RI 1
rappr. da: RA 1
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che i
coniugi __________ e __________ RI 1,
domiciliati a --, sono limitatamente imponibili nel Canton Ticino quali proprietari
di sostanza immobiliare a ----;
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che alla
dichiarazione d'imposta transitoria 2003A, non compilata, i contribuenti, assistiti
dalla __________ RA 1, allegavano le dichiarazioni fiscali 2001b e 2002 presentate
nel Canton __________;
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che, dopo
aver esaminato le dichiarazioni fiscali presentate dai contribuenti nel Cantone
di domicilio, con decisione del 10 marzo 2004, l'Ufficio di tassazione di __________
informava i contribuenti che la procedura relativa alla dichiarazione d'imposta
transitoria 2003A era da considerare conclusa, non essendo emersi né redditi né
spese straordinarie;
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che con
reclamo dell'8 aprile 2004 il patrocinatore dei contribuenti contestava la decisione
del 10 marzo 2004, argomentando che nel corso degli anni 2001 e 2002 sarebbero
stati effettuati importanti lavori di manutenzione, come risulterebbe dalle dichiarazioni
fiscali presentate nel Cantone di domicilio;
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che con
lettera del 26 aprile 2004 l'Ufficio di tassazione assegnava ai contribuenti un
termine per presentare le fatture che comprovano le spese di manutenzione
effettive sostenute negli immobili di __________, con l'avvertenza che il
reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile, se il termine fosse scaduto
infruttuoso;
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che con
decisione del 16 giugno 2004 l'Ufficio di tassazione, constatato il decorso
infruttuoso del termine per la presentazione delle fatture, dichiarava
irricevibile il reclamo;
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che con
il presente, tempestivo ricorso i coniugi RI 1, sempre assistiti dalla __________
RA 1, chiedono l'annullamento della decisione su reclamo, lamentando tra
l'altro l'invio per posta semplice della richiesta di documentazione e
producendo a questa Camera copia della liquidazione, in cui sono partitamente
menzionate tutte le fatture, ma non le fatture stesse;
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che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
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che la
Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le
decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito
dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
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che essa
deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione
dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del
contribuente, sia fondata: se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata
a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione
di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di
irricevibilità;
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che
contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto
all'autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 132
cpv. 1 LIFD e art. 206 cpv. 1 LT);
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che,
diversamente da quanto precedentemente previsto dalla legge federale fino al
1994 e da quella cantonale fino al 2000, il reclamo non deve neppure più essere
motivato;
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che tale
innovazione è correlata alla semplificazione introdotta nella notificazione della
tassazione, in relazione alla quale è stabilito che le modificazioni rispetto
alla dichiarazione d'imposta devono essere comunicate al contribuente ma, per
quanto disposto dall'art. 131 cpv. 2 LIFD, non devono più essere motivate (CDT
n. 80.96.046 del 10 maggio 1996 in re G. B.-S.);
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che, nel
reclamo, è dunque sufficiente che il contribuente manifesti in modo chiaro e
incondizionato la volontà di impugnare una decisione di tassazione (CDT n.
