AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.1994.170
Data decisione, Autorità:
15.02.1996, TPT
Incarto n.
90.94.00170
Lugano
1 marzo 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
visto
il ricorso del 29 aprile 1992 di
__________ __________,
__________,
rappr. da: avv. __________
__________, __________ __________,
contro
la
risoluzione 24 marzo 1992, no. __________del Consiglio di Stato che ha
approvato il piano particolareggiato zona __________ (PP1) del Comune di
__________;
visto
la
risposta 11 agosto 1992 del Comune di __________
la
risposta 9 marzo 1993 del Consiglio di Stato
il
sopralluogo del 23 agosto 1993
letti
gli atti e assunto gli accertamenti necessari
r
i t e n u t o
in
fatto
a. Il piano
particolareggiato della zona __________ (PP1), adottato dal Consiglio comunale
il 6 novembre 1989 e approvato dal Consiglio di Stato il 24 marzo 1992,
suddivide il quartiere in 3 comparti (A, B, C). I mapp. __________e
__________RFD __________, di proprietà di __________ __________, sono collocati
rispettivamente nel comparto C e B. Contro le restrizioni della proprietà che
ne derivano la proprietaria è insorta dapprima dinnanzi al Consiglio di Stato
e, vistosi respingere il ricorso, a questo TPT chiedendo l’annullamento della
decisione governativa e quindi dei vincoli contestati.
Tanto il comune di
__________ quanto il Consiglio di Stato respingono le allegazioni avversarie e
propongono il rigetto del ricorso.
Delle argomentazioni delle
parti diremo all’occorrenza nei considerandi.
Nel sopralluogo le parti
chiedono di sospendere la vertenza fino al 31.12.1993, in vista di un'eventuale
soluzione bonale che finalmente è risultata irraggiungibile.
c
o n s i d e r a t o
in
diritto
- La competenza di
questo tribunale è data dall'art. 26 quater lett. D LOG, introdotto con la
Legge concernente l'istituzione del Tribunale della pianificazione del
territorio, entrata in vigore il 1. ottobre 1992.
A norma dell’art. 38 LALPT
contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della
pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di
protezione a dipendenza della modifiche decise dal Consiglio di Stato (cpv. 4
lett. c).
In concreto la
legittimazione attiva della ricorrente, già insorta, per gli stessi motivi, in
prima sede è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT.
Presentato nei termini di
legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.
- I vincoli gravanti
le particelle della ricorrente sono i seguenti:
a) imposizione
di una percentuale di superficie utile lorda a destinazione
residenziale esclusivamente primaria (SULR) pari
al 50% della SUL per la part. __________ e del 60% per la __________;.
b) limitazione
dell’altezza a mtl. 16,70;
c) limitazione
della profondità delle costruzioni a 12 mtl.
La ricorrente chiede la
soppressione del vincolo di destinazione residenziale nonché l’aumento a mtl
22.70 dell’altezza e a 14 mtl della profondità.
- Quota residenziale
obbligatoria, ad esclusivo carattere primario
Giusta l’art. 28 cpv. 2
lett. a) i PR fissano in particolare “le zone edificabili destinate
all’abitazione e al lavoro. La destinazione di queste zone può ulteriormente
essere precisata e limitata dal Comune; segnatamente possono essere previste
zone per residenze esclusivamente o parzialmente primarie o secondarie ...”
Ciò corrisponde peraltro ad una consolidata giurisprudenza.
Rettamente, quindi, la
ricorrente non contesta la base legale del vincolo querelato. Ne contesta
invece la proporzionalità.
Il comune replica che “il
quartiere __________ si presta particolarmente alla residenza. Esso è a diretto
contatto con la “city” e con l’area verde del __________ __________; nelle
immediate vicinanze si trovano le infrastrutture scolastiche (dalla scuola
materna alle medie superiori), infrastrutture culturali, per la pratica dello
sport e per il tempo libero. Inoltre, pur essendo ottimamente collegato alle
strade principali, nel suo interno non è attraversato da traffici importanti ed
è quindi particolarmente tranquillo.” Queste circostanze, conclude il
resistente, “giustificano pienamente l’imposizione di vincoli di destinazione
residenziale in percentuali che tengano conto delle peculiarità della zona.”
Non possiamo che
sottoscrivere le considerazioni del comune e, in linea di principio, le
conclusioni. La revitalizzazione dei centri urbani attraverso la diversificazione
delle attività è divenuto uno dei principali postulati di un’urbanistica
moderna. Il problema si pone con particolare acuità in città come __________,
in cui la terziarizzazione ha pressoché monopolizzato il centro.
