo ideale per molte specie animali e
vegetali specializzati che prediligono un habitat caldo, secco e povero di
sostanze nutritive. Su una superficie di 100 m2 sono presenti mediamente 60
diverse specie di vegetali, della quali molte rare e protette (ad es. diverse
orchidee indigene), mentre in un prato concimato e fresco se ne trovano metà e
solitamente banali. La ricchezza faunistica dei prati secchi è della stessa portata
di quella floristica: a titolo di esempio basti citare le ben 70 specie diverse
di farfalle contate in un unico prato magro a __________. Gran parte di queste
specie è legata al proprio ambiente vitale attraverso un rapporto di dipendenza
tale che se il prato secco dovesse essere modificato scomparirebbero.”
Il rilevamento è stato
effettuato secondo il metodo elaborato dall'ANL (Arbeitsgemeinschaft Naturschutz
und Landschaftspflege), adattato alle condizioni del Ticino dal "Gruppo
prati secchi Ticino" (GTI), ad opera dell'Istituto __________ dell'__________
di , su incarico del Cantone e della Confederazione. Nel Ticino sono
stati rinvenuti 1713 prati secchi con una superficie totale di ca. 450 ha (cfr.
rapporto amministrativo sull'inventario dei terreni secchi del Canton Ticino
dell'aprile 1987, redatto dall'istituto __________ dell di
__________); pochi rispetto alle aspettative. Essi sono distribuiti in modo
molto etereogeneo sul territorio cantonale e sono presenti soprattutto nelle
zone marginali, più colpite dallo spopolamento.
Questi prati costituiscono
le ultime isole di rifugio per diverse specie vegetali ed animali (uccelli,
insetti, rettili) assai importanti da un punto di vista ecologico.
L'inventario sui prati secchi
è quindi stato allestito al preciso scopo di salvaguardare tutta una serie di
specie vegetali e animali (cfr. elenco contenuto nel rapporto scientifico
allestito dall'istituto __________ dell’__________ di __________ depositato
presso il Museo __________ di __________ __________ di __________o) di per se
già protetti dalla legge, ma non tutelate a sufficienza fintanto che non si
provveda a difendere pure l'ambiente che li raccoglie. Secondo lo studio di
__________, __________ ____________________, 1981 "Les pelouses sèches en Europe"
a disposizione del Consiglio europeo, i terreni secchi dell'Europa centrale
sono seriamente minacciati.
Per quanto riguarda la
Svizzera, si rileva una diminuzione del 90% dei prati secchi a partire
dall'inizio del secolo. Negli ultimi anni questa situazione è ulteriormente
peggiorata. Da ciò si desume un evidente interesse pubblico a salvaguardare
questi luoghi d'importanza vitale per un gran numero di specie animali e
vegetali che sono determinanti per l'equilibrio ecologico del nostro ambiente.
In concreto i prati secchi
qui in contestazione sono stati rilevati nel suddetto inventario dei prati
secchi del Canton Ticino e repertoriati coi n. __________e __________.
Non fa dubbio, alla luce
delle circostanze, che ci sono le premesse di fondo per l'istituzione della
zona contestata.
A questo punto bisogna
operare la ponderazione degli interessi.
L’interesse pubblico alla
protezione del biotopo in questione si scontra con quello privato dei
proprietari ricorrenti a poter liberamente disporre del loro fondo. Va però
subito rilevato che il part. 95 non è mai stato ritenuto edificabile. Come
ricordato in narrativa, i tentativi dei proprietari di farlo inserire in zona
__________ sono falliti presso tutte le istanze, Tribunale federale compreso.
Non è dunque togliendo il vincolo che il fondo può essere edificato. A ciò si
aggiunga che per la gestione di prati secchi sono previsti sussidi sia della
Confederazione che del Cantone. Per fondi che non sono coltivati ciò costituisce
un reddito non privo di interesse.
Tutto ben considerato
l’interesse pubblico a proteggere i prati secchi in discussione prevale su
quello privato e merita tutela in questa sede né vi sono peraltro motivi per
porne in dubbio la proporzionalità. Il provvedimento è idoneo a conseguire lo
scopo, non si vede quale altra misura meno incisiva potrebbe raggiungere lo
stesso risultato e infine tra scopo e mezzo per conseguirlo corre un rapporto
ragionevole (zumutbar).