80.2000.00047 del 6 aprile 2000, in RDAT II-2000 n.14t e dottrina citata);
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che, come
detto, il diritto cantonale (art. 206 cpv. 2) in vigore fino alla fine del 2000
prevedeva che il reclamo contro una tassazione "ordinaria" dovesse
essere motivato e che, in assenza di motivazione, al contribuente fosse
assegnato un termine per rimediarvi oppure per chiedere di essere sentito (pena
l’irricevibilità del reclamo medesimo);
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che tale
regola particolare non era più compatibile con la legge federale sull'armonizzazione
delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (art. 48 cpv. 1 e 2 LAID) che
circoscrive il requisito della motivazione ai soli reclami contro le tassazioni
d’ufficio (in riferimento alle quali il reclamo deve anche dimostrare che siano
"manifestamente inesatte");
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che la
motivazione non potendo quindi più essere un requisito di ricevibilità
(formale) del reclamo, il Consiglio di Stato aveva proposto l’adeguamento
dell’articolo 206 al corrispondente articolo 132 LIFD (Messaggio n. 5016 del 27
giugno 2000, Progetto di modifica della Legge tributaria e del decreto
legislativo concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti,
par. B VI 4);
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che il
Consiglio di Stato ha osservato a tale riguardo che, anche se l’assenza di motivazione
non facilita certamente la comprensione del reclamo da parte dell’autorità
fiscale, il contribuente ne risulta avvantaggiato poiché il reclamo contro una
tassazione "ordinaria" (anche se non motivato) sarà sempre
formalmente ricevibile ed il fisco sarà, di conseguenza, sempre tenuto a decidere
nel merito e la decisione sul reclamo potrà essere ulteriormente contestata
(anche nel merito) davanti alla Camera di diritto tributario (loc. cit.);
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che, come
ricordato in narrativa, l'Ufficio di tassazione, ricevuto il reclamo dei contribuenti,
cui era allegata la documentazione costituita dalle fatture dei lavori eseguiti
nel biennio 2001/2002 sulla proprietà immobiliare di __________, si era rivolto
loro chiedendo di produrre le fatture relative ai lavori di manutenzione che
sarebbero stati effettuati;
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che la
richiesta dell'Ufficio di tassazione di presentare tutte le fatture trova
giustificazione nel fatto di poter controllare la natura dei diversi
interventi, se di semplice manutenzione e quindi deducibili o di miglioria e
quindi non deducibili se non nell'ambito di una eventuale futura alienazione
dell'immobile;
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che
l'autorità di tassazione aveva avvertito, nella sua richiesta del 26 maggio
2004, che avrebbe dichiarato irricevibile il reclamo, senza fare riferimento a
una specifica norma di legge, ma verosimilmente rifacendosi alla normativa
vigente prima della revisione entrata in vigore dall'inizio del 2001;
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che
pertanto la decisione impugnata, con cui l'Ufficio di tassazione si è rifiutato
di entrare nel merito del reclamo dei contribuenti non è giustificata e deve
essere annullata, per evitare che il contribuente sia privato di un grado di
giudizio nel merito (Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 12 ad art. 101 DIFD,
p. 240);
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che
comunque, preso atto della liquidazione presentata in questa sede, in cui si
menzionano partitamente tutte le fatture e si specifica anche la natura degli
interventi effettuati, appare opportuno annullare la decisione su reclamo, con
cui l'Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo, e
retrocedergli gli atti per nuova decisione, dopo ulteriore esame;
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che la __________
RA 1 va nondimeno sin d'ora invitata a produrre all'Ufficio di tassazione non
soltanto la dichiarazione, ma anche le diverse fatture, per consentire
all'autorità fiscale di effettuare l'esame di dettaglio degli interventi
effettuati;
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che di
regola le spese e la tassa di giustizia vengono accollate alla parte vincente,
se, conformandosi agli obblighi che le incombevano, avrebbe potuto ottenere
soddisfazione già nella procedura di tassazione o di reclamo (cfr. art. 231
cpv. 3 LT);
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che
questo Giudice rinuncia nondimeno ad accollare spese e tassa ai ricorrenti, sia
perché la richiesta di documentazione è stata spedita per lettera semplice e
non è quindi possibile stabilire con precisione quando sia giunta ai
contribuenti, sia soprattutto perché la richiesta non è stata inviata al
patrocinatore dei contribuenti;
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che,
infatti, per costante giurisprudenza, se un contribuente ha designato un rappresentante
contrattuale, le autorità fiscali devono notificare le loro decisioni
all'indirizzo di quest'ultimo e che, se ciò non viene fatto, non può essere
messo a carico del contribuente svantaggio alcuno derivante dalla notificazione
irregolare (ASA 59 200; RF 4/89 173).
visto per le spese l'art. 231 LT