Trasformato in “city” esso
ha perso quella ricchezza e varietà di relazioni umane che fanno viva e vitale
una città. Ora è evidente che proprio il quartiere __________ si presti ad
assicurare una consistente presenza abitativa.
Quanto alla percentuale di
SUL da destinarsi alla residenza primaria è questione che più che al diritto
attiene a scelte di politica pianificatoria che rientrano nella sfera
decisionale riconosciuta dalla giurisprudenza al comune. Il tribunale non può
sindacarne l’apprezzamento se non nella misura in cui non è sorretto da valide
ragioni e sconfina nell’abuso o nell’eccesso (RDAT I-95 n. 29). Ciò non toglie
che queste ragioni devono risultare con sufficiente chiarezza dagli studi
pianificatori alla base del PR; fondarsi su analisi e valutazioni degli aspetti
rilevanti al fine di una decisione oggettivamente fondata. Solo così, peraltro,
il proprietario potrà valutare se le restrizioni impostegli dal piano
rispettano i requisiti della base legale, dell’interesse pubblico preminente e
della proporzionalità (art. 22ter Cost.).
Nel caso presente lo
studio è alquanto sommario e si riduce essenzialmente a ipotizzare quante unità
insediative e tra queste quanti abitanti si avrebbero sfruttando appieno la
SULR consentita dal piano (cfr. Relazione tecnica, pag. 32/33). E’ un po’ poco
per un problema di questa delicatezza. Ma la prova migliore che il problema
possa e debba essere meglio approfondito la fornisce lo stesso comune che in
occasione della fissazione dei gradi di sensibilità al rumore e quindi della
relativa variante del PP1 ha rimesso in questione l’intera tematica.
Ciò vale peraltro, mutatis
mutandis, per l’esclusione delle residenze secondarie. Che il principio di una
loro limitazione sia stato largamente ammesso dalla giurisprudenza è cosa nota
(si veda per tutte RDAT I - 1995 n. 26). Che la loro esclusione sia coerente
con la scelta di rivitalizzare il quartiere, evitando quindi il tipico fenomeno
delle persiane chiuse, non fa dubbio. Occorre tuttavia, alla base della
restrizione, uno studio serio che ponderi i diversi interessi in giuoco, tra
cui non va trascurato quello economico; studio che non risulta sia stato fatto
in occasione di questa variante.
Bisogna quindi annullare
la decisione governativa per la parte che approva i vincoli qui passati in
rassegna (quota di destinazione residenziale, carattere esclusivamente primario
di tale quota) e rinviare gli atti al comune affinché, se intende mantenerli
(in tutto o in parte e ev. con quale differenziazione), adotti una variante
seguendo la procedura degli art. 32 seguenti LALPT, operazione che a quanto ci
consta il comune ha già intrapreso, in concomitanza con gli adempimenti
postigli a carico dall’art. 23 OIF (fissazione dei gradi di sensibilità al
rumore).
(Cfr. in materia di
destinazione vincolata: DTF 117 Ia 143 consid. 2b; ca, la limitazione delle
residenze secondarie: RDAT I -1995 n. 26).
- altezza massima
La domanda ricorsuale di
inserire le part. 434 e 1846 in zona R7 è avversata dal comune, che giustifica
l’altezza massima di mtl 16,70 contro i 22,70 della zona __________, osservando
come “la continuità architettonica nei confronti delle preesistenze,
importante specialmente per la Via __________. __________, che collega le zone
a 7 piani di __________ e del centro città, ha dettato il mantenimento
dell’altezza di m 22,70. All’interno del quartiere viceversa, la presunzione
che la funzione abitativa, che si vuole privilegiare, risulti maggiormente
naturale in caso di altezza limitata, ha portato ad un’imposizione di altezze
massime inferiori (m. 16,70), ciò concorre pure ad evidenziare volumetricamente
il quartiere, nelle sue componenti e nei suoi confini.”
Analizziamo ora la
posizione occupata nel quartiere Landriani dalle particelle delle ricorrenti.
Vediamo così che la part. 434 si trova quasi esattamente al centro del
quartiere stesso, lungo via __________: strada interna, secondaria che lo
taglia a metà (v. relazione tecnica, pag. 7). E’ perfettamente comprensibile
che l’accentuata vocazione residenziale della particella e delle altre, come
lei allineate sulla via __________, abbia portato il comune a ridurvi le
altezze e a mantenerle invece a mtl 22,70 per la particella __________,
all’angolo tra via __________ e l’importante asse di raccolta di via
__________. Questa particella concorre a formare la crosta perimetrale che fa
da scudo alle parti interne del comparto, proteggendole contro le emissioni
atmosferiche e foniche.
Lo stesso avviene per la
part. __________, situata nella parte del quartiere più vicina al centro- città,
e più precisamente verso __________ __________, dal quale la separano,
facendole da schermo, le part. __________e __________.
