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Numero d'incarto:
80.2004.6
Data decisione, Autorità:
09.02.2004, CDT
Incarto n.
80.2004.6
Lugano
9 febbraio 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 21 gennaio 2004
in materia di: IC 2002
presentato da:
__________ __________,
rappr. da: __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
L’Ufficio
di tassazione di Locarno ha assoggettato __________ __________ alla sovranità
fiscale cantonale a partire dal 1° febbraio 2002, esponendole d’ufficio nella
tassazione notificatale il 12 maggio 2003, un reddito aziendale netto di fr.
40'000.-.
1.2.
La
contribuente, assistita dalla __________ __________ __________, presentava il 5
giugno 2003 un reclamo generico, avvertendo che la contabilità dell’attività aziendale
sarebbe stata chiusa nelle prossime settimane.
Con
lettera del 19 settembre 2003 l’Ufficio di tassazione si rivolgeva a __________
__________ __________, rendendola attenta al fatto che il reclamo deve essere
motivato e indicare i fatti su cui si fonda e i relativi mezzi di prova, con
l’avvertenza che se ciò non fosse avvenuto entro il 10 ottobre, il reclamo
sarebbe stato dichiarato irricevibile.
Scaduto
infruttuoso tale termine, l’Ufficio di tassazione con decisione del 22 dicembre
2003 respingeva il reclamo in quanto privo di motivazione.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso la ricorrente , sempre assistita da __________
__________ __________, chiede la riforma della decisione su reclamo e conseguentemente
la riduzione del reddito aziendale da fr. 40'000.- a fr. 13'000.-, rilevando
tra l’altro di aver presentato il 28 novembre 2003 la dichiarazione d’imposta
2003A con la chiusura contabile del 2002 e il risultato del 2003.
-
Il
presente ricorso viene evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge
organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14
maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella
composizione di un Giudice unico cause come la presente, che non pongono
questioni di principio e non sono di rilevante importanza.
-
4.1.
L’art.
204 cpv. 2 LT consente all’autorità di tassazione di eseguire la tassazione
d’ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente,
nonostante diffida non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli
elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di
documenti attendibili. A tal fine, può tener conto di coefficienti
sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del
contribuente.
Secondo l’art.
206 cpv. 1 LT, contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare
per scritto all’ autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla
notificazione. Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata
d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo
deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT).
4.2.
Con
l’esigenza della prova da parte del contribuente dell’inesat-tezza della
tassazione d’ufficio, si è voluto stabilire un’inversione dell’onere della
prova (Weidmann/Grossmann/ Zigerlig,
Wegweiser durch das st. gallische Steuerrecht, 4a ediz., Berna 1987, pp. 130 e
254; Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung, cit., p. 139; Richner/Frei/Weber/Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar,
2a ediz., Zurigo 1997, n. 10 ad § 90 LT-ZH, p. 647). Per contestare con successo
una tassazione d’ufficio, occorre, in altri termini, che siano rimosse le
condizioni che l’avevano determinata, cioè le difficoltà nell’indagine per
l’autorità di tassazione o l’incertezza circa i fatti. È necessario, in
particolare, che il contribuente ponga in essere gli atti di collaborazione
trascurati in precedenza. Se tale esigenza è adempiuta, rinasce anche l’obbligo
per l’autorità fiscale di effettuare indagini d’ufficio, nell’intento di
ricostruire il vero.
4.3.
Come
detto, l’art. 206 cpv. 3 LT esige che il contribuente apporti la prova della “manifesta
inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo
sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano
non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per
apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei
quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (STF inedita del 21
novembre 1997 inc. 2A.49/1997; inoltre CDT n. ..__________
del 18 dicembre 1997 in re G. V.).
4.4.
Il
Tribunale federale ha però precisato, esprimendosi sull’art. 132 cpv. 3 LIFD,
di tenore identico all’art. 206 cpv. 3 LT, che, siccome la necessità di
motivare il reclamo e di indicare mezzi di prova non è prevista per i reclami
contro tassazioni ordinarie, l’autorità fiscale deve indicare, nella decisione
di tassazione per apprezzamento, quanto disposto dall’art. 132 cpv. 3 LIFD e le
conseguenze in caso di inottemperanza. Vi è infatti il rischio che il
contribuente non cognito di diritto ometta di motivare in modo sufficiente
l’impugnativa, provocandone l’inammissibilità. In mancanza di un’espressa
menzione, contenuta nell’indicazione dei rimedi giuridici della tassazione
d’ufficio, l’autorità fiscale può comunque rimediarvi, dopo l’inoltro del
reclamo da parte del contribuente, invitando quest’ultimo a emendare il
gravame, conformemente ai requisiti dell’art. 132 cpv. 3 LIFD, con la comminatoria
di dichiarare irricevibile l’impugnativa (CDT n.
..__________ del 18 dicembre 1997 in re G. V.).
- 5.1.
Venendo
all’esame della fattispecie concreta, la ricorrente è stata sottoposta a tassazione
d’ufficio, non avendo prodotto, malgrado solleciti, la documentazione atta a comprovare
il reddito della propria attività aziendale cominciata all’inizio del mese di
febbraio del 2002.
Contro la
tassazione d’ufficio, notificata il 12 maggio 2003, la contribuente ha presentato
soltanto un reclamo generico, in cui accennava al fatto che la contabilità sarebbe
stata chiusa nelle prossime settimane.
A fronte
di questa situazione, l’UT l’ha diffidata il 19 settembre 2003 a motivare il reclamo
e a produrre la necessaria documentazione entro il 10 ottobre 2003, con la
comminatoria di irricevibilità.
Anche
questo termine di grazia è decorso infruttuoso, senza che la contribuente, per
altro assistita in ogni stadio procedurale da __________ __________ __________,
sopperisse alle proprie inadempienze o quanto meno formulasse una domanda scritta
di proroga.
L’Ufficio
di tassazione non poteva quindi far altro che dichiarare irricevibile il
ricorso.
A nulla
vale l’aver presentato, ben dopo il decorso del termine di grazia che scadeva
il 10 ottobre 2003, la dichiarazione fiscale 2003A, alla quale erano allegati
il conto economico 2002 e il bilancio al 31 dicembre 2002.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 150.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 230.–
sono a
carico della ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
terzi implicati
Divisione delle Contribuzioni Ufficio Giuridico, Viale S. Franscini 16, 6501 Bellinzona
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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