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Numero d'incarto:
80.2003.85
Data decisione, Autorità:
08.09.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.85
Lugano
8 settembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi,
Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 18 giugno 2003
in materia di: recupero e sottrazione
di imposte
presentato da:
__________ e __________ __________, __________
ritenuto
- 1.1.
A seguito
della denuncia spontanea del contribuente mediante lettera del 10 agosto 2000,
la Divisione delle contribuzioni, Ufficio procedure speciali, facendo
riferimento al verbale d’audizione del 18 settembre 2002, notificava in data 15
ottobre 2002 a __________ __________ sia la decisione relativa alla sottrazione
d’imposta in materia di IFD per gli anni dal 1995 al 1998 sia le decisione
relativa alla sottrazione d’imposta in materia di IC e ICom per gli anni dal
1989 al 1998.
1.2.
Il 20
dicembre 2002 __________ __________ presentava reclamo alla direzione della
Divisione delle contribuzioni contro le due decisioni del 15 ottobre 2002,
sollevando innumerevoli censure, di cui si dirà in seguito, se sarà necessario.
Entrambi
i reclami venivano respinti in quanto tardivi dalla Divisione delle
contribuzioni, Ufficio procedure speciali, con due distinte decisioni del 20
maggio 2003.
- Con
il presente, tempestivo ricorso __________ __________ contesta le due suddette
decisioni su reclamo, sollevando numerose censure delle quali verrà detto in
seguito per quanto necessario.
La
Divisione delle contribuzioni propone invece di confermare le proprie decisioni
per tardività dei reclami.
Con
ulteriore memoria del 31 luglio 2003, di cui verrà detto per quanto necessario,
__________ e __________ __________ si confermano nel proprio ricorso.
- 3.1.
La Camera
di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le
decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito
dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve
pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione
dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del
contribuente, sia fondata. Se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata
a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la
decisione di merito. Caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
3.2.
L’art.
206 cpv. 1 LT stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre
reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30
giorni dall'intimazione della stessa. Questo termine, stabilito dalla legge, è
perentorio (art. 192 cpv. 1 LT). Una deroga è prevista solo quando esiste un
motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che
l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,
assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo
rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT).
Analogamente
l’art. 132 cpv. 1 LIFD prevede un termine di reclamo contro le tassazioni in
materia di IFD. Come in materia di IC, anche per l’IFD l'autorità entra nel
merito di opposizioni tardive soltanto se il contribuente prova che, per
servizio militare o servizio civile, malattia, assenza dal Paese o altri motivi
rilevanti, è stato impedito di presentarle in tempo o di averle inoltrate entro
trenta giorni dal momento in cui gli impedimenti sono cessati (art. 133 cpv. 3
LIFD).
3.3.
È inoltre
appena il caso di rilevare che il termine di reclamo e di ricorso ha carattere
perentorio e che la sua scadenza deve di conseguenza essere accertata
d'ufficio. La tardività di un atto di reclamo o di ricorso attiene infatti alla
crescita in giudicato della decisione impugnata ed è questione d'ordine
pubblico (CDT n. 313/82 in re A. H.).
- 4.1.
Nel caso
in esame le due decisioni in materia di sottrazione d’imposta per l’IFD, da un
lato, e per l’IC e l’ICom, dall’altro, sono state notificate per lettera
raccomandata al ricorrente il 15 ottobre 2002 e regolarmente ritirate. Entrambi
i reclami recano dal canto loro la data del 20 dicembre 2002 e sono stati
spediti per lettera raccomandata.
Ora non
v’è chi non veda come al momento del loro invio il termine di trenta giorni per
contestare le decisioni del 15 ottobre 2002 fosse ormai abbondantemente
scaduto.
A giusta
ragione quindi, la Divisione delle contribuzioni ha rilevato preliminarmente la
tardività delle lagnanze e il conseguente passaggio in giudicato delle due
decisioni, dichiarando pertanto irricevibile il ricorso e prendendo posizione
solo abbondanzialmente su alcune delle lagnanze del ricorrente.
Va
comunque rilevato che né in sede di reclamo né in sede di ricorso sono stati
fatti valere motivi di restituzione del termine. Né tali motivi emergono
dall’esame degli atti di causa.
Per
questi motivi risulta pertanto preclusa a questa Camera la possibilità di
entrare nel merito delle innumerevoli contestazioni sollevate nel ricorso.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 380.–
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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