Che a fronte dell’effetto
protettivo esercitato dalla cortina perimetrale vi sia quello negativo “di
affossare le costruzioni entro una cintura esterna di edifici più alti”
lamentato dalla ricorrente è esatto (anche se forzato nell’espressione) ma non
decisivo. Non è innalzando l’altezza delle costruzioni interne che, salvo per
la parte aggiuntiva, si rimedia al problema; lo risolverebbe solo un
abbassamento delle costruzioni esterne. Ma abbiamo visto che qui l’altezza è
stata dettata dalla necessità di mantenere la continuità con l’edificazione
preesistente e peraltro non è di per sé censurata.
Tutto ben considerato la
fissazione dell’altezza massima delle part. __________e __________ a mtl 16,70
appare pianificatoriamente sostenibile e questo tribunale non potrebbe
sindacarla senza invadere l’autonoma sfera decisionale del Comune e
disconoscerne, in violazione dell’art. 2 LPT, il ruolo di autorità inferiore di
pianificazione.
La censura non può dunque
essere accolta. Con essa e per le stesse ragioni va respinta l’accusa di
violazione del principio della parità di trattamento. Tra le particelle in cui
è ammessa l’altezza di mtl 22.70 e quelle in cui tale altezza è limitata a mtl
16,70 corre la differenza della posizione, perimetrale o interna, per rapporto
al quartiere.
- limitazione della
profondità delle costruzioni a 12 mtl.
Questa restrizione tocca
solo il part. 1846. Il comune la giustifica con l’esigenza di “conferire al
quartiere un volto urbano di qualità”, osservando che la particella in
questione “è fondo di notevoli dimensioni, il cui fronte nord si affaccia su
Via __________ e quello sud su Via __________. Lungo entrambi i fronti stradali
vi sono delle linee di costruzione e sul fondo possono quindi essere edificate
due costruzioni della profondità di 12 m ciascuno. L’imposizione (o la
concessione) di una maggiore profondità, quale quella richiesta dalla ricorrente,
avrebbe appesantito la zona e provocato un netto contrasto con gli edifici
salvaguardati dal piano particolareggiato del nucleo storico e tradizionale. I
due palazzi sarebbero inoltre stati troppo vicini, compromettendo così le
finalità delle norme sulle distanze.” (Osservazioni, pag. 6). La ricorrente
ribatte che non è “certamento una profondità delle costruzioni (...)
aumentata di 2 m. a disturbare (in maniera tanto grave da giustificare una
restrizione del diritto di proprietà) il volto urbano del quartiere.”
Premesso che la situazione oggettiva corrisponde alla descrizione fattane dal
comune, ci troviamo qui, come già sopra, in un ambito in cui il potere
discrezionale dell’ente pianificatore deve potersi esplicare senza eccessivi
intralci censori. Vi si oppone non solo l’autonomia comunale ma anche e
specialmente il precetto del già citato art. 2 LPT.
L’opzione del comune per
un’edificazione all’interno del quartiere che non sia troppo serrata e
incombente, ma lasci un certo agio tra blocco e blocco garantendo sufficiente
aria e luce, appare senz’altro sottoscrivibile, in barba ad una concezione
semplicistica della “densificazione”. La qualità della vita merita attenzione e
giustifica il freno ad uno sfruttamento edilizio indiscriminato. In concreto,
poi, non sembra che il “sacrificio” imposto alla proprietaria non concedendole
14 m di profondità sia insopportabile. Il comune rileva come, pur col limite
dei 12 mtl, l’IS passi dall’1.9 prima vigente a un tutto sommato confortevole
2.5! Non sembra poco. Non c’è di che scomodare la tutela costituzionale della
proprietà privata: la disposizione criticata non fa in concreto che
delimitarne, legittimamente, il contenuto.
La censura non può che
essere respinta.
- Il Comune,
intervenuto nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali e non a
salvaguardia di suoi interessi pecuniari, non deve nella misura in cui è
soccombente spese e tasse di giustizia. Deve invece congrue ripetibili alla
ricorrente, parzialmente vittoriosa in causa.
Per
questi motivi,
dichiara
e pronuncia
- Il ricorso é parzialmente accolto.
§) Di
conseguenza la decisione governativa impugnata è annullata
nella misura in cui approva il vincolo a destinazione
residenziale primaria sulle part. __________e __________ RFD
__________. Tale vincolo viene di conseguenza annullato e gli
atti rinviati al comune per riesame.
-
Non si prelevano spese né
tasse di giudizio. Il comune verserà alla ricorrente fr. 1'200.-- di ripetibili.
-
Intimazione: -
- Municipio di ______
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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