-
che, con
decisione del 21 giugno 1999, l'Ufficio di tassazione di __________ notificava
ai coniugi __________ e __________ __________ la tassazione IC/IFD 1999/2000,
nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 41'140 per l'IC ed in fr.
47'040 per l'IFD;
-
che il 14
gennaio 2002, poi, l'autorità di tassazione notificava ai contribuenti anche la
tassazione IC/IFD 2001/2002, commisurando il reddito imponibile in fr. 44'728
per l'IC e in fr. 55'570 per l'IFD;
-
che
entrambe le decisioni in questione, non impugnate, passavano in giudicato;
-
che, in
data 11 aprile 2003, i coniugi __________ inoltravano all'Ufficio di tassazione
un'istanza di revisione, adducendo di essersi accorti, dopo un colloquio con il
perito dell'assicurazione militare, al momento dell'allestimento della
dichiarazione fiscale 2003 A, che la rendita dell'assicurazione militare
percepita da __________ __________ non avrebbe dovuto essere imposta, in quanto
percepita a partire da un momento precedente il 1° gennaio 1994;
-
che
l'autorità fiscale respingeva l'istanza con decisione del 22 aprile 2003,
spiegando che il rimedio della revisione non può supplire all'omissione,
imputabile al contribuente, della tempestiva impugnazione ordinaria entro il
termine di 30 giorni dalla notifica della decisione e osservando che comunque
un errore nell'applicazione della legge esclude la revisione;
-
che
l'Ufficio di tassazione respingeva poi, con decisione del 22 maggio 2002, un
reclamo degli istanti, ribadendo che i motivi esposti nell'istanza di revisione
avrebbero potuto essere fatti valere con i rimedi giuridici ordinari ed
aggiungendo che i contribuenti si erano limitati a dichiarare l'importo della
rendita dell'assicurazione militare senza allegare alcuna documentazione, che
avrebbe potuto permettere al fisco di rilevare l'errore giuridico da loro
commesso;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________
chiede nuovamente la revisione delle decisioni di tassazione degli ultimi due
periodi fiscali, invocando coerenza e logica;
-
che sono
tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o
sentenza cresciuta in giudicato:
b) la
mancata considerazione, da parte dell'autorità giudicante, di fatti rilevanti o
di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un'altra
violazione di princìpi es-senziali della procedura;
c) il
fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisio-ne o sulla
sentenza.
(art. 232
cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD);
-
che la
revisione è però esclusa se l'istante, ove avesse usato la diligenza che da lui
poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso
della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT,
art. 147 cpv. 2 LIFD);
-
che
decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione
di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra
mezzi d'impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che
non può supplire a un'omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha
diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib
252, cons. 3b; 103 Ib 89 s., cons. 3; 98 Ia 572 s., cons. 5 b; ASA 43 p.
251; 34 p. 152, cons. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., cons. Ia e 3a; Imboden/Rhinow,
Verwaltungsrechtssprechung, Basilea 1986, n. 43, p. 265, IVc; Haesler,
Die Revision re-chtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichti-gen,
ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol.
III, Basilea 1992, p. 362; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar
zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/Brütsch,
Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436);
-
che, di
conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell'errore di dichiarazione,
cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è
omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari
elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe
potuto scoprire subito l'errore di fatto o di diritto dell'autorità,
controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger
Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 pp. 450-451);
-
che il
Tribunale federale ha per esempio deciso che la revisione non può essere richiesta
per porre rimedio ad una dimenticanza verificatasi nella procedura ordinaria di
ricorso, sicché, quando I'autorità fiscale comunica per iscritto al
contribuente, al momento della notificazione della tassazione, delle
modificazioni rispetto alla dichiarazione d'imposta e delle notevoli
maggiorazioni d'imposta che ne risultano, una revisione è esclusa (Tribunale
federale, 21 maggio 1997, in StE 1998 B 97.11 n. 14 = ASA 67 p.
