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Numero d'incarto:
90.1994.211
Data decisione, Autorità:
18.10.1999, TPT
Incarto n.
90.94.00211
Lugano
18 ottobre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliera
Matea Pessina
statuendo
sul ricorso del 3 maggio 1993 di
__________ e __________
__________ -__________, __________,
rappr. da: avv. __________
__________, __________ __________,
contro
la risoluzione 31 marzo 1993 (n° ) del
Consiglio di Stato che approva alcune varianti del PR di __________ e del PP
dei nuclei di villaggio ();
viste le osservazioni 29
luglio 1993 del Municipio di __________ e 19 gennaio 1994 del Consiglio di
Stato;
letti ed esaminati gli
atti;
esperiti i necessari
accertamenti;
r i t e n u t o,
in fatto
a. I signori __________
e __________ __________ -__________ sono comproprietari a __________ dei mapp.
n° __________, __________e __________RF, situati in località __________, su cui
svolgono un’attività di trasporti e di commercio di veicoli pesanti. L’accesso,
privato, alla proprietà, largo ca. ml. 3.00 e lungo un centinaio, è posto sul
lato ovest del mapp. n° __________RF e sbocca sulla cantonale.
b. In data 20 dicembre
1990 e 30 marzo 1992 il Consiglio comunale di __________ ha adottato il
__________ -__________ e alcune varianti di PR: in particolare l’edificabilità
del comparto posto a monte della proprietà dei signori __________ -__________ è
stata vincolata ad un riordino fondiario e il loro accesso inserito nel piano
del traffico come strada di raggruppamento terreni.
c. Avverso il vincolo
che grava il loro accesso i signori __________ -__________ sono insorti davanti
al Consiglio di Stato, lamentando in ordine una carenza di motivazione e
contestando nel merito l’interesse pubblico e l’adeguatezza della misura. A tal
proposito essi osservavano in particolare come tutti i fondi posti a valle del
comparto soggetto a riordino già disponessero di un accesso dalla cantonale.
Rilevando come l’esatto
tracciato degli accessi sarebbe stato definito in sede di riordino in relazione
alla nuova configurazione della particelle, il Municipio chiedeva la reiezione
del gravame.
d. Condividendo le
osservazioni del Municipio, con ris. gov. 31 marzo 1993, n° , il
Consiglio di Stato approvava il __________ - e le varianti di PR,
respingendo il ricorso.
e. Avverso tale
decisione i signori - insorgono ora al TPT, riproponendo le
censure sollevate in prima sede.
Nelle loro osservazioni il
Municipio e il Governo postulano la reiezione del gravame.
f. In data 27 aprile
1994 si è tenuta l’udienza in contraddittorio, durante la quale le parti si
sono riconfermante nelle rispettive allegazioni e domande, accordandosi di attendere
la definizione del nuovo assetto fondiario del comparto soggetto a riordino.
g. Con scritto 28 luglio
1998 i ricorrenti comunicavano al TPT che il ricorso da loro interposto
nell’ambito della procedura di riordino era stato respinto. Copia della decisione
è stata acquisita agli atti.
c o n s i d e r a t o
in diritto
- La competenza di
questo tribunale è data dall'art. 26 quater lett. D LOG, introdotto con la
Legge concernente l'istituzione del Tribunale della pianificazione del
territorio, entrata in vigore il 1. ottobre 1992.
A norma dell’art. 38 LALPT
contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della
pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), i proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata
dalla decisione del Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).
In concreto, la
legittimazione attiva dei signori __________ -__________, già insorti in prima
sede, per gli stessi motivi, giusta l’art. 35 LALPT, è pacifica (art. 38 cpv. 4
lett. b) LALPT).
Presentato nei termini di
legge, il ricorso è tempestivo.
- Giusta l'art.
22quater cpv. 1 della Costituzione federale (Cost.) i Cantoni devono allestire
dei piani d'azzonamento per assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e
una razionale abitabilità del territorio. A livello legislativo l'obbligo di
pianificare è codificato all'art. 2 LPT.
Secondo quest'ultima legge
la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice,
pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse
stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte
adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto PR
- viene adottato, secondo le indicazioni del PD (art. 6 e segg., 26 cpv. 2
LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (Art. 1 cpv. 1 2a
frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita protezione
giuridica (art. 33 e seg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il PR
disciplina l'uso ammissibile del suolo (art. 14 e segg. LPT): rende vincolante
verso i privati detto ordinamento oltre che il contenuto del PD (art. 21 cpv. 1
LPT).
-
Nel diritto ticinese
il comune gode di un’ampia autonomia nella pianificazione del suo territorio.
