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Numero d'incarto:
80.2003.89
Data decisione, Autorità:
05.08.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.89
Lugano
5 agosto 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano
Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 16 giugno 2003
in materia di: IC/IFD 1999/2000
presentato da:
__________ __________ __________ __________, __________
rappr. da: __________ __________, __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
- __________ __________ ha iniziato il 1° gennaio 1999 l'attività
di commerciante di automobili usate.
Con
decisione del 27 gennaio 2003, l'Ufficio di tassazione di __________ notificava
al contribuente e alla moglie Nadia una tassazione intermedia IC/IFD 1999/2000
per inizio dell'attività lucrativa a partire dal 1° gennaio 1999. Il reddito
aziendale era commisurato in fr. 48'000 in media annua, mentre il reddito imponibile
era stabilito in fr. 33'482 per l'IC e fr. 35'682 per l'IFD.
Un
reclamo interposto dai contribuenti veniva respinto dall'autorità di
tassazione, con decisione del 9 giugno 2003.
-
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i
coniugi __________ contestano sia la commisurazione del reddito aziendale sia
il suo impiego per la tassazione 1999/2000, quando invece avrebbe dovuto
fungere da base di calcolo per la tassazione del periodo successivo.
Definiscono la tassazione intermedia ingiusta, anche alla luce del fatto che i
redditi conseguiti nel biennio 2001/2002 sono stati di soli fr. 31'000 in media
annua.
-
3.1.
Di regola
il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio civile
precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT);
All'inizio
dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato:
a) per
il periodo fiscale in corso:
• per
l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento
alla fine del periodo fisca-le, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a
LIFD);
• per
l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dal-l'inizio dell'assoggettamento
e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a
LT);
b) per
il periodo fiscale successivo, in base al reddito
conseguito nel periodo di computo e durante almeno un anno, calcolato su dodici
mesi (artt. 44 cpv. 1 lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT).
3.2.
La base
di calcolo temporale applicabile ai casi di inizio dell'assoggettamento vale
anche per i casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3
LT), limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla
modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT).
La
tassazione biennale praenumerando, cioè fondata sui redditi del passato,
si regge sulla presunzione che i redditi percepiti nel periodo fiscale
corrispondano essenzialmente al reddito medio del periodo di computo biennale
che precede (ASA 38 p. 385), e, proprio per questa ragione, la legge
stabilisce che, in presenza di ben precisi presupposti, ci si discosta da tale
presunzione e si impone il reddito effettivamente conseguito nel corso del periodo
fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer,
Zurigo 1995, p. 164; Reich, Zeitliche Bemessung, in: Höhn/Athanas
[a cura di], Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern – Direkte Bundessteuer
und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 323 s.; Triebold,
Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit in den harmonisierten Bundessteuererlassen,
in ASA 64 p. 278).
3.3.
Si
procede dunque ad una tassazione intermedia solo in presenza di uno dei presupposti
seguenti:
a) divorzio
o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) mutamento
duraturo e essenziale delle basi dell'attività lucrativa in seguito a assunzione
o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;
c) devoluzione
per causa di morte
(artt. 45
LIFD, 55 LT).
Per la
sola imposta cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione intermedia
in caso di modifica delle basi determinanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali
o internazionali (art. 55 lett. e LT).
3.4.
Conformemente
a tali disposizioni, il ricorrente, che ha iniziato l'attività lucrativa il 1°
gennaio 1999, è stato assoggettato ad una tassazione intermedia a partire da
tale data, sulla base dei redditi dello stesso biennio (tassazione postnumerando).
La
censura ricorsuale, secondo la quale i redditi del biennio 1999/2000 avrebbero
dovuto servire da base di calcolo solo per la tassazione del periodo fiscale
successivo, non tiene conto di tale disciplina legale, che dovrebbe essere nota
almeno al rappresentante dei ricorrenti. È pertanto evidente che la tassazione
ordinaria indichi un reddito imponibile molto diverso (reddito zero) da quello
della successiva intermedia, ma ciò si spiega proprio con la natura della
tassazione intermedia, che costituisce una sorta di revisione fondata sul
mutamento sostanziale della situazione economica, che dipende in questo caso
dall'inizio del lavoro. Ciò spiega anche perché i contribuenti abbiano dovuto
attendere tanto a lungo prima che fosse loro notificata la tassazione
intermedia: il periodo di computo era rappresentato dallo stesso periodo di
tassazione, con la conseguenza che l'autorità di tassazione ha dovuto attendere
l'inoltro della dichiarazione 2001/2002, per conoscere i redditi del biennio
1999/2000. Accertamenti in merito all'effettivo inizio dell'attività lucrativa
(cfr. lettere dei mesi di novembre e dicembre 2002) hanno poi ulteriormente
ritardato l'emissione della tassazione intermedia.
- I
ricorrenti osservano poi che la tassazione intermedia sarebbe ingiusta anche
alla luce del fatto che il reddito aziendale si è ridotto nel corso del biennio
2001/2002 a fr. 31'000 in media annua.
4.1.