5.3 Zona di protezione avifaunicola
Esatta l’affermazione ricorsuale
che è in località “__________ ”, dove è sito il part. , che si è
riscontrato la presenza degli uccelli protetti. Non risulta invece che tale
presenza si sia estesa alla sovrastante località “ ” dove trovasi il
part. __________ delle ricorrenti.
E’ parimenti alla zona
__________ - e in particolare alla grande area del part. __________- che si
riferisce esclusivamente la perizia sulla zona di protezione dell’avifauna di
__________, allestita dal Museo __________ di __________ __________ nel
settembre del 1991.
Infine pure il rapporto
dell’Ufficio protezione della natura del dicembre 1991 ha per unico oggetto
l’utilizzazione del mappale __________.
Difronte all’assenza di
una chiara dimostrazione che il part. __________è servito e serve tuttora da
habitat per le specie protette il contestato vincolo non può trovare conferma.
Non basta il solo fatto
che la conformazione del terreno potrebbe renderlo idoneo allo scopo né la
considerazione che più vasta è la zona protetta, più grandi le prospettive di
salvaguardia delle specie minacciate.
Si cominci a far
funzionare la zona dove effettivamente gli uccelli sono stati reperiti e che
per la sua ampiezza e caratteristiche si presta egregiamente allo scopo. Se poi
quest’area finirà per ripopolarsi e occorrerà estendere la zona, si vedrà se
far capo al terreno delle ricorrenti. Per ora non vi sono sufficienti motivi
per imporre loro questo vincolo.
Non senza notare, per
finire, la difficoltà di far convivere sullo stesso e unico fondo due tipi di
superfici: una a prati secchi, dove il pascolo è vietato (art. 27bis cpv. 5 ad PrNa
5/6 = prati secchi) e l’altra di protezione dell’avifauna dove è ammesso e
“promosso” il pascolo estensivo (art. 27bis cpv. 5 ad PrNa7). Con l’avvertenza
che il disposto parla di “pascolo estensivo finora praticato” con ovvio
riferimento alla part. __________.
Con ogni evidenza la zona
__________ è stata creata in funzione di quest’area e ad essa deve rimanere
confinata.
- Conclusione
Visto
quanto precede s’impone la conclusione seguente:
-
la part. __________non
dev’essere inserita nella zona __________, ma in
una zona analoga alla __________ __________e __________ di protezione dei prati
magri. Ev. creando una zona __________ per i prati magri siti sul
fondo __________, repertoriati coi n. __________e __________nel relativo
inventario e cambiando di conseguenza il numero
dell’attuale __________;
-
la rappresentazione
grafica dell’attuale zona __________ dev’essere
modificata togliendone il part. __________e provvedendo
altrimenti alla segnalazione grafica dei due prati magri N.
__________e __________;
-
l’art. 27bis cpv. 4
dev’essere riformato. Nel numero, se si dà seguito al
suggerimento di cui sopra, e nel contenuto. Ne va
espunta la parentesi (compresi prati magri N. __________ e
__________ Oggetto Inventario prati magri). Questi vanno inseriti
in altra zona;
-
l’art. 27bis cpv. 5
dev’essere pure riformato laddove regolamenta
la zona __________. Ne va eliminato “ad eccezione
delle superfici incluse nell’inventario dei prati magri, per
le quali valgono invece le stesse normative delle
zone di protezione della natura 5/6”.
Per
questi motivi,
dichiara
e pronuncia
- Il ricorso é parzialmente
accolto nel senso dei considerandi.
§)
Di conseguenza il vincolo di protezione dell’avifauna viene soppresso,
con ordine al comune, al quale gli atti vengono ritornati,
di rivedere la rappresentazione grafica (piano del paesaggio)
e la formulazione dell’art. 27bis NAPR nel senso indicato al
considerando 6.
-
Le tasse e spese
processuali vengono poste a carico delle ricorrenti, in solido, nella misura di
fr. 500.--. Il Comune verserà loro fr. 500.-- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione: -
Avv. __________ __________, __________
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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