Questa avviene essenzialmente attraverso il PR (art. 24 seg. LALPT). Ai sensi
dell’art. 26 LALPT, il PR si compone di un rapporto di pianificazione, di
rappresentazioni grafiche, di norme di attuazione e di un programma di realizzazione.
Le rappresentazioni grafiche comprendono (art. 28 LALPT) i piani del paesaggio,
delle zone, del traffico, delle attrezzature e costruzioni di interesse
pubblico e il piano indicativo dei servizi pubblici. In particolare esse
fissano la rete delle vie di comunicazione per i mezzi di trasporto pubblici e
privati con la precisazione delle linee di arretramento, le vie ciclabili e
pedonali, i sentieri e i posteggi pubblici (art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT).
Inoltre l’art. 83 LALPT prevede espressamente la ricomposizione particellare
come uno strumento pianificatorio avente lo scopo di migliorare e razionalizzare
l’utilizzazione del suolo edificabile (cpv. 1); esso consiste in un riordinamento
dei fondi, in modo da dar loro configurazione e superficie adatte o più idonee
all’edificazione prevista dai piani e promuovere la realizzazione degli intenti
pianificatori (cpv. 2). Il riordino fondiario può venir utilizzato
ogniqualvolta si rende necessario promuovere la realizzazione di determinati intenti
pianificatori. La procedura relativa alla ricomposizione particellare è
disciplinata agli art.li 48 ss. della Legge cantonale sul raggruppamento e la
permuta dei terreni e va distinta dalla procedura di modifica dei PR (art. 32
ss. LALPT). Tuttavia, secondo l’art. 1 cpv. 2 della Legge cantonale sul
raggruppamento e la permuta dei terreni, il riordino fondiario deve in ogni
caso concordare con le norme pianificatorie in vigore o in via di formazione.
-
In base a questi
principi non si può non rilevare come in concreto il Comune di __________,
indicando nella contestata variante l’accesso al mapp. n° __________RF come
strada di raggruppamento terreni, non abbia (ancora) inteso modificare il suo
piano del traffico, ampliando la rete viaria e inserendovi in modo definitivo
la strada che serve la proprietà dei ricorrenti. Infatti la funzione della
strada in questione non viene ancora definita secondo le usuali categorie
previste dagli art.li 6 ss. della Legge cantonale sulle strade (strada di
collegamento, strada di raccolta, strada di servizio, ecc.), bensì menzionata
come strada di raggruppamento terreni. Di conseguenza, come giustamente
osservano il Consiglio di Stato e il Municipio, tramite tale vincolo il Comune
ha voluto indicare, a titolo d’ipotesi, l’eventuale posizione degli accessi per
rapporto al comparto da riordinare, posizione comunque da verificare e definire
nell’adeguata sede, ossia nell’ambito della procedura di riordino. Agendo in
tal modo il Comune si è quindi riservato la possibilità di inserire in modo
definitivo la strada dei ricorrenti nel piano del traffico in un secondo tempo,
ossia nel caso in cui l’organizzazione degli accessi da lui ipotizzata con la
revisione avesse trovato formale conferma nella procedura di riordino. Orbene,
dagli atti acquisiti all’incarto relativi a quest’ultima procedura si evince
come l’assetto preconizzato dal Comune sia stato scartato: infatti nella
definizione delle nuove particelle e del relativo orientamento la nuova mappa
catastale non prende come riferimento l’accesso al mapp. n° __________RF, bensì
fa capo alla coattiva n° __________, __________, __________, __________,
__________RF, ovvero a quella strada già esistente, indicata dai ricorrenti
come la più idonea a servire la parte a valle del nuovo comparto edificabile.
-
Per tutti questi
motivi, con la mancata conferma in sede di riordino della definizione dell’accesso
al mapp. n° __________RFD come strada di raggruppamento terreni è parimenti
venuto a mancare un interesse pratico e attuale al ricorso, che va dunque
stralciato dai ruoli con giudizio sulle tasse e spese di giudizio e sulle ripetibili.
Poiché non si ravvisano
tutto ben considerato motivi di qualche stringenza che portino a considerare il
ricorso come destituito di fondamento, visto la finalità e l’incertezza al
momento dell’adozione della variante circa la definitiva necessità del vincolo
contestato, vi sono i presupposti per concedere ripetibili.
Il Comune, che non è
intervenuto a difesa di interessi patrimoniali ma nell’esercizio delle sue
funzioni, va esente da spese e tassa di giudizio.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è stralciato
dai ruoli.
-
Il Comune di __________
rifonderà ai ricorrenti in solido fr. 800.-- (ottocento) a titolo di ripetibili.
-
Intimazione: -
avv. __________ __________, __________
Municipio di __________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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