391 = RDAF 55/1999 p. 440);
-
che,
secondo la giurisprudenza, la revisione è anche esclusa quando il ricorrente fa
valere un errore di diritto o la sua ignoranza giuridica nell'ambito della
procedura di tassazione (DTF 111 Ib 210 consid. 1 e riferimenti, 105 Ib
251 in fine e s.) o, ancora, quando pretende che l'autorità fiscale ha adottato
un punto di vista giuridico errato (DTF 111 Ib 211 consid. 1 e relativi
riferimenti; sul tema in genere cfr. Steinmann, Die Revision im Wehrsteuerrecht,
in: RF 34/1979, p. 195 e ss.);
-
che,
nella sua giurisprudenza in materia di revisione, il Tribunale federale ammette
la possibilità di derogare eccezionalmente ai rigorosi principi cui sottostà la
revisione, quando il risultato sarebbe scioccante e urterebbe il sentimento di
giustizia (DTF 98 Ia 568; ASA 45 p. 58);
-
che, nel
caso in discussione, i ricorrenti hanno incluso fra i redditi imponibili, nelle
dichiarazioni 1999/2000 e 2001/2002, una rendita dell'assicurazione militare
che non avrebbe dovuto essere dichiarata, in quanto risalente a prima del 1994;
-
che
infatti l'art. 116 della nuova LAM del 19 giugno 1992, entrata in vigore il 1°
gennaio 1994, stabilisce che la Confederazione, i Cantoni e i Comuni non
possono gravare di un'imposta diretta sul reddito e sulla sostanza soltanto le
rendite d'invalidità e per superstiti in corso al momento dell'entrata in vigore
della legge e che questa norma è parimenti applicabile alle rendite di
invalidità convertite in rendite di vecchiaia giusta l'art. 112 cpv. 2 (cfr. anche
Circolare AFC dell'8 giugno 1994, Imposizione delle prestazioni
dell'assicurazione militare);
-
che in
base agli elementi forniti alla Camera dal ricorrente la rendita percepita da
__________ __________ si fonda su una decisione del settembre 1990, con effetto
retroattivo al 1.1.1989;
-
che nei
periodi fiscali fino al biennio 1997/98 tale rendita non era stata dichiarata,
mentre è stata poi indicata senza peraltro allegare alla dichiarazione un
attestato dal quale risultasse la natura del versamento in questione e la sua
misura;
-
che è
dunque chiaro che, se l'autorità fiscale avesse proceduto alla verifica della natura
di tale rendita, la stessa sarebbe stata esentata dalle imposte, poiché se ne sarebbe
constatata la data di inizio dell'erogazione, anteriore al 1.1.1994;
-
che
l'errore nel suo trattamento fiscale dipende allora senz'altro dalla
dichiarazione del contribuente, che avrebbe potuto constatare l'esenzione della
rendita semplicemente leggendo attentamente le istruzioni per il contribuente
allegate al formulario della dichiarazione fiscale;
-
che però
non si può neppure negare che l'errore sia anche, almeno in parte, imputabile
all'Ufficio di tassazione, che doveva sapere che vi sono rendite
dell'assicurazione militare che continuano a beneficiare dell'esenzione e che
pertanto, di fronte ad una dichiarazione non corredata da documentazione
ulteriore, avrebbe dovuto rivolgersi al contribuente per avere lumi in merito
alle caratteristiche di tale rendita, che era espressamente indicata come
"assicurazione militare";
-
che è ben
vero che l'errore di qualificazione della rendita, rimproverabile all'Ufficio
di tassazione, avrebbe potuto essere corretto mediante un reclamo nei trenta
giorni successivi alla notificazione della decisione, con la conseguenza che
una revisione sarebbe esclusa a priori;
-
che non è
però meno vero che l'applicazione del diritto tributario compete all'autorità
di tassazione e non al contribuente, il quale se non conosce una certa
disposizione legale che potrebbe favorirlo non è certo in grado di interporre
un reclamo nei termini previsti dalla legge;
-
che, in
questo senso, la fattispecie in esame è ben diversa dai casi in cui il contribuente
ha per esempio dimenticato di chiedere una deduzione oppure la tassazione
contiene degli elementi che non erano stati dichiarati, poiché comunque si
tratta di errori che potrebbero essere rilevati dal contribuente, in seguito ad
un'attenta verifica della decisione fiscale;
-
che a
tale proposito la dottrina sottolinea come sia richiesta una particolare attenzione
nei confronti dei cosiddetti errori di sussunzione: l'obbligo del contribuente
si limita alla completa e veritiera dichiarazione dei fatti di rilevanza
fiscale, mentre l'applicazione del diritto compete alle autorità di tassazione
e giudiziarie;
-
che
tuttavia i formulari per la dichiarazione contengono spesso anche domande di
carattere giuridico, con la conseguenza che le autorità fiscali che si basano
sulle dichiarazioni non si avvedono degli errori di sussunzione commessi dai
contribuenti e questi ultimi, da parte loro, non rendendosi subito conto degli
errori contenuti nella decisione fiscale omettono di interporre reclamo;
-
che vi
sono poi esigenze di buona fede e di parità di trattamento da non trascurare:
quando l'errore di sussunzione commesso dal contribuente è a favore di
quest'ultimo, l'autorità di tassazione può intraprendere poi un ricupero
d'imposta (Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol.
III, Basilea 1992, art. 126 DIFD, n. 28, p. 365; Vallender, in:
Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz.,
Basilea/Francoforte 2002, vol. I, tomo 1, art. 51 LAID, n. 15, p. 821);
-
che in
effetti si deve ritenere che, se la rendita percepita dal ricorrente fosse imponibile
ed egli avesse omesso di dichiararla ritenendo trattarsi di una prestazione al
beneficio dell'esenzione secondo l'art. 116 LAM, l'autorità fiscale
intraprenderebbe un ricupero d'imposta, per sottoporre a tassazione il reddito
in questione;
-
che, alla
luce di queste considerazioni, si deve ritenere che negando la revisione al
ricorrente si produrrebbe un risultato scioccante e contrastante con il
sentimento di giustizia, condizioni in presenza delle quali lo stesso Tribunale
federale ammette eccezionalmente un temperamento dei rigorosi presupposti cui
sottostà la revisione;
-
che pertanto
il ricorso è accolto nel senso che è ammessa la revisione delle tassazioni
IC/IFD 1999/2000 e 2001/2002.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 22 maggio 2003 è riformata nel senso
che è ammessa la revisione delle tassazioni IC/IFD 1999/2000 e 2001/2002, con
conseguente stralcio del reddito proveniente dall'assicurazione militare.
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).