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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2004.60
Data decisione, Autorità:
24.11.2004, CDT
Titolo:
spese straordinarie di manutenzione
Incarto n.
80.2004.60
Lugano
24 novembre 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 26 maggio 2004
in materia di: IC/IFD 2003A
presentato da:
RI 1
rappr. da: RA 1
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Nella
dichiarazione d'imposta 2003A __________ e __________ RI 1 indicavano alla voce
spese straordinarie di manutenzione di immobili un importo di complessivi fr.
37'149.- per l'IC e di fr. 41'317.- per l'IFD sostenute negli anni di computo
2001-2002.
Nella
notifica di tassazione IC/IFD 2001-02, emanata in applicazione dell'art. 321f
cpv. 3 LT, l'Ufficio di tassazione di Lugano Campagna respingeva la richiesta,
poiché la maggior parte delle spese straordinarie chieste in deduzione
sarebbero dei costi di miglioria e non delle spese di manutenzione.
1.2.
Il 20
febbraio 2004 i contribuenti, assistiti dalla Fiduciaria __________ SA,
presentavano reclamo, rilevando che i costi, di cui è chiesta la deduzione,
riguardano la vecchia casa e non la nuova.
Il
reclamo veniva respinto con decisione del 26 aprile 2004, poiché da
informazioni assunte presso la cancelleria comunale sarebbe emerso che le spese
sostenute sarebbero inerenti a nuove costruzioni e non costituirebbero quindi
spese di manutenzione.
- 2.1.
Con il
presente, tempestivo ricorso i ricorrenti, sempre assistiti dalla Fiduciaria __________
SA contestano le dichiarazione che la cancelleria comunale di Astano avrebbe
rilasciato all'Ufficio di tassazione, precisando che all'Ufficio di tassazione
sono stati messi a disposizione sia i giustificativi concernenti i lavori di manutenzione
sia i documenti più importanti relativi alla nuova costruzione.
L'Ufficio
di tassazione si conferma per contro nella propria decisione.
2.2.
All'udienza
del 25 agosto 2004 è emersa la necessità di chiarire la natura esatta dei
lavori effettuati dall’impresa __________ e il patrocinatore del ricorrente è
quindi stato invitato a produrre la documentazione relativa ai singoli lavori,
che sarebbe poi stata trasmessa all’Ufficio di tassazione.
2.3.
Dopo aver
esaminato la documentazione prodotta e aver sentito il patrocinatore del
ricorrente, l’Ufficio di tassazione con scritto del 15 novembre 2004 ha
proposto a questa Camera di accogliere parzialmente il ricorso, definendo la
parte straordinaria delle spese di manutenzione nel vuoto di tassazione in fr.
2'714.- annui e di rivedere pertanto la tassazione IC/IFD 2001-02, elevando le
spese di manutenzione complessiva, deducibili da fr. 2'084.- a fr. 4'798.- di
media annua.
2.4.
Questa
Camera non ha motivo di non far propria la proposta formulata dall’Ufficio di
tassazione e accettata anche dal ricorrente, in quanto conforme alla legge,
segnatamente ai disposti dell’art. 321f cpv. 1 LT e dell’art. 218 cpv. 4 LIFD.
2.4.
Per
quanto precede, il presente ricorso viene quindi deciso conformemente all’art.
26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre
1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto
tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico cause che non
pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza;
Per questi motivi,
visti per le spese gli .
144 LIFD e 231 LT
dichiara
e pronuncia
- Il
ricorso è accolto.
§
Di conseguenza, la decisione su reclamo del 26 aprile 2004 è riformata nel
senso che è ammessa la revisione della tassazione IC/IFD 2001-2002 elevando la
deduzione per spese di manutenzione da fr. 2'084.- a
fr. 4'798.- di media annua.
§§
Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all’Ufficio di tassazione perché
emetta nuovi conteggi.
-
Non
si prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
alle parti.
Contro il presente
giudizio è dato ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni
(art. 146 LIFD, art. 73 LAID).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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