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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2003.92
Data decisione, Autorità:
03.10.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.92
Lugano
3 ottobre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 30 giugno 2003
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ _RICO0
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Il 23
settembre 2002 l’UT di __________ notificava a __________ __________ la
tassazione IC/IFD 2001-02, in cui determinava d’ufficio il reddito aziendale in
fr. 55'000.- di media annua, poiché il contribuente, nonostante richiamo,
diffida per lettera raccomandata e multa disciplinare, aveva omesso di presentare
la dichiarazione d’imposta.
1.2.
Il
reclamo presentato il 23 maggio 2003 veniva dichiarato irricevibile, poiché malgrado
due richieste di completazione del reclamo, l’una del 10 marzo l’altra del 21
marzo 2003, il contribuente non aveva fornito alcuna documentazione.
- 2.1.
Con
tempestivo ricorso, presentato direttamente all’UT, il contribuente chiede di rivedere
la tassazione notificatagli dall’UT, facendo valere problemi di natura famigliare
e difficoltà di natura economica.
2.2.
In
occasione dell’udienza del 23 settembre 2003 il ricorrente ha prodotto la
dichiarazione d'imposta 2001-02, che, contrariamente a quanto annunciato nel
ricorso, non era ancora stata spedita all'Ufficio di tassazione.
Dopo
discussione, nel corso della quale il giudice ha spiegato al ricorrente le
norme applicabili in materia di ricevibilità di un reclamo contro una
tassazione d'ufficio, lo ha invitato a ritirare il ricorso, invitandolo nel
contempo a presentare domanda di condono alla competente autorità.
A seguito
delle spiegazioni ricevute, il ricorrente ha quindi dichiarato di ritirare il ricorso.
- 3.1.
Il contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell'imposta,
dell'interesse o della multa per contravvenzioni tornerebbe oltremodo gravoso,
può chiedere il condono integrale o parziale degli importi dovuti (art. 246
cpv. 1 LT). La domanda di condono, motivata per iscritto e corredata dei mezzi
di prova necessari, deve essere presentata all'autorità competente, vale a dire
alla Divisione delle contribuzioni, che decide, sentito il parere del Municipio
del Comune di domicilio o sede del contribuente (art. 246 cpv. 2 LT).
3.2.
Come
spiegato dal giudice alla luce della situazione economica e personale emersa in
occasione dell'udienza del 23 settembre, il contribuente potrà dunque postulare
il condono integrale o anche soltanto parziale dell'imposta dovuta, se ciò
dovesse costituire per lui un onere oltremodo gravoso.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è stralciato dai ruoli.
-
Non si
prelevano né spese né tassa di giustizia.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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