È vero
che, per effetto della regola secondo cui la stessa base di calcolo vale per il
periodo di inizio dell'assoggettamento (o per quello della tassazione
intermedia) ed anche per il periodo successivo, nel caso in esame i ricorrenti
vedrebbero imposto il reddito aziendale di fr. 48'000 per ben quattro anni
(l'intero periodo 1999/2000 e l'intero periodo 2001/2002).
L'unica
disposizione che permette di derogare alla regola circa la base di calcolo del
periodo successivo è però quella contenuta agli articoli 53 cpv. 2 LT e 44 cpv.
3 LIFD, secondo i quali proventi e spese straordinari sono considerati soltanto
per il periodo fiscale che segue quello in cui inizia l'assoggettamento.
4.2.
La
suddetta disposizione della legge federale e di quella cantonale, in vigore dal
1° gennaio 1995, codifica la giurisprudenza del Tribunale federale, adottata
quando era in vigore l'abrogato decreto concernente l'imposta federale diretta
(DIFD). L'Alta Corte aveva infatti deciso che, quando uno spazio di tempo determinato
serve da periodo di computo per diversi periodi di tassazione successivi e il
reddito imponibile di questo spazio di tempo è aumentato o diminuito in modo
essenziale da elementi straordinari unici, questi elementi devono essere presi
in considerazione soltanto per l'imposta concernente un periodo di tassazione.
Per esempio: la diminuzione straordinaria del patrimonio per sottovalutazione
del monte merci effettuata nelle chiusure immediatamente successive all'assunzione
di una azienda commerciale (ASA 37 p. 454); o, in caso di trasformazione
di ditta individuale in società anonima, il dividendo distribuito nel secondo
esercizio della SA che va preso in considerazione soltanto nella tassazione
ordinaria successiva all'intermedia (ASA 38 p. 386; cfr. anche ASA
49 p. 482; Känzig, Wehrsteuer, 2a ediz., Basilea 1982, p. 772; STF
del 4 novembre 1992 in re G. & F. SA, consid. 3).
4.3.
La legge
non definisce più da vicino il contenuto della nozione di proventi e spese
straordinari. Esaminando la giurisprudenza federale e cantonale, pronunciata
quando ancora vigevano il DIFD e la LT del 1976, risulta chiaro che si tratta
sempre di proventi o spese unici. Oltre ai casi appena citati, si pensi al caso
di un onorario del tutto eccezionale (di oltre tre milioni e mezzo di franchi)
nell'esercizio di una libera professione (StE 1995 B 64.1 n. 3 = ZStP
1995 p. 69) oppure alla concessione di ammortamenti sul goodwill al momento
dell'inizio dell'attività indipendente (RF 51/1996 p. 329 = ZStP
1996 p. 230; RF 1998 p. 503).
Caratteristica
determinante della nozione di proventi e spese straordinari è proprio, come lo
esprime la terminologia usata dal legislatore, l'unicità del provento o della
spesa. Si può dunque affermare che la nozione di straordinarietà esclude per
definizione quella di periodicità. Ciò che è periodico non può, in altre parole,
essere straordinario.
4.4.
Va
rilevato in primo luogo che i ricorrenti non risultano avere impugnato la
tassazione ordinaria 2001/2002, notificata loro con decisione del 28 aprile
2003. Ciò non consentirebbe pertanto di entrare nel merito di considerazioni
concernenti il reddito imposto per tale periodo ed in particolare di escludere
dalla base imponibile determinati redditi straordinari.
È
tuttavia evidente che le disposizioni citate non si attagliano alla
fattispecie. Non vi sono infatti elementi straordinari che potrebbero
giustificare una tassazione diversa del reddito aziendale del periodo
successivo a quello della tassazione intermedia.
Quanto
alla pretesa riduzione del reddito, va anche detto che la stessa è difficilmente
verificabile, considerato che al "questionaio per indipendenti senza
contabilità" non è allegato alcun estratto conto né alcuna distinta dei
lavori eseguiti e degli importi incassati. E non è neppure prevedibile che un
accertamento venga intrapreso dall'autorità di tassazione, trattandosi del
periodo di "vuoto di tassazione" prodotto dal cambiamento di sistema
introdotto il 1° gennaio 2003.
4.5.
Considerato
il fatto che con il presente ricorso i contribuenti contestano per la prima
volta, seppure in modo molto generico, anche la commisurazione del reddito aziendale,
che loro avevano dichiarato in misura di fr. 45'000 in media annua e che l'autorità
di tassazione aveva elevato a fr. 48'000 per tenere conto di vantaggi goduti,
questa Camera ritiene di potere eccezionalmente ridurre il reddito aziendale in
questione a fr. 45'000, soprattutto per tenere conto in una certa misura della
dichiarata riduzione intervenuta nel biennio successivo, qui non controverso.
- Il
ricorso è dunque parzialmente accolto nel senso che il reddito aziendale della
tassazione intermedia 1999/2000 è ridotto da fr. 48'000 a fr. 45'000. Per il
resto, la decisione impugnata è confermata.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, il reddito aziendale della tassazione intermedia 1999/2000 è
ridotto da fr. 48'000 a fr. 45'000 in media annua.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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