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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2003.90
Data decisione, Autorità:
08.09.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.90
Lugano
8 settembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 24 giugno 2003
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
_RICO0
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Il 14
maggio 2001 l’UT di __________ notificava ai coniugi __________ e __________
__________ __________ la tassazione ordinaria IC/IFD 1999-2000, in cui veniva
esposto loro un reddito dell’agricoltura di fr. 2'000.- in aggiunta agli altri
redditi della sostanza (valore locativo della propria abitazione, pigioni,
titoli) e di natura pensionistica (AVS, cassa pensione).
Successivamente,
il 15 luglio 2002, l’UT notificava ai coniugi __________ una tassazione
intermedia per inizio dell’attività indipendente da parte della moglie dal 1°
gennaio 1999, in cui veniva loro esposto un ulteriore reddito aziendale di fr.
14'000.-.
1.2.
Il 29
luglio 2002 i coniugi __________ presentavano reclamo, rilevando che la moglie
aveva cessato l’attività di venditrice ambulante di __________ a __________ già
alla fine del 1996.
Il
reclamo veniva respinto con decisione del 9 giugno 2003, in cui si rileva che
da quanto risulta dagli atti la contribuente ha pagato la tassa d’occupazione
del suolo fino al 31 dicembre 2000.
- Con
il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ ripropongono la richiesta
di annullamento della tassazione intermedia per i motivi già addotti nel
ricorso.
Con
memoria dell’ 8 luglio 2003 l’UT, chiarito l’equivoco relativo al presunto
inizio dell’attività, propone di accogliere il ricorso, considerato anche come
la revisione di una tassazione cresciuta in giudicato attraverso una tassazione
intermedia che copre l’intero periodo fiscale non è conforme alle vigenti
disposizioni.
-
Viste
le osservazioni dell’UT che correttamente segnalano l’accertata inesistenza del
motivo di tassazione intermedia, come pure le considerazioni procedurali che vi
avrebbero fatto ostacolo, nulla osta all’accoglimento del ricorso è
all’annullamento della tassazione intermedia.
-
Il
presente ricorso viene pertanto evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della
legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il
14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere
nella composizione di un Giudice unico cause come la presente, che non pongono
questioni di principio e non sono di rilevante importanza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 9 giugno 2003 e la tassazione intermedia
1999-2000 sono annullate. È pertanto ripristinata la notifica di tassazione
ordinaria IC/IFD 1999-2000 del 14 maggio 